Cass. pen., sez. I 11-02-2009 (04-02-2009), n. 6000 Misure di prevenzione patrimoniali – Ambito di applicazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

FATTO E DIRITTO
La Corte d’appello di Milano respingeva il ricorso presentato da A.A. avverso il decreto emesso dal tribunale della stessa città col quale era stata applicata la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per anni 4 e contestualmente era stata disposta la confisca di numerosi beni mobili e immobili riconducibili al proposto, confermando e richiamando per relationem il decreto di primo grado.
Quanto alla misura della sorveglianza speciale osservava che essa era fondata sulla gravità dei numerosi e reiterati precedenti penali dai quali emergeva che era persona dedita al crimine da almeno 30 anni e che aveva adeguato la sua condotta criminale all’età passando dalle rapine al traffico illecito di stupefacenti, alle estorsioni e all’usura, il che consentiva di inquadrarlo tra i soggetti ricompresi nella L. n. 1423 del 1956, art. 1, commi 1 e 2. I motivi di impugnazione riproponevano le medesime questioni già affrontate dal giudice di primo grado e sostanzialmente si fondavano sulla mancanza del requisito dell’attualità della pericolosità in quanto il proposto avrebbe abbandonato la strada del crimine a partire dal 2000. La Corte osservava che tale motivo contrastava con la realtà dei dati oggettivi in quanto nel (OMISSIS) aveva commesso gravi fatti di traffico illecito di stupefacenti, nel (OMISSIS) aveva commesso reati di usura, e per di più la sua capacità criminale si era manifestata anche dopo lunghi periodi di detenzione per cui la carcerazione non aveva sortito alcuna funzione di rieducazione.
Concludeva che il tempo trascorso in libertà senza commettere reati era troppo breve per dimostrare il venir meno della sua pericolosità, anche perchè non era emerso alcun segno di ravvedimento o di pentimento e l’attività lavorativa da lui svolta in ambito familiare era in concreto difficilmente verificabile.
In relazione alla misura di prevenzione patrimoniale, contestualmente disposta ai sensi del L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 2 ter e L. n. 55 del 1990, art. 14, osservava che la difesa aveva riproposto le medesime questioni già esaminate dal giudice di primo grado e disattese perchè totalmente apodittiche e indimostrate sulla provenienza dei beni o del denaro. Contrastante con i dati documentali era l’affermazione che la famiglia di origine di A. fosse benestante, trattandosi di genitori in pensione dal (OMISSIS) con reddito inferiore ai mille Euro e che in precedenza avevano svolto un lavoro modesto; privi di ogni riscontro si erano rivelati i suggeriti lasciti ereditari; parimenti indimostrate le donazioni di S.L., padre naturale della moglie; non provati da dichiarazioni dei redditi o da buste paga i redditi da lavoro dipendente o autonomo derivanti dalla gestione di esercizi quali carrozzeria, panetteria e bar; la giustificazione addotta che si trattava di introiti non contabilizzati e quindi percepiti "in nero" non aveva ovviamente alcuna consistenza probatoria.
Parimenti infondati erano tutti i motivi riguardanti la giustificazione degli acquisti dei beni immobili sequestrati;
l’appartamento di (OMISSIS) era stato acquistato nell'(OMISSIS) dai genitori che non avevano alcuna disponibilità di denaro, era stato intestato alla figlia, ma usato da A. che già all’epoca aveva iniziato la sua attività di rapinatore; il primo appartamento di (OMISSIS) era stato acquistato dal preposto nel (OMISSIS) senza che potesse giustificare l’ingente esborso di denaro contante; il secondo appartamento di (OMISSIS) era stato acquistato nel 2003 grazie anche al prezzo di una mediazione mai provata ed anzi smentita dal terzo interessato; il bar tabacchi era stato acquistato senza fornire alcuna prova di provenienza del denaro da una fonte lecita di guadagno, limitandosi il preposto a sostenere che era il frutto di oltre venti anni di risparmi.
I buoni postali per un ammontare considerevole, rinvenuti in una cassetta di sicurezza nell’esclusiva disponibilità di A., erano stati considerati di sua esclusiva pertinenza, anche se in parte intesti al padre, in quanto costui non avrebbe avuto alcuna fonte lecita per acquistarli godendo di redditi assai modesti;
