Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 23-02-2011) 08-03-2011, n. 9051 Ricorso

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Svolgimento del processo

La Corte di appello di Reggio Calabria, con sentenza in data 13/5/2010, confermava la sentenza del Tribunale di Palmi, sezione distaccata di Cinquefrondi, in data 18/3/2008, appellata da L. A. e R.A., dichiarati colpevoli di concorso in tentata truffa, essendosi presentati, nella falsa qualità di funzionari delle poste, presso l’abitazione di G.G. tentando di ottenere il versamento in contanti della somma di Euro 100, asserendo trattarsi di erroneo versamento della pensione sul libretto postale dell’interessato per la mensilità di aprile e condannati alla pena di mesi sei di reclusione e Euro 100 di multa ciascuno, pena sospesa per il solo L..

Proponeva ricorso per cassazione il difensore degli imputati deducendo i seguenti motivi:

a) violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento alla mancata concessione dell’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 4;

b) difetto di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile.

1) La Corte ha escluso l’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 4, in considerazione del "turbamento psichico di fatti del genere provocano alle persone anziane", qualificando il danno "grave".

Lo stesso riferimento normativo alla gravità piuttosto che all’entità del danno invita ad una valutazione il più possibile completa del danno; in altri termini, il valore del denaro che costituisce l’oggetto materiale del tentativo di truffa non necessariamente esaurisce la gravità del danno che rileva ai fini in esame, dovendosi anche valutare le eventuali conseguenze psicologiche della condotta delittuosa sulla persona anziana, vittima del reato, ai fini della valutazione della concessione dell’attenuante.

Anche le doglianze relative al diniego di concessione di attenuanti generiche sono manifestamente infondate in quanto il giudizio sulle circostanze e sulla quantificazione della sanzione deve ritenersi esaurientemente compiuto dalla Corte territoriale.

Nel caso specifico la motivazione fa riferimento alla pena ritenuta equa, in relazione ai criteri di cui all’art. 133 c.p., valutati dal Tribunale, con motivazione "per relationem", non essendo il giudice comunque tenuto a considerare in maniera analitica i singoli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. esponendo per ciascuno di questi le rispettive ragioni che lo hanno indotto a formulare il proprio conclusivo giudizio (Cass. 2 2.9.00 n. 9387, ud. 15.6.00, rv. 216924) emergendo in misura sufficiente la valutazione di adeguatezza della pena in concreto inflitta rispetto alla gravità del reato e alla pericolosità degli imputati.

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibili il ricorso, gli imputati che lo hanno proposto devono essere condannati al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille euro ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorse e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille ciascuno alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. V, Sent., 21-03-2011, n. 1736 Rapporto di pubblico impiego

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Svolgimento del processo

1. Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. I bis, con la sentenza n. 1293 del 15 aprile 1998, respingeva il ricorso proposto dai dottori G.S., D.L., M.G., L.D., M.P.V., M.T.S., F.C., V.G. e D.B., medici addetti alla medicina dei servizi, per ottenere il riconoscimento del rapporto di pubblico impiego intercorrente tra essi e la U.S.L. RM/12 e l’inquadramento nelle qualifiche del personale di ruolo della stessa U.S.L.

Il predetto tribunale, infatti, riteneva di dover condividere il consolidato indirizzo giurisprudenziale che, ai fini del riconoscimento in sede giurisdizionale della sussistenza di un rapporto di pubblico impiego, negava rilevanza alla eventuale concreta sussistenza dei cc.dd. indici rilevatori del rapporto stesso in presenza di puntuali disposizioni che ne sanzionassero la invalidità assoluta, qual’era nel caso di specie l’articolo 9 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (che disciplinava puntualmente le modalità dell’assunzione in servizio presso le unità sanitarie locali, sancendo espressamente la nullità degli atti e dei provvedimenti adottati in violazioni di tali norme); ciò senza contare che, sempre secondo i primi giudici, nell’ambito del servizio sanitario nazionale la funzione medica era assicurata non solo attraverso il rapporto di lavoro dipendente, ma anche attraverso rapporti convenzionali, il che escludeva in radice la fondatezza della pretesa avanzata, tanto più che proprio per il settore della medicina dei servizi solo per effetto dell’articolo 8 della 30 dicembre 1992, n. 502, era stata prevista la graduale cessazione delle convenzioni riconducibili ad attività di lavoro dipendente attraverso un complesso procedimento diretto al limitato inserimento dei medici convenzionali dei servizi nei ruoli del personale dipendente.

