Cons. Stato Sez. VI, Sent., 18-02-2011, n. 1051 Vincoli storici, archeologici, artistici e ambientali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con il ricorso di primo grado (R.G. n. 1561/2008), l’odierno appellato ha impugnato, dinnanzi al T.a.r. Campania, il decreto emesso dalla Soprintendenza per i beni architettonici, per il paesaggio e per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico di Napoli e provincia, emesso il 9 gennaio 2008, che ha annullato l’autorizzazione paesaggistica n. 16050/2007 rilasciata dal Comune di S. Maria la Carità in data 12 novembre 2007 per la realizzazione di un corpo di fabbrica ad uso pertinenziale agricolo.

2. Il T.a.r. adito, con la sentenza in epigrafe, riteneva fondato e assorbente il motivo con cui si lamentava l’inesistenza di vincolo paesaggistico sull’intero territorio del Comune di S. Maria la Carità, motivando mediante rinvio a un precedente conforme (T.a.r. Campania – Napoli, sez. VII, n. 7546/2009), che con articolata motivazione ha affermato che il d.m. 28 marzo 1985, impositivo del vincolo, si riferisce ai soli comuni di Lettere, Agerola, Castellammare di Stabia, Gragnano, Casola, S. Antonio Abate e Pimonte, mentre il comune di S. Maria la Carità non è compreso nell’elenco, pur essendosi formato per distacco dal comune di Gragnano nel 1978, e dunque ben prima dell’adozione del d.m. di vincolo.

3. Contro tale sentenza ha proposto appello l’Amministrazione statale, con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato e depositato, per sostenere che il d.m. 28 marzo 1985 impositivo di vincolo avrebbe efficacia anche sul territorio del Comune di S. Maria la Carità.

4. Si è costituito il ricorrente in primo grado, per opporsi all’accoglimento del gravame, riproponendo, in via subordinata, tutti i motivi assorbiti in primo grado.

5. L’appello va respinto.

5.1. Per delimitare la materia del contendere si rende necessario riportare nella loro portata testuale gli argomenti dell’appellante.

L’appello sostiene, testualmente, che "il d.m. 28 marzo 2005 (recte: 1985) è chiarissimo nel sottoporre a vincolo gli interi territori del comune di Gragnano, dal quale si è distaccato nel 1978 il comune di S. Maria la Carità…. dalla cartografia inerente i Comuni interessati dal d.m. appare… incontestabile la permanenza del vincolo di notevole interesse pubblico…"; "… dalla cartografia inerente i comuni interessati dal d.m. 28 marzo 1985 n. 37 nonché quella allegata al PRG del Comune di Santa Maria la Carità del 10 marzo 1994 appare incontestabile la permanenza del vincolo di notevole interesse pubblico…"; "… dai fogli catastali da cui si desumono i confini del vincolo (tra l’altro indicati anche in d.m.) e dalla mappa il territorio comunale in questione risulterebbe ricompreso a tutti gli effetti".

Conclude l’appellante che l’omessa menzione nominativa del Comune nel d.m. sarebbe la conseguenza di un mero errore materiale non inficiante l’esistenza del vincolo.

5.2. Ritiene il Collegio che l’appello sia infondato, sulla base del rilievo dirimente che il d.m. impositivo del vincolo non è stato pubblicato nell’albo del Comune di S. Maria la Carità, con la conseguenza che il difetto di detto adempimento procedurale essenziale ha, a prescindere da ogni altra considerazione, impedito il sorgere del vincolo per tale Comune, già costituito all’epoca di emanazione del decreto ministeriale (che va pertanto considerato inefficace in parte qua).

Inoltre, come ha evidenziato sia pur sinteticamente la sentenza gravata e contrariamente a quanto rilevato sul punto dall’atto di annullamento della Soprintendenza, un vincolo specifico sull’area oggetto dell’intervento edilizio non risulta imposto con il piano urbanistico territoriale della penisola sorrentinoamalfitana, approvato con la legge regionale n.35 del 1987.

Infatti, di per sè l’adozione del piano urbanistico territoriale non suppone necessariamente la sussistenza di un vincolo paesaggistico in base alla legge fondamentale n. 1497 del 1939 (come precisato nella sentenza della Corte Costituzionale n. 529 del 1995), occorrendo a tal fine una specifica determinazione, che nella specie non risulta e comunque non è stata neppure prospettata con l’atto di appello.

6. L’appello va conclusivamente respinto.

La novità delle questioni giustifica la compensazione delle spese del secondo grado di lite.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto (R.G. n. 7472/2010), lo respinge e, per l’effetto, conferma l’impugnata sentenza.

Spese compensate del secondo grado del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 03-03-2011, n. 165 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

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Svolgimento del processo

1) La ricorrente sig.ra Ma.Li., proprietaria di un appezzamento di terreno in Mazara del Vallo (TP) esteso in mq. 16.180 e allibrato in catasto alla partita 28826, foglio 176, particella 198, ha esposto quanto segue.

Essa proponeva ricorso al T.A.R. Sicilia, sede di Palermo, chiedendo l’annullamento dei decreti del Prefetto di Trapani n. 9785 del 17 settembre 1987 e n. 15682 dell’8 gennaio 1988, concernenti rispettivamente la dichiarazione di pubblica utilità di un progetto di ampliamento del pastificio Poiatti S.p.A. e l’espropriazione del fondo della ricorrente per una superficie di mq. 15.790 mq. in favore di detta società.

Con sentenza n. 254/1994, il giudice adito respingeva il ricorso.

La ricorrente proponeva appello, che era accolto da questo C.G.A. con sentenza n. 98 del 26 febbraio 1998.

Avverso tale sentenza, la società Poiatti proponeva ricorso per Cassazione.

Con sentenza n. 725 del 15 ottobre 1999, la Corte di Cassazione a Sezioni unite dichiarava il ricorso inammissibile.

Con provvedimento, prot. n. 8790 del 16 ottobre 2000, emesso in via di autotutela, il Comune di Mazara del Vallo, richiamate la sentenza di questo CGA n. 98/1998 e delle Sezioni unite della Corte di Cassazione n. 725/1999, disponeva l’annullamento della concessione edilizia n. 871 del 26.8.1994, della concessione edilizia in variante n. 1011 del 16.6.1997 e dell’autorizzazione edilizia n. 478 del 17.7.1993, tutte rilasciate alla società Poiatti per la realizzazione dell’ampliamento dello stabilimento industriale.