analoghe argomentazioni valevano per le polizze assicurative e per i depositi bancari. Avverso la decisione presentava ricorso il preposto e deduceva – erronea applicazione della legge e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta esistenza dell’attualità della pericolosità in quanto basata solo sui precedenti penali risalenti a più di 4 anni fa, omettendo di considerare che l’ultima volta che A. era stato arrestato, nel 2006, era avvenuto per fatti del (OMISSIS) ed era un procedimento ancora pendente, e che il suo affidamento in prova si era positivamente concluso; del tutto arbitraria era poi l’affermazione che l’attività lavorativa svolta in ambito familiare non garantisse adeguato controllo;
– erronea applicazione della legge e difetto di motivazione sulle misure patrimoniali in quanto il decreto si era fondato solo sulla mancanza di documentazione fiscale dalla quale emergesse la provenienza del denaro, mentre ogni altra prova era ammessa; la corte aveva rifiutato di assumere prove testimoniali che avrebbero potuto sostituire le prove documentali delle donazioni e della provenienza del denaro contante; la corte aveva omesso di motivare sulla riconducibilità dei buoni postali e dei conti correnti intestati ai soggetti terzi all’ A., non potendo limitarsi ad affermare che costoro non avevano redditi sufficienti per acquistarli o detenerli.
– con motivi aggiunti ribadiva le medesime considerazione ed aggiungeva che, poichè la L. 24 luglio 2008, n. 125 aveva abrogato la L. n. 55 del 1990, art. 14 che prevedeva la confisca dei proventi da estorsione e usura, i beni derivanti da detti reati dovevano essere restituiti e così tutti quelli acquistati dopo la commissione dei detti reati.
La Corte ritiene che il ricorso debba essere rigettato. Il provvedimento impugnato è congruamente e logicamente motivato per cui non è aggredibile sotto il profilo della mancanza di motivazione. L’applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale appare del tutto conforme ai principi di legge in materia, sussistendo la prova che il preposto rientra nelle categorie contemplate dalla L. n. 1423 del 1956, art. 1, nn. 1 e 2, quale persona pericolosa che ha tratto dal crimine la sua principale fonte di sostentamento. I motivi di ricorso per altro sul punto si limitano a contestare il giudizio di attualità della pericolosità, dando però atto che l’ultimo arresto risale al (OMISSIS) e che l’ultima condanna riguarda fatti del 2004, dal che non può che dedursi che non è certo lontano il tempo in cui delinqueva e che non è stato acquisito alcun elemento dal quale dedurre che in futuro non delinquerà, vista la carriera più che trentennale nel settore criminale.
I motivi di ricorso sulle misure patrimoniali sono infondati, limitandosi ad affermazioni apodittiche sulla provenienza lecita del denaro, ammettendo però che le uniche fonti di prova potevano essere testimoniali, delle persone interessate, nonostante che si trattasse di transazioni contabili. Sul punto i provvedimenti di primo e secondo grado hanno dettagliatamente dimostrato l’infondatezza delle tesi difensive per cui può ritenersi dimostrata la provenienza illecita del denaro necessario per gli acquisti di beni mobili, immobili, buoni postali e polizze assicurative.
Quanto al motivo aggiunto che rappresenta la nullità del decreto di confisca patrimoniale in conseguenza dell’avvenuta abrogazione della L. n. 55 del 1990, art. 14 ad opera del cosiddetto decreto sicurezza del luglio 2008, deve osservarsi quanto segue.
La L. 19 marzo 1990, n. 55, art. 14 aveva introdotto la previsione che le disposizioni della L. n. 575 del 1965, e quindi la possibilità della confisca prevista dagli artt. 2 bis e 2 ter, si applicassero anche ai soggetti indicati nella L. n. 1423 del 1956, art. 1, nn. 1 e 2 quando l’attività delittuosa da cui si riteneva derivassero i proventi fosse una di quelle previste dagli artt. 600, 601, 602, 629, 630, 644, 648 bis, 648 ter c.p. e contrabbando.
Secondo la giurisprudenza di merito e di legittimità, la L. n. 55 del 1990, art. 14 era speciale rispetto alla L. 22 maggio 1975, n. 152, art. 19, comma 1 che prevedeva invece che "le disposizioni di cui alla L. 31 maggio 1965, n. 575 si applicano anche alle persone indicate nella L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 1, nn. 1 e 2".
L’art. 14, legge citata, si poneva in rapporto derogatorio, quale lex specialis posterior, sia per l’incipit della norma che così recitava "salvo che si tratti di procedimenti di prevenzione già pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge", sia per la dichiarata volontà del legislatore desumibile dai lavori preparatori della L. n. 55 del 1990 (Sez. 1, 5 febbraio 2008 n. 6841, rv. 238635) L’art. 14 legge citata in sostanza aveva avuto lo scopo di restringere il margine di operatività delle misure di prevenzione patrimoniali allo scopo di migliorarne la funzionalità concentrando l’attività di indagine ai casi più gravi.
