Cass. civ. Sez. III, Sent., 02-03-2012, n. 3243 Pagamento

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Tribunale di Roma, con sentenza del 19 novembre 2003, aveva accolto le domande proposte da S.U. e C. A. e, in esecuzione del contratto di prenotazione stipulato con la scrittura privata intercorsa tra gli attori e la SCERL Casa Nostra 81, aveva trasferito da tale società cooperativa edilizia ai coniugi S. – C. la proprietà dell’appartamento sito in (OMISSIS), posto su tre piani, distinto con il numero (OMISSIS), sito nel complesso immobiliare (OMISSIS), al prezzo di lire 122.387.900 già interamente versato, con la quota parte pro indiviso di tutte le pertinenze e delle parti comuni; aveva ordinato al Conservatore dei PPRRII la trascrizione della sentenza;

aveva condannato la cooperativa Casa Nostra 81 al pagamento, in favore degli attori, della somma di Euro 110.240,83, oltre gli interessi e alla refusione delle spese del giudizio. Proponeva appello la società, che censurava la sentenza di primo grado perchè il Tribunale non aveva preso in considerazione, in quanto reputata tardiva, la documentazione da lei prodotta, quale la consulenza di parte; contestava la C.T.U. anche perchè il consulente non aveva dato avviso a quello di parte degli ulteriori rinvii delle operazioni peritali; contestava nel merito l’elaborato, sia in ordine ai conteggi relativi ai pagamenti, che ai difetti dell’opera, che alle migliorie e concludeva per l’accoglimento dell’appello e quindi per il rigetto delle domande proposte da S. e C., previo rinnovo della C.T.U.. I coniugi S. resistevano all’appello chiedendone il rigetto e proponevano appello incidentale sui capi della sentenza che avevano rigettato la domanda di condanna della Cooperativa al frazionamento del mutuo e alla cancellazione di qualsiasi ipoteca sul bene trasferito agli attori.

2. Con la sentenza oggetto del presente ricorso, depositata in data 16 luglio 2009 e notificata il 13.11.2009 (come da copia autentica della stessa, depositata con relativa relazione di notificazione dalla società ricorrente), la Corte di Appello di Roma respingeva l’appello della cooperativa e, in ordine a quello incidentale, rimetteva gli atti al giudice di primo grado per la necessaria integrazione del contraddittorio. Quanto al rigetto dell’appello della società, osservava che la sentenza del Tribunale andava confermata, essendo immune dalle censure dell’appellante. Questa aveva censurato la decisione sulla base della consulenza di parte prodotta in appello, sebbene le risultanze della C.T.U. espletata in primo grado avessero già formato oggetto di esame in contraddittorio delle parti. Del resto, non sussistevano le lamentate violazioni, in quanto la documentazione dell’appellante era stata prodotta in primo grado tardivamente, essendosi la stessa costituita dopo che era spirato il termine di cui all’art. 184 c.p.c.. Inoltre, non era onere del C.T.U. notificare i rinvii delle operazioni successivi alla data fissata per l’inizio delle operazioni peritali. Era preclusa all’appellante la produzione di documenti nuovi in secondo grado, stante il più recente orientamento della S.C. in ordine all’interpretazione dell’art. 345 c.p.c.. Nel merito, secondo la Corte territoriale, la CTU espletata in primo grado risultava esauriente e ben motivata, onde la Corte non riteneva necessario l’espletamento di un’ulteriore consulenza, anche perchè le doglianze dell’appellante si sostanziavano nella contestazione delle risultanze della perizia, a cui l’appellante non poteva opporre valida documentazione ritualmente prodotta in giudizio. Del resto l’affermazione della Società secondo cui i predetti coniugi non solo non erano creditori nei confronti della Cooperativa ma, anzi, erano rimasti inadempienti e il loro inadempimento era tale da giustificare la delibera di esclusione dalla compagine sociale, con la conseguente impossibilità per gli stessi di divenire proprietari dell’unità abitativa oggetto della prenotazione, risultava in evidente contrasto con l’accertamento delle somme versate dai coniugi stessi e di cui alla condanna della Cooperativa alla restituzione. Dette affermazioni restavano pertanto generiche critiche alla sentenza di primo grado e, comunque, a fronte delle somma già pagate dai coniugi S., pari a Lire 360.014.648 e dell’importo stimato dal CTU versato in esubero rispetto al prezzo dell’appartamento in Lire 122.387.900, non poteva certo condividersi l’assunto della società, in quanto non si ravvisava il grave inadempimento dei coniugi predetti, tale da giustificare la loro esclusione dalla società, in quanto gli stessi erano risultati abbondantemente creditori nei confronti della società medesima, per non menzionare gli importi calcolati dal CTU per i lavori non eseguiti o male eseguiti, valutati in Lire 21.466.470. Ne derivava la conferma della sentenza di primo grado sul punto. La domanda di cancellazione dell’ipoteca era stata correttamente ritenuta tardiva perchè formulata solo in sede di precisazione delle conclusioni; mentre quella di frazionamento del mutuo avrebbe dovuto essere necessariamente proposta anche nei confronti dell’istituto di credito mutuante e degli altri mutuatali.