Avverso tale provvedimento insorgeva la società Poiatti con ricorso proposto innanzi al T.A.R. Sicilia.

Con sentenza n. 3830/2002, il giudice, previa riunione del suddetto ricorso con i ricorsi del 1992 e 1994, proposti dalla sig.ra Li., rigettava il ricorso stesso e dichiarava inammissibili gli altri due ricorsi.

La società Poiatti proponeva appello.

Con sentenza n. 825 del 30 novembre 2005, questo C.G.A. respingeva l’appello, stabilendo in particolare che:

a) – "… la proprietà del suolo non può ritenersi essere stata mai acquisita dall’appellante";

b) – l’ordine demolitorio si doveva "intendere nel senso che esso legittimamente si estende (solo) a quei manufatti che essendo ubicati sul confine o nei pressi del confine tra il fondo della Li. e la residua proprietà Poiatti sono privi di autonomia rispetto a quelli realizzati sul fondo dell’appellata o si originano da volumetria da quest’ultimo derivata".

Detta sentenza passava in giudicato.

Con provvedimento n. 34 dell’8 febbraio 2006, il Comune di Mazara del Vallo ordinava nuovamente alla società Poiatti di procedere alla demolizione delle opere di cui alla precedente ordinanza n. 366 del 20 dicembre 2000 e al ripristino dei luoghi.

La società Poiatti proponeva nuovamente ricorso al T.A.R. Sicilia che, con ordinanza n. 559/2006, accoglieva l’istanza cautelare.

Tale decisione era annullata da questo C.G.A. con ordinanza n. 472/2006.

Infine, con ulteriore provvedimento n. 230 del 19 ottobre 2006, il Comune di Mazara del Vallo, richiamata la pronuncia n. 472/2006 di questo C.G.A., ordinava alla società Poiatti di provvedere allo sgombero degli immobili e dei manufatti da persone e da cose di cui all’ordinanza n. 34/2006.

Non essendo stata data puntuale e completa esecuzione al giudicato derivante dalle sentenze di questo CGA n. 98/1998 e n. 825/2005, la sig.ra Li. ha proposto due ricorsi per l’ottemperanza, di cui ha, in seguito, chiesto che fossero riuniti.

Nelle conclusioni, la ricorrente ha chiesto la condanna del Comune di Mazara del Vallo e della società Poiatti a conformarsi agli obblighi derivanti dal giudicato di cui alle summenzionate sentenze e la nomina, come Commissario ad acta, dell’Ufficiale Comandante del Genio militare della Sicilia, siccome dotato della professionalità e dei mezzi necessari a garantire l’effettiva demolizione.

Resiste ai ricorsi la società Poiatti.

2) Con ordinanze n. 1084 e 1085 del 19 dicembre 2008, questo Consiglio ha ordinato l’esecuzione di incombenti istruttori al fine di adeguare lo stato di fatto al "praecepta iuris" contenuti nelle decisioni da ottemperare, dandone mandato al Presidente del Collegio dei geometri di Trapani.

In particolare, questo Consiglio ha osservato che "… occorrerà preliminarmente operare una ricognizione dello stato attuale dei luoghi per cui è causa (ossia quello su cui incide la statuizione della decisione ottemperanda, vuoi in termini di obblighi di rilascio alla ricorrente, vuoi di riconduzione al pristino stato); individuandosi, quindi, chi ne abbia il possesso, quali opere v’insistano e quali di esse, ove ve ne siano, vadano demolite o modificate affinché sia data integrale ottemperanza al giudicato formatosi tra le parti".

Il Presidente del Collegio dei geometri di Trapani, geom. Fr.Pa., coadiuvato dal geom. Angelo Termine, ha effettuato accertamenti diretti a dare risposta ai summenzionati quesiti e sull’esito degli stessi ha riferito nella relazione del 19 giugno 2009.

Con ordinanza n. 1219 del 18 dicembre 2009, questo Consiglio ha disposto la riunione dei due ricorsi in ottemperanza, stante la loro connessione soggettiva e oggettiva, e ha ordinato lo svolgimento nel termine di sessanta giorni da parte del citato C.T.U. di ulteriori verifiche dirette ad accertare:

a) – se la Poiatti S.p.A. abbia integralmente ottemperato alle ordinanze di demolizione n. 366 del 20/12/2000 e n. 345 dell’8 febbraio 2006 e, in caso negativo, di quali immobili si tratti e quale sia la loro ubicazione (se cioè nell’area di proprietà della sig.ra Li. o nell’area di proprietà della società Poiatti). In particolare, dovrà accertarsi se, come lamentato dal consulente tecnico di parte ing. Nicolò Sardo, talune opere che insistono nell’area della società Poiatti (consistenti in un silos, in un fabbricato o parte di fabbricato destinato ad uffici e nella metà di un mulino) siano state sottratte alla demolizione;

b) – le ragioni per le quali, come sostenuto dal summenzionato consulente tecnico di parte, il sig. Fr.Gi., che aveva locato all’atto dell’esproprio (verbale del 12/5/1988) un appezzamento di terreno di mq. 1.800 mq., detiene attualmente un terreno di circa 7.500, che, pertanto, non avrebbe formato oggetto di restituzione alla ricorrente.

L’incombente istruttorio è stato adempiuto.

Alla camera di consiglio dell’8 giugno 2010, i ricorsi sono stati trattenuti in decisione.
Motivi della decisione

1) In via preliminare va rilevata la ritualità della procedura esperita che è conforme al disposto di cui agli artt. 90 e 91 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642.

2) Ciò posto, vanno esaminate le eccezioni di inammissibilità che, con particolare riguardo alla decisione n. 825/2005, sono state sollevate dalla società Poiatti.

2.1) Si sostiene, in primo luogo, che la sig.ra Li. sarebbe priva di legittimazione, atteso che, nel summenzionato giudizio, essa non aveva assunto la veste di parte ricorrente, bensì di controinteressata.

L’eccezione è infondata.

Legittimate, in via generale ed esclusiva, alla proposizione del giudizio di ottemperanza sono tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di cognizione concluso con la pronuncia oggetto della domanda di esecuzione, in coerenza, del resto con la nozione della cosa giudicata di cui all’art. 2909 c.c., posto che l’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato, ad ogni effetto, tra le parti, i loro eredi o aventi causa (cfr. questo C.G.A. 10 novembre 2005, n. 764 e, più di recente, C.d.S., Sez. V, 19 novembre 2009, n. 7249).

