Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 06-04-2012, n. 5587 Lavoro straordinario e notturno

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il lavoratore indicato in epigrafe conveniva in giudizio l’istituto Poligrafico e Zecca dello Stato di cui era dipendente e chiedeva, sul presupposto dell’effettuazione di prestazioni di lavoro straordinario reso in modo costante, la declaratoria del diritto al computo dei relativi compensi nella base di calcolo dell’indennità di anzianità e del TFR nonchè il ricalcalo, mediante il computo dei detti compensi, della retribuzione corrisposta per 13A, 14A. L’adito giudice accoglieva la domanda relativa al ricalcalo del TFR sino all’entrata in vigore del ccnl del 1992. Rigettava, poi, detto giudice gli altri capi della domanda.

La Corte di Appello di Roma, riformando parzialmente la sentenza di primo grado, accoglieva il capo domanda relativa al TFR anche per il periodo successivo al 1992 e, sino al 31 ottobre 1992, la domanda relativa al ricalcalo della 13A e 14A. Avverso questa sentenza l’Istituto in epigrafe ricorre in cassazione sulla base di due censure.

La parte intimata resiste con controricorso. Vengono depositate memorie illustrative.

Motivi della decisione

Preliminarmente va dato atto che il ricorso è, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., n. 4, procedibile in quanto risultano depositati i contratti collettivi di cui si deduce la violazione.

Con il primo motivo di censura l’Istituto ricorrente, deducendo violazione delle norme del contratto collettivo e dell’art. 2120 c.c., assume che la Corte del merito ha erroneamente interpretato il CCNL del 1992 ritenendo, relativamente al TFR, prevista una nozione di retribuzione omnicomprensiva.

La censura, alla luce della giurisprudenza di questa Corte, cui il Collegio in ossequio anche al principio di nomofilachia reputa di aderire, è fondata.

Questo giudice di legittimità infatti ha sancito, nell’interpretare direttamente ex art. 360 c.p.c., n. 3, così come novellato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 2 la denunciata norma collettiva che in tema di determinazione del trattamento di fine rapporto, il principio secondo il quale la base di calcolo va di regola determinata in relazione al principio della onnicomprensività della retribuzione di cui all’art. 2120 cod. civ., nel testo novellato dalla L. n. 297 del 1982, è derogabile dalla contrattazione collettiva, che può limitare la base di calcolo anche con modalità indirette purchè la volontà risulti chiara pur senza l’utilizzazione di formule speciale od espressamente derogatorie. Ne consegue che, con riferimento al personale dipendente delle aziende grafiche e affini e delle aziende editoriali (nella specie, dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato), a partire dal c.c.n.l. del 1 novembre 1992, la quota annuale di cui alla L. n. 297 del 1982, art. 1 per il calcolo del trattamento di fine rapporto concerne la retribuzione indicata, con definizione non onnicomprensiva, nell’art. 21 del c.c.n.l. medesimo sulla nomenclatura, ossia quella "complessivamente percepita dal quadro, dall’impiegato e dall’operaio per la sua prestazione lavorativa, nell’orario normale", con esclusione delle prestazioni di lavoro straordinario (Cass. 13 gennaio 2010 n.365 e Cass. 27 maggio 2010 n. 13048).

Nè vi è contrasto con la sentenza n. 6086 del 2010 di questa Corte e richiamata da parte resistente in quanto trattandosi di ricorso per cassazione avverso sentenza pubblicata in data anteriore al D.Lgs. n. 40 del 2006 questa Corte non poteva procedere ad una interpretazione diretta, come invece avvenuto nella citata sentenza n. 365 del 2010, del contratto collettivo nazionale di cui il ricorrente aveva dedotto l’erronea interpretazione.

Con la seconda censura l’Istituto ricorrente, denunciando violazione dell’art. 1362 c.c. in relazione alla normativa collettiva, assume che erroneamente la Corte del merito, quanto al computo della retribuzione corrisposta per lavoro straordinario negli istituti c.d. indiretti (13A e 14 A mensilità)non ha tenuto conto delle specifiche declaratorie contrattuali che disciplinano siffatti istituti dalle quali non è evincibile un concetto di retribuzione onnicomprensiva.

