Cons. Stato Sez. V, Sent., 16-09-2011, n. 5192

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il presente appello è proposto dalla società E. L. s.r.l. e si dirige contro la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, ha accolto in parte un ricorso proposto dagli odierni controinteressati ed ha annullato l’autorizzazione unica, ai sensi dell’art. 208 del d. lgs. n. 252 del 2006 (atti dirigenziali della Provincia di Lecce n.10 in data 28 gennaio 2009 e n.187 del 27 novembre 2008), per la realizzazione e la gestione di un impianto di recupero di rifiuti mediante processi di digestione anaerobica e di compostaggio con annessa sezione per la produzione di energia elettrica.

Premessa la natura geomorfologica dell’area e il fatto che era indetta una conferenza dei servizi per l’ottenimento del relativo provvedimento autorizzativo al fine della realizzazione dell’impianto (con valutazione di impatto ambientale favorevole), rileva l’appellante che questa si è conclusa favorevolmente, con la partecipazione di tutti gli enti interessati e con l’approvazione di una variante urbanistica interessante l’area in questione.

Intervenuto il ricorso prima indicato, questo è stato accolto in parte dal primo giudice, in quanto alla conferenza dei servizi non erano stati invitati i Comuni di Cavallino e di Lizzanello e non aveva partecipato alcun soggetto che potesse impegnare il Consiglio comunale di Lecce, unico titolare del potere di approvare la variante urbanistica.

Questi i motivi dell’appello:

1) Inammissibilità del ricorso introduttivo; in quanto nessuno dei ricorrenti in primo grado ha allegato un qualsiasi pregiudizio dall’intervento programmato, non bastando all’uopo la mera "vicinitas", per non essere stato impugnato il primo provvedimento autorizzativo (n. 187 del 2008), perché la mancata partecipazione alla conferenza dei servizi dei comuni di Lizzanello e Cavallino è superata dal fatto che gli stessi non hanno un territorio che ricade nell’area dell’intervento;

2) Infondatezza dei motivi del ricorso di primo grado; poiché, relativamente alla mancata partecipazione dei comuni contermini, questa non era necessaria, mentre la mancata partecipazione di un rappresentante del Consiglio comunale di Lecce, che potesse impegnare lo stesso, per la variante, era irrilevante, non essendo necessario un tale strumento, stante la compatibilità urbanistica.

Si costituiscono in giudizio sia il Comune di Lecce che i controinteressati P. Z. Giovanni, M. R. G., e Costruzioni immobiliari s.a.s., che si oppongono all’appello e ne chiedono la reiezione, insistendo sulla illegittimità della conferenza dei servizi.Si costituisce anche la Provincia di Lecce con tesi adesive a quelle degli appellanti principali

I contro interessati, contro la sentenza che ha in parte respinto il loro originario ricorso laddove era diretto contro la valutazione dirigenziale di impatto ambientale (atto n.105 in data 15 settembre 2008), presentano altresì ricorso incidentale, riproponendo alcune delle originarie censure disattese dal Tar.

L’appellante presenta successive memorie illustrative, con le quali contesta, fra l’altro, lo "ius postulandi" del difensore del Comune di Lecce per essere illeggibile la firma del sindaco nel mandato e la tardività dell’appello incidentale dei controinteressati.

La causa passa in decisione alla pubblica udienza del 29 aprile 2011

Motivi della decisione

I

L’appello principale che, nella specie, va esaminato per primo è infondato

Con esso si eccepiscono anzitutto profili di inammissibilità del ricorso in prime cure e della costituzione in appello del Comune di Lecce.

Essi vanno disattesi.

Per quanto riguarda la illeggibilità della firma del Sindaco di Lecce sul mandato conferito al difensore, la questione non ha fondamento, poiché la sottoscrizione è autenticata e per contestarla occorre una specifica querela di falso

Va poi riconosciuta la legittimazione attiva dei ricorrenti in primo grado, in quanto gli stessi, trovandosi tutti in vicinanza dell’impianto e in stabile collegamento con il relativo territorio, allo stato degli atti appaiono logicamente portatori di interessi sostanziali sotto vari profili (in particolare con riguardo alla eventuale svalutazione delle loro aree, alla minore appetibilità delle stesse, alla salubrità dei siti).

Come tali sono legittimati ad agire per il rispetto della normativa anche procedimentale di settore, una volta che, come nella specie, essa sia posta a tutela della corretta localizzazione dell’impianto.

D’altra parte:

– la legittimazione non si può subordinare alla produzione di una prova puntuale della concreta pericolosità dell’impianto, reputandosi sufficiente una prospettazione delle temute ripercussioni su un territorio comunale collocato nelle immediate vicinanze dell’impianto da realizzare. (Consiglio Stato, sez. VI, 05 dicembre 2002, n. 6657);

– ancorché poi un impianto di trattamento di rifiuti ricada in altro vicino comune è ovvio che esso può arrecare disagi e danni non solo agli appartenenti al comune di ubicazione, ma anche ai cittadini dei comuni limitrofi (. Consiglio Stato, sez. V, 03 maggio 2006, n. 2471).

Relativamente alla censura di inammissibilità del ricorso al Tar, per non essere stata impugnata la delibera n. 187 del 2008, va rilevato che i ricorrenti non ne hanno avuto (almeno ufficialmente) notizia, per cui la successiva impugnazione dell’unico atto conosciuto deve considerarsi tempestiva.

