Corte di Cassazione, sez. III, Sentenza 10 Settembre 2010 , n. 19280 Infortuni sul lavoro, concorso di colpa del lavoratore solo per comportamento abnorme

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo
F.P. ha convenuto davanti al Tribunale di Torino la s.r.l. P.-C., chiedendo il risarcimento dei danni subiti a seguito di un infortunio occorsogli il *** nel cantiere della convenuta, ove si trovava per eseguire tramite l’impresa E., di cui era socio, lavori di tamponamento esterno in paramano della facciata.
Ricevuto dal responsabile del cantiere l’incarico di rimuovere residui di calce presso una parete, mentre attraversava una piattaforma in legno all’interno del vano ascensore una delle tavole aveva ceduto, provocando la sua caduta dall’altezza di circa 90 cm.
La convenuta, ha resistito alla domanda, assumendo che la responsabilità della custodia del cantiere era da attribuire alla s.n.c. E., di cui ha chiesto ed ottenuto la chiamata in causa. Ha comunque addebitato la responsabilità dell’incidente allo stesso danneggiato, che aveva utilizzato per il passaggio un vano a ciò non destinato, nonostante diverse e più sicure alternative.
Esperita l’istruttoria anche tramite CTU, il Tribunale ha attribuito la responsabilità per il 50% alla convenuta e per il 50% all’attore, liquidando in favore di quest’ultimo la somma di Euro 35.653,49 e rigettando la domanda di manleva proposta da P.-C. contro E..
Proposto appello principale da P.-C. e incidentale dal F. e da E., con sentenza 4 giugno-2 dicembre 2004 n. 1992 la Corte di appello di Torino, in riforma della sentenza di primo grado, ha assolto l’appellante principale da ogni responsabilità, ritenendo di dover escludere il nesso causale fra il mancato rispetto delle norme antinfortunistiche, accertato dall’ispettore della USL, e l’infortunio.
Il F. propone due motivi di ricorso per cassazione.
Resiste P.-C. con controricorso.
Motivi della decisione
1.- La Corte di appello ha ritenuto che la versione dei fatti resa dall’infortunato – secondo cui una tavola della piattaforma in legno all’interno del vano ascensore aveva ceduto, perché non idoneamente fissata – non sia stata confermata dalle prove acquisite agli atti; che anzi la circostanza che l’infortunato è caduto non all’interno del vano ascensore, ma sulla piattaforma posta davanti alla struttura in legno, dimostra che la caduta è stata determinata non dall’irregolare sistemazione dell’impalcatura, ma dalla non corretta esecuzione del salto effettuato dal F. dal piano delle tavole in legno al sottostante pianerottolo (come egli stesso ebbe a riferire dopo il fatto).
Ha ritenuto altresì inapplicabile il D.P.R. n. 164 del 1956, art. 68 – circa la necessità di proteggere il passaggio con parapetto e con tavola fermapiede – poiché la norma riguarda solo le aperture lasciate nei solai o nelle piattaforme di lavoro.
2.- Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione degli artt. 1218, 2050, 2051, 2087 e 2697 cod. civ., D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164, art. 68, nonché insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione, sul rilievo che la Corte di appello ha omesso di attribuire a P.-C. – ritenuta responsabile della custodia del cantiere – la responsabilità per il danno da cose in custodia, ed ha erroneamente ritenuto inapplicabile la disposizione del D.P.R. n. 164 del 1956, art. 68, comma 1. Afferma che le misure di protezione debbono essere adottate in ogni caso in cui vi sia la possibilità del passaggio sopra un vano esposto, pur se questa non sia la funzione specifica del vano; che l’apertura, se non poteva essere utilizzata come passaggio, avrebbe dovuto essere chiusa con sbarre di protezione alte un metro; se poteva essere utilizzata come tale ed era comunque accessibile, avrebbe dovuto essere munita delle protezioni di cui all’art. 68.
Soggiunge che il nesso causale deve essere ravvisato nel fatto stesso della mancata adozione delle misure di sicurezza e che l’eventuale concorso di colpa del lavoratore non vale ad esimere il datore di lavoro da responsabilità, ove tali misure egli non abbia adottato.
3.- Il motivo è fondato, sotto il profilo della violazione dell’art. 2087 cod. civ. e D.P.R. n. 164 del 1956, art. 68 e dell’insufficiente motivazione.
La Corte di appello ha escluso la sussistenza del nesso causale fra la situazione dei luoghi e l’infortunio, omettendo di prendere in esame la circostanza – da essa stessa accertata – che P.-C., a cui era affidata la custodia e la direzione del cantiere (cfr. p. 8 della sentenza impugnata), non ha rispettato le norme antinfortunistiche che attengono specificamente alle situazioni del genere di quella in oggetto.