Il motivo è fondato.

E’ ormai principio consolidato (tra le tante Cass. n. 4341 del 3 marzo 2004) che "Nel vigente ordinamento, in materia di retribuzione dovuta al prestatore di lavoro ai fini dei cc.dd. istituti indiretti (mensilità aggiuntive, ferie, malattia e infortunio), non esiste un principio generale ed inderogabile di omnicomprensività, e, pertanto, nella quantificazione della retribuzione spettante il compenso per lavoro straordinario di turno può essere computato esclusivamente qualora ciò sia previsto da specifiche norme mediante in riferimento alla "retribuzione globale di fatto", ovvero dalla disciplina collettiva, da interpretare nel rispetto dei canoni di cui all’art. 1362 c.c., e segg..

In base al medesimo principio questa Corte con la sentenza n. 2781 del 06/02/2008 e con numerose altre conformi, rese in fattispecie del tutto analoghe, ha affermato che nell’interpretazione della disciplina contrattuale collettiva dei rapporti di lavoro, assume una rilevanza particolare il criterio della interpretazione complessiva delle clausole, di cui all’art. 1363 cod. civ., ed ha annullato con rinvio la sentenza di merito sul presupposto che questa non avesse indagato a sufficienza le norme dei contratti collettivi per i dipendenti dell’Istituto Poligrafico dello Stato del 1989 e del 1992 in materia di incidenza dello straordinario sull’onnicomprensività della retribuzione ed in tema di modalità di determinazione della tredicesima e quattordicesima mensilità. Si è osservato con la citata decisione che "La sentenza impugnata ritiene che l’incidenza dello straordinario continuativamente prestato su tali istituti derivi dall’art. 21 del C.C.N.L. del 1989 il quale darebbe della retribuzione una nozione onnicomprensiva, senza che nello stesso contratto esistano altri parametri che consentano di scorporare da tale nozione alcuno degli elementi retributivi percepiti viene interpretata nel senso che retribuzione sarebbe quanto percepito non solo per l’orario contrattuale, ma anche per lo straordinario fisso e continuativo (che come tale entrerebbe a far parte nello "orario normale"). Tale ricostruzione è del tutto carente, in quanto manca l’esame delle disposizioni dedicate agli istituti retributivi in parola dai due contratti collettivi in esame, nonchè dal regolamento del personale, che dedica specifiche norme alle modalità di determinazione della tredicesima e quattordicesima mensilità e ne fissa il computo in maniera fissa ed invariabile. Tale difetto di indagine comporta la violazione del canone ermeneutico della valutazione complessiva delle clausole contrattuali ( art. 1363 c.c.), che la giurisprudenza di questa Corte ritiene di particolare rilievo nell’interpretazione dei contratti collettivi (Cass. 5.6.04 n. 10721 ed altre conformi)".

Ed infatti, una volta ripudiata la tesi della onnicomprensività della retribuzione, non resta all’interprete che esaminare le singole clausole della contrattazione collettiva, ed interpretarle le une per mezzo delle altre, per accertare quale fosse la reale volontà delle parti sul computo delle mensilità aggiuntive.

Nel caso di specie, poichè la sentenza è stata pubblicata dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006, deve invece procedersi all’interpretazione diretta della normativa contrattuale, come previsto dalla nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3.

Le disposizioni contrattuali da applicare sono le seguenti: in primo luogo quelle di cui alla "nomenclatura". Il CCNL del 1986 e del 1989 recano un’unica definizione (rispettivamente artt. 19 ed all’art. 21):

"Le dizioni stipendio, salario, retribuzione devono essere intese come segue:

Stipendio e salario è il corrispettivo spettante al quadro, all’impiegato e all’operaio in base ai valori base contrattuali di cui alla tabella dei minimi di stipendio e di salario riportato nella Parte Settima, ed all’indennità di contingenza;

Retribuzione è quanto complessivamente percepito dal quadro, dall’impiegato e dall’operaio per la sua prestazione lavorativa".