2. Tutti gli originari ricorrenti hanno ritualmente e tempestivamente impugnato tale sentenza, lamentandone l’erroneità e chiedendone la riforma alla stregua di due sostanziali motivi di gravame, con i quali hanno dedotto, rispettivamente, la violazione e falsa applicazione dell’articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell’articolo 9 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n 761, e dell’articolo 8, comma 1 bis, del d.lgs.30 dicembre 1992, n. 502 (primo motivo), sottolineando la sussistenza di un vero e proprio rapporto di pubblico impiego con l’U.S.L. RM/E (ex U.S.L. RM 12), indicandone tutti gli indici rilevatori ed insistendo quindi per l’accoglimento della loro domanda.

Si è costituita in giudizio l’A.S.L. ROMA E, deducendo l’inammissibilità e l’infondatezza dell’avverso gravame, di cui ha chiesto il rigetto.

3. All’udienza del 3 dicembre 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

4. L’infondatezza dell’appello esime la Sezione dall’esame dell’eccezione di improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza di interesse, timidamente sollevata nella memoria dell’11 novembre 2010 dall’appellata amministrazione sanitaria, che ha precisato di aver provveduto, in applicazione del D. Lgs. 19 giugno 1999, n. 299, all’inquadramento nei propri ruoli, quali dipendenti, dei medici già incaricati a rapporto convenzionale nella medicina dei servizi che avevano optato per il rapporto di lavoro dipendente (giusta delibera n. 2558 del 28 febbraio 2000, in cui peraltro non si rinvengono tutti i nominativi degli appellanti).

4.1. Occorre innanzitutto rilevare che, come correttamente rilevato dai primi giudici, anche questa Sezione ha recentemente precisato che in forza delle disposizioni contenute nell’articolo 9 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (secondo cui le assunzioni in servizio presso le unità sanitarie locali possono avvenire solo mediante pubblico concorso, con conseguente nullità degli atti e provvedimenti posti in essere in violazione di tale principio) e nel successivo articolo 73 (che ha previsto la conferma dei rapporti convenzionali in corso all’epoca), non può ammettersi il riconoscimento giudiziario di un rapporto convenzionale come rapporto di pubblico impiego, anche a prescindere dalle peculiari modalità del servizio prestato (C.d.S., sez. V, 25 maggio 2009, n. 3239).

E’ stato così confermato il peraltro consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui, allorquando l’ordinamento sancisce la nullità di un rapporto di pubblico impiego posto in essere in violazione di una norma di legge, ciò preclude al giudice, in assenza del prescritto espletamento del concorso, una decisione che tenga luogo dell’atto amministrativo non posto in essere, anche se la fattispecie concreta sembra coincidere con la fattispecie tipica del pubblico impiego (C.d.S., sez. V, 1° dicembre 1997, n. 1459; sez. IV, 12 marzo 1996, n. 304).

Al riguardo, diversamente da quanto sostenuto dagli appellanti, la previsione contenuta nel comma 1 bis dell’articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (introdotto dall’articolo 9 del D. Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517), secondo cui, potendo l’amministrazione regionale (entro un triennio dall’entrata in vigore della nuova normativa) individuare aree di attività della guardia medica e della medicina dei servizi che, ai fini del miglioramento del servizio, richiedessero l’instaurazione di un rapporto d’impiego, i medici addetti a tale attività alla data del 31 dicembre 1992, titolari di incarico a tempo indeterminato da almeno cinque anni, potevano essere inquadrati a domanda, previo giudizio di idoneità, nel primo livello dirigenziale del ruolo medico in soprannumero, non solo non abroga implicitamente, né rende inapplicabile al caso di specie il principio generale dell’espletamento del concorso pubblico per l’assunzione nelle unità sanitarie locale (mancando in tal senso qualsiasi indizio e per contro trovando tale principio conferma, a tutto voler concedere, proprio nel carattere eccezionale della norma in esame), per quanto essa stessa postula in ogni caso un giudizio di idoneità (che costituisce pur sempre una sorta di valutazione obiettiva circa l’idoneità del medico optante allo svolgimento delle funzioni cui è destinato), quale condizione imprescindibile per l’instaurazione di un rapporto di pubblico impiego.

4.2. Sotto altro concorrente profilo, non merita censura la sentenza impugnata neppure nella parte in cui ha rilevato che la natura libero – professionale dell’attività prestata dai ricorrenti in esecuzione dei rapporti convenzionali ostava al riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato di pubblico impiego, non essendo per contro decisiva la eventuale ricorrenza di alcune situazioni, pur astrattamente riconducibili a prestazioni di lavoro subordinato.

