Cass. civ. Sez. II, Sent., 07-04-2011, n. 8001 Contratto preliminare Negozio giuridico

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Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 23/9/2000 R.G. conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Torino, Ro.

F. per sentire dichiarare:

in principalità la nullità della compravendita, avvenuta nel 1992, di un immobile da lui trasferito alla Ro. per consentirle di apparire proprietaria del bene di fronte agli enti eroganti credito al di lei marito onde rassicurarli sulla capienza della moglie che prestava garanzia personale; assumeva che la vendita sarebbe avvenuta senza il pagamento di alcun corrispettivo;

– in via subordinata l’obbligo di ritrasferimento e la sentenza costitutiva dell’effetto traslativo in luogo del contratto non concluso in quanto il trasferimento sarebbe avvenuto in forza di un pactum fiduciae;

in via di ulteriore subordine, per il caso d impossibilità del ritrasferimento, la condanna ai risarcimento del danno e in via di estremo subordine, la condanna all’indennizzo pari a L. 120.000.000 corrispondente ai prezzo dichiarato in atto, a titolo di ingiustificato arricchimento.

La convenuta si costituiva, negava l’esistenza di un pactum fiduciae,contestava i dedotti profili di nullità del contratto e chiedeva il rigetto delle domande attoree..

Con sentenza in data 8/11/2001 il Tribunale di Torino respingeva le domande proposte dal R. osservando che il mancato pagamento del prezzo, anche ove dimostrato, atteneva all’inadempimento del compratore e non alla validità del contratto e, quanto al preteso inadempimento del pactum fiduciae, per la mancanza di prova scritta del patto, necessaria in applicazione analogica degli artt. 1350 e 1351 c.c..

Il R. interponeva appello che era dichiarato inammissibile dalla Corte di Appello di Torino per mancanza di specificità dei motivi di appello in quanto, secondo quel giudice, l’impugnazione era carente di un raffronto tra le ragioni di doglianza esposte nei motivi di appello e la ratio decidendi della sentenza appellata che aveva applicato i principi enunciaci dalla Cassazione con sentenze n. 9489/2000 e n. 5560/2001 sui quali era mancata la specifica e pertinente doglianza.

Il R. ricorre per Cassazione sulla base di due motivi: con il primo deduce insieme la violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c. e l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione e con il secondo la violazione e falsa applicazione degli artt. 1350 e 1351 c.c. e dell’art. 12 preleggi e l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. L’intimato non si è costituito e il R. ha depositato memoria.
Motivi della decisione

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c. con riferimento alla declaratoria di inammissibilità dell’appello, pronunciata dalla Corte territoriale per pretesa mancanza del requisito della specificità dei motivi.

Il contenuto dell’atto di appello è trascritto nella sentenza appellata e anche nel ricorso per Cassazione; dal tenore dell’atto emerge con sufficiente chiarezza che L’appellante si doleva del fatto che le proprie domande fossero state respinte dal giudice di prime cure sulla base dell’affermazione per la quale il dedotte pactum fiduciae, riguardando un bene immobile, avrebbe dovuto rivestire la forma scritta ad substantiam; affermava che avrebbe potuto essere provata senza alcuna limitazione legale la mancanza di corresponsione del prezzo di vendita.

Sotto quest’ultimo profilo, il ricorrente non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che il mancato pagamento del prezzo non comporterebbe nullità del contratto ma semplice inadempimento dell’acquirente e che, comunque, le affermazioni della convenuta Ro., rese in sede di libero interrogatorio, non escludevano che un prezzo fosse corrisposto.

Sotto il primo profilo, relativo alla censura della statuizione per a quale era stata ritenuta necessaria La forma scritta per il pactum fiduciae, effettivamente la doglianza era sufficientemente specifica e tale da non consentire una declaratoria di inammissibilità che consegue solo quando per il difetto di specificità si determina una carenza delle condizioni indispensabili per una decisione nel merito (cfr. Cass. S.U. n. 16 del 2000).

Pertanto la sentenza deve essere cassata, ma con una pronuncia di cassazione cd. sostitutiva.