Le disposizioni in materia di tredicesima mensilità distinguono tra operai da una parte e quadri ed impiegati dall’altra e sono di identico tenore nel CCNL del 1986 ed in quello del 1989.

Per gli operai all’art. 8 si prevede: "La gratifica natalizia per gli operai e gli apprendisti è stabilita, per ciascun anno, nella misura di duecento ore di retribuzione …..".

Per gli impiegati all’art. 8 (parte impiegati) si prevede: "L’azienda corrisponderà una tredicesima mensilità pari al 30/26 della retribuzione mensile percepita dall’impiegato…".

Quanto alla quattordicesima, essa è prevista all’art. 30 del regolamento del personale, concernente quadri, impiegati ed operai e reca la seguente previsione" …. L’ammontare di essa per i quadri e gli impiegati è pari ad una mensilità di retribuzione ; per gli operai è pari al salario orario ragguagliato alla retribuzione ordinaria di un mese".

L’uso del termine "complessivamente" a cui si fa riferimento nella definizione di "retribuzione" vale a segnarne la distinzione rispetto al termine "stipendio o salario", perchè quest’ultimo è comprensivo solo di paga base e contingenza, mentre la "retribuzione" è comprensiva di voci ulteriori che possono competere, come gli scatti di anzianità, spettanti sia agli operai sia agli impiegati (cfr. art. 9 di entrambe le parti del CCNL del 1989), o come l’indennità di turno che spetta agli operai delle aziende grafiche, o anche come l’indennità di cassa spettante agli impiegati (art. 11 CCNL 1989).

Il termine "complessivamente" non indica quindi inequivocabilmente che la "retribuzione" cui far riferimento, per quanto riguarda la tredicesima degli impiegati, debba includere il compenso per lavoro straordinario, perchè essa si riferisce alla inclusione di voci stipendiali diverse. Inoltre, nelle disposizioni concernenti compenso per il lavoro straordinario, che pure recano minuziose prescrizioni (art. 2 parte operai e art. 2 parte impiegati), non si prevede in alcun modo la inclusione dei relativi compensi nelle mensilità aggiuntive. Va poi considerato elemento significativo il fatto che le parti stipulanti abbiano omesso di indicare le modalità attraverso le quali inserire, nella base di calcolo degli istituti indiretti, i compensi percepiti per lavoro straordinario, i quali, sia pur ricorrenti, sono sicuramente di importo variabile per ciascun mese.

Sarebbe allora indebito ogni intervento dell’interprete che dettasse una disposizione "di riempimento", per decidere in qual modo il compenso per lavoro straordinario dovrebbe essere inserito nella retribuzione spettante per le mensilità aggiuntive.

Il silenzio serbato dalle parti sul punto è ancor più significativo se si considera il disposto dell’art. 22 della parte generale del CCNL, laddove figura"Compensi perequativi per le aziende grafiche" ove si dispone che le maggiorazioni per lavoro a turno, e quelle previste dalle norme tecniche delle singole specializzazioni, salvo i casi in cui questo sia prestato occasionalmente, saranno computate per la tredicesima mensilità a la gratifica natalizia "in base alle media maturata nell’anno…". Segno quindi che nei casi in cui si è davvero voluto includere nella tredicesima un compenso di importo mensilmente variabile, lo si è previsto espressamente e si è anche determinata la modalità di calcolo, a differenza di quanto risulta per il compenso per lavoro straordinario, su cui, appunto le parti tacciono.

Ancor più arduo sarebbe ritenere incluso il compenso per lavoro straordinario nella tredicesima degli operai, questa infatti è determinata a ore, perchè, come sopra rilevato, spetta "per ciascun anno, nella misura di duecento ore di retribuzione ….." . Di talchè si dovrebbe preliminarmente determinare la retribuzione oraria comprendendovi il lavoro straordinario e quindi moltiplicare per duecento. Ma della applicabilità di questo tipo di conteggio non vi è traccia nel CCNL. Si deve quindi concludere, alla luce delle molteplici clausole collettive esaminate, per la infondatezza della pretesa di inclusione del compenso per lavoro straordinario nella tredicesima nel vigore del CCNL del 1986 e del 1989.