Relativamente al merito del ricorso in appello, il Collegio ritiene che sia correttamente motivata la sentenza di primo grado, in quanto il fatto che la conferenza dei servizi abbia individuato la necessità di una variante al piano regolatore generale involge sicuramente la competenza esclusiva del Consiglio comunale di Lecce, mentre il parere favorevole alla stessa in sede di conferenza è stato reso da un funzionario dell’Amministrazione comunale, senza alcuna rappresentatività del medesimo Consiglio comunale.

Che la variante urbanistica fosse necessaria o meno è poi vicenda irrilevante nella specie; il fatto è che tale variante è stata deliberata, senza che però l’organo competente alla sua adozione sia stato parte della conferenza dei servizi, per cui la medesima (non adottata, peraltro, successivamente dal Consiglio comunale) ha deliberato in ordine a poteri di cui era sprovvista, con la conseguenza che, essendo la variante medesima essenziale per l’adozione del provvedimento di autorizzazione, la medesima autorizzazione deve ritenersi priva di un presupposto necessario e deve essere, conseguentemente, annullata.

Come detto soggetti interessati alla localizzazione sono non solo agli appartenenti al comune di ubicazione, ma anche ai cittadini dei comuni limitrofi con la conseguenza che va riconosciuta la qualità di soggetto interessato anche a tale Comune limitrofo, quale ente competente alla tutela degli interessi della collettività dei propri cittadini. E ciò anche ai fini della partecipazione alla conferenza di servizi ex art.208 d.lgs.152/2006 in qualità di ente locale interessato, indipendentemente dal fatto che l’impianto non sia ubicato nel territorio dei due comuni, ma sia solo limitrofo ad esso…

II

La sentenza in epigrafe è stata appellata in via incidentale dagli originari ricorrenti nella parte in cui è stata ritenuta immune dai vizi denunciati la determinazione recante valutazione di impatto ambientale (n. 105 del 15 settembre 2008). Sono stati riproposti i seguenti motivi

1) premesso che la normativa vigente in materia prevede la localizzazione degli impianti di gestione di rifiuti in aree industriali, il provvedimento non avrebbe tenuto adeguatamente conto del fatto che esiste una apposita zona di questo tipo (D2) nell’agglomerato industriale di Lecce – Surbo;

2) l’area individuata per la localizzazione dell’impianto è stata ritenuta idonea, a tal fine, in quanto posta nelle vicinanze di un sito industriale dismesso (ex inceneritore RSU) nonché nei pressi di una ex discarica sottoposta a bonifica. Tali caratteristiche (sito dismesso oppure bonificato), secondo la citata normativa in materia di rifiuti, dovrebbero invece essere proprie dell’area ove localizzare l’impianto e non di aree soltanto limitrofe ad esso;

3) non sarebbe stata adeguatamente considerata la effettiva realtà urbanistica del sito interessato, dato che le zone circostanti sarebbero attualmente interessate in parte da una restituzione all’originaria vocazione agricola, in parte da un nuovo sviluppo in senso residenziale e commerciale, nonché turisticoricreativo;

4) non sarebbero stati adeguatamente considerati il buon funzionamento del sistema di areazione, il dimensionamento dei rifiuti trattabili, la superficie dell’impianto, l’approvvigionamento idrico e la indeterminatezza di tipologia, destinazione e quantitativi dei rifiuti in ingresso;

5) le caratteristiche del sito non sarebbero state adeguatamente valutate in sede istruttoria, con conseguente numero eccessivo delle prescrizioni contenute all’interno della determinazione di VIA, soprattutto con riferimento alla previa caratterizzazione ed eventuale bonifica che sull’area de qua dovrebbero essere attivate prima della realizzazione dell’intervento

L’appello incidentale è infondato (e ciò esime il Collegio dall’esaminare l’eccezione di tardività dello stesso).

Il Collegio osserva che

12) Quanto alle prime due censure, esse vanno disattese in quanto in assenza di aree idonee allo scopo, l’Amministrazione si è orientata ad una localizzazione che risponde ad alcuni degli indirizzi emergente dagli atti normativi e generali applicabili

In particolare l’art. 8.2. del decreto commissariale n. 187 del 2005 (piano regionale di gestione dei rifiuti) stabilisce che nella localizzazione: "Dovranno, altresì, essere osservati i seguenti criteri: A) Impianti di recupero… in siti che lo strumento urbanistico destina attività industriale, salve eventuali limitazioni derivanti da particolari esigenze igienicosanitarie e ambientali, nonché orografiche. La priorità per aree industriali dismesse e aree sottoposte a interventi di bonifica e ripristino ambientale".

Nell’atto impugnato si afferma in particolare che: a) "l’attuale destinazione d’uso dell’area richiede una variante urbanistica"; b) "la localizzazione è coerente con le indicazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti…. che, nel caso di indisponibilità dei lotti liberi in siti che lo strumento urbanistico destina ad attività industriale, assegna priorità alla localizzazione in aree industriali dismesse ed aree sottoposte ad interventi di bonifica e ripristino ambientale. L’area interessata dal progetto è, infatti, al confine con una ex discarica di rifiuti urbani e speciali del Comune di Lecce, per la quale si è provveduto ad interventi di messa in sicurezza permanente, ed è inoltre prospiciente l’ex inceneritore comunale per R.S.U.".