E’ sufficiente al riguardo ricordare il consolidato indirizzo giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione (SS.UU., 8 aprile 2008, n. 9142; 21 ottobre 2005, n. 20344; 4 agosto 1995, n. 8547; sez. lav., 29 luglio 2008, n. 20581; 9 giugno 2009, n. 13236), secondo cui "I rapporti tra i medici convenzionati esterni e le unità sanitarie locali, disciplinati dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 48 e dagli accordi collettivi nazionali in attuazione di tale norma, pur se costituiti in vista dello scopo di soddisfare le finalità istituzionali dei servizio sanitario nazionale, dirette a tutela la salute pubblica, corrispondono a rapporti libero professionali "parasubordinati" che si svolgono di norma su un piano di parità, non esercitando l’ente pubblico nei confronti del medico convenzionato alcun potere autoritativo, all’infuori di quello di sorveglianza, né potendo incidere unilateralmente, limitandole o degradandole a interessi legittimi, sulle posizione di diritto soggettivo nascenti, per il professionista, dal rapporto di lavoro autonomo"; del resto, sempre secondo l’insegnamento della Suprema Corte – la categoria della subordinazione costituisce una specificazione di quella più ampia del lavoro autonomo ed è stata elaborata proprio per distinguere le prestazioni di natura libero – professionale da quelle di lavoro subordinato.

Pertanto anche la presenza di alcuni tratti astrattamente tipici del rapporto di lavoro subordinato non è sufficiente a trasformare il rapporto convenzionale in rapporto di pubblico impiego (C.d.S., sez. V, 16 settembre 1994, n. 1522), tanto più che nella "parasubordinazione è implicita la presenza (C.d.S., sez. V, 25 maggio 2009, n. 3239) di alcuni degli elementi che caratterizzano il rapporto di lavoro subordinato, come l’inserimento nella organizzazione dell’ente, l’osservanza di vincoli d’orario ed il pagamento periodico.

Pertanto, anche il secondo motivo di gravame non merita favorevole considerazione.

5. Alla stregua delle osservazioni svolte l’appello deve essere respinto.

Sussistono tuttavia giusti motivi, in considerazione della peculiarità della questione e del tempo trascorso, per compensare integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sull’appello proposto dai dott. G.S., D.L., M.G., L.D., M.P.V., M.T.S., F.C., V.G. e D.B. avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale, Sez, I bis, n. 1293 del 15 aprile 1998 lo respinge.

Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 01-04-2011, n. 2910 Carriera inquadramento

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Svolgimento del processo

1. Con ricorso notificato in data 7 maggio 1993, depositato il successivo 5 giugno, i ricorrenti impugnano il decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile 17 aprile 1990 n. 255, con il quale si è approvata la graduatoria del concorso per l’immissione nei ruoli speciali della Regione Campania, ex art. 12 l. n. 730/1986, nonché i decreti del Presidente della Giunta Regionale della Campania 12 novembre 1992, con i quali si è di conseguenza disposto il loro inquadramento definitivo nel IV livello funzionale – esecutore – del predetto ruolo speciale.

I ricorrenti precisano di essere stati assunti dal Commissario straordinario di Governo ex l. n. 219/1981, con contratti dal 1982 al 1985, come coadiutori, con trattamento economico corrispondente al IV livello funzionaleretributivo ex l. n. 312/1980.

Espletate le prove concorsuali per l’immissione nel ruolo speciale della Regione Campania, ai sensi dell’art. 12 l. n. 730/1986, il ricorrente è stato infine inquadrato dalla Regione Campania nel VII livello del ruolo ad esaurimento, e quindi con una "qualifica assolutamente inadeguata, non corrispondente né ai titoli posseduti, né, tantomeno, alle mansioni conferite ed esercitate".

Propongono i seguenti motivi di ricorso:

a) violazione art. 4, co. 8, l. n. 730/1986, anche in relazione alla circ. Ministero funzione pubblica 14 ottobre 1988 n. 23900; poichè si sarebbe dovuta applicare "la norma citata in rubrica, con il dovuto effetto retroattivo, a seguito delle determinazioni della Commissione paritetica. Se così fosse stato, sarebbe stato loro riconosciuto, come livello iniziale di assunzione, quello anche solo immediatamente superiore al provvisorio attribuitogli dal contratto";

b) violazione delle norme di legge indicate sub a); eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità manifesta e per difetto assoluto dei presupposti; poiché il Ministro per la protezione civile non avrebbe dovuto procedere ad approvare la graduatoria del concorso "in difetto di applicazione della circolare Funzione pubblica 14 ottobre 1988 n. 23900";

