Cass. civ. Sez. II, Sent., 06-09-2011, n. 18260 Esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto

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Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 10.7.2000 Ce.Fr. ed D.B.M.E. esponevano: con contratto preliminare di vendita, in data 19.11.1999, si erano obbligati ad acquistare un appartamento, sito in (OMISSIS), da P.P. e C. L., rispettivamente usufruttuaria e proprietario dell’immobile, al prezzo di L. 3 85.000.000,con contestuale versamento di L. 75.000.000, a titolo di caparra confirmatoria ed acconto prezzo;

era stata pattuita la stipulazione del contratto definitivo entro il 31.3.2000, con l’obbligo per i promettenti venditori di liberare l’appartamento, in tale termine, da un’ipoteca in favore della Federbanca nonchè di estinguere, contestualmente alla stipula del definitivo, un mutuo ipotecario già erogato dalla B.N.L..

Assumevano gli attori che i convenuti si erano resi inadempienti a tali obbligazioni e li convenivano, pertanto, in giudizio, innanzi al Tribunale di Roma, per sentire pronunciare sentenza costitutiva in luogo del contratto definitivo non concluso, oltre al risarcimento del danno ovvero, in ipotesi, per sentire dichiarare la risoluzione del preliminare per inadempimento dei promittenti venditori Ce. – M.. Questi si costituivano chiedendo il rigetto della domanda e la risoluzione del contratto per inadempimento degli attori nonchè la declaratoria del loro diritto alla ritenzione della caparra confirmtoria ex art. 1385 c.c..

Con sentenza 12.10.2003 il Tribunale disponeva il trasferimento della proprietà dell’immobile in questione in favore del Ce. e della D.B.M., previo pagamento del saldo del prezzo.

Avverso tale decisione il C. e la P. proponevano appello cui resistevano i promissari acquirenti, spiegando appello incidentale in punto di mancato accoglimento della loro domanda di risarcimento danni.

Con sentenza 12.7.2005 la Corte d’Appello di Roma respingeva l’appello principale e quello incidentale, compensando interamente fra le parti le spese di lite.

I giudici di appello disattendevano le censure degli appellanti rilevando che il termine convenuto fra le parti, per la stipula del contratto definitivo, non aveva carattere essenziale nè la richiesta dei promissari acquirenti di un nuovo termine per la stipula del rogito notarile integrava gli estremi dell’inadempimento in quanto i promittenti venditori avrebbero potuto rifiutare la dilazione di tale termine, convocando i richiedenti per la stipula del contratto definitivo.

In relazione all’appello incidentale osservava la Corte che il danno dedotto, derivato dalla vendita della precedente casa di abitazione degli appellati, ad un prezzo inferiore a quello di mercato, integrava una domanda nuova, preclusa ex art. 345 c.p.c. e, comunque, non provata.

Ricorrevano per cassazione P.P. e C.L. sulla base di due motivi.

Resistevano con controricorso il Ce. e la D.B.M., spiegando ricorso incidentale. La P. ed i resistenti hanno depositato memorie illustrative.
Motivi della decisione

I ricorrenti deducono:

1) violazione degli artt. 1453 e 1455 c.c. ed omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, per avere la Corte territoriale omesso di motivare sul terzo motivo di gravame, laddove aveva escluso che la richiesta di un nuovo termine per la stipula del rogito notarile rappresentasse un inadempimento comportante la risoluzione del contratto preliminare, senza considerare che il ritardo nella vendita dell’appartamento di essi ricorrenti aveva determinato il pignoramento dello stesso da parte della B.N.L.; peraltro i coniugi Ce. – M. avevano lasciato senza riscontro la lettera 27.3.2000 della P. sicchè quest’ultima non poteva che "constatare con la successiva lettera del seguente 12.5. la risoluzione del contratto in seguito all’inadempimento di controparte";

2) violazione e falsa applicazione dell’art. 1457 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, tenuto conto del "colpevole silenzio" dei promissari acquirenti, a fronte della proposta dei promettenti venditori di procrastinare il termine per la stipula del contratto definitivo, circostanza che aveva reso impossibile la vendita.

I ricorsi vanno riuniti ex art. 335 c.p.c., trattandosi di impugnazioni avverso la medesima sentenza.

La prima censura è infondata.

