T.A.R. Campania Salerno Sez. I, Sent., 11-10-2011, n. 1623 Procedimento e punizioni disciplinari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.- Con ricorso notificato in data 20 aprile 1996 e ritualmente depositato il 22 aprile successivo, T.I., già docente di ruolo di educazione tecnica presso la scuola media di S. Giorgio del Sannio (BN), impugnava il decreto, meglio distinto in epigrafe, con il quale il Provveditore agli Studi di Benevento, all’esito del relativo procedimento, le aveva irrogato, ai sensi degli artt. 495, lett. c) e 497 del T.U. n. 297/1994, la sanzione disciplinare della sospensione dall’insegnamento per mesi cinque, a decorrere dal 26 febbraio 1996, all’uopo prospettando plurimi motivi di gravame.

2.- L’Amministrazione intimata si costituiva in giudizio a mezzo della difesa erariale, invocando la reiezione del ricorso.

3.- Esaminata e disattesa l’istanza incidentalmente intesa, in prospettiva cautelare, alla sospensione degli effetti del provvedimento impugnato, alla pubblica udienza del 3 marzo 2011 la causa veniva riservata per la decisione.

Motivi della decisione

1.- Il ricorso non è fondato e merita di essere, conseguentemente, respinto.

1.1.- Invero, con primo motivo di doglianza, la ricorrente lamenta che – in evidente violazione del paradigma normativo di riferimento (e, segnatamente, dell’art. 21 del d. lgs. n. 297/1994 e dell’art. 112 del T.U. n. 3/1957), alle riunioni del Consiglio di disciplina convocato, come di rito, per la formulazione del relativo parere obbligatorio, non avesse preso parte, come attestato dai relativi verbali, il componente effettivo Anita Licia Parrella, discendendone: a) la radicale illegittimità del formulato parere, in quanto reso da un collegio perfetto in assenza di uno dei suoi componenti effettivi, non sostituito dal componente supplente; b) l’ulteriore illegittimità riconnessa al rilievo che, a fronte di quattro componenti effettivamente presenti, il verbale attestasse la ricorrenza di cinque votazioni (con verisimile ed abusiva acquisizione anche del voto anche del componente segretario).

Con lo stesso motivo, la ricorrente lamenta, altresì: a) che si fosse proceduto alla votazione "a scrutinio segreto", con successiva distruzione delle schede votate, e non – come asseritamente previsto – a scrutinio palese (segreta essendo, in forza degli artt. 507 T.U. n. 297 cit. e 112 T.U. n. 3 cit, solo la deliberazione conseguente al voto, e non il voto medesimo); b) che i verbali non fossero stati sottoscritti da tutti i componenti, ma solo dal Presidente e dal Segretario.

1.2.- Le censure non colgono nel segno.

a) Vale, invero, anzitutto puntualizzare che, con verbale n. 13 in data 4 aprile 1996, ritualmente notificato alla ricorrente a mezzo di raccomandata ricevuta il successivo 12 aprile, la commissione, riunitasi nella sua integralità, aveva dato atto dell’errore materiale dei precedenti verbali, nella parte in cui era stata omessa la presenza (in effetti sussistente) della professoressa Parrella, nella qualità di componente effettivo): tale verbale, concretante formale esercizio di autotutela (cfr. T.A.R. Lombardia Milano, sez. I, 1° aprile 2010, n. 848), formalmente portato a conoscenza (per giunta antecedentemente alla data di notifica del gravame e, comunque, in sede giudiziale) della ricorrente, non è stato impugnato e, per tal via, risulta incontestabile, ridondando in infondatezza, in parte qua, delle prospettate doglianze.

b) Quanto alle modalità della votazione ("a scrutino segreto", piuttosto che "a scrutinio palese con deliberazione segreta"), osserva il Collegio come il problema interpretativo consista nello stabilire se le norme richiamate (e, segnatamente, la previsione generale dell’art. 112 del T.U. n. 3/1957) debbano essere intese nel senso che prescrivano lo scrutinio segreto (segretezza c.d. interna) o si limitino (come assume parte ricorrente) a vietare la divulgazione dei voti espressi da ciascun componente della Commissione (segretezza c.d. esterna).

Orbene, fin da tempo risalente la giurisprudenza ha, invero, ritenuto trattarsi di un’esigenza di segretezza "esterna", da reputarsi salvaguardata purché dei voti dei singoli membri non sia fatta menzione nel verbale (ad es. Cons. Stato, sez. IV, 7 febbraio 1967, n. 93; Id., 18 ottobre 2002, n. 5711).