3. La società ha proposto ricorso per cassazione sulla base dei seguenti motivi.

3.1. Violazione degli artt. 2533 e 2932 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. La sentenza impugnata ha rigettato l’appello della Cooperativa in ordine alla questione della dedotta nullità della CTU con grave errore di diritto. Il Giudice Istruttore nel giudizio di primo grado innanzi al Tribunale di Roma aveva disposto la riunione del giudizio di cui al presente gravame ad altri due, tra le stesse parti, aventi per oggetto impugnativa dell’esclusione operata dalla Cooperativa nei confronti del S. portante il numero di R.G. 42516/98 e il giudizio promosso sempre dal S. tendente ad ottenere il risarcimento dei danni per pretesi vizi all’immobile, portante il n. di R. G. 22054 198. Con successiva ordinanza in corso di causa, dopo lo spirare del termine di cui all’art. 184 c.p.c., il giudice istruttore aveva disposto la separazione dei tre giudizi che si sono così conclusi: il primo con sentenza 20104/2001 con la quale si annullava la delibera di esclusione ed il secondo con sentenza 20105/2001 con la quale veniva rigettata la domanda del S.; entrambe le sentenze non sono state impugnate e sono passate in giudicato. Successivamente alla riunione dei giudizi la difesa dell’odierna ricorrente aveva prodotto documentazione attestante il costo effettivo dell’alloggio con n. 39 documenti allegati ampiamente nel termine di cui all’art. 184 c.p.c..

Al momento della separazione dei giudizi la difesa della convenuta si costituiva formalmente nel presente giudizio con la comparsa e documenti depositati il 14.11.2000, depositando nuovamente la suddetta scheda costo alloggio. Il Giudice Istruttore, su indicazione del C.T.U. e del procuratore di controparte, riteneva tardiva tale produzione documentale, e tale tardività veniva ribadita nella sentenza nella quale si legge: "la costituzione (della Cooperativa) è avvenuta dopo il decorso dei termini, fissati nell’ordinanza del Giudice Istruttore del 3.11.99 e precludono quindi ogni esame di documenti tardivamente prodotti". Orbene da una semplice lettura del combinato disposto degli artt. 166 e 167 c.p.c. emergerebbe, secondo parte ricorrente, che chi si costituisce tardivamente non possa più effettuare domande riconvenzionali, chiamate in causa e le altre attività processuali indicate nell’art. 167 c.p.c., ma, non dispone che non possa produrre documentazione; pertanto il Giudice, su erronea ed illegittima indicazione del C.T.U., avrebbe commesso un errore che ha viziato l’istruttoria, rendendola nulla per evidente lesione del diritto di difesa. In ogni caso, poichè la documentazione prodotta anche in grado di appello, non è solo rilevante ai fini del decidere, ma costituisce l’unica possibilità di provare inconfutabilmente la bontà dell’assunto dell’appellante risultando fondamentale ai fini di una corretta decisione, soccorre il disposto dell’art. 345 c.p.c., comma 3, che dichiara l’ammissibilità di nuovi mezzi di prova che il Collegio ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa. L’ammissibilità del deposito dei documenti da parte della Cooperativa ha, inoltre, il conforto giurisprudenziale della S.C. che afferma: "il potere-dovere del Giudice di Appello di esaminare i documenti prodotti ex art. 345 c.p.c., comma 2 (vecchio testo) sussiste solo se la parte ne faccia specifica richiesta, esponendo gli scopi dell’esibizione in rapporto alle specifiche ragioni da essa poste a fondamento dell’impugnazione" (Cass. Civ. sez. 1^, 29.5.2003, n. 8599 – conformi le pronunce 27.11.97 n. 11961 e 1.12.97, n. 12130). La Corte di Appello, in spregio dell’orientamento giurisprudenziale della S.C. ha ritenuto di non tener in alcun conto la documentazione prodotta dalla Cooperativa, che, invece, era stata offerta come indispensabile ai fini della giusta decisione, con errore di motivazione, per l’art. 360 c.p.c., n. 5. La Corte, poi, avrebbe compiuto un altro macroscopico errore di diritto. Difatti la CTU espletata in primo grado è assolutamente nulla. Come si evince dai verbali di operazioni del CTU e dalla relazione del CTP di parte convenuta, arch. L.M. (pag. 3 e 4 relazione con repliche difensive alla ct.u.), il C.T.U. non ha notiziato il CTP di parte convenuta Arch. L. degli esperimenti del 4.7.2001, 17.7.2001, 23.7.2001, 1.8.2001. La mancanza di tali comunicazioni renderebbe nulla la CTU così come sancito dalla Suprema Corte (Cass. Civ. sez. 2^, 21.5.1997, n. 4511, conformi Cass. Civ, sez. 1^, 18.4.1997, n. 3340, Cass. Civ., sez. 2^, 20.12.1994, n. 10971). Ma sussisterebbe un ulteriore motivo di nullità della relazione tecnica del CTU P..

Il quesito posto al CTU dal Giudice Istruttore recita testualmente:

"Il CTU, presa visione degli atti di causa ed effettuata ogni necessaria indagine, riferisca sulla situazione giuridico urbanistica dell’immobile per cui è controversia e determini l’esatto ammontare delle somme corrisposte dagli attori nonchè di quelle in ipotesi dovute ancora alla controparte o versate in eccedenza". Come si evince dal primo verbale delle operazioni peritali, il CTU P., senza che il sig. G.I. avesse disposto in tal senso, ha restituito al CTP della Cooperativa il fascicolo di parte relativo al giudizio con i documenti allegati, rifiutando l’esame dei documenti e rifiutando di effettuare indagini e/o esaminare la documentazione presente presso la sede della Cooperativa. Il c.t.u., come risulta dai successivi verbali degli esperimenti peritali (pag. 3/38 CTU) sostituendosi al Giudice Istruttore, che non si era pronunciato sul punto, ha rifiutato di prendere in esame l’intero fascicolo di parte convenuta ritenendo tardiva la costituzione, restituendo materialmente il fascicolo al difensore ed al C.T.P. della Cooperativa. Prova inconfutabile di ciò è costituita dal "ridepositò del fascicolo in Cancelleria in data 11.5.2001, da parte del procuratore della cooperativa quando le operazioni peritali erano ancora in pieno svolgimento. Così facendo, il CTU, non ha effettuato "ogni necessaria indagine", non ha risposto al quesito posto dal Magistrato, al quale non ha dato una risposta attendibile relativamente al punto: "determini l’esatto ammontare delle somme corrisposte dagli attori nonchè di quelle in ipotesi dovute ancora alla controparte o versate in eccedenza". In forza di tali vizi e delle inesattezze del CTU, appresso specificate, la Cooperativa aveva richiesto alla Corte di Appello la rinnovazione della CTU, con nomina di altro consulente. La Corte di Appello ha esaminato e deciso questo punto in violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, e la sentenza, viziata nella motivazione, può essere cassata, con rinvio.

