Cass. civ. Sez. III, Sent., 31-07-2012, n. 13695

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Svolgimento del processo
Con citazione notificata in data 15.5.1998, la s.s. M. di F. R. & più, in persona dell’omonimo titolare F.R. (di seguito, brevemente, s.s. M.), conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Nuoro il Comune di Orosei, esponendo che in data 9 e 10.12.1997 si erano verificate intense precipitazioni, le quali, presso la foce del fiume Cedrino, a causa della barriera di dune che chiudeva il varco verso il mare, avevano provocato l’innalzamento del livello idrico della foce stessa e l’allagamento dei terreni circostanti, compreso quello dove operava essa impresa ricorrente, con ingenti danni alle colture presenti nelle serre; aggiungeva che la situazione di emergenza era stata preannunciata al Comune convenuto dal Consorzio di Bonifica della Sardegna centrale con fax in data 9 dicembre 1997 diretto al Sindaco di Orosei, per cui quest’ultimo avrebbe potuto evitare l’inondazione aprendo tempestivamente nella duna un varco di deflusso verso il mare. Tanto premesso e precisato che l’intervento del Sindaco era stato intempestivo, per cui a lui dovevano essere imputati i danni provocati dall’allagamento in considerazione della colpevole inerzia, la società attrice chiedeva di condannare l’ente locale al risarcimento dei danni conseguenti all’evento in questione, in ragione di L. 101.371.750.
Si costituiva in giudizio il Comune di Orosei, che eccepiva, in via pregiudiziale, la carenza di legittimazione passiva, rilevando che in materia di eventi calamitosi sussisteva una competenza dello Stato e delle Regioni e che, in ogni caso, l’eventuale potere di intervento del Sindaco sarebbe stato riconducibile soltanto all’azione espletata in qualità di Ufficiale di Governo; negava, peraltro, nel merito, qualsiasi responsabilità, assumendo di essere stato allertato quando ormai non vi era più tempo materiale per evitare alcuna misura preventiva utile ad evitare l’evento.
Con sentenza pubblicata in data 1 ottobre 2003 il Tribunale di Nuoro rigettava la domanda compensando interamente le spese tra le parti.
La decisione, gravata da impugnazione della s.s. M., era confermata dalla Corte di appello di Cagliari, sez. distaccata di Sassari, la quale con sentenza in data 2 marzo 2005 rigettava l’appello, compensando le spese del grado.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la s.s.
M., svolgendo un unico motivo.
Ha resistito il Comune di Orosei, depositando controricorso.
Motivi della decisione
1. La sentenza impugnata – previa inquadramento della fattispecie nell’ambito normativo della protezione civile, siccome fondata sull’inosservanza dello specifico dovere di fronteggiare nei modi previsti dalla L. n. 225 del 1992 la straordinaria situazione di emergenza, indotta da un evento calamitoso (inondazione) – ha, da un lato, ritenuto inammissibile, per la sua novità, la domanda formulata con la memoria ex art. 183 cod. proc. civ. intesa a far valere la violazione da parte del Sindaco dei doveri di gestione ordinaria dell’assetto del territorio comunale (L. n. 142 del 1990, art. 9) e, dall’altro, affermato il difetto di legittimazione passiva del Comune in relazione alle funzioni della protezione civile, trattandosi di materia, almeno all’epoca di riferimento (anteriore al D.Lgs. n. 112 del 1998), di interesse proprio dello Stato.
1.1. Con l’unico motivo di ricorso parte ricorrente – dichiaratamente prestando acquiescenza alla ridetta qualificazione della domanda – denuncia violazione o falsa applicazione della L. n. 225 del 1992, artt. 6 e 15, anche in combinato disposto tra loro e in relazione all’art. 2, lett. a, della medesima legge (art. 360 c.p.c., n. 3).
A corredo del motivo formula il quesito, chiedendo a questa Corte:
"se ai sensi della L. n. 225 del 1992, artt. 6 e 15 interpretati sistematicamente e in combinato disposto tra loro, avuto riguardo all’art. 2, lett. a, della medesima legge, il Sindaco sia titolare di competenze proprie in materia di protezione civile e, correlativamente, sotto la vigenza della L. n. 225 del 1992 debba essere evocato in giudizio nella sua qualità di Autorità Comunale di protezione civile e non già come Ufficiale di governo".
1.2. Il ricorso non merita accoglimento.
La questione è già stata risolta con sentenza di questa Corte 20 luglio 2010, n. 16921, riguardante analoga vicenda tra le stesse parti, con la quale è stato affermato il principio, cui il Collegio intende dare continuità, secondo cui anche le emergenze rientranti nella L. n. 225 del 1992, art. 2, lett. a, ("eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria") rientrano nelle attività di protezione civile, come emerge chiaramente dal disposto dell’art. 3, comma 1, stessa legge ("Sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al soccorso delle popolazioni sinistrate ed ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta a superare l’emergenza connessa agli eventi di cui all’art. 2 ") e sono (nel regime, che qui rileva, antecedente al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 che ha demandato alle Regioni buona parte delle funzioni di protezione civile, affidando alle Province e ai Comuni l’attuazione dei programmi regionali) di competenza statale.
Il fulcro della L. n. 225 del 1992 sta, infatti, nella esigenza di unitarietà di direzione della protezione civile, tenuto conto della rilevanza nazionale delle attività di tutela nel loro complesso e della necessità che i molteplici organismi, a vario titolo interessati ai sensi dell’art. 6 della stessa legge, agiscano in modo armonico e razionale, di modo che le risorse disponibili vengano impiegate opportunamente e conducano alla maggiore efficacia degli interventi.
1.3. Con riferimento alla concreta vicenda all’esame, la Corte d’Appello ha, dunque, correttamente evidenziato che, ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225 (anteriormente al cit. D.Lgs. n. 112 del 1998) le funzioni di protezione civile erano interamente affidate allo Stato, il quale, a tal fine, promuoveva e coordinava le attività delle amministrazioni centrali e periferiche, tra i quali anche il Comune, operante, però, in tale quadro, non già quale ente locale, ma come organo del servizio nazionale della protezione civile; ha, altresì, osservato che – seppure è consentito al Comune di dotarsi di una struttura di protezione civile (art. 15, comma 1, di detta legge) – ciò non ha inciso sulla natura delle attività svolte in tale contesto dal Sindaco, il quale in ogni caso agisce in qualità di "autorità comunale di protezione civile", parallelamente a quanto è previsto anche nei riguardi del prefetto e del presidente della giunta regionale. Peraltro, nel caso di specie, la sentenza impugnata da atto che non risulta che il Comune di Orosei si fosse dotato di una propria struttura di protezione civile all’epoca dei fatti.
1.4. La Corte di appello ha fatto corretta applicazione di principi consolidati nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il Sindaco cumula istituzionalmente nella propria persona la qualità di capo dell’amministrazione comunale e, nei casi previsti dalla legge, quella di ufficiale di governo, così assommando una doppia investitura; con la conseguenza che per effetto di tale investitura, al fine di stabilire, nell’ipotesi considerata, in quale veste egli abbia concretamente agito, non si può aprioristicamente dare la preferenza all’una o all’altra, ma occorre individuare, di volta in volta, l’appartenenza dello specifico interesse pubblico perseguito, con la conseguente riferibilità dell’attività svolta allo Stato o al Comune, secondo la titolarità dell’interesse dato, associata, questa, di norma, alla titolarità passiva delle obbligazioni derivanti dal suo esercizio (Cass. 6 dicembre 2005 n. 26691; cfr.
anche Cass. n. 9268 del 1992, 5677 del 1979).
Nella fattispecie, vertendosi nell’ambito di attività di esclusiva competenza statale (almeno all’epoca dei fatti), è stata, dunque, correttamente esclusa la legittimazione del Comune.
In conclusione il ricorso va rigettato; segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 4.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi) oltre rimborso spese generali e accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 10 luglio 2012.
Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2012
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen., sez. II 23-02-2009 (05-02-2009), n. 8015 Sentenza di estinzione del reato – Appello dell’imputato – Rigetto – Soccombenza – Condanna alle spese sostenute dalla parte civile costituita