Occorre, nondimeno, considerare, che le disposizioni contenute nell’art. 112 del T.U. n. 3 del 1957 – prescrivendo che "la deliberazione (sia) sempre segreta" – non sembrano imporre lo scrutinio segreto, limitandosi a precludere la divulgazione all’esterno delle posizioni assunte dai componenti dell’organo (in terminis, Cons. Stato, sez. IV, 31 gennaio 2006, n. 339); in altre parole, la regola per i Collegi disciplinari degli impiegati civili risulta piuttosto mutuata da quella del codice di rito civile il quale infatti prevede (art. 276 cod. proc. civ.) che " la decisione (sia) deliberata in segreto", evidentemente prescrivendo la sola segretezza esterna: è pacifico infatti (cfr. ad es. art. 118 c. 4 disp. att. cod. proc. civ.) che in seno agli organi giurisdizionali il voto si esprime in forma palese.

La norma va, dunque, intesa, non già nel senso di imporre ovvero, alternativamente, di escludere la segretezza interna (diversamente da quanto previsto, per esempio, nell’ordinamento militare, sul quale cfr. Cons. Stato, n. 339/2006 cit.), ma solo nel senso di imporre, in ogni caso, la sola segretezza esterna: di tal che l’opzione per la votazione a scrutinio segreto non poteva, in via di principio, ritenersi preclusa.

A quanto precede, vale in ogni caso aggiungere che la deliberazione de qua, come risultante dalla relativa verbalizzazione, fu assunta all’unanimità dei componenti, sia in ordine all’an che in ordine al quomodo e al quantum della irroganda sanzione.

c) Per quanto riguarda le modalità di sottoscrizione del processo verbale, le attoree doglianze trovano positiva smentita nel tenore testuale dell’art. 112 cit., che prevede la sola sottoscrizione del Presidente e del Segretario, e non di tutti i componenti.

2.- La ricorrente contesta, sotto diverso profilo, la tempestività degli addebiti disciplinari, ai sensi dell’art. 103 T. U. cit., assumendo a tal fine inidoneo il termine di trenta giorni di fatto decorsi dal fatto contestato alla formalizzazione degli addebiti.

2.1.- L’assunto non persuade.

È noto, infatti, che l’art. 103 comma 2, T.U. cit., nel prescrivere che la contestazione degli addebiti al pubblico dipendente deve avvenire "subito", non mira a vincolare l’Amministrazione all’osservanza di un termine rigido, il cui decorso comporti la decadenza del potere disciplinare, ma indica una regola di ragionevole prontezza e tempestività, da valutarsi caso per caso in relazione alla gravità dei fatti ed alla complessità degli accertamenti preliminari, nonché allo svolgimento effettivo dell’iter procedurale; ed invero, ciò che in effetti la norma vuole salvaguardare è la certezza del rapporto tra l’impiegato e l’Amministrazione, la quale verrebbe inficiata (anche per i profili consequenziali inerenti allo sviluppo di carriera ed alle relative valutazioni periodiche) ove il dipendente restasse esposto, sine die, per ingiustificata inerzia dell’Amministrazione stessa, alla possibile attribuzione di rilevanza disciplinare a determinati suoi comportamenti (ex permultis, Cons. Stato, sez. IV, 27 novembre 2010, n. 8284): con il che il termine di trenta giorni può essere, di fatto, ritenuto ragionevolmente necessario alla doverosa e completa acquisizione dei fatti ed alla loro valutazione e ponderazione ai fini disciplinari.

3.- Assume, ancora, la ricorrente di non essere stata convocata per la seduta (quella del 9 febbraio 1996) nella quale era stato concretamente espresso il parere di comminarle la contestata sanzione disciplinare, per tal via essendosi vista conculcare il proprio diritto di difesa.

3.1- La tesi è erronea. Risulta dalla documentazione versata in atti che la ricorrente fu ritualmente e tempestivamente convocata per la prima seduta del 6 febbraio 1996, alla quale non prese parte, comunicando la propria indisponibilità per motivi di salute. Ed è principio ben noto e costantemente ribadito quello per cui, in sede di procedimento disciplinare, il termine in questione opera solo per la prima seduta, mentre non ha ragion d’essere osservato nel caso di rinvio dell’iniziale seduta ad altre date successive, essendo già stato assicurato al dipendente interessato il lasso di tempo necessario per produrre scritti e memorie, nonché per organizzare la propria difesa orale (per tutte, Cons. Stato, sez. IV, 1° marzo 2010, n. 1178).

4.- Assume, ancora la ricorrente, che – in violazione del giusto procedimento in subiecta materia – in sede di votazione della commissione disciplinare ogni componente sia stato espressamente invitato (non già ad esprimersi liberamente nel senso della meritevolezza o meno della comminatoria della sanzione, ma solo) a "quantificare" la sanzione medesima, con evidente "influenza" sui voti espressi.