A conferma di tale impostazione soccorre la giurisprudenza di legittimità formatasi prima dell’entrata in vigore della L. n. 55 del 1990, che pacificamente riteneva di interpretare la disposizione di cui alla L. n. 152 del 1975, art. 19 nel senso della piena equiparazione, ai fini delle misure di prevenzione patrimoniali, tra soggetti pericolosi in quanto indiziati di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso e soggetti pericolosi in quanto ritenuti abitualmente dediti ad attività delittuose da cui traggono i mezzi di vita ai sensi della L. n. 1423 del 1956 (Sez. 1, 11 dicembre 1989 n. 3253, rv. 183046; Sez. 1, 21 gennaio 1993 n. 226, rv. 193247; Sez. 1, 29 novembre 1993 n. 5166, rv. 196098).
Ricostruito in tal senso il quadro normativo di riferimento, deve procedersi all’esame degli effetti della L. 24 luglio 2008, n. 125, art. 11 ter che ha abrogato la L. n. 55 del 1990, art. 14. Deve in primo luogo osservarsi che tale abrogazione non ha prodotto alcun effetto sulla norma di riferimento generale di cui alla L. n. 152 del 1975, art. 19, visto che tale norma è sempre rimasta in vigore nel suo testo originale e che la "restrizione" di efficacia individuata nella L. n. 55 del 1990, art. 14 è stata frutto di interpretazione giurisprudenziale e dottrinale. Ne consegue che il venir meno della norma speciale fa rivivere nella sua pienezza l’operatività della norma generale che non è mai stata modificata o abrogata, per cui priva di pregio è la tesi difensiva prospettata secondo cui una volta abrogato la L. n. 55 del 1990, art. 14, non sussiste più alcuno strumento legislativo che consenta di estendere a soggetti ritenuti affetti da "pericolosità generica" le misure previste per i soggetti portatori di "pericolosità qualificata".
A parere del collegio non sussiste alcuna ragione per modificare l’interpretazione che la giurisprudenza di legittimità aveva già maturata sulla efficacia applicativa della L. n. 152 del 1975, art. 19, prima della entrata in vigore della norma speciale ora abrogata, nel senso che l’applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali della L. n. 575 del 1965 riguardasse tutti i soggetti individuati dalla L. n. 1423 del 1956, art. 1, nn. 1 e 2. La Corte Costituzionale con la decisione n. 675 del 9 giugno 1988 aveva già affrontato la questione della legittimità della L. n. 152 del 1990, art. 19, comma 1, affermando che lo scopo di impedire l’eventuale ingresso nel mercato del denaro ricavato dall’esercizio di attività delittuose o di traffici illeciti, rende non irragionevole la scelta del legislatore di estendere le misure antimafia ad alcune delle categorie di persone socialmente pericolose, quali quelle individuate dalla L. n. 1523 del 1956, art. 1, nn. 1 e 2. Deve infine osservarsi che l’interpretazione della rivitalizzazione della piena operatività della L. n. 152 del 1975, art. 19 comma 1, è confortata sia dalla ratio legis del cosiddetto decreto sicurezza che ha avuto lo scopo di rafforzare e non restringere la possibilità di utilizzo delle misure di prevenzione patrimoniali sia dall’introduzione di un doppio binario in materia di competenza a promuovere il procedimento di prevenzione.
Infatti la L. n. 125 del 2008, art. 10 ha introdotto la competenza a proporre le misure di prevenzione patrimoniali del Procuratore Nazionale Antimafia e del Procuratore distrettuale nei confronti di tutti i soggetti indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso o di uno dei reati previsti dall’art. 51 c.p.p., comma 3 bis, mentre l’art. 11 cit. legge ha introdotto l’analoga competenza a proporre l’adozione delle misure di prevenzione patrimoniali nei confronti dei soggetti di cui alla L. n. 1423 del 1956, art. 1, nn. 1 e 2, del Procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona. Il legislatore del 2008 ha avuto quindi ben presente la fattispecie prevista dalla L. n. 152 del 1975, art. 19 ed ha voluto confermarla introducendo questa competenza proprio all’art. 19, comma 1.
Il ricorso deve essere pertanto rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cassazione Penale, Sentenza n. 24818/2011 Il condono tombale dell’azienda non esenta da accertamenti personali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Il fatto
Per non aver segnalato nella propria dichiarazione dei redditi gli utili percepiti quale rappresentante legale di una Srl, una contribuente veniva imputata, ricorrendone i presupposti (superamento della soglia di punibilità del 10% dell’ammontare complessivo degli elementi attivi risultanti dalla dichiarazione presentata), del reato di dichiarazione infedele (articolo 4, Dlgs 74/2000).