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

OSSERVA
Con sentenza del 26.11.2004, la Corte di Appello di Roma confermò la sentenza del Tribunale di Latina del 10.3.2003, che aveva dichiarato estinti per prescrizione i reati di usura ascritti a P. F., condannando l’imputato, che con l’atto di impugnazione aveva invocato il proscioglimento nel merito, al pagamento delle spese processuali e di quelle sostenute dalla parte civile costituita.
Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo con il primo motivo, sviluppato con ampia ricostruzione di tutti i fatti di causa, il difetto di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla mancata pronuncia di proscioglimento nel merito ai sensi dell’art. 129 c.p.p., comma 2; e con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge in ordine alla statuizione sulle spese di parte civile.
Per quel che riguarda il motivo principale, si deve rilevare che censure attinenti al difetto di motivazione della sentenza del giudice di merito sotto il profilo della mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità quanto al ritenuto raggiungimento della prova di responsabilità, mai potrebbero essere dedotte nel giudizio di legittimità per far valere la violazione dell’art. 129 c.p.p., comma 2, (cfr. Cassazione penale, sez. 6, 26 marzo 2007, n. 22205). Il rinvio al giudice del merito per il rilevato difetto di motivazione, tendente alla assoluzione ex art. 530 c.p.p., comma 2, sarebbe infatti incompatibile con l’obbligo di immediata declaratoria della causa di estinzione oltre che incompatibile con il principio in base al quale, in presenza di causa estintiva del reato, la prova incompleta in ordine alla responsabilità dell’imputato non viene equiparata alla mancanza di prova e prevale la formula di proscioglimento per la causa di estinzione (Sez. 6^, 25 marzo 2004).
Al riguardo, si è ulteriormente precisato che la regola di giudizio di cui all’art. 530 c.p.p., comma 2, – cioè il dovere per il giudice di pronunciare sentenza di assoluzione anche quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova della responsabilità – è dettata esclusivamente, per il normale esito del processo sfociante in una sentenza emessa dal giudice al compimento dell’attività dibattimentale con piena valutazione di tutto il complesso probatorio acquisitosi in atti. Tale regola non può trovare applicazione in presenza di causa estintiva di reato; in una situazione del genere vale la regola di cui all’art. 129 c.p.p. in base alla quale in presenza di causa estintiva del reato, l’inizio di prova ovvero la prova incompleta in ordine alla responsabilità dell’imputato non viene equiparata alla mancanza di prova, ma, per pervenire a un proscioglimento nel merito, soccorre la diversa regola di giudizio, per la quale deve "positivamente" (".. risulta evidente.." art. 129 c.p.p., comma 2) emergere dagli atti processuali, senza necessità di ulteriore accertamento, l’estraneità dell’imputato per quanto contestatogli (Sez. 1^, 30 giugno 1993, dep. 28 settembre 1993, n. 8859, rv. 197012; Sez. 5^, 2 dicembre 1997, dep. 6 febbraio 1998, n. 1460, rv. 209802). Dati i rigorosi limiti dell’accertamento, in sede di legittimità, delle condizioni per un proscioglimento nel merito a preferenza della dichiarazione di una causa estintiva, il ricorso potrebbe essere accolto sotto il profilo in esame, soltanto in presenza delle condizioni per un annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per la manifesta evidenza delle prove dell’innocenza dell’imputata e per l’altrettanto manifesta incongruità della motivazione del giudice di merito, tali da escludere la necessità di qualunque altro approfondimento.
Ma al riguardo, il ricorrente formula inammissibili deduzioni di merito "alternative", che pretende di sovrapporre alle argomentazioni della Corte territoriale, congruamente fondate in punto di prevalenza della causa estintiva, su una adeguata revisione critica del materiale istruttorio acquisito agli atti, con puntuali riferimenti alle deposizioni testimoniali, alle risultanze documentali e all’esito di una c.t.u. dalla quale risultò che nel periodo dal 1990 al 1993 il P. aveva erogato alle persone offese la somma complessiva di L. 937 milioni, ricevendone quella di L. due miliardi seicentocinque milioni novecento sedicimila.. Ma se pure lacune e incongruenze fossero ravvisabili nella motivazione della sentenza, l’approfondimento che occorrerebbe, potrebbe essere effettuato soltanto in sede di rinvio, in contrasto con l’immediata operatività della causa estintiva ormai definitivamente accertata. Manifestamente infondato è anche il motivo concernente il capo della sentenza impugnata relativo alla condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali in favore delle parti civili. Il ricorrente rileva che "i giudici del Tribunale di Latina, correttamente, in assenza di soccombenza, avendo dichiarato estinti i reati per prescrizione, non avevano liquidato le spese del giudizio di primo grado in favore delle stesse parti civili, e tale decisione non è stata impugnata" La Corte di appello avrebbe quindi derogato al principio della soccombenza dell’imputato, come necessario presupposto della statuizione censurata. Sotto altro profilo, l’esercizio del potere del giudice di regolare il pagamento delle spese del giudizio tra le parti private, sarebbe assolutamente discrezionale senza alcun automatismo a favore della parte civile.