E’ parimenti infondata la pretesa di inclusione del compenso per lavoro straordinario nella quattordicesima mensilità.

Invero nè nel CCNL del 1986, nè in quello del 1989 si fa menzione del diritto ad una quattordicesima mensilità, che si ravvisa, così sostengono le parti in causa, nell’art. 30 del Regolamento del personale. In detta disposizione, mentre per gli impiegati si fa riferimento ad una mensilità di retribuzione, per gli operai si richiama il "salario orario ragguagliato alla retribuzione ordinaria di un mese". Ed il riferimento alla "retribuzione ordinaria" conduce pianamente alla esclusione dal computo del compenso per lavoro straordinario, quanto meno per gli operai, rilevando peraltro che sarebbe incongruo ritenerlo invece incluso per gli impiegati, non essendovi ragioni per discriminare tra i due tipi di lavoratori e restando comunque fermo il ravvisato vuoto, nel contratto, del sistema con cui si dovrebbe procedere a detta inclusione.

La sentenza impugnata conseguentemente va cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, che farà applicazione dei principi sopra enunciati.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Roma in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. III, Sent., 14-12-2011, n. 6573 Mansioni e funzioni Pensioni, stipendi e salari

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Il giudizio trae origine dalla rivendicazione da parte dell’originario ricorrente, odierno appellante, in servizio presso l’USL 28 di Locri (poi Azienda Sanitaria Locale n. 9 di Locri ed ora Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria) con la qualifica di Infermiere Professionale, delle differenze stipendiali riflettenti le funzioni superiori di Capo Sala asseritamente da lui svolte dal 29 giugno 1988 al 3 ottobre 1993.

La sentenza appellata ha escluso la spettanza all’interessato del rivendicato trattamento economico, mancando "la prova della sussistenza dei presupposti necessari al riconoscimento della pretesa di parte ricorrente, la quale ha solamente dimostrato l’avvenuta prestazione delle mansioni (vedasi certificazioni allegate), ma senza offrire alcuna sostanziale indicazione della sussistenza di autorizzazioni o incarichi formali, né della vacanza del posto in organico, e ciò soprattutto a fronte della precisa contestazione difensiva dell’Azienda" (pag. 3 sent.).

L’interessato impugna la sentenza deducendone la palese erroneità e la grave lesività dei suoi interessi, ribadendo di avere svolto le superiori mansioni di Capo Sala rispetto ad un posto vacante. Insiste per ottenere il riconoscimento del correlativo differenziale di remunerazione rispetto alla retribuzione di Infermiere Professionale corrispostagli.

Non si è costituita in giudizio l’Amministrazione appellata.

La causa è stata chiamata e trattenuta in decisione alla udienza pubblica dell’11 novembre 2011.

2. – L’appello è infondato.

Invero, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale (ex multis, C.d.S., sez. V, 14 gennaio 2009, n. 100; 24 agosto 2007, n. 449; 19 marzo 2007, n. 1299; 16 maggio 2006, n. 2790; 22 maggio 2003, n. 2779 e, da ultimo, 4 marzo 2011, n. 1406), nel settore sanitario (nel quale, diversamente da quanto accade in generale nel pubblico impiego, il fenomeno dello svolgimento di mansioni superiori è tradizionalmente disciplinato da un’apposita normativa di rango primario: art. 29, dP.R. n. 761/1979) il trattamento economico per lo svolgimento di funzioni superiori è, in via generale, condizionato, oltre che alla vacanza del posto in pianta organica (cui si riferiscono le funzioni svolte) e, ovviamente, all’effettiva prestazione delle stesse mansioni superiori, anche al previo formale atto di incarico delle anzidette funzioni. Si richiede cioè un’apposita decisione, adottata dagli organi competenti dell’ente, di assegnazione temporanea al posto di qualifica superiore (C.d.S., sez. V, 10 marzo 2009, n. 1375 e 16 maggio 2006, n. 2790),.