In particolare, l’ente impositore aveva notificato all’interessata un accertamento attribuendole gli utili extrabilancio contestati all’azienda, nonostante questa avesse aderito al “condono tombale” (definizione in toto della controversia pendente) disciplinato dall’articolo 9 della legge 289/2002.

Sia il Tribunale sia la Corte d’appello avevano confermato il reato, condannando l’imputata alla reclusione prevista dalla norma, atteso che i fatti venivano vagliati dai giudici di merito con dovizia di attenzione.
Nel ricorso per cassazione, l’interessata sosteneva principalmente che:
1. non ricorrevano gli elementi costitutivi del reato de quo, non essendosi lei appropriata del denaro della società mediante operazioni commerciali fittizie
2. in ogni caso, il condono tombale eseguito dalla società aveva effetti penalmente rilevanti sulla posizione personale del suo rappresentante legale.

Motivi della decisione
La Suprema corte ritiene il ricorso non meritevole di accoglimento in quanto generico, iterativo delle precedenti difese e, quindi, privo di autosufficienza.
La ricorrente, infatti, si è limitata a opporre alla motivazione resa dal giudice a quo una valutazione di fatto contrastante con le risultanze processuali. Le censure dedotte non attengono a questioni di diritto della decisione impugnata, risultando, quindi, inammissibili – come tali – nel giudizio di legittimità (Cassazione, sezioni unite, 6402/1997; sezione tributaria, 13648/2006), anche perché artatamente descritte al fine di pervenire – mediante una diversa interpretazione di quella resa dal giudice di merito – a una tesi più favorevole alla ricorrente (sezioni unite, sentenza 930/1996).

A tale riguardo, è stato deciso che “La mancanza e la illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti, effettuata dal giudice di merito, una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica” (Cassazione, 5285/1998).