Per quanto il ricorrente non formuli espliciti riferimenti alla disposizione dell’art. 578 c.p.p., sembra piuttosto evidente che abbia di mira i limiti in cui la suddetta norma ammette che il giudice dell’impugnazione si pronunci sugli interessi civili in presenza di una causa di estinzione del reato sopravvenuta ad una prima sentenza di condanna. Si tratta, peraltro, di norma diretta a regolare un’ipotesi specifica, non l’intero ambito delle situazioni processuali, e dei corrispondenti esiti, in cui possa articolarsi la dialettica tra le parti private del processo penale.
A questa stregua, ben può ravvisarsi soccombenza dell’imputato tutte le volte che egli non si veda accolte dal giudice dell’impugnazione deduzioni e richieste capaci comunque di interferire con gli interessi della parte civile, tanto potendo darsi anche in presenza di una causa di estinzione del reato già verificatasi e dichiarata nel giudizio di primo grado e, quindi, in assenza di una sentenza di condanna dell’imputato al risarcimento dei danni cagionati dal reato.
Nella specie, occorre considerare che con i motivi di appello l’imputato aveva sollecitato la riforma della sentenza del Tribunale di Latina invocando una più favorevole pronuncia nel merito, con la formula perchè il fatto non sussiste o non costituisce reato, in luogo della dichiarazione di prescrizione.
L’accoglimento del gravame, oltretutto nei termini di evidenza supposti dall’art. 129 c.p.p., avrebbe quindi potuto comportare l’esclusione della fondatezza della pretese risarcitorie delle parti civili, determinando lo specifico interesse delle stesse parti a resistere all’impugnazione dell’imputato.
Ma, se così è, il rigetto dell’appello dell’imputato determinò senz’altro la sua soccombenza, giustificando la censurata statuizione sulle spese processuali a favore delle parti civili, peraltro correttamente limitata dalla Corte territoriale a quelle del grado di appello (vedi, in senso conforme, Cass Sez. 5,23/09/1998 Cucumazzo, secondo cui nel processo penale l’onere della rifusione delle spese giudiziali sostenute dalla parte civile è collegato alla soccombenza e pertanto, nel giudizio di impugnazione, all’interesse della persona offesa o danneggiata a far valere i propri diritti in contrasto con i motivi proposti dall’imputato; interesse che va ravvisato in funzione del pregiudizio che possa derivare alla parte civile dall’accoglimento del gravame; in generale, nel senso che nel processo penale l’onere della rifusione delle spese giudiziali sostenute dalla parte civile è collegato alla soccombenza cfr. Cass. Sez. 6, 06/12/1985 Tripodi).
Quanto alla discrezionalità concessa al giudice nel regolamento delle spese tra le parti private, se essa fosse "assoluta", come deduce lo stesso ricorrente, non vi sarebbero margini per sindacarne l’esercizio in concreto, come contraddittoriamente pretenderebbe allora il ricorrente.
In realtà, come si desume chiaramente dall’art. 541 c.p.p. (ma anche dalla fondamentale disposizione dell’art. 91 c.p.c.), la regola della soccombenza, ai fini del regolamento delle spese, è criterio generale, preferenziale e "autosufficiente", derogabile solo in presenza di giusti motivi, richiedendosi quindi al giudice uno specifico obbligo di motivazione solo quando egli intenda discostarsene.
Senza dire che nemmeno il ricorrente indica quali sarebbero in concreto i giusti motivi per la compensazione delle spese, essendosi limitato ad invocare in termini assolutamente generici un principio astratto, non importa sotto questo profilo quanto correttamente formulato.
Le medesime considerazioni valgono, infine, per quel che riguarda il regolamento delle spese sostenute dalle parti civili nel presente giudizio di legittimità, che devono ancora una volta essere poste a carico dell’imputato.
Alla stregua delle precedenti considerazioni, il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità, oltre alla rifusione delle spese sostenute in questo grado dalle parti civili, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende, nonchè alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili, liquidate in Euro 2.000,00 per ciascuna, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A..