Orbene, nel caso di specie, non risultano provate né l’esistenza di un atto formale né la vacanza del posto in organico di livello corrispondente alle mansioni della qualifica superiore svolte. Dalla documentazione prodotta in giudizio risulta soltanto l’effettivo esercizio per un periodo di tempo apprezzabile delle funzioni superiori di Capo Sala; i documenti attestativi prodotti (certificato dell’Amministratore Straordinario circa i servizii prestati alle dipendenze dell’U.S.L. e dichiarazione del Primario del Pronto Soccorso in ordine alle mansioni svolte) non sopperiscono alla mancanza dell’atto d’incarico (se non altro perché sono stati rilasciati a posteriori), né consentono di ricavarne aliunde la sussistenza (anzi il loro silenzio sul punto è significativo in senso contrario). Del pari, quegli attestati non provano l’ulteriore condizione che le mansioni di cui si tratta siano state svolte su un posto di ruolo, esistente nella pianta organica e di fatto vacante.

Nel caso di specie, pertanto, difettano le condizioni, indispensabili ai fini della retribuibilità, ai sensi dell’art. 29 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, delle mansioni superiori, il cui svolgimento si sia protratto per oltre sessanta giorni.

Il ricorrente, d’altra parte, come correttamente rilevato dal T.A.R., non ha fornito alcun elemento teso a dimostrare l’esistenza delle condizioni medesime e dunque nemmeno quel "principio di prova", di cui l’appellante lamenta la mancata integrazione ad opera del Giudice di primo grado con ulteriore attività istruttoria; deduzione, questa, che non tiene peraltro conto del principio, secondo cui nel processo amministrativo, nei casi di giurisdizione esclusiva, ove si facciano valere pretese patrimoniali, il principio dell’ònere della prova (secondo il quale chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento: art. 2697 cod. civ.) si applica nella sua pienezza, non essendo consentito al Giudice di supplire all’attività istruttoria delle parti, per lo meno quando, come appunto accade nel caso all’esame, nessuna situazione di inferiorità sia dedotta dal ricorrente, né sia in concreto ravvisabile, in ordine alla disponibilità del materiale documentale necessario per provare i fatti allegati.

Alla stregua delle osservazioni di cui sopra va pertanto condivisa la statuizione del T.A.R. di reiezione della domanda tesa ad ottenere il pagamento delle differenze tra quanto percepito e quanto spettante in virtù delle mansioni superiori esplicate dal ricorrente.

3. – Quanto alla domanda subordinata (non esaminata dal Giudice di prime cure) volta all’attribuzione di una somma a titolo indennitario per l’ingiustificato arricchimento dell’Amministrazione, che si sarebbe giovata di attività riconducibili a mansioni superiori rispetto a quelle della qualifica di appartenenza dell’interessato con ciò arricchendosi indebitamente, essa è priva di fondamento, giacché, come affermato dalla giurisprudenza, il diritto del pubblico dipendente al corrispettivo per l’espletamento di mansioni superiori non può fondarsi sull’ingiustificato arricchimento dell’Amministrazione, ai sensi dell’art. 2041 cod. civ., atteso che l’esercizio di mansioni superiori a quelle proprie della qualifica rivestita, svolte durante l’ordinaria prestazione lavorativa, non reca alcuna effettiva diminuzione patrimoniale ai danni del dipendente (ex plurimis, Cons. St., sez. V, 3 novembre 2010, n. 7755).

4. – In conclusione, il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non essendosi costituita l’Amministrazione appellata.