Si desume da questi riferimenti che l’atto impugnato si è legittimamente orientato alla contestata localizzazione sul presupposto di indisponibilità di aree libere (non sembrano tali quelle cui fanno riferimento gli appellanti incidentali) con destinazione urbanistica industriale in Comune di Lecce e alla individuazione di un’area con caratteristiche assimilabili, un sito "posto al confine di" e non ("ricadente in") aree industriali dismesse oppure sottoposte a bonifica

D’altra parte – come rilevato dal Tar – la valutazione circa la eventuale sussistenza di aree alternative è da ricondurre al procedimento di compatibilità urbanistica che, anche in vista della connessa variante, trova successivo sviluppo all’interno della conferenza di servizi di cui all’art. 208 del codice dell’ambiente, ossia in sede di autorizzazione unica finale (segmento procedimentale nella specie come visto carente per partecipazione ad esso di un rappresentante del Comune di Lecce, privo dei relativi poteri).

3. Il terzo motivo non trova sufficienti riscontri utili ad evidenziare l’illogicita della localizzazione. Come poi rilevato dal Tar, anche tali valutazioni ben possono formare oggetto del parere di compatibilità che l’amministrazione comunale – per il tramite dei competenti organismi – è chiamata ad esercitare in seno alla conferenza di servizi prevista, "a valle" del procedimento VIA, dall’art. 208 del codice dell’ambiente.

4. Attiene al merito e comunque non evidenzia illogicità tecniche la quarta censura.

5. Come rilevato dal Tar.. la prescrizione con la quale è stato imposto al privato di attivare, prima della realizzazione dell’impianto, le procedure di cui agli artt. 239 ss. del codice dell’ambiente (bonifica di siti inquinati), non rappresenta certamente un "vulnus" alla tutela dei valori ambientali ma, per converso, una occasione di maggiore e più articolata ponderazione dei medesimi valori, dato che potrebbe innescarsi, mediante questa nuova fase procedimentale, un momento di ulteriore valutazione diretta, se del caso, alla eliminazione di possibili sorgenti inquinanti.

D’altra parte, imporre al privato l’onere di attivare preliminarmente la procedura di bonifica e messa in sicurezza del sito, prima ossia di adottare qualsiasi decisione sulla fattibilità o meno, in sé, dell’intervento, si tradurrebbe con ogni probabilità in una ingiustificata, onerosa e sproporzionata forma di aggravio procedimentale, anche sotto il profilo tecnicoeconomico, atteso che la determinazione sulla compatibilità ambientale potrebbe risultare di segno negativo anche a prescindere dall’esito positivo di siffatta procedura.

III

Conclusivamente, vanno rigettati sia l’appello principale che l’appello incidentale, con conseguente conferma della sentenza impugnata.

Le spese del presente grado di giudizio, in considerazione della vicendevole soccombenza,possono essere integralmente compensate fra tutte le parti costituite.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,

rigetta l "appello principale;

rigetta l’appello incidentale.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 06-05-2011) 22-09-2011, n. 34512

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Svolgimento del processo

Con l’ordinanza indicata in premessa, la Corte d’Appello di Milano ha dichiarato l’inammissibilità della richiesta di revisione proposta in favore di G.S. con riferimento alla sentenza n. 857 del 17 dicembre 1999 emessa dal Tribunale di Torino, passata in giudicato il 21.3.2000, che aveva dichiarato il G. colpevole dei reati di cui agli artt. 110, 56 e 575 c.p. e L. n. 110 del 1975, art. 4 condannandolo alla pena di anni 10 e mesi due di reclusione..

Avverso l’anzidetta ordinanza, il difensore ha proposto ricorso per cassazione, denunciando, con unico motivo d’impugnazione, inosservanza dell’art. 634 c.p.p. in relazione all’art. 630 c.p.p., lett. c) e art. 631 c.p.p., sul rilievo che, infondatamente, non erano state ritenute prova nuova le dichiarazioni autoaccusatorie rese dal coimputato in sede di indagini difensive e la documentazione prodotta da cui risultava l’impossibilità che l’istante si trovasse in Italia nel luogo in cui era stato commesso il reato. Deduce in proposito che prove nuove valide ai fini del giudizio di revisione dovevano intendersi non solo quelle sopravvenute o scoperte dopo la sentenza definitiva, ma anche quelle preesistenti non acquisite al procedimento ovvero acquisite e non valutate.

Con la memoria in epigrafe indicata, altro difensore ha eccepito la nullità dell’ordinanza impugnata per violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. c) in relazione all’art. 634 c.p.p. sul rilievo che lo stesso provvedimento era stato adottato de plano senza fissare apposita udienza camerale, con conseguente violazione del contraddittorio; e, con altra censura, per avere operato indebite valutazioni di merito, peraltro con motivazione carente ed illogica.

Motivi della decisione

1. – La questione di rito che sostanzia il primo dei motivi nuovi proposti in favore del ricorrente, con riferimento alla contestata irritualità della procedura adottata dal giudice a quo, è palesemente infondata.