c) violazione ord. Ministro protezione civile 22 marzo 1989 n. 1672,; eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità manifesta; per falsità dei presupposti; per travisamento dei fatti; poiché avendo il Ministro emanato l’ordinanza n. 1672, lo stesso "non poteva approvare la graduatoria di un concorso effettuato sulla base di criteri totalmente differenti, senza avere, a priori, proceduto alla necessaria ricognizione e verifica delle singole posizioni";

d) violazione art. 3 Cost., anche in relazione all’art. 17, l. n. 93/1983 ed all’ordinanza n. 1672/1989; eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità manifesta; per disparità di trattamento; poiché l’ordinanza citata appare ispirata ai principi che il Ministro ha totalmente ignorato con l’atto di approvazione della graduatoria;

e) violazione di legge e dei principi generali in materia di eguaglianza e di parità di trattamento; eccesso di potere per illegittimità derivata; per difetto assoluto dei presupposti; per falsità della causa e sviamento; perché la Regione non avrebbe dovuto eseguire l’illegittimo decreto ministeriale di approvazione della graduatoria e fondare su di esso l’inquadramento definitivo, posto che la qualifica attribuita appare discriminatoria anche "nei confronti degli equivalenti dipendenti regionali".

Si sono costituite in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Campania.

All’odierna udienza, la causa è stata riservata in decisione.
Motivi della decisione

2. Il ricorso è infondato e deve essere, pertanto, respinto.

L’art. 12 della legge 28 ottobre 1986 n. 730, prevede, tra l’altro, per ciò che rileva nella presente sede:

comma 1: ". Il personale convenzionato da enti, amministrazioni e dai Commissari straordinari di Governo con i fondi appositamente stanziati e in relazione alle esigenze dei terremoti del gennaio 1968 in Sicilia, del novembre 1980 e febbraio 1981 in Campania e Basilicata, del 7 giugno 1981 nei comuni di Mazara del Vallo, Petrosino e Marsala, del 19 settembre 1979 in Umbria, Marche e Lazio, del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania, del bradisismo dell’area flegrea nonché del programma costruttivo di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, che risulta in servizio alla data del 31 marzo 1986, o che abbia comunque prestato servizio per almeno un anno, è immesso, a domanda da prodursi entro il 28 febbraio 1987 dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale e previo superamento di un concorso riservato al personale in possesso dei requisiti di cui al presente articolo, in ruoli speciali ad esaurimento da istituirsi presso gli enti o le amministrazioni ove gli interessati prestano servizio. Il personale in servizio presso i Commissari di cui al richiamato titolo VIII è immesso rispettivamente nei ruoli speciali istituiti dalla regione Campania e dal comune di Napoli. Il personale degli enti non territoriali e delle società a partecipazione statale convenzionati con il Ministro per il coordinamento della protezione civile è immesso nei ruoli speciali istituiti presso le regioni territorialmente competenti."

Comma 2: "La immissione nei ruoli speciali di cui al comma 1 è subordinata al possesso dei requisiti richiesti per l’accesso al pubblico impiego, ad eccezione dell’età, e al superamento del concorso previsto dal medesimo comma, da svolgere secondo modalità stabilite ai sensi del comma 6. Non possono in ogni caso essere ammessi al concorso i soggetti sottoposti a misure di prevenzione e di sicurezza ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 31 maggio 1965, n. 575, e 13 settembre 1982, n. 646."

Comma 4. "Il trattamento economico del personale immesso nei ruoli speciali previsti dal presente articolo è pari a quello iniziale del livello di inquadramento rideterminato sulla base di una anzianità pari al periodo di servizio prestato."

Comma 6. "Il Ministro per il coordinamento della protezione civile determina con proprie ordinanze criteri e modalità di applicazione del presente articolo."

La disposizione prevede, dunque, che talune categorie di personale, specificamente indicate al comma 1, che risultino in servizio alla data del 31 marzo 1986, o che abbiano prestato servizio per almeno un anno, possano essere immessi, a domanda e previo superamento di un concorso riservato, nei ruoli speciali ad esaurimento istituiti presso le amministrazioni ove prestano servizio (nel caso di specie, Regione Campania).

In particolare, il comma 4 prevede che il trattamento economico del personale immesso a seguito del superamento del predetto concorso riservato, "è pari a quello iniziale del livello di inquadramento", rideterminato in considerazione all’anzianità maturata in corrispondenza del periodo di servizio prestato.