3.2. Ulteriore violazione degli artt. 2533 e 2932 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. La sentenza impugnata ha rigettato l’appello della Cooperativa sul punto dell’adempimento dei coniugi all’obbligo di pagamento del corrispettivo con grave errore di diritto. Il Tribunale di Roma, recependo la consolidata giurisprudenza e dottrina della Suprema Corte in merito, ha affermato la sussistenza all’interno della cooperativa edilizia (come nel caso di specie) di due distinti rapporti, quello sociale e quello di scambio, ha uniformemente affermato che per quanto riguarda il rapporto di scambio, occorre far riferimento all’atto di prenotazione, avente la medesima causa di un contratto di compravendita, e verificare se le parti abbiano pattuito, o meno, la possibilità di modifica del corrispettivo del bene in ragione delle variazioni del suo costo di costruzione e che tutti i soci della Cooperativa, al punto c) dell’atto di prenotazione, si sono obbligati a sostenere i maggiori costi, cagionati dall’incremento delle spese ed oneri per la costruzione dell’alloggio. Afferma, inoltre, il Tribunale, che il patto è valido, trattandosi non della imposizione al socio di ulteriori conferimenti, ma proprio del pagamento del corrispettivo originariamente convenuto nell’ambito del rapporto di scambio socio-società, in relazione ai costi effettivamente imputabili all’alloggio prenotato dall’attore". Orbene, la difesa dell’odierno ricorrente aveva indicato specificamente ogni voce di spesa, giustificandola con il relativo documento deliberativo, nel prospetto riepilogante il costo complessivo dell’alloggio in Lire 445.916.395, che il CTU, errando, ha disatteso, di qui la richiesta di rinnovo della perizia. Gli odierni resistenti, infine, hanno spiegato appello incidentale chiedendo all’adita Corte di Appello, in riforma della sentenza di primo grado, di ordinare alla Cooperativa "a procedere, a propria cura e spese, al frazionamento del mutuo fondiario ed alla cancellazione del gravame ipotecario iscritto in favore della banca mutuante limitatamente alla porzione immobiliare in causa, nonchè di tutte le iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli eventualmente gravanti ed opponibili agli appellanti incidentali". Secondo la cooperativa, la domanda di cancellazione dei gravami era stata proposta, per la prima volta, dagli odierni appellanti in sede di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado e, di conseguenza, dichiarata tardiva. La domanda di frazionamento del mutuo è stata correttamente rigettata dal Tribunale; difatti sulla premessa che nelle cooperative edilizie, ineriscono al socio due distinti rapporti, il primo sociale ed il secondo di scambio, in quello di scambio gli appellanti incidentali assumono la posizione di terzi acquirenti di immobile ipotecato a garanzia di mutuo fondiario, e come tali non possono "vantare alcun diritto contrario nè alla suddivisione del mutuo, nè al correlato frazionamento dell’ipoteca, stante la sua estraneità al contratto di finanziamento e, configurandosi, inoltre, ai sensi del D.P.R. n. 7 del 1976, art. 3, detto frazionamento come oggetto di una rinuncia del creditore ipotecario al diritto all’indivisibilità dell’ipoteca e perciò riconducibile ad un atto unilaterale, che non cessa di essere tale anche se consacrato nel contesto degli accordi intercorsi col mutuatario al fine della suddivisione del mutuo. Andava ricordato che la Banca Nazionale del Lavoro aveva concesso alla Cooperativa vari mutui per finanziare l’edificazione dei complessi immobiliari, contratti di mutuo che furono rogati dal Notaio Valerio Pantano, di Roma Inoltre, nonostante la norma di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 39, comma 6, preveda il diritto del debitore e del terzo acquirente alla suddivisione del finanziamento in quote ed al conseguente frazionamento dell’ipoteca nel caso di edificio o complesso condominiale, l’art. 161, comma 6, medesimo D.Lgs., stabilisce che i contratti già conclusi alla data di entrata in vigore del decreto – 1.1.1994 – continuino ad essere regolati dalle leggi precedenti, che non contemplavano siffatto diritto. Tale rilievo assumeva importanza in quanto, l’impossibilità di frazionare detto mutuo indiviso costituisce un insormontabile ostacolo giuridico al trasferimento della proprietà ex art. 2932, atteso il costante orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte che impedisce la pronuncia costitutiva ex art. 2932 c.c., presumendosi ancora un mancato pagamento integrale del prezzo e, quindi, un inadempimento, che preclude il trasferimento della proprietà. Pertanto, essendo il prezzo di acquisto assolutamente indeterminabile non solo non poteva essere disposto il trasferimento in proprietà dell’immobile, ma stante la normativa ed il consolidato orientamento giurisprudenziale la Corte di Appello non avrebbe potuto accogliere l’appello incidentale.

4. Resistono con controricorso i coniugi S. e chiedono dichiararsi inammissibile e, comunque, rigettarsi il ricorso.

Diversamente da quanto sostenuto nella memoria dal patrono della società ricorrente, non assume rilievo nel presente giudizio di cassazione, improntato al principio dell’oralità, la sopravvenuta perdita di capacità della cooperativa posta in liquidazione coatta amministrativa (Cass. n. 4480 del 1997).

