Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 27-05-2011) 25-07-2011, n. 29789

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

M.A. ricorre, per il tramite del difensore avv. Giovanni Ghezzi, avverso la sentenza della Corte d’Appello di Trieste in data 21-4-2010, che, confermando quella del tribunale della stessa città in data 9-6-2008, lo aveva riconosciuto responsabile del reato di furto di una bottiglia di wiskhy.

Con unico motivo il difensore ricorrente deduce i vizi di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e), per inesistenza, inefficacia o inammissibilità della querela, in quanto – così, a suo dire, meglio specificando il primo motivo di appello- il relativo atto potrebbe essere una fotocopia e non l’originale, essendo tra l’altro composto da due fogli non uniti nè fisicamente nè mediante timbratura.

Si chiede quindi l’annullamento della sentenza impugnata.

Motivi della decisione

La questione relativa alla validità della querela è manifestamente infondata.

Premesso che la doglianza proposta è diversa da quella oggetto del primo motivo di appello – con il quale si era sostenuta la mancata prova certa "dell’autenticità dell’autenticazione" dei documenti allegati alla querela-, mentre con il ricorso si mette in dubbio che la querela, presentata dall’incaricata M.K., sia l’originale, comunque l’esame dell’atto in questione fa giustizia ictu oculi di tale dubbio, non ravvisandosi alcun elemento a favore dell’ipotesi che si tratti di fotocopia, mentre la circostanza che le due pagine da cui è composto non siano unite fisicamente nè mediante timbratura, non contrasta con la conclusione che si tratti di un unico atto originale, essendo palese che la seconda pagina è il seguito della prima.

La decisione gravata si sottrae quindi alla dedotta censura.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile e a tale declaratoria conseguono le statuizioni di cui all’art. 616 c.p.p..

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. VI, Sent., 16-09-2011, n. 5178 Studenti

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

nel verbale del 21 dicembre 2009 il collegio dei docenti ha fissato il criterio di non ammissione alla classe successiva degli studenti che presentassero insufficienze in più di due discipline;

Considerato che l’allieva aveva riportato una sola insufficienza in "inglese";

Rilevato che nell’atto d’appello l’amministrazione afferma testualmente: "Il TAR non si avvede, di contro, che l’interpretazione da esso propugnata finisce con l’avallare un criterio contra legem, e di conseguenza all’alunna di beneficiare di un atto amministrativo "illegittimo" (il verbale del collegio de docenti in cui tale criterio è fissato)";

Considerato che con tale affermazione si riconosce il carattere vincolante, per l’amministrazione, del verbale del collegio dei docenti per la successiva complessiva valutazione degli allievi;

Considerato inoltre che "l’atto illegittimo non è inefficace, e l’illegittimità può essere rilevata solo attraverso i prescritti, rituali, strumenti previsti dall’ordinamento, non essendo consentita la disapplicazione di atti amministrativi presupposti, non aventi carattere regolamentare" (Cons. Stato, sez. V, 17 febbraio 2010, n. 934);

Considerato pertanto che alla luce del criterio fissato dal collegio dei docenti l’alunna non poteva non essere ammessa alla classe successiva;

Considerato infine, che l’affermazione contenuta nella sentenza: "L’alunna deve, dunque, essere ammessa alla classe successiva", pure censurata nell’atto di appello, non può condurre all’annullamento della sentenza che, nel proprio dispositivo, si limita ad annullare il provvedimento del 30 agosto 2010 di non ammissione alla classe successiva;

Considerato pertanto che restano salvi i poteri dell’amministrazione di riadottare tutti i provvedimenti che soddisfino l’interesse pubblico;

Considerato infine che non v’è luogo a pronuncia sulle spese del giudizio in assenza di costituzione dell’appellato;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Nulla per le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 07-04-2011) 22-09-2011, n. 34408 Reato continuato e concorso formale

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Svolgimento del processo

1.- Con sentenza pronunciata in data 3.3. 2010, depositata il 1^6.2010, la Corte di appello di Reggio Calabria, in parziale riforma della sentenza emessa il 10.7.2008, in esito a processo celebrato con il rito abbreviato, dal GUP della stessa sede giudiziaria, oltre a deliberare sugli appelli proposti da imputati diversi dichiarava:

– Non doversi procedere nei confronti di R.M. in ordine al reato, rubricato al n. 13 dei capi di imputazione, di cui all’art. 110 c.p., art. 61 c.p., n. 2), art. 81 cpv. c.p., L. 14 ottobre 1974, n. 497, artt. 10, 12 e 14, commesso in (OMISSIS) in data prossima e successiva al (OMISSIS), per essere lo stesso estinto per prescrizione. Confermava la condanna inflitta allo stesso per il reato, rubricato al n. 11) dei capi di imputazione, di cui all’art. 110 c.p., art. 629 c.p., commi 1 e 2 in relazione all’art. 628 c.p., comma 3, n. 3, aggravato ai sensi del L. 12 luglio 1991, n. 203, art. 7, commesso in (OMISSIS) in data prossima e successiva al 9.10.1998. Rideterminava la pena inflitta nei confronti del R. in anni 5 e mesi 6 di reclusione e Euro 1.000,00 di multa.

– Inammissibile l’appello proposto da Pr.Vi., condannato con la sentenza di primo grado alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione ed Euro 300,00 di multa per il reato di cui all’art. 110 c.p., art. 61 c.p., n. 2), art. 81 cpv. c.p., L. 14 1974, n. 497, artt. 10, 12 e 14, commesso in (OMISSIS).

– Inammissibile l’appello proposto da Z.P., condannato con la sentenza di primo grado in relazione al reato, rubricato al n. 5 dei capi di imputazione, di cui agli artt. 81 e 110 c.p., art. 629 c.p., commi 1 e 2 in relazione all’art. 628 c.p., comma 3, n. 3, aggravato ai sensi della L. 12 luglio 1991, n. 203, art. 7, commesso in (OMISSIS) in epoca imprecisata ma antecedente ed anche successiva al 1995, alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione, pena aggiunta a titolo di continuazione a quella già inflitta con la sentenza di condanna pronunciata dalla Corte di assise di Reggio Calabria il 5.3.2002.

Confermava la condanna alla pena di anni 7 di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa inflitta ad A.L., previa concessione delle attenuanti generiche valutate equivalenti alla aggravante di cui all’art. 629 c.p., comma 2, in relazione ai reati, unificati dal vincolo della continuazione, rubricati: a) al n. 6), 8), 9) e 17) dei capi di imputazione, aggravati ai sensi della L. 12 luglio 1991, n. 203, art. 7.

Confermava la condanna alla pena di anni 6 di reclusione ed Euro 1.200,00 di multa inflitta a G.G. per il reato, rubricato al n. 11) dei capi di imputazione, di cui all’art. 110 c.p. e art. 629 c.p., commi 1 e 2 in relazione all’art. 628 c.p., comma 3, n. 3, aggravato ai sensi della L. 12 luglio 1991, n. 203, art. 7, commesso in (OMISSIS) in data prossima e successiva al (OMISSIS).

I giudici di appello nel confermare sostanzialmente la sentenza di primo grado in ordine al giudizio di colpevolezza espresso sugli imputati rilevavano, prima di procedere alla disamina delle posizioni dei singoli, come il materiale probatorio utilizzato fosse costituito in larga parte dalle dichiarazioni di tre collaboratori di giustizia a partire dalle quali era stata eseguita dalla polizia giudiziaria la consueta attività di ricerca dei riscontri. La Corte territoriale condivideva le argomentazioni del GUP sia sull’attendibilità soggettiva dei tre collaboratori che su quella oggettiva, ancorando il confermato giudizio circa tale attendibilità alla circostanza che le loro propalazioni concernevano vicende dei quali loro stessi erano stati diretti protagonisti e per le quali si erano esposti a subire conseguenze penali che, altrimenti, non avrebbero patito.