In attuazione dell’art. 12 l. n. 730/1986, il Ministro della Protezione civile ha dapprima emanato l’ordinanza 24 ottobre 1986 n. 839, la quale prevede, in particolare, che:

– i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione delle domande, e cioè al 3 gennaio 1987 (art. 6);

– i candidati "il cui rapporto di servizio ha avuto origine da una convenzione sono ammessi a concorrere sulla base delle mansioni conferite con la convenzione e del titolo di studio posseduto, all’immissione nei ruoli speciali ad esaurimento in una delle seguenti qualifiche funzionali previste per i dipendenti dello Stato dalla legge 11 luglio 1980 n. 312: settima, sesta, quinta, quarta, terza, seconda, prima" (art. 9, co. 1);

– nel caso in cui le amministrazioni o enti che devono istituire i ruoli speciali ad esaurimento prevedano classificazioni diverse da quelle di cui all’art. 9, comma 1, l’immissione in tali ruoli "deve avvenire esclusivamente nelle qualifiche corrispondenti a quelle indicate nel primo comma ed individuate sulla base della equiparazione tra le qualifiche dell’ordinamento statale e quelle previste dai rispettivi ordinamenti" (art. 9, co.2);

– le graduatorie di concorso formate dalle commissioni di esame sono approvate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Ufficio del Ministro per il coordinamento della protezione civile (art. 15).

Con successiva ordinanza 22 marzo 1989 n. 1672, il Ministro per la protezione civile, considerato che l’applicazione delle qualifiche funzionali previste dalla legge n. 312/1980, a tutto il personale immesso nei ruoli speciali ad esaurimento "determina disparità di trattamento a parità di funzioni svolte"; ritenuto, inoltre, che "la dipendenza funzionale dall’ente che istituisce il ruolo speciale ad esaurimento giustifica l’applicazione al personale interessato della normativa prevista dall’ordinamento dell’ente medesimo", ha disposto che l’immissione del personale nei ruoli speciali ad esaurimento "deve avvenire sulla base delle mansioni conferite con la convenzione e del titolo di studio posseduto, nelle qualifiche previste dal regolamento organico dell’ente che istituisce il ruolo speciale ad esaurimento". In definitiva:

– mentre l’ordinanza n. 839/1986 disponeva che l’inquadramento avvenisse "sulla base delle mansioni conferite con la convenzione e del titolo di studio posseduto" (art. 9, co. 1), disponendosi altresì che, per l’inquadramento in amministrazioni con classificazioni diverse, il suddetto inquadramento dovesse avvenire in qualifiche corrispondenti a quelle delle amministrazioni statali sulla base della equiparazione tra gli ordinamenti (nel caso di specie, tra ordinamento statale ed ordinamento regionale),

– l’ordinanza n. 1672/1989 prevede invece che il predetto inquadramento – fermo restando i presupposti delle mansioni conferite con la convenzione e del titolo di studio posseduto – avvenga "nelle qualifiche previste dal regolamento organico dell’ente che istituisce il ruolo speciale ad esaurimento".

Nella prima (previgente) ipotesi l’inquadramento era dunque vincolato alla qualifica propria dell’ordinamento statale, ovvero a quella del diverso ordinamento dell’ente di destinazione meramente risultante dall’equiparazione. Nella seconda ipotesi (ex ord. n. 1672/1989), l’ente di destinazione – proprio perché sussiste nei suoi confronti la "dipendenza funzionale" del dipendente da immettere in ruolo – tenuto conto delle mansioni affidate con la convenzione e del titolo di studio, può procedere direttamente (senza essere vincolato dalla qualifica statale attribuita e dalla conseguente qualifica del proprio ordinamento a questa pedissequamente equiparata) all’inquadramento nella qualifica corrispondente in virtù dei presupposti indicati.

A tanto la Regione Campania ha provveduto con la legge reg. 8 febbraio 1990 n. 4, che ha definito qualifiche funzionali e livelli per l’inquadramento del personale ex art. 12 l. n. 730/1986.

3. Nel caso di specie, il procedimento concorsuale per l’immissione in ruolo del personale ex art. 12 l. n. 730/1996 ha avuto inizio prima dell’adozione dell’ordinanza n. 1672/1989 mentre l’approvazione della relativa graduatoria, è intervenuto dopo l’emanazione di detta ordinanza.