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III CIVILE – SENTENZA 14 giugno 2011, n.12962 RITARDATO RILASCIO DELL’IMMOBILE LOCATO

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

In fatto e in diritto

1. G.R. e V.G. impugnano per cassazione, sulla base di quattro motivi, la sentenza della Corte d’appello di Catania, depositata il 9.06.2008, che, per quanto qui rileva ed a modifica di quanto disposto in primo grado: a. ha escluso che la AUSL conduttrice fosse responsabile dei danni da infiltrazione di acque meteoriche dalla copertura dello stabile, perché neanche i locatori avevano contestato che, in base al contratto, essi avevano mantenuto l’uso del lastrico solare e terrazze (con conseguente indisponibilità da parte della conduttrice) e perché, in ogni caso, il mantenimento in buono stato di detta copertura non rientra negli oneri di manutenzione del conduttore," b. non poteva ascriversi alla ritardata disponibilità dei locali il mancato lucro del canone di Euro 4.200 per l’intera durata del nuovo contratto stipulato con il V.: decorso il tempo necessario per recuperare l’effettiva disponibilità dell’immobile, i locatori bene hanno potuto goderne nel modo loro più congeniale, stipulando nuova locazione, sicché non poteva sostenersi, in mancanza di specifica prova che l’ulteriore (eventuale) mancato uso locativo dello stesso discenda dall’inadempimento della conduttrice; per altro verso la stessa prosecuzione del contratto col V. fino alla sua naturale scadenza rappresentava solo una possibilità non un evento certo su cui potesse fondarsi la pretesa dell’equivalente dei canoni per ( tutti i sei anni di quel contratto; c. ha riconosciuto la spettanza alla conduttrice della restituzione della cauzione, la cui dazione reale risultava per tabulas dall’originario contratto del 1989; non emergendo allunale né la restituzione del suo importo, né la fondatezza della contestazione della sua dazione, non potendo questa farsi discendere dal successivo unilaterale sollecito dei locatori al pagamento della relativa somma, né dalla mancata menzione del suo importo in un elenco di pagamenti redatto oltre un anno dopo la stipula del contratto, in seno ad una delibera del Comitato di gestione dell’AUSL, dato che i pagamenti in corso di rapporto locativo vanno distinti dalla dazione di una somma per la costituzione di una garanzia cauzionale, peraltro contestuale alla stipula del contratto. La conduttrice non ha svolto attività difensiva.

2.1.1. Con il primo motivo, i ricorrenti deducono violazione degli artt. 1587, comma primo, n. 1, e 1590, comma primo, per non avere la Corte d’appello riconosciuto loro il diritto ad ottenere dal conduttore :L1 risarcimento dei danni ingenti da infiltrazione di acque meteoriche, per non avere lo stesso conduttore adempiuto a quei doveri generali di normale diligenza nell’uso della cosa locata.

2.1.2. Il motivo – ed i relativi quesiti di diritto – non colgono nel segno. La censura, infatti, non tiene conto dell’effettiva ratio decidendi. La Corte territoriale ha escluso, in diritto, che della manutenzione del solaio di copertura fosse onerato il conduttore (conformemente a Cass. 14305/05, secondo cui, in tema di locazione di immobili urbani, l’obbligo di manutenzione ordinaria o straordinaria, quando non si tratta di opere di piccola manutenzione, grava sul locatore) ed ha anche escluso, in fatto, che il conduttore avesse la disponibilità di detto solaio, avendone i locatori mantenuto l’uso, così escludendo in radice che, nella specie, potesse assumere rilievo la questione dell’onere incombente sul conduttore in ordine alle piccole manutenzioni. Queste ragioni della decisione non risultano scalfite dalla pur articolata censura. Né può essere fondatamente invocato l’obbligo della diligenza del buon padre di famiglia, perché, oltre a non essere sorto in fatto – per quanto innanzi osservato – alcun obbligo di custodia del solaio di copertura a carico del conduttore, si deve ribadire che l’obbligo del conduttore di prendere in consegna la cosa e di osservare la diligenza del buon padre di famiglia nel servirsene per l’uso determinato dal contratto e l’obbligo di rispondere della perdita e del deterioramento della cosa avvenuti nel corso della locazione consentono al locatore di agire nel corso del rapporto per ottenere il rispetto di una conduzione diligente del bene locato, ma non possono legittimare un’azione dopo la riconsegna dell’immobile per ottenere la condanna del conduttore al risarcimento del danno corrispondente alla spesa necessaria per ripristinare le migliori condizioni di manutenzione dell’immobile nel corso della locazione (Cass. n. 10562/07).

2.2.1. Con il secondo e terzo motivo, entrambi deducenti violazione dell’art. 1591 c.c., i ricorrenti lamentano il mancato risarcimento del lucro cessante, oltre il tempo necessario al ripristino dei locali e per tutta la durata della perduta nuova locazione, avendo i locatori fornito prova specifica di aver perduto quella concreta occasione contrattuale per colpa del conduttore (secondo motivo) ed avendo fornito la prova di aver visto sfumare, per l’inadempimento del precedente conduttore, un’occasione contrattuale fruttifera, unica ed irripetibile e di essersi e di essersi adoperati – a seguito della sua perdita – per procurarsene una simile, senza ottenere alcun risultato e nonostante i comprovati ricorsi al mercato pubblicitario.