In particolare, non ha rispettato il disposto del D.P.R. n. 164 del 1956, art. 68 cit., che impone di attrezzare con parapetto e con tavola fermapiede le aperture lasciate nei solai o nelle piattaforme di lavoro, oppure di predisporne la copertura mediante tavolato solidamente fissato e di resistenza non inferiore a quella del piano di calpestio dei ponti di servizio (art. 68, comma 1).
La Corte di merito ha ampiamente e congruamente motivato in ordine alle modalità ed alle cause della caduta del F., ma non ha affatto preso in esame la circostanza che il comportamento dell’infortunato (ancorché ritenuto colposo) e i danni che ne sono conseguiti sono stati resi possibili dal fatto che il vano ascensore non era adeguatamente protetto secondo le prescrizioni di legge: non ne era stato impedito l’accesso, tramite adeguato sbarramento, né era stato attrezzato con tavola fermapiede e parapetto.
La motivazione della Corte di appello, secondo cui le disposizioni dell’art. 68 sarebbero inapplicabili poiché l’apertura non si trovava sulla piattaforma di lavoro, risulta apodittica e non congruente con la circostanza di fatto – risultante dalla stessa motivazione – che il vano era accessibile, ed è stato effettivamente utilizzato, proprio nello svolgimento delle normali attività di lavoro del cantiere; ed anzi, per l’esecuzione di un incarico affidato al F. dal geom. P., diretto collaboratore dell’ammm.re unico di P.-C. (sentenza impugnata, p. 9).
La Corte di merito avrebbe dovuto specificare che cosa intende per piattaforma di lavoro e perché non vi possa essere compreso il luogo in cui si è verificato l’incidente.
In sintesi, il fatto che il F. abbia sbagliato nell’esecuzione del salto sopra il vano, o che in ipotesi fossero da lui utilizzabili altri e più sicuri percorsi, non costituisce motivazione idonea e sufficiente ad escludere ogni responsabilità della committente e custode del cantiere, a fronte dell’accertata violazione di norme di prevenzione degli infortuni appositamente predisposte per i casi simili a quello in oggetto.
È appena il caso di ricordare che le severe leggi antinfortunistiche hanno lo scopo di salvaguardare l’incolumità dei lavoratori anche e soprattutto nei casi in cui il pericolo sia provocato dalla loro stessa distrazione, negligenza od imprudenza.
Il lavoratore accorto, diligente, esperto e responsabile è in grado di evitare incidenti anche a prescindere da gran parte delle protezioni di legge.
Ma non è questa la condizione normale dei prestatori d’opera (soprattutto se manuale, generica e faticosa), bensì quella in cui l’inesperienza, la fretta, a volte l’ignoranza, la stanchezza e l’inconsapevolezza del pericolo, possono sollecitare comportamenti imprudenti.
La giurisprudenza di questa Corte ha più volte deciso che le norme in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, tese ad impedire l’insorgenza di situazioni pericolose, hanno lo scopo di tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili a sua imperizia, negligenza ed imprudenza. Sicché il datore di lavoro è da ritenere responsabile dell’infortunio in tutti i casi in cui ometta di adottare le idonee misure protettive, o di vigilare affinché vengano osservate, mentre l’eventuale concorso di colpa del lavoratore non ha di per sé solo alcun effetto esimente. Esso può comportare l’esonero totale dell’imprenditore da responsabilità solo quando si tratti di comportamento abnorme, inopinabile ed esorbitante in relazione alle mansioni svolte, al procedimento lavorativo "tipico" al quale è addetto ed alle direttive ricevute (Cass. Civ. 10 settembre 2009 n. 19494; Cass. Civ. 28 ottobre 2009 n. 22818).
La sentenza impugnata ha disatteso questi principi e non ha affatto motivato in ordine alle circostanze che avrebbero consentito di escludere la responsabilità della committente e custode del cantiere.
4.- Il secondo motivo di ricorso, proposto in subordine, risulta assorbito.
5.- In accoglimento del primo motivo, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio della causa alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione, affinché decida la controversia uniformandosi ai principi sopra indicati.
6.- Il giudice di rinvio deciderà anche sulle spese del presente giudizio.
PQM
La Corte di Cassazione accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo motivo.
Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. Civ. Sez. II 08.04.2011 – sanzioni amministrative condanna pagamento spese