5.1. Il primo motivo si rivela inammissibile nella parte in cui censura la mancata ammissione di documenti, assumendo che sarebbero stati erroneamente ritenuti tardivamente prodotti. Invero, da un lato, tale doglianza – riguardante chiaramente un preteso error in procedendo – è stata impropriamente formulata sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione ( art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5), mentre avrebbe dovuto essere proposta come motivo di nullità della sentenza e del procedimento (n. 4 della riferita disposizione). In ogni caso, tale parte della doglianza è formulata in violazione del canone di autosufficienza del ricorso per cassazione, non essendo state trascritte nel ricorso i punti dei documenti che sarebbero stati erroneamente pretermessi, non consentendo, quindi, alla Corte di poter valutare la decisività delle circostanze che si volevano con essi avvalorare. Deve, infatti, ribadirsi che la parte che, con il ricorso per cassazione, sostenga che il giudice di merito sia incorso in un errore di diritto od in un vizio logico nella valutazione della volontà negoziale, risultante dai documenti che la riproducono, ha l’onere di indicare, specificamente, il contenuto del documento trascurato dal giudice di merito; ciò al fine di consentire il controllo dei fatti da provare e, quindi, della loro decisività, dato che questo controllo, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, deve poter essere compiuto dalla Corte di Cassazione sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (Cass. n. 2613/2001; nello stesso senso, si vedano, tra le molte, anche Cass. n. 849/2002; 25272003; 15952/2007), così come, qualora venga dedotta l’omessa od insufficiente motivazione della sentenza impugnata per l’asserita mancata valutazione di un documento, è necessario, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività della risultanza non valutata (od insufficientemente valutata), che il ricorrente precisi nel ricorso – mediante indicazione degli elementi nel documento eventualmente contenuti – la risultanza che egli asserisce decisiva e non valutata o insufficientemente valutata, dato che, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, il controllo deve essere consentito alla Corte di cassazione sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative (Cass. n. 3692/2001; v. anche Cass. n. 9554/2001; 15412/2004; 14973/2006, nonchè Cass. ord. 17915/2010).

5.2. Per quanto concerne gli altri profili con lo stesso dedotti, il motivo è infondato. Non risulta, infatti, che si sia verificata una lesione del principio del contraddittorio nello svolgimento delle operazioni peritali, dovendosi ribadire, per quanto concerne gli avvisi al consulente di parte, che, ai sensi dell’art. 194 c.p.c., comma 2, e art. 90 disp. att. c.p.p., comma 1, alle parti va data comunicazione del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni peritali, mentre detto obbligo di comunicazione non riguarda le indagini successive, incombendo alle parti l’onere d’informarsi sul prosieguo di questo al fine di parteciparvi; tuttavia, qualora il consulente di ufficio rinvii le operazioni ad una data determinata, provvedendo a darne comunicazione alle parti e successivamente proceda ad un’ulteriore operazione peritale in data anticipata rispetto a quella fissata e ometta di darne avviso alle parti, l’inosservanza di tale obbligo può dar luogo a nullità della consulenza, sempre che abbia comportato, in relazione alle circostanze del caso concreto, un pregiudizio al diritto di difesa (situazione non puntualmente risultante nel presente ricorso): Cass. n. 986/96; 15/03; 2589/03; 4271/04; 7243/06; 185987/08; 15133/11. La censura è infondata anche nella parte in cui ripropone questioni correttamente e motivatamente disattese dalla Corte territoriale, che ha affermato che la produzione documentale era avvenuta tardivamente in primo grado, essendosi la parte costituita dopo che era spirato il termine di cui all’art. 184 c.p.c.. Ne deriva che non assume rilievo, rispetto all’indicata preclusione, la circostanza che la produzione in parola sia avvenuta dopo i termini stabiliti dagli artt. 166 e 167 c.p.c..

5.3. Quanto alle altre violazioni che la parte genericamente attribuisce al C.T.U., in ordine al mancato esame dei documenti, sussiste un ulteriore profilo d’inammissibilità, posto che la ricorrente non ha specificato quando ed in quali termini tali doglianze siano state prospettate alla Corte territoriale, nè è stata lamentata sul punto l’omessa pronuncia ( art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4).

6. Il secondo motivo è infondato sotto ogni aspetto. La Corte territoriale ha correttamente e motivatamente rilevato che la CTU espletata in primo grado era esauriente e ben motivata, per cui in primo grado non era stato reputato necessario l’espletamento di un’ulteriore consulenza, anche perchè le doglianze dell’appellante si sostanziavano nella contestazione delle risultanze della perizia, a cui l’appellante non poteva opporre – per quanto innanzi osservato in relazione al primo motivo – valida documentazione ritualmente prodotta in giudizio. Inoltre, l’affermazione della Società – secondo cui i coniugi non solo non erano creditori nei confronti della Cooperativa ma, anzi, erano rimasti inadempienti e il loro inadempimento era tale da giustificare la delibera di esclusione dalla compagine sociale, con la conseguente impossibilità per gli stessi di divenire proprietari dell’unità abitativa oggetto della prenotazione – risultava in evidente contrasto con l’accertamento delle somme versate dai coniugi stessi e di cui alla condanna della Cooperativa alla restituzione. Dette affermazioni si rivelavano, pertanto, generiche critiche alla sentenza di primo grado e, comunque, a fronte delle somma già pagate dai coniugi S., pari a Lire 360.014.648 e dell’importo stimato dal CTU versato in esubero rispetto al prezzo dell’appartamento in Lire 122.387.900, non poteva certo condividersi l’assunto della società, in quanto non si ravvisava il grave inadempimento dei coniugi S., tale da giustificare la loro esclusione dalla società, in quanto gli stessi erano risultati abbondantemente creditori nei confronti della società medesima, per non menzionare gli importi calcolati dal CTU per i lavori non eseguiti o male eseguiti, valutati in Lire 21.466.470. Corretta è pertanto la conferma della sentenza di primo grado sul punto. Allo stesso modo, la domanda di cancellazione dell’ipoteca era stata correttamente ritenuta tardiva perchè formulata solo in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado; mentre quella di frazionamento del mutuo avrebbe dovuto essere necessariamente proposta anche nei confronti dell’istituto di credito mutuante e degli altri mutuatari, come correttamente disposto dalla Corte territoriale. Senza contare che le prospettate violazioni di legge presuppongono tutte una ricostruzione dei fatti ed una valutazione delle risultanze processuali divergente da quella motivatamente accertata dalla Corte territoriale, con conseguente inammissibilità del motivo formulato sulla base di tali prospettazioni (Cass. n. 16698 e 7394 del 2010; 4178/07; 10316/06;

15499/04).