Orbene, i motivi di ricorso – sostanzialmente rivolti a lamentare la illegittimità del decreto ministeriale di approvazione della graduatoria e, solo di conseguenza, la illegittimità in via derivata del decreto regionale di inquadramento – si fondano, in buona sostanza, su due distinti ordini di considerazioni:

– per un verso, si sostiene che – essendo nelle more intervenuta la circolare del Ministro della funzione pubblica 14 ottobre 1988 n. 23900, la quale, in attuazione dell’art. 4, co. 8, l. n. 312/1980, approvava le tabelle di equiparazione approntate dalla Commissione paritetica con delibera 28 settembre 1988 – il Ministro non avrebbe potuto approvare la graduatoria di un concorso che aveva destinato i partecipanti a qualifiche non più corrispondenti alla natura delle mansioni svolte, ora riconosciute di livello diverso e superiore (è questo il tenore dei motivi sub a) e b) dell’esposizione in fatto);

– per altro verso, si sostiene che – a prescindere dall’applicazione dell’art. 4, co., 8, l. n. 312/1980 – il Ministro non avrebbe potuto approvare una graduatoria di concorso "effettuato sulla base di criteri totalmente differenti, senza avere, a priori, proceduto alla necessaria ricognizione e verifica delle singole posizioni", e ciò per effetto della intervenuta ordinanza n. 1672/1989 (in tal senso, i motivi sub c), e d) dell’esposizione in fatto).

Orbene, quanto al primo ordine di considerazioni, occorre osservare che l’art. 4, co. 8, l. n. 312/1980, prevede che "il personale le cui attribuzioni, in base alla qualifica rivestita, corrispondono a quelle risultanti, per le nuove qualifiche, dai profili professionali di cui al precedente articolo 3, è inquadrato nelle qualifiche medesime, anche in soprannumero. Ove manchi una esatta corrispondenza di mansioni, si ha riguardo, ai fini dell’inquadramento, al profilo assimilabile della stessa qualifica".

Tale disposizione trova, a tutta evidenza, applicazione solo per il personale alle dipendenze dello Stato ovvero di quello dei ruoli ad esaurimento istituiti presso amministrazioni statali (personale cui la legge n. 312/1980 è espressamente rivolta), mentre non può trovare applicazione per il personale che appartiene a ruoli diversi (nel caso di specie, della Regione), né a personale che – se pur definibile all’atto dell’instaurazione del rapporto come "statale" – operava tuttavia in regime di convenzione ("contratto di lavoro subordinato a tempo determinato").

In tali casi, nei quali rientra quello considerato nella presente sede, non vi era stata alcuna instaurazione di rapporto a tempo indeterminato, tanto meno in base a concorso, ma, al contrario, l’instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato, sulla base di provvedimenti extra ordinem del Commissario straordinario ex l. n. 219/1981.

E’ del tutto evidente l’inapplicabilità dell’art. 4 l. n. 312/1980. Né, d’altra parte, l’attribuzione di un livello funzionaleretributivo, effettuata per la definizione del trattamento economico di un rapporto a tempo determinato, può divenire oggetto di "rimodulazione" per effetto della attuazione di una norma che riguarda il personale di ruolo e la dinamica giuridicoeconomica del rapporto di quest’ultimo.

Quanto al secondo ordine di considerazioni, giova osservare che quanto innovativamente disposto dall’ordinanza n. 1672/1989 del Ministro per la protezione civile non incide sul procedimento concorsuale in itinere, né rende illegittimo il decreto di approvazione della graduatoria e degli atti di tale procedimento.

Ed infatti, come espressamente chiarito anche nel preambolo della stessa ordinanza, la "dipendenza funzionale" del personale ex art. 12 l. n. 730/1986 dall’ente che istituisce il ruolo ad esaurimento, e ciò che consente di fuoriuscire dai limiti propri della legge n. 312/1980 e di potere applicare la normativa prevista dall’ordinamento dell’ente "ricevente" il personale e quindi procedere all’inquadramento di questo (così come dispone l’art. 1 di detta ordinanza), nelle "qualifiche previste dal regolamento organico dell’ente che istituisce il ruolo speciale ad esaurimento".

Ma ciò riguarda l’ente "di destinazione" del personale ex art. 12 l. n. 730/1986, che, ove lo ritenga, vi provvede in sede di inquadramento, indipendentemente dal livello indicato durante il procedimento concorsuale.

E’ in questo senso che si spiega quanto affermato – rispondendo proprio ad un quesito della Regione Campania – dall’Ufficio legislativo del Ministro per la protezione civile (nota 25 gennaio 1993 n. 446, in atti), secondo il quale, sussistendone i presupposti, il reinquadramento deve essere "operato senza riconvocare la commissione d’esame, ma semplicemente sula scorta della ricognizione degli atti da parte del servizio competente".

