T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 22-04-2011, n. 615

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1 – Va premesso che entrambe le parti in causa paiono – implicitamente – attribuire alla diffida di cui qui si discute una portata immediatamente lesiva nonostante che la stessa appaia postulare l’adozione di ulteriori atti.

1.1 – Tutto sommato il Collegio conviene con le stesse parti. Ed invero tale diffida si sostanzia già nel divieto di ulteriormente sversare in acque correnti superficiali rifiuti liquidi provenienti dalla macellazione di animali per uso alimentare.

2 – Sono state introdotte le seguenti censure:

a) violazione art. 3, 3° c. l. n. 241 del 1990;

b) eccesso di potere per insufficienza istruttoria;

c) violazione dec. Lg.vo n. 152 del 2006;

d) violazione regolamento CE 1774/02.

3 – A tutte le connesse argomentazioni ha partitamente controdedotto la qui costituita Provincia di Bergamo, la stessa poi concludendo per la infondatezza del ricorso.

4 – All’U.P. del 23.III.2011 – dopo breve discussione – la causa è stata spedita in decisione.

5 – Il ricorso è privo di pregio.

5.1 – A tale precipuo riguardo va premesso che ciò che è conferente alla vicenda di specie non è il regime sanitario di fatto vantato e più volte, nel pregresso, accertato come regolare; infatti esso pertiene ad altri aspetti qui fuori luogo. Inoltre l’accertamento una tantum del rispetto delle norme di specie non significa poter affermare che non esisterà mai violazione delle stesse o di altre nel proseguo.

Ed invero gli accertamenti sanitari vantati non servono ad escludere gli accadimenti in fatto dedotti e contestati poiché questi ultimi possono, comunque, prendere corpo allorquando si manifestino circostanze di scorretta evacuazione dei rifiuti in discorso: più volte rilevata.

Ed infatti, nel caso, si disserta su sversamenti accidentali di sangue animale proveniente da macellazioni effettuate, fors’anche esse stesse a norma, ma non nella fase di cui ci si disfa dei residui liquidi.

Tali circostanze, del resto, non possono altro che essere rilevate e contestate solo all’atto del loro accadimento fattuale in evidente contestualità temporale.

A nulla vale dunque vantare il regolare intervenuto rispetto di norme di tipo sanitario.

5.2 – Tanto concluso si osserva che la prima lamentela è del tutto fuori luogo.

Premesso, invero, che non v’era alcun dovere di allegare, materialmente, i connessi verbali di accertamento per informativa, è evidente che la vicenda fattuale era ben nota alla ricorrente; inoltre della stessa se ne da piena notizia nella diffida medesima; la quale poi si basa su tale negativa situazione così come descritta.

5.3 – Pure la seconda censura è priva di pregio.

Basta, infatti, dar conto di tutta la documentazione allegata per altrimenti rendersi conto che le occasioni negative sono state più d’una e che perciò l’istruttoria presupposta si basa esaustivamente su più accadimenti indiscussi e negativi di rilevante spessore.

5.4 -Anche la terza e la quarta censura – sostanzialmente univoche nel loro contenuto – sono prive di utile sostanza.

Infatti il sangue animale è trattato direttamente come rifiuto poiché tale e quale viene sversato in acquee superficiali (Roggia) correnti in modo da disfarsene senza alcun preventivo trattamento né chimico né fisico: di talchè è inconferente il richiamo al Reg. CE n. 1774 del 2002.

6 – Le spese di lite seguono la soccombenza e sono quantificata in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) definitivamente decidendo, respinge il ricorso su rubricato.

Spese di lite quantificate in Euro 7.000,00 (IVA e CPA esclusi) a carico della parte ricorrente qui soccombente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 13-01-2011) 10-05-2011, n. 18328 Correzione di errori materiali

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Svolgimento del processo

1.- C.L., in atto detenuto presso la Casa Circ. di Carinola, ha proposto ricorso per la correzione degli errori materiali e di fatto nei quali sarebbe incorsa questa Corte nella sentenza n. 10166/2010, pronunciata il 20.11.2009 dalla 5^ Sezione Penale che respingeva, tra gli altri, il ricorso da lui proposto avverso la sentenza n. 16/2008 della Corte di Assise di appello di Napoli in data 11.1.2008 che lo aveva condannato quale responsabile, in concorso, dell’omicidio di E.E. e anche peri reati di detenzione e porto delle armi utilizzate nella circostanza.