2.2.2. I due motivi, che vanno trattati congiuntamente in quanto costituiscono profili distinti della medesima censura, debbono essere accolti. È costante l’indirizzo interpretativo di questa S.C. (Cass. n. 7670/93), secondo cui, in tema di responsabilità del conduttore per il ritardato rilascio di immobile locato, il maggior danno, di cui all’art. 1591, seconda parte, c.c., che ha natura contrattuale, deve essere concretamente provato dal locatore, per cui il mero fatto del ritardo può legittimare soltanto una condanna generica al risarcimento, richiedendosi per contro, in sede di liquidazione, la specifica prova dell’esistenza del danno medesimo, in rapporto alle condizioni dell’immobile, alla sua ubicazione e alle possibilità di nuova sua utilizzazione, nonché all’esistenza di soggetti seriamente disposti ad assicurarsene il godimento dietro corrispettivo, dalle quali emerga il verificarsi di un’effettiva lesione del patrimonio (Cass. n. 29202 e 23720/08). Costituisce, del resto, affermazione risalente e pacifica che, in via generale, la prova del maggior danno non sorge automaticamente, sulla base del valore locativo presumibilmente ricavabile dalla astratta configurabilità di ipotesi di locazione o vendita del bene (ex plurimis: Cass. n. 4968/97; Cass. n. 993/2002); ma richiede la specifica dimostrazione di un’effettiva lesione del patrimonio del locatore, consistente nel non aver potuto dare in locazione il bene per un canone più elevato, nel non averlo potuto utilizzare direttamente e tempestivamente, nella perdita di occasioni di vendita ad un prezzo conveniente od in altre analoghe situazioni pregiudizievoli (Cass. n. 2525/06; 13653/06; 20829/06), con la precisazione che l’onere di detta prova è a carico del locatore, tenuto a dar conto dell’esistenza di ben determinate proposte di locazione o d’acquisto e di concreti propositi di utilizzazione (Cass. n. 6359/95; 1133/99; 4864/2000; 993/02; 9545/2002; 14753/05; 7499/07). Orbene, nel caso di specie il giudice di secondo grado non si è esattamente uniformato alle suddette regole di diritto e non ha ritenuto di dovere fare riferimento alla perdita della concreta occasione di nuova locazione che un terzo aveva concretamente dato ai locatori, non ha considerato che proprio il ritardato rilascio dell’immobile aveva indotto il nuovo conduttore a risolvere il rapporto di locazione ad uso commerciale, così determinando il pregiudizio dei locatori (certamente rapportabile all’esistenza ed alla durata del contratto stipulato con il terzo). 2.3.1. Con il quarto motivo, i ricorrenti lamentano insufficienza e contraddittorietà della motivazione per avere la Corte territoriale ritenuto spettante la restituzione del deposito cauzionale, senza considerare la mancanza nella contabilità della AUSL di qualsiasi prova sulla sua effettiva corresponsione, che avrebbe dovuto risultare da apposita delibera del Comitato di Gestione, previo parere della Commissione provinciale di controllo, e la cui mancata corresponsione risulterebbe affermata dall’Ente nella delibera n. 2240 del 17.11.1990.

2.3.2. Anche questa censura non coglie nel segno, atteso che i ricorrenti, lungi dal prospettare vizi logici o giuridici posti in essere dai giudici del merito e rilevanti sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., n 5, si limitano – contra legem e cercando di superare quelli che sono i ristretti limiti del giudizio di legittimità, il quale, contrariamente a quanto reputa la difesa di parte ricorrente non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale sottoporre a un nuovo vaglio tutte le risultanze di causa – a sollecitare una nuova lettura delle prove raccolte in causa. È palese l’inammissibilità del motivo di ricorso in esame. Come emerge dalla motivazione della sentenza impugnata, il giudice di appello ha proceduto ad una completa e puntuale valutazione degli elementi probatori acquisiti agli atti ed ha verificato che, a fronte del chiaro tenore letterale dell’originario contratto, non emergeva allunale né la restituzione dell’importo del deposito cauzionale, né la fondatezza della contestazione della sua dazione, non potendo questa farsi discendere dal successivo unilaterale sollecito dei locatori al pagamento della relativa somma, né dalla mancata menzione del suo importo in un elenco di pagamenti redatto oltre un anno dopo la stipula del contratto, in seno ad una delibera del Comitato di gestione dell’AUSL, dato che i pagamenti in corso di rapporto locativo vanno distinti dalla dazione di una somma per la costituzione di una garanzia cauzionale, peraltro contestuale alla stipula del contratto.

2.3.3. Pertanto, confermando consolidati orientamenti di questa S.C., deve affermarsi che il motivo si risolve in un’inammissibile richiesta di nuova valutazione di fatti ormai definitivamente accertati in sede di merito, dato che la parte ricorrente, lungi dal prospettare alcun vizio rilevante della sentenza gravata sotto il profilo di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c., e delineando solo genericamente la violazione di norme sulla valutazione dei mezzi di prova si limita ad invocare una diversa lettura delle risultanze probatorie e dei fatti, come accertati, ricostruiti ed interpretati dalla corte di merito. Nelle parti in cui prospettano vizi di motivazione, le censure non tengono conto, quanto alla valutazione delle prove adottata dal giudice di merito, che il sindacato di legittimità non può investire il risultato ricostruttivo in sé, che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, (Cass. n. 12 690/10, in motivazione; n. 5797/05; 15693/04). Del resto, i vizi motivazionali denunciabili in Cassazione non possono consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge in cui un valore legale è assegnato alla prova (Cass. n. 6064/08; nonché Cass. n. 26886/08 e 21062/09, in motivazione). 3. Pertanto, respinti il primo ed il quarto motivo, accolti il secondo ed il terzo, la sentenza impugnata va cassata in parte qua con rinvio alla medesima Corte d’Appello in diversa composizione, che procederà a nuovo esame attenendosi al principio di diritto secondo cui "il maggior danno di cui all’art. 1591 c.c. è integrato allorché sussiste la specifica dimostrazione di un’effettiva lesione del patrimonio del locatore, consistente nel non aver potuto dare in locazione il bene per un canone più elevato — in considerazione, come nell’ipotesi, di contratto stipulato con un terzo -(oppure nel non averlo potuto utilizzare direttamente e tempestivamente, nella perdita di occasioni di vendita ad un prezzo conveniente) od in altre analoghe situazioni pregiudizievoli"; provvederà, inoltre, in ordine alle spese anche del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il secondo ed il terzo motivo, respinti gli altri. Cassa la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti, e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Catania in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 09-02-2011, n. 3175

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 29-7-1993 G.M. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Sulmona C. D., S.I., Sp.Al., S. M. ed C.E. assumendo di essere creditore della somma di L. 91.846.300 nei confronti del defunto C. A., padre di C.E., il quale, al momento del suo decesso avvenuto il (OMISSIS), non aveva lasciato alcun bene all’unica erede, accettante l’eredità con beneficio di inventario, ed aggiungendo che in precedenza il 27-8-1988 il defunto aveva ceduto la nuda proprietà di tutti i suoi beni alla sorella D., al cognato S.I. ed ai nipoti Sp.Al. e M..