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che il consigliere designato ha depositato, in data 7 dicembre 2010, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.:

"Dinanzi al Giudice di pace di Roma è stato impugnato, da parte di C.M.G., il verbale di accertamento di violazione del codice della strada n. (OMISSIS) notificato in data 9 marzo 2006.

Nella resistenza del Comune di Roma, il Giudice di pace, con sentenza n. 25799 del 2007, ha accolto la domanda, annullato il verbale opposto e compensato tra le parti le spese di lite.

Il capo relativo alle spese è stato fatto oggetto di gravame da parte della C..

Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 6218 in data 17 marzo 2009, ha rigettato l’appello e compensato tra le parti le spese del grado.

Il Tribunale ha rilevato che i giustificati motivi per la compensazione da parte del giudice di primo grado – non esplicitati nella pronuncia del primo giudice – andavano individuati: nel fatto che il ricorso era stato accolto soltanto per un vizio formale di formazione del procedimento sanzionatorio; nel modesto valore della vertenza; nella facoltà della parte di stare in giudizio personalmente.

Per la cassazione di tale sentenza la C. ha proposto ricorso, sulla base di tre motivi. L’intimato Comune ha resistito con controricorso. Paiono preliminarmente da respingere le eccezioni di inammissibilità sollevate dal Comune controricorrente. Invero, non sussiste genericità della procura, essendo questa stata predisposta e sottoscritta a margine del ricorso e contenendo un espresso riferimento al giudizio di cassazione.

Il ricorso contiene poi l’esposizione sommaria dei fatti di causa e fornisce gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell’origine e dell’oggetto della controversia.

Il secondo motivo di ricorso (violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 disp. att. c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., comma 2, art. 132 c.p.c., n. 4, artt. 24 e 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3) – il cui esame in ordine logico appare preliminare – è corredato dal prescritto quesito di diritto, ed è quindi scrutinabile nel merito.

Tale motivo appare manifestamente fondato.

I giusti motivi di compensazione individuati dal Tribunale sono illogici e privi di consistenza e sono affidati ad una motivazione apparente.

Il verbale di contestazione per violazione del codice della strada, infatti, può essere illegittimo tanto per vizi formali quanto per vizi sostanziali, e la prima categoria non è più lieve della seconda, non potendosi sostenere che nell’ordinamento vi sia un favor per gli errori meramente procedurali della pubblica amministrazione.

Là dove – come nella specie – venga in considerazione la legittimità del procedimento sanzionatorio, il modesto valore della controversia non è di per sè giustificativo della compensazione, determinando questo la scelta dello scaglione di valore della controversia su cui parametrare la condanna alle spese.

Infine, non può essere imputato a colpa della parte che ha adito il giudice proponendo l’opposizione a verbale il mancato esercizio della facoltà di difendersi personalmente, giacchè il cittadino, con l’adire il giudice e con il farsi assistere innanzi ad esso da un professionista, esercita dei diritti espressamente attribuitigli dall’ordinamento e garantiti dalla Carta costituzionale (Cass., Sez. 2^, 19 novembre 2007, n. 23993).

Resta assorbito l’esame degli altri motivi.

Sussistono le condizioni per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio".

Letta la memoria della parte ricorrente.

Considerato che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi rilievi critici;

che, pertanto, il ricorso deve essere accolto;

che, cassata la sentenza impugnata, la causa deve essere rinviata al Tribunale di Roma, che la deciderà in persona di diverso magistrato;

che il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del presente procedimento.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 18 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2011

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 09-02-2011, n. 3191

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Svolgimento del processo

1. – F.S. e M.C. hanno convenuto in giudizio, con atto di citazione notificato il 23 febbraio 2001, F.F., F.E. e F.B., chiedendo che venisse dichiarato in loro favore l’acquisto per intervenuta usucapione dei terreni siti in (OMISSIS), censiti al catasto di (OMISSIS) al foglio 52, particelle 50, 9 e 45.

Si sono costituiti F.F. ed F.E., resistendo alla domanda ed avanzando domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni.

Gli stessi hanno chiamato anche in garanzia F.B., che si è costituito chiedendo il rigetto della domanda spiegata nei suoi confronti da F.E. e F.F..

Il Tribunale di Latina, sezione distaccata di Terracina, ha dichiarato che F.S. e M.C. avevano acquistato per usucapione la proprietà dei terreni in contestazione, ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni avanzata dai convenuti ed ha rigettato la richiesta di condanna ex art. 96 cod. proc. civ. proposta da F.B. nei confronti di F.F. ed F.E..

2. – Con sentenza n. 2998 resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 21 giugno 2006, la Corte d’appello di Roma, in parziale accoglimento del gravame proposto da F.F. e da F.E., in riforma della impugnata sentenza ha rigettato la domanda di usucapione. Ha inoltre rigettato la domanda di risarcimento dei danni avanzata dagli appellanti e rigettato la domanda di F.B. di condanna degli appellanti ex art. 96 cod. proc. civ..

2.1. – La Corte territoriale ha ritenuto non raggiunta una prova rigorosa del possesso ultraventennale in capo agli attori.