La Corte territoriale, con corretta e logica motivazione, rilevava che i promittenti venditori ben avrebbero potuto rifiutare la richiesta di dilazione del termine e, tuttavia, manifestando, con la missiva del 27.3.2000, la loro disponibilità alla fissazione di una nuova data per la stipula del contratto definitivo, era da ritenersi illegittimo ed ingiustificato il rifiuto di stipulare il contratto definitivo, come espresso nella lettera del 12.5.2000.

Tale motivazione, conforme, peraltro, alla giurisprudenza della S.C. in tema di esecuzione secondo buona fede del contratto (Cfr. Cass. n. 3185/2003), è esente dai vizi lamentati ed è precluso, pertanto, in sede di legittimità, un riesame nel merito delle risultanze degli atti di causa in base alle quali è stato escluso un inadempimento dei promissari acquirenti. Del pari infondato è il secondo motivo di ricorso.

La Corte di Appello ha ritenuto che l’inadempimento dei C. – P., rispetto all’obbligo di estinguere il mutuo ipotecario e di cancellare l’ipoteca gravante sull’immobile oggetto di causa, non avesse rilevanza ai fini della decisione, posto che gli stessi erano da ritenersi comunque inadempienti all’obbligo principale di concludere il contratto definitivo, avendo opposto, come già osservato, un rifiuto ingiustificato alla relativa stipula e dovendosi escludere, peraltro, il carattere essenziale del termine originariamente fissato per la stipula del contratto definitivo, avuto riguardo, essenzialmente, alla manifestata volontà dei promittenti venditori di concedere una dilazione del termine stesso ed al difetto di prova in ordine all’urgenza ed all’intento dei medesimi di utilizzare il ricavato della vendita per reperire un’altra abitazione.

Va, poi, rammentato che l’indagine sul carattere essenziale del termine, ai sensi dell’art. 1457 c.c., è riservata al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità ove sia stata adeguatamente argomentata, come avvenuto nella specie (Cfr. Cass. n. 5509/2002).

Con il ricorso incidentale si lamenta:

violazione o falsa applicazione degli artt. 2597 e 2735 c.c. nonchè difetto o contraddittorietà di motivazione in ordine alla richiesta di risarcimento dei danni subiti dai controricorrenti per la mancata conclusione del contratto definitivo nonchè in ordine alla statuizione sulle spese di lite; in particolare, erroneamente la Corte di merito aveva ritenuto irrilevante la documentazione diretta a provare l’esborso, da parte dei D.B.M. – Ce., di somme di denaro corrisposte, a titolo di canoni di locazione, al locatore, A.L., motivando il conseguente difetto di prova con riferimento alla provenienza da soggetto terzo delle ricevute a firma " A.L.", senza tener conto che si trattava di somme non contestate dalla controparte il cui pagamento era provato da dette ricevute di pagamento nonchè dalla produzione del contratto di locazione del 23.5.2001 con l’allegato modulo di versamento dell’imposta di registro.

Osserva il Collegio che,effettivamente, la Corte di merito ha omesso di valutare adeguatamente detta documentazione inerente il danno derivante dal pagamento di canoni locativi, essendosi limitata ad affermare il difetto di prova dei relativi esborsi "posta la provenienza da soggetto terzo delle ricevute a firma A.L., non tenendo conto nè della mancata contestazione degli esborsi nè del fatto che le quietanze prodotte, benchè emesse da un soggetto terzo rispetto alle parti processuali, dovevano essere apprezzate quanto meno sul piano indiziario unitamente agli altri elementi probatori. Limitatamente a tale voce di danno il ricorso incidentale va, quindi, accolto, mentre va disattesa la censura relativa al mancato risarcimento del lucro cessante, con riferimento al versamento della caparra di 75.000.000, sotto il profilo che avrebbe precluso ai promissari acquirenti "la possibilità di valutare ulteriori vantaggiose possibilità di acquisto".