E’ ius receptum, per consolidata lettura giurisprudenziale di legittimità, che in tema di revisione, le valutazioni preliminari di inammissibilità della richiesta possono essere compiute anche de plano, spettando alla Corte di appello l’adozione del rito camerale con la garanzia del contraddittorio per i casi di inammissibilità che non siano di evidente ed immediato accertamento (cff, da ultimo, Cass. sez. 5, 8.4.2010, n. 21296, rv. 247297).

L’altra censura, integrante il secondo nuovo motivo e le doglianze del ricorso principale sono invece tutte destituite di fondamento.

Lo sono, infatti, quelle inizialmente dedotte, posto che, con motivazione esauriente e formalmente ineccepibile, la Corte di merito ha spiegato le ragioni per le quali gli elementi addotti dal ricorrente non avrebbero potuto ritenersi idonei a scardinare il giudicato, giustificando una pronuncia di proscioglimento del ricorrente, in quanto la certificazione del sindaco di Golaj era stata emessa a distanza di oltre dieci anni dal fatto e non valeva, comunque, a dimostrare l’effettiva presenza del G. in (OMISSIS) la data del commesso reato, ben potendo il prevenuto essersi allontanato proprio in quel periodo; che le dichiarazioni rese dal coimputato S.A. al difensore non erano attendibili in quanto, oltre ad essere generiche (non avendo il dichiarante neppure indicato le generalità del correo, indicato come persona diversa dal G.), risultavano contraddette dal chiaro e circostanziato racconto della persona offesa.

Tale interpretazione è conforme a pacifico insegnamento di questa Corte regolatrice, secondo cui, in tema di revisione ai sensi dell’art. 630 c.p.p., lett. e), la dichiarazione liberatoria resa da un coimputato non può essere considerata prova nuova in senso tecnico, in quanto anche tale dichiarazione soggiace alla regola prevista dall’art. 192 c.p.p., comma 3, secondo cui, senza distinguere tra dichiarazione di accusa e dichiarazione a difesa, la stessa va valutata unitamente ad altri elementi di prova che ne confermino l’attendibilità (cfr da ultimo, Cass. Sez. 1, 29.3.2004, n. 15059, rv. 228899).

Peraltro, il provvedimento impugnato ha compiutamente evidenziato che le dichiarazioni accusatorie della persona offesa, M.B., che avevano fondato l’affermazione di colpevolezza, smentivano decisamente le pretese dichiarazioni liberatorie, avendo riferito che il G. teneva ferma la stessa parte lesa, mentre il correo gli sferrava le coltellate; e che ulteriore smentita proveniva dai testi escussi i quali avevano riferito di aver visto due persone, e non una, aggredire lo stesso B. e poi allontanarsi precipitosamente.

Motivatamente, dunque, è stato escluso che gli anzidetti elementi integrassero prova nuova, tale da scalfire la forza del giudicato, valutandone l’astratta capacità di superare la forza del giudicato, senza indebite anticipazioni di merito.

E’, pertanto, infondata anche la censura che sostanzia il secondo nuovo motivo, posto che nessuna valutazione di merito è stata compiuta dal giudice a quo.

2. – Per quanto precede, il ricorso – globalmente considerato – deve essere rigettato con le consequenziali statuizioni espresse in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 02-03-2012, n. 3275

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Svolgimento del processo

1. Con sentenza n. 13/07, depositata il 30.5.07, la Commissione Tributaria Regionale della Toscana accoglieva l’appello proposto dalla Europesca s.p.a. avverso la sentenza di primo grado con la quale era stato rigettato il ricorso proposto dalla contribuente nei confronti degli avvisi di revisione e di rettifica degli accertamenti, notificati dall’Ufficio delle Dogane di Livorno, relativi a dichiarazioni di importazione di partite di pesce marino provenienti dal Sud Africa.

2. La CTR riteneva, infatti, che fosse sussistente nella specie la buona fede dell’importatore, ai sensi dell’art. 220, comma 2, lett. b) codice doganale comunitario ( Reg. CEE 2913/92), essendo la merce importata accompagnata dal certificato FORM-A, rilasciato dalle autorità doganali del Paese di esportazione, e formalmente regolare.

3. Avverso la sentenza n. 13/07 ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Dogane articolando cinque motivi, ai quali l’intimato ha replicato con controricorso. L’amministrazione ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

1. In via pregiudiziale, rileva la Corte che risulta depositata in atti rituale istanza di trattazione del procedimento, in conformità al disposto della L. n. 183 del 2011, art. 26 (modificato dal D.L. n. 212 del 2011, art. 14).

2. Ciò premesso, va rilevato che, con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Dogane deduce la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. 1.1. L’amministrazione si duole, invero, del fatto che il giudice di appello non abbia dichiarato inammissibile il gravame proposto dalla Iliopesca 2000 s.r.l., per non avere la medesima – in violazione del disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, – depositato copia dell’atto di appello presso la segreteria della CTP di Livorno, sebbene l’atto in questione fosse stato notificato a mezzo posta.