7. Ne deriva il rigetto del ricorso. Le spese suguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del presente giudizio, in favore della parte costituita, che liquida in Euro 3.200=, di cui Euro 3.000= per onorario, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 10-04-2012, n. 5693 Contratto preliminare

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 23-3-2000 V.E., N.F. e la società Immobiliare Guizze di Visentin Ettore & C. s.a.s. convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Padova – sezione distaccata di Cittadella la società Immobiliare Tulipano assumendo che in data 10-11-1998 V.E. e N.F. avevano stipulato con la società convenuta un contratto preliminare di vendita di un appartamento, due negozi e quattro garages facenti parte di un edificio sito in (OMISSIS); assumevano che le parti avevano convenuto che la stipula del contratto definitivo avrebbe dovuto essere effettuata presumibilmente il 31-12-1999 e che entro tale data l’immobile avrebbe dovuto essere ultimato e dichiarato abitabile; al punto 6 del contratto era previsto che la promittente venditrice si impegnava a realizzare sui negozi quattro canne fumarie del diametro che la parte promissaria acquirente avrebbe indicato, tre fori per passaggio tramite scala a chiocciola al fine di collegare un negozio con l’appartamento ed i negozi con i garages, e l’isolamento tra i negozi ed i sovrastanti appartamenti con pannello di sughero e sovrastante materiale isolante.

Gli attori sostenevano che era stato altresì pattuito che l’acquirente era facoltizzato a recedere dal contratto entro il 31-12- 1998 se la Pubblica Amministrazione non avesse dato parere favorevole al rilascio della licenza di panificazione, e che in data 21-1-1999 le parti avevano concordato il decadimento della clausola afferente la condizione risolutiva; aggiungevano che era decorso il termine previsto per la stipula del definitivo e che la promittente venditrice non aveva provveduto a trasferire il bene e che non erano stati realizzati i lavori previsti alla clausola 6 del contratto preliminare.

Gli attori quindi chiedevano pronunciarsi sentenza ex art. 2932 c.c. che tenesse luogo del contratto definitivo con trasferimento della proprietà del bene alla società Immobiliare Guizze di Visentin Ettore & C. s.a.s., essendo prevista nel preliminare la facoltà di nomina del terzo, e condannarsi la promittente venditrice ad eseguire le opere di cui alla clausola n. 6 del preliminare.

Si costituiva in giudizio la convenuta sostenendo che la parti in data 21-1-1999 avevano inteso porre nel nulla l’intera clausola n. 6 del contratto preliminare e non solo la parte in cui era prevista la facoltà di recesso in capo ai promissari acquirenti, cosicchè i lavori ivi indicati non dovevano più essere eseguiti; inoltre il termine del 31-12-1999 non era essenziale ma meramente indicativo, e non era configurabile l’inadempimento, essendo stato ultimato l’immobile il 14-2-2000; in via riconvenzionale chiedevano dichiararsi l’intervenuta risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1454 c.c. in quanto gli attori, benchè invitati con lettera del 27-3-2000 a presentarsi dal notaio per la stipula del rogito, non avevano aderito, e chiedevano altresì la condanna delle controparti al risarcimento dei danni conseguenti all’inadempimento.

Il Tribunale adito con sentenza del 9-5-2003 trasferiva la proprietà degli immobili alla società Immobiliare Guizze di Visentin Ettore & C, rigettava le altre domande e compensava le spese di giudizio.

Proposta impugnazione da parte di V.E., F. N. e della Immobiliare Guizze di Visentin Ettore & C. cui resisteva l’Immobiliare Tulipano che introduceva altresì un appello incidentale la Corte di Appello di Venezia con sentenza del 29-9- 2009, ogni altra domanda rigettata, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato risolto tra le parti il contratto preliminare stipulato il 10-11-1998, ha condannato l’appellata a pagare agli appellanti la somma di Euro 36.151,98 ed ha compensato tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.

Per la cassazione di tale sentenza l’Immobiliare Guizze di Visentin Ettore & C. s.a.s., V.E. e N.F. hanno proposto un ricorso articolato in sei motivi cui l’Immobiliare Tulipano s.r.l. ha resistito con controricorso proponendo altresì un ricorso incidentale basato su due motivi; le parti hanno successivamente depositato delle memorie.

Motivi della decisione

Preliminarmente deve procedersi alla riunione dei ricorsi in quanto proposti contro la medesima sentenza.

Venendo quindi all’esame del ricorso principale, si rileva che con il primo motivo, denunciando violazione degli artt. 1362-1366 e 1375 c.c., i ricorrenti principali censurano la sentenza impugnata per aver affermato che la mancata esecuzione delle opere previste nella clausola n. 6 del preliminare era stata contestata dal V. e dalla N. soltanto con lettera del 17-2-2000, dopo l’ultimazione dei lavori in data 14-2-2000, e che tale condotta era contraria a buona fede, perchè la suddetta contestazione avrebbe dovuto essere formulata quando i lavori erano ancora in corso; essi sostengono che non è stato considerato che ai sensi dell’art. 4 del preliminare l’accesso al cantiere non era libero, potendo avvenire solo previo appuntamento con la parte venditrice ed accompagnati da soggetto incaricato da quest’ultima; d’altra parte la verifica sulla esecuzione o meno dei lavori implicava una competenza tecnica di non comune conoscenza, che quindi non poteva legittimamente essere invocata ai sensi degli artt. 1366 e 1375 c.c..