Ritiene infatti questa Corte che ricorrano tutte le condizioni per una decisione nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c..

La norma di cui all’art. 384 cod. proc. civ. preclude alla Corte di cassazione di pervenire alla decisione nel merito allorchè vi siano ulteriori fatti da accertare, ma non ne inibisce la valutazione quando, come nella fattispecie, i fatti siano stati già tutti accertati o non siano contestati e non ve ne siano altri, ancora da accertare, suscettibili di poter essere apprezzati o perchè mancano o perchè la facoltà di domandarne l’accertamento è impedita alle parti dalle preclusioni in cui siano incorse.

Alla luce della domanda proposta in giudizio, onere dell’attore era quello di dimostrare l’esistenza del ‘accordo scritto fiduciario, che aveva preceduto o accompagnato la stipula del contratto di acquisto, con l’assunzione, da parte del fiduciario, dell’obbligo di retrocessione al fiduciante del bene immobile. Questa Corte sia già avuto modo di affermare – e tale giurisprudenza si condivide e qui si conferma – che il pactum fiduciae con il quale il fiduciario si obbliga a modificare la situazione giuridica a lui facente capo a favore del fiduciante o di altro soggetto da quest’ultimo designato, richiede, allorchè riguardi beni immobili, la forma scritta ad substantiam, atteso che esso è sostanzialmente equiparabile al contratto preliminare per il quale l’art. 1351 c.c. prescrive la stessa forma del contratto definitivo (Cass. 29/5/1993 n. 6(324;

Cass. 19/7/2000 n. 9489).

Nel caso concreto essendo incontroverso che il patto fiduciario sul quale l’attore fonda la sua pretesa, avrebbe avute ad oggetto la retrocessicene di un bene immobile ed essendo patimenti pacifico che nessun’altra prova è offerta se non la prova orale, nessun altro accertamento si rende necessario, nè è richiesto e occorre semplicemente prendere atto che la prova del pactum fiduciae non sussiste.

Il giudice di primo grado ha fatto corretta applicazione di questi principi che devono ritenersi consolidati e, pertanto, in mancanza della forma scritta del dedotto e indimostrato pactum fiduciae, l’appello, fondato sulla sola deduzione per la quale potevano essere ammesse prove testimoniali del pactum fiduciae, deve essere respinto, anche con riferimento alla pretesa nullità del contratto di compravendita per mancata corresponsione del prezzo, posto che, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, la mancata corresponsione del prezzo integra inadempimento e non nullità;

soltanto ad abundantiam si osserva che se l’attore avesse voluto affermare che le parti del contratto si erano accordate perchè non dovesse essere pagato alcun prezzo, trattandosi di trasferimento simulato, non avrebbe comunque potuto essere provata per testi (comunque non risultano deduzioni istruttorie in atto di appello) la simulazione per il divieto di cui all’art. 1417 c.c..

Tenuto conto che l’intimato non si è costituito, che il ricorrente è soccombente quanto all’esito complessivo del giudizio, ma che il ricorso è stato accolto seppur limitatamente al primo motivo e si è reso necessario per la nullità della sentenza di appello che non ha deciso sul gravame, possono compensarsi le spese del presente giudizio di Cassazione e quelle del giudizio del grado di appello.
P.Q.M.

La Corte cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., rigetta l’appello e dichiara compensate le spese del presente giudizio e quelle del grado di appello.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 09-05-2011, n. 10155 Risoluzione del contratto per inadempimento

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Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 3 maggio 1991 O.A. evocava in giudizio, dinanzi al Tribunale di Udine, E.R. esponendo che fra le parti era stato concluso, il 9.4.1991, contratto preliminare di compravendita in forza del quale la convenuta si era obbligata a vendere all’attore un fabbricato ubicato in (OMISSIS), per il prezzo di L. 650.000.000, di cui L..