2.2.) Si eccepisce, poi, che la competenza a giudicare sul ricorso in ottemperanza non spettava a questo Consiglio, bensì al T.A.R., posto che la decisione di questo Consiglio era meramente confermativa di quella assunta dal T.A.R..

L’eccezione è infondata.

Va osservato al riguardo che il legislatore, con l’art. 37, terzo e quarto comma, della legge n. 1034 del 1971, ha attribuito rilievo alla sentenza del giudice amministrativo "della cui esecuzione si tratta" e cioè alla sentenza dalla quale si evincono le "regulae" cui si debba uniformare l’Amministrazione soccombente.

In particolare, secondo il quarto comma dell’art. 37, "la competenza è peraltro del tribunale amministrativo regionale anche quando si tratti di decisione di tribunale amministrativo regionale confermata dal Consiglio di Stato in sede di appello.

Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. C.d.S., A.P., 11 giugno 2001, n. 4 e, più di recente, C.d.S., Sez. VI, 3 marzo 2008, n. 796), tali disposizioni legislative si interpretano nel senso che:

– sussiste la competenza funzionale del T.A.R., quale giudice di esecuzione del giudicato, qualora l’Amministrazione si debba adeguare a sue statuizioni (non impugnate, ovvero ritenute corrette e confermate in sede di appello);

– sussiste la competenza funzionale in unico grado del Consiglio di Stato, quale giudice dell’esecuzione del giudicato, qualora l’Amministrazione si debba adeguare a statuizioni rese per la prima volta in sede di appello, anche se la sentenza di primo grado sia stata formalmente confermata, ma con integrazioni o modifiche della sua motivazione, e cioè qualora dalla motivazione della decisione di secondo grado emerga un autonomo contenuto precettivo, quanto al contenuto ed alle modalità dell’ottemperanza.

Nel caso di specie, v’è stata proprio l’integrazione della motivazione della sentenza pronunciata dal giudice di primo grado, avendo il giudice di appello statuito la legittimità dell’ordine di demolizione delle costruzioni divenute prive del titolo concessorio anche a "quei manufatti che, essendo ubicati sul confine, o nei pressi del confine, tra il fondo della Li. e la residua proprietà Poiatti, sono privi di autonomia rispetto a quelli realizzati sul fondo dell’appellata o si originano da volumetria da quest’ultimo derivata".

2.3.) Si eccepisce, infine, che, in esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Marsala n. 210 del 2002, la sig.ra Li. era stata immessa nel possesso del fondo di sua proprietà, sicchè, la medesima, avendo esperito il procedimento di esecuzione forzata, non aveva più il potere di esperire l’azione in ottemperanza ex art. 27, n. 4, del T.U. n. 1054 del 1924.

L’eccezione è infondata.

Come precisato dalla giurisprudenza, l’esecuzione forzata ordinaria, secondo le norme del codice di rito, e l’esecuzione in sede amministrativa, con il ricorso per l’ottemperanza, sono concorrenti, nel senso che entrambe possono essere esperite, anche contestualmente, affinché la pretesa creditoria trovi puntuale adempimento in via coattiva (cfr. Cass. SS.UU. 13 maggio 1994, n. 4661 e C.d.S., Sez. IV, 25 luglio 2000).

Nel caso di specie, l’interesse della ricorrente non può dirsi soddisfatto con la restituzione del fondo di sua proprietà, residuando il suo ulteriore interesse ad ottenere che siano demoliti i manufatti costruiti sul confine o nei pressi del confine, secondo quanto sopra specificato.

3) Nel merito i ricorsi sono fondati.

3.1) Dalla 2° relazione del consulente tecnico d’ufficio è emerso che "risultano ancora presenti nei luoghi:

a. n. 1 silos in metallo adiacente alla parete ovest del molino;

b. porzione di fabbricato a due elevazioni fuori terra con struttura in c.a. destinata ad uffici;

c. porzione di opificio destinato a molino".

Ad avviso del Collegio, detti manufatti avrebbero dovuto essere abbattuti in esecuzione delle ordinanze di demolizione emanate a suo tempo dal Comune di Mazara del Vallo, trattandosi di immobili che sono stati realizzati nei "pressi del confine, tra il fondo della Li. e la residua proprietà Poiatti" e che "sono privi di autonomia rispetto a quelli realizzati sul fondo dell’appellata". Trattasi, infatti, di immobili che debbono ricevere una considerazione unitaria, in quanto concorrono alla realizzazione dell’ampliamento dello stabilimento industriale della società Poiatti.

Né rileva la circostanza che detti immobili abbiano formato oggetto della concessione in sanatoria, rilasciata dal summenzionato Comune con provvedimento n. 2459 dell’8 aprile 2010, posto che, in applicazione del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003 n. 326, non è ammissibile il condono edilizio per le "nuove costruzioni" non residenziali realizzate sulla base di una concessione edilizia annullata in sede giurisdizionale a costruzione già ultimata (cfr. C.d.S., A.P., 23 aprile 2009, n. 4).

Detti immobili vanno, pertanto, demoliti.

3.2.) Sempre dalla summenzionata relazione del C.T.U. risulta confermato che il sig. Fr.Gi., che aveva locato all’atto dell’esproprio (verbale del 12.5.1988) un appezzamento di terreno di mq. 1.800 detiene attualmente un terreno di circa mq. 7.500, che non è stato restituito alla ricorrente.

Nella consulenza del C.T.U. si precisa: "…il sig. Gi.Fr., alle domande sul possesso di detto fondo ha risposto che gli è stato consegnato in parte, per circa 2.000 mq. intorno a 30 anni fa dai sig.ri Di.Gr., mentre il restante lotto di terreno gli è stato consegnato dopo circa 5/6 anni da quando è divenuto possessore del primo spezzone di terreno del sig. Domenico Poiatti nella qualità di titolare della Poiatti s.p.a, il quale dovendo allo stesso del denaro gli consegnò la chiave del cancello per potere esercitare l’attività di vivaista, il tutto corrispondente allo stato odierno dei luoghi confini e superfici, già rappresentato negli allegati alla prima relazione del C.T.U. Inoltre, lo stesso Gi.Fr. all’atto del sopralluogo mi dichiara che non ha mai corrisposto canone a titolo di locazione alla Poiatti S.p.A. mentre lo ha corrisposto ai sig.ri Di.Gr., in nome per conto della madre sig.ra Li.Ma., relativamente alla porzione di terreno esteso per circa mq. 2.000 e solo per i primi 5/6 anni".

