Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 25-07-2011, n. 16168 Giurisdizione sui reclami attinenti al rapporto di impiego del personale

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Svolgimento del processo

Il Tribunale di Latina, decidendo sulla domanda proposta nei confronti di IPOST -Istituto Postelegrafonici – da T. N., ex dipendente di Poste Italiane, collocata in pensione il 1 luglio 1999, domanda avente ad oggetto l’applicazione del beneficio di cui alla L. n. 336 del 1970, art. 2, comma 2 (che, per gli orfani di guerra, prevede al momento del collocamento a riposo la promozione alla qualifica immediatamente superiore), condannava l’istituto convenuto a riconoscere alla ricorrente la qualifica di Q2 ai sensi della norma sopra citata, con adeguamento delle erogazioni future ancora da versare e integrazione di quelle arretrate.

La Corte d’appello di Roma, decidendo sul gravame proposto da IPOST avverso la sentenza di prime cure, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, rientrando la materia nella giurisdizione della Corte dei conti, con riferimento alla domanda avente ad oggetto il riconoscimento del beneficio sopra indicato ai fini della condanna al pagamento delle conseguenti differenze sul trattamento di pensione. Rigettava ne resto il gravame riconoscendo la giurisdizione del giudice ordinario in tema di ricalcolo dell’indennità di buonuscita corredamene riconosciuta in primo grado.

Sotto il primo profilo, premesso che la L. n. 71 del 1994 – che ha trasformato l’amministrazione postale in ente pubblico economico prima e in società per azioni poi – ha affidato alla cognizione del giudice ordinario solo le controversie concernenti il rapporto di lavoro di diritto privato, senza modificare le preesistenti regole di riparto della giurisdizione per quanto riguarda le questioni relative al trattamento pensionistico, ha affermato che relativamente alla domanda avente ad oggetto il trattamento di pensione, priva di riflessi sul rapporto di lavoro essendo stata proposta da un dipendente in quiescenza delle poste italiane, sussisteva la giurisdizione della Corte dei conti.

Per quanto riguarda il profilo concernente il ricalcolo dell’indennità di buonuscita, premesso che, ai sensi del c.c.n.l. 26 novembre 1994, il personale dipendente di Poste Italiane era stato raggruppato in diverse aree (area di base, area operativa e area quadri di primo e secondo livello), e premesso altresì che la lavoratrice al termine del rapporto di lavoro era inquadrata nell’area operativa, osservava che correttamente alla stessa era stato riconosciuto l’inquadramento nell’area quadri di secondo livello, in applicazione del beneficio di cui alla L. n. 336 del 1970, art. 2, in quanto tale inquadramento doveva considerarsi immediatamente superiore a quello già posseduto. Osservava in proposito che l’interpretazione autentica del citato art. 2, contenuta nella L. n. 824 del 1971, art. 3, non era di ostacolo alla suddetta interpretazione atteso che tale norma non impediva il passaggio da un’area all’altra.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso l’IPOST affidato a due motivi. T.N. resiste con controricorso e propone ricorso incidentale.

La causa è stata fissata innanzi a queste Sezioni Unite in considerazione del fatto che il primo motivo del ricorso principale e l’unico motivo del ricorso incidentale pongono una questione di giurisdizione.
Motivi della decisione

Preliminarmente deve disporsi la riunione dei ricorsi in quanto proposti avverso la stessa sentenza ( art. 335 cod. proc. civ.).

Col primo motivo del ricorso principale l’IPOST denuncia vizio di omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia con riferimento al mancato accoglimento dell’eccezione di difetto di legittimazione passiva dell’istituto stesso con riferimento alla domanda oggetto del giudizio. Sotto altro profilo deduce l’erroneità della decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto la sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti. Richiama, a sostegno delle proprie tesi, una sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione (Cass. S.U. 15 gennaio 2010 n. 528) secondo la quale la domanda del dipendente di Poste Italiane con la quale viene chiesta la concessione, all’atto de collocamento a riposo, della qualifica superiore quale beneficio combattentistico ai sensi della L. n. 336 del 1970, art. 2, comma 2, non è devoluta alla giurisdizione della Corte dei conti ma a quella del giudice ordinario, atteso che detto beneficio, pur comportando un più favorevole trattamento pensionistico, ha diretta incidenza sul rapporto di lavoro. Con la stessa sentenza è stata esclusa la legittimazione passiva dell’istituto, spettando la stessa al datore di lavoro.