100.000.000 erano state corrisposte a titolo di caparra e principio di pagamento al momento della sottoscrizione del preliminare;

aggiungeva che avendo tratto la convinzione che la promittente venditrice era intenzionata ad alienare a terzi il bene ad un prezzo superiore rispetto a quello pattuito, chiedeva accertarsi la validità del preliminare di compravendita e l’obbligo della venditrice a stipulare la vendita del bene.

Instauratosi il contraddittorio, la convenuta, nel costituirsi, ribadiva la piena disponibilità a concludere il contratto, per cui, attesa la evidente pretestuosità della domanda, chiedeva la condanna dell’attore alla rifusione delle spese di lite.

A detto giudizio veniva riunita altra causa, introdotta successivamente, con la quale la E. chiedeva la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni, stante l’inadempienza della controparte alla stipula del definitivo, domanda dalla quale l’ O. si difendeva affermando di non avere stipulato il rogito giacchè la E. non aveva documentato la proprietà di un vano ripostiglio sovrastante la macelleria, inserita nel complesso immobiliare, di proprietà di terzi.

All’esito dell’istruzione della causa, il Tribunale adito rigettava tutte le domande evidenziando la nullità del preliminare per mancata indicazione della concessione edilizia.

In virtù di rituale appello interposto dalla E. con il quale lamentava che il giudice di prime cure avesse esteso – contrariamente all’insegnamento della Suprema Corte – la nullità a mente della L. 28 gennaio 1977, n. 10, art. 15, comma 7, anche agli atti con efficacia obbligatoria, la Corte di appello di Trieste, nella condivisione dell’appellato, accoglieva parzialmente il gravame e in riforma della sentenza impugnata dichiarava la risoluzione del contratto preliminare per inadempimento del promissario acquirente, rigettando per il resto le domande proposte dalle parti.

A sostegno dell’adottata sentenza, la Corte territoriale riconosceva la fondatezza della contestazione dell’appellante relativamente alla declaratoria di nullità del contratto preliminare e, nel merito, evidenziava l’inadempimento dell’ O. che, nonostante fosse stato concluso contratto di vendita a corpo e non a misura, aveva mosso contestazioni circa il vano ripostiglio di incerta proprietà per non addivenire alla stipula del definitivo, ciò pur avendo la promittente venditrice provveduto a regolarizzare detto vano anche sotto il profilo catastale.

La Corte territoriale, inoltre, affermava che non poteva essere accolta la domanda di risarcimento del danno avanzata dalla appellante in mancanza di prova, non utilizzabile nella specie l’art. 1226 c.c. nè quella di trattenimento della caparra ex art. 1385 c.c. in quanto recesso alternativa alla risoluzione.

Avverso l’indicata sentenza della Corte di appello di Trieste ha proposto ricorso per cassazione l’ O., che risulta articolato su un unico motivo, seppure sviluppato sotto molteplici profili, al quale ha resistito con controricorso la E..
Motivi della decisione

Con l’unico motivo il ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 1362, 1453, 1454, 1460, 1538, 1480, 1489, 2643, 2644, 2645 c.c., nonchè degli artt. 345, 116 e 252 c.p.c. e art. 2735 c.c., oltre che per insufficiente o contraddittoria motivazione circa diversi punti decisivi della controversia ampiamente prospettati dalle parti o rilevabili di ufficio.

In sostanza il ricorrente censura la decisione, "caratterizzata per una sommarietà di giudizio", per avere omesso di valorizzare, ai fini dell’adempimento, la corresponsione da parte del promissario acquirente della caparra di L. 100.000.000 e per non avere tenuto conto dell’invito da lui rivolto alla controparte a comparire dinanzi al notaio P.R. per la stipula del definitivo.

Chiarisce, inoltre, che "non intende censurare le valutazioni di merito che hanno portato la Corte di appello di Trieste a giudicare se e quale delle due parti possa ritenersi inadempiente all’obbligo di stipulare il contratto definitivo, ma solamente alcuni errori giuridici e procedurali che lo rendono illegittimo"; la sentenza non avrebbe, inoltre, valutato la circostanza che anche la controparte alla data dell’8.5.1992 non era in grado di trasferire la proprietà dell’unità abitativa erroneamente sminuita e degradata a vano ripostiglio. La corte di merito non avrebbe, altresì, adeguatamente valorizzato, ai sensi dell’art. 1362 c.c., comma 2, che il vano in contestazione era incluso nel preliminare, circostanza che risultava documentata dall’attività svolta dalla promittente venditrice per l’aggiornamento catastale, comportamento successivo rilevante ai sensi dell’art. 2735 c.c.; in tal senso, inoltre, era da interpretare la espressa garanzia, prestata in forma scritta, sia dalla E. sia dal suo difensore.