4.1.- La tesi è erronea.

L’esatta lettura dei verbali conferma che alla quantificazione, a scrutinio segreto, della irroganda sanzione i componenti della commissione abbiano proceduto dopo avere, unanimemente, ritenuto "che la docente (avesse) costantemente violato i suoi doveri di ufficio con grave pregiudizio per il regolare e sereno funzionamento della scuola", per tal via palesando la concorde opinione di meritevolezza della sanzione, successivamente determinata, a scrutinio segreto, solo nel quomodo.

5.- La ricorrente prospetta, sotto distinto profilo, violazione di legge e del giusto procedimento, avuto riguardo alla mancata designazione del funzionario istruttore. Omette, tuttavia, di considerare – ciò che ridonda di per sé in infondatezza del motivo – che, trattandosi di pratica implicitamente ritenuta sufficientemente istruita, la designazione di un istruttore (figura, beninteso, diversa da quella del relatore) non era necessaria a pena di irregolarità.

6.- Con ulteriore motivo di gravame, la ricorrente si duole della asserita violazione della regola procedimentale, imposta dall’art. 111 del T. U. n. 3 più volte citato, in base alla quale l’avviso con il quale, antecedentemente alla fissazione della trattazione orale della questione disciplinare, avrebbe dovuto essere notiziata della facoltà di prendere visione di tutti gli atti del procedimento e di estrarne copia, le era stato trasmesso con ritardo, e segnatamente senza il rispetto del prescritto termine di venti giorni ne ante quem.

6.1.- L’assunto è smentito dalle risultanze documentali, alla cui stregua, dopo la prima seduta originariamente fissata per il 6 dicembre 1995, andata deserta, era stata fissata una nuova seduta per il 6 febbraio 1996, con rituale notifica alla interessata.

7.- Con ulteriore censura, la ricorrente si duole che il Provveditore agli Studi avesse concretamente rivestito, nell’ambito del procedimento in contestazione, le contemporanee ed incompatibili funzioni di istruttore, di presidente del Collegio di disciplina e di componente deliberante nonché, per giunta, di Capo del Personale, con violazione dell’elementare principio che impone la separazione tra organi inquirenti (ed istruttori) e giudicanti.

8.- La doglianza è destituita di fondamento.

Invero, l’art. 21 del T.U. n. 297/1994 attribuisce al Provveditore agli Studi la presidenza dei consigli di disciplina, senza escluderne il diritto di votare, che è, del resto, espressamente scolpito all’art. 112 del T.U. n. 3/1957 (laddove è solo il caso di puntualizzare che la figura del capo del personale, di cui è prevista la partecipazione eventuale e che non può partecipare al voto, non coincide, nella specie, con quella del Provveditore agli Studi). In ogni caso, è smentito in fatto l’assunto che il Provveditore avesse, in concreto, svolto funzioni istruttorie.

9.- Parimenti infondato è il motivo con il quale si contesta che il decreto con il quale è stata irrogata la sanzione disciplinare risulterebbe privo di idoneo supporto motivazionale: e ciò perché, quanto alla valutazione dei fatti oggetto di incolpazione, alla loro ritenuta rilevanza e gravità, la motivazione della misura conclusiva del procedimento risulta effettuata per relationem rispetto alle valutazioni espresse in sede di commissione di disciplina (non essendo, a tal fine, necessario che il richiamato parere fosse concretamente allegato al provvedimento impugnato, purché concretamente accessibile).

10.- Con diverso motivo di doglianza, la ricorrente contesta che sia stata concretamente apprezzata (e conseguentemente motivata) l’attitudine dei comportamenti oggetto di incolpazione a recare concreto pregiudizio al regolare funzionamento della scuola, come richiesto dall’art. 495, lett. c) del T.U. n. 297/1994 ai fini della comminatoria della sospensione temporanea dall’insegnamento.

10.1- Sul punto, non può non osservarsi che la commissione di disciplina si è fatta carico, sul punto, di valutare l’attitudine dei comportamenti imputati alla ricorrente a compromettere il normale e quotidiano andamento dell’attività scolastica, manifestando, sul punto, concordia di opinioni e procedendo, di conserva, alla unanime irrogazione della corrispondente misura sanzionatoria.

11.- La ricorrente contesta, ancora, che agli atti del procedimento disciplinare siano state assunte una serie di note recanti una data successiva al 6 ottobre 1995, giorno di formulazione delle contestazioni da parte del Provveditore, di guisa che, a suo dire, la sanzione disciplinare irrogata si sarebbe fondata su fatti e circostanze successive a quelle addebitate: ma non è, sul punto, disagevole osservare che tutti gli atti contestati fanno, ai fini della’apprezzamento dei comportamenti imputati e della loro valutazione, esclusivo riferimento alle circostanze oggetto di formale imputazione. Di tal che la doglianza appare infondata in punto di fatto.