Con il secondo motivo i ricorrenti principali, deducendo violazione dell’art. 1362 c.c. e segg., assumono che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di appello, la richiesta espressa nella menzionata lettera del 17-2-2000 di esecuzione di "tutti i lavori e le opere previste in contratto anche sub 6 e nelle planimetrie allegate per quanto riguarda almeno le due porte" non era generica, posto che nel richiamato art. 6 del preliminare erano specificatamente indicate tutte le opere da realizzare sull’immobile.

Con il terzo motivo i ricorrenti principali, denunciando violazione degli artt. 1362 e 1367 c.c. nonchè vizio di motivazione, rilevano che la Corte territoriale, pur riconoscendo che sotto il profilo letterale della pattuizione aggiuntiva del 21-1-1999 non risultava che le parti avessero posto nel nulla l’obbligo di eseguire i lavori indicati nella clausola n. 6 del preliminare (tale pattuizione infatti così recitava: "Contestualmente al versamento di acconto di L. 40.000.000 (quaranta milioni) come sopra indicato le parti concordano e sottoscrivono per conferma prova del decadimento della condizione risolutiva), ha tuttavia sostenuto l’esatto contrario in aperto contrasto con gli artt. 1362 e 1367 c.c. e sulla base di una motivazione insufficiente e contraddittoria.

Le enunciate censure, da esaminare contestualmente per ragioni di connessione, sono infondate.

La sentenza impugnata con riferimento alla mancata esecuzione delle opere previste nella clausola n. 6 del preliminare ha anzitutto rilevato che la richiesta di effettuazione delle stesse era stata formulata soltanto con lettera inviata dal legale degli appellanti in data 17-2-2000, ovvero dopo l’ultimazione dei lavori, avvenuta il 14- 2-2000, ponendo in essere quindi un comportamento contrario a buona fede, perchè tale richiesta avrebbe dovuto essere formulata quando i lavori erano ancora in corso; in proposito i rilievi sopra enunciati dai ricorrenti principali devono essere disattesi, posto che non sussisteva alcun elemento ostativo a richiedere l’accesso al cantiere onde verificare il regolare svolgimento dei lavori, ed è evidente che tale accertamento non avrebbe implicato particolari difficoltà, come è confermato dalla circostanza che la richiesta di esecuzione delle opere in questione venne poi formulata, come già esposto, appena tre giorni dopo l’ultimazione dei lavori.

La Corte territoriale, poi, ha ritenuto che la richiesta di cui alla suddetta lettera del 17-2-2000 era assolutamente generica, in quanto in essa si faceva riferimento a "…tutta lavori e le opere previste in contratto anche sub 6 e nelle planimetrie allegate per quanto riguarda almeno le due porte";

infatti non era possibile comprendere a quali porte intendessero riferirsi gli appellanti, perchè di esse non vi era menzione nel preliminare quali opere in variante rispetto alle planimetrie allegate, ed inoltre in data 30-3-1999 le parti avevano sottoscritto la planimetria relativa all’appartamento promesso in vendita ove non era raffigurato il foro di collegamento con il negozio sottostante, cosicchè, almeno con riguardo all’appartamento, era legittimo concludere che i contraenti avevano voluto modificare gli accordi di cui alla clausola n. 6 del preliminare; orbene occorre rilevare che tali circostanziate argomentazioni per ritenere la assoluta genericità della richiesta contenuta nella lettera del 17-2-2000 non sono state oggetto di censure specifiche da parte dei ricorrenti principali.

Il giudice di appello, quindi, sulla base di quanto finora evidenziato e dell’ulteriore rilievo che i promissari acquirenti non avevano mai indicato le specifiche tecniche dei lavori da eseguire, ha ritenuto possibile concludere che con la pattuizione del 21-1-1999 essi avessero inteso anche porre nel nulla l’obbligo di esecuzione dei suddetti lavori.

La sentenza impugnata ha pure considerato che l’esecuzione delle canne fumarie da eseguirsi a servizio dei locali adibiti a negozio era quasi sicuramente finalizzata all’esercizio dell’attività commerciale di panificio, cosicchè il mancato rilascio del parere favorevole per l’esercizio di tale attività aveva comportato l’inutilità dei suddetti manufatti aggiuntivi.

Pertanto la Corte territoriale, pur dando atto che le parti nella pattuizione aggiuntiva del 21-1-1999 non avevano espressamente convenuto di porre nel nulla l’obbligo di eseguire i lavori di cui alla clausola n. 6 del preliminare, ha affermato che gli elementi sopra indicati inducevano a ritenere probabile che i promissari acquirenti non avessero più interesse all’esecuzione dei lavori aggiuntivi previsti nel preliminare.

Quindi il giudice di appello ha interpretato le intese contrattuali anche alla luce del comportamento posto in essere dai contraenti successivamente al contratto preliminare, in puntuale applicazione del criterio ermeneutico previsto dall’art. 1362 c.c., comma 2, ritenendo evidentemente non esaustivo il riferimento al solo criterio letterale; si è quindi in presenza di un accertamento di fatto sorretto da congrua e logica motivazione, come tale incensurabile in questa sede, dove i ricorrenti principali si limitano inammissibilmente a prospettare una interpretazione delle clausole contrattuali ad essi più favorevole, senza peraltro specificare, oltre i canoni ermeneutici asseritamente violati, le modalità attraverso le quali il giudice di merito si sarebbe da essi discostato.

Con il quarto motivo i ricorrenti principali, deducendo insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione, rilevano che la sentenza impugnata non ha espresso le ragioni per le quali ha ritenuto che la mancata esecuzione delle opere di cui alla clausola n. 6 del contratto preliminare avrebbe integrato comunque un inadempimento di scarsa importanza.