Per quanto attiene, poi, alla questione centrale della vicenda, ossia le correlazioni tra definizione tombale della società e responsabilità “personale” del rappresentante fiscale, la Corte chiarisce che tale vicenda non poteva minimamente precludere gli accertamenti fiscali relativi ai redditi personali della contribuente, “trattandosi di situazioni patrimoniali distinte, aventi ognuna una propria autonoma rilevanza fiscale, non sovrapponibili fra loro”. Invece, la ricorrente poteva salvaguardare la propria posizione penaltributaria solo aderendo a una consona forma di sanatoria prevista dalla legge 289/1992.

Si tratta di un principio ripetutamente affermato sia in sede penale, come testimonia la sentenza in esame, sia in sede tributaria, ove da ultimo è stato stabilito (Cassazione, sentenza 10270/2011) che il socio della Srl a ristretta base familiare paga l’Irpef sugli utili extrabilancio dell’azienda, anche se questa ha aderito al condono tombale, in quanto la società e il socio sono titolari di posizioni fiscali distinte e indipendenti. Tale presunzione è fondata su quanto disposto dall’articolo 39, comma 1, lett. d), del Dpr 600/1973, e induce inversione dell’onere della prova a carico del contribuente.

In conclusione, in ipotesi di condanna per dichiarazione infedele, il condono tombale cui ha aderito la società dalla quale si percepisce il denaro, non agisce a favore del contribuente accusato di aver incassato compensi in nero.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 09-02-2011, n. 3168 Giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con atto notificato il 20/4/2010, la spa ENEL Distribuzione proponeva ricorso, in proprio e nella qualità di procuratrice speciale della spa ENEL, contro la sentenza in epigrafe richiamata, di cui chiedeva la cassazione con ogni consequenziale statuizione.

L’intimata srl Fabbri resisteva con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale, al quale resistevano le spa ENEL ed ENEL Distribuzione.

La cancelleria provvedeva ai dovuti avvisi e la controversia veniva decisa all’esito della pubblica udienza del l/2/2011.

Motivi della decisione.

Riuniti innanzitutto i due ricorsi perchè proposti contro la medesima sentenza, osserva il Collegio che dalla lettura di quest’ultima e delle impugnazioni contro di essa presentate, risulta pacificamente in fatto che il 7/3/1975 la srl SO.L.GEC (poi divenuta srl Fabbri) acquistava un complesso immobiliare sito in (OMISSIS) e denominato (OMISSIS), di cui faceva parte un locale che il precedente proprietario aveva concesso in comodato all’ENEL al fine d’installarvi una cabina di trasformazione per l’esercizio di alcune linee elettriche autorizzate dal Ministero dei Lavori Pubblici con decreto del 21/6/1967.

Dopo una prima richiesta avanzata nell’immediatezza dell’acquisto, la nuova proprietaria attendeva circa 25 anni per sollecitare nuovamente la restituzione del locale, che la comodataria rifiutava, però, di consegnare.

Con atto di citazione notificato il 20/6/2000, la SO.L.GEC. (d’ora in avanti Fabbri) la conveniva perciò davanti al Tribunale di Lucca, per sentirla condannare al rilascio del bene ed al risarcimento del danno da liquidarsi in separato giudizio.

Si costituiva la convenuta, sostenendo che dal 1/10/1990 aveva ceduto tutti gli impianti alla spa ENEL Distribuzione e che, comunque, la destinazione d’uso a suo tempo pattuita comportava il diritto di continuare a detenere il vano fino a che non fosse cessata la sua utilizzazione come cabina di trasformazione che, fra l’altro, non serviva soltanto li cinema, ma una intera porzione del centro storico di (OMISSIS).

Interveniva pure l’ENEL Distribuzione, che oltre a ribadire le difese già svolte dall’ENEL, eccepiva anche il difetto di giurisdizione dell’AGO, trattandosi di causa riservata alla esclusiva cognizione del giudice amministrativo.

Il Tribunale riteneva, però, di avere giurisdizione e condannava l’ENEL Distribuzione alla riconsegna dell’immobile, al risarcimento del danno conseguito alla prosecuzione della sua occupazione dopo l’introduzione del giudizio ed al pagamento, in solido con l’ENEL, delle spese di lite sostenute dalla Fabbri.