Tale censura è priva del requisito di specificità e non consente, quindi, di ravvisare l’erroneità delle argomentazioni dei giudici di appello, laddove è stata rilevata la novità della domanda di risarcimento delle altre voci di danno ed il relativo difetto di prova quanto alla relativa addebitabilità alla condotta dei promettenti venditori. Alla stregua di quanto osservato il ricorso principale va rigettato, mentre va accolto il ricorso incidentale nei limiti suddetti, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Roma anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale;

accoglie, per quanto in motivazione, il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Roma anche per le spese del presente giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. VI, Sent., 26-05-2011, n. 3165 Professori universitari

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Svolgimento del processo

La sentenza appellata ha respinto tutte le domande dell’odierno appellato, ad eccezione della richiesta di annullamento della nota indicata in epigrafe con la quale si disponeva il rimborso della somma in essa indicata, conseguente alle differenze stipendiali derivanti dalla circostanza che all’appellato era stato corrisposto lo stipendio di docente universitario a tempo pieno anziché quello di docente a tempo definito.

La sentenza appellata ha evidenziato che l’Università di Roma non ha in alcun modo dimostrato che, sebbene non fossero stati tempestivamente adottati i decreti di utilizzazione dell’appellato con rapporto di impiego a tempo definito, nondimeno, quest’ultimo nei periodi temporali de quibus, svolgeva attività a tempo definito; in simile contesto la pretesa dell’appellante università di voler effettuare il recupero delle somme in eccesso corrisposte sulla base dell’adozione tardiva dei decreti rettorali in questione in virtù dell’efficacia retroattiva degli stessi, risulta essere palesemente illegittima, dato che per i periodi de quibus l’attuale appellato, in assenza della tempestiva adozione di provvedimenti che ne mutavano il regime di impiego da tempo pieno a tempo definito, era vincolato, avuta presente la natura autoritativa dei menzionati atti, ad effettuare attività a tempo pieno e comunque una tale attività risulta effettuata: né tale circostanza è stata contestata dall’amministrazione. La giurisprudenza è infatti costante nel ritenere che anche al rapporto di lavoro pubblico instaurato in contrasto con le norme che lo disciplinano si applichi l’art. 2126 c.c., con conseguente diritto dell’interessato alle relative, eventuali, differenze retributive (C.d.S sez. V, 18 marzo 2010, n. 1580).

L’Università di Roma censura la sentenza appellata affermando che la tardiva adozione del provvedimento di collocamento del docente in regime di tempo definito è dipesa esclusivamente dal mancato esercizio dell’opzione da parte del dipendente che, in tal modo ha di fatto abusivamente esercitato attività extramoenia in regime di tempo pieno, in contrasto con le previsioni di legge. (…).

Nella sostanza si arriverebbe all’iniqua conclusione che la mancata ottemperanza ad un preciso obbligo (od onere) da parte dell’odierno appellato avrebbe un effetto premiale, permettendogli di usufruire tanto dei vantaggi connessi all’esercizio della professione extra moenia quanto di quelli connessi all’opzione a tempo pieno. Al contrario la mancata opzione e la consequenziale adozione da parte dell’università di provvedimento a carattere sostanzialmente retroattivo non può che comportare l’obbligo restitutorio delle somme abusivamente percepite.

All’udienza del 29 aprile 2001 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

La sentenza appellata ha respinto l’impugnazione proposta con il ricorso principale relativa al collocamento autoritativo del docente universitario in regime di tempo definito a decorrere dal I gennaio 2007, mentre ha accolto l’impugnazione della nota del 13 febbraio 2009, proposta con i motivi aggiunti, limitatamente al recupero delle somme comunque corrisposte per il periodo in cui l’appellato aveva svolto effettivamente l’attività a tempo pieno. Il giudice di primo grado ha pertanto riconosciuto, e ciò in contrasto con quanto pure sostenuto dall’odierno appellato, che l’amministrazione aveva il potere di determinare (autoritativamente) le modalità del rapporto (a tempo pieno o a tempo definito) dei propri dipendenti. Ma, una volta riconosciuto il potere di adottare un provvedimento amministrativo, che, per sua natura, incide nella sfera dell’amministrato senza il suo consenso, il ritardo nella sua adozione non può che essere imputato all’amministrazione medesima, la cui attività non può rimanere paralizzata da eventuali inadempienze del destintario.

Le censure formulate dall’università degli studi non forniscono alcuna giustificazione del lasso temporale intercorso tra la decorrenza retroattiva (I gennaio 2007) del collocamento dell’appellato in regime di tempo definito e l’adozione del relativo provvedimento (luglio 2008). In questo ultimo atto, ritenuto immune da vizi dalla sentenza qui appellata, già si richiamava un invito alla regolarizzazione della posizione del dipendente, contenuto nella circolare informativa del 4 dicembre 2006, n. 56955, cosicché il mutamento di disciplina ben poteva essere adottato agli inizi dell’anno 2007, senza attendere il luglio 2008.