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo respinge e, per l’effetto, conferma, nei sensi di cui in motivazione, la sentenza impugnata.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 11-06-2012, n. 9458

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Svolgimento del processo

1.- Con atto di citazione notificato il 5 ottobre 1989 O. M. convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma, l’Alitalia, chiedendone la condanna al pagamento della somma di L. 9.470.000, a titolo di risarcimento dei danni subiti per il danneggiamento di tre bagagli e la perdita di numerosi oggetti contenuti al loro interno. L’Alitalia si costituì e contestò la fondatezza della domanda. Chiese di chiamare in giudizio la società SEA, concessionaria in esclusiva della gestione dei servizi di scalo presso gli aeroporti milanesi (presso cui l’attrice aveva presentato il reclamo al suo arrivo a (OMISSIS), avendo viaggiato sul volo proveniente da (OMISSIS)), e la società SEAV, poi STAM, che aveva curato la riconsegna dei bagagli presso la portineria dell’abitazione milanese dell’attrice.

Si costituirono nel giudizio di primo grado sia la SEA che, anche a seguito della chiamata in causa pure da parte della SEA, per esserne manlevata, la SEAV, poi STAM. Entrambe chiesero il rigetto della domanda dell’attrice.

1.1.- Il Tribunale di Roma, con sentenza non definitiva del 18 dicembre 2000, accertò la responsabilità dell’Alitalia per il danneggiamento del bagaglio e la sottrazione dei beni, riservando alla sentenza definitiva la quantificazione dei danni; accolse la domanda di garanzia di Alitalia nei confronti di SEA e quella di quest’ultima nei confronti di STAM. Il Tribunale deferì giuramento estimatorio alla O..

1.2. – Con sentenza definitiva dell’8 maggio 2002, prestato il giuramento, il Tribunale condannò l’Alitalia a pagare all’attrice la somma di Euro 7.589,90, oltre le spese.

2.- La società TRAVEL INT (già STAM) propose appello; si costituì l’Alitalia e propose appello incidentale. Si costituirono in secondo grado anche O.M. e la SEA. La Corte d’Appello di Roma, con sentenza pubblicata il 29 novembre 2007, ha accolto l’appello incidentale dell’Alitalia ed ha condannato quest’ultima al pagamento in favore della O. della somma, già offerta, pari ad Euro 662,20, oltre interessi legali dal 14 aprile 1989, nonchè al pagamento, nella misura di 1/3, delle spese del primo e del secondo grado di giudizio; ha dichiarato la SEA tenuta a manlevare l’Alitalia di quanto tenuta a versare all’attrice, con compensazione delle spese tra le due so cietà. Ha altresì accolto l’appello della TRAVEL INT e, per l’effetto, ha rigettato la domanda di manleva proposta nei suoi confronti dalla SEA, spese compensate.

3.- Avverso la sentenza, O.M. propone il ricorso n. 11847/08, affidato a tre motivi. Si difendono con controricorso Alitalia – Linee Aeree Italiane S.p.A. e TRAVEL – INT s.r.l. in liquidazione (già Società Trasporti Aereo-porti Milanesi – STAM).

3.1.- Avverso la stessa sentenza la S.E.A. – Società Esercizi Aeroportuali s.p.a. propone il ricorso n. 21514/08, affidato a tre motivi. Non si difendono gli intimati.

Motivi della decisione

Preliminarmente i ricorsi, proposti avverso la stessa sentenza, vanno riuniti.

Entrambi sono soggetti, quanto alla formulazione dei motivi, al regime dell’art. 366 bis c.p.c. (inserito dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 ed abrogato dalla L. 18 giugno 2008, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d), applicabile in considerazione della data di pubblicazione della sentenza impugnata (29 novembre 2007).

1.- Il primo motivo del ricorso proposto dalla O., per il profilo col quale si denuncia il vizio di violazione e/o falsa applicazione dell’art. 952 c.n., in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3 ed il secondo motivo, per il profilo col quale si denuncia il vizio di violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1681 e 2698 cod. civ., sono inammissibili per mancanza del quesito di diritto.

2.- Col primo e col secondo motivo si denuncia altresì il vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia, in riferimento all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, relativo, per il primo, all’esclusione della colpa grave del vettore, per il secondo, alla mancata prova da parte del vettore di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.