Passando quindi a valutare le posizioni singole degli appellanti odierni ricorrenti la Corte territoriale esaminava la posizione di:

1.2.- A.L. del quale dichiarava infondato l’appello ritenendo la credibilità dei collaboratori C.R. e G. e L.R. in relazione al reato di estorsione aggravata commesso in danno di M.S., titolare di un esercizio commerciale denominato (OMISSIS), nonostante le divergenze tra le dichiarazioni dei fratelli C. e quelle del L. poichè si tratta di discrasia vertente su aspetti collaterali secondari che può trovare spiegazione bel fatto che la vicenda ha avuto uno sviluppo temporale articolato, e ciascuno dei collaboranti ha avuto contezza delle fasi delle quali è venuto a conoscenza o perchè non personalmente coinvolto o per averne conosciuto le modalità da altri protagonisti in un certo momento della progressione criminosa. Ininfluente, poi, era considerata la mancata collaborazione da parte della vittima. Riguardo all’estorsione nei confronti di P.F., titolare di una stazione di servizio "Tamoil", sempre le propalazioni di C.G., L.R., secondo la forte territoriale, hanno consentito di fare piena luce sull’episodio: C.G. aveva riferito di aver ricevuto il mandato da parte di R.R. di chiedere del denaro al Pr.e prima di fare ciò si era recato a parlare con A.L. che gli aveva chiesto di prendere tempo perchè doveva raccordarsi con il cugino A.S., per il quale ed in nome del quale egli agiva. Una volta ricevuto l’assenso del cugino A.L. autorizzava C. a recarsi presso il distributore della Tamoil per chiedere il denaro a nome del cugino A.S. e di R.R.. In occasione della prima richiesta la vittima aveva offerto una somma che stata giudicata troppo bassa dal C. e vi era stato così un secondo incontro al quale il C. si era recato in compagnia di L. R. ricevendo la somma di 1 milione. La conferma dell’avvenuta dazione di danaro si era avuta dalle dichiarazioni del L. che aveva parlato dell’incontro con la vittima, dell’entità della somma, quantificata in L. 1 milione, nonchè del ruolo svolto da A. L., quale longa manus per conto di A.S., mandante dell’estorsione anche se all’epoca detenuto. Quadro probatorio che la Corte territoriale non riteneva scalfito dalla versione offerta dalla vittima la quale, pur confermando di avere subito un’estorsione, nelle dichiarazioni rese alla PG rifiutava di sottoscrivere il verbale, indirizzava l’accusa nei confronti di C.G. che sarebbe venuto solo su incarico di A.S.. Le dichiarazioni della vittima non escludono il coinvolgimento di A.L. che la vittima conosceva perchè lo stesso aveva lavorato alle sue dipendenze per un compenso abbastanza consistente all’epoca dei fatti. Riteneva la forte territoriale che le dichiarazioni dei collaboratori relativamente al ruolo nell’episodio di A. L. fossero attendibili e non frutto di una concertazione finalizzata alla calunnia. Non provate, infatti, erano le ragioni di risentimento di C.G. nei confronti dell’ A. L. per contrasti insorti a causa di attività di commercializzazione di agrumi prodotti nel fondo dell’ A. stesso, i cui proventi sarebbero stati interamente incamerati dal C..

Riguardo al tentativo di estorsione ai danni della ditta Accardo l’accusa a carico di A.L. appare secondo la forte, fondata ed è sostenuta dalle dichiarazioni dei collaboratori:

C.G. aveva riferito che, in una prima fase, era stato incaricato di portare a termine l’estorsione ai danni di A. S.A. in particolare, era stato inviato da A.L. per chiedere danaro per conto del cugino A.S.; A. L. aveva ricevuto il mandato dal cugino S. all’epoca detenuto ma che, nel corso del processo al quale era sottoposto, ben avrebbe potuto scambiare dei saluti, e non solo, con il parente.

L’azione estorsiva secondo le dichiarazioni di C.G. era proseguita nonostante tale T.V. fosse intervenuto, per conto delle famiglie Z. – F., intimando al C. di interrompere la richiesta perchè la vittima era sotto la protezione della loro famiglia; A.L. provvedeva informare il cugino S. di ciò e questi dava incarico a L. di far incendiare la ruspa e l’escavatore dell’impresa A.. C. R. e L.R. confermavano con le loro dichiarazioni la dinamica della vicenda estorsiva nella fase successiva all’intervento delle famiglie Zagarì – Fazzolari e l’attendibilità delle loro dichiarazioni era confermata sia dalle considerazioni di carattere generale già svolte che dalla circostanza che non erano emersi elementi che inducessero a ipotizzare l’eventualità di false accuse nei confronti di A.L.; inoltre i due C. si erano accusati del tentativo di estorsione, mostrando, quindi, una conoscenza piena della vicenda per esserne stati direttamente protagonisti.

Infine la forte territoriale respingeva l’appello anche in relazione all’estorsione in danno di S.P., addebitata all’ A. L. in concorso con C.G. e A.S..

Rilevava la forte che la narrazione dell’episodio era stata fatta dal solo C.G. che aveva riferito di essersi recato, su mandato di A.L., nel negozio della parte offesa adibito rivendita di autoricambi per chiedere del denaro. Lo S. aveva poi effettivamente pagato, corrispondendo la somma di L. 2 milioni ad A.L., il quale gli aveva confermato questa circostanza.

La ricostruzione della vicenda, per come emersa dalle dichiarazioni di C.G. e da quelle della stessa persona offesa consentiva, secondo la Corte territoriale, di confermare il giudizio di colpevolezza su A.L.; la sequenza delle condotte così come ricostruite dalle dichiarazioni del C. e della persona offesa dimostra il pieno coinvolgimento dell’appellante. Il tentativo da parte della persona offesa di accreditare una ricostruzione del fatto secondo la quale il C. avrebbe agito in piena autonomia, risulta smentita da tre elementi: in primo luogo dopo la visita di C. era intervenuto spontaneamente G. G. che aveva domandato allo S. se vi erano state richieste di denaro per conto di A.S.; in secondo luogo A. L. si era mostrato perfettamente a conoscenza della richiesta di denaro avendo ammonito, apparentemente, lo S. a non pagare se non dopo aver accertato che il richiedente era un parente di A.S.; infine G. si era presentato per l’ennesima volta presso il suo negozio dove aveva prelevato materiale di ingente valore per circa L. 1 milione senza corrispondere alcunchè.

Da questi elementi, secondo la forte, emerge il ruolo di mandante di A.L. a conferma dell’accusa di C.. Anche in questa vicenda A.L., secondo i giudici di merito, risulta ancora una volta, al pari delle occasioni precedenti, la longa manus di A.S. poichè aveva ammonito la parte offesa circa la necessità di pagare solo a persone legate al rapporto di parentela con suo cugino, il che assume valenza di riscontro individualizzante a suo carico; infatti, sotto le sue indicazioni e per conto di A.S., avevano agito sia il C., presentatosi dallo S., sia G., entrambe nel contesto di una sinergica pianificazione dell’attività estorsiva ai danni dello S..

Riguardo al trattamento sanzionatorio riteneva la Corte territoriale che per il ruolo svolto dall’imputato, che agiva per conto del cugino S. personaggio di elevata caratura criminale, per il pregnante coinvolgimento nelle attività estorsive poste in essere anche al fine di avvantaggiare la cosca di appartenenza la pena irrogata dal giudice di primo grado dovesse essere confermata in quanto congrua in relazione alla gravità dei fatti ascritti.

1.3.- G.G. del quale dichiarava infondato l’appello sottolineando che il primo a riferire dell’estorsione ai danni di S.P., titolare del (OMISSIS), era stato C.R.. Questi in un iniziale dichiarazione del 16 febbraio 2001, aveva affermato che l’estorsione era stata organizzata da G.G., il quale aveva da poco finito di scontare una condanna per omicidio volontario, ed era stata materialmente eseguita dallo stesso C.R. e da P.V. che si erano serviti di un fucile procurato dal G.; aveva poi aggiunto che la vittima si era rivolta a tale Al. che aveva interessato sia gli Z. che gli A., determinando così l’interruzione del progetto criminoso.