1.2. Il motivo è inammissibile.

Osserva, invero, la Corte che nel ricorso per cassazione, nel caso in cui si denunci la violazione di una norma processuale, è necessaria l’indicazione degli elementi condizionanti l’operatività della violazione denunciata. Il che implica, per il principio di autosufficienza del ricorso, che nel caso specifico in cui si denunci, come nella specie, la nullità di una relata di notifica, è necessaria la trascrizione integrale della relata stessa, onde consentire alla Corte una corretta valutazione della rilevanza e della fondatezza della questione di nullità dedotta (Cass. 17424/05).

1.3. Nel caso concreto, peraltro, l’amministrazione ricorrente ha del tutto omesso di effettuare siffatta trascrizione, incorrendo, pertanto, nell’inammissibilità del motivo di ricorso in esame.

2. Con il secondo, terzo, quarto e quinto motivo – che per la loro evidente connessione vanno esaminati congiuntamente – l’Agenzia delle Dogane deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 43 del 1973, artt. 1 e 2 e artt. 201, 202 e 220 del Reg. CEE n. 2913/92, 199 del Reg. CEE n. 2454/93, artt. 115, 116 e 213 c.p.c., D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7 e artt. 2697 e ss. c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè l’omessa contraddittoria ed insufficiente motivazione su punti controversi della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5. 2.1. Nella specie, il giudice di appello – a parere della ricorrente – avrebbe, invero, del tutto erroneamente – e con motivazione incongrua – riconosciuto all’importatore l’esimente comunitaria della buona fede, sulla base, cioè, delle semplici asserzioni della parte interessata e senza una verifica in fatto della ricorrenza dei presupposti richiesti dalla normativa in materia, in palese violazione, dunque, ad avviso dell’amministrazione, dell’art. 220, par. 2, lett. b, del codice doganale comunitario (c.d.c.).

2.2. La CTR avrebbe, inoltre, totalmente omesso di valutare il valore probatorio privilegiato che andrebbe annesso al verbale ispettivo degli Organismi comunitari antifrode, nella specie l’OLAF, riportato negli avvisi di accertamento, e dal quale sarebbe emersa la falsità dei certificati di origine Form A, apparentemente emessi dall’autorità competente del Sud Africa a comprova dell’origine africana del prodotto importato dalla Euro-pesca s.p.a. Di più, il giudice di appello avrebbe – a parere dell’amministrazione ricorrente – illegittimamente posto a carico dell’amministrazione doganale l’onere di provare la malafede della società importatrice, laddove – in special modo a fronte dei suddetti accertamenti comunitari – sarebbe stato onere della contribuente addurre elementi probatori idonei a contrastare quando emergente dal suddetto verbale ispettivo dell’OLAF. 3. Le censure suesposte, a parere della Corte, sono pienamente fondate e devono, pertanto, essere accolte.

3.1. Dall’esame degli atti processuali si evince, infatti, che le contestazioni mosse, fin dal primo grado del giudizio, dalla Europesca s.p.a. avverso i sette avvisi di revisione dell’accertamento notificati dall’Agenzia delle Dogane, tra l’ottobre 2001 e l’aprile 2002, si incentrano essenzialmente su due punti:

a) la carenza di motivazione degli avvisi di revisione, poichè tali atti si limitavano a richiamare gli esiti di un’investigazione condotta in Sud Africa dalle autorità comunitarie, e dalle quali era risultata la falsità dei certificati Form A (diretti ad attestare l’origine "preferenziale" della merce importata), la cui allegazione alla dichiarazione di importazione aveva dato luogo ad un’indebita esenzione dai dazi doganali;

b) la ricorrenza dei presupposti per l’applicabilità dell’art. 220, co. 2, lett. b) c.d.c. n. 2913/92 (poi sostituito dal Reg. n. 450/08), in base al quale il competente Ufficio doganale del Paese di importazione non deve procedere alla contabilizzazione a posteriori dei dazi all’importazione, quando l’importo di questi non sia stato contabilizzato all’atto della dichiarazione di importazione per errore dell’autorità doganale, non rilevabile dal debitore, nonostante l’uso della dovuta diligenza.

3.2. Siffatte argomentazioni sono state – dopo una pronuncia di prime cure sfavorevole alla contribuente – recepite dalla sentenza di appello, emessa dalla CTR della Toscana, che ha altresì posto a carico dell’amministrazione doganale, pure in presenza di accertamenti espletati dagli organismi comunitari a ciò deputati, l’onere di provare la malafede della Europesca s.p.a. nell’effettuare l’operazione in discussione.

4. Orbene, ad avviso della Corte, il percorso argomentativo seguito dal giudice di appello si palesa del tutto erroneo, e tale, pertanto, da condurre ad una decisione che non può essere condivisa, per un duplice ordine di ragioni.

4.1. Deve innanzitutto rilevarsi, invero, che gli atti impositivi in contestazione – debitamente trascritti sul punto dall’Agenzia delle Dogane, in osservanza del principio di autosufficienza – sono motivati con riferimento al rapporto ispettivo dell’OLAF del 17.9.01, costituente la fonte essenziale degli accertamenti in revisione e richiamato nei tratti essenziali, dal quale si evince che i certificati di origine preferenziale (Form A), nel caso di specie, erano risultati materialmente falsi, quanto all’origine della merce esportata.

Tali certificati, infatti, – come si evince dalla trascrizione della Relazione ispettiva dell’OLAf – "erano stati emessi dall’autorità competente sud africana sulla base di informazioni fuorvianti e inadeguate" rese dall’esportatore e, a detta di quest’ultimo, anche "l’importatore estero era perfettamente consapevole di tale pratica".