Il ricorso dell’Università degli studi di Roma "La Sapienza" deve essere pertanto respinto.

Merita invece accoglimento la richiesta di dichiarazione di difetto di legittimazione passiva delle amministrazioni statali appellanti in quanto estranee alla vicenda contenziosa.

La mancata costituzione in giudizio dell’appellato esime il giudice dal pronunciarsi sulle spese.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla per le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 13-10-2011, n. 21044 Indennità

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Svolgimento del processo

S.L. esponeva al Tribunale del Lavoro di Genova di essere stato illegittimamente licenziato dalle Ferrovie dello Stata (oggi R.F.I.) come accertato con sentenza passata in giudicato con declaratoria dell’obbligo di reintegra. A seguito della pronuncia aveva esercitato l’opzione per le 15 mensilità in sostituzione della reintegra, ma non essendo stata soddisfatta l’obbligazione vicaria chiedeva il pagamento di quanto maturato fino alla data dell’effettivo soddisfo dell’obbligazione.

La Società si costituiva resistendo alla domanda risarcitoria per la parte maturata successivamente all’esercizio dell’opzione.

Eccepiva che con l’opzione di cui in discorso cessa l’obbligo della reintegra, con conseguente estinzione dell’obbligo risarcitorio.

Il Tribunale accoglieva la domanda con sentenza che trovava piena conferma in secondo grado.

In particolare, la Corte d’Appello di Genova, in adesione al dominante orientamento della giurisprudenza di legittimità, osservava che con l’esercizio dell’opzione l’obbligazione della reintegrazione è sostituita dall’obbigazione di pagare l’indennità, la quale, ponendosi sullo stesso piano della prima, trae fondamento dalla permanenza dell’obbligo giuridico contrattuale, la cui risoluzione è stata posta nel nulla.

Per la cassazione di tale pronuncia, ricorre la Rete Ferroviaria Italiana, già Ferrovie dello Stato società di trasporti e Servizi per Azioni, con due motivi. Resiste S.L. con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso, la società denuncia violazione e falsa applicazione del combinato disposto della L. n. 300 del 1970, art. 18, commi 4 e 5, (come modificato dalla L. n. 108 del 1990, art. 1) e dell’art. 1286 c.c., comma 2, (art. 360 c.p.c., n. 3), nonchè violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 12 preleggi, comma 2 della L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 4 e 5, (come modificato dalla L. n. 108 del 1990, art. 1) e dell’art. 1286 c.c., comma 2, (art. 360 c.p.c., n. 3).

La ricorrente, dopo aver contestato la ricostruzione di Corte Cost.

81/92, che identifica l’istituto dell’opzione ex art. 18 Stat. Lav. come un’obbligazione con facoltà alternativa dal lato del creditore e dopo avere rimarcato che l’obbligazione c.d. facoltativa è sconosciuta al codice, che disciplina solo quella alternativa con applicabilità del disposto di cui all’art. 1286 c.c., comma 2 per cui la scelta determina la concentrazione dell’obbligazione con contestuale estinzione delle alternative non prescelte, osserva che tale conclusione sarebbe supportata anche dalla disciplina specifica dell’opzione, che ne prevede un termine decadenziale di esercizio, talchè l’esigenza di certezza dei rapporti giuridici imporrebbe che non sussistessero dubbi sulla ulteriore permanenza del rapporto di lavoro.

Pertanto o in via di applicazione diretta dell’art. 1286 c.c., comma 2, o in via analogica ex art. 12 preleggi, comma 2, andrebbe cassata l’affermazione della Corte ligure sulla cessazione del rapporto di lavoro solo al pagamento dell’opzione, con conseguente maturazione, medio tempore, del credito risarcitorio.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 18, commi 4 e 5 come modificati dalla L. n. 108 del 1990, art. 1 e degli artt. 1218 e 1223 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3).

Argomenta al riguardo che sarebbero state violate le regole sul risarcimento del danno in quanto non può esserci risarcimento se il lavoratore non ha scongiurato il danno, offrendo la sua prestazione o comunque mantenendo la sua disponibilità ad offrirla.