12.- Infine, con l’ultimo gruppo di doglianze, che possono essere apprezzate congiuntamente, la ricorrente si duole che le proprie controdeduzioni non siano state obiettivamente e motivatamente prese in considerazione.

Vale, peraltro, osservare che la Commissione di disciplina prima e l’Amministrazione poi non hanno omesso di acquisire e di valutare le controdeduzioni formulate in sede procedimentale, che, tuttavia, sono state in guisa non irragionevole od incongrua ritenute irrilevanti. Ed è, sul punto, noto che, in subiecta materia, il giudizio si svolge con una larga discrezionalità da parte dell’amministrazione in ordine al convincimento sulla gravità delle infrazioni addebitate e sulla conseguente sanzione da irrogare, sicché, in sede di impugnativa del provvedimento disciplinare, il giudice amministrativo non può sostituirsi agli organi dell’amministrazione nella valutazione dei fatti contestati all’inquisito e nel convincimento cui tali organi siano pervenuti, se non nei limiti in cui la valutazione contenga un travisamento dei fatti, ovvero il convincimento non risulti formato sulla base di un processo logico e coerente e, quando, come nel caso di specie, alcuna palese irrazionalità risulti, il giudice amministrativo non può entrare nel merito della valutazione operata dall’amministrazione (in termini, Cons. Stato, sez. IV, 30 giugno 2005, n. 3544).

13.- Per tutte le esposte considerazioni, il ricorso deve ritenersi infondato.

La materia del contendere e le questioni fatte oggetto di delibazione suggeriscono, ad avviso del Collegio, di disporre l’integrale compensazione delle spese e delle competenze di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2011 con l’intervento dei magistrati:

Antonio Onorato, Presidente

Sabato Guadagno, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 14-06-2011) 05-10-2011, n. 36179 Sospensione condizionale

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Svolgimento del processo

1. – La Corte d’Appello di Reggio Calabria, quale giudice dell’esecuzione, con ordinanza deliberata il 16 dicembre 2010:

a) in accoglimento della richiesta proposta dal Procuratore Generale della sede, revocava il beneficio della sospensione condizionale concesso a G.V. dal Tribunale di Locri con sentenza – deliberata il 21 dicembre 2005 e divenuta irrevocabile il 4 maggio 2010 – di condanna alla pena di anni due di reclusione ed Euro 6000,00 di multa inflitta per concorso in usura, relativa a fatti commessi in (OMISSIS), a ragione del rilievo che il predetto aveva riportato altra sentenza di condanna (emessa il 22 maggio 2009 dalla Corte adita e divenuta definitiva il 21 maggio 2010), per un delitto (usura) anteriormente commesso (nel 1997, con condotta permanente sino al 1999) ad una pena (anni uno e mesi sei di reclusione ed Euro 3000,00 di multa) che, cumulata a quella precedentemente sospesa, superava il limite di pena previsto dall’art. 163 cod. pen.;

b) in parziale accoglimento dell’istanza proposta nell’interesse del G., ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., diretta ad ottenere l’applicazione della disciplina della continuazione con riferimento ai reati oggetto delle due sentenze di condanna, precedentemente indicate, con conseguente determinazione di pena in misura tale da consentirne la sospensione condizionale, ravvisato il vincolo della continuazione, stimava "equo" rideterminare, però, la pena complessiva in anni due e mesi sei di reclusione, individuando quale pena base per la violazione più grave (il fatto di usura giudicato con la prima sentenza del 21 dicembre 2005) quella di mesi ventuno di reclusione ed Euro 4500,00 di multa, aumentata di un mese di reclusione ed Euro 500,00 di multa, per ciascuno dei tre episodi ritenuti in continuazione "interna", ulteriormente aumentata di mesi sei di reclusione ed Euro 1000,00 di reclusione, per l’ulteriore episodio di usura, oggetto della seconda condanna.

2. – Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il G., per il tramite del suo difensore, deducendone l’illegittimità:

– con un primo motivo, per violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento alla decisione del giudice dell’esecuzione di non rideterminare la pena complessiva in misura inferiore ad anni due di reclusione, così da escludere la revoca della sospensione condizionale, evidenziando al riguardo: a) che tale decisione doveva ritenersi contraria al principio del favor rei, tenuto conto che la scelta di non contestare nel primo procedimento anche l’episodio di usura oggetto della seconda condanna, sebbene la configurabilità dello stesso fosse emersa già in sede d’istruzione del primo procedimento, era stata fortemente penalizzante per il ricorrente; b) che il giudice dell’esecuzione non aveva motivato in alcun modo la sua decisione sul punto;

– con il secondo motivo, per violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento alla determinazione di un aumento di mesi sei di reclusione della pena base, con riferimento all’episodio di usura di cui alla seconda sentenza di condanna, sia perchè gli aumenti di pena per i fatti ritenuti in continuazione interna risultavano stabiliti in mesi uno di reclusione, sia perchè mancava qualsiasi motivazione in ordine a tale scelta, ritenuta dal ricorrente contraria al principio del favor rei.