Col secondo motivo l’Istituto ricorrente principale denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 336 del 1970, art. 2, comma 2, e della L. n. 824 del 1971, art. 3, oltre che del c.c.n.l.

26 novembre 1994. Deduce, in particolare, che la corte di merito avrebbe errato nel riconoscere il diritto della lavoratrice all’inquadramento nella qualifica immediatamente superiore a quella attribuitole al momento della cessazione del rapporto di lavoro, e cioè la qualifica di quadro di secondo livello. Ciò in quanto, con la creazione, da parte della contrattazione collettiva, di aree di natura funzionale, ciascuna indipendente dall’altra, non sarebbe più possibile l’attribuzione della qualifica o classe di stipendio immediatamente superiore a quella posseduta in quanto incompatibile col nuovo sistema.

Con l’unico motivo del ricorso incidentale la T. lamenta l’erroneità della decisione nella parte in cui ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e la giurisdizione della Corte dei conti sulla domanda di riconoscimento del beneficio ai fini della condanna al pagamento delle differenze economiche concernenti il trattamento pensionistico.

Il primo motivo del ricorso principale e l’unico motivo del ricorso incidentale meritano di essere esaminati congiuntamente attesa la stretta connessione fra le questioni di legittimazione passiva e quelle attinenti alla giurisdizione (queste ultime comuni ad entrambi i motivi).

Deve premettersi che, ai sensi dell’art. 386 cod. proc. civ., la giurisdizione si determina dall’oggetto della domanda secondo il criterio del petitum sostanziale, ossia dello specifico oggetto e della reale natura della controversia, da identificarsi non soltanto in funzione della concreta statuizione che si chiede al giudice, ma soprattutto in funzione della causa petendi, costituita da contenuto della posizione soggettiva dedotta in giudizio ed individuabile in relazione alla sostanziale protezione accordata, in astratto, dall’ordinamento alla posizione medesima, senza che a tal fine possa assumere rilievo la prospettazione della parte (cfr., in particolare, Cass. S.U. 4 gennaio 2007 n. 14).

Alla stregua di tale criterio, si deve osservare che la domanda introduttiva del giudizio di merito, proposta in epoca successiva alla data del collocamento a riposo della ricorrente, risulta, in uno dei suoi capi, specificamente diretta al riconoscimento di un trattamento pensionistico calcolato sulla base di una qualifica (e sul corrispondente livello di retribuzione) superiore rispetto a quella cui era stata commisurata l’originaria liquidazione del trattamento pensionistico, riconoscimento al quale l’interessata assume di aver diritto in applicazione della L. n. 336 del 1970, art. 2, comma 2. La situazione giuridica soggettiva fatta valere con il suindicato capo di domanda riguarda, dunque, esclusivamente la prestazione pensionistica e la sua quantificazione.

Le Sezioni unite della Corte hanno, con orientamento costante, stabilito che la controversia proposta da un dipendente in quiescenza delle Poste Italiane S.p.A. (prima Ente Poste Italiane) che abbia direttamente ad oggetto il trattamento di pensione, senza alcun riflesso sul rapporto di lavoro già risolto, appartiene alla giurisdizione della Corte dei conti, atteso che la L. n. 71 del 1994 – che ha trasformato l’amministrazione postale in ente pubblico economico – ha affidato alla cognizione del giudice ordinario solo le controversie concernenti il rapporto di lavoro di diritto privato con detto ente, senza modificare le preesistenti regole di riparto della giurisdizione per quanto riguarda le questioni relative al trattamento pensionistico (cfr., in particolare, Cass. S.U. 4 gennaio 2007 n. 14; Cass. S.U. 28 luglio 2004 n. 14171). Sulla base di tale orientamento, che deve essere pienamente ribadito, deve essere pertanto confermata la giurisdizione della Corte dei conti.