Aggiunge, che il giudice del gravame avrebbe falsamente applicato l’art. 1538 c.c., relativo alla vendita a corpo, mentre avrebbe dovuto trovare applicazione l’art. 1481 c.c., stante i pericolo che la cosa potesse essere rivendicata da terzi. Afferma, altresì, che "è proprio quella specifica stanza la cui incerta proprietà ha ostacolato la conclusione del contratto", per cui "se le parti concordano nel considerare oggetto di questa specifica vendita immobiliare anche e soprattutto quella specifica stanza interna al fabbricato, il giudice chiamato a verificare la legittimità dell’eccezione di inadempimento del promittente compratore, non può prescindere dalla documentazione della effettiva proprietà in capo E. di quella parte dell’immobile che lo stesso c.t.u. ha considerato incerta". Del resto, la previsione della vendita dell’intero fabbricato includeva necessariamente quel vano, essendo stati esclusi solo i vani terranei. Inoltre sottolinea che l’accatastamento e la dichiarazione del proprietario dei locali terranei erano successivi alla data fissata per il definitivo e privi di conferire certezza sulla proprietà, come agevolmente desumibile dagli artt. 1643 e 1644 c.c. applicabili alla fattispecie, a conferma, peraltro, delle dichiarazioni testimoniali rese dal notaio P. sul punto. Contesta l’applicazione delle disposizioni, con la conseguenza che il giudice del gravame avrebbe falsamente applicato l’art. 1453 c.c..

Il ricorrente – con l’indicazione di numerose norme del codice civile e di quello di rito, esposte le censure con motivazioni sovrabbondanti, come sopra illustrate – nella sostanza lamenta la valutazione delle risultanze probatorie effettuata dal giudice di merito e ciò è evidente soprattutto allorchè, con la denuncia di incongrua motivazione, sovrappone la manifestazione di volontà delle parti desumibile dal preliminare (la cui rilevanza è disciplinata anche dal rigore della forma scritta: art. 1321 c.c.), alla condotta successiva tenuta dalla promittente venditrice per definire stragiudizialmente la controversia, attivandosi per la regolarizzazione catastale del vano tecnico in questione.

Premesso che a detto comportamento non può essere attribuito alcun valore ricognitivo di obblighi non dimostrati, occorre rilevare che la ratio della decisione è che la mancanza di proprietà del vano in questione era un dato ininfluente ai fini della stipula dei contratto definitivo, in quanto non avrebbe comportato nessuna modifica nè in ordine al prezzo di compravendita nè in relazione all’oggetto compravenduto.

La corte di merito ha ampiamente motivato detta ratio decidendi anche con le dimensioni del locale (cui si accede da una apertura di cm 52 larghezza e cm 67 di altezza – altezza interna utile cm 12 – al cui interno vi sono tubazioni di scarico acque bianche e nere pvc provenienti dalle unità sovrastanti, tubazioni per probabile alimentazione di gas ed acqua, conduttori per energia elettrica), deducendone la ininfluenza nell’economia del regolamento negoziale concordato fra le parti.