L’attore chiedeva quindi la declaratoria di nullità assoluta delle suddette vendite per simulazione, o di nullità per dissimulazione di donazioni, nulle o riducibili nella quota di legittima, o di inefficacia degli atti ex art. 2901 c.c..

Si costituivano in giudizio C.D.; S. I., Al. e M. contestando il fondamento delle domande attrici.

Si costituiva in giudizio anche C.E. aderendo alle domande di simulazione proposte dall’attore.

Intervenivano poi in giudizio "ad adiuvandum" A.B. e L.M., rispettivamente di professione avvocato difensore ed agronomo, vantando crediti nei confronti di C. A. per attività professionale svolta nell’interesse di quest’ultimo.

Il Tribunale adito con sentenza del 7-6-2002 respingeva le domande di simulazione ed accoglieva la domanda revocatoria.

Proposta impugnazione da parte di C.D., S. I. Al. e M. cui resistevano il G., l’ A. ed il L. che proponevano appello incidentale la Corte di Appello di L’Aquila con sentenza del 31-5- 2004, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha rigettato anche la domanda di revocatoria ordinaria proposta dal G..

Per la cassazione di tale sentenza il G., l’ A. ed il L. hanno proposto un ricorso articolato in tre motivi cui la C., I., Al. e S.M. hanno resistito con controricorso introducendo altresì un ricorso incidentale condizionato affidato ad un motivo; i ricorrenti principali hanno successivamente depositato una memoria.

Motivi della decisione

Preliminarmente deve procedersi alla riunione dei ricorsi in quanto proposti contro la medesima sentenza.

Venendo quindi all’esame del ricorso principale, si rileva che con il primo motivo il G., l’ A. ed il L., denunciando violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1414, 1417, 2697 e 2727 c.c., dell’art. 782 c.c. in relazione alla L. 16 febbraio 1913, n. 89, art. 48 nonchè omessa e/o errata motivazione, censurano la sentenza impugnata per aver confermato il rigetto della domanda formulata dagli esponenti di declaratoria di nullità dell’atto di vendita del 27-8-1988 con il quale C.A. aveva ceduto la nuda proprietà di quasi tutti i suoi beni immobili alla sorella C.D., al marito di questa S.I. ed ai loro figli Al. e S.M. in quanto dissimulante una donazione e quindi necessitante, perchè fosse soddisfatto il requisito di forma, dell’intervento dei testimoni (ai sensi dell’art. 48 sopra menzionato) che invece non risultava dall’atto.

I ricorrenti assumono che erroneamente la Corte territoriale ha ritenuta acquisita la circostanza dell’avvenuto pagamento del prezzo della suddetta vendita sulla base della quietanza rilasciata dal venditore agli acquirenti in sede di sottoscrizione del rogito, in contrasto invero con il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la quietanza non è opponibile ai terzi estranei al contratto di compravendita.

I ricorrenti poi sostengono che il giudice di appello, avendo affermato che non era stata fornita alcuna prova del mancato pagamento del prezzo della vendita, non ha esaminato alcuni pacifici e rilevanti elementi acquisiti nell’ambito dell’istruttoria espletata; in tal senso essi evidenziano che i beneficiari dell’atto per cui è causa costituivano il vero ed unico nucleo familiare di riferimento di C.A., che quest’ultimo aveva escluso dalla successione la sua unica figlia C.E., con la quale aveva avuto contrasti anche di natura economica fino ad estrometterla dalla impresa familiare, che i beni oggetto dell’atto pubblico del 27- 8-1988, ovvero due appartamenti, una autorimessa, un garage una quota di alloggio ed un terreno tutti siti nel Comune di (OMISSIS), rappresentavano allora quasi l’intero residuo patrimonio immobiliare di C.A.; neppure è stato considerato che il prezzo di vendita indicato nell’atto, pari a complessive L. 79.050.000, era spropositatamente inferiore a quello di mercato fissato nella C.T.U. in oltre L. 500.000.000, che Sp.Al. e M., che al momento della stipula dell’atto avevano rispettivamente 20 e 19 anni di età, erano assolutamente privi di reddito, che la situazione economica di C.D. e del marito era certamente precaria e comunque non tale da consentire la disponibilità della somma necessaria per il pagamento dei beni ad essi ceduti da C.A..

I ricorrenti infine rilevano che l’ A. ed il G., che assistevano da anni il C., il primo quale legale, il secondo quale commercialista, e che avevano ricevuto da questi in data 19-1- 1988 l’incarico di utilizzare il ricavato dalla vendita dell’azienda di estrazione, lavorazione e vendita di materiali inerti e derivati per saldare alcuni debiti, erano invece stati tenuti all’oscuro della cessione di immobili dell’agosto 1988 da parte del C. in favore della sorella e della sua famiglia, ovvero di una operazione che pure avrebbe consentito di ottenere della liquidità con cui sistemare parte delle sue posizioni debitorie; tale fatto invece si spiegava rilevando che il C. non si attendeva alcun corrispettivo dalla suddetta cessione in quanto dissimulante una donazione.