Trattandosi di terreno che aveva formato oggetto di espropriazione, successivamente caducata, sussiste l’obbligo della società Poiatti di farne restituzione alla ricorrente.

4) Ai fini dell’ottemperanza al giudicato e alle conseguenti attività di demolizione, sgombero e restituzione si assegna al Comune di Mazara del Vallo il termine di 90 (novanta) giorni decorrente dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della presente decisione.

Si nomina sin da adesso, come Commissario ad acta, l’Ufficiale Comandante del Genio militare della Sicilia il quale, in caso di inerzia dell’Amministrazione comunale, provvederà all’attuazione del giudicato, anche a mezzo di un ufficiale da lui delegato, nel termine di 90 (novanta) giorni decorrente dalla scadenza del termine come sopra assegnato all’Amministrazione.

Le spese e gli altri oneri del giudizio sono posti a carico della società Poiatti e del Comune di Mazara del Vallo e sono liquidati nella misura indicata in dispositivo, mentre sono compensati quelli che riguardano l’Avvocatura distrettuale dello Stato.

Al consulente tecnico di ufficio è liquidato un compenso pari a Euro 5.000,00, mentre al commissario ad acta, o al suo delegato, compete un compenso pari Euro 3.000,00.

Entrambi tali compensi sono posti in solido a carico della società Poiatti e del Comune di Mazara del Vallo.

Profilandosi nella vicenda in esame ipotesi di reato, si dà mandato dalla Segreteria di trasmettere copia della presente decisione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sciacca per gli accertamenti di competenza.
P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, accoglie i ricorsi come in epigrafe proposti da Li.Ma. e, per l’effetto, così dispone:

a) – ordina al Comune di Mazara del Vallo di adempiere al giudicato formatosi sulle decisioni di questo CGA n. 98/1998 e 825/2005 nel termine e nei modi indicati in motivazione;

b) – nomina come commissario ad acta, in caso di inerzia del Comune, il Comandante del genio militare della Sicilia;

c) – condanna la società Poiatti e il Comune di Mazara del Vallo al pagamento a favore della ricorrente delle spese, competenze e onorari del giudizio, che liquida rispettivamente nell’importo di Euro 15.000,00 a carico della società Poiatti e di Euro 10.000,00 a carico del Comune;

d) – compensa le spese del giudizio nei riguardi dell’Avvocatura distrettuale dello Stato;

e) – pone in solido a carico della società Poiatti e del Comune di Mazare del Vallo i compensi per il C.T.U. e il Commissario ad acta, liquidati nella misura indicata in motivazione;

f) – dà mandato all’Ufficio di Segreteria di questo CGA di trasmettere copia della presente decisione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sciacca.

Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio dell’8 giugno 2010, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, con l’intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Paolo D’Angelo, Guido Salemi, estensore, Filippo Salvia, Pietro Ciani, componenti.

Depositata in Segreteria il 3 marzo 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 08-06-2011, n. 12478 contratto a termine

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Svolgimento del processo

Con ricorso al Tribunale, giudice del lavoro, di Napoli, ritualmente depositato, V.C., assunta dalla società Poste Italiane s.p.a. con contratto a tempo determinato dal 26.10.1998 31.1.1999 per "esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi ed in attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane", rilevava la illegittimità dell’apposizione del termine al contratto in questione di talchè, essendo stata l’assunzione illegittima, il contratto si era convertito in contratto a tempo indeterminato. Chiedeva pertanto che, previa dichiarazione di illegittimità del termine apposto al predetto rapporto di lavoro, fosse dichiarata l’avvenuta trasformazione dello stesso in contratto a tempo indeterminato, con condanna della società al risarcimento del danno.

Con sentenza depositata in data 21.1.2004 il Tribunale adito accoglieva la domanda e dichiarava la natura a tempo indeterminato del rapporto in questione a decorrere dal 26.10.1998, condannando la società convenuta al ripristino del rapporto ed al pagamento in favore della ricorrente della retribuzione, con accessori.

Avverso tale sentenza proponeva appello la società Poste Italiane s.p.a lamentandone la erroneità sotto diversi profili e chiedendo il rigetto delle domande proposte da controparte con il ricorso introduttivo.

La Corte di Appello di Napoli, con sentenza in data 29.3 – 27.5.2006, rigettava l’impugnazione.

In particolare la Corte territoriale rilevava che il contratto in questione era stato stipulato successivamente al 30.4.1998, ossia in periodo non coperto dalla contrattazione autorizzatoria.

Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione la Poste Italiane s.p.a con due motivi di impugnazione.

L’intimata non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione

Rileva innanzi tutto il Collegio, in relazione alla recente approvazione della L. 4 novembre 2010 n. 183 ed alle problematiche poste dall’art. 32 (il quale al comma 5 ha stabilito che in caso di conversione del rapporto il giudice condanna il datore di lavoro al pagamento di una "indennità omnicomprensiva" compresa tra 2,5 e 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, precisando al successivo comma 7 che la disposizione in parola si applica a tutti i giudizi, compresi quelli pendenti alla data di entrata in vigore della legge), che nel caso di specie la statuizione relativa alla condanna risarcitoria non è stata impugnata dalla società datoriale, e pertanto sulla stessa si è formato, ai sensi dell’art. 324 c.p.c., il giudicato.

Sul punto non può invero ritenersi che, avendo la società impugnato il capo della sentenza relativo alla declaratoria di nullità del termine apposto al contratto in questione, e non potendo riconoscersi alla statuizione relativa alla condanna risarcitoria – disposta per effetto della declaratoria di nullità del termine apposto al contratto – una propria individualità ed autonomia, non può tale statuizione, quand’anche non oggetto di espressa impugnazione, considerarsi passata in giudicato.

Devesi in proposito evidenziare che costituisce capo autonomo della sentenza, come tale suscettibile di formare oggetto di giudicato interno, quello che risolva una questione controversa, avente una propria individualità ed autonomia, sì da integrare astrattamente una decisione del tutto indipendente.