In una successiva dichiarazione, resa il 17.12.2001, C. R. aveva parlato di una riunione operativa svoltasi nel fondo agricolo di R.M. alla quale avevano preso parte P.V. e M.M.. La disponibilità del fucile era stata data da R.M. e una sera il P. e il C. si erano recati, a bordo della Vespa del M. guidata dal C., davanti al bar dello S. ove il P. aveva esploso quattro colpi in direzione delle due saracinesche del bar, due verso l’una e due verso l’altra;

avevano quindi abbandonato il fucile che era stato poi recuperato dal M.. Dopo di ciò S. si era rivolto a tale Al. di (OMISSIS) davanti al quale G. aveva negato di essere responsabile dell’intimidazione. Per fiaccare la resistenza dello S., G. aveva deciso di compiere un altro atto intimidatorio consistito nel far cospargere di benzina la Mercedes della vittima da parte di C.R. e P.V., senza che la vettura fosse poi incendiata. C.G., sentito il (OMISSIS), riferiva di aver ricevuto l’incarico da A.S., di averne parlato dopo uscito dal carcere, con R.M. e G.G., i quali avevano organizzato l’estorsione ai danni dello S. incaricando C.R. e P.V. dell’esecuzione degli atti intimidatori commessi con un fucile fornito da R.M..

La vittima dopo aver resistito alle richieste estorsive, sottoposta a forma ancora più intensa di pressione, aveva ceduto e le azioni intimidatorie erano cessate. Nuovamente sentito il 22 gennaio 2002 C.G. ribadiva le precedenti dichiarazioni e precisava che il fucile, calibro 12, era stato fornito da R.M. il quale, assieme G.G., lo aveva poi informato sull’esito della vicenda. A seguito dell’intervento di S.V., fratello di P., nei confronti di A.S. la vittima aveva deciso di pagare e aveva consegnato alcuni milioni di lire. Riteneva la corte che la circostanza che nelle sue dichiarazioni C.R. non avesse inserito il fratello G. tra i soggetti coinvolti nell’estorsione non era tale da minare l’attendibilità del collaborante nei confronti di G. G., questi infatti era stato accusato non solo da C. R. ma anche da C.G. il quale nella sua dichiarazione aveva confessato di aver preso parte alla fase ideativa dell’estorsione, fornendo dettagli che supportano la chiamata in correità fatta dal congiunto. In particolare, aveva precisato di aver ricevuto il mandato da A.S. mentre era in carcere e di esserne stato latore nei confronti di G. G. e R.M. i quali, a loro volta, avevano incaricato dell’esecuzione P.V. e C.R..

La prova della consumazione dell’estorsione, secondo i giudici d’appello, è stata raggiunta sulla base delle concordi dichiarazioni dei due collaboratori i quali hanno riferito, entrambi, che a un certo punto dello svolgersi dell’azione criminosa G. G., su ordine di A.S., aveva disposto la cessazione dell’attività intimidatoria, segno evidente che era avvenuto il pagamento richiesto, essendo prassi consolidata, seguita dai capoclan, quella di interrompere le azioni minatorie dopo l’avvenuta corresponsione del danaro. Riguardo l’aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, essa è ritenuta sussistente poichè l’episodio estorsivo venne commesso con metodo mafioso al fine dell’affermazione della supremazia della cosca guidata dagli A. e allo scopo di favorire l’associazione di appartenenza di A.S.. Riteneva infine la Corte territoriale della pena irrogata al G. fosse adeguata alla gravità del fatto alla personalità dell’imputato, gravato da precedente condanna ad anni 24 di reclusione per omicidio che non consente la concessione delle attenuanti generiche. Riguardo alla posizione di:

1.-4.- P.V.: i giudici d’appello dichiaravano l’inammissibilità del gravame in quanto l’atto d’appello era stato depositato il 2 dicembre 2008 mentre la sentenza di primo grado era stata emessa il 10 luglio 2008, con la riserva di un termine di deposito di 90 giorni. Poichè il deposito della sentenza era avvenuto nei termini in data 28 luglio 2008 il termine per appellare, decorrente dall’8 ottobre 2008, era scaduto il 22 novembre 2008.

Ordinava quindi esecuzione del provvedimento impugnato ai sensi dell’art. 591 c.p.p..

1.5.- Riguardo alla posizione di R.M. la forte territoriale affermava l’infondatezza dell’appello proposto dall’imputato ritenendo innanzitutto l’attendibilità dei collaboranti in via generale e, in particolare, la credibilità soggettiva di C.G., C.R. e L. R., fondate sulle biografie giudiziarie gli stessi, come desumibili dagli atti del procedimento e non smentite da elementi di segno contrario. Riguardo, poi, al contenuto delle dichiarazioni accusatorie dei fratelli C. le versioni rese dai due collaboratori si integrano reciprocamente e realizzano la "convergenza del molteplice" idonea all’affermazione di responsabilità dei correi accusati e in particolare di R. M.. La circostanza che nelle sue dichiarazioni C. R. non avesse inserito il fratello G. tra i soggetti coinvolti nell’estorsione, a parere dei giudici, non è tale da minare l’attendibilità del collaboratore nei confronti degli altri soggetti chiamati in causa. R.M. è stato accusato da entrambe i fratelli C. dei quali G. ha confessato di aver partecipato alla fase ideativa dell’estorsione, di aver avuto mandato in tal senso da A.S. mentre era in carcere e di essere stato latore di tale mandato nei confronti di G. G. e R.M. e questi, a loro volta, avevano incaricato di eseguire l’incombente P.V. e C. R.. Non sono stati addotti elementi specifici tali da consentire di ipotizzare la formulazione di una falsa accusa nei confronti di R.M., concordemente coinvolto da tutti e due i fratelli C.. Neppure sono ritenute idonee ad inficiare la validità delle dichiarazioni dei due collaboratori le circostanze relative al rapporto di parentela tra S. e la famiglia A., che non rende inverosimile che l’imprenditore fosse stato sottoposto a pretese estorsive da parte del sodalizio facente capo agli A.. La prova che l’estorsione era stata consumata è stata raggiunta sulla base delle concordi dichiarazioni dei collaboratori i quali avevano riferito che a un certo punto l’azione delittuosa era stata interrotta perchè G.G., su disposizione di A.S. aveva comunicato la cessazione dell’attività intimidatoria, segno evidente della realizzazione dell’obiettivo criminoso. Riguardo all’aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, essa è ritenuta sussistente poichè l’episodio estorsivo venne commesso con metodo mafioso al fine dell’affermazione della supremazia della cosca guidata dagli Asciutto e allo scopo di favorire l’associazione di appartenenza di A.S..

Ciò è tanto vero che, nonostante il rapporto di affinità/parentela tra gli S. e gli A., questo non aveva impedito l’attività minatoria ed esentato S.G. dal pagamento della tangente. Riteneva la corte territoriale anche la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 628 c.p., comma 3, n. 3 richiamata dall’art. 629 c.p., comma 2, in quanto le intimidazioni erano state commesse da C.R. intraneo all’associazione mafiosa degli Asciutto. I giudici dichiaravano estinti per prescrizione i reati di detenzione porto d’arma contestati; ritenevano l’imputato non meritevole della concessione delle attenuanti generiche, sia per la gravità del fatto che per i vari precedenti esistenti a suo carico; rideterminavano, quindi, la pena in anni 5, mesi 4 di reclusione ed Euro 1000,00 di multa così determinata pena base anni sei di reclusione ed Euro 1.100 di multa, aumentata ad anni otto di reclusione e Euro 1500,00 di multa per l’aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, diminuita nella misura sopraindicata per la scelta del rito.

1.5.- Z.P.: i giudici d’appello dichiaravano l’inammissibilità del gravame in quanto la sentenza era stata notificata per estratto all’imputato contumace il 16.8.2008, con la conseguenza che il termine per appellare, decorrente l’8 ottobre 2008 era scaduto il 22.11.2008 e, pertanto, l’appello depositato il 2.12.2008 era da considerarsi intempestivo.

3,- Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione l’avvocato Lorenzo Gatto difensore di A.L.; l’avvocato Giuseppe Sorace difensore di R.M., l’avvocato Giuseppe Milicia difensore di G.G., l’avvocato Antonino Napoli quale difensore di P.V. e di Z.P..

3.1 .-. Il difensore di A.L. adduce a sostegno del ricorso la violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) in relazione agli: a) art. 192 c.p.p., e art. 546 c.p.p., comma 1 lett. e); b) all’art. 629 c.p., commi 1 e 2, in relazione all’art. 628 c.p., comma 3, n. 3, all’art. 62 bis c.p. e alla L. 12 luglio 1991, n. 203, art. 7.