La censura è infondata.

La Corte territoriale ha ritenuto infondata la domanda degli appellanti incidentali di simulazione relativa della compravendita del 27-8-1988 che, a loro avviso, avrebbe dissimulato una donazione per la irrisorietà del prezzo, per il mancato pagamento dello stesso con simulazione della relativa quietanza e per la irrilevanza dell’accollo delle residue rate di mutuo; in proposito ha rilevato che non era stata fornita alcuna prova del mancato pagamento del prezzo, ed ha aggiunto che non si poteva sostenere che la quietanza rilasciata dal venditore agli acquirenti fosse simulata per il solo fatto che si assumeva che il cedente avesse voluto donare e non vendere i beni oggetto del contratto, dato l’evidente vizio tautologico di tale argomentazione, posto che la dissimulazione della donazione avrebbe dovuto risultare dal mancato pagamento del prezzo, e che tale preteso inadempimento non poteva ritenersi provato dal fatto che il contratto dissimulava una donazione.

In proposito deve premettersi che in tema di azione diretta a far valere la simulazione di una compravendita che sia proposta dal creditore di una delle parti del contratto stesso, alla dichiarazione relativa ai versamento del prezzo, pur contenuta in un rogito notarile di una compravendita immobiliare, non può attribuirsi valore vincolante nei confronti del creditore, atteso che questi è terzo rispetto ai soggetti che hanno posto in essere il contratto, e che possono trarsi elementi di valutazione circa il carattere fittizio del contratto dalla circostanza che il compratore, su cui grava l’onere di provare ti pagamento del prezzo, non abbia fornito la relativa dimostrazione (Cass. 30-5-2005 n. 11372); tuttavia la sentenza impugnata ha affermato che nella fattispecie, laddove sussisteva una quietanza in ordine al pagamento del prezzo di vendita, gli attuali ricorrenti principali non avevano fornito la prova gravante a loro carico, anche di carattere presuntivo, in ordine alla dedotta simulazione relativa della vendita suddetta in quanto dissimulante una donazione; al riguardo occorre rilevare che, considerato che le circostanze di natura indiziaria esposte nel ricorso principale non risultano essere state esaminate dal giudice di appello (ad eccezione di quella relativa alla irrisorietà del prezzo di vendita, oggetto di valutazione peraltro ai fini della configurazione dell’atto del 27-8-1988, come si esporrà meglio più innanzi, quale "negotium mixtum cum donatione"), era onere dei ricorrenti principali, in realtà non assolto, di dedurre di aver specificatamente sottoposto all’esame della Corte territoriale tali elementi ai fini della decisione sulla domanda di accertamento della natura simulatoria della vendita per cui è causa in quanto dissimulante una donazione.

Con il secondo motivo i ricorrenti principali, deducendo violazione e/o falsa applicazione dell’art. 782 c.c. e L. 16 febbraio 1913, n. 89, artt. 47 e 48 nonchè omessa e/o insufficiente motivazione, censurano la sentenza impugnata per aver affermato che, atteso che il prezzo di vendita era del tutto sproporzionato rispetto al valore complessivo della nuda proprietà dei suddetti beni, era stato concluso un "negotium mixtum cum donatione" per il quale non era richiesta la forma particolare prevista per le donazioni.

I ricorrenti rilevano che al contrario la assoluta inadeguatezza del prezzo, pari ad un quinto o addirittura ad un settimo del valore di mercato dei beni ceduti, nonchè il legame familiare e di convivenza dei contraenti, costituivano indici sicuri del fatto che l’elemento di liberalità del contratto era prevalente rispetto a quello oneroso con la conseguenza che la forma del negozio, in correlazione a tale criterio di prevalenza, doveva essere quella della donazione.

La censura è infondata.

Il giudice di appello ha ritenuto assolutamente inadeguato il prezzo della suddetta compravendita rispetto al valore dei beni ceduti, posto che, anche tenendo conto della riserva di usufrutto per il venditore e dell’assunzione dell’obbligo di pagamento delle residue rate di mutuo, di cui peraltro non si conosceva l’ammontare, era evidente che la pattuizione complessiva di un prezzo di L. 79.050.000 appariva del tutto sproporzionata rispetto al valore complessivo di L. 504.625.000 della nuda proprietà dei beni; da tale premessa in fatto ha peraltro tratto la conseguenza che non ricorreva una donazione modale, come sostenuto dagli appellanti incidentali, che postulava comunque la gratuità del negozio e l’aggiunta di un onere, bensì un "negotium mixtum cum donatione", ovvero un contratto oneroso con la cosciente pattuizione di un corrispettivo inadeguato alla controprestazione per il quale non era richiesta la forma particolare prevista per le donazioni, cosicchè l’atto pubblico senza testimoni adottato nella specie era perfettamente idoneo a rendere valido il negozio posto in essere dalle parti, anche nel caso si volesse ritenere che la vendita dissimulasse un atto di liberalità ex at. 809 c.c..