L’ENEL e l’ENEL Distribuzione si gravavano alla Corte di appello deducendo, la prima, che non avrebbe potuto essere condannata al pagamento delle spese processuali e, la seconda, che il Tribunale avrebbe dovuto declinare la giurisdizione o, quanto meno, riconoscere che per effetto della concessione del locale al preciso scopo di collocarvi la cabina, il comodato avrebbe dovuto durare fino al termine dell’ utilizzazione in tal senso.

Anche la Fabbri interponeva appello, asserendo che i giudici a quo avrebbero dovuto far decorrere il risarcimento del danno dal momento stesso della compravendita, che stante l’inapplicabilità del principio emptio non tollit locatum, aveva determinato l’immediata estinzione del comodato.

La Corte di appello dava atto delle anzidette richieste, riaffermando innanzitutto che la controversia rientrava nella giurisdizione dell’AGO e che il contratto, concordemente qualificato come comodato dalle parti, era "rimasto verbale", per cui non v’era nulla da cui desumere la pretesa fissazione di un termine finale, "comunque neppure prospettato dall’appellante", la cui lettura finiva in ogni caso per assegnare al rapporto una durata sine die che lo riconduceva senz’altro nell’ambito di cui all’art. 1810 c.c..

Premesse quanto sopra e rilevato, altresì, che la condanna di ENEL alle spese trovava la sua giustificazione nella condotta processuale da essa mantenuta, la Corte ha infine ricordato che "fra la data della prima richiesta di restituzione del locale (1975)" e quella che aveva "immediatamente preceduto l’instaurazione del giudizio (era)no trascorsi 25 anni, durante i quali la proprietaria (avev)a tenuto un atteggiamento remissivo che ben p(oteva) intendersi come di accettazione del protrarsi del rapporto di comodato", cosicchè era proprio dalla data individuata dal Tribunale che doveva essere commisurato l’indennizzo per l’occupazione senza titolo.

Per tali motivi, ha confermato la decisione di prime cure, condannando le appellanti alle spese processuali del grado.

L’ENEL Distribuzione ha proposto ricorso per cassazione in proprio e nella qualità di procuratrice dell’ENEL, deducendo con il primo motivo la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 33, in quanto la Corte di appello avrebbe dovuto ammettere che si discuteva di questioni devolute al giudice amministrativo.

Con il secondo motivo ha invece dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 1803, 1809 e 1810 c.c., nonchè il difetto di motivazione su punto decisivo della controversia, in quanto la mancanza di un espresso termine finale non autorizzava il comodante a recedere ad nutum dal contratto qualora dalla utilizzazione nel medesimo prevista fosse possibile ricavare l’esistenza di un’indiretta determinazione della durata del rapporto che, come la documentazione in atti dimostrava, era stata nel caso di specie assentita fino a che il vano avesse continuato a fungere da cabina di trasformazione.

Con il terzo motivo, la ricorrente ha poi dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., nonchè il difetto di motivazione su punto decisivo della controversia, in quanto una volta accertata la erroneità della vocatio in ius dell’ENEL e la legittimità della occupazione ad essa riferibile, i giudici di merito avrebbero dovuto condannare la Fabbri a pagarle le spese.

Con il quarto motivo, la ricorrente ha infine dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., nonchè il difetto di motivazione su punto decisivo della controversia, perchè in qualità di parte totalmente vittoriosa, l’ENEL non avrebbe potuto essere giammai condannata al pagamento delle spese in favore della Fabbri.

Quest’ultima ha resistito con controricorso, impugnando a sua volta in via incidentale con un unico motivo con il quale ha dedotto l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia, in quanto la Corte fiorentina non aveva "in alcun modo affrontato la questione ritualmente prospettata in merito alla estinzione del rapporto di comodato a far data dall’acquisto dell’immobile da parte della SO.L.GEC".