Tale ratio non risulta impugnata dal ricorrente che si limita a denuncie per taluni aspetti generiche e che in ogni caso fanno riferimento non al contratto preliminare ma ad atti successivi (come la garanzia prestata in ordine alla proprietà del vano). D’altro canto ai fini del ricorso per Cassazione, è giuridicamente irrilevante la censura che investa un principio di diritto enunciato dal giudice di merito e ritenuto erroneo dal ricorrente quando detto principio non costituisca la ratio decidendi della sentenza impugnata, o concorra con altri principi, autonomi ed indipendenti, che siano esatti e da soli sufficienti a giustificare la decisione adottata (v. Cass. 22 novembre 2010 n. 23635; Cass. 15 febbraio 2008 n. 3796). Va, altresì, specificato che le soluzioni possibili rispetto al vano in contesa erano due; non essendo stato dedotto che il bene fosse comune: o il vano tecnico (non accatastato) costituiva una pertinenza della proprietà della promittente venditrice, nel qual caso sarebbe stato trasferito unitamente al fabbricato, anche senza una sua specifica menzione nel preliminare; ovvero era una pertinenza del negozio di macelleria ed allora era implicitamente escluso dalla vendita.

Ciò precisato, i rilievi critici che vengono mossi dal ricorrente in punto di condotta inadempiente e di interpretazione della portata dell’obbligazione in esame, ritiene il collegio che siano per un verso inammissibili, trattandosi, per taluni aspetti, di una quaestio facti, e, per altro verso, infondati, avendo il giudice del gravame ritenuto pacificamente ininfluente una circostanza non espressamente prevista nel contratto preliminare, quale il trasferimento del vano tecnico. Del resto nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 1453, 1454 e 1460 c.c., nonchè l’omessa e contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia, il ricorrente nella sostanza sostiene che la sentenza impugnata, ignorando l’insegnamento giurisprudenziale secondo cui l’importanza dell’inadempimento va valutata alla stregua di criteri oggettivi e con riguardo all’interesse sostanziale delle parti, non certo ad apprezzamenti personali del contraente che lamenti l’inadempienza, avrebbe valorizzato esclusivamente ed unidirezionalmente l’interesse soggettivo della promittente venditrice, prescindendo completamente da qualsiasi valutazione della rilevanza, anche economica, dell’inadempimento ascritto ad essa controricorrente. Anche dette censure non possono essere condivise.

La sentenza impugnata, muovendo dalla unitaria ricostruzione del preliminare di vendita concluso dalle parti nel senso che il vano tecnico, non espressamente menzionato nell’atto negoziale, al più era da considerare una pertinenza della proprietà compravenduta, ha coerentemente collegato la risoluzione dell’intero rapporto all’inadempimento del promissario acquirente, non reputando sì grave da compromettere la funzionalità del complessivo sinallagma contrattuale l’eventuale non disponibilità del locale in contesa. In tal caso vi è stato spazio solo per una valutazione di conformità a buona fede del rifiuto ad adempiere opposto dalla controparte, omettendo di recandosi avanti al notaio da lui stesso indicato il giorno 8.5.1992, valutazione prescritta dall’art. 1460 c.c. nonchè dal principio generale dettato per l’esecuzione dei contratti dall’art. 1375 c.c.. Nel caso in esame il giudice d’appello, ancorchè non abbia fatto esplicito riferimento alle norme ora menzionate, ha correttamente ritenuto ingiustificato il rifiuto del promissario acquirente ad intervenire per il rogito notarile, versando il saldo del prezzo, in considerazione della tenue importanza attribuita nell’economia del regolamento negoziale al valore del vano in questione, peraltro, si ribadisce, non espressamente previsto nell’atto negoziale.

Del resto è di tutta evidenza che nell’acquisto di un intero fabbricato, con esclusione del solo piano terraneo, il disporre o meno di un vano delle dimensioni esposte, con una mera funzione di servizio, non integra un inadempimento tale da giustificare la mancata comparizione dell’ O. avanti al notaio da lui stesso indicato il giorno 8 maggio 1992. Conclusivamente, il ricorso va respinto e, pertanto, secondo l’ordinario criterio, il ricorrente va condannata a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in complessivi Euro 5.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.