In definitiva, espletato il concorso riservato (in itinere al momento dell’adozione dell’ordinanza n. 1672/1989), ed approvata la relativa graduatoria, la Regione Campania ben può verificare quale sia il corretto inquadramento del personale, sulla base delle mansioni conferite con la convenzione e del titolo di studio posseduto, ed alla luce del proprio regolamento organico e di quanto da questo previsto in relazione a ciascun singolo caso.

Da quanto sin qui esposto, consegue che il decreto del Ministro per la protezione civile 17 aprile 1990 n. 253, di approvazione della graduatoria di concorso, risulta immune dai vizi denunciati con i motivi di ricorso proposti avverso di esso, (sub lett. ad dell’esposizione in fatto), che risultano pertanto infondati, e ciò comporta la conseguente assenza dell’illegittimità, in via derivata, del decreto di inquadramento, emanato dal Presidente della Giunta Regionale della Campania.

4. Quanto al motivo sub f), relativo specificamente ai decreti del Presidente della Giunta Regionale 12 novembre 1992, di inquadramento, e quanto ai motivi già esaminati (ma nei limiti in cui gli stessi sono da ritenersi rivolti anche avverso tali decreti), occorre osservare che i ricorrenti non evidenziano le ragioni in base alle quali – con riferimento ad una specifica disposizione dell’ordinamento del personale della Regione Campania – l’inquadramento disposto non rientrerebbe legittimamente nel IV livello funzionale – esecutore. E ciò, soprattutto è assente con riferimento alla legge reg. n. 4/1990, che pure risulta indicata nel preambolo del decreto impugnato, e quindi valutata ed applicata dall’amministrazione regionale.

Per un verso, dunque, non si evidenziano, al di là di generiche doglianze, le ragioni per le quali il detto inquadramento non corrisponderebbe alla natura delle mansioni svolte ed al titolo di studio posseduto, e ciò, ovviamente, con riferimento a precise norme dell’ordinamento giuridicoeconomico del personale regionale. Né il giudice può, in sede di legittimità, sostituirsi alle valutazioni dell’amministrazione.

Per altro verso, anche gli atti indicati in ricorso, che, nella prospettazione della parte ricorrente, attesterebbero lo svolgimento di mansioni diverse e superiori, in realtà non sono tali da rendere possibile affermare che essi costituiscono una espressa modifica del contratto stipulato, né tantomeno si evidenzia che quanto in essi stabilito esula dal livello funzionaleretributivo riconosciuto all’atto di instaurazione del rapporto.

Alla luce di quanto esposto, anche i restanti motivi sono infondati e, pertanto, il ricorso deve essere rigettato.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti spese, diritti ed onorari di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Di Vaio Stefano ed altri, come in epigrafe indicati (n. 8140/1993 r.g.), lo rigetta.

Compensa tra le parti spese, diritti ed onorari di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 15-03-2011) 26-04-2011, n. 16302 Sorveglianza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Tribunale di sorveglianza di Firenze revocava la misura della detenzione domiciliare disposta per motivi di salute nei confronti di G.R., osservando nel merito che non sussistevano le condizioni per proseguire questo trattamento non avendo il condannato seguito le prescrizioni e non avendo mai partecipato al trattamento rieducativo, anzi avendo tenuto comportamenti violenti nei confronti della moglie con la quale i rapporti erano molto conflittuali.

Rilevava che nel procedimento instaurato per la decisione erano state presentate due istanze di ricusazione che però la corte territoriale aveva respinto e che tutte le richieste istruttorie avanzate dalla difesa dovevano essere respinte in quanto inconferenti. In particolare non era necessaria alcuna nuova relazione socio familiare, nè di natura psichiatrica, essendovene in atti molteplici tutte recenti, era irrilevante l’opportunità lavorativa in quanto la misura era quella per motivi di salute, non vi era necessità di sentire testimoni di fatti non rientranti nel periodo di valutazione.

Riteneva manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla difesa in relazione al fatto che nel procedimento di sorveglianza non fosse consentita l’udienza pubblica, avanzata alla luce di recenti pronunce che avevano riconosciuto analogo diritto nel procedimento di prevenzione; osservava che nel procedimento di sorveglianza si discuteva solo delle modalità di esecuzione di una pena già irrogata, l’interessato poteva partecipare sia personalmente, se detenuto nel medesimo distretto, sia chiedendo di essere sentito da altro magistrato, sia tramite il suo difensore; il diritto di difesa era ampiamente garantito.