La Corte d’appello ha dato rilevanza alle obiettive situazioni risultanti dalle consulenze tecniche d’ufficio svolte nell’ambito di vari processi instaurati per risolvere questioni attinenti alla successione ereditaria di F.G., proprietario dei terreni in contestazione; ed ha sottolineato che in nessuna delle c.t.u. espletate si fa mai menzione della presenza di F.S. e di M.C. sui terreni stessi, ovvero di persone che lavorassero per conto di questi ultimi, o comunque di attività svolte da persone estranee alle parti coinvolte nei giudizi di natura successoria.

La Corte capitolina ha anche escluso il carattere decisivo delle testimonianze rese da I.F., S.A., M.R., C.F. e D.B.P., come pure della documentazione prodotta, relativa alla richiesta di contributi per l’azienda agricola da parte di F.S. e di M.C..

3. – Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello hanno proposto ricorso F.S. e M.C., con atto notificato il 30 ottobre 2006 a F.B. e – a seguito di ordinanza di integrazione del contraddittorio – il 15 aprile 2010 agli eredi di F.F. e a F.E..

Il ricorso è affidato ad otto motivi.

Hanno resistito, con controricorso, F.E., nonchè gli eredi di F.F.: F.D., F.F. e C.I..

F.B. non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Motivi della decisione

1. – I controricorrenti hanno sollevato eccezione di inammissibilità del ricorso, sul rilievo che, nella specie, non poteva essere disposta l’integrazione del contraddittorio, ex art. 331 cod. proc. civ..

I controricorrenti sostengono che, essendo stato F.B. chiamato in giudizio dai convenuti F.F. ed E. esclusivamente in garanzia, si verserebbe in un’ipotesi di causa scindibile, per cui la proposizione del ricorso notificato al solo F.B. avrebbe determinato il passaggio in giudicato della sentenza nei confronti di F.F. e di F.E..

1.1. – L’eccezione è infondata.

Risulta – sia dalla sentenza impugnata, sia dal testo dell’atto di citazione – che gli attori F.S. e M.C. hanno proposto la domanda di accertamento dell’intervenuto acquisto della proprietà per usucapione dei terreni oggetto di causa non solo nei confronti di F.F. e di F.E., ma anche di F. B..

Non è esatto, pertanto, il presupposto da cui muove l’eccezione, che cioè F.B. sia stato chiamato in causa esclusivamente in garanzia dai convenuti F.F. ed F.E..

Di conseguenza, correttamente questa Corte, con l’ordinanza interlocutoria resa in esito alla camera di consiglio del 19 febbraio 2010, ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di F.F. e di F.E., rilevando che il ricorso per cassazione era stato tempestivamente notificato soltanto nei confronti di F.B.. E ciò in base al principio – costante nella giurisprudenza di legittimità (tra le tante, Cass., Sez. 2^, 14 marzo 1988, n. 2438; Cass., Sez. 2^, 28 novembre 1994, n. 10148) – secondo cui la domanda diretta ad accertare l’avvenuta usucapione di un fondo comune richiede la presenza in causa di tutti i comproprietari in danno dei quali l’usucapione si sarebbe verificata;

pertanto, nel caso di tempestiva impugnazione della sentenza di appello nei confronti di uno soltanto di essi, la Corte di cassazione deve disporre l’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 331 cod. proc. civ., nei confronti dei litisconsorti pretermessi.

2. – Il primo motivo denuncia "insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla rilevanza probatoria attribuita alle circostanze emerse da alcune consulenze tecniche relative ad altri giudizi".

Il secondo mezzo è rivolto a prospettare "insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla rilevanza delle circostanze emerse dalle prove testimoniali ed alla attendibilità dei testi".

Con il terzo motivo si censura "omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ai fatti emersi dalle dichiarazioni dei testi di controparte".

Il quarto motivo, a sua volta, denuncia "omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio".

Tutti e quattro i motivi sono inammissibili, perchè nessuno di essi reca il quesito di sintesi, prescritto, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 bis cod. proc. civ..

Questa Corte regolatrice – alla stregua della stessa letterale formulazione dell’art. 366 bis cod. proc. civ. introdotto, con decorrenza dal 2 marzo 2006, dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 e abrogato con decorrenza dal 4 luglio 2009 dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, ma applicabile ai ricorsi proposti avverso le sentenze pubblicate tra il 3 marzo 2006 e il 4 luglio 2009 (cfr. L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 5) – è fermissima nel ritenere che a seguito della novella del 2006 nel caso previsto dall’art. 360 cod. proc. civ.,, n. 5, allorchè, cioè, il ricorrente denunci la sentenza impugnata lamentando un vizio della motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione.