In particolare lamenta che a pag. 16 della sentenza della cassazione, laddove si argomenta sulla adeguata contezza del suo convincimento, data dalla Corte di Assise di Appello, del valore probatorio dei tabulati telefonici relativi alle conversazioni tra i cellulari di tecnologia ETACS in uso agli imputati, non si sia valutato il percorso da lui seguito, ricostruito secondo i dati inviati dalla Telecom Italia Mobile, ed allegati al ricorso presentato nel suo interesse, in base al quale era dimostrato: 1) che egli all’ora dell’omicidio, verificatosi l'(OMISSIS) alle ore 17,00 in (OMISSIS), per essere agganciata la sua utenza mobile alle ore 18,01 e 18,03 alla Cella (OMISSIS), non poteva trovarsi nel luogo ove il delitto era stato consumato; 2) che solo alle ore 18,55, quasi due ore dopo l’omicidio, la sua utenza mobile risultava aver agganciato la cella (OMISSIS). Tenuto, quindi, conto che per raggiungere dall’agro aversano San Felice Circeo, data la distanza di 195 km tra i due luoghi, occorrono circa 2,30 ore e che alle ore 20,24, come da tabulato allegato al ricorso e riportato in questo, egli era ancora nel basso Lazio vi è prova documentale delle falsità del pentito che assume di averlo incontrato circa tre ore dopo l’omicidio in (OMISSIS).

Dunque la Corte di Cassazione incorre in una macroscopica svista quando afferma, anche con riferimento alla sua posizione, che le rilevazioni del traffico telefonico "nel caso di specie erano quelle di (OMISSIS) in corrispondenza dell’ora di partenza del gruppo di fuoco e (OMISSIS), che copre l’agro di (OMISSIS), in corrispondenza dell’ora di arrivo a destinazione, mentre l’inverso era avvenuto per il viaggio di ritorno". La circostanza era stata adeguatamente sottolineata, a suo tempo nei motivi di ricorso (a corredo dei quali erano stati allegati anche i citati rilievi) ma forse a causa dell’enorme mole di documenti era stata non percepita dalla Corte.

Altro punto, frutto di una circostanza erroneamente ritenuta sussistente dalla Corte per neutralizzare i testi oculari è quella che essi fossero tutti distratti perchè impegnati in legittimi svaghi in un pomeriggio estivo in una via centrale percorsa da numerosi veicoli tanto da non accorgersi che i primi colpi erano partiti da una macchina e che i successivi da una seconda, la Ford Fiesta, quando la prima, dalla quale secondo il pentito D. erano stati esplosi i primi due colpi si era allontanata.

Le dichiarazioni dei testimoni presenti, i quali hanno tutti visto una sola macchina e nessuno dei quali ha mai detto che lo sparatore avesse usato una sola pistola, erano state allegate ai motivi di ricorso, pertanto andavano valutate nei loro effettivi contenuti. Tra l’altro le dichiarazioni dei testi appaiono più coerenti con lo sviluppo degli eventi che vedono l’unica auto adoperata dagli assassini, abbandonata subito dopo l’agguato, sulla quale, tra l’altro non sono state impronte digitali appartenenti ai condannati ma solo tracce ematiche della vittima. L’abbandono dell’auto era necessaria perchè era stata vista dai testimoni e quindi costituiva un pericolo per gli assassini,della fiat invece nessuna traccia L’assenza di tale elemento conferma ulteriormente la tesi difensiva.

2.- Il Procuratore Generale dott.ssa Maria Giuseppina Fodaroni ha concluso per il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione

1.- Il ricorso è palesemente inammissibile.

Osserva il collegio che l’errore di fatto rilevante ai sensi dell’art. 625 bis c.p.p. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco e si caratterizza per l’influenza che esercita sull’iter di formazione della volontà che, viziato dalla inesatta percezione delle risultanze processuali, perviene ad una decisione diversa da quella che sarebbe adottata senza l’errore stesso. Secondo il modello dell’errore revocatorio l’errore di fatto si verifica quando " la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita" esso "postula inderogabilmente che lo sviamento della volontà del giudice sia non solo decisivo, ma anche di oggettiva immediata rilevabilità, nel senso che il controllo degli atti processuali deve fare trasparire, in modo diretto ed evidente (vale a dire ictu oculi), che la decisione è stata condizionata dall’inesatta percezione e non chiamata. Nè può dirsi che la valutazione della rilevanza probatoria attribuita ai tabulati telefonici sia stata determinante nella decisione relativa alla confermato giudizio circa la responsabilità dell’odierno ricorrente, nei confronti del quale la chiamata in correità di D. S., ritenuto intrinsecamente attendibile e le cui dichiarazioni erano considerate munite di sicuro ed ampio riscontro, ha costituito decisivo elemento di giudizio.

Per le ragioni sopraesposte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’art. 616 c.p.p..
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 (mille) a favore della Cassa Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 30-09-2011, n. 20048 Danno non patrimoniale

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rdine il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. P.C., con ricorso alla Corte d’appello di Napoli, proponeva, ai sensi della L. n. 89 del 2001, domanda di equa riparazione per violazione dell’art. 6 della C.E.D.U. a causa della irragionevole durata di un giudizio instaurato dinanzi al T.A.R. Campania nel luglio 1990 e definito nel giugno 2008. La Corte d’appello, con decreto depositato il 23 marzo 2009, liquidava il danno non patrimoniale per la durata irragionevole del procedimento nella somma di Euro 7.500,00 oltre interessi legali e metà delle spese del procedimento.