E siccome dopo l’esercizio dell’opzione la prestazione lavorativa diviene inesigibile sarebbe "inconcepibile che sia dovuto un risarcimento la cui causa sta nel rifiuto di accettazione (con la reintegra) di una prestazione divenuta inesigibile per fatto del lavoratore", così come invece sostenuto dalla Corte d’appello. Il ricorso, pur valutato nelle sue diverse articolazioni, è privo di fondamento. La L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 5 come modif. dalla L. 11 maggio 1990, n. 108, stabilisce che, fermo restando il diritto al risarcimento del danno di cui al comma precedente, al prestatore di lavoro illegittimamente licenziato è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un’indennità pari a quindici mensilità della retribuzione globale di fatto.

La giurisprudenza di questa Corte è costante nell’affermare che, nel caso di scelta, da parte del lavoratore illegittimamente licenziato, dell’indennità sostitutiva della reintegrazione ai sensi dell’art. 18, comma 5, cit., fino all’effettivo pagamento dell’indennità il datore è obbligato a pagare le retribuzioni globali di fatto (Cass. 6 marzo 2003 n. 3380, 28 luglio 2003 n. 11609, 16 marzo 2009 n. 6342).

Il sistema dell’art. 18 cit. – come ancora puntualizzato da questa Corte (v. Cass. 16 novembre 2009 n. 24199)- si fonda sul principio di effettiva realizzazione dell’interesse del lavoratore a non subire, o a subire al minimo, i pregiudizi conseguenti al licenziamento illegittimo; principio che Cass. n. 6342 del 2009 chiama "di effettività dei rimedi" e che impedisce al datore di lavoro di tardare nel pagamento dell’indennità in questione assoggettandosi al solo pagamento di rivalutazione e interessi ex art. 429 c.p.c. Il principio di effettività dei rimedi giurisdizionali, espressione dell’art. 24 Cost., significa per quanto qui interessa che il rimedio risarcitorio, ossia del risarcimento del danno sopportato dal deve ridurre il più possibile il pregiudizio subito dal lavoratore e, in corrispondenza, distogliere il datore di lavoro dall’inadempimento o dal ritardo nell’adempiere l’obbligo indennitario. Ciò posto, va precisato, in considerazione delle deduzioni della società ricorrente – che non è dubbio che la scelta dell’indennità sostitutiva da parte del lavoratore sia irrevocabile è che il rapporto di lavoro non possa perciò essere ricostituito. Tuttavia l’ammontare del risarcimento del danno da ritardo dev’essere pari alle retribuzioni perdute, fino a che il lavoratore non venga effettivamente soddisfatto. Nè sembra necessario stabilire se trattisi di obbligazione con facoltà alternativa, schema che la dottrina dubita poter ricorrere quando la scelta spetti al creditore e che la Corte costituzionale evocò con l’ord. n. 291 del 1996 in specifica questione qui estranea, potendosi piuttosto ravvisare una dichiarazione di volontà negoziale del lavoratore, i cui effetti limitatamente all’ammontare dell’indennità sono sottoposti al termine dell’effettivo ricevimento di essa. Rigettato il ricorso, le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio, liquidate in Euro 40,00, oltre Euro 2.000,00 per onorari, ed oltre spese generali, IVA e CPA, con attribuzione all’avv. Scancarello Angelo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 10-11-2011, n. 23512 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo

che C.F., con ricorso del 28 luglio 2010, ha impugnato per cassazione – deducendo due motivi di censura, illustrati con memoria -, nei confronti del Ministro dell’economia e delle finanze, il decreto della Corte d’Appello di Bologna depositato in data 16 giugno 2009, con il quale la Corte d’appello, pronunciando sul ricorso del C. – volto ad ottenere l’equa riparazione dei danni non patrimoniali ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1 -, in contraddittorio con il Ministro dell’economia e delle finanze – il quale, costituitosi nel giudizio, ha concluso per l’inammissibilità o l’infondatezza del ricorso -, ha rigettato il ricorso;

che resiste, con controricorso, il Ministro dell’economia e delle finanze, il quale ha proposto ricorso incidentale fondato su un unico motivo, cui resiste, con controricorso, il C.;