Così riassunte le rispettive doglianze delle parti, osserva il Collegio che la questione di giurisdizione non è fondata perchè nella presente causa non occorre procedere alla verifica della legittimità di alcun atto d’ imperio, visto che anche dopo la concessione dell’autorizzazione ministeriale, l’ENEL non ha provocato alcun esproprio od altro atto autoritativo, ma si è accordata in via paritaria con l’ex proprietario del cinema, stipulando con lui un negozio di natura civilistica per il godimento di un bene sulla cui domanda di restituzione deve pertanto provvedere il giudice ordinario e non quello amministrativo, la giurisdizione del quale presuppone, com’è noto, la presenza in causa dell’Amministrazione (o del gestore del pubblico servizio) come autorità e non come un privato qualsiasi.

Parimenti da respingere è anche il secondo motivo del ricorso principale, a proposito del quale è sufficiente sottolineare (stante la diversità della presente fattispecie rispetto a quella considerata da C. Cass. 2008/6678), che con sentenza 1997/9775 questa Suprema Corte ha confermato l’indirizzo tradizionale secondo il quale il termine finale del comodato può risultare anche per implicito dalla destinazione del bene, precisando però che in tanto ciò può accadere, in quanto tale destinazione ha insita in sè una scadenza predeterminata, mancando (come nel caso in questione) la quale, l’uso del bene viene a qualificarsi come a tempo indeterminato ed il comodato come precario e, dunque, revocabile ad nutum dal proprietario.

Passando adesso al terzo ed al quarto motivo, da esaminare congiuntamente per via della loro intima connessione, devesi rilevare che la soccombenza dell’ENEL sulla questione relativa all’esistenza o meno di un diritto della Fabbri ad ottenere l’immediato rilascio dell’immobile adibito a cabina, poteva senz’altro giustificare, per la sua importanza centrale nel processo, la compensazione delle spese fra l’attrice e la convenuta, ma non la condanna di quest’ultima, che aveva visto effettivamente respingere tutte le domande avanzate dalla prima nei suoi confronti. la sentenza impugnata dev’essere quindi sul punto cassata, senza però necessità di rimettere gli atti al giudice a quo perchè non occorrendo alcun ulteriore accertamento di fatto, questa Corte può pronunciare nel merito, compensando per intero fra L’ENEL e la Fabbri le spese di lite del primo grado del giudizio, nonchè quelle delle fasi successive. Venendo infine all’unico motivo del ricorso incidentale, occorre tener presente, a prescindere da ogni considerazione sulla esattezza della sua rubrica, che con le risalenti C. Cass. 1964/195 e 1968/2840, questa Suprema Corte ha implicitamente, ma inequivocabilmente escluso l’automatica estinzione del comodato per effetto della vendita e che, in ogni caso, i giudici a quo non hanno affatto ignorato il contrario assunto della Fabbri, ma l’hanno più semplicemente superato con un ragionamento non sindacabile in questa sede perchè immune da vizi logici o giuridici.

Tenuto conto dell’esito complessivo del giudizio, stimasi equo compensare integralmente le spese della presente fase anche fra l’ENEL Distribuzione e la Fabbri.

P.Q.M.

LA CORTE A SEZIONI UNITE riunisce i ricorsi, dichiara la giurisdizione dei giudice ordinario, rigetta il primo, il secondo ed il terzo motivo del ricorso principale, accoglie il quarto e, decidendo nel merito, compensa le spese di lite dei primi due gradi di giudizio fra l’ENEL spa e la Fabbri srl, rigetta il ricorso incidentale e compensa per intero fra tutte le parti le spese della presente fase di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 07-01-2011) 04-02-2011, n. 4186

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Svolgimento del processo

Con sentenza in data 26/2/2010, la Corte di appello di Roma, confermava la sentenza del Tribunale monocratico di Roma, in data 9/4/2008, che aveva condannato F.S. alla pena di anni uno, mesi otto di reclusione ed Euro 600,00 di multa per il reato di appropriazione indebita aggravata, concesse le genetiche equivalenti, oltre al risarcimento del danno nei confronti della costituita parte civile, da liquidarsi in separata sede.