Altrettanto infondata è la censura basata sull’assunto del difetto di legittimazione passiva dell’IPOST. Ed infatti, come sottolineato dalla già citata Cass. S.U. 4 gennaio 2007 n. 14, il D.L. 1 dicembre 1993, n. 487, art. 6, comma 7, convertito nella L. 29 gennaio 1994, n. 71 dispone che "a decorrere dal 1 agosto 1994, al trattamento di quiescenza di tutto il personale in servizio presso l’ente Poste Italiane provvede, all’atto del collocamento a riposo o delle dimissioni e salvi i diritti acquisiti, l’Istituto Postelegrafonici, applicando le norme previste per il personale statale". Tale norma è stata interpretata univocamente nel senso che l’IPOST provvede sia al trattamento pensionistico che a quello concernente l’indennità di buonuscita dovuti ai dipendenti postali cessati dal servizio, come nel caso di specie, dopo il 1 agosto 1994; e tale competenza dell’IPOST è rimasta anche per i dipendenti postali in servizio alla data del 28 febbraio 1998 allorchè è cessato il regime giuridico dell’indennità di buonuscita ed è divenuto applicabile quello del trattamento di fine rapporto previsto dall’art. 2120 cod. civ. (cfr., in particolare, Cass. 6 agosto 2009 n. 17987 la quale ha infatti precisato che in tale ipotesi la buonuscita maturata al 28 febbraio 1998 e calcolata secondo te regole proprie dell’istituto diventa una componente de trattamento di fine rapporto, perdendo la sua originaria natura previdenziale per assumere quella di credito di lavoro, ancorchè la discrezionalità del legislatore sia stata esercitata nel senso di sostituire all’effettivo debitore (anche) del t.f.r. (e cioè il soggetto datore di lavoro) l’IPOST. Sussiste pertanto la legittimazione passiva dell’IPOST in subjecta materia.

Nè giova alla tesi dell’Istituto ricorrente (sia con riferimento alla giurisdizione che alla legittimazione passiva) invocare il principio di diritto enunciato da Cass. S.U. 15 gennaio 2010 n. 528 secondo cui "la domanda con la quale il dipendente delle Poste Italiane s.p.a. chieda la concessione, all’atto del collocamento a riposo, della qualifica superiore quale beneficio combattentistico della L. n. 336 del 1970, ex art. 2, comma 2, non è devoluta alla giurisdizione della Corte dei Conti ma a quella del giudice ordinano, poichè il detto beneficio, pur comportando un più favorevole trattamento pensionistico, ha diretta incidenza sul rapporto di lavoro. Per lo stesso motivo, va altresì esclusa la legittimazione passiva dell’IPOST (Istituto postelegrafonico), spettando la stessa solo al soggetto datore di lavoro". Nella fattispecie esaminata dalla Sezioni Unite nella sentenza sopra citata, infatti, la domanda di riconoscimento del beneficio era stata proposta dal dipendente (a differenza del caso oggetto del presente giudizio) prima della cessazione dal servizio e quindi aveva una diretta incidenza sul rapporto di lavoro. Di qui la legittimazione passiva del datore di lavoro e la giurisdizione del giudice ordinario.

Anche il secondo motivo del ricorso principale deve essere rigettato.

Esso è incentrato sulla disciplina dettata dalla L. 9 ottobre 1971, n. 824, art. 3, commi 1 e 2, che, integrando la L. n. 336 del 1970, art. 2, ha precisato (al comma 1) che per qualifica o classe di stipendio immediatamente superiore a quella posseduta "si intende quella eventualmente conferibile in relazione alla carriera di appartenenza, quale prevista dall’ordinamento generale della carriera stessa e dai contratti collettivi di lavoro, ai sensi delle leggi vigenti e indipendentemente dal sistema di conferimento", e (al secondo comma) che "negli ordinamenti nei quali sia prevista la distinzione del personale in dirigenti, funzionar’, impiegati e subalterni, per carriera di appartenenza si intende quella che si articola nei gradi conseguibili in ciascuno degli indicati gruppi".

Ad avviso dell’Istituto ricorrente la normativa sopra richiamata deve essere interpretata nel senso che il beneficio del riconoscimento della qualifica o classe di stipendio immediatamente superiore di cui alla L. n. 336 del 1970, art. 2, comma 2, opera nel limitato ambito dell’area di appartenenza la quale, nell’assetto previsto dal c.c.n.l. del 1994, è pienamente autonoma rispetto alle altre; tale beneficio non può pertanto essere applicato nel senso dell’attribuzione dell’inquadramento in un’area diversa immediatamente superiore.