E pertanto, l’impugnazione della sentenza in relazione alla questione concernente la natura a tempo indeterminato del rapporto dedotto in giudizio, non estende in alcun modo i suoi effetti anche alla statuizione ulteriore relativa alla condanna risarcitoria, trattandosi di statuizione avente una propria individualità, specificità ed autonomia rispetto alle determinazioni concernenti la natura del rapporto (a tempo indeterminato o meno) dedotto in giudizio; le stesse, invero, costituiscono la mera premessa logica della ulteriori statuizioni risarcitorie, fondate sulle specifiche questioni concernenti l’offerta o meno delle proprie prestazioni lavorative da parte del lavoratore, la manifestazione o meno di una espressa disponibilità a rientrare al lavoro, nonchè la sussistenza di fatti idonei a limitare la responsabilità risarcitoria del datore di lavoro. Su tali specifiche questioni la ricorrente avrebbe dovuto quindi attivare il contraddittorio mediante specifica impugnazione.

Posto ciò rileva il Collegio che con il primo motivo di ricorso la società ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 1372, 1 comma, 1175, 1375, 2697, 1427, 1431 c.c., art. 100 c.p.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia ( art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5).

In particolare rileva la ricorrente che erroneamente la Corte territoriale aveva rigettato l’eccezione concernente l’avvenuta risoluzione del rapporto di lavoro per mutuo consenso in relazione al tempo trascorso tra la scadenza dell’ultimo contratto a termine e la manifestazione della volontà del lavoratore di ripristinare la funzionalità di fatto del rapporto.

Ed invero il rapporto di lavoro a tempo determinato, connotato da illegittimità del termine, poteva, al pari di tutti i contratti, risolversi per mutuo consenso, anche in forza di fatti e comportamenti concludenti; e nel caso di specie la prolungata inerzia del lavoratore, a fronte della unicità del rapporto contrattuale intercorso, alla breve durata del medesimo ed alle ulteriori circostanze delle quali la società datoriale aveva, sin dal primo grado del giudizio, sollecitato l’accertamento, avevano rilievo determinante al fine di far ritenere tali comportamenti come espressione di un definitivo disinteresse a far valere la presunta nullità parziale del contratto e, quindi, come tacito consenso alla definitiva risoluzione del rapporto.

Il motivo non è fondato.

Ed invero, secondo l’insegnamento di questa Suprema Corte (cfr, in particolare, Cass. 17 dicembre 2004 n. 23554), nel giudizio instaurato ai fini del riconoscimento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato (sul presupposto dell’illegittima apposizione al relativo contratto di un termine finale ormai scaduto), per la configurabilità di una risoluzione del rapporto per mutuo consenso è necessario che sia accertata – sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell’ultimo contratto a termine, nonchè alla stregua delle modalità di tale conclusione, del comportamento tenuto dalle parti e di eventuali circostanze significative – una chiara e certa comune volontà delle parti medesime di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo; la valutazione del significato e della portata del complesso di tali elementi di fatto compete ai giudice di merito, le cui conclusioni non sono censurabili in sede di legittimità se non sussistono vizi logici o errori di diritto. Orbene, nel caso in esame la Corte di merito ha ritenuto che l’intervallo fra l’estromissione dal lavoro e la proposizione dell’azione non consentiva di ritenere l’esistenza di una volontà dismissiva del rapporto, atteso che l’inerzia del lavoratore dopo la scadenza del contratto, in assenza della allegazione di ulteriori condotte concludenti nel senso di una evidente volontà solutoria del rapporto, non era sufficiente a far ritenere la risoluzione del rapporto medesimo per mutuo consenso, non avendo alcun valore sintomatico in tal senso; e tale conclusione, in quanto priva di vizi logici o errori di diritto, resiste alle censure mosse in ricorso.

Col secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione di norme di diritto ( art. 360 c.p.c., n. 3) in relazione all’art. 1362 c.c. e segg., nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine all’efficacia dell’accordo del 25.9.1997, integrativo dell’art. 8 del CCNL 1994.

In particolare osserva che in maniera assolutamente arbitraria la Corte territoriale aveva ritenuto che l’ipotesi prevista dalla L. n. 56 del 1987, art. 23 dovesse essere necessariamente correlata ad una precisa limitazione temporale. In tal modo l’interpretazione fornita dai giudici di merito aveva introdotto nella normativa contrattuale un ulteriore elemento assolutamente non previsto dalle parti contraenti; per contro, la corretta applicazione delle norme di ermeneutica contrattuale, avrebbe dovuto portare la Corte di merito a valutare i suddetti accordi attuativi nella loro effettiva natura di atti ricognitivi di una determinata situazione di fatto, senza alcuna volontà negoziale di porre limite alcuno se non quello della intrinseca temporaneità di qualsiasi processo di ristrutturazione, e quindi anche di quello della società Poste Italiane s.p.a.

Neanche tale motivo è fondato.

Deve premettersi, in linea generale, che la L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23 nel demandare alla contrattazione collettiva la possibilità di individuare – oltre le fattispecie tassativamente previste dalla L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1 e successive modifiche nonchè dal D.L. 29 gennaio 1983, n. 17, art. 8 bis convertito con modificazioni dalla L. 15 marzo 1983, n. 79 – nuove ipotesi di apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro, configura una vera e propria delega in bianco a favore dei sindacati, i quali, pertanto, non sono vincolati all’individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge (principio ribadito dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte con sentenza 2 marzo 2006 n. 4588), e che in forza della sopra citata delega in bianco le parti sindacali hanno individuato, quale nuova ipotesi di contratto a termine, quella di cui al citato accordo integrativo del 25 settembre 1997.

Partendo dal detto principio questa Corte, dopo aver ribadito la legittimità della formula adottata nell’accordo integrativo, caratterizzata, in particolare, dalla mancata previsione di un termine finale, ha ritenuto tuttavia viziate quelle decisioni dei giudici di merito nella parte in cui hanno affermato la natura meramente ricognitiva dei c.d. accordi attuativi e conseguentemente il carattere non vincolante degli stessi quanto alla determinazione della data entro la quale era legittimo ricorrere a contratti a termine, atteso che con tale interpretazione dei suddetti accordi si sono discostate dal chiaro significato letterale delle espressioni usate – ed in particolare di quella secondo cui per far fronte alle predette esigenze si potrà procedere ad assunzioni di personale straordinario con contratto a tempo determinato fino al 30/4/98 (cfr. accordo del 16 gennaio 1998); ciò, fra l’altro, in violazione del principio secondo cui nell’interpretazione delle clausole dei contratti collettivi di diritto comune, nel cui ambito rientrano sicuramente gli accordi sindacali sopra riferiti, si deve fare innanzitutto riferimento al significato letterale delle espressioni usate e, quando esso risulti univoco, è precluso il ricorso a ulteriori criteri interpretativi, i quali esplicano solo una funzione sussidiaria e complementare nel caso in cui il contenuto del contratto si presti a interpretazioni contrastanti (cfr., ex plurimis, Cass. sez. lav., 28.8.2003 n. 12245; Cass. sez. lav., 25.8.2003 n. 12453).