2.1.- Col terzo motivo si denuncia insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in riferimento all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, relativo alla quantificazione dei danni subiti dalla Sig.ra O..

2.2.- Quanto alla denuncia del vizio di motivazione, sarebbe stato necessario il momento di sintesi che questa Corte ha ripetutamente ritenuto indispensabile per una corretta formulazione del motivo ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., nel testo come sopra vigente (cfr., tra le altre, Cass. n. 4556/09): non si rinviene nè nel corpo dell’illustrazione dei motivi, nè all’inizio od in calce, una parte che contenga le indicazioni di cui all’ultimo inciso dell’art. 366 bis cod. proc. civ., secondo quanto richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte appena richiamata.

3.- Queste ultime considerazioni valgono anche per i tre motivi del ricorso proposto dalla S.E.A., per i profili di essi con i quali si denuncia difetto di motivazione: ciò è avvenuto mediante il solo richiamo, nell’intitolazione dei motivi, all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5; si tratta di una tecnica redazionale che rende, per tali profili, i motivi inammissibili per la mancanza del momento di sintesi della censura, come sopra inteso.

3.1.- I tre motivi contengono anche la denuncia del vizio di violazione di legge, con la relativa enunciazione dei quesiti di diritto, secondo quanto appresso:

– primo motivo: violazione e falsa applicazione dell’art. 1693 cod. civ., concluso col seguente quesito di diritto: "Dica l’Eccellentissima Corte di Cassazione se nell’ipotesi di trasporto di merci la mancanza di prova delle cause esimenti di cui all’art. 1693 e.e. da parte del vettore, possa escludere la responsabilità dello stesso";

– secondo motivo: violazione e falsa applicazione dell’art. 952 c.n., concluso col seguente quesito di diritto: "Dica l’Eccellentissima Corte di Cassazione se alla fattispecie di cui al presente giudizio e in relazione all’art. 952 c.n., sia configurabile la presunzione di responsabilità del vettore Travel Int s.r.l., dovendosi includere nella dizione di trasporto aereo tutto l’arco temporale che va dalla presa a bordo fino alla consegna delle merci";

– terzo motivo: violazione e falsa applicazione dell’art. 952 c.n. e art. 1693 cod. civ., concluso col seguente quesito di diritto: "Dica l’Eccellentissima Corte di Cassazione se alla fattispecie di cui al presente giudizio e in relazione all’art. 1693 c.c. e art. 952 c.n. costituisca idonea prova esimente della responsabilità del vettore Travel Int s.r.l. l’aver lo stesso vettore inserito in buste di plastica i bagagli".

Orbene, ritiene il Collegio che i quesiti siano formulati in termini tali da non rendere in alcun modo evidente le questioni di diritto sottoposte all’esame della Corte, poichè i primi due sono espressi in termini generici e senza alcun cenno al caso di specie, in particolare con riguardo alla situazione di fatto e di diritto dedotta in giudizio, ed il terzo contiene soltanto un cenno a quanto affermato nella sentenza impugnata, mancando ogni riferimento ritenuto necessario da precedenti di questa Corte (tra cui Cass. n. 24339/08, n. 4044/09), che qui si ribadiscono – alla ratio decidendi della sentenza impugnata ed alle ragioni di critica sollevate dalla ricorrente.

Conclusivamente, nessuno dei tre quesiti di diritto consente a questa Corte l’individuazione dell’errore di diritto denunciato dalla ricorrente con riferimento alla fattispecie concreta nè l’enunciazione di una regula iuris applicabile anche in casi ulteriori rispetto a quello da decidere con la presente sentenza, poichè di tale caso e delle questioni che esso pone non è fornita valida sintesi logico-giuridica (cfr. Cass. S.U. n. 26020 del 30 ottobre 2008).

4.- Non vi è luogo a provvedere sulle spese del secondo ricorso, atteso che gli intimati non si sono difesi.