Tale tesi deve essere rigettata in coerenza con quanto deciso da queste Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 528 del 2010 sopra citata) in una fattispecie sostanzialmente analoga (la domanda, concernente l’applicazione del beneficio di cui alla L. n. 336 del 1970, art. 2, comma 2, era stata proposta da un dipendente delle poste ex combattente inquadrato nel livello più alto dell’area operativa ed il suo accoglimento aveva determinato il passaggio dell’interessato dall’area operativa all’area quadri). Le Sezioni Unite hanno deciso in favore della tesi del lavoratore valorizzando, in particolare, il rilievo che la qualifica superiore veniva conferita, nel quadro dei benefici previsti a favore degli ex combattenti ed assimilati, all’atto della cessazione del rapporto ed ai soli fini economici. In questo quadro la previsione contrattuale delle aree non doveva considerarsi decisiva ai fini della sussistenza del diritto al beneficio in esame. La sentenza sopra citata conferma, del resto, la validità di un orientamento già espresso dalle stesse Sezioni Unite (Cass. S.U. 5 dicembre 1994 n. 10432) e dalla Sezione lavoro di questa Corte (cfr., ad esempio Cass. 27 gennaio 2006 n. 1739; Cass. 21 gennaio 1994 n. 565), che, nel contesto dell’attribuzione del beneficio in esame ha ritenuto irrilevante il sistema previsto per il conferimento in servizio della categoria superiore posto che tale conferimento avviene ai soli effetti economici del calcolo dell’indennità di buonuscita e della pensione. In particolare, la giurisprudenza da ultimo citata ha precisato che non costituiva elemento ostativo alla sussistenza del diritto al beneficio neanche il fatto che ciò implicava il passaggio all’area quadri.

In definitiva, entrambi i ricorsi devono essere rigettati, con dichiarazione della giurisdizione della Corte dei conti con riferimento alla domanda concernente la determinazione del trattamento pensionistico.

In applicazione del criterio della soccombenza l’Istituto ricorrente principale viene condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo, da distrarsi a favore dell’avv. Dino Lucchetti dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta; dichiara la giurisdizione della Corte dei conti sulla domanda concernente la determinazione del trattamento pensionistico; condanna l’IPOST al pagamento delle spese del giudizio liquidate in Euro 200,00, oltre Euro 3000,00 (tremila) per onorari e oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A., da distrarsi a favore dell’avv. Dino Lucchetti dichiaratosi antistatario.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. V, Sent., 12-05-2011, n. 2838 Ingegneri ed architetti

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Avv. Giovanni Pellegrino, e Quinto;
Svolgimento del processo

Il presente ricorso in appello è proposto dal Comune di Cutrofiano e tende alla riforma della sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, ha accolto un ricorso dell’Ordine degli ingegneri di Lecce, motivandolo con il rilievo di illegittimità della norma di bando che prevedeva la corresponsione del compenso e il rimborso delle spese della richiesta progettazione, soltanto nel caso di finanziamento da parte della Regione Puglia.

Questo il motivo dell’appello:

Carenza di interesse dell’Ordine degli ingegneri di Lecce, essendo ormai scaduto il termine per la presentazione delle offerte, per cui non era più possibile la rinnovazione della gara e legittimità della clausola che prevedeva la erogazione di compensi solo al momento dell’intervenuto finanziamento, per effetto del decreto Bersani (decretolegge n. 223 del 2006).

L’Ordine degli ingegneri appellato si costituisce in giudizio e resiste all’appello, chiedendone la reiezione e rilevando come successivamente il Comune abbia affidato incarichi di ben cinque volte superiori a quello stabilito nel bando.

Interviene "ad opponendum" il Consiglio nazionale degli ingegneri, che chiede il rigetto dell’appello.

Il Comune di Cutrofiano presenta successive memorie illustrative, con le quali, ulteriormente argomentando, insiste per l’accoglimento dell’appello, indicando anche la irrilevanza della successiva aggiudicazione per importi superiori ed eccependo la inammissibilità del ricorso dell’Ordine degli ingegneri.

La causa passa in decisione alla pubblica udienza del 10 dicembre 2010.
Motivi della decisione

L’appello è fondato.

In primo grado l’Ordine ha evidenziato che il suo interesse al ricorso era correlato alla riedizione della procedura, acchè la stazione appaltante proceda a bandire una gara che escluda la condizione del finanziamento per la liquidazione del dovuto così consentendo una larga partecipazione alla esperenda nuova procedura.