Nondimeno, pure a fronte di tali indagini dell’organismo comunitario suindicato, la CTR ha ritenuto di porre a carico dell’amministrazione l’ulteriore dimostrazione in ordine all’inesistenza delle condizioni per l’applicabilità, nel caso concreto, del trattamento doganale privilegiato.

4.2. Tale assunto del giudice di appello è del tutto infondato.

4.2.1. Ed invero, va rilevato che, in tema di tributi doganali, gli accertamenti compiuti dagli organi esecutivi dell’OLAF (Commissione per la lotta antifrode), ai sensi del Reg. n. 1073/99, quando vi sia motivo di dubitare dell’autenticità della documentazione relativa all’origine e/o alla provenienza della merce importata, per la loro formazione e per il valore di atti pubblici ad essi attribuibile, hanno piena valenza probatoria nei procedimenti amministrativi e giudiziari.

Ne consegue che gli stessi ben possono essere posti a fondamento – come è accaduto nel caso di specie – degli avvisi di accertamento per il recupero dei dazi sui quali siano state riconosciute esenzioni o riduzioni, spettando al contribuente che ne contesti il fondamento – contrariamente a quanto statuito, nel caso concreto, dal giudice di appello – fornire la prova contraria in ordine alla sussistenza delle condizioni di applicabilità del regime agevolativo (Cass. 4997/09, 23985/08).

4.2.2. Ed è indubitabile che tali verbali ispettivi dell’OLAF ben possano essere posti a fondamento degli atti impositivi emessi dall’autorità doganale, ancorchè non siano materialmente allegati all’atto, purchè questo – in conformità al D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11, comma 5 bis – richiamando il suindicato verbale per relationem, ne riporti – come nel caso di specie – i tratti essenziali, ai fini dell’esercizio del diritto di difesa (Cass. 23985/08).

5. Sotto un secondo profilo, poi, del tutto errata si palesa, ad avviso della Corte, l’impugnata sentenza, laddove ha ritenuto sussistenti, nella specie, i presupposti per l’applicabilità dell’esimente comunitaria di cui all’art. 220, comma 2, lett. b) c.d.c..

5.1. A tal riguardo va osservato, infatti, che le autorità doganali, in presenza di un’introduzione irregolare di merce, in trattamento doganale preferenziale, debbono rinunciare alla contabilizzazione a posteriori di tali dazi all’importazione, ai sensi dell’art. 220, n. 2, lett. b), c.d.c. nel momento in cui tre requisiti cumulativi sono presenti:

a) in primo luogo, occorre che i dazi in questione non siano stati riscossi a causa di un errore delle autorità competenti medesime;

b) è necessario, inoltre, che l’errore di cui si tratta sia stato di natura tale da non poter essere ragionevolmente rilevato da un debitore che versi in buona fede;

c) si richiede, infine, che l’importatore abbia rispettato tutte le prescrizioni della normativa in vigore relative alla sua dichiarazione in dogana (C. Giust. CE, n. 173/07).

Se ne deve necessariamente inferire che – come anche questa Corte ha più volte avuto modo di chiarire – lo stato soggettivo di buona fede dell’importatore, richiesto dall’art. 220, comma 2, lett. b) c.d.c., ai fini dell’esenzione dalla contabilizzazione a posteriori, non ha valenza esimente in re ipsa, ma solo in quanto sia riconducibile ad una delle situazioni fattuali individuate dalla normativa comunitaria, tra le quali va annoverato anche l’errore incolpevole, ossia non rilevabile dal debitore di buona fede, nonostante la sua esperienza e diligenza. E tuttavia, tale errore, per assumere rilievo scriminante, deve essere in ogni caso imputabile a "comportamento attivo" delle autorità doganali, non rientrandovi quello indotto da dichiarazioni inesatte dello stesso operatore o di altri soggetti (cfr. Cass. 15297/08, 13680/09, 7837/10; in tal senso, v. pure C. Giust. CE, n. 348/89, causa Mecanarte).

5.2. Inoltre, poichè l’esimente comunitaria in esame presuppone la genuinità delle certificazioni poste a fondamento della richiesta di esenzione, ossia la loro correttezza formale e sostanziale, incombe, in ogni caso, all’importatore che voglia fruire di detta esenzione, dimostrare l’esistenza cumulativa di tutti i presupposti indicati dall’art. 220 c.d.c., mentre all’autorità doganale incombe esclusivamente l’onere di allegare e dimostrare la irregolarità delle certificazioni presentate, atteso che qualsiasi certificato che risulti inesatto autorizza il recupero dell’imposta a posteriori (Cass. 15297/08, 13680/09, 15547/10).

Sicchè non rileva, ai fini dell’insorgenza del diritto al recupero, che si tratti di falsità ideologica, ovvero – come nella specie – di falsità materiale, atteso che l’esenzione daziaria presuppone, in ogni caso, la genuinità del certificato di origine, ovverosia la sua regolarità formale e sostanziale. E neppure occorre un procedimento intermedio, secondo le regole nazionali, diretto a convalidare la non autenticità del documento utilizzato ai fini del recupero dei dazi in franchigia, in presenza dei menzionati accertamenti condotti dagli organi dell’esecutivo comunitario, pienamente utilizzabili in sede amministrativa e giudiziaria (Cass. 19195/06).