Ciò importa, in particolare, che la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (cfr., ad esempio, Cass., sez. un., 1 ottobre 2007, n. 20603).

Al riguardo, ancora è incontroverso che non è sufficiente che tale fatto sia esposto nel corpo del motivo o che possa comprendersi dalla lettura di questo, atteso che è indispensabile che sia indicato in una parte, del motivo stesso, che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata.

Non si può dubitare che allorchè nel ricorso per cassazione si lamenti un vizio di motivazione della sentenza impugnata in merito ad un fatto controverso, l’onere di indicare chiaramente tale fatto ovvero le ragioni per le quali la motivazione è insufficiente, imposto dall’art. 366 bis cod. proc. civ., deve essere adempiuto non già e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma formulando, all’inizio o al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un quid pluris rispetto all’illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso (in termini, Cass., Sez. Ili, 30 dicembre 2009, n. 27680).

Nella specie i motivi di ricorso, formulati ex art. 360 cod. proc. civ., n. 5, sono totalmente privi di tale momento di sintesi, iniziale o finale, costituente un quid pluris rispetto all’illustrazione dei motivi.

3. – Il quinto motivo (violazione e falsa applicazione dell’art. 2729 cod. civ., in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3) pone il quesito se "le prove raccolte in un diverso processo, ed in particolare una consulenza tecnica avente carattere deducente e non percipiente, possono assurgere a fonte determinante per l’accertamento del fatto controverso, in mancanza di un adeguato raffronto critico con le altre risultanze del processo". 3.1. – Il motivo è infondato.

Il giudice di merito può legittimamente tenere conto, ai fini della sua decisione, delle risultanze di una consulenza tecnica acquisita in un diverso processo, anche se celebrato tra altre parti, atteso che, se la relativa documentazione viene ritualmente acquisita al processo civile, le parti di quest’ultimo possono farne oggetto di valutazione critica e stimolare la valutazione giudiziale su di essa (Cass. , Sez. Lav., 5 dicembre 2008, n. 28855; Cass., Sez. 3^, 2 luglio 2010, n. 15714).

Tanto premesso, nella specie, contrariamente a quanto prospettato dai ricorrenti, la Corte territoriale non si è limitata ad un pedissequo ed acritico recepimento delle risultanze delle c.t.u. espletate nell’ambito di una controversia intercorsa tra F.B., F. F. ed F.E., ma ha confrontato le stesse con le prove testimoniali e documentali del giudizio di usucapione, pervenendo ad una complessiva valutazione di tutte le emergenze processali.

4. – Il sesto motivo (violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., violazione dei principi in tema di valutazione della prova testimoniale) pone il quesito se la prova per testimoni può costituire lo strumento anche unico per la dimostrazione del possesso e della maturazione del termine per l’usucapione.

4.1. – Il motivo non coglie nel segno.

La sentenza impugnata non nega, in astratto, la rilevanza della prova testimoniale ai fini della dimostrazione del possesso e della maturazione del termine per l’usucapione. La Corte territoriale ritiene, piuttosto, non decisive le testimonianze in concreto escusse: sia quando si sono riferite ad una generica coltivazione del fondo da parte di F.S. e di M.C. senza indicare alcuna data più precisa in cui gli stessi avrebbero realizzato migliorie o sistemato il terreno; sia quando hanno accennato ad un interesse di F.S. e di M. C. all’acquisto dei terreni, che mal si concilia con l’affermazione degli stessi di aver acquistato un possesso uti dominus.

E’ evidente, pertanto, che il motivo si risolve, al di là della deduzione anche del vizio di violazione e falsa applicazione di legge, in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni compiute, con logico e motivato apprezzamento, dalla sentenza impugnata.

5. – Il settimo motivo, nel censurare violazione e falsa applicazione dell’art. 1158 cod. civ. in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3, pone il quesito se gli atti nei quali si estrinseca l’univocità del possesso idoneo a determinare il compiersi della prescrizione acquisitiva devono essere dal giudice valutati con riferimento alla specifica natura del bene, alle sue particolari caratteristiche ed alla sua destinazione economica e produttiva nonchè all’uso particolare fatto del bene da parte del possessore.

5.1. – Il motivo è inammissibile, per genericità del quesito.

Le Sezioni Unite hanno affermato che il quesito di diritto deve costituire la chiave di lettura delle ragioni esposte e porre la Corte di cassazione in condizione di rispondere ad esso con l’enunciazione di una regula iuris che sia, in quanto tale, suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all’esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata; ciò vale a dire che la Corte di legittimità deve potere comprendere dalla lettura del solo quesito, inteso come sintesi logico-giuridica della questione, l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito e quale sia, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare: in conclusione, l’ammissibilità del motivo è condizionata alla formulazione di un quesito, compiuto ed autosufficiente, dalla cui risoluzione scaturisca necessariamente il segno della decisione (da ultimo, Cass., Sez. Un., 11 gennaio 2011, n. 393).

Nel caso di specie, la parte ricorrente non ha a-dempiuto all’onere, dai contenuti sopra precisati, della proposizione di una valida impugnazione, poichè in calce al motivo viene formulato un quesito del tutto generico, privo di riferimenti alla fattispecie, che non individua tanto il principio di diritto che è alla base del provvedimento impugnato, quanto, correlativamente, il principio di diritto, diverso dal precedente, la cui auspicata applicazione ad opera della Corte medesima possa condurre ad una decisione di segno inverso rispetto a quella impugnata.

Una formulazione siffatta del quesito di diritto equivale ad un’omessa formulazione, siccome l’art. 366 bis cod. proc. civ., se detta una prescrizione di ordine formale, incide anche sulla sostanza dell’impugnazione, imponendo al ricorrente di chiarire, con il quesito, l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in relazione alla concreta fattispecie.

6. – Per le stesse ragioni appena esposte è inammissibile l’ottavo motivo, con il quale, deducendosi violazione e falsa applicazione dell’art. 1165 cod. civ., si chiede conclusivamente se "per la configurabilità di un riconoscimento del diritto del proprietario, da parte del possessore, idoneo ad interrompere il termine dell’usucapione, è sufficiente un mero atto che evidenzi la consapevolezza del possessore circa la spettanza ad altri della proprietà". 7. – Il ricorso è rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso delle spese processuali sostenute dai controricorrenti in solido, che liquida in complessivi Euro 2.200,00 di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 09-03-2011, n. 5544 Poteri della Corte

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Svolgimento del processo

1. Con la sentenza sopra specificata, la Corte di appello di Messina ha confermato, rigettando l’impugnazione del Ministero della giustizia, la decisione del Tribunale di Patti n. 1025/2003, che, in accoglimento della domanda di A.M.D.A., cancelliere con inquadramento in Area C, posizione economica C/2, ai sensi del CCNL comparto ministeri 1998-2001, aveva ordinato all’amministrazione di procedere ad "interpello", ai fini delle richieste di trasferimento, per tutti i posti vacanti di cancelliere C/2 presso gli uffici giudiziari del distretto della Corte di appello, senza riservarli alle procedure c.d. di "assestamento" del personale già in servizio e inquadrato nella posizione C/2 a seguito di procedura di riqualificazione.

2. La dipendente, che aveva presentato domanda di trasferimento per alcune sedi comprese nel distretto indicato, contestava la conformità dell’operato dell’amministrazione all’obbligo, assunto con l’art. 19 dell’accordo per la mobilità del personale 28.7.1998, di procedere all’assestamento del personale in servizio prima di assumere vincitori di pubblici concorsi, atteso che, con il bando di selezione 21.5.2001 per la copertura di posti di cancelliere C/2 mediante corsi di riqualificazione, riservati al personale in servizio con inquadramento in C/1, aveva accordato precedenza assoluta ai vincitori, così destinando tutte le sedi disponibili al personale cui la qualifica sarebbe stata attribuita all’esito della detta procedura.

3. L’assunto dell’ A. è stato condiviso dal giudice dell’appello sul rilievo che le parti stipulanti l’accordo sulla mobilità non avevano voluto limitarne l’applicazione alle nuove assunzioni, escludendo le selezioni di personale interno per il conferimento di qualifiche superiori. Tale risultato interpretativo è giustificato dalla sentenza con le seguenti argomentazioni: a) all’epoca di stipulazione dell’accordo non esistevano previsioni relative a selezioni di personale interno, introdotte solo con il CCNL comparto Ministeri 16.2.1999; b) emergeva dall’accordo l’intento di privilegiare le aspirazioni del personale già in servizio, valorizzando l’anzianità nel ruolo e nelle funzioni per la copertura di posti vacanti; c) nella nozione giuridica di "pubblico" concorso rientrano anche le selezioni di personale interno per il conferimento di qualifiche superiori e tale rilievo suffragava l’interpretazione estensiva dell’accordo.

4. La cassazione della sentenza è domandata dall’amministrazione della giustizia con ricorso per un unico motivo; resiste con controricorso i dipendenti.
Motivi della decisione

1. Con l’unico motivo di ricorso, denunciando violazione delle norme sull’interpretazione dei contratti ( art. 1362 c.c., e segg.) in relazione all’accordo sindacale 28.7.1998, unitamente a vizi della motivazione, si evidenzia: il chiaro significato risultante dalle parole adoperate (assunzione di vincitori di "pubblici concorsi") e la disomogeneità del concorso pubblico rispetto alla selezione interna finalizzata alla progressione nell’ambito dell’area professionale di inquadramento; l’inammissibilità di applicazione analogica dell’impegno assunto con l’accordo a fattispecie del tutto diversa, implicante diverse ed autonome scelte organizzative e negoziali; la mancata considerazione dei comportamenti tenuti dai sindacati, confermativi dell’interpretazione restrittiva, conforme all’intento di non considerare vacanti le sedi presso le quali già prestava servizio il personale che aveva ottenuto la progressione da C/1 a C/2. Il motivo è concluso con un quesito di diritto articolato in 10 punti.

2. Preliminarmente, il ricorso va ritenuto ammissibile, dovendosi rigettare l’eccezione formulata dalla controricorrente e fondata sul mancato rispetto della prescrizione di cui all’art. 366 bis c.p.c..

Rileva esclusivamente, ai fini dell’ammissibilità del ricorso, che, oltre ad indicare i punti investiti dalla denunzia di vizio di motivazione, sia stata precisata (punti 5 e 6, in particolare) la richiesta alla Corte di stabilire se sia rispettosa del canone di cui all’art. 1362 c.c., la lettura dell’espressione "assunzione di vincitori di concorso" come comprensiva dell’accesso a qualifica superiore di personale già dipendente dell’amministrazione.

3. La Corte, rilevato che identiche questioni sono state già esaminate e decise nel senso che l’interpretazione estensiva dell’accordo 28.7.1998, basata su argomentazioni sostanzialmente identiche a quelle adoperate dalla sentenza impugnata, risulta non rispettosa del canone di cui all’art. 1362 c.c., e affetta dal vizio di motivazione insufficiente e contraddittoria (Cass. 22 settembre 2006, n. 20599; 5 giugno 2006, n. 13151; 3 febbraio 2006, n. 2347; v. anche Cass. 19 marzo 2004, n. 5565, confermativa dell’interpretazione restrittiva accolta dal giudice del merito in controversia analoga), deve accogliere il ricorso in base alle stesse argomentazioni poste a sostegno delle precedenti decisioni (vedi, tra le molte decisioni in ordine al valore di "precedente" anche delle decisioni di legittimità assunte con riguardo a pretese fondate sopra fonti pattizie, Cass. 13 maggio 2003, a 7355).

4. Nella fattispecie viene in considerazione il potere dell’amministrazione datrice di lavoro di determinare il luogo geografico di esecuzione della prestazione lavorativa, sicuramente atto di gestione del rapporto di lavoro adottato con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, rientrante nel più ampio fenomeno della "mobilità" del personale. Atteso che l’art. 2103 c.c., protegge gli interessi oppositivi dei dipendenti rispetto allo ius variandi del datore di lavoro, ma non anche gli interessi pretensivi all’esercizio favorevole dello stesso potere, questa seconda tipologia di interessi può trovare protezione soltanto se il datore di lavoro assume impegni negoziali sulle modalità di esercizio del potere.

4.1. L’indicata evenienza viene in considerazione nella fattispecie per avere concluso il Ministero della giustizia apposito accordo sindacale sulla mobilità interna del personale, pattuendo procedure e criteri di selezione. L’accordo sindacale in questione partecipa della natura dell’accordo integrativo, legittimato dalla devoluzione della materia a questo livello di contrattazione dall’art. 4 del Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto ministeri per il quadriennio 1998/2001 e biennio economico 1998/1999 (cfr. D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 40, comma 3).

4.2. Ne segue che si esula dalla previsione di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 5, che consente di denunciare direttamente, con il ricorso per cassazione, la violazione o falsa applicazione dei contratti e accordi collettivi, previsione che è stata limitata a quelli nazionali di cui D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 40 (ai quali soltanto si riferisce anche il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 64), restando esclusi i contratti integrativi contemplati dallo stesso articolo, il cui testo contrappone chiaramente questo livello di contrattazione a quello "nazionale" (vedi, oltre ai precedenti già indicati, Cass. 19 marzo 2010, n. 6748).

4.3. Pertanto, l’interpretazione data all’accordo dalla sentenza impugnata può essere sindacata dalla Corte, nella sua rispondenza alla volontà delle parti stipulanti, sotto il profilo della verifica del rispetto dei canoni di cui all’art. 1362 c.c., e segg., e all’assolvimento dell’obbligo di motivazione sufficiente e non contraddittoria.

Orbene, nei limiti del detto controllo, le censure della ricorrente amministrazione sono fondate.