Al riguardo, come esattamente eccepito dal Comune appellante e avuto riguardo alla specialità del caso (caratterizzato dalla urgenza delle determinazioni comunali), non può non rilevarsi che il giorno successivo alla notificazione dell’originario ricorso giudizio avanti al TAR (intervenuta il 29 ottobre 2009, con deposito il successivo 3 novembre 2009) si era determinata la impossibilità giuridica di rinnovamento della procedura di gara, in quanto era scaduto il termine (30 ottobre 2009) per le domande di partecipazione al bando regionale di finanziamento (cfr. determinazione regionale 4 agosto 2009 n.514) ed era già intervenuta la aggiudicazione definitiva da parte del Comune in data 9 ottobre 2009..

La rinnovazione del procedimento avrebbe quindi comportato l’inosservanza del termine utile per il conseguimento del finanziamento regionale, sicchè non era configurabile neppure l’interesse strumentale dell’Ordine ad una più larga partecipazione di categoria alla gara (risultando così legittimati i soli soggetti partecipanti alla medesima).

In detta situazione e a corollario di quanto rilevato, si osserva che in tal modo si era altresì sostanziato un conflitto di interessi tra l’Ordine e gli ingegneri o le società (anche) di ingegneria che avevano partecipato alla gara (in particolare l’ing.Luigi Fatigato, che risulta progettista dell’intervento e rappresentante legale della società I.;cfr.verbale di validazione in data 29 ottobre 2009)

Invero, gli ordini professionali hanno il compito primario di tutelare gli interessi della categoria e dei propri iscritti, sicchè non appare rituale che i medesimi, come nella specie, si pongano in contrasto con gli interessi di alcuni dei propri iscritti.

E ciò in sviluppo dei principi affermati nella sentenza di questa Sezione n. 8404 del 2009

Infine, per completezza, deve rilevarsi che per quanto detto non è rilevante che, successivamente, all’incarico originario, che prevedeva la elaborazione solo del progetto preliminare, gli affidatari abbiano avuto un ampliamento dell’incarico, formulando anche il progetto definitivo e quello esecutivo, per le ragioni prima indicate di mancanza di interesse dell’ordine ricorrente e del Consiglio interveniente "ad opponendum".

L’appello, assorbita ogni ulteriore questione (non oggetto di approfondimento in questa sede), va, conseguentemente, accolto, con riforma della sentenza appellata.

Le spese di giudizio del doppio grado, possono però, ricorrendo all’uopo giusti motivi, essere integralmente compensate fra le parti.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,

Accoglie nei limiti di cui in motivazione l "appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, dichiara improcedibile il ricorso di primo grado.

Spese del doppio grado compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 14-04-2011) 26-05-2011, n. 21211 Aggravanti comuni motivi abietti o futili

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essuali;
Svolgimento del processo

1. – Con sentenza deliberata in data 17 maggio 2010, depositata in cancelleria il 28 giugno 2010, la Corte di Appello di Milano, rideterminava la pena inflitta a K.A., imputato di duplice tentato omicidio ed altro, nella misura di anni tredici e mesi sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali del giudizio.

1.1. – Secondo la ricostruzione del fatto operata nella sentenza gravata, K.A., a seguito di un alterco, all’interno di un locale, con il barista C.G.A., esplodeva al suo indirizzo un colpo di pistola cal. 38 colpendolo alla spalla destra.

Esplodeva altresì tre colpi d’arma da fuoco, ad altezza d’uomo, anche all’agente di polizia G., casualmente presente al fatto e che gli aveva intimato di gettare l’arma, continuando a sparargli altresì quando, scappando in strada, veniva da quello inseguito, tentando inoltre, sempre durante la fuga, di sequestrare F.D. imponendogli con la pistola di risalire sulla vettura e sequestrando infine tale I.D. sul furgone del quale era salito con la pistola in pugno. Il K. veniva quindi arrestato in quanto, raggiunto da due proiettili alla coscia e al polpaccio sparati dall’agente di polizia sopra nominato, si accasciava sul sedile del furgone dell’ I. che faceva intervenire le forze dell’ordine.