Con il quinto motivo i ricorrenti principali, denunciando violazione degli artt. 1453-1455-1460 e 1495 c.c. nonchè vizio di motivazione, affermano che erroneamente il giudice di appello ha valutato l’inadempimento dei promissari acquirenti all’obbligo di stipulare il contratto definitivo di rilevanza assai maggiore di quello, in ipotesi esistente, della promittente venditrice all’obbligo di eseguire le opere di cui alla menzionata clausola 6 del preliminare.

Essi sotto un primo profilo evidenziano come dato pacifico che, allorchè la promittente venditrice con lettera del 27-3-2000 aveva invitato la società Immobiliare Guizze alla stipula del contratto definitivo, i promissari acquirenti avevano già convenuto davanti al Tribunale di Padova quest’ultima con atto di citazione notificato il 10-3-2000, e che pertanto a questo momento doveva essere valutato il comportamento delle parti ai sensi dell’art. 1460 c.c.; inoltre l’avvenuta proposizione da parte della convenuta della domanda di risoluzione del preliminare aveva precluso alla Immobiliare Guizze di procedere alla stipula del contratto definitivo; infine i ricorrenti principali affermano che, a fronte di una richiesta dell’appellante principale di valutare la legittimità della sospensione del pagamento del prezzo ai sensi dell’art. 1460 c.c., la Corte territoriale ha valutato l’inadempimento della controparte all’obbligo di eseguire le opere di cui all’art. 6 del preliminare non già in base a tale norma, bensì con riferimento al diverso criterio dell’art. 1455 c.c. applicabile ai fini della risoluzione del contratto, peraltro mai richiesta dall’appellante principale.

Con il sesto motivo i ricorrenti principali, deducendo violazione degli artt. 1366, 1375, 1454, 1455 e 1460 c.c. nonchè vizio di motivazione, censurano la sentenza impugnata per aver escluso che l’inadempimento dei promissari acquirenti all’obbligo di stipulare il contratto definitivo fosse di scarsa importanza, avuto riguardo al danno derivante alla promittente venditrice dalla mancata vendita di un immobile di ingente valore; infatti non era stato considerato il comportamento soggettivo tenuto da entrambe le parti, ed erano state trascurate le circostanze e la tempistica con cui era in realtà intervenuto l’invito a stipulare di cui alla lettera del 27-3-2000, allorchè era già pendente il giudizio dinanzi al Tribunale di Padova finalizzato al trasferimento della proprietà dell’immobile così come promesso in vendita comprensivo dei lavori di cui all’art. 6 del preliminare ed alla condanna della promittente venditrice al risarcimento dei danni.

Le enunciate censure, da esaminare contestualmente in quanto connesse, sono infondate.

La sentenza impugnata, procedendo ad una valutazione comparativa degli inadempimenti reciprocamente addebitatisi dalle parti, dopo aver premesso che il termine per la stipula del contratto definitivo non era essenziale, ha rilevato che, anche qualora si fosse voluto ritenere che permanesse l’obbligo della promittente venditrice di eseguire tutti o parte dei lavori concordati, tale inadempimento non sarebbe stato di importanza tale da legittimare il rifiuto dei promissari acquirenti di stipulare il contratto definitivo e di versare l’ingente somma di cui la società Immobiliare Tulipano era ancora creditrice, posto che il loro inadempimento all’invito a stipulare il contratto definitivo era di rilevanza assai maggiore di quello della promittente venditrice all’obbligo, in ipotesi esistente, di eseguire i lavori previsti nel preliminare; in proposito la Corte territoriale ha ritenuto che i promissari acquirenti avrebbero dovuto aderire alla stipula del contratto definitivo a seguito della diffida ad adempiere loro indirizzata dalla promittente venditrice, salvo riservarsi di pretendere l’esecuzione dei lavori aggiuntivi, cosicchè l’eccezione di inadempimento da essi svolta non era giustificata; ha pertanto dichiarato risolto il contratto preliminare ai sensi dell’art. 1454 c.c..

Orbene all’esito di tali argomentazioni è agevole osservare che il giudice di appello, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti principali, ha esaurientemente espresso le ragioni per le quali ha ritenuto l’inadempimento dei promissari acquirenti di gran lunga più importante di quello addebitato alla promittente venditrice, avuto riguardo all’interesse della promittente venditrice a ricevere l’elevata somma dovuta dai promissari acquirenti a titolo di pagamento del prezzo, e quindi alla funzione economico-sociale del contratto ed alla conseguente influenza di tale inadempimento sulla sorte del medesimo.

E’ poi appena il caso di rilevare che la valutazione comparativa in ordine ai reciproci comportamenti inadempienti addebitatisi dalle parti è pienamente giustificata dall’esigenza di esaminare la domanda riconvenzionale formulata dalla società Immobiliare Tulipano di risoluzione contrattuale per inadempimento dei promissari acquirenti, onde è evidente che la Corte territoriale non avrebbe potuto circoscrivere il suo esame alla fondatezza o meno dell’eccezione di inadempimento sollevata da questi ultimi.

Infine è opportuno evidenziare l’infondatezza del profilo di censura relativo al fatto che l’invito a stipulare il contratto definitivo da parte della promittente venditrice era intervenuto allorchè i promissari acquirenti avevano già introdotto la domanda ex art. 2932 c.c. dinanzi al Tribunale di Padova, posto che tale iniziativa giudiziaria non faceva venir meno gli obblighi contrattuali assunti, cosicchè correttamente fa Corte territoriale ha valutato l’inadempimento di essi all’invito a stipulare il contratto definitivo di cui alla lettera del 27-3-2000; soltanto successivamente invece era stata introdotta la domanda di risoluzione contrattuale da parte dell’Immobiliare Tulipano che aveva precluso alla Immobiliare Guizze di concludere il contratto definitivo ai sensi dell’art. 1453 c.c., comma 3.