La stessa giurisprudenza ha ritenuto inoltre la sussistenza, nelle suddette sentenze, di una violazione del canone ermeneutico di cui all’art. 1367 cod. civ. a norma del quale, nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possano avere qualche effetto, anzichè in quello per cui non ne avrebbero alcuno; ed infatti la statuizione secondo cui le parti non avevano inteso introdurre limiti temporali alla previsione di cui all’accordo de 25 settembre 1997 implica la conseguenza che gli accordi attuativi, così definiti dalle parti sindacali, erano "senza senso" (così testualmente Cass. sez. lav., 14.2.2004 n. 2866).

La giurisprudenza di questa Suprema Corte (cfr., ex plurimis, Cass. sez. lav., 23.8.2006 n. 18378) ha, altresì, ritenuto corretta, nella ricostruzione della volontà delle parti come operata dai giudici di merito, l’irrilevanza attribuita all’accordo del 18 gennaio 2001 in quanto stipulato dopo circa due anni dalla scadenza dell’ultima proroga, e cioè quando il diritto del soggetto si era già perfezionato; ed infatti, ammesso che le parti abbiano espresso l’intento di interpretare autenticamente gli accordi precedenti, con effetti comunque di sanatoria delle assunzioni a termine effettuate senza la copertura dell’accordo 25 settembre 1997 (scaduto in forza degli accordi attuativi), la suddetta conclusione deve comunque ritenersi conforme alla regula iuris dell’indisponibilità dei diritti dei lavoratori già perfezionatisi, dovendosi escludere che le parti stipulanti avessero il potere, anche mediante lo strumento dell’interpretazione autentica (previsto solo per lo speciale settore del lavoro pubblico, secondo la disciplina nel D.Lgs. n. 165 del 2001), di autorizzare retroattivamente la stipulazione di contratti a termine non più legittimi per effetto della durata in precedenza stabilita (vedi, per tutte, Cass. sez. lav., 12.3.2004 n. 5141).

Il sopra citato orientamento di questa Corte deve essere pienamente confermato atteso che le tesi difensive che si sono confrontate nelle fasi di merito e quelle oggi proposte all’attenzione della Corte non sono sorrette da argomenti che non siano già stati scrutinati nelle ricordate decisioni o che propongano aspetti di tale gravità da esonerare la Corte dal dovere di fedeltà ai propri precedenti.

In definitiva il ricorso deve essere rigettato.

Nessuna statuizione va adottata per quel che riguarda le spese relative al presente giudizio di cassazione, non avendo l’intimata svolto alcuna attività difensiva.
P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 15-03-2011) 08-04-2011, n. 14063

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 5.9.2009, il G.U.P. del Tribunale di Lecco, fra l’altro, dichiarò C.F., M.S. e V. M. responsabili del reato di estorsione aggravata in danno di Z.B. (consistito nel minacciare, anche con un’arma giocattolo ed in più persone riunite Z. che chiedeva di essere pagato per il lavoro effettuato), M. inoltre responsabile del reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 5 (in relazione all’impiego di immigrati clandestini) e di estorsione in danno di R.M. (che chiedeva di essere pagato per il lavoro effettuato), unificati sotto il vincolo della continuazione i reati ascritti a M. e – riconosciute a C. l’attenuante del risarcimento dei danni equivalente all’aggravante ed alla recidiva; a M. le attenuanti generiche e quella del risarcimento del danno prevalenti sull’aggravante; a V. le attenuanti generiche equivalenti all’aggravante ed alla recidiva, con la diminuente per il rito – condannò:

C. alla pena di anni 4 di reclusione ed Euro 600,00 di multa, pena accessoria;

M. alla pena di anni 3 mesi 4 di reclusione ed Euro 800,00 di multa, pena accessoria; V. alla pena di anni 4 di reclusione ed Euro 600,00 di multa.

Avverso tale pronunzia i predetti ed altri imputati proposero gravame ma la Corte d’appello di Milano, con sentenza in data 28.6.2010, confermò la decisione di primo grado nei confronti degli imputati sopra indicati.

Ricorrono per cassazione M.S. personalmente ed i difensori degli imputati C. e V.. Il difensore di C.F. deduce:

1. violazione di legge e vizio di motivazione in quanto la sentenza sarebbe contraddittoria laddove, dopo aver affermato che le dichiarazioni delle persone offese non necessitano di riscontri, indica i riscontri che le conforterebbero; dopo aver evidenziato la necessità di un accurato vaglio critico delle dichiarazioni delle persone offese si afferma che non sarebbero emerse risultanze che inducano a pensare che tali persone abbiano avuto ragioni per accusa falsamente gli imputati; sembrerebbe che sia stata avvertita la necessità di superare il dubbio in ordine al disinteresse del dichiarante se la Corte territoriale si è data pena di indicare riscontri; l’intercettazione riportata a p. 11 secondo cui M. avrebbe manifestato l’intenzione di spaccare le gambe a Z. se questi avesse continuato a recarsi presso i cantieri per essere pagato, non può fungere da riscontro individualizzante verso C., essendo state le intercettazioni disposte dopo la denunzia di Z. e quindi almeno una settimana dopo i fatti ascritti a C.; inoltre in tali intercettazioni M. non fa riferimento a C. ed a V., ma si propone di provvedere personalmente; il fatto poi che Z. continuasse a recarsi presso i cantieri di M. per chiedere i propri soldi proverebbe che, dopo il giorno (OMISSIS), non era spaventato, contrariamente a quanto ha cercato di far credere; quanto al ritenuto disinteresse della persona offesa la Corte non ha considerato che due volte la difesa si è vista negare la possibilità di contro esaminarlo perchè è stata rigettata la richiesta di incidente probatorio; nulla dice la sentenza impugnata in relazione alla doglianza svolta sotto tale profilo; ancora la sentenza impugnata, dopo aver affermato che M. e V. avevano tentato di scaricare ciascuno sugli altri le loro responsabilità, usa le dichiarazioni di M. a carico di C., peraltro senza valutarne l’attendibilità intrinseca (era palese la volontà di sminuire le proprie responsabilità) e senza risconti, sicchè non avrebbero potuto essere utilizzate per riscontrare (e dichiarazioni della persona offesa; la sentenza impugnata afferma poi che C. non aveva alcun interesse personale a perpetrare le minacce, oltre a quello di rendere un servizio al proprio datore di lavoro, ma all’epoca dei fatti C. non era dipendente di M., ma collaborava con lui con una propria impresa; non è stata considerata la documentazione prodotta dalla difesa dalla quale risulta che Z. nulla temeva da C., avendolo successivamente incontrato; dal tenore delle intercettazioni, poichè risulta che le minacce non ebbero effetto, l’estorsione avrebbe dovuto essere contestata nella forma tentata; C. avrebbe minacciato Z. solo per ottenere la restituzione delle chiavi del cantiere (difettando la prova della violenza finalizzata a non far conseguire a costui i compensi per il lavoro svolto; pertanto il fatto avrebbe dovuto essere ricondotto all’ipotesi di cui all’art. 393 c.p.;

2. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche ed al mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti (anche del risarcimento del danno) sulle aggravanti, sull’assunto della gravità dei fatti desumibile dalle modalità delle minacce e dalla debolezza di posizione della persona offesa, ma i fatti non sarebbero gravi essendo stata usata una pistola giocattolo al solo scopo di inibirgli di andare nei cantieri e di farsi consegnare le chiavi, per l’assenza di interesse personale in capo a C.; vi sarebbe discriminazione rispetto a M. e si tenderebbe ad incidere sul diritto dell’imputato di non rendere dichiarazioni; infine è stata trascurata la situazione familiare dell’imputato ed il mutamento della suo. condotta di vita.

M.S. deduce:

1. vizio di motivazione in relazione ai delitti di estorsione; quanto a quello in danno di Z., M. si era limitato a richiedere a C. e V. di riaccompagnare a casa Z. (il quale si era rivolto alla committente G.D. chiedendo di essere pagato, perchè M. non lo avrebbe fatto, danneggiando l’immagine della società di M.) e nel farsi restituire le chiavi del cantiere; non potrebbe essere posto a carico di M. quanto accaduto in seguito e meno che mai a lui potrebbe essere addebitata la circostanza aggravante; comunque mancherebbe l’elemento soggettivo del reato; quanto all’estorsione in danno di R. valgono le stesse considerazioni;

2. vizio di motivazione in relazione all’aggravante dell’uso di un’arma (giocattolo), peraltro non considerata dal primo giudice e ritenuta in appello implicita menta contestata, dal momento che M. ignorava che i coimputati ne avessero la disponibilità;

quanto all’aggravante della minaccia posta in essere da più persone riunite la stessa dovrebbe; essere letta in correlazione con l’art. 112 c.p., n. 1, che richiede i concorso con o più persone, sicchè essendo gli imputati solo in tre non è configurabile;

3. vizio di motivazione in relazione alla mancata derubricazione dei reati di estorsione nelle ipotesi di esercizio arbitrario delle proprie ragioni o minaccia dal momento che egli incaricò i coimputati solo di chiedere a Z. la restituzione delle chiavi;

quanto a R., costui si rivolgeva illegittimamente ai committenti asserendo di non essere stato pagato da M.: sarebbe stato possibile adire l’A.G. affinchè gli fosse impedito di reiterare tali illegittime richieste;

4. vizio di motivazione in relazione all’insussistenza del reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 5, in quanto delle pratiche amministrative relative alla regolarizzazione degli immigrati si occupava solo A.S., socio di M..

Il difensore di V.M. deduce:

1. vizio di motivazione in relazione all’oggetto della costrizione che non era quella di rinunziare al pagamento del salario pattuito e di rinunciare alla regolarizzazione del rapporto di lavoro, ma, in base alle minacce, quello di non chiedere ancora i soldi e di non andare dalla Polizia; la motivazione della sentenza impugnata sarebbe contraddittoria perchè pone a base dell’affermazione di responsabilità intercettazioni e dichiarazioni che provano un fatto diverso, confondendo il fatto con i suoi effetti;

2. violazione di legge in relazione alla mancata qualificazione del fatto come tentativo, dal momento che Z. non solo non rinunziava al sue salario, ma si attivava denunciando il fatto alla polizia; alla richiesta di derubricazione del reato di estorsione in tentativo, pur inserita a verbale, la Corte territoriale non ha dato risposta.

Il primo motivo di ricorso proposto nell’interesse di C. F. è manifestamente infondato e proposto al di fuori dei casi consentiti.

Nessuna violazione di legge nè contraddittorietà vi è laddove dopo aver affermato che le dichiarazioni delle persone offese non necessitano di riscontri, a sentenza indica i riscontri che le confortano.

Anzitutto va ricordato che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte condiviso da Collegio, "in tema di valutazione della prova testimoniale, a base del libero convincimento del giudice possono essere poste le dichiarazioni della parte offesa e quelle di un testimone legato da stretti vincoli di parentela con la medesima.

Ne consegue che la deposizione della persona offesa dal reato, pur se non può essere equiparata a quella del testimone estraneo, può tuttavia essere assunta anche da sola come fonte di prova, ove sia sottoposta a un attento controllo di credibilità oggettiva e soggettiva, non richiedendo necessariamente neppure riscontri esterni, quando non sussistano situazioni che inducano a dubitare della sua attendibilità". (Cass. Sez. 3 sent. n. 22848 del 27.3.2003 dep. 23.5.2003 rv 225232).

Il fatto che le dichiarazioni della persona offesa non debbano essere necessariamente riscontrate, come quelle indicate nell’art. 192 c.p.p., comma 3, non implica che il giudice di merito non possa valutare anche eventuali riscontri a tali dichiarazioni.

La Corte territoriale ha motivato sulla linearità, coerenza ed assenza di contraddizioni nelle dichiarazioni delle persone offese ed ha inoltre ritenuto che le stesse avessero trovato riscontri.

La indicazione di riscontri non può essere intesa quale dubbio da parte della Corte d’appello sull’attendibilità intrinseca, proprio perchè tale attendibilità è stata specificamente ritenuta e motivata (e neppure, ad avviso del giudico di secondo grado, specificamente contestata nelle impugnazioni).