Lamenta il ricorrente che la corte territoriale abbia ritenuto la penale responsabilità di A.L. sulla base di un unico dato: le dichiarazioni rese dai collaboratori di Giustizia C. R., C.G. e L.R., valutando, al contrario, totalmente inattendibili, o comunque non sufficienti, quelle rese dalle persone offese. La motivazione della sentenza impugnata opera un macroscopico travisamento dei fatti negando rilevanza a circostanze, pure riconosciute dallo stesso collegio, quali talune evidenti discrasie nelle dichiarazioni dei collaboratori, che in una ottica unidirezionale e colpevolista vengono completamente distorte e strumentalizzate. Premessa quindi una disamina articolata e puntuale circa i requisiti richiesti affinchè possa essere affermata la attendibilità delle chiamate di correità, lamenta che il collegio di appello abbia apoditticamente operato un frazionamento tra le dichiarazioni rese dai collaboratori, che sono state ritenute attendibili, e quelle claudicanti, le quali ultime riguarderebbero, secondo l’argomentare dei giudici, solo degli aspetti di vicende collaterali e secondari, tali da non intaccare la credibilità dei dichiaranti. Si duole sul punto che nella valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori la corte territoriale non abbia indicato in motivazione quali siano gli elementi di prova e/o i riscontri che sono stati utilizzati a conferma dell’attendibilità dei collaboratori di giustizia, soprattutto con riferimento agli episodi delittuosi dei quali costoro avrebbero avuto contezza de relato, limitandosi a segnalare in premessa le pregresse biografie giudiziarie e le presunte nobili ragioni poste alla base del loro ravvedimento. In realtà la sentenza, con motivazione del tutto apparente, ha analizzato i vari episodi delittuosi contestati all’ A. valutando il materiale probatorio senza tener conto della necessità, sulla base dell’art. 192 c.p.p., che gli indizi costituiti dalle propalazioni fossero effettivamente gravi, precisi e concordanti.

Lamenta, infine, che la corte territoriale abbia ritenuto sussistente la circostanza di cui all’alt. 629, comma 2, c.p. in relazione all’art. 628 c.p., comma 3, n. 3, valutandola equivalente alle circostanze attenuanti generiche. Sostiene il ricorrente che le circostanze di cui all’art. 629 c.p., comma 2, in relazione all’art. 628 c.p., comma 3, n. 3,.p. e di cui alla L. 12 luglio 1991, n. 203, art. 7, ritenuta anche essa sussistente, possono concorrere qualora l’agente, oltre ad appartenere ad una associazione di tipo mafioso, si sia avvalso nel commettere la rapina o l’estorsione, della forza intimidatrice derivante da tale appartenenza, mentre nel caso di specie nei confronti di A.L. non risulta essere stata mai emessa condanna per il reato di cui all’art. 416 bis c.p.. Non è stato poi dimostrato che il ricorrente si sia avvalso, nel commettere le presunte estorsioni, della forza intimidatrice derivante dalla sua supposta appartenenza ad una consorteria criminale. Andavano quindi riconosciute le attenuanti generiche con giudizio di prevalenza e con conseguente rideterminazione della pena. Riguardo, infine, alla ritenuta aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 la sentenza oggetto di ricorso ha omesso di esprimere qualsivoglia valutazione in relazione alla sussistenza della componente soggettiva dell’aggravante medesima, ritenendola dimostrata per tabulas, per essere state le richieste estorsive comunque dirette ad agevolare la ipotizzata cosca Asciutto.

Con memoria ex art. 611 c.p.p. l’avv. Antonio Romeo, nell’interesse del ricorrente A.L., ha ribadito ed ulteriormente illustrato in motivi di gravame già proposti dall’altro difensore.

Lamenta che il giudice di merito abbia seguito un percorso motivazionale logico a risultato univoco, piuttosto che interpretare realmente la lettura delle risultanze istruttorie e degli atti di casa secondo i criteri di fondatezza e verità processuale che dovrebbero correttamente presiedere ad ogni decisione in forza dell’esistenza e del contenuto dell’art. 533 c.p.p., che impone l’acquisizione di una verità processuale forte. In ipotesi non è quindi preclusa, secondo l’assunto defensionale, alla Corte di legittimità la verifica della corrispondenza tra le affermazioni rese dal giudice di merito e le risultanze istruttorie,essendo esclusa per la Corte di cassazione solo l’adozione di una nuova decisione di merito. Lamenta, quindi, che dei criteri di valutazione della prova, della particolare prova costituita dalle dichiarazioni dei collaboratori, il giudice di appello non abbia fatto buon governo.

3.2.- Il difensore di G.G. adduce a sostegno del ricorso i seguenti motivi:

a) violazione della legge processuale in ordine ai criteri di valutazione della pluralità di chiamate di correo; carenza ed illogicità della motivazione. Lamenta che vi sia netto contrasto tra le affermazioni della sentenza impugnata circa la convergenza delle accuse rivolte al ricorrente da C.R. e C. G., il quale ultimo avrebbe fornito alcuni dettagli che avrebbero corroborato la chiamata in correità effettuata dal congiunto. I giudici di appello ritengono, con ragionamento illogico, irrilevante la mancata convergenza circa la partecipazione al fatto di uno dei dichiaranti, C.G., ed assegnano, invece, valore assorbente alla convergente indicazione circa la partecipazione di un terzo correo, G.G..

Ciò nonostante nei motivi di appello fosse stato evidenziato che alla cennata divergenza circa la partecipazione al fatto riferito doveva essere attribuita decisiva rilevanza al fine di escludere valore di riscontro individualizzante alla chiamata di correo di C.G.. La Corte territoriale sullo specifico punto ha fornito motivazione apparente che ha eluso il tema specificamente enunciato: C.R., prima del fratello Gi., ha diffusamente riferito circa la fase dell’ideazione del delitto e circa il responsabile della stessa, della esecuzione e di ognuno dei partecipi senza includere il fratello, ma anzi assegnando al G. il ruolo di mandante che Gi. ha poi rivendicato per sè nelle sue dichiarazioni intervenute successivamente: quello di tramite dell’istigatore A.S.. La stessa ricostruzione del fatto operata nella sentenza impugnata, e prima ancora la descrizione del contributo concorde ascritto nella rubrica al G., rendono evidente che i giudici di merito hanno disapplicato i principi relativi alle caratteristiche dei riscontri che devono essere operati per pervenire ad un giudizio di attendibilità della chiamata in correità. b) Violazione della legge penale. Mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell’evento tipico del reato.

Si duole il ricorrente che nonostante fosse stato rappresentato nei motivi di appello che fosse stata data per scontata l’avvenuta consumazione del fatto estorsivo la sentenza gravata, muovendo da ragionamenti meramente ipotetici, sviluppati dai collaboratori in sede di interrogatorio, ed in realtà i due C. non riferiscono di essere a conoscenza dell’avvenuta dazione, abbia ritenuto dimostrato l’avvenuto pagamento della tangente sulla scorta di un ragionamento logico-inferenziale privo di qualunque fondamento storico fattuale pervenendo, sul punto, con motivazione apodittica fondata su ragionamenti congetturali, a conclusioni errate circa la effettiva consumazione del delitto, c) Violazione della legge penale.

Mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante.

Lamenta il ricorrente che nonostante fosse stato dedotto nei motivi di appello che l’aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 non poteva essere ravvisata nè sotto il profilo del vantaggio di cosca perseguito nè quanto al metodo usato, posto che estorto era un congiunto del mandante il quale non vuole apparire, la (Torte territoriale non abbia accertato la compatibilità degli aspetti della vicenda, quali peraltro risultanti dalle dichiarazioni dei due fratelli C., con la contestata aggravante della metodologia mafiosa e di finalità agevolativa della cosca.

3.3.- Il difensore di R.M. adduce a sostegno del gravame la violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) con riferimento all’art. 629 c.p., commi 1 e 2 in relazione all’art. 628 c.p., comma 3, n. 3, e alla L. 12 luglio 1991, n. 203, art. 7.

Lamenta che la corte di appello non abbia compiuto il richiesto esame critico, domandato con i motivi di appello, soprattutto i relazione alle dichiarazioni rese dai collaboratori C.R. e C.G.. La corte, infatti, ha fatto proprie le argomentazioni del GUP insistendo nel dire che il procedimento attiene la composizione e l’attività di due cosche mafiose denominate Asciutto – Neri – Grimaldi e Avignone, Zagari e Viola operanti nel comune di (OMISSIS), per molto tempo impegnate in una cruenta faida, senza tenere in nessuna considerazione che R. M. non è mai stato imputato in processi a carico delle due cosche, per cui l’affermazione che fosse inserito nel sodalizio Asciutto – Neri – Grimaldi è del tutto gratuita.

