Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 10-06-2011) 12-07-2011, n. 27103 Sospensione condizionale revoca

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. L’8 novembre 2010 il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta avanzata dal locale Procuratore della Repubblica, volta ad ottenere la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, concessa con la sentenza della Corte d’appello di Napoli del 9 giugno 2003 (irrevocabile l’11 marzo 2004). Il Tribunale argomentava che, ai fini della revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, occorre che la sentenza di condanna per il nuovo reato sia passata in giudicato entro il termine di cinque anni dall’irrevocabilità della prima condanna.

2. Avverso il suddetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Napoli, il quale lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale perchè il termine del quinquennio rilevante ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa deve calcolarsi avendo riguardo alla data del commesso reato per il quale la persona riporti successivamente una condanna a pena detentiva per delitto (o contravvenzione della stessa indole).

Motivi della decisione

Il ricorso del Procuratore della Repubblica di Napoli è fondato.

1. Dall’interpretazione letterale dell’art. 168 c.p. si evince che il presupposto per la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena è la commissione di un delitto entro il quinquennio e non già l’accertamento dello stesso con sentenza irrevocabile di condanna; di conseguenza l’elemento temporale da prendere in considerazione non è quello del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per il nuovo reato, bensì quella di consumazione del medesimo.

2. Nel caso di specie l’ordinanza impugnata non ha fatto corretta applicazione dei principi in precedenza enunciati, in quanto ha erroneamente assunto, ai fini della individuazione del presupposto della revoca, la data di irrevocabilità della sentenza successiva (18 dicembre 2009) e non già, come previsto dall’art. 168 c.p., la data ((OMISSIS)) di commissione del reato oggetto della sentenza emessa dal Tribunale di Napoli il 3 marzo 2009 (irrevocabile il 18 dicembre 2009).

Poichè si verte in ipotesi di commissione di un reato entro in quinquennio dalla data (11 marzo 2004) del passaggio in giudicato della sentenza della Corte d’appello di Napoli del 9 giugno 2003 (confermativa di quella pronunziata il 17 dicembre 2002 dal Tribunale di Napoli) che aveva concesso il beneficio, avrebbe dovuto trovare applicazione la revoca di diritto della sospensione condizionale della pena, disciplinata dall’art. 168 c.p., comma 1, n. 1.

S’impone, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata e il rinvio per nuovo esame al Tribunale di Napoli.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Napoli.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 20-05-2011) 25-07-2011, n. 29830

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Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Bari in funzione di Giudice del Riesame, con ordinanza del 14 ottobre 2010, ha confermato il decreto del 17 giugno 2010 del P. M. presso il medesimo Tribunale con il quale, nell’ambito del procedimento penale a carico di T.V. indagato per i delitti di falso e truffa, era stata disposta la convalida del sequestro probatorio di due hard disk di computer installati presso la Procura della Repubblica di Bari.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando:

a) una violazione di legge in merito alla mancanza, prima dell’emissione del decreto di sequestro, dell’informazione di garanzia e dell’invito a nominare un difensore di fiducia, ai sensi degli artt. 369 e 369 bis c.p.p.;

b) una violazione della legge processuale, ai sensi dell’art. 364 c.p.p., con particolare riferimento alla mancanza di motivazione in merito al fondato motivo che le tracce del reato potessero essere alterate.

3. Risulta, però, pervenuta a questa Corte una rinuncia al ricorso per carenza d’interesse da parte del ricorrente.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è all’evidenza inammissibile, ai sensi dell’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. d) per avere il ricorrente rinunciato alla proposta impugnazione.

2. Dall’inammissibilità deriva, altresì, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 300,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Campania Salerno Sez. I, Sent., 16-09-2011, n. 1574

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2011 il dott. Gianmario Palliggiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Il Collegio ritiene che il presente ricorso sia inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, posto che la controversia ha ad oggetto la revoca di contributi per presunto inadempimento della società ricorrente agli obblighi nascenti dal rapporto concessorio.

Avuto riguardo, infatti, all’orientamento consolidato espresso dalle Sezioni Unite della Cassazione, secondo cui, in materia di finanziamenti pubblici, il riparto di giurisdizione si fonda sull’individuazione del momento della procedura interessata dal provvedimento di revoca e sulla causale della contestata iniziativa dell’amministrazione (tra le altre, cfr. Cass., Sez. Un., 10.5.2001 n. 183; 10.7.2006 n. 15618; 25 luglio 2006 n. 16896; 16.5.2008 n. 12372).

Occorre, pertanto, distinguere la fase della concessione del contributo da quella successiva, relativa all’utilizzo del medesimo. Al primo segmento, appartengono provvedimenti di ritiro del contributo comunque denominati (revoca, decadenza), i quali, ancorché successivi all’erogazione, sono espressione del potere di autotutela posto che con gli stessi l’amministrazione erogante contesta la mancanza dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti per la concessione del contributo medesimo; in questi casi la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo.

Viceversa, ogni altra fattispecie, concernente le modalità di utilizzazione del contributo e la verifica circa l’esatto adempimento degli impegni assunti al momento della domanda, coinvolgendo posizioni di diritto soggettivo, rientrano nella giurisdizione ordinaria (Cons. St., sez. VI, 4 dicembre 2009, n. 7596).