I riscontri sono stati indicati nelle indagini di polizia giudiziaria, nella ammissione di C. e V. di aver condotto Z. nell’area di servizio ove fu costretto a consegnare le chiavi, nelle immagini di C. e V. riprese dal sistema di video sorveglianza. Le intercettazioni sono indicate quale riscontro individualizzante per M. ("atteso che è proprio M. a dire…" p. 11 sentenza impugnata).

Il fatto che Z. continuasse a recarsi presso i cantieri di M. per chiedere i propri soldi non esclude che, dopo il giorno (OMISSIS) fosse spaventate.

E’ irrilevante che sic stato negato l’incidente probatorio per esaminare Z., a fronte della scelta di richiederà il giudizio abbreviato, con la quale l’imputato ha rinunziato ad esaminare le stesso.

Nessuna motivazione era perciò necessaria su tale punto.

Le dichiarazioni di M. e V. non sono state usate quale riscontro individualizzante contro C., ma nei confronti degli stessi dichiaranti.

L’affermazione che C. non aveva alcun interesse personale a perpetrare le minacce è svolta nel senso di escludere che egli e V. fossero andati oltre le intenzioni di M., sicchè è irrilevante che all’epoca dei fatti C. non era dipendente di M., ma collaborava con lui con una propria impresa.

La derubricazione del reato di estorsione consumata in quello tentato non è stata chiesta nei motivi di appello sicchè non può essere dedotta in questa sede, sicchè è irrilevante che Z. non avesse timore di C., come è irrilevante a tal fine il tenore delle intercettazioni.

In ordine al rigetto della richiesta di derubricazione del reato di estorsione in esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la Corte territoriale ha chiarito che la minaccia era finalizzata anche a far rinunziare costui alla retribuzione a lui spettante e la censura secondo cui ciò non sarebbe provato e che C. avrebbe minacciato Z. solo per ottenere la restituzione delle chiavi del cantiere è di merito.

Il secondo motivo di ricorso proposto nell’interesse di C. F. è manifestamente infondato.

Va ricordato che "ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame quello, tra gli elementi indicati dall’art. 133 c.p., che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno la concessione del beneficio; ed anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti medesime". (Cass. Sez. 2A sent. n. 4790 del 16.1.1996 dep. 10.5.1996 rv 204768).

Nel caso di specie tale elemento è stato comunque indicato nei precedenti penali e, secondo l’orientamento di questa Corte condiviso dal Collegio, "in tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la "ratio" della disposizione di cui all’art. 62 bis c.p. non impone al giudice di merito di scendere alla valutazione di ogni singola deduzione difensiva, dovendosi, invece, ritenere sufficiente che questi indichi, nell’ambito del potere discrezionale riconosciutogli dalla legge, gli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti. Ne consegue che le attenuanti generiche possono essere negate anche soltanto in base ai precedenti penali dell’imputato, perchè in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità". (Cass. Sez. 4A sent. n. 08052 del 6.4.1990 dep. 1.6.1990 rv 184544).

Il primo motivo di ricorso proposto da M.S. è manifestamente infondato, svolge censure di merito ed è in parte generico.

La Corte territoriale ha argomento come fosse inverosimile che C. e V. fossero andati oltre le istruzioni ricevute da M. e come dalle intercettazioni risultasse la sua propensione all’uso della forza.

L’aggravante della minaccia commessa da più persone riunite è stata ritenuta implicita nell’incarico conferito a due persone.

In tale motivazione non si ravvisa alcuna manifesta illogicità che la renda sindacabile in questa sede.

Infatti, nel momento dei controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se a decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti nè deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con "I limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente. (Cass. Sez. 5A sent, n. 1004 del 30.11.1999 dep 31.1.2000 rv 215745, Cass., Sez. 2Asent. n. 2436 dal 21.12.1993 dep. 25.2.1994, rv 196955).

Del resto va ricordato che il vizio di motivazione implica o la carenza di motivazione o la sua manifesta illogicità.

Sotto questo secondo profilo la correttezza o meno dei ragionamenti dipende anzitutto dalla loro struttura logica e questa è indipendente dalla verità degli enunciati che la compongono.

La doglianza relativa all’astersione in danno di R. è generica.

Il secondo motivo di ricorso proposto da M.S. è manifestamente infondato.

L’aggravante della minaccia commessa con arma non è stata ritenuta (v. p. 13 sentenza impugnata).

Quanto all’aggravante della minaccia commessa da più persone riunite, non vi è alcun collegamento con l’art. 112 c.p., n. 1, sicchè è integrata anche solo dalla perpetrazione della minaccia da parte di due persone riunite.

Il terzo motivo di ricorso proposto da M.S. è manifestamente infondato e svolge censure di merito.

Come si è detto trattando della simile doglianza svolta nell’interesse di C., il rigetto della richiesta di derubricazione del reato di estorsione in esercizio arbitrario delle proprie ragioni, è stato motivato dalla Corte territoriale sull’assunto che la minaccia era finalizzata anche a far rinunziare costui alla retribuzione a lui spettante e la censura secondo cui ciò M. avrebbe agito solo per ottenere da Z. la restituzione delle chiavi del cantiere e da R. che non si lamentasse con i committenti di non essere stato pagato è di merito.

Il quarto motivo di ricorso proposte da M. è manifestamente infondato e costituisce mero riproposizione del motivo di appello sicchè si appalesa aspecifico. La Corte territoriale ha infatti indicato che M. aveva confessato di aver agito d’intesa con il coimputato A.S. e nessuna critica a tale motivazione è stata svolta.

Il primo motivo di ricorso proposte nell’interesse di V. M. è manifestamente infondato e svolge censure di merito.

Il fatto che, ascondo il ricorso la costrizione posta in essere nei confronti di Z. non era quella di rinunziare al pagamento del salario pattuito e di rinunciare alla regolarizzazione del rapporto di lavoro, ma, in base alle minacce, quello di non chiedere ancora i soldi e di non andare dalla Polizia non cambia la natura de reato contestato e comunque implica una ricostruzione alternativa rispetto a quella ritenuta dai giudici di merito, non proponibile in questa sede.

Il secondo motivo di ricorso proposto nell’interesse di V. è inammissibile perchè non dedotto con i motivi di appello, sicchè nessuna specifica motivazione la Corte territoriale era tenuta a svolgere in relazione ad un motivo non dedotto, ma solo ad una richiesta formulata nel corso del giudizio di appello.

Tutti i ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibili i ricorsi, gli imputati che li hanno proposti devono essere condannati al pagamento delle spese del procedimento, nonchè -ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – ciascuno al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di Euro mille, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.