La sentenza gravata in parte motiva esprime un giudizio di complessiva attendibilità intrinseca dei collaboranti C., i cui contributi dichiarativi hanno costituito il principale apporto probatorio nel procedimento, lamenta in proposito il ricorrente che invece le dichiarazioni rese dai due collaboratori siano discordanti e non convergenti, e che giudici di merito ne abbiano, nonostante le loro caratteristiche, tenuto conto ovvero non abbiano proceduto al riscontro quale voluto dall’art. 192 c.p.. Chiede il ricorrente l’accoglimento del ricorso e, in via subordinata, in relazione alle aggravanti di cui all’art. 629 c.p., comma 2, in relazione all’art. 628 c.p., comma 3, n. 3, e di cui all’art. 7 L. n. 203 del 1991, nonchè alla concessione delle attenuanti generiche richiama quanto dedotto nei motivi di appello evidenziando che il R. non è mai stato imputato in procedimenti che riguardano le cosche prima menzionate e che, nel presente processo è stato assolto dal reato associativo, per cui tutte le aggravanti devono essere eliminate.

3.4.- Il difensore di P.V. deduce:

a) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 544 c.p.p., comma 2, L. 7 ottobre 1969, n. 742, artt. 1 e 2 assumendo che la corte d’appello ha errato nel ritenere che l’appello fosse tardivo in quanto la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale si applica anche ai termini per il deposito della motivazione della sentenza. In subordine, nell’ipotesi di ritenuta non applicabilità della sospensione feriale al termine di deposito della sentenza, formula eccezione di incostituzionalità della L. 7 ottobre 1969, n. 742, artt. 1 e 2 con riferimento agli artt. 3, 36 e 11 Cost. nella parte in cui non prevedono che il periodo di sospensione feriale si estende anche al termine di deposito della motivazione delle sentenze da parte dei giudici. b) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 587 c.p.p. per omessa motivazione in ordine alla non applicazione del principio dell’estensione dell’impugnazione ed in relazione alla mancata applicazione del principio di diritto in base al quale "l’inammissibilità dell’impugnazione non impedisce la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, qualora altro impugnante abbia proposto valido atto di gravame". c) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 175 c.p.p. in quanto la corte di appello avrebbe dovuto considerare rimesso in termini l’appello dell’imputato posto che la L. 7 ottobre 1969, n. 742 non esclude esplicitamente l’applicabilità della sospensione feriale al termine di deposito della sentenza. e) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 591, 648 e 588 c.p.p.. per avere la corte di appello ordinato l’esecuzione della sentenza di primo grado nonostante quella di appello fosse ancora impugnabile.

3.5.- Il difensore di Z.P. deduce:

a) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 544 c.p.p., comma 2, L. 7 ottobre 1969, n. 742, artt. 1 e 2 assumendo che la corte d’appello ha errato nel ritenere che l’appello fosse tardivo in quanto la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale si applica anche ai termini per il deposito della motivazione della sentenza. In subordine, nell’ipotesi di ritenuta non applicabilità della sospensione feriale al termine di deposito della sentenza, formula eccezione di incostituzionalità della L. 7 ottobre 1969, n. 742, artt. 1 e 2 con riferimento agli artt. 3, 36 e 11 Cost. nella parte in cui non prevedono che il periodo di sospensione feriale si estende anche al termine di deposito della motivazione delle sentenze da parte dei giudici. b) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 587 c.p.p. per omessa motivazione in ordine alla non applicazione del principio dell’estensione dell’impugnazione nonostante fosse l’estensibilità dell’appello dei coimputati stata dedotta in discussione. c) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 175 c.p.p. in quanto la corte di appello avrebbe dovuto considerare rimesso in termini l’appello dell’imputato posto che la L. 7 ottobre 1969, n. 742 non esclude esplicitamente l’applicabilità della sospensione feriale al termine di deposito della sentenza. e) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 591, 648 e 588 c.p.p. per avere la corte di appello ordinato l’esecuzione della sentenza di primo grado nonostante quella di appello fosse ancora impugnabile.

3.- Il Procuratore Generale Dott. Fausto De Santis ha concluso chiedendo che il ricorsi siano rigettati con le conseguenze di legge.

Motivi della decisione

4.- I ricorsi, eccettuato quello di P.V. per la parte relativa all’effetto estensivo della prescrizione applicata in capo ad altri imputati appellanti, sono infondati. 4.1.- Le doglianze esposte nell’interesse di A.L. riguardo non corretta applicazione da parte della corte territoriale dei principi in merito alla valutazione della prova si appalesano, nella loro complessiva articolazione, generici e volti più a ottenere una rivisitazione della ricostruzione fattuale operata in sentenza, della cui veridicità lamentano, soprattutto nella memoria ai sensi dell’art. 611 c.p.p., la non certezza in termini di coerenza probatoria, che denunciare effettive violazioni di legge e carenze motivazionali.

Nella premessa generale all’esame delle posizioni dei singoli appellanti i giudici danno conto, con argomentare logico e coerente, delle ragioni in forza delle quali è da ribadire il giudizio di complessiva attendibilità intrinseca dei collaboranti C. R., C.G. e L.R., le cui dichiarazioni costituiscono la struttura portante del materiale probatorio esaminato e valutato sia in primo che in secondo grado, e anticipano che, riguardo ai profili di attendibilità oggettiva relativi alle singole vicende, la credibilità dei propalanti va vagliata in relazione anche alla circostanza che il loro narrato concerne vicende delle quali sono stati diretti protagonisti e per le quali si sono esposti a subire conseguenze penali che altrimenti non avrebbero subito. Deve, quindi, essere rilevato che l’elaborazione giurisprudenziale in materia di riscontri richiesti dall’art. 192 c.p.p., commi 3 e 4, anche a seguito delle pronunce delle Sezioni Unite n. 45276/2003 e n. 36267/2006, è ormai consolidata nel senso che solo la individuazione del riscontro è in grado di sorreggere la persuasività probatoria della chiamata in correità; in particolare il tipo di riscontro richiesto non è finalizzato a valutare la generale credibilità della fonte di prova, ma a controllore l’elemento di prova fornito dal dichiarante; è quindi pacifico che il riscontro stesso – che può consistere in un elemento di qualsiasi tipo, anche soltanto logico ed a maggior ragione in una seconda dichiarazione sia pure de relato, purchè sottoposta a pregnante vaglio critico- deve avere ad oggetto direttamente la persona dell’incolpato e deve possedere idoneità dimostrativa in relazione allo specifico fatto attribuitogli ( Cass., Sez. 1, sent. 10.10.2007 n. 40237, Rv. 237867; Sez. 3. Sent. 10.12.2009, n. 3255, Rv. 245867).

Riguardo all’episodio di estorsione in danno del titolare dell’esercizio commerciale "(OMISSIS)", i giudici di merito ravvisano la sostanziale convergenza tra le dichiarazioni dei due fratelli C. i quali, entrambi, riferiscono del ruolo avuto da A.L. nella vicenda, della circostanza che egli, come era solito fare, si presentò chiedendo il contributo in danaro per conto del cugino A.S.. Le propalazioni si riscontrano vicendevolmente e sono sufficientemente individualizzanti sia riguardo alla veridicità della vicenda che al coinvolgimento in essa dell’imputato (Cass. Sez. 2, sent. 4.3.2008, n. 13473, Rv. 239744);

ulteriore riscontro è poi individuato nelle dichiarazioni rese da L.R. che, sia pure parzialmente divergenti in relazione alle modalità di realizzazione della successione criminosa, confermano sia il fatto estorsivo che la partecipazione allo stesso dell’ A.L.. Nè la mancata collaborazione dell’estorto, correttamente inquadrata dai giudici di merito nell’ambito della condizione sistematica di assoggettamento delle vittime in siffatta tipologia di reati, costituisce un elemento dal quale possano desumersi elementi di significativa portata, idonei ad inficiare la valenza probatoria delle chiamate in correità ed in reità, puntualmente e significativamente convergenti in riferimento al nucleo essenziale del fatto reato e delle responsabilità dell’imputato in relazione allo stesso.