La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l’atto d’appello, in punto di sussistenza del fatto, e confermava le statuizioni del primo giudice, ritenendo accertata la penale responsabilità dell’imputato in ordine al reato a lui ascritto, ed equa la pena inflitta.

Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato per mezzo del suo difensore di fiducia, sollevando due motivi di gravame con i quali deduce:

1) Manifesta illogicità della motivazione;

2) Erronea applicazione dell’art. 646 c.p..

Con riferimento al primo motivo si duole dell’apprezzamento del fatto operato dalla Corte territoriale, eccependo che il denaro del quale veniva contestata l’appropriazione indebita poteva verosimilmente essere stato utilizzato per ripianare i debiti della società.

Con il secondo motivo eccepisce che la condotta in questione rientrerebbe nella fattispecie tipica del reato di infedeltà patrimoniale, di cui all’art. 2634 c.c., con la conseguenza che il fatto non sarebbe punibile per difetto di querela.
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non consentiti nel giudizio di legittimità e comunque manifestamente infondati.

Per quanto riguarda il primo motivo, le questioni dedotte dal ricorrente sono mere censure in fatto e riproducono le analoghe questioni sollevate con i motivi d’appello e respinte dalla Corte territoriale con motivazione congrua e priva di vizi logico giuridici. In effetti il ricorrente, pur avendo formalmente denunciato il vizio di difetto di motivazione, ha, tuttavia, nella sostanza, svolto ragioni che costituiscono una critica del logico apprezzamento delle prove fatto dal giudice di appello con la finalità di ottenere una nuova valutazione delle prove stesse; e ciò non è consentito in questa sede. E’ il caso di aggiungere che la sentenza impugnata va necessariamente integrata con quella, conforme nella ricostruzione dei fatti, di primo grado, derivandone che i giudici di merito hanno spiegato in maniera adeguata e logica, le risultanze confluenti nella certezza della responsabilità dell’imputato per il reato contestato.

Per quanto riguarda il secondo motivo, le censure in punto di qualificazione giuridica del fatto-reato sono manifestamente infondate.

Secondo l’insegnamento di questa Corte, infatti: "Le norme incriminatrici dell’infedeltà patrimoniale ( art. 2634 c.c.) e dell’appropriazione indebita ( art. 646 c.p.) sono in rapporto di specialità reciproca. L’infedeltà patrimoniale tipizza la necessaria relazione tra un preesistente conflitto di interessi, con i caratteri dell’attualità e dell’obiettiva valutabili, e le finalità di profitto o altro vantaggio dell’atto di disposizione, finalità che si qualificano in termini di ingiustizia per la proiezione soggettiva del preesistente conflitto. L’appropriazione indebita presenta caratteri di specialità per la natura del bene (denaro o cosa mobile), che solo ne può essere oggetto, e per l’irrilevanza del perseguimento di un semplice "vantaggio" in luogo del "profitto". L’ambito di interferenza tra le due fattispecie è dato dalla comunanza dell’elemento costitutivo della "deminutio patrimonii" e dell’ingiusto profitto, ma esse differiscono per l’assenza nell’appropriazione indebita di un preesistente ed autonomo conflitto di interessi, che invece connota l’infedeltà patrimoniale" (Cass. Sez. 2^, Sentenza n. 40921 del 26/10/2005 Ud. (dep. 10/11/2005) Rv. 232525; Sez. 2^, Sentenza n. 15879 del 27/03/2008 Ud.

(dep. 16/04/2008) Rv. 239776).

Nel caso di specie non è stata neppure dedotta l’esistenza di un preesistente conflitto di interessi con i caratteri dell’attualità e della obiettiva valutabili, pertanto, esattamente il fatto è stato inquadrato dai giudici di merito nell’ambito della fattispecie legale tipica di cui all’art. 646 c.p..

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in Euro 1.000,00 (mille/00).
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

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