Il ricorso principale deve pertanto essere rigettato.

Venendo quindi all’esame del ricorso incidentale, si osserva che con il primo motivo la società Immobiliare Guizze, deducendo violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 sostiene che la Corte territoriale, pur avendo accolto l’appello incidentale e dichiarato a risoluzione del contratto preliminare del 10-11-1998, ha omesso di pronunciarsi sulla istanza di ordine di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale ex art. 2932 c.c. proposta dai ricorrenti principali, ordine che deve essere impartito anche d’ufficio.

La censura è fondata.

Premesso che dalle conclusioni delle parti riportate nella sentenza impugnata emerge che l’appellante incidentale aveva formulato detta istanza, si osserva che comunque il giudice di appello avrebbe dovuto provvedere in tal senso anche d’ufficio ai sensi dell’art. 2652 c.c., n. 2 e dell’art. 2668 c.c., comma 2; pertanto la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c. si deve ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari competente la cancellazione della trascrizione della domanda di esecuzione in forma specifica dell’obbligo di contrarre il preliminare del 10-11-1998.

Con il secondo motivo la ricorrente incidentale, denunciando insufficiente motivazione, assume che erroneamente la sentenza impugnata ha ritenuto infondata la domanda di risarcimento del danno avanzata dall’esponente per mancanza della prova del danno asseritamente subito; invero costituisce dato di comune esperienza che l’intervenuta trascrizione della domanda proposta ex art. 2932 c.c., in ragione del suo effetto prenotativi idoneo a travolgere ogni successiva negoziazione, costituisce un impedimento assoluto, sotto il profilo economico – commerciale, alla compravendita a terzi dell’immobile.

La censura è infondata.

La Corte territoriale ha affermato che l’Immobiliare Tulipano non aveva provato e neppure aveva chiesto di provare di non aver potuto vendere o locare a terzi l’immobile oggetto del preliminare per cui è causa, e per tale ragione ha respinto la domanda di risarcimento danni proposta dalla suddetta società; tale statuizione è corretta, posto che il danno invocato non può essere configurato "in re ipsa", ma presupponeva la prova da parte della promittente venditrice di aver messo in vendita l’immobile suddetto infruttuosamente in quanto i possibili acquirenti avevano rinunciato a qualsiasi trattativa in tal senso per effetto della trascrizione della domanda giudiziale introdotta dalle controparti.

In applicazione del principio della soccombenza – essendo evidentemente prevalente la soccombenza dei ricorrenti principali rispetto alla parziale soccombenza della ricorrente incidentale, avuto riguardo al complesso delle questioni dibattute in questa sede – l’Immobiliare Guizze, il V. e la N. devono essere condannati in solido al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE Riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale, accoglie il primo motivo del ricorso incidentale e rigetta il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari competente la trascrizione della domanda giudiziale di esecuzione in forma specifica del contratto preliminare stipulato tra le parti il 10-11- 1998 proposta davanti al Tribunale di Padova con atto di citazione notificato il 23-3-2000, e condanna i ricorrenti principali in solido al pagamento di Euro 200,00 per spese e di Euro 7500,00 per onorari di avvocato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. V, Sent., 14-12-2011, n. 6549

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L’appellante ha depositato dichiarazione di rinuncia a spese compensate e tale rinuncia è stata accettata dalla parte appellata.

All’udienza pubblica dell’8 novembre 2011 la causa veniva trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso deve essere dichiarato estinto per rinuncia, ex art. 35, comma 2, c.p.a., atteso che l’appellante ha depositato dichiarazione di rinuncia, a spese compensate, e tale rinuncia è stata accettata dalla parte appellata.

Le spese di lite del presente grado di giudizio possono, pertanto, essere compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta),

definitivamente pronunciando sull’appello come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia, dichiarando l’estinzione del giudizio.

Compensa, tra le parti, le spese di lite del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 11-06-2012, n. 9442

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

F. e B.G., padre e figlio, propongono ricorso per cassazione, affidato a nove motivi ed illustrato da successiva memoria, avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia che ha rigettato il loro gravame contro la sentenza di primo grado del Tribunale di Brescia, che aveva accolto una opposizione a decreto ingiuntivo per L. 100.000.000 di M.G. – il quale aveva chiamato in giudizio B.G. – nei confronti di B.F.. Decreto ingiuntivo richiesto in virtù di scrittura privata del 2/2/98 recante le sottoscrizioni di B. F., M.G. e C.P. (pure chiamato in causa da M.G.), nella quale il M. si impegnava a restituire al B. la somma di L. 100.000.000, che il B. assumeva di avere corrisposto al C..

Secondo il giudice di primo grado, la scrittura dissimulava la cessione, non perfezionatasi, della quota del 50% della società di fatto "Olimpia 90" esistente tra il C. e B.G., da quest’ultimo a M.D., figlio di G..

Resiste con controricorso, illustrato da successiva memoria, C. P..

Resistono con altro controricorso M.G. e M. D. (intervenuto in giudizio), proponendo due motivi di ricorso incidentale condizionato.

Motivi della decisione

1.- Il Collegio ha disposto la redazione di motivazione semplificata.

2.- Preliminarmente si rileva che il ricorso incidentale proposto in seno a quello principale iscritto al n. 27904 del 2008 va trattato unitamente a quest’ultimo.

3.- Con il primo motivo, sotto il profilo del vizio di motivazione, i ricorrenti principali si dolgono del fatto che la scrittura 2/2/98 sia stata considerata simulata.

Con il secondo motivo, sempre sotto il profilo del vizio di motivazione, i medesimi ricorrenti si dolgono ancora della ritenuta natura simulata della detta scrittura privata, assumendo che essa abbia avuto effetti sull’attività della ditta Olimpia 90.

Con il sesