Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 26-05-2011) 23-06-2011, n. 25223 Costruzioni abusive Reati edilizi

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 5.10.2009 la Corte d’appello di Catania confermava la condanna alla pena di mesi tre d’arresto Euro 15.000 d’ammenda inflitta nel giudizio di primo grado a R.M. quale responsabile dei reati di cui all’art. 44, lett. b); D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 64, 65, 71, 93 e 95 per avere eseguito opere edilizie in zona sismica senza permesso di costruire; senza la previa redazione di un progetto; senza la direzione di un tecnico abilitato;

senza la previa denuncia e senza depositare il progetto presso lo Sportello unico.

Proponeva ricorso per cassazione l’imputata denunciando violazione di legge sul rigetto dell’eccezione di nullità di entrambe le sentenze di merito per avere il tribunale ammesso la prova contraria richiesta dal P.M. dopo aver disposto il giudizio abbreviato con l’integrazione probatoria richiesta dall’imputato e dopo l’espletamento della prova testimoniale.

Chiedeva l’annullamento della sentenza.

Considerato che non risulta ictu oculi l’innocenza dell’imputata e che il ricorso non è manifestamente infondato (la corte territoriale non ha motivato sull’eccezione di nullità), va rilevato che i reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 93, commi 1 e 2, art. 94, comma 1, e art. 95 accertati il (OMISSIS), sono prescritti perchè il termine massimo di anni 3, aumentato di mesi 1 giorni 25 per rinvii del dibattimento richiesti dalla difesa, è scaduto il 29.07.2008, prima della pronuncia della sentenza d’appello.

Anche gli altri reati si sono nelle more prescritti.

La sentenza deve, perciò, essere annullata senza rinvio.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati estinti per prescrizione.

Dispone che copia della presente sentenza sia trasmessa all’Ufficio Tecnico della Regione siciliana.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 22-06-2011) 12-07-2011, n. 27141 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Sull’appello proposto da L.K. avverso la sentenza del GIP presso il Tribunale di Padova in data 10-03-2010 che, all’esito di giudizio abbreviato, lo aveva dichiarato colpevole del reato di concorso ih detenzione a fine di spaccio di stupefacente (marijuana), con la recidiva reiterata specifica nel quinquennio e, concessagli l’attenuante di cui all’art. 114 c.p., comma 1, con la riduzione per il rito, lo aveva condannato alla pena di anni quattro di reclusione ed Euro 18.000,00 di multa, la Corte di Appello di Venezia, con sentenza in data 8-10-2010, confermava il giudizio di 1^ grado, ribadendo la comprovata responsabilità dell’imputato in ordine al reato ascrittogli, stante le risultanze acquisite allo stato degli atti e dichiaratamente accettate dall’appellante con la richiesta del giudizio abbreviato incondizionato.

Avverso detta sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo a motivi del gravame, sostanzialmente ed in sintesi la violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) per erronea applicazione della legge penale in tema di valutazione delle prove e di misura del trattamento sanzionatorio e per manifesta illogicità della motivazione e carenza della stessa in merito alle controdeduzioni difensive con travisamento delle prove.

Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi addotti.

Ed invero, in termini di ingiustificata prolisità, il ricorrente tenta di riproporre una valutazione diversa per contenti, circostanze, modalità temperali e fattuali della vicenda, a smentita di quanto incontestabilmente risulta dal diretto accertamento operato dai verbalizzanti e di cui vi è motivata traccia nelle indagini di p.g. relative, peraltro opportunamente segnalate tanto in sede di giudizio di 1^ grado,quanto nella decisione impugnata.

Prioritaria, alla definita inammissibilità delle censure del ricorrente è la circostanza che il giudizio a carico del predetto e su sua esplicita richiestaci è svolto ex art. 438 c.p.p., segg., di guisa che, come correttamente sottolineato in sentenza (cfr.fol.5), in assenza di condizioni richieste dalla difesa per l’accoglimento dell’invocato rito notoriamente caratterizzato dalla sua natura di "giudizio a prova contratta" di carattere essenzialmente negoziale nella scelta delle parti, correttamente il giudice richiesto, in sede di appello, può fare integrale richiamo alle motivate argomentazioni già assunte e valutate nel giudizio di 1^ grado, senza che su di queste vi siano state controdeduzioni difensive in termini di incompatibilità con la decisione allo stato degli atti.

Nella specie,come riferito puntualmente già in sentenza del GIP del Tribunale padovano, gli accertamenti di p.g. e le dirette constatazioni dei CC. rappresentano solida base probatoria a supporto di una ragionevole pronuncia di condanna nei confronti dell’imputato, il cui sterile tentativo di modificare la versione dei fatti resa in 1^ grado, conferma, come esattamente sottolineato in sentenza (cfr.fol.4), l’incongruenza della linea difensiva.

Del pari manifestamente infondata la doglianza attinente la misura del trattamento sanzionatorio, posto che questa è riservata al potere discrezionale del giudice di merito, come tale, insindacabile in questa sede di legittimità se, come nella specie, correttamente e sufficientemente motivato (cfr.fol.4) con richiamo non solo all’oggettiva gravità dei fatti ma alla negativa, allarmante capacità criminogena e personalità delinquenziale del ricorrente, secondo quanto risulta dal casellario giudiziale.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma equitativamente determinata in Euro mille alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. IV, Sent., 03-08-2011, n. 4656 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- Con ricorso alla Corte di Cassazione, proposto ai sensi dell’art. 2 della legge n.89/2001, il sig. R. P., patrocinato dall’odierno ricorrente, chiedeva a detta Corte la condanna del Ministero di Grazia e giustizia e del Ministero dell’economia e delle finanze al pagamento di un equo indennizzo, a titolo di equa riparazione del danno non patrimoniale, a causa dell’inosservanza del principio della ragionevole durata del processo di cui alla Convenzione dei diritti dell’uomo, ratificata dall’Italia con la legge n. 848/1955.

La Corte adìta, con la sentenza epigrafata, condannava il Ministero al pagamento della somma di Euro 2.000=, con interessi legali nei termini ivi specificati, oltre al rimborso delle spese del giudizio, generali ed accessorie. Quanto alle spese dei giudizi susseguitisi (di merito e di legittimità) ne disponeva la distrazione in favore del patrocinio ricorrente, dichiaratosi antistatario.

La sentenza passava in giudicato e veniva munita di formula esecutiva (nonchè notificata all’amministrazione).

Al fine di dare in esecuzione alla predetta distrazione delle spese dei giudizi, il suddetto patrocinio notificava atto di diffida e messa in mora ai sensi dell’art. 90 del r.d. n. 642/1907, con assegnazione di termine per provvedere al pagamento a saldo della somma di Euro 244,86.

Nonostante tale adempimento l’amministrazione non procedeva ad eseguire la pronunzia mediante corresponsione delle somme determinate dal giudice ordinario; di qui l’azione proposta dall’Avv. M. col ricorso in esame e tesa ad ottenere l’ottemperanza del provvedimento nei termini di cui sopra.

2- Alla camera di consiglio del 31 maggio 2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

3- Sussistendo tutti i presupposti processuali per l’azione di ottemperanza proposta, il Collegio non può che rilevarne la fondatezza nel merito, non risultando in atti alcun elemento che attesti il pagamento effettivo, da parte dell’amministrazione condannata, delle somme riconosciute dal decreto in epigrafe specificato.

Occorre pertanto ordinare all’amministrazione stessa il pagamento (ovviamente al netto di quanto già eventualmente corrisposto) delle somme predette entro un termine certo ed altresì procedere alla nomina, per il caso di inottemperanza perdurante oltre detto termine, di un commissario "ad actus".

4- Le spese del presente giudizio seguono il principio della soccombenza (art. 91 c.p.c) e vanno poste a carico dell’amministrazione intimata.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione IV), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, lo accoglie e per l’effetto:

1- ordina all’amministrazione intimata di dare esecuzione al decreto in epigrafe mediante corresponsione alla parte ricorrente, della somma richiesta dal ricorso in esecuzione, entro sessanta giorni dalla notifica delle presente sentenza o, in mancanza, dal deposito della stessa presso la segreteria;

2- nomina, per il caso di inottemperanza perdurante oltre detto termine, quale commissario "ad actus" il Ragioniere generale dello Stato o un dirigente dal medesimo delegato;

3- condanna l’amministrazione intimata al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida complessivamente in Euro cinquecento, oltre accessori.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cass. civ. Sez. I, Sent., 29-12-2011, n. 30011 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo

che:

1. C.S. propone ricorso per cassazione, articolato in sette motivi di impugnazione, avverso il decreto della Corte di appello di Napoli menzionato in epigrafe sostenendo che, nell’accogliere parzialmente la sua domanda di equa riparazione per la irragionevole durata del giudizio, avente ad oggetto la sua domanda di riconoscimento di alcune voci retributive non calcolate dal suo datore di lavoro, la Circumvesuviana s.p.a., ai fini della indennità di buonuscita maturata sino al 31 maggio 1982 e successivamente del T.F.R., ha illegittimamente limitato al solo periodo di durata irragionevole del processo il suo diritto all’indennizzo, ha omesso di pronunciare sulla richiesta di riconoscimento del bonus di Euro 2.000,00 previsto ratione materiae per le cause di lavoro, ha liquidato le spese processuali applicando erroneamente le voci tariffarie per i procedimenti speciali di volontaria giurisdizione e ha comunque liquidato le spese legali in misura modesta ed incongrua, senza tenere conto della nota spese regolarmente depositata e senza dare alcuna motivazione circa una liquidazione cosi esigua e omettendo, altresì, ogni motivazione circa le voci non ritenute applicabili in relazione alla nota spesa depositata.

2. Si difende con controricorso il Ministero.

Motivi della decisione

CHE:

3. I motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente stante la loro stretta connessione logico-giuridica e le ripetizioni che li caratterizzano.

4. Per ciò che concerne la determinazione del periodo indennizzabile la giurisprudenza di legittimità (si veda ordinanza Cass. civ. sez. 1^, n. 2388 del 1 dicembre 2011) ha ritenuto che è manifestamente infondata la questione di costituzionalità della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 3, lett. a), nella parte in cui stabilisce che, al fine dell’equa riparazione, rileva soltanto il danno riferibile al periodo eccedente il termine di ragionevole durata, non essendo ravvisatile alcuna violazione dell’art. 117 Cost., comma 1, in riferimento alla compatibilità con gli impegni internazionali assunti dall’Italia mediante la ratifica della Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali. Infatti, qualora sia sostanzialmente osservato il parametro fissato dalla Corte EDU ai fini della liquidazione dell’indennizzo, la modalità di calcolo imposta dalla norma nazionale non incide sulla complessiva attitudine della legislazione interna ad assicurare l’obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto in argomento, non comportando una riduzione dell’indennizzo in misura superiore a quella ritenuta ammissibile dal giudice europeo; diversamente opinando, poichè le norme CEDU integrano il parametro costituzionale, ma rimangono pur sempre ad un livello subcostituzionale, dovrebbe valutarsi la conformità del criterio di computo desunto dalle norme convenzionali, che attribuisce rilievo all’intera durata del processo, rispetto al novellato art. 111 Cost., comma 2, in base al quale il processo ha un tempo di svolgimento o di durata ragionevole, potendo profilarsi, quindi, un contrasto dell’interpretazione delle norme CEDU con altri diritti costituzionalmente tutelati. Nè a conclusioni diverse perviene la stessa giurisprudenza della predetta Corte internazionale che – nei precedenti Martinetti e Cavazzuti c. Italia del 20 aprile 2010, Delle Cave e Corrado c. Italia del 5 giugno 2007 e Simaldone c. Italia del 31 marzo 2009 – ha osservato che il solo indennizzo, come previsto dalla L. italiana n. 89 del 2001, del pregiudizio connesso alla durata eccedente il ritardo non ragionevole, si correla ad un margine di apprezzamento di cui dispone ciascuno Stato aderente alla CEDU, che può istituire una tutela per via giudiziaria coerente con il proprio ordinamento giuridico e le sue tradizioni, in conformità al livello di vita del Paese, conseguendone che il citato metodo di calcolo previsto dalla legge italiana, pur non corrispondendo in modo esatto ai parametri enunciati dalla Corte EDU, non è in sè decisivo, purchè i giudici italiani concedano un indennizzo per somme che non siano irragionevoli rispetto a quelle disposte dalla CEDU per casi simili.