5.3. Per il che, a fronte dell’accertata – con gli strumenti di cooperazione amministrativa interamente pubblicistici suindicati – falsità del certificato di origine della merce (Form A), resta del tutto irrilevante che il dichiarante abbia agito in buona fede ed in modo diligente, ignorando un’irregolarità che abbia comportato la mancata riscossione dei dazi, che il medesimo avrebbe dovuto altrimenti pagare. E’ chiaro, infatti, che la Comunità Europea non può essere tenuta a sopportare le conseguenze di comportamenti scorretti dei fornitori dei suoi cittadini rientranti nel rischio dell’attività commerciale, e contro i quali gli operatori economici ben possono premunirsi nell’ambito dei loro rapporti negoziali (C. Giust. CE, 17.7.97, causa C-97/95, Cass. 19195/06). Ne discende, che la buona fede dell’importatore non lo esime da responsabilità per l’adempimento dell’obbligazione doganale, essendo egli il dichiarante della merce importata, quand’anche scortata da certificati inesatti o falsificati a sua insaputa (Cass. 14509/08).

E ciò, in special modo laddove il debitore di imposta – per la sua qualità di soggetto esercente professionalmente l’attività di importatore, come nel caso di specie la Europesca s.p.a. – abbia proceduto all’irregolare introduzione di merce in ambito comunitario, "sapendo o dovendo, secondo ragione, sapere che essa era irregolare".

Con la conseguenza che tale soggetto – nel caso concreto la società intimata – viene ad assumere in concreto la qualità di debitore per la relativa obbligazione doganale, ai sensi dell’art. 203, comma 3, c.d.c. (Cass. 11181/10).

5.4. In definitiva, dunque, la buona fede dell’importatore – indispensabile per il riscontro dell’esimente comunitaria in parola – va esclusa in ogni caso in cui l’errore incolpevole sia stato indotto dal fatto che l’autorità doganale abbia ricevuto – come nella specie – una dichiarazione non veritiera sulla provenienza e sulla qualità della merce, senza effettuare alcuna contestazione, occorrendo, sempre e comunque, – come dianzi detto – un comportamento attivo di detta autorità (Cass. 7837/10).

6. Da tutti i rilievi che precedono discende, pertanto, con riferimento al caso concreto, che – in presenza della falsità dei certificati di origine della merce importata, pacifica in causa, essendo desumibile anche dalla stessa sentenza impugnata – la buona fede dell’importatore, Europesca s.p.a., contrariamente all’assunto dal giudice di secondo grado, non può in alcun modo essere ravvisata.

I motivi di ricorso in esame, pertanto, a parere della Corte, si palesano del tutto fondati e non possono che essere accolti.

7. L’accoglimento del ricorso proposto dall’Agenzia delle Dogane comporta la cassazione della sentenza impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la Corte, nell’esercizio del potere di decisione nel merito di cui all’art. 384 c.p.c., comma 2, rigetta il ricorso introduttivo della società contribuente.

8. Le spese del presente grado del giudizio vanno poste a carico dell’intimata soccombente, nella misura di cui in dispositivo.

Concorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate fra le parti le spese dei gradi di merito.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie gli altri motivi; cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo proposto dalla società contribuente; condanna l’intimata al rimborso delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 5.900,00, oltre alle spese prenotate a debito; dichiara compensate tra le parti le spese dei giudizi di merito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 06-04-2012, n. 5624 Divorzio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1 – Con ricorso depositato in data 2 febbraio 2006 B.W. G. adiva il Tribunale di Taranto per ottenere, nei confronti della moglie S.M.P., la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo intervenuta separazione giudiziale con sentenza del Tribunale di Torino depositata il 5 ottobre 2005.

La notificazione alla S. dell’ordinanza che disponeva l’udienza presidenziale veniva eseguita dapprima ai sensi dell’art. 140 c.p.c., e, in un secondo tempo, con le modalità prescritte dall’art. 143 c.p.c..

1.1 – Con sentenza depositata il 20 marzo 2007 il tribunale adito dichiarava, nella contumacia della convenuta, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

1.2 – Con ricorso depositato in data 13 giugno 2007 la S. proponeva appello avverso tale pronuncia, deducendo, in primo luogo, l’incompetenza territoriale del Tribunale di Taranto, per essersi trasferita da Manduria a Torino nei primi mesi dell’anno 2006, nonchè la nullità della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza presidenziale ai sensi dell’art. 140 c.p.c., per essersi già trasferita, alla data del suo perfezionamento, a Torino, nonchè di quella effettuata ai sensi dell’art. 143 c.p.c., in quanto all’epoca della relativa richiesta la variazione della residenza era documentabile. In via subordinata, e nel merito, veniva richiesta l’attribuzione di un assegno, deducendosi la precarietà della situazione economica e l’impossibilità di procurarsi mezzi adeguati.

Si costituiva il B., chiedendo il rigetto del gravame, in quanto infondato.