Considerazioni analoghe valgono in relazione alle dichiarazioni di P.F., titolare della stazione di servizio Tamoil in (OMISSIS), il quale dopo aver confermato alla PG di avere subito estorsione ed aver rifiutato di sottoscrivere il verbale – peraltro correttamente ritenuto, comunque, utilizzabile in sede di giudizio abbreviato -indirizzando l’accusa nei confronti del solo C. G., che avrebbe agito su incarico di A.S., non sminuisce l’attendibilità del narrato dello stesso C. G. e di L.R., entrambe coinvolti in prima persona nel reato, circa il ruolo svolto da A.L..

Anche con riferimento al tentativo di estorsione ai danni di A. S.A. il criterio di valutazione probatoria adottato dai giudici di appello delle dichiarazioni dei tre collaboratori – peraltro tutti coinvolti nell’iter delittuoso – appare conforme ai principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte.

Riguardo all’estorsione nei confronti di S.P. la chiamata in correità di C.G. trova riscontro individualizzante nei confronti del ricorrente, secondo il corretto argomentare dei giudici di merito, nel contenuto delle dichiarazioni della persona offesa. Da queste emerge che, dopo una prima richiesta estorsiva da parte del C., era spontaneamente intervenuto G. G. il quale aveva domandato alla vittima se vi erano state richieste di danaro per conto di A.S., e che A. L. non solo era pienamente a conoscenza della richiesta estorsiva, avendo ammonito lo S. a pagare solo a persone legate da rapporto di parentela con il cugino A.S., ma anche in questa vicenda agiva come mandante, coordinando le attività del C. e di G., per conto del cugino A.S..

Parimenti infondate le doglianze relative alla affermata ricorrenza delle aggravanti di cui all’art. 629 c.p.p., comma 2, in relazione all’art. 628 c.p., comma 3, n. 3, e di cui al L. 12 luglio 1991, n. 203, art. 7, ed alla valutazione della prima come equivalente alle riconosciute attenuanti generiche. Invero in tutti gli episodi estorsivi vi fu la partecipazione di soggetti – i due C. ed il L.R. – intranei alla cosca degli A., circostanza ben conosciuta dall’imputato e che pacificamente integra l’aggravante di cui all’art. 628 c.p., comma 3, n. 3, come richiamata dall’art. 629 c.p., comma 2; quanto alla aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, le stesse modalità dei fatti, come riportate in sentenza, danno contezza della piena consapevolezza dell’imputato circa la portata di agevolazione che i singoli episodi delittuosi comportavano in favore della associazione a delinquere di A. S. – tanto in termini di incrementi patrimoniali che di affermazione della egemonia sul territorio – e circa le modalità, di carattere indubbiamente mafioso anche in forza della prospettata destinazione delle tangenti in favore di A.S., in concreto poste in essere nella realizzazione dei diversi reati.

4.2.- Ugualmente infondato il ricorso di G.G. per il quale la sentenza gravata ha, con motivazione coerente ed adesiva rispetto ai principi di diritto che presiedono alla valutazione probatoria delle chiamate in correità, escluso che la mancata menzione da parte di C.R. della partecipazione all’estorsione in danno del titolare del (OMISSIS) del fratello G., costituisca elemento di divaricazione tale da travolgere la rilevanza dimostrativa delle dichiarazioni dei due collaboratori i quali, entrambi ed in maniera del tutto autonoma, riferiscono del coinvolgimento dell’imputato nella vicenda. Sottolineano i giudici di appello come il ruolo di semplice latore nei confronti di G. e di R.M. della volontà di A.S., allora detenuto , attribuitosi da C.G. non contrasta con il coinvolgimento dell’imputato ricorrente nel delitto, nè vi sono o vengono indicate ragioni per le quali si possa ipotizzare la formulazione di una falsa accusa nei suoi confronti da parte dei collaboratori. Ed invero, come affermato dalla giurisprudenza di questa corte riguardo alle regole dettate dall’art. 192 c.p.p., comma 3. "In tema di valutazione della prova, i riscontri esterni alle chiamate in correità possono essere costituiti anche da ulteriori dichiarazioni accusatorie, le quali devono tuttavia caratterizzarsi:

a) per la loro convergenza in ordine al fatto materiale oggetto della narrazione; b) per la loro indipendenza – intesa come mancanza di pregresse intese fraudolente – da suggestioni o condizionamenti che potrebbero inficiare il valore della concordanza; e) per la loro specificità, nel senso che la c.d. convergenza del molteplice deve essere sufficientemente individualizzante e riguardare sia la persona dell’incolpato sia le imputazioni a lui ascritte, fermo restando che non può pretendersi una completa sovrapponibilità degli elementi d’accusa forniti dai dichiaranti, ma deve privilegiarsi l’aspetto sostanziale della loro concordanza sul nucleo centrale e significativo della questione fattuale da decidere" (Cass. Sez. 2, sent. 4.3.2008, n. 13473, Rv. 239744).

Prive di pregio sono poi le doglianze concernenti la prova dell’avvenuta consumazione dell’evento estorsivo che la forte di appello ritiene raggiunta sulla base delle concordi dichiarazioni dei due C. i quali hanno riferito come nel corso dello sviluppo delle attività minatorie G.G., su disposizione di A.S., aveva fatto sapere che esse dovevano essere interrotte. Nè è veritiero l’assunto secondo cui i giudici di merito muovano da un ragionamento puramente ipotetico nell’affermare che gli atti intimidatori cessarono perchè era avvenuta la dazione del danaro richiesto, essi, infatti, sulla base delle concordi dichiarazioni dei due C., anche concernenti il modus agendi dei capi clan e dello stesso mandante A.S., con ragionamento inferenziale corretto e conseguente rispetto alle premesse, pervengono alla conclusione che solo il pagamento della tangente era stata la causa dell’interruzione dell’attività delittuosa, peraltro giunta al suo scopo. Che poi la causale del delitto estorsivo fosse da ricercare in questioni familiari intercorrenti tra il mandante, A.S., e la persona offesa, con conseguente esclusione della configurabilità dell’aggravante prevista dalla L. n. 303 del 1991, art. 7, è prospettazione in fatto che esula dalla cognizione del giudice di legittimità, anche in considerazione, nel caso di specie, della coerenza e congruità dell’argomentazione sviluppata dalla Corte territoriale per ritenerne acclarata la sussistenza.

4.3.- Le considerazioni già svolte con riguardo ai ricorsi di A.L. e G.G., circa la attendibilità dei collaboratori e la corretta applicazione da parte dei giudici di merito delle regole di valutazione delle diverse dichiarazioni contenenti chiamate in correità, ben possono essere richiamate con riguardo ai motivi di gravame proposti da R.M. in via principale, sostanziandosi essi nella censura della affermata attendibilità sia soggettiva che oggettiva dei propalanti C. R. e C.G.. Le discordanze nelle dichiarazioni accusatorie dei due collaboratori sono state oggetto di disamina da parte dei giudici di appello i quali hanno correttamente rilevato come le stesse si integrano a vicenda realizzando quella "convergenza del molteplice" che, secondo i principi di diritto affermati da questa Corte (Cass. Sez.2, sent. 17.12.1999, n. 3616, Rv. 215558;

Sez. 2, sent. 4.3.2008, n. 13473, Rv. 239744 già richiamata), riconosce efficacia individualizzante ai riscontri quando essi sono costituiti da altre dichiarazioni accusatorie, valutandone la portata non in senso formalistico – senza cioè pretendere la completa sovrapponibilità degli elementi forniti -, ma privilegiando l’aspetto sostanziale della concordanza tra le diverse dichiarazioni con riferimento al nucleo centrale e significativo della questione fattuale da decidere. Ed invero entrambe i collaboratori indicano R.M. come coinvolto nell’estorsione e ricostruiscono il ruolo da lui svolto, senza che le divergenze tra le loro dichiarazioni, che peraltro non concernono la partecipazione dell’imputato, possano scalfire la ricostruzione probatoria affermata dai giudici di merito.