La ricorrente O. va invece condannata a rifondere le spese delle resistenti Alitalia e Travel Int s.r.l., in liquidazione, come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, li dichiara inammissibili. Condanna O.M. al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore di Alitalia – Linee Aeree Italiane S.p.A. nella somma di Euro 1.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), ed in favore di TRAVEL INT s.r.l., in liquidazione, nella somma di Euro 1.700,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre rimborso spese generali, IVA e CPA per entrambe.

Così deciso in Roma, il 9 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 05-02-2013) 18-02-2013, n. 7780

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Sull’appello proposto da D.N.A. avverso la sentenza del Tribunale monocratico di Roma in data 19-10-2011 che, all’esito di giudizio abbreviato.

Lo aveva dichiarato colpevole del reato di evasione dagli arresti domiciliari ex art. 385 c.p. e lo aveva condannato alla pena di mesi otto di reclusione, la Corte di Appello di Roma, con sentenza in data 5-03-2012, in riforma del giudizio di 1^ grado, concesse le attenuanti generiche giudicate equivalenti alla recidiva, riduceva la pena a mesi quattro e giorni venti di reclusione, confermando nel resto.

Avverso tale sentenza il D.N. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo a motivi del gravame, tramite il proprio difensore, l’omessa motivazione in ordine all’invocata assoluzione perchè il fatto non sussiste, posto che, all’atto dell’intervento dei verbalizzanti, egli si trovava all’interno del condominio ove era sita la sua abitazione in cui era agli arresti domiciliari, di guisa che egli si trovava in un luogo, comunque, di pertinenza della detta sua abitazione, ovvero a questa assimilabile.

Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi addotti. Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma equitativamente determinata in Euro MILLE/00= in favore della cassa delle ammende.

Ed invero, come esattamente ha ribadito la Corte capitolina,la condotta dell’imputato vale ad integrare oggettivamente e soggettivamente il reato di evasione di cui all’art. 385 c.p., comma 3.

Al riguardo, giova ribadire il principio di diritto, affermato anche di recente da questo giudice di legittimità, secondo cui, in punto di elemento oggettivo, in caso di evasione cd. "impropria", la condotta è individuata nell’allontanamento dal luogo in cui si ha l’obbligo di rimanere secondo la decisione ed il relativo provvedimento dell’AG, la cui osservanza integra l’oggetto dell’interesse tutelato dalla norma in esame.

Del pari va ribadito il concetto di abitazione, individuata come luogo dove rimanere agli arresti che deve correttamente intendersi come il luogo in cui la persona conduce la vita domestica e privata, con esclusione di ogni altra appartenenza, quali cortili, giardini, terrazze che non rappresentino sostanziali e formali pertinenze in senso civilistico dell’immobile in cui si è agli arresti domiciliari, ossia elementi integranti non solo caratteri di essenziale funzionalità dell’immobile ma di questo costituente staticamente elemento imprescindibilmente collegato in detto carattere di funzionalità alla cosa principale. Di qui ne deriva che le aree condominiali in genere (ivi compresi androni del palazzo in cui è sito l’ abitazione in cui è agli arresti il soggetto attivo) non possono essere considerate pertinenze della predetta abitazione non costituendo nè parte integrante nè pertinenza esclusiva di essa.

Di qui la conseguenza giuridicamente corretta, ai fini della rilevanza penale della condotta in subiecta materia, secondo cui ogni allontanamento abusivo, ancorchè limitato nello spazio e nel tempo, integra il reato (cfr. in termini Cass. pen. Sez. 6^, 30-7-2007, n. 30983, PG in proc. Dilernia). Conclusivamente, integra il reato di evasione qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione da parte dell’Autorità competente, al controllo e vigilanza della misura, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, nè la sua durata, nè la distanza dello spostamento, nè i motivi che abbiano indotto il soggetto a tale condotta ad eccezione di comprovato stato di necessità ex art. 54 c.p. (cfr. da ultimo Cass. pen. Sez. 6^, 27-02-2012, n. 1179, PG in proc.Fedele).
P.Q.M.

DICHIARA inammissibile il ricorso e CONDANNA il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro MILLE/00= in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2013.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2013

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