3. – Il Procuratore Generale presso questa Corte nella sua requisitoria scritta, ha richiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione in mesi sei di reclusione dell’aumento di pena per il delitto di usura oggetto del secondo procedimento, non avendo il giudicante fornito alcuna motivazione al riguardo, malgrado l’espressa richiesta dell’istante di contenimento della pena nei limiti che consentissero la sospensione condizionale e nonostante l’adozione di aumenti differenziati di pena, con riferimento a reati (usura) ritenuti in continuazione, di tipo "omogeneo" rispetto al bene giuridico tutelato.

Motivi della decisione

1. – L’impugnazione proposta nell’interesse del G., è basata su motivi infondati e va quindi rigettata.

1.1. – Privo di fondamento risulta, anzitutto, il primo motivo d’impugnazione dedotto, dovendo escludersi che la mancata riunione in sede di cognizione dei diversi procedimenti promossi nei confronti del G. per fatti di usura dallo stesso commessi in tempi diversi, possa costituire, da solo, argomento sufficiente a comportare, automaticamente, una rideterminazione della pena complessiva in termini tali da consentire la sospensione condizionale della pena inflitta al reo, e ciò sia perchè il provvedimento di riunione ha natura discrezionale ed in ricorso neppure si precisa se una istanza di riunione dei diversi procedimenti fosse stata avanzata nè le ragioni per cui la stessa, ove effettivamente proposta, non sia stata accolta; sia anche perchè costituisce solo una congettura del ricorrente che in caso di riunione dei due procedimenti la pena sarebbe stata poi effettivamente contenuta, nonostante la reiterazione delle condotte, in misura tale da consentire la concessione del beneficio invocato.

1.2. – Infondata deve ritenersi, altresì, anche la seconda censura prospettata al ricorrente.

In proposito va anzitutto osservato, infatti, che nel procedimento di esecuzione, come ripetutamele affermato da questa Corte (si veda ex multis Sez. 1, Sentenza n. 39306 del 21/10/2008, Rv. 241145), quando riconosca il vincolo della continuazione tra reati considerati In più sentenze o decreti di condanna, il giudice è soggetto, nella determinazione della pena, al solo limite indicato nell’art. 671 cod. proc. pen., comma 2 (consistente nella somma di tutte le pene Inflitte con i provvedimenti considerati), ma non a quello fissato all’art. 31 cod. pen., comma 2, (il triplo della pena relativa alla violazione più grave), trovandosi le due norme in concorso apparente (con prevalenza della prima sulla seconda in applicazione del principio di specialità enunciato all’art. 15 c.p.), e che nell’ipotesi in cui la determinazione della pena, rispettosa del predetto limite, non si discosti di molto dai minimi edittali, il giudice ottempera all’obbligo motivazionale di cui all’art. 125 c.p.p., comma 3, adoperando espressioni come "pena congrua", "pena equa", "congruo aumento". Soltanto allorquando ritenga, invece, di determinare l’entità della pena in misura non prossima ai minimi edittali, egli deve evidenziare concretamente le ragioni per cui ha così quantificato la pena, facendo ricorso a tutti o ad alcuni dei parametri di cui all’art. 133 cod. pen., non potendo la motivazione esaurirsi nel ricorso a delle mere clausole di stile.

Orbene l’impugnata ordinanza si è attenuta a tali principi, precisando che la pena complessiva ritenuta "equa" andava determinata in anni due e mesi sei, così riducendo in maniera significativa, in applicazione del principio del favor rei, quella massima conseguente alla mera sommatoria delle pene inflitte in sede di cognizione, espressamente precisando che il superamento dei limiti di cui all’art. 163 cod. pen. ostava "al riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale", sicchè nessun vizio di motivazione può fondatamente ravvisarsi relativamente alla rideterminazione della pena.