1.2. – Il giudice di merito richiamava, onde pervenire alla formulazione del giudizio di responsabilità, il dato probatorio consistito dalle deposizioni del C. e della moglie e dei numerosi altri testi presenti al fatto, oltre che dell’ I., del F., del G., valutando altresì l’accertamento balistico disposto e la perizia sulla capacità di intendere e di volere del soggetto (che aveva concluso per la sua seminfermità mentale) e i filmati delle telecamere in funzione in loco.

2. – Avverso tale decisione, tramite il proprio difensore avv. Giovanni Regalia, ha interposto tempestivo ricorso per cassazione il K. chiedendone l’annullamento per violazione di legge e vizi motivazionali con riferimento all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), d) ed e); veniva censurato il fatto che fossero stati proposti all’esame del giudice solo un filmato non integrale che stravolgeva l’effettivo svolgimento della vicenda in particolare la circostanza che il prefato non avesse affatto sparato ad altezza d’uomo, bensì solo a scopo intimidatorio. Inoltre non erano state valutate correttamente le dichiarazioni delle parti offese che avevano smentito di essere state minacciate con la pistola. Il giudice inoltre non ha esaminato in modo corretto la totale incapacità del K. di agire in modo cosciente come risultante dalla documentazione in atti. Anche in relazione alla contestazione dei futili motivi il giudice non ha tenuto conto della necessità del K. di difendere la propria incolumità individuale.
Motivi della decisione

3. – Il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.

3.1 – Le sollecitazioni difensive oltre che generiche e non sviluppate sono formulate in mero fatto e tendono ad accreditare una diversa lettura dei dati processuali, realizzando così un’operazione del tutto inammissibile in questa sede di legittimità. Inoltre non solo ravvisabili le violazioni di legge indicate dal ricorrente. Le argomentazioni espresse dal giudice si appalesano per contro immuni da vizi logici e giuridici e tengono conto delle risultanze di causa siano esse prove dichiarative che accertamenti tecnici dando pieno conto delle ragioni del proprio convincimento.

3.2 – Generico è il rilievo che attiene alla mancata acquisizione dell’intero filmato della vicenda posto peraltro che le prove testimoniali e gli accertamenti balistici hanno dato conto, secondo le congrue motivazioni del giudice della cognizione, del fatto che il K. abbia comunque sparato ad altezza d’uomo e in direzione del poliziotto che lo contrastava. Univoche, secondo l’argomentata motivazione del giudice di merito, sono altresì le testimonianze delle parti lese che hanno raccontato di aver chiaramente percepito la minaccia rivolta loro dal prevenuto che aveva ostentato (sia al F. che all’ I.) la pistola che aveva peraltro in pugno onde ottenere ciò che in quel frangente gli necessitava.

3.4. – Parimenti generica è la doglianza difensiva che attiene alla non corretta valutazione delle condizioni psichiche del prefato.

L’iter logico argomentativo del giudice ha per vero esaminato analiticamente tutte le prospettazioni avanzate dall’esperto e dalla difesa, pervenendo ad una valutazione esaustiva e motivazionale immune da vizi logici e giuridici.

3.5. – Del tutto infondata è poi la censura che attiene alla valutazione dell’aggravante dei futili motivi. La giurisprudenza consolidata di questa Corte ha chiarito che, ai fini della sussistenza dell’aggravante dei motivi rutili deve intendersi l’antecedente psichico della condotta, ossia l’impulso che ha indotto il soggetto a delinquere, e che il motivo deve qualificarsi futile quando la determinazione delittuosa sia stata causata da uno stimolo esterno così lieve, banale e sproporzionato, rispetto alla gravità del reato, da apparire, per la generalità delle persone, assolutamente insufficiente a provocare l’azione delittuosa, tanto da poter considerarsi, più che una causa determinante dell’evento, un pretesto o una scusa per l’agente di dare sfogo al suo impulso criminale (Cass., Sez. 1, 8 aprile 2009, Same U Ullah); Sez. 1, 22 aggio 2008, n. 24683, Sez. 1, 11 febbraio 2000, Dolce; Sez. 1, 19 gennaio 1999, P.M. in proc. Zumbo ed altri; Sez. 6, 3 giugno 1998, Rova). La circostanza aggravante ha, quindi, natura prettamente soggettiva, dovendosene individuare la ragione giustificatrice nel fatto che la futilità del motivo a delinquere è indice univoco di un istinto criminale più spiccato e della più grave pericolosità del soggetto che legittima l’applicazione di un più severo trattamento punitivo (Cass., Sez. 1, 20 ottobre 1997, Trovato).