Orbene il convincimento espresso dalla sentenza impugnata è conforme all’orientamento ormai consolidato di questa Corte secondo cui il "negotium mixtum cum donatione" costituisce una donazione indiretta attuata attraverso l’utilizzazione della compravendita al fine di arricchire il compratore della differenza tra il prezzo pattuito e quello effettivo, per la quale non è necessaria la forma dell’atto pubblico richiesta per la donazione diretta, essendo invece sufficiente la forma dello schema negoziale adottato (Cass. 10-2-1997 n. 1214; Cass. 21-1-2000 n. 642; Cass. 29-9-2004 n. 19601; Cass. 3-11- 2009 n. 23297), considerato che l’art. 809 c.c., nello stabilire le norme sulle donazioni applicabili agli altri atti di liberalità realizzati con negozi diversi da quelli previsti dall’art. 769 c.c., non richiama l’art. 782 c.c., che prescrive l’atto pubblico per la donazione (Cass. 29-3-2001 n. 4623); può qui aggiungersi, quanto alla disciplina da applicare al "negotium mixtum cum donatione", e dunque a sostegno della opzione per il criterio dello schema negoziale adottato rispetto al criterio della prevalenza, che, facendo la norma sulla forma della donazione parte di quelle disposizioni volte a realizzare la tutela del donante (per evitare che lo spirito di liberalità possa trasformarsi per lui in un pregiudizio), essa, a differenza delle norme che assicurano la tutela dei terzi, non può essere estesa a quei negozi che perseguono l’intento di liberalità con schemi negoziali previsti per il raggiungimento di finalità di altro genere; infatti in tal caso troppo radicale sarebbe il sacrificio dell’autonomia privata alla quale si deve ricondurre il potere delle parti di avvalersi delle figure negoziali per perseguire finalità lecite e, come tali, atte a trovare nell’ordinamento il loro riconoscimento (così in motivazione Cass. 10-2-1997 n. 1214).

Con il terzo motivo i ricorrenti principali censurano la sentenza impugnata per avere respinto anche la domanda subordinata di revocatoria ex art. 2901 c.c. sul presupposto che tutti i crediti vantati dal G. erano posteriori all’atto del 27-8-1988;

cosicchè, esclusa la ricorrenza dell’ipotesi di revocatoria che richiede unicamente nel debitore la conoscenza del pregiudizio alle ragioni del creditore e nel terzo la consapevolezza di tale pregiudizio, non erano stati provati e neppure dedotti i requisiti necessari per la revocatoria prevista dall’art. 2901 c.c., n. 2, ovvero la dolosa preordinazione da parte del debitore e la partecipazione ad essa da parte del terzo acquirente.

I ricorrenti si richiamano ad una serie di documenti acquisiti agli atti di causa che proverebbero il sorgere dei crediti vantati dal G. per incarichi professionali svolti in favore del C. in epoca anteriore all’atto di cessione del 27-8-1988.

Al riguardo deve anzitutto dichiararsi inammissibile il motivo in esame formulato dai ricorrenti principali A. e L.;

invero occorre rilevare che la sentenza impugnata ha ritenuto prescritta ai sensi dell’art. 2903 c.c. la domanda revocatoria proposta da questi ultimi, essendo essi intervenuti in giudizio oltre il termine quinquennale previsto dalla norma ora citata rispetto al contratto del 27-8-1988 oggetto della domanda stessa, e che tale statuizione non è stata censurata in questa sede.

Il motivo stesso introdotto dal G. è invece inammissibile sotto diverso profilo.

La Corte territoriale ha affermato che quest’ultimo nell’atto di citazione proposto nel primo grado di giudizio aveva ricondotto il proprio credito nei confronti di C.A. per incarichi professionali alle seguenti attività: 1) definizione totale dell’intera situazione debitoria del C. conclusa con concordato stragiudiziale con i creditori; 2) trattative per la cessione dell’azienda e di due appartamenti; 3) attività per la costituzione della s.r.l.; 4) attività di consulenza tecnica contabile con tenuta della contabilità per gli anni 1989/1990; ha quindi rilevato che, a prescindere dalla prova dell’espletamento di tali attività e della congruità del compenso preteso, i riferimenti temporali indicati nell’atto di appello e non contestati dall’appellato G. rendevano evidente la posteriorità dei crediti sub) 2-3 e 4 rispetto all’atto di vendita del 27-8-1988, ed ha aggiunto che alle medesime conclusioni doveva giungersi per l’attività sub 1), in assenza di prova certa di una sua anteriorità rispetto all’atto suddetto.

Il giudice di appello pertanto ha sostenuto che nella specie non era ravvisabile l’ipotesi di revocatoria che richiede unicamente nel debitore la conoscenza del pregiudizio e ne terzo la consapevolezza dello stesso, bensì quella più specifica, attinente ai crediti sorti posteriorermente all’atto, che postula la dolosa preordinazione da parte del debitore e la partecipazione a tale dolosa preordinazione da parte del terzo acquirente, ed ha concluso che la domanda revocatoria, coltivata unicamente in riferimento alla fattispecie di anteriorità del credito rispetto all’atto impugnato, doveva essere disattesa, non essendo stati nè dedotti nè provati i presupposti dell’azione prevista per l’ipotesi di posteriorità del credito rispetto all’atto stesso.

Orbene occorre rilevare che il G. in questa sede non censura l’affermazione della sentenza impugnata secondo cui i suoi asseriti crediti nei confronti di C.A. come enunciati nell’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado erano soltanto quelli sopra richiamati, tutti sorti in epoca posteriore all’atto di vendita oggetto della domanda revocatoria; pertanto la deduzione in questa sede di pretesi crediti nei confronti di C.A. anteriori al suddetto atto del 27-8-1988 si risolve nella prospettazione di argomentazioni basate su circostanze di fatto nuove e dunque inammissibili.

Il ricorso principale deve quindi essere rigettato.

All’esito del rigetto dei secondo motivo del ricorso principale deve ritenersi assorbito il ricorso incidentale condizionato basato su di un solo motivo con il quale si sostiene che l’atto di vendita del 27- 8-1988 configurerebbe una liberalità effettuata in funzione di corrispettivo ed adempimento di un dovere nascente dalle comuni norme sociali, come tale non soggetta alla forma solenne propria della donazione.

I ricorrenti principali soccombenti devono essere condannati in solido al rimborso delle spese processuali liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE Riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale e condanna i ricorrenti principali in solido al pagamento di Euro 200,00 per spese e di Euro 3500,00 per onorari di avvocato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.