2. – Il rigetto del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art. 616 cod. proc. pen. in ordine alla spese del presente procedimento.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 27-09-2011) 24-10-2011, n. 38164

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 11/11/2009 la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del G.I.P. del Tribunale di Frosinone, che aveva dichiarato M.P. colpevole dei reati di concussione ex art. 317 c.p. (capi A, C, D,) e del reato di millantato credito ex art. 61 c.p., n. 9 e art. 346 c.p., commi 1 e 3 (capo B) e condannato alla pena di anni quattro, mesi due di reclusione, oltre alle pene accessorie dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici, della declaratoria di estinzione del rapporto di lavoro con il Comune di Frosinone ex art. 32 quinquies c.p., della confisca dell’autoveicolo Suzuki ex art. 322 ter c.p., e al risarcimento danni in favore di P.S., costituitosi parte civile, riduceva ad anni tre e mesi due di reclusione la pena inflitta in primo grado e confermava nel resto.

Secondo l’impostazione accusatoria, pienamente condivisa da entrambi i giudici del merito, il M., Ispettore Superiore di Polizia Municipale e Ufficiale di p.g., addetto alla Sezione di Polizia Giudiziaria presso la Procura della Repubblica di Frosinone, abusando di tale qualifica e prospettando a P.S., architetto, a C.I., geometra, e a G.A., ingegnere, il coinvolgimento nei procedimenti penali, aventi ad oggetto opere edilizie abusive, nelle quali avevano rispettivamente assunto la qualifica di direttore dei lavori, ostentando la possibilità di orientare gli sviluppi dei procedimenti, grazie al suo ampio e incondizionato potere di azione nell’ambito dell’Ufficio cui era addetto, e evitare a ciascuno di essi la sospensione temporanea dell’attività, costringeva e induceva i primi due a consegnargli la somma di Euro 2.000,00 e il terzo la somma di Euro 500,00 per evitare conseguenze dannose alla loro attività professionale e assicurare la mancata emersione delle infrazioni rilevate. Inoltre millantando credito presso i funzionari in servizio alla Procura della Repubblica si faceva promettere dal P. la somma di Euro 1.000,00, corrisposta nella misura di Euro 500,00, quale prezzo della propria mediazione, in relazione alla soppressione o archiviazione di un inesistente esposto in danno del predetto.

Contro tale decisione ricorre l’imputato a mezzo del suo difensore, il quale con il primo motivo a sostegno della richiesta di annullamento denuncia l’errata applicazione dell’art. 317 c.p. in riferimento all’elemento materiale del reato, e sostiene che nella fattispecie la costrizione o induzione, che caratterizza la fattispecie criminosa, non poteva identificarsi nella superiorità, nell’influenza o nell’autorità che il p.u. può vantare in ragione della carica ricoperta o della funzione esercitata, ma doveva consistere in una costrizione o induzione qualificata, rilevante, pertinente, prodotta con l’abuso della qualifica e dei poteri, che nel caso in esame non vi era stata, essendo il M. un semplice vigile urbano, temporaneamente distaccato presso la p.g. della Procura di Frosinone, privo di poteri decisionali di qualsiasi genere, onde la condotta criminosa contestata poteva al più essere inquadrata nell’ambito del millantato credito aggravato ex art. 61 c.p., n. 9.

Con il secondo motivo eccepisce la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, con la quale la Corte di Appello, pur avendo escluso che l’imputato millantasse credito, e ingenerasse invece nella parti offese il timore di un loro coinvolgimento nei processi per abusi edilizi, aveva poi aumentato di nove mesi la pena inflitta per i reati di concussione.

Con il terzo motivo lamenta infine la violazione dell’art. 322 ter c.p. in riferimento alla confisca dell’autovettura, disposta, quale valore corrispondente al profitto del reato, in assenza di un qualsiasi collegamento tra azione delittuosa e bene.

Il ricorso è inammissibile.

Il primo motivo è manifestamente infondato.

Ed invero sussiste il delitto di millantato credito, e non quello di concussione, quando la vittima sia indotta a versare la somma di danaro solo perchè raggirata dal p.u. mediante la falsa rappresentazione di una situazione di grave pregiudizio e la proposta di comprare i favori di ignari pubblici ufficiali per ottenere un risultato a lei favorevole. In tal caso il fatto non è commesso mediante abuso della qualità o dei poteri, ma semplicemente con abuso degli stessi, in quanto l’abuso non assume una preminente importanza prevaricatrice, dalla quale sia derivata una costrizione o comunque una induzione del soggetto passivo all’ingiusta dazione della somma (Cass. Sez. 6, 3/6-27/8/02 n.30002 Rv.222188).

Diverso è il caso in esame, in cui è senza dubbio configurabile il reato di concussione e non quello del millantato credito, in quanto l’abuso ha assunto una preminente importanza prevaricatrice, perchè se è vero che l’ufficio della Procura non dipendeva dall’imputato, è anche vero che quest’ultimo ben poteva influire sulle decisioni del P.M. attraverso i suoi poteri all’interno dell’ufficio medesimo e le indagini delegategli.

Stessa sorte merita il secondo motivo: la pena inflitta in aumento per il capo B) si riferisce al diverso ed autonomo episodio non di concussione, ma di millantato credito in danno del P., non contestato nei motivi di appello, concernente la mediazione per la soppressione o archiviazione di un esposto in danno di quest’ultimo.

Il terzo motivo, peraltro mai dedotto in sede di gravame, pone in discussione senza apprezzabili motivi in diritto il principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità a mente del quale la confisca obbligatoria prevista dall’art. 322 ter c.p., anche "per equivalente", ossia anche nei confronti di beni, dei quali il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente al prezzo o al profitto del reato, non necessita di alcuna dimostrazione sul nesso di pertinenzialità tra delitto e cose da confiscare, essendo sufficiente la perpetrazione del reato (Cass. Sez. 6, 19/1-24/2/05 n.7250 Rv.231604).

Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma, ritenuta di giustizia ex art. 616 c.p.p., di Euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 14-05-2012, n. 7439 Indennità di espropriazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di appello di Lecce, con sentenza del 10 settembre 2009, ha determinato l’indennità dovuta dal Comune di Porto Cesareo ad P.A.C.I. per l’espropriazione con decreto 13 novembre 2003, di un terreno di sua proprietà ubicato nel territorio comunale (in catasto al fg. 22, part. 4468 e 4562) nella misura di Euro 119.200, osservando: a) che il fondo rientrava in zona destinata dal vigente P.R.G. ad attrezzature turistiche e balneari:a nulla rilevando sia la successiva variante deliberata dal comune che aveva tipizzato la zona come finalizzata alla valorizzazione e tutela di beni naturali ed ambientali, poichè si traduceva in un vincolo preordinato all’espropriazione, irrilevante per la stima dell’indennità; sia i vincoli paesaggistici comportanti l’inedificabilità soltanto relativa, superabile con le opportune autorizzazioni; b) la loro presenza tuttavia riduceva del 60% il valore venale dell’immobile stimato dal c.t.u. in Euro 56 mq., inducendo a determinarlo in ragione di Euro 22, 54 mq..

Per la cassazione della sentenza, il comune ha proposto ricorso per un motivo; cui resiste la P. con controricorso.

Motivi della decisione

Con il ricorso l’amministrazione comunale, deducendo violazione del D.P.R. n. 327 del 2001, artt. 32 e 37 sulle espr. per p.u. nonchè D.P.R. n. 397 del 1997, art. 5 censura la sentenza impugnata per avere attribuito al fondo natura edificatoria malgrado l’inclusione in zona destinata a salvaguardia ambientale e senza considerare i vincoli ambientali e paesaggistici che gravavano sulla zona suddetta per la presenza di habitat classificati prioritari dalla direttiva habitat 43/92/CEE ed il conseguente PUTT/P della Puglia che li aveva recepiti; e che esclude in radice qualsiasi intervento comportante l’assetto del territorio, nonchè la realizzazione di qualsivoglia opera di natura edilizia. Rileva altresì di avere dedotto l’inedificabilità della zona già nel giudizio di merito anche al lume delle previsioni dell’art. 45 N.T.A. dal quale la Corte territoriale aveva tratto l’edificabilità del fondo posto che le strutture balneari eseguite avevano già esaurito tutti gli interventi edilizi consentiti dallo strumento urbanistico rendendo l’area satura;il cui valore perciò doveva essere stimato con il criterio dei VAM stabilito dalla L. n. 865 del 1971.

Il ricorso è infondato, pur se va corretta ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ. la motivazione con cui la sentenza impugnata ha provveduto alla stima dell’indennità di espropriazione.

La stessa Corte territoriale ha ricordato la distinzione del tutto consolidata nella giurisprudenza, tra vincoli conformativi della proprietà di cui si deve tener conto nella valutazione delle aree espropriande per la stima dell’indennità di espropriazione e vincoli preordinati all’esproprio, invece irrilevanti ai fini della stima del bene ( L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, comma 3 poi confluito negli art. 32 e 37 del T.U. avanti cit.): enunciando il principio che in caso di variante il suo carattere conformativo (che soltanto consente di tener conto della nuova classificazione) non discende dalla sua collocazione in una specifica categoria di strumenti urbanistici, ma dipende soltanto dai requisiti oggettivi, di natura e struttura, che presentano i vincoli in essa contenuti;ed è dunque configurabile ove gli stessi mirino ad una (nuova) zonizzazione dell’intero territorio comunale o di parte di esso, sì da incidere su di una generalità di beni, nei confronti di una pluralità indifferenziata di soggetti in funzione della destinazione della intera zona in cui questi ricadono ed in ragione delle sue caratteristiche intrinseche; o del rapporto (per lo più spaziale) con un’opera pubblica. Laddove, se la variante non abbia una tal natura generale, ma imponga un vincolo particolare incidente su beni determinati in funzione non già di una generale destinazione di zona, ma della localizzazione di una specifica opera pubblica, con indicazione empiricamente, per ciò detta lenticolare, la cui realizzazione non può coesistere con la proprietà privata, il vincolo che la stessa contiene deve essere qualificato come preordinato alla relativa espropriazione;e da esso deve, dunque, prescindersi nella qualificazione dell’area pur quando la variante ne abbia mutato la classificazione urbanistica, con la conseguenza che esclusivamente in tal caso per la determinazione dell’indennizzo deve farsi riferimento alla previgente destinazione del P.R.G. (Cass. 3910/2011; 20505/2010; 17995/2009; 26160/2006).

Ma siffatta distinzione non e stata correttamente applicata alla fattispecie posto che la decisione impugnata, da un lato, non ha saputo individuare se e quali opere dovessero essere eseguite e da quale ente nella istituita zona F "per la salvaguardia e valorizzazione dei beni naturali ed ambientali"; e conseguentemente non ne ha localizzato alcuna, e non ha potuto indicare infine nè il provvedimento contenente la localizzazione, nè l’epoca della sua adozione. E soprattutto non ha colto il collegamento tra la nuova destinazione impressa all’intera zona ed il vincolo ambientale- paesistico imposto dal P.U.T.T./P della Puglia (interamente riportato e trascritto dal comune) che ha vietato qualsiasi modificazione dell’assetto del territorio, nonchè la realizzazione di opere edilizie di alcun genere: perciò disattendendo il principio enunciato da questa Corte che il vincolo di inedificabilità di tipo paesistico, che rivela una qualità insita nel bene, sì che la proprietà su di esso è da intendere limitata fin dall’origine, è da considerare vincolo conformativo, non soggetto a decadenza (Corte cost. nn. 55 e 56 del 1968), che incide sul suo valore in sede di determinazione dell’indennizzo per un’eventuale espropriazione, tanto da rendere irrilevante, sempre ai fini della valutazione, il regime imposto su di esso dalla disciplina urbanistica: comunque tenuta, ad uniformarsi alla pianificazione paesistica (Corte cost. n. 327/1990).

Ha quindi concluso del tutto tautologicamente, quanto erroneamente che la ricordata variante del 2003 aveva imposto un vincolo preordinato all’espropriazione, peraltro confondendo la relativa nozione con la destinazione di una zona ad usi meramente pubblicistici (verde pubblico, attrezzature pubbliche, salvaguardia di beni naturali, ecc.) che perciò necessariamente richiedono la (futura) acquisizione volontaria o coatta delle relative aree dai precedenti proprietari.

Sennonchè la relativa statuizione si è limitata a disattendere i principi avanti esposti ed a pervenire al risultato, pur esso illogico e contraddittorio, che il terreno dovesse essere classificato ora come relativamente inedificabile (pag. 10), ora come area edificabile (pag. 10, ultima parte): senza trarre da tale erronea conclusione alcuna conseguenza pregiudizievole per il comune, posto che non ha recepito la valutazione prospettata dal c.t.u. in base al medesimo presupposto dell’edificabilità del fondo, in Euro 56 mq.; ma questa ha ridotto nella misura di circa 2/3 proprio per la presenza dei suddetti vincoli conformativi "inevitabilmente incidenti sul valore del bene", conclusivamente valutato al pari dei terreni gravati da analogo vincolo in ragione di Euro 22,54 mq.".

Sicchè non bastava al comune contestarne l’erronea destinazione dichiarata dalla sentenza impugnata, ma occorreva soprattutto che l’amministrazione ricorrente documentasse l’illogicità di detta valutazione con riguardo ai terreni non edificatori, peraltro a seguito dell’esame dei prezzi di mercato della zona nell’anno 2003, relativi a terreni di identica consistenza e posizione geografica (ritenuta di particolare amenità dal c.t.u.). Laddove detta valutazione è stata contestata dal comune esclusivamente per il fatto che avrebbe dovuto trovare applicazione il criterio di calcolo tabellare dei VAM previsto dalla L. n. 865 del 1971, art. 16 per i terreni agricoli: invece dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla nota recente decisione 181/2011 della Corte Costituzionale.

Le spese del giudizio gravano sul soccombente comune e si liquidano in favore della controparte come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna il comune ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in favore della P. in complessivi Euro 2.700,00 di cui Euro 2.500, 00 per onorario di difesa, oltre a spese generali ed accessori come per legge.

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