che, in particolare, la domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale – richiesto nella misura di Euro 11.000,00 – per l’irragionevole durata del processo presupposto – proposta con ricorso del 5 gennaio 2009 – era fondata sui seguenti fatti: a) il C., asseritamente titolate del diritto alla indennità militare, aveva adito il Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia-Romagna con ricorso del 22 dicembre 1994; b) il Tribunale adito aveva pronunciato decreto di perenzione, per tardiva presentazione dell’istanza di prelievo di cui alla L. n. 205 del 2000, art. 9 in data 19 dicembre 2008;

che la Corte d’Appello di Bologna, con il suddetto decreto impugnato – dopo aver affermato l’inapplicabilità alla fattispecie, ratione temporis, del D.L. n. 112 del 2008, art. 54 convertito in legge dalla L. n. 133 del 2008 – ha respinto la domanda per mancata prova della sussistenza del danno non patrimoniale richiesto, tenuto conto sia del fatto che la tardiva presentazione dell’istanza di prelievo attesta proprio l’indifferenza all’esito del giudizio, sia del fatto che, dopo il deposito del ricorso introduttivo, non era stata presentata alcuna istanza sollecitatoria della definizione del processo.

Motivi della decisione

preliminarmente, che il ricorso principale e quello incidentale, proposti contro lo stesso decreto, debbono essere riuniti ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ.;

che con i due motivi di censura del ricorso principale viene criticato il decreto impugnato, anche sotto il profilo del vizio di motivazione, sottolineando l’irrilevanza della definizione del processo presupposto con decreto di perenzione, in quanto tale esito non incide sulla sussistenza dell’interesse del ricorrente alla definizione del giudizio nel merito;

che con l’unico motivo del ricorso incidentale viene censurato il decreto impugnato, nella parte in cui ha respinto l’eccezione di improcedibilità del ricorso per violazione del D.L. n. 112 del 2008, art. 54 convertito in legge dalla L. n. 133 del 2008;

che il ricorso incidentale – il quale deve essere esaminato per primo per evidenti ragioni di priorità logico-giuridica – non inerita accoglimento;

che, infatti, questa Corte ha già più volte affermato il principio secondo cui, in tema di equa riparazione ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, la lesione del diritto alla definizione del processo in un termine ragionevole, di cui all’art. 6, par. 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, va riscontrata, anche per le cause davanti al giudice amministrativo, con riferimento al periodo intercorso dall’instaurazione del relativo procedimento, senza che una tale decorrenza del termine ragionevole di durata della causa possa subire ostacoli o slittamenti in relazione alla mancanza dell’istanza di prelievo od alla ritardata presentazione di essa, secondo cui l’innovazione, introdotta dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54, comma 2 convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, art. 1, comma 1 (per il quale la domanda non è proponibile se nel giudizio davanti al giudice amministrativo, in cui si assume essersi verificata la violazione, non sia stata presentata l’istanza di prelievo ai sensi del R.D. 17 agosto 1907, n. 642, art. 51), non può incidere sugli atti anteriormente compiuti, i cui effetti, in mancanza di una disciplina transitoria o di esplicite previsioni contrarie, restano regolati, secondo il fondamentale principio tempus regit actum, dalla norma sotto il cui imperio siano stati posti in essere, e secondo cui – tuttavia – la mancata o ritardata presentazione dell’istanza di prelievo può incidere, entro i limiti dell’equità, sulla determinazione dell’entità dell’indennizzo, con riferimento all’art. 2056 cod. civ., richiamato dalla L. n. 89 del 2001, art. 2 (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 28507 del 2005, pronunciata a sezioni unite, 24901 del 2008, 14753 del 2010);

che tale orientamento giurisprudenziale ha ottenuto sostanziale avallo dalla Corte EDU (decisione 2 giugno 2009, Daddi contro Italia) la quale, con due recentissime decisioni (del 16 marzo 2010, Volta et autres contro Italia; 6 aprile 2010, Falco et autres contro Italia), ha ritenuto che potessero essere liquidate, a titolo di indennizzo per il danno non patrimoniale da eccessiva durata del processo, in relazione ai singoli casi ed alle loro peculiarità, somme complessive d’importo notevolmente inferiore a quella di mille/00 Euro annue normalmente liquidate, con valutazione di detto danno che consentono al giudice italiano di procedere, in relazione alle particolarità della fattispecie, a liquidazioni dell’indennizzo più riduttive rispetto a quelle precedentemente ritenute congrue (cfr., ex plurimis, la sentenza n. 14753 del 2010 cit.);