Quanto doglianze relative alla affermata ricorrenza delle aggravanti di cui all’art. 629 c.p., comma 2, in relazione all’art. 628 c.p., comma 3, n. 3, e di cui alla L. 12 luglio 1991, n. 203, art. 7 ed al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, le argomentazioni dei giudici di merito appaiono ineccepibili sia con riferimento alle modalità di realizzazione del reato estorsivo, commesso anche da C.R., intraneo alla cosca degli A., che con riguardo sia alle modalità mafiose con cui fu realizzato, anche allo scopo di favorire l’organizzazione di appartenenza di A. S.; la gravità del fatto e i precedenti penali dell’imputato sono, poi, sufficienti a motivare la mancata concessione delle attenuanti di cui all’art. 62 bis c.p..

4.4.- Infondato è anche il ricorso di Z.P., la sentenza 19.6.1996 delle Sezioni Unite di questa Corte, risolvendo il contrasto giurisprudenziale in materia, ha infatti stabilito che i termini per la redazione della sentenza posti dall’art. 544 c.p.p., e decorrenti dalla pronuncia, non sono soggetti alla disciplina della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale di cui alla L. 7 ottobre 1969, n. 742, che dispone all’art. 1, comma 1, che il loro decorso è sospeso di diritto dal 1 agosto al 15 settembre di ciascun anno. La sospensione dei termini feriali riguarda solo le parti ed i loro difensori ed ha la sua ragione d’essere per i termini che hanno una sanzione processuale, e questi sono quelli delle parti, non già quelli posti al Giudice per la redazione delle sentenze, la cui inosservanza può dare luogo solo a sanzioni disciplinari. Che la legge si riferisca alle parti ed ai loro difensori e non al giudice, lo si deduce dal secondo alinea dell’art. 1, comma 1, il quale stabilisce che quando il decorso del termine abbia inizio "durante il periodo feriale", l’inizio stesso è differito alla fine di tale periodo. La questione di legittimità costituzionale della L. 7 ottobre 1969, n. 742, artt. 1 e 2, così come prospettata, appare poi inammissibile per la sua genericità ed è, comunque, manifestamente infondata (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 12.7.2007, n. 35738, Rv. 237501).

Assolutamente privi di pregio sono i richiami all’art. 175 c.p.p. che la Corte d’appello avrebbe ignorato posto che nel caso di specie non è allegato il caso fortuito e il precedente di legittimità richiamato in ricorso riguarda fattispecie diversa, in cui la dichiarazione di appello era stata tempestiva e proposta dalla parte personalmente ed era, invece, mancata la redazione dei motivi, che pure la parte aveva insistentemente richiesto al proprio difensore.

Quanto alla censura relativa alla mancata applicazione dell’effetto estensivo dell’appello proposto dagli altri imputati ai sensi dell’art. 587 c.p.p., essa è infondata in quanto con la sentenza gravata i motivi di impugnazione dei numerosi imputati concernenti la attendibilità dei propalanti riguardano fatti differenti (capi 1, 2, 14, 15 16) e sono stati diversamente valutati a seconda della specie delle dichiarazioni rese e dei riscontri verificati in relazione alle stesse, nè in sede di legittimità è possibile procedere alla disamina delle singole posizioni diverse da quelle dei ricorrenti per i quali, peraltro, è stata ritenuta la credibilità delle dichiarazioni accusatorie dei collaboratori.

L’inammissibilità dell’impugnazione in appello determina, poi, l’irrevocabilità della sentenza di primo grado, che conseguentemente deve essere eseguita, così come correttamente ordinato dalla Corte d’Appello, una volta inutilmente (Ndr.: testo originale non comprensibile).

4.5.- Riguardo al ricorso di P.V., premesso che i contenuti dello stesso coincidono con quelli del gravame proposto nell’interesse di Z.P. eccettuata la doglianza relativa alla mancata applicazione del principio di diritto secondo cui "l’inammissibilità dell’impugnazione non impedisce la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, qualora altro impugnante abbia proposto valido atto di gravame" (Cass. Sez. 5, sent.

19.10.2000, n. 12226. Rv. 219739), per i motivi identici valgono le stesse considerazioni svolte più sopra sul ricorso dello Z., mentre deve essere accolta la censura sulla mancata applicazione dell’effetto estensivo della prescrizione. Invero,l’effetto estensivo della prescrizione produce i suoi effetti anche con riguardo all’imputato cui ricorso sia inammissibile, indipendentemente dalla fondatezza dei motivi prospettati dall’imputato validamente ricorrente, purchè si tratti di motivi di natura non esclusivamente personale (Cass. Sez. 3, sent. 4.11.1997 n. 3621, Rv. 209969), e ciò sia quando la prescrizione sia maturata nella pendenza del ricorso per Cassazione sia, a maggior ragione, quando (come nel caso in esame) i termini di prescrizione siano maturati antecedentemente alla proposizione del ricorso stesso (Cass. Sez. 6, sent. 18-3-2003 n. 23251, Rv. 226007; vedasi anche Cass. S.U., sent. 24.3.1995 n. 9, Cacciapuoti e di recente Sez. 2, sent. 23.1.2009, n. 11042, Rv.243860).

Nel caso di specie il delitto di detenzione e porto di arma in luogo pubblico, contestato al P. in concorso con R.M. e C.R. al n. 13) della rubrica, è stato dichiarato estinto per prescrizione nei confronti dei due coimputati, essendo decorsi i termini di 7 anni e 6 mesi per la detenzione e di 8 anni e 4 mesi per il (Ndr.: testo originale non comprensibile), ed i motivi di appello proposti dal R., sia per la condanna relativa a quel capo di imputazione che per quella relativa al reato di cui al n. 11) – al primo strettamente connesso perchè riguardante l’estorsione portata a termine previo atto intimidatorio consistito nell’uso dell’arma di cui al n.13)- non sono esclusivamente personali, avendo ad oggetto la veridicità dell’intera vicenda per come giudizialmente ricostruita sulla base delle dichiarazioni dei collaboratori dei quali è contestata l’attendibilità. Di conseguenza, in virtù dell’effetto estensivo dell’impugnazione, di cui all’art. 587 c.p.p., la sentenza impugnata deve essere annullata, senza rinvio, nei confronti di P.V., per essere il reato continuato di cui al capo 13, estinto per prescrizione.

4.6.- Per le ragioni sopra esposte la sentenza deve essere annullata senza rinvio nei confronti di P.V., devono essere respinti, invece, perchè infondati, con le conseguenze di legge in materia di spese, i ricorsi di R.M., A.L., G.G. e Z.P..

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di P.V. perchè il reato di cui al capo 13) per il quale ha riportato condanna è estinto per prescrizione. Rigetta i ricorsi di R.M., A.L., G.G. e Z. P. e li condanna al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 02-03-2012, n. 3259 Avviso di accertamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate propongono ricorso per cassazione nei confronti della Sitie Impianti Industriali s.p.a. (che resiste con controricorso) e avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione di avviso di rettifica IVA relativo all’anno di imposta 1998, la C.T.R. Emilia Romagna, in riforma della sentenza di primo grado, accoglieva il ricorso introduttivo proposto dalla società.

In particolare, per quel che in questa sede ancora rileva, i giudici d’appello affermavano che le fatture utilizzate dalla società erano state emesse per coprire costi effettivamente sostenuti ma non documentabili e, pur rilevando che in dette fatture non era stata correttamente indicata la natura, qualità e quantità dei beni o dei servizi venduti o prestati, avevano ritenuto che i corrispettivi in esse indicati fossero relativi all’attività di impresa e che l’Iva su di essi applicata fosse stata correttamente liquidata, non risultando prove che le fatture utilizzate non erano state pagate ed avendo l’appellante affermato (in assenza di contestazioni da parte dell’Ufficio) che le ditte emittenti le fatture avevano regolarmente versato l’Iva addebitata in via di rivalsa, con conseguente mancanza di danno per l’erario. I giudici d’appello aggiungevano: che il D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 6, prevede che il contribuente nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche può chiedere con apposita istanza la formulazione della proposta di accertamento ai fini dell’eventuale definizione; che una tale istanza era stata fatta dal contribuente; che non risultava che l’Ufficio vi avesse dato seguito, e, in particolare, che avesse, entro 15 giorni dal ricevimento dell’istanza suddetta, convocato il contribuente.