5. Si premette che non rientra tra i criteri interpretativi degli atti negoziali nè l’aderenza al principio di parità di trattamento (del resto, inesistente in via generale nell’ordinamento del lavoro subordinato e assicurata, per il lavoro pubblico, dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45 con esclusivo riferimento al trattamento economico stabilito dai contratti collettivi), nè la ragionevolezza del risultato degli assetti negoziali pattuiti (cfr. Cass., S.u. 17 maggio 1996, n. 4570 e /1996 e 29 maggio 1993, n. 6030).

6. Il significato attribuito dal giudice del merito all’espressione "concorso pubblico" adoperata nell’accordo sindacale, si pone in contrasto insanabile con il significato delle parole adoperate ("assunzione" di vincitori di concorso). Il significato letterale è stato disatteso dalla sentenza di merito con argomenti giuridicamente infondati e logicamente incongrui, oltre che con motivazione non sufficiente in relazione a taluni aspetti della questione controversa.

6.1. Infatti, nessun rilievo poteva essere attribuito alla circostanza che, nel contesto normativo dell’epoca dell’accordo sindacale, non fossero contemplate ipotesi di accesso concorsuale alla qualifica superiore riservate agli interni. La circostanza, infatti, si colloca sul piano dei presupposti tenuti presenti ai fini della manifestazione di volontà, ma non è idonea a mutarne i contenuti al fine di ritenere, soprapponendosi alla volontà espressa, che, in un diverso contesto normativo, le pattuizioni sarebbero state comprensive delle nuove ipotesi di selezioni riservate al personale già in servizio.

Anzi, proprio il fatto che le progressioni "interne" non fossero, all’epoca, consentite dalla legge ( L. 11 luglio 1980, n. 312, art. 7, comma 1: l’accesso alle singole qualifiche funzionali avverrà per pubblico concorso…), rappresentava, sul piano, logico, un ostacolo alla lettura delle parole "concorso pubblico" in senso comprensivo delle progressioni interne.

6.2. Ancora sotto il profilo della logica e della sufficienza della motivazione, il tema del conflitto di interessi tra personale interno aspirante al trasferimento e personale interno già operante in una determinata sede e aspirante a restarvi con la nuova qualifica acquisita, richiedeva vantazioni del tutto differenti da quelle che sarebbero pertinenti con riguardo ai neoassunti, sia sotto il profilo della considerazione della consistenza degli interessi dei lavoratori, sia sotto il profilo delle più adeguate scelte organizzative (da confrontare con gli effetti di una mobilità "doppia"). In particolare, nessuna spiegazione viene fornita sul perchè l’amministrazione avrebbe dovuto considerare vacanti e procedere all’interpello per sede già occupate dal personale riqualificato.

6.3. Del tutto inconsistente, poi, sul piano della ricostruzione della volontà negoziale, è il richiamo della giurisprudenza costituzionale secondo cui l’art. 97 Cost., impone il concorso pubblico (cioè aperto agli esterni) anche per accedere alle qualifiche superiori, per trame la conseguenza che tale qualificazione meritava anche la procedura di selezione interna. E’ agevole, infatti, replicare – anche prescindendo dalla circostanza che, secondo la fattispecie descritta dalla sentenza impugnata, le prove selettive non erano dirette a permettere l’accesso di personale già in servizio a fascia o area superiore, su cui vedi Cass., Su., 18886/2003 e 9164/2006 – che l’eventuale violazione della regola del concorso pubblico nel caso concreto avrebbe comportato invalidità della procedura di selezione interna, ma non la modificazione dei contenuti dell’accordo sindacale sui trasferimenti, restando impregiudicato il problema interpretativo di stabilire se l’obbligo dell’Amministrazione di procedere all’interpello fosse stabilito con riguardo a sedi vacanti e all’ipotesi di nuove assunzioni, ovvero anche con riguardo alle sedi nella quali già prestava servizio il personale che aveva ottenuto l’inquadramento nel livello superiore.

Queste considerazioni tolgono qualsiasi rilevanza alle deduzioni – in disparte l’ammissibilità del loro esame – della controricorrente secondo cui la situazione dedotta in giudizio era stata erroneamente descritta dal giudice del merito, perchè, in realtà, l’interpello era stato omesso per sede di cancellieri di CI (posizione rivestita dall’ A.), sedi che il Ministero aveva destinato alla sistemazione di personale che dall’area B3 era transitato nella area CI a seguito della selezione riservata al personale interno.

6. Conclusivamente, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata per violazione dell’art. 1362 c.c., e per vizio di motivazione insufficiente e contraddittoria; la causa è rinviata ad altra Corte di appello, designata in quella di Catania, che dovrà procedere ad una nuova valutazione del significato dell’accordo sindacale 28.7.1998 in ottemperanza alle indicazioni sopra precisate, nonchè provvedere al regolamento delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Catania.

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