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Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 15-02-2011) 23-03-2011, n. 11563 Ricorso

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

A.C., tramite difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, in data 13.5.2010, confermativa della sentenza 21.9.2009 con cui il Tribunale della stessa città l’aveva condannata, per il reato di truffa aggravata, alla pena di giorni 20 di reclusione ed Euro 34,00 di multa, concesse le attenuanti generiche equivalenti all’aggravante ed alla recidiva contestate e ritenuta la continuazione con i fatti oggetto della sentenza irrevocabile della Corte di Appello di Torino del 3.6.2008. La ricorrente chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata deducendo:

erronea applicazione dell’art. 69 c.p., u.c. in relazione all’art. 99 c.p., comma 4 ed illogicità della motivazione quanto alla mancata esclusione della contestata recidiva reiterata,rapportata dalla Corte territoriale ai precedenti penali a carico dell’imputata;

erroneamente non si era tenuto conto che detta recidiva non era ricollegabile agli episodi di truffa, coevi a quello in esame, per i quali l’ A. aveva riportato condanna in autonomo giudizio e peraltro, i restanti precedenti penali riguardavano reati "differenti per indole e risalenti nel tempo". Il ricorso è manifestamente infondato.

L’applicazione della recidiva reiterata risulta correttamente motivata con riferimento alle precedenti condanne subite dall’imputato per truffa (ben venti episodi), per furto in abitazione (cinque episodi), violazione delle norme sull’uso delle carte di credito reati, contro il patrimonio e, quindi, della stessa indole di quello contestato nel procedimento de quo e ritenuti, logicamente, dalla Corte territoriale, anche in relazione alla continuità nel tempo della loro commissione(tra il 1985 ed il 2008), significativi di una spiccata professionalità criminale e pericolosità sociale, ostative all’esclusione della recidiva. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

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Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 18-01-2011) 08-04-2011, n. 14075 Misure di prevenzione

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Svolgimento del processo

La Corte di appello di Catanzaro con decreto del 14.5.2010 rigettava il ricorso del C.M. avverso il decreto del Tribunale di Crotone in data 2.3.2009 con il quale veniva disposta nei confronti dello stesso la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di PS con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza per la durata di anni quattro. La Corte ricordava l’autonomia del procedimento di prevenzione da quello penale e quindi la possibilità, anche in caso di proscioglimento, di accertare la pericolosità del soggetto anche in base ad elementi distinti anche se desumibili dai medesimi fatti storici venuti in rilievo nella sentenza. Gli elementi emersi nel procedimento c.d. Ciclone dimostravano la contiguità del C. con la criminalità organizzata con frequentazioni di soggetti pregiudicati e con il coinvolgimento in episodi delittuosi.

Il C., appartenente al clan di I.G., dopo l’arresto di questi aveva iniziato a programmare la costituzione di un nuovo gruppo criminale dimostrando quindi la sua pericolosità sociale.

Ricorre il C. che allega il contrasto della motivazione con gli atti processuali richiamati. L’unico pregiudicato che emergeva aver frequentato era Co.Pi. suo cugino. I precedenti veri e propri si limitavano ad una sentenza di patteggiamento in materia di armi. Quanto ascritto in sentenza al C. e cioè la programmazione di un nuovo gruppo criminale in realtà riguardava il fratello U..
Motivi della decisione

Il ricorso, stante la sua manifesta infondatezza, va dichiarato inammissibile.

Va ricordato che in "tema di misure di prevenzione, la riserva del sindacato di legittimità alla violazione di legge non consente di dedurre il vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), sicchè il controllo del provvedimento consiste solo nella verifica della rispondenza degli elementi esaminati ai parametri legali, imposti per l’applicazione delle singole misure e vincolanti, in assenza della quale ricorre la violazione di legge sub specie di motivazione apparente" (cass. n. 19598/2010, n. 35044/2007, n. 15107/2004).

Ciò detto, il provvedimento appare motivato in quanto si sono indicati gli elementi che sorreggono l’applicazione della misura ed in particolare i rapporti con pregiudicati ed ambienti di criminalità organizzata (del resto neppure negati nel ricorso nel quale si tende solo a configurarli come meri rapporti parentali) ed il coinvolgimento in gravi vicende delittuose. Pertanto non emergono nè sono state specificamente dedotte violazioni di legge di sorta.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla cassa delle ammende.

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