Avverso la decisione presentava ricorso il condannato e deduceva:

– violazione di legge in quanto il tribunale dopo che era stata presentata istanza di ricusazione e dopo aver sospeso la decisione, la aveva pronunciata senza riconvocare udienza e quindi senza consentire alle parti di concludere nel merito;

– abnormità delle decisioni assunte sulle richieste di istruttoria, decise fuori udienza;

– violazione di legge in relazione alle questioni di legittimità costituzionale sollevate in relazione sia all’impossibilità di richiedere udienza pubblica sia alla non possibilità di interloquire su atti depositati dopo la sua audizione;

– mancanza e illogicità della motivazione sui rigetti delle richieste istruttorie essendo fondamentale verificare perchè si erano verificati gli episodi che avevano portato alla revoca della misura, qual fossero le condizioni psichiche e familiari nelle quali viveva il condannato;

– violazione di legge non potendo il presidente ricusato assumere decisioni inerenti le prove richieste.

La Corte ritiene che il ricorso debba essere rigettato.

Venendo all’esame della questione sollevata in merito alla pubblicità dell’udienza, si rileva che la Corte Costituzionale all’udienza del 12 gennaio 2010 ha deciso con la sentenza n. 93 la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dichiarando l’illegittimità costituzionale della L. n. 1423 del 1956, art. 4 e della L. n. 575 del 1965, art. 2 ter per violazione dell’art. 117 Cost., comma 1, e dell’art. 6, par.

1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione personale e patrimoniale si svolga in tribunale e in corte d’appello nelle forme della udienza pubblica. La decisione non ha alcuna possibilità di essere estesa alle udienze relative alla applicazione delle misure alternative alla detenzione e al procedimento di sorveglianza, essendo limitata al procedimento di prevenzione che come è noto si fonda sulla pericolosità del soggetto e non su sentenze di condanna che debbono essere eseguite. Nel procedimento di sorveglianza si discute di diritti soggettivi, ma inerenti alla esecuzione della pena inflitta in modo definitivo a seguito di sentenza di condanna e la tutela dei diritti soggettivi è adeguatamente assicurata dalla partecipazione del condannato e del suo difensore al procedimento nel modo più ampio. Irrilevante e infondata è poi la questione inerente la violazione del diritto di difesa non essendo previsto che il condannato possa interloquire su atti depositati nel corso del procedimento, sia perchè nel caso di specie nulla era stato depositato di ulteriore e inerente al merito, sia perchè tutto era stato messo a disposizione delle parti nel corso della udienza di trattazione della richiesta.

Infondata deve ritenersi anche la questione inerente la nullità del procedimento dovuta al fatto che dopo la decisione sulla ricusazione non sarebbe stata fissata altra udienza. Tale udienza non è certo prevista non potendo più alcuno interloquire sulla decisione; nel caso di specie il tribunale ha svolto l’udienza fino al momento della decisione, l’unica che doveva essere rinviata prima della decisione sulla ricusazione, e quindi non appena intervenuta la decisione ha pronunciato l’ordinanza nella quale ha correttamente risposto a tutte le questioni sollevate dalla difesa, compresa quella inerente le richieste istruttorie. Deve infatti rilevarsi che il Presidente del collegio, dopo che era pervenuta la decisione sulla inammissibilità della istanza di ricusazione, aveva ripreso la camera di consiglio, dando atto che le parti avevano concluso nel verbale di udienza del 9/3/2010; dal verbale emerge che le parti erano state messe nelle condizioni di concludere, prima della sospensione per la decisione sulla ricusazione. In relazione al merito della questione la decisione appare del tutto congrua e conforme ai principi di diritto che regolano la materia della misura disposta per motivi di salute.

Nel caso di specie, da un lato le condizioni di salute del condannato erano stazionarie e fronteggiabili con terapia farmacologica, dall’altro era ormai provata la mancanza di ogni volontà da parte del condannato di ottemperare alle regole della misura alternativa, le cui violazioni erano state talmente tante e gravi da far emergere una situazione di evidente pericolosità sociale del soggetto, non altrimenti fronteggiabile se non con la detenzione in carcere.

Tutte le richieste istruttorie erano irrilevanti, essendo stati già acquisiti i pareri e le consulenze necessarie a decidere nel merito sulla possibilità di concedere la misura alternativa ed apparendo quindi come pretestuose; quel giudice ben poteva decidere sulle prove, essendo la decisione intervenuta dopo la dichiarazione di inammissibilità della ricusazione. Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.