1.3 – La Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con la sentenza indicata in epigrafe rigettava l’appello, constatando la ritualità di entrambe le notificazioni, in quanto, essendo priva di efficacia probatoria la circostanza relativa alla stipulazione di un contratto di locazione, sull’annotazione del trasferimento della residenza negli atti del Comune di Torino faceva premio la circostanza che alla data del 27 febbraio 2006, poco prima che venisse effettuata la notifica ai sensi dell’art. 143 c.c., la S. risultava ancora residente a Manduria, tanto più che il pagamento del canone RAT, sulla base di un avviso notificatole il 26 marzo 2006 (documento prodotto dalla stessa appellante) dimostrava che in detto periodo sussisteva ancora un collegamento fra la S. e la propria originaria residenza.

1.4 – Per la cassazione di tale decisione la S. propone ricorso, affidato a quattro motivi.

Il B. non svolge attività difensiva.

Il Collegio ha disposto la redazione della sentenza in forma semplificata.

Motivi della decisione

2. – Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 4, comma 1, come successivamente modificata, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 2, formulando, al riguardo, il seguente quesito di diritto:

"Dica codesta Corte se la proposizione del ricorso per la dichiarazione degli effetti civili del matrimonio tra il Sig. B. e la Sig.ra S. innanzi al Tribunale di Taranto, anzichè innanzi al Tribunale di Torino, costituisca violazione della norma di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 4, comma 1, sulla competenza territoriale". 2.1 – Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 138 c.p.c., e segg., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per aver la corte erroneamente escluso che le notificazioni del ricorso ìntroduttivo fossero affette da nullità.

Viene indicato il seguente quesito di diritto: "Dica codesta Corte se le noti fiche alla Sig.ra S.M. del ricorso ìntroduttivo del giudizio di primo grado per la dichiarazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il Sig. B.W. sono nulle perchè effettuate in violazione degli artt. 138, 139, 140 e 143 c.p.c.". 2.2 – Con il terzo motivo si deduce omessa e insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione,, all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione all’omessa indicazione delle ragioni dell’insussistenza della necessità di nuove ricerche anagrafiche.

2.3 – Con il quarto motivo si denuncia omessa o insufficiente motivazione in merito alle conseguenze del ritardo con cui il Comune di Torino avrebbe Sprovveduto a comunicare a quello di Mandria il trasferimento della residenza della S..

3 – Il ricorso è inammissibile.

Debbono, infatti, trovare applicazione, per essere stata impugnata una sentenza depositata in data 26 novembre 2007, le disposizioni del D.Lgs. 2 febbraio 2006 n. 40 (in vigore dal 2 marzo 2006 sino al 4 luglio 2009), con particolare riferimento all’art. 6, che ha introdotto l’art. 366 bis cod. proc. civ.. Alla stregua di tali disposizioni – la cui peculiarità rispetto alla già esistente prescrizione della indicazione nei motivi di ricorso della violazione denunciata consiste nella imposizione di una sintesi originale ed autosufficiente della violazione stessa, funzionalizzata alla formazione immediata e diretta del principio di diritto al fine del miglior esercizio della funzione nomofilattica- l’illustrazione dei motivi di ricorso, nei casi di cui all’art. 360, comma 1, nn. 1, 2, 3, 4, deve concludersi, a pena di inanimissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto che, riassunti gli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito e indicata sinteticamente la regola di diritto applicata da quel giudice, enunci la diversa regola di diritto che ad avviso del ricorrente si sarebbe dovuta applicare nel caso di specie, in termini per cui dalla risposta che ad esso si dia discenda in modo univoco l’accoglimento o il rigetto del gravame.

Analogamente, nei casi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’illustrazione del motivo deve contenere (cfr. ex multis: Cass. Sez. Un. n. 20603 del 2007; Cass., n. 16002 del 2007; Cass., n. 8897 del 2008) un momento di sintesi – omologo del quesito di diritto – che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità. 3.1 – Tanto premesso, deve porsi in evidenza come i quesiti relativi ai primi due motivi contengano la prospettazione di mere questioni giuridiche, senza alcun riferimento alla fattispecie concreta oggetto della controversia, con la richiesta di verificare se vi sia stata violazione della norma indicata (cfr., in termini, Cass., Sez. Un., 24 marzo 2009, n. 7032; Cass., 17 luglio 2008, n. 19769).

La proposizione dei quesiti, in entrambi i casi, rimane confinata nell’astrattezza, non essendo possibile ravvisare in essi l’enunciazione degli elementi di fatto che caratterizzano la fattispecie e la regola di diritto applicata dal giudice del merito (Cass., Sez. Un., 14 febbraio 2008, n. 3519).

Giova ribadire, per altro, come non possa tenersi conto di quanto enunciato nel motivo di ricorso, avendo questa Corte (Cass., Sez. Un., 26 marzo 2007, n. 7258) precisato che un’interpretazione in tal senso della norma si risolverebbe nella sua abrogazione tacita.

3.2 – Quanto ai rimanenti motivi, con i quali viene denunciata l’insufficienza della motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, l’inammissibilità deriva dalla mancanza, nelle dedotte censure, di quel momento di sintesi (omologo al quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti in maniera da non generare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass., Sez. Un., 1 ottobre 2007, n. 20603).

4. – Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso non consegue alcuna statuizione in merito al regolamento delle spese processuali, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati in sentenza.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.