2. Avverso tale decreto P.C. ha proposto ricorso a questa Corte con atto notificato al Ministero Economia e Finanze il 30 ottobre 2009, formulando sette motivi. Il Ministero intimato non ha svolto difese.

3. Il collegio ha disposto farsi luogo a motivazione semplificata.

4. Con i sette motivi è denunciata, in relazione alla liquidazione delle spese del procedimento esposta nel provvedimento impugnato, erronea e falsa applicazione di legge ( artt. 91 e 92 c.p.c., art. 6, par. 1 CEDU, normativa in tema di tariffe professionali), nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione ( art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5). Secondo l’istante, la liquidazione delle spese sarebbe illegittima perchè presumibilmente effettuata in applicazione delle tariffe per i procedimenti di volontaria giurisdizione anzichè di contenzioso ordinario, sarebbe insufficiente nonchè priva di motivazione con riguardo alla non conformità alle tariffe forensi ed agli standards europei che dovrebbero trovare nella specie applicazione. La Corte di merito avrebbe inoltre illegittimamente disatteso la nota spese depositata, omettendo peraltro di motivare al riguardo.

5. Tali doglianze, da esaminare congiuntamente perchè strettamente connesse e in parte ripetitive, non possono trovare ingresso.

Premesso che in tema di spese processuali possono essere denunciate in sede di legittimità solo violazioni del criterio della soccombenza o del principio di inderogabilità della tariffa professionale vigente (cfr. Cass. n. 4347/1999; n. 4818/2000; n. 1485/2001), e che nei giudizi di equa riparazione la liquidazione delle spese processuali della fase davanti alla Corte d’appello deve essere effettuata in base alle tariffe professionali previste dall’ordinamento italiano, senza tener conto degli onorari liquidati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (cfr. Cass. n. 23397/2008), si osserva che parte ricorrente non ha specificamente e analiticamente indicato, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, le voci e gli importi richiesti e ad essa spettanti (cfr. Cass. n. 21325/2005; n. 9082/2006; n. 9098/2010). Tale omissione non consente al giudice di legittimità il controllo – senza bisogno di svolgere ulteriori indagini in fatto e di procedere alla diretta consultazione degli atti – degli error in iudicando solo astrattamente enunciati nella illustrazione dei motivi di ricorso e nella altrettanto astratta formulazione dei quesiti di diritto. Nè ha dimostrato la presunta applicazione nel provvedimento impugnato delle tariffe professionali vigenti riguardanti i procedimenti di volontaria giurisdizione. La declaratoria di inammissibilità del ricorso si impone dunque, con la conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

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Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 15-04-2011) 09-06-2011, n. 23283

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Asta, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Tribunale di Foggia ha affermato la responsabilità di G.P. e S.G. in ordine al reato di furto aggravato. La pronunzia è stata parzialmente riformata dalla Corte d’appello di Bari che ha ritenuto trattarsi di tentativo di furto.

L’imputazione attiene alla sottrazione del copriruota di un’auto in sosta.

2. Ricorre per cassazione G. deducendo due motivi.

2.1 Con il primo si lamenta che il giudice di merito non ha preso atto della discordanza tra le dichiarazioni degli agenti operanti e quella del proprietario del veicolo, secondo il quale le coppe non erano fermate con fascette, sicchè non trova giustificazione la detenzione del taglierino nè vi è prova del tentativo di impossessamento dell’accessorio.

2.2 Con il secondo motivo si deduce che senza ragione non sono state concesse le attenuanti generiche, considerata la modesta gravità del fatto. La pena è quindi sproporzionata.

3. Il ricorso è infondato.

3.1 La Corte rammenta che l’agente operante ha visto gli imputati accovacciarsi accanto alla ruota. I due, vistisi scoperti, si sono dati alla fuga lasciando per terra un taglierino, il copriruota e le fascette. Il proprietario dell’auto non ha confermato la circostanza dell’uso di fascette per fermare il copriruota, ma secondo la Corte d’appello si tratta di particolare non significativo (forse spiegabile con la perdita del ricordo) a fronte di quanto direttamente osservato dalla polizia. Tale valutazione in fatto appare ampiamente argomentata ed immune da vizi logico-giuridici;

sicchè non può essere sindacata nella presente sede di legittimità. 3.2 La Corte, d’altra parte, ha parzialmente accolto l’appello riducendo la pena. La pronunzia non reca alcuna argomentazione in ordine alle attenuanti generiche, che il primo giudice aveva negato a causa delle precedenti condanne. Ma l’omissione trova puntuale spiegazione nella circostanza che il tema non era stato dedotto in appello.

Il ricorso deve essere conseguentemente rigettato. Segue per legge la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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