2. Preliminarmente deve essere accolta l’eccezione della controricorrente di inammissibilità del ricorso del Ministero, essendo stato l’appello depositato il 27.07.2004 ed avendo partecipato al giudizio d’appello solo l’Agenzia delle Entrate.

E’ invece infondata l’eccezione di tardività della notifica del ricorso (per essere stata la copia da notificare affidata alla posta solo il 16.03.2006, ossia il giorno dopo la scadenza del relativo termine), posto che, secondo la univoca giurisprudenza di questo giudice di legittimità, la notifica a mezzo del servizio postale si perfeziona per il notificante con la consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario (non con l’affido alle poste, da parte dell’Ufficiale giudiziario, dell’atto da notificare), salvo nell’ipotesi (non ricorrente nella specie) in cui la notifica a mezzo posta venga eseguita, anzichè dall’ufficiale giudiziario, dal difensore della parte ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 1, dovendo in tal caso sostituirsi alla data di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario la data di spedizione del piego raccomandato (v. Cass. n. 17748 del 2009).

E’ peraltro da aggiungere che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, ove non venga esibita la ricevuta di cui al D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 129, art. 109, la prova della tempestiva consegna all’ufficiale giudiziario dell’atto da notificare può essere ricavata dal timbro apposto su tale atto recante il numero cronologico e la data, e che solo in caso di contestazione della conformità al vero di quanto da esso indirettamente risulta, l’interessato deve farsi carico di esibire idonea certificazione proveniente dall’ufficiale giudiziario, la quale, essendo diretta a provare l’ammissibilità del ricorso, potrà essere esibita secondo le previsioni dell’art. 372 c.p.c. (v. SU n. 14294 del 2007).

E’ infine da precisare che nella specie a margine della prima pagina del ricorso risulta un timbro con numero cronologico recante la data del 15.03.2006 – identificata dalla stessa controricorrente come ultimo giorno utile per la notifica – e che non risulta alcuna contestazione della conformità al vero di quanto direttamente o indirettamente emergente dal suddetto timbro.

E’ infine altresì infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata indicazione della sede dell’Agenzia ricorrente, posto che per i giudizi di cassazione – nei quali la legittimazione era riconosciuta esclusivamente al Ministero delle finanze (ossia all’organo centrale, non a quello periferico) ai sensi del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 11 – la giurisprudenza di questo giudice di legittimità ha ritenuto che la nuova realtà ordinamentale, caratterizzata dal conferimento della capacità di stare in giudizio agli uffici periferici dell’Agenzia in via concorrente ed alternativa rispetto al direttore, consente di ritenere che possano agire sia (come nella specie) l’Agenzia in persona del suo direttore prò tempore, sia (ma non necessariamente) l’Ufficio periferico di essa che ha partecipato al giudizio di appello, in tal senso orientando sia l’interpretazione sia il principio di effettività della tutela giurisdizionale, che impone di ridurre al massimo le ipotesi d’inammissibilità (v. SU nn. 3116 e 3118 del 2006).

Col primo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21, l’Agenzia ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui i giudici d’appello hanno affermato che le fatture utilizzate dalla società erano state emesse per coprire costi all’epoca non documentabili e, pur rilevando che in dette fatture non era stata indicata la natura, qualità e quantità dei beni o dei servizi venduti o prestati, hanno ritenuto che i corrispettivi in esse indicati fossero relativi all’attività di impresa e che l’Iva su di essi applicata fosse stata correttamente liquidata, non risultando prove che le fatture utilizzate non erano state pagate ed avendo affermato l’appellante che le ditte emittenti le fatture avevano regolarmente versato l’Iva addebitata in via di rivalsa, pertanto senza alcun danno per l’erario. In particolare, la ricorrente, premesso che l’asserito pagamento dell’IVA addebitata in via di rivalsa ed il fatto che i corrispettivi indicati nelle fatture de quibus riguardavano comunque attività di impresa erano circostanze desunte in maniera acritica dalle deduzioni della società, evidenzia che si tratta di dati irrilevanti, posto che anche l’eventuale pagamento dell’IVA da parte del cedente non incide sul rapporto tra fisco e cessionario quando il primo contesti al secondo l’inesistenza delle fatture emesse. In ogni caso secondo la ricorrente quanto affermato dai giudici d’appello è in contrasto con la corretta lettura dell’art. 21 citato, dal quale emerge che un’operazione deve ritenersi giuridicamente inesistente quando manchi degli elementi oggettivi e soggettivi che la individuano in quanto la ratio della stessa che regola l’obbligo di fatturazione è quella di rendere conoscibili in modo certo le operazioni commerciali, posto che il legislatore al citato art. 21 ha accolto una formulazione ampia tale da comprendere nel concetto di operazione inesistente ogni discrepanza tra il dato contabilizzato e il dato reale, avendo inteso colpire ogni divergenza tra la realtà commerciale e l’espressione documentale di essa.

La censura è fondata.

Sono gli stessi giudici d’appello ad affermare che nelle fatture non era stata correttamente indicata la natura, qualità e quantità dei beni o dei servizi venduti o prestati.

La giurisprudenza di questo giudice di legittimità è concorde nel ritenere che l’omessa indicazione nelle fatture dei dati prescritti dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 21, integra quelle gravi irregolarità che, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, legittimano l’Amministrazione finanziaria a ricorrere all’accertamento induttivo del reddito imponibile (v. tra le altre Cass. n. 5748 del 2010). In ogni caso una fattura nella quale manchino i dati prescritti per legge non è idonea a fornire la prova dell’esistenza delle operazioni in esse riportate. Pertanto se, in ipotesi di fatture ritenute relative ad operazioni inesistenti, grava sull’Amministrazione l’onere di provare che le operazioni, oggetto delle fatture, in realtà non sono state mai poste in essere, a fronte di fatture che invece non possono considerarsi tali perchè mancanti dei requisiti normativi, grava sul contribuente l’onere di dimostrare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate (non potendo essa ritenersi fornita con l’esibizione di fatture carenti di elementi indispensabili ai fini della identificazione dell’operazione posta in essere), così come accade nelle ipotesi in cui l’amministrazione fornisca validi elementi per affermare che alcune fatture sono state emesse per operazioni (anche solo parzialmente) fittizie.

Col secondo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 6, artt. 112, 115 e 116 c.p.c., nonchè omesso esame di un punto decisivo della controversia, la ricorrente censura l’Ufficio non aveva convocato il contribuente nei termini, rilevando sia che l’Ufficio aveva invitato la società al contraddittorio, tanto che era stato redatto un verbale in cui si dava atto del mancato accordo, sia che il citato art. 6 prevede che l’istanza per l’attivazione della procedura concordataria deve essere presentata prima dell’impugnazione dell’avviso di rettifica e che l’impugnazione di tale atto comporta rinuncia all’istanza di accertamento con adesione.

La censura è fondata nei termini che seguono.

Prescindendo infatti da ogni considerazione circa l’intervento o meno di una tempestiva convocazione, è sufficiente rilevare che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, la presentazione di istanza di definizione da parte del contribuente, ai sensi del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, art. 6, non comporta l’inefficacia dell’avviso di accertamento, ma solo la sospensione del termine di impugnazione per un periodo di 90 giorni, decorsi i quali senza che sia stata perfezionata la definizione consensuale, l’accertamento diviene comunque definitivo, in assenza di impugnazione, anche se sia mancata la convocazione del contribuente, che costituisce per l’Ufficio non un obbligo ma una facoltà, da esercitare in relazione ad una valutazione discrezionale del carattere di decisività degli elementi posti a base dell’accertamento e dell’opportunità di evitare là contestazione giudiziaria, (v. Cass. n. 28051 del 2009) ed inoltre che la mancata convocazione del contribuente, a seguito della presentazione dell’istanza D.Lgs. 16 giugno 1997, n. 218, ex art. 6, non comporta la nullità del procedimento di accertamento adottato dagli Uffici, non essendo tale sanzione prevista dalla legge (v, SU n. 3676 del 2010).

3. Alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso del Ministero deve essere dichiarato inammissibile e, in assenza di attività difensiva, nessuna decisione deve essere assunta con riguardo alle relative spese. Il ricorso dell’Agenzia deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altro giudice che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso del Ministero e accoglie il ricorso dell’Agenzia. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese a diversa sezione della C.T.R. Emilia Romagna.

Così deciso in Roma, il 8 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2012

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