che, inoltre ed in particolare, questa Corte ha affermato il principio per il quale, in tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo amministrativo, l’istituto della perenzione decennale dei ricorsi, introdotto dalla L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 9 – nel testo, applicabile ratione temporis, anteriore alle modifiche di cui al D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54 convertito in legge dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, art. 1, comma 1 – non si traduce in una presunzione di disinteresse per la decisione di merito al decorrere di un tempo definito dopo che la domanda sia stata proposta, ma comporta soltanto la necessità che le parti siano messe in condizione, tramite apposito avviso, di soffermarsi sull’attualità dell’interesse alla decisione e di manifestarlo, con la conseguenza che la mancata presentazione dell’istanza di fissazione, rendendo esplicito l’attuale disinteresse per la decisione di merito, giustifica l’esclusione della sussistenza del danno per la protrazione ultradecennale del giudizio, ma non impedisce una valorizzazione dell’atteggiamento tenuto dalle parti nel periodo precedente, quale sintomo di un interesse per la decisione mano a mano decrescente, e quindi come base per una decrescente valutazione del danno e del relativo risarcimento (cfr. la sentenza n. 6619 del 2010);

che sulla base dei medesimi principi il ricorso principale merita accoglimento, nei limiti di seguito indicati;

che, pertanto, il decreto impugnato deve essere annullato in relazione alla censura accolta;

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2;

che il processo presupposto de quo è pacificamente iniziato in data 22 dicembre 1994 e si è concluso con il decreto di perenzione del Tribunale regionale amministrativo adito in data 19 dicembre 2008, durando complessivamente circa quattordici anni, con la conseguenza che – detratto il periodo di tre anni di ragionevole durata – la eccedenza irragionevole va determinata in dieci anni circa;

che la fattispecie è inoltre caratterizzata dalla incontestata circostanza della ritardata presentazione, da parte del ricorrente, della cosiddetta "istanza di prelievo" nel corso del giudizio presupposto;

che questa Corte, sussistendo il diritto all’equa riparazione per il danno non patrimoniale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2 e fermo restando il periodo di tre anni di ragionevole durata per il giudizio di primo grado, considera equo, in linea di massima, l’indennizzo di Euro 750,00 per ciascuno dei primi tre anni di irragionevole durata e di Euro 1.000,00 per ciascuno dei successivi anni;

che, nella specie, tuttavia – caratterizzata anche dalla ritardata presentazione dell’istanza di prelievo -, sulla base dei criteri adottati da questa Corte e dianzi richiamati, nonchè dei recepiti correttivi consentiti dalla giurisprudenza della Corte EDU, il diritto all’equa riparazione per il danno non patrimoniale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2 va equitativamente determinato, per il ricorrente, in Euro 7.000,00 per i quattordici anni circa di irragionevole ritardo (Euro 500,00 annui), oltre gli interessi a decorrere dalla proposizione della domanda di equa riparazione e fino al saldo;

che, conseguentemente, le spese processuali del giudizio a quo debbono essere nuovamente liquidate – sulla base delle tabelle A, par. 4^, e B, par. 1, allegate al D.M. giustizia 8 aprile 2004, n. 127, relative ai procedimenti contenziosi, previa compensazione per la metà, in ragione dell’accoglimento solo parziale del ricorso -, per l’intero, in complessivi Euro 1.850,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 600,00 per diritti ed Euro 1.200,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge;

che le spese del presente grado di giudizio – compensate per la metà, in ragione dell’accoglimento solo parziale del ricorso – seguono la residua soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso incidentale, accoglie il ricorso principale nei limiti di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo la causa nel merito, condanna il Ministro dell’economia e delle finanze al pagamento al ricorrente della somma di Euro 7.000,00, oltre gli interessi dalla domanda, condannandolo altresì al rimborso, in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio, che determina, per il giudizio di merito, nella metà dell’intero, intero liquidato in complessivi Euro 1.850,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 600,00 per diritti ed Euro 1.200,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, da distrarsi in favore dell’avv. Gabriele De Paola, dichiaratosene antistatario, e, per il giudizio di legittimità, nella metà dell’intero, intero liquidato in complessivi Euro 1.000,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, da distrarsi in favore dell’avv. Gabriele De Paola, dichiaratosene antistatario.

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