3.5.1 – Ciò posto, va osservato che il tentato omicidio ai danni del barista originato da un banale litigio (originato dalla circostanza su come dovesse essere riempito un bicchiere) è stato ritenuto correttamente dal giudice della cognizione un mero pretesto di alterco violento, una sorta di detonatore per la perpetrazione di una condotta gratuitamente aggressiva che non trova alcuna giustificazione nel comportamento tenuto dalla vittima. Anche su questo punto ogni diversa riproposizione fattuale da parte del ricorrente involge mere questioni di merito improponibili in questa sede di legittimità. A nulla deve rilevare nella fattispecie che il K. abbia sparato per la necessità di difendere la propria incolumità posto che l’aggravante in questione è stata contestata solo per il reato commesso ai danni del C. (che nell’occorso, circostanza pacifica per tabulas, non ha posto in essere alcuna condotta aggressiva nei confronti del prefato) e non per quello perpetrato in pregiudizio del poliziotto (il quale ha sì sparato a sua volta all’indirizzo del K.) reato quest’ultimo ritenuto però aggravato solo per aver il prevenuto commesso il fatto per assicurarsi l’impunità dall’illecito commesso.

4. – Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 10-06-2011, n. 5192 Esclusioni dal concorso

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nsi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– il ricorrente ha impugnato; – il provvedimento di esclusione e l’eventuale elenco degli ammessi; – in subordine, il decreto del 30.7.2010 di indizione del concorso;

– avverso gli atti impugnasti il ricorrente ha proposto censure di violazione di legge ed eccesso di potere evidenziando, in particolare che: – in data 13.7.2010 aveva presentato domanda per la partecipazione al concorso indetto dalla Guardia di Finanza, ma pochi giorni dopo (il 19.7.2010) l’ha ritirata con nota depositata a mano (cfr. nota del ricorrente con apposizione di "ricevutà allegata al ricorso) presso il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli (infatti, l’interessato non ha partecipato alle prove concorsuali); – tali circostanze sono state portate a conoscenza del Ministero dell’Interno il 3.5.2011, ma l’Amministrazione non ha adottato alcun provvedimento di ritiro dell’atto di esclusione dal concorso.

Con decreto presidenziale cautelare n. 1858 del 19.5.2011, è stata accolta la domanda cautelare proposta dal ricorrente al fine di partecipare alle prove scritte fissate per il il 25.5.2011.

Le censure avanzate dalla parte ricorrente sono fondate per le ragioni di seguito indicate:

– il ricorrente è stato escluso in quanto nel 2010, oltre alla domanda di partecipazione al concorso oggetto di causa, aveva presentato domanda per la partecipazione ad un concorso pubblico l’ingresso nella Guardia di Finanza come Allievo finanziere: ipotesi per la quale l’art. 2, comma 4, del bando di concorso prevedeva l’esclusione dal concorso;

– in linea anche con l’orientamento espresso da questa Sezione (cfr. TAR Lazio, Sez. I Ter, n. 5002/2011) va considerato che, stante la formulazione dell’art. 2, comma 4, del bando di concorso, nel caso di specie non si può parlare di mancanza di requisiti, perché la presentazione, nello stesso anno, di altre domande di partecipazione ai concorsi indicati nella lex specialis possono avere rilievo ai fini dell’ammissione al concorso de quo, se alla "domandà segue la partecipazione in concreto alla selezione;

– la disposizione in esame deve, quindi, essere interpretata nel senso che assume rilevanza la circostanza che l’interessato, dopo aver presentato domanda di partecipazione ad altro concorso (nella fattispecie, per l’arruolamento nel Corpo della Guardia di Finanza), non ha poi partecipato alle relative prove concorsuali, così determinando, per facta concludentia, la rinuncia alle stesse, impedendo l’effetto preclusivo previsto dal bando.

Alla luce delle considerazioni che precedono il Collegio ritiene che il ricorso debba essere accolto con annullamento del provvedimento di esclusione dal concorso.

Sussistono giustificati motivi – legati alla particolarità della vicenda e delle questioni trattate – per compensare le spese di giudizio tra le parti in causa.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

– lo accoglie e, conseguentemente, annulla il provvedimento di esclusione dal concorso;

– compensa le spese di lite tra le parti in causa;

– ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

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