5. Per ciò che concerne l’attribuzione di una somma ulteriore (cosiddetto "bonus") diretta a indennizzare il maggior pregiudizio determinato da particolari circostanze la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. sezione 1^, n. 2388 del 1 febbraio 2011) ritiene che essa postula la ricorrenza in concreto di tal maggior pregiudizio e la sua prova, a differenza di quanto avviene per la incidenza della durata della ingiustificata protrazione del processo che costituisce di per sè un elemento obiettivo che comporta un pregiudizio sempre presente ed uguale. Pertanto, nel caso di processo presupposto consistente in controversia di lavoro o previdenziale, per la quale il giudice di merito abbia negato il riconoscimento di tale "bonus", la critica della relativa pronuncia non può fondarsi sulla mancata motivazione di detta decisione negativa, ma deve avere riguardo alle concrete allegazioni ed alle prove addotte nel giudizio di merito, circa la ricorrenza di un pregiudizio maggiore, non potendo questo essere riconosciuto in via automatica ratione materiae.

6. Per ciò che concerne l’applicazione delle tariffe per i giudizi contenziosi e l’applicazione degli standards europei nella liquidazione i motivi di ricorso sembrano, ancor prima che infondati con riferimento al caso in esame, in cui non si specifica quasi mai quale tabella sarebbe stata applicata, radicalmente inammissibili perchè articolati in forma meramente interrogativa e privi di concretezza tanto da non consentire di quantificare le spese reclamate di cui non si specifica l’entità. In merito alla liquidazione della Corte di appello occorre richiamare il principio affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (fra le altre si veda Cass. civ. ordinanza 9098/2010) secondo cui la parte che censura, in sede di legittimità, la liquidazione delle spese processuali è tenuta ad indicare in modo specifico e autosufficiente quali siano le voci della tabella forense non applicate dal giudice del merito, elencando in dettaglio le prestazioni effettuate, per voci ed importi, cosi consentendo al giudice di legittimità il controllo di tale error in indicando, pena l’inammissibilità del ricorso, senza bisogno di svolgere ulteriori indagini in fatto e di procedere alla diretta consultazione degli atti. La doglianza richiede inoltre che dall’erronea applicazione delle voci della tariffa sia conseguita la lesione del principio dell’inderogabilità e il ricorrente non può dunque limitarsi alla generica denuncia dell’avvenuta violazione del principio di inderogabilità della tariffa professionale o del mancato riconoscimento di spese che si asserisce essere state documentate, in quanto, in base al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, tenuto conto della natura del vizio, devono essere specificati gli errori commessi dal giudice e precisate le voci di tabella degli onorari e dei diritti di procuratore che si ritengono violate, nonchè le singole spese asseritamente non riconosciute.

7. Nella specie siffatti oneri non risultano adempiuti dal ricorrente e ciò comporta il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione che liquida in Euro 650,00 oltre spese prenotate a debito.

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