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito, sussistendo sulla materia la giurisdizione del giudice ordinario, con applicazione ai fini del prosieguo della controversia dell’art. 11, comma 2, del d. lgs. 104 del 2010.

Le spese, in relazione alla pronuncia di inammissibilità, possono compensarsi.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. n. 541 del 2011, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Rimette le parti, ai sensi dell’art. 11, comma 2, del d. lgs. 104 del 2010 davanti al giudice ordinario.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 21-09-2011) 23-09-2011, n. 34529

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Svolgimento del processo

Con sentenza del 18.10.2010 il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Sassari dichiarava non luogo a procedere nei confronti dell’avv. M.A.G., imputato del reato di cui all’art. 351 c.p. ("violazione della pubblica custodia di cose"), per avere sottratto l’atto di citazione promosso da G.D., patrocinato dall’avv. Giulio Spanu, contro il Comune di Alghero, facendosene copia e inserendola nell’istanza di ricusazione della dott.ssa Giovanna Caria, giudice di pace di Alghero, da lui presentata nell’ambito del procedimento penale n. 834/08 promosso da L. – P. contro il Comune di Alghero.

Il GUP, premesso che il fatto emergeva da una querela presentata il 05.02.2009 dalla dott.ssa B.P., responsabile della cancelleria dell’ufficio del giudice di pace di Alghero, osservava in via preliminare che non poteva escludersi che la copia dell’atto di citazione allegata all’istanza di ricusazione fosse entrata nella disponibilità dell’avv. M. in un momento in cui il fascicolo in cui l’atto si trovava era stato ritirato dal procuratore della parte privata, e rilevava poi che, in ogni caso, anche ipotizzando il prelievo, da parte del prevenuto, del fascicolo processuale dall’armadio della cancelleria per il tempo utile a estrarne copia, si era in presenza di una condotta non riconducibile alla nozione di sottrazione, presupponente in sè un apprezzabile mantenimento del bene nell’esclusiva disponibilità del "sottraente". Ricorre il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sassari, denunciando violazione di legge per due motivi:

– il GUP non ha considerato che il reato contestato si realizza anche per la mera temporanea rimozione della cosa dal luogo in cui è custodita;

– la possibilità che la copia dell’atto di citazione allegata all’istanza di ricusazione fosse entrata nella disponibilità dell’avv. M. in un momento in cui il fascicolo in cui l’atto si trovava era stato ritirato dal procuratore della parte privata, era una mera supposizione, suscettibile peraltro di concreta verifica dibattimentale attraverso l’escussione dell’avv. Giulio Spanu e, quindi, inidonea in sè a fondare una valutazione prognostica negativa in ordine alla sostenibilità dell’accusa in giudizio.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

E’ anzitutto pienamente condivisibile il rilievo che la possibilità che la copia dell’atto di citazione allegata all’istanza di ricusazione fosse entrata nella disponibilità dell’avv. M. in un momento in cui il fascicolo in cui l’atto si trovava era stato ritirato dal procuratore della parte privata, era una mera supposizione, suscettibile peraltro di concreta verifica dibattimentale attraverso l’escussione dell’avv. Giulio Spanu e, quindi, inidonea in sè a fondare una valutazione prognostica negativa in ordine alla sostenibilità dell’accusa in giudizio.

Quanto alla considerazione del GUP che nella specie, anche ipotizzando il prelievo, da parte del prevenuto, del fascicolo processuale dall’armadio della cancelleria per il tempo utile a estrarne copia, non si sarebbe comunque in presenza di una condotta riconducibile alla nozione di sottrazione, in quanto mancherebbe un apprezzabile mantenimento del bene nell’esclusiva disponibilità del "sottraente", deve osservarsi che il delitto de quo sussiste anche in caso di cosciente e temporanea rimozione della cosa dal luogo in cui si trova (Cass. 16.01.1968, Grasso), che sia comunque idonea a sottrarla alla sfera di custodia pubblica riservatale (Cass. 28.04.1999, Salerno), senza che possa avere rilievo scriminante l’intenzione di immediata restituzione (Cass. 29.10.1985, Frediani).

L’elemento decisivo è costituito dalla sottrazione alla sfera di custodia pubblica, con correlata disponibilità della cosa in capo al sottraente al di fuori della cognizione e del consenso del responsabile pubblico, indipendentemente dalla entità della amotio e dal tempo del suo protrarsi.

I casi oggetto delle sentenze 12.01.2010, Fiore, e 19.02.2002, Chianese, richiamate dalla decisione impugnata, riguardano ipotesi del tutto particolari (cui non è assimilabile quella oggetto di causa), caratterizzate, l’una, dalla ritenuta mancanza di una reale acquisizione di "disponibilità" della cosa, e l’altra dalla inesistenza di una res oggetto di sottrazione.

La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata, con rinvio al Tribunale di Sassari, che procederà a nuova deliberazione, attenendosi ai principi e rilievi suesposti.

P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Sassari per nuova deliberazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.