Cons. Stato Sez. III, Sent., 26-05-2011, n. 3181 Giustizia amministrativa

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

e su delega di Rosato;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. L’attuale appellante, già ricorrente in primo grado, espone di essere medico adibito, con incarico a tempo indeterminato, ai servizi di emergenza sanitaria territoriale "118" nell’ambito del servizio sanitario della Regione Puglia.

Espone altresì di avere fatto istanza per essere inquadrato in organico, avvalendosi del disposto della legge regionale pugliese n. 26/2006, art. 3, comma 8, che prevede appunto tale beneficio per i medici adibiti ai suddetti servizi, che abbiano maturato cinque anni nella posizione di incarico a tempo indeterminato.

Poiché la Regione non ha dato alcuna risposta, l’interessato ha esperito la procedura del silenziorifiuto e quindi ha proposto al T.A.R. Puglia il ricorso per l’accertamento dell’obbligo di provvedere.

2. Il T.A.R. Puglia si è pronunciato con la sentenza ora appellata. In primo luogo il T.A.R. ha osservato che si potrebbe porre un problema di giurisdizione, ove si consideri che la controversia attiene ad un rapporto di lavoro privatizzato.

Tuttavia, il T.A.R. ha ritenuto di potersi esimere dall’approfondire la questione della giurisdizione, in quanto il ricorso appariva (a suo giudizio) manifestamente infondato nel merito.

A questo proposito, il T.A.R. ha osservato che la norma invocata (art. 3, comma 8, della l.r. n. 26/2006) va interpretata nel senso che il beneficio è concesso "una tantum" a coloro che abbiano maturato il requisito (cinque anni di servizio in posizione di incaricato) entro la data di entrata in vigore della stessa legge regionale. E’ invece pacifico che l’attuale ricorrente abbia maturato il quinquennio di servizio solo alquanto tempo dopo quella data. Donde l’infondatezza della pretesa sostanziale e dunque (sempre a giudizio del T.A.R.) l’inesistenza dell’obbligo di provvedere.

3. L’interessato appella la sentenza del T.A.R. deducendo innanzi tutto che quest’ultimo doveva pronunciarsi esclusivamente sull’obbligo di provvedere, lasciando le altre questioni all’amministrazione regionale.

In secondo luogo l’appellante espone diffuse argomentazioni rivolte a sostenere che la legge regionale va interpretata altrimenti, e cioè nel senso che il beneficio spetta a tutti coloro che via via maturano il quinquennio di servizio, ancorché ciò si verifichi dopo l’entrata in vigore della legge.

La Regione si è costituita opponendosi argomentatamente all’accoglimento dell’appello.

4. Esaminando l’appello, questo Collegio ritiene che non si possa prescindere dalla questione di giurisdizione, non solo perché essa è logicamente prioritaria, ma anche perché decidere il merito in carenza di giurisdizione equivale a sottrarre, di fatto, la controversia al suo giudice naturale, pregiudicando l’una o l’altra delle parti.

D’altronde, il difetto di giurisdizione può e deve essere rilevato anche d’ufficio in ogni grado, salvo che si sia formato un giudicato, almeno implicito, sul punto. In questo senso va interpretato l’art. 9 del c.p.a.. La disposizione appare coerente con la giurisprudenza anteriore (Ad. plen., 30 agosto 2005, n. 4; sez. V, n. 5786 del 7.11.2007 e n. 365 del 6.2.2008; sez. IV, n. 6446 del 27.10.2006; Ad. Plen. 30 luglio 2008, n. 4, etc.).

Resta semmai il problema di stabilire quando si possa dire che vi sia stata una decisione "implicita" sulla giurisdizione (in senso affermativo). Secondo una certa linea giurisprudenziale, la decisione implicita si ravviserebbe solo nelle sentenze di accoglimento, in quanto logicamente incompatibili con un supposto difetto di giurisdizione, mentre non si ravviserebbe nelle sentenze comunque sfavorevoli alla parte ricorrente (incluse quelle di rigetto di ricorso nel merito). Secondo un’altra linea giurisprudenziale, ogni sentenza che decida la causa nel merito (anche nel senso del rigetto) sottintenderebbe una decisione affermativa della giurisdizione; ne rimarrebbero fuori solo le sentenze che dichiarino il ricorso inammissibile per vizi di rito, e simili.

In questo caso però il problema non si pone, perché il T.A.R. ha esplicitamente dichiarato di ritenersi dispensato dalla questione di giurisdizione, stante la (asserita) manifesta infondatezza del ricorso nel merito.

5. Tanto premesso, si passa dunque all’esame della questione di giurisdizione.

Viene in considerazione l’art. 63, comma 1, del t.u. n. 165/2001, che dispone: "Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni (…) incluse le controversie concernenti l’assunzione al lavoro (…) ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti".

Nel caso in esame, tuttavia – come esposto dal difensore dell’appellante invitato dal Collegio a dedurre sul punto – il beneficio invocato dalla parte interessata presuppone il previo esercizio di poteri organizzativi da parte dell’amministrazione. Invero l’art. 3, comma 8, della legge regionale pugliese n. 26/2006 rinvia all’art. 11 della legge regionale n. 14/2004 e quest’ultima disposizione, in effetti, prefigura un procedimento complesso solo al cui esito avranno luogo gli inquadramenti degli interessati.

Con il ricorso in primo grado, l’attuale appellante non ha chiesto l’accertamento del proprio titolo a conseguire l’inquadramento, ma solo l’accertamento dell’obbligo di provvedere, ossia di avviare il procedimento di cui sopra, che include, come già detto, anche momenti di discrezionalità organizzativa, dai quali risulta condizionato il conseguimento del beneficio sostanziale cui aspira la parte interessata.

Si può dunque concludere nel senso che tale domanda rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo.

6. Nel merito, l’appellante deduce che il T.A.R. si sia pronunciato al di fuori della materia del contendere, quando ha affermato che esso appellante non ha titolo per conseguire l’inquadramento.

La tesi dell’appellante è che la domanda giudiziale riguardava solo l’accertamento dell’obbligo di provvedere ossia di avviare un complesso procedimento che – come già detto – include anche valutazioni discrezionali e organizzative, lasciandone allo stato impregiudicato l’esito. Il T.A.R. dunque si sarebbe spinto troppo oltre.

7. Il Collegio osserva che, al contrario, il T.A.R. si è correttamente mantenuto entro i limiti dell’accertamento dell’obbligo di provvedere.

Esso infatti ha ritenuto decisiva la considerazione che il meccanismo d’inquadramento istituito dalla legge regionale n. 26/2006, art. 3, comma 8, riguardi solo gli interessati che abbiano maturato il presupposto fondamentale (e cioè cinque anni di servizio) entro la data di entrata in vigore della legge; requisito, peraltro, che l’appellante pacificamente non possiede, avendo maturato il quinquennio in una data successiva.

Sembra dunque evidente che se la parte interessata manca di un requisito essenziale, essa non ha titolo neppure ad esigere l’avvio del procedimento – o per dir meglio ad esigere che esso venga riavviato, in quanto è ragionevole presumere che si sia già svolto dopo l’entrata in vigore della legge regionale n. 26/2006, a beneficio di coloro che ne avevano titolo.

Sotto questo profilo, la sentenza va confermata.

8. Resta ora da affrontare il punto centrale della controversia: e cioè se il beneficio di cui alla legge regionale n. 26/2006, articolo 3, comma 8, spetti solo a chi ne avesse maturati i requisiti entro la data di entrata in vigore della norma, ovvero anche a chi li maturi in seguito, senza limiti di tempo.

In proposito, il Collegio osserva che, in effetti, la disposizione in esame non contiene un esplicito riferimento ad una data entro la quale debba essere maturato il requisito. Nondimeno, ciò non basta a far ritenere che il legislatore regionale abbia inteso istituire un meccanismo permanente per l’inquadramento in organico di tutti coloro che, di anno in anno, raggiungano l’anzianità di cinque anni di incarico.

E’ rilevante la considerazione che un meccanismo così congegnato, se permanente, sarebbe incostituzionale per violazione del principio per cui ai pubblici impieghi si accede, di norma, solo per concorso.

D’altra parte, la disposizione in esame, della legge regionale pugliese n. 23/2006 va letta in connessione con le corrispondenti (e da essa richiamate) disposizioni della legge regionale n. 14/2004 (art. 11) e del decreto legislativo n. 502/1992 (art. 8, comma 1bis).

Queste ultime due disposizioni hanno pacificamente carattere transitorio, in quanto in esse è esplicito lo sbarramento cronologico. E’ perciò ragionevole ritenere, come ha fatto il T.A.R., che nel 2006 il legislatore regionale abbia semplicemente inteso reiterare il beneficio a vantaggio di nuovi destinatari, mantenendo invariato il carattere dell’istituto, transitorio e non permanente.

9. L’appellante prospetta una questione di costituzionalità: la disposizione in discorso sarebbe incostituzionale, per violazione del principio dell’uguaglianza, ove fosse da interpretare nel senso restrittivo. Vi sarebbe cioè ingiusta discriminazione fra chi abbia maturato il quinquennio entro una certa data e chi lo maturi successivamente.

Il Collegio osserva che una simile discriminazione è connaturata a qualunque disposizione di carattere transitorio e specialmente in tutte quelle di sanatoria, condono, inquadramenti ope legis e via dicendo. Si tratta sempre di disposizioni apertamente eccezionali, e proprio tale eccezionalità giustifica la discriminazione. Resta salvo, in ogni caso, il sindacato con riferimento al parametro della ragionevolezza.

Nel caso in esame, peraltro, si è già detto che una ipotetica norma che istituisse in via permanente e a tempo illimitato un siffatto meccanismo d’inquadramento sarebbe incostituzionale per violazione del principio del concorso pubblico. Perciò, dato e non concesso che la legge regionale in esame sia censurabile a motivo di una irragionevole discriminazione, l’esito non potrebbe comunque essere quello di una sentenza di costituzionalità "additiva" – intendendosi per tale la pronuncia che estende l’area di applicazione della norma. La norma risultante, invero, benché emendata di un profilo incostituzionalità, sarebbe incostituzionale ad altro titolo.

In questa situazione, il supposto vizio di costituzionalità potrebbe essere emendato unicamente mediante una sentenza abrogante l’intera norma. Ma a questo tipo di pronuncia l’attuale appellante chiaramente non ha interesse e pertanto la questione non si pone.

10. In conclusione, l’appello va respinto. Si ravvisano giusti motivi per compensare le spese.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) rigetta l’appello. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 13-10-2011, n. 21069 Accertamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza n. 9/17/05, depositata il 28.1.05, la Commissione Tributaria Regionale della Campania rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Teano avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, con la quale era stato accolto il ricorso proposto dalla società TVA 64 s.r.l. avverso l’avviso di mora per interessi, soprattasse ed altri oneri in materia di IVA, per l’anno di imposta 1990. 2. La CTR, condividendo le argomentazioni del giudice di prime cure, riteneva, invero, essersi maturata la prescrizione del potere impositivo dell’Ufficio, mancando la prova dell’avvenuta notifica, al contribuente, di atti precedenti quello oggetto di impugnativa.

3. Per la cassazione della sentenza della C.T.R. n. 9/17/05 ha proposto ricorso l’Agenzia delle Entrate, articolando tre motivi.

L’intimato non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4. 1.1. Si duole, invero, l’amministrazione del fatto che la CTR avrebbe omesso di rilevare d’ufficio l’extrapetizione nella quale era incorsa la sentenza di primo grado, nel porre a fondamento della decisione la prescrizione non eccepita dalla parte nel ricorso avverso l’avviso di mora notificatole, restando, pertanto, la decisione di appello, affetta dallo stesso vizio.

1.2. La censure suesposta si palesa del tutto inammissibile, per violazione del c.d. principio di autosufficienza, più volte enunciato da questa Corte anche in epoca precedente l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006, con il quale è stato introdotto un nuovo n. 6, al comma 1, art. 366 c.p.c., a tenore del quale il ricorso – oltre alle altre indicazioni specificate dalla norma – deve contenere,, a pena di inammissibilità, "la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda".

Ed invero, il rispetto del menzionato principio di autosufficienza – posto a presidio della corretta delimitazione del thema decidendum del giudizio di cassazione – postula che il ricorso contenga in sè tutti gli elementi necessari per individuare le ragioni poste a fondamento della richiesta di annullamento della sentenza impugnata, e per valutare la fondatezza di tali ragioni, di modo che il giudice di legittimità possa avere, senza dovere ricorre ad altri atti, compresa la sentenza impugnata, una chiara e completa visione dell’oggetto dell’impugnazione, dello svolgimento del processo ( art. 366 c.p.c., n. 3) e della posizione in esso assunta dalle parti (cfr., tra le tante, Cass. 6023/09, 15952/07, 7392/04).

Con specifico riferimento all’indicazione degli atti processuali e dei documenti, va, di poi, precisato che tale indicazione – in ossequio al principio suesposto – deve concretarsi nella trascrizione integrale dell’atto, o del documento, quanto meno nei suoi passaggi essenziali e controversi. Tale trascrizione è, invero, indispensabile al fine di consentire alla Corte di formulare, sulla base dello stesso ricorso, e senza attingere ad altri atti, il giudizio di fondatezza, o meno, delle censure mosse dal ricorrente alla decisione impugnata (cfr., in tal senso, ex plurimis, Cass. S.U. 23019/07, Cass. 1465/09, 5043/09, 1952/09).

1.3. Ebbene, nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate non ha nè trascritto, nè depositato ai sensi dell’art. 369 c.p.c., n. 4, il ricorso di primo grado, onde consentire alla Corte di verificare se la CTP fosse, o meno, incorsa nel vizio di extrapetizione, non rilevato dal giudice di appello. Ne consegue, per le ragioni suesposte, che il relativo motivo di ricorso deve essere ritenuto del tutto inammissibile.

2. Con il secondo motivo, l’Agenzia delle Entrate deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4. 2.1. La CTR avrebbe, invero, omesso – ad avviso dell’amministrazione ricorrente – di prendere in esame l’eccezione di difetto di legittimazione passiva dell’Agenzia delle Entrate, reiterata in appello dall’Ufficio, sotto il profilo che le notifiche della cartella esattoriale e dell’avviso di mora costituirebbero atti del Concessionario della riscossione, e non dell’ente impositore.

2.2. Ciò posto, va rilevato che, dall’esame dell’impugnata sentenza, si evince che effettivamente il giudice di appello – dopo avere dato atto nello svolgimento del processo della doglianza proposta dall’Ufficio, circa il mancato accoglimento, da parte del giudice di prime cure, dell’eccezione di difetto di legittimazione passiva dell’Agenzia delle Entrate, e della connessa richiesta di evocare in giudizio, d’ufficio, il Concessionario della riscossione – non si è, poi, in alcun modo curato di pronunciarsi su tale censura. E, tuttavia, siffatta omissione non può comportare un accoglimento del ricorso con rinvio ad altro giudice, con riferimento al motivo de quo.

Ed invero, il rilievo del vizio di omessa pronuncia su un motivo di appello può comportare la cassazione con rinvio dell’impugnata sentenza soltanto quando la questione di diritto, posta con il suddetto motivo, sia fondata, dovendo, in caso contrario, la Corte provvederà a colmare lo iato esistente tra la pronuncia di rigetto dell’appello e il mancato esame della censura, facendo uso del proprio potere di correzione della motivazione della sentenza ( art. 384 c.p.c.), in modo da integrare la pronuncia di rigetto mediante l’enunciazione delle ragioni di diritto a sostegno della decisione impugnata (v., in termini, Cass. 3388/05, 8561/06, 2313/10). Ebbene, non può revocarsi in dubbio, a giudizio della Corte, che nel caso di specie il motivo di ricorso concernente l’eccepito difetto di legittimazione dell’amministrazione ricorrente si palesi del tutto infondato.

2.3. Ed infatti, nel giudizio conseguente all’emissione e alla notifica della cartella esattoriale e dell’avviso di mora non può in alcun modo essere considerato legittimato passivo esclusivo il Concessionario della riscossione che abbia emesso gli atti in questione, sussistendo una legittimazione al riguardo, quanto meno concorrente, dell’ente creditore, neppure litisconsorte necessario nel giudizio proposto nei confronti dell’ente impositore (Cass. 22617/06, S.U. 16412/07).

Se ne deve, pertanto, inferire che, non soltanto del tutto infondata si palesa l’eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta nei gradi di merito, dall’Agenzia delle Entrate, ma che neppure poteva essere accolta la richiesta di integrazione d’ufficio del contraddittorio nei confronti del Concessionario, non essendo configurabile, nella specie, un litisconsorzio necessario nei confronti di tale soggetto.

Per tutte le ragioni esposte, pertanto, il secondo motivo di ricorse deve essere disatteso.

3. Con il terzo motivo, l’amministrazione ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19. 3.1. La società TVA 64 s.r.l., a parere dell’Ufficio, difetterebbe, infatti, di interesse a censurare la mancata notifica della cartella esattoriale, prima dell’avviso di mora impugnato nel presente giudizio, atteso che il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, attribuisce al contribuente solo la facoltà di impugnare gli atti presupposti unitamente a quello successivo conosciuto, ma non sancisce la nullità di quest’ultimo, ove non preceduto dalla notifica di atti prodromici.

3.2. La censura è infondata e non può essere accolta.

Secondo il costante insegnamento di questa Corte, invero, la mancata o invalida notifica della cartella di pagamento comporta un vizio della sequenza procedimentale, dettata dalla legge, degli atti (avviso di accertamento o di liquidazione, cartella di pagamento, avviso di mora) attraverso i quali si articola il procedimento di formazione della pretesa tributaria. Tale nullità può essere fatta valere dal contribuente, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, anche impugnando il solo atto consequenziale notificatogli (nella specie l’avviso di mora) facendo valere il vizio derivante dall’omessa notifica dell’atto presupposto (nella specie la cartella di pagamento) (Cass. S.U. 5791/08, S.U. 16412/07).

Ne consegue che, nel caso di specie, – contrariamente a quanto sostenuto dall’Ufficio – sussiste l’interesse del contribuente a far valere il vizio dell’avviso di mora consistente nell’omessa notifica dell’atto presupposto. Sicchè l’impugnativa dell’atto consequenziale deve ritenersi, nel caso concreto, del tutto legittima, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 e art. 100 c.p.c..

4. Per tutte le ragioni che precedono, pertanto, il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate non può che essere rigettato.

5. Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione dell’intimata.
P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il ricorso dell’Agenzia delle Entrate; nulla per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 10-11-2011, n. 23528

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. L’odierna parte ricorrente, già dipendente di ente locale nell’ambito del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) dislocato presso istituti e scuole statali e transitato, a decorrere dal 1 gennaio 2000, nei ruoli del personale dello Stato, si rivolgeva al Tribunale di Vallo della Lucania, giudice del lavoro, per ottenere, nei confronti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, nonchè dell’Istituto scolastico di nuova destinazione, il riconoscimento integrale dell’anzianità maturata presso l’ente locale di provenienza. Il Tribunale respingeva la domanda e la decisione veniva confermata dalla Corte d’appello di Salerno, che, con la sentenza qui impugnata, faceva applicazione di una disposizione contenuta nella Legge Finanziaria del 2006 (della L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218), emanata nel corso del processo.

2. Di questa decisione parte ricorrente domanda la cassazione con due motivi, illustrati con memoria depositata ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ., sostenendo, in particolare, che la previsione della predetta norma sopravvenuta, applicata dalla Corte d’appello, non ha natura retroattiva e quindi non incide sui giudizi in corso al momento della sua emanazione; deduce, poi, che, qualora la si considerasse dotata di efficacia retroattiva, la norma sarebbe incostituzionale sotto molteplici profili. Il Ministero e l’Istituto scolastico non si sono costituiti in questa sede.

Motivi della decisione

1. Il ricorso viene dichiarato inammissibile, in via preliminare, dovendosi osservare – con motivazione semplificata come disposto dal Collegio – che: a) non risulta depositato l’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale, ai sensi dell’art. 149 c.p.c.; b) come chiarito dalle Sezioni unite di questa Corte, in caso di mancata produzione dell’avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ.; tuttavia, il difensore del ricorrente presente in udienza o all’adunanza della corte in camera di consiglio può domandare di essere rimesso in termini, ai sensi dell’art. 184-bis cod. proc. civ., per il deposito dell’avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto previsto dalla L. n. 890 del 1982, art. 6, comma 1, (cfr.

Cass., sez. un., n. 627 del 2008); c) nella specie, l’avviso di ricevimento non risulta allegato al ricorso, nè prodotto successivamente, e non è consentita la rimessione in termini, come richiesta dal difensore in udienza, non essendovi prova di tempestive richieste di duplicato o, comunque, di certificazioni attestanti l’avvenuto perfezionamento della notifica ai fini della instaurazione del contraddittorio.

2. Non occorre provvedere sulle spese del giudizio non essendovi state difese delle parti intimate.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Nulla per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 16-06-2011) 12-07-2011, n. 27110

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con nota 23/3/11 la Procura Generale presso la Corte di Appello di Roma trasmetteva a questa Corte richiesta di assistenza giudiziaria internazionale formulata il 24/2/11 dall’Autorità giudiziaria lituana (Procura Regionale di Panevezys) in procedimento penale contro R.I. + 1 per i reati di tratta di esseri umani ed estorsione (sfruttamento della prostituzione).

Si esponeva che tali R.I. e L.J. avevano reclutato e avviato in Italia come "intrattenitrici" in locali notturni tali N.V. e D.J., dapprima vessandole economicamente ed infine coartandole nella volontà quando le due donne, portate dall’Italia in Danimarca (2/2/11), erano impedite da lì, il 7/2/11, di tornare in (OMISSIS).

Al loro arrivo in Italia (accolte da tale D.) le due avevano lavorato qualche giorno al (OMISSIS), gestito da tale D. (o D. o J.) e poi al " (OMISSIS)" di (OMISSIS), titolare tale N. (o N.):

l’attività istruttoria richiesta all’autorità italiana è di accertare se i detti locali (se del caso da individuare) siano in esercizio e che siano sentiti come testimoni i loro proprietari sulle circostanze, specificamente indicate nella richiesta, di interesse per l’indagine e comunque le persone indicate come D. e come N. e i titolari delle utenze telefoniche utilizzate nel periodo ((OMISSIS)).

All’udienza camerale di discussione il PG presso la S.C. chiedeva trasmettersi gli atti per competenza alla Corte di Appello di Venezia.

In materia di rogatorie dall’estero la S.C. interviene quando la domanda di assistenza giudiziaria, come è possibile nel caso in esame, abbia per oggetto atti che debbano essere eseguiti in più distretti di Corte di Appello ( art. 724 c.p.p., comma 1 bis).

La competenza nel caso in esame va attribuita alla Corte di Appello di Venezia, nel cui distretto deve essere compiuto l’atto di indagine di maggiore interesse istruttorio per il maggior tempo trascorso dalle parti lese, nel periodo considerato, nel secondo dei due locali.

P.Q.M.

Determina la competenza della Corte di Appello di Venezia, cui dispone trasmettersi gli atti.

Si comunichi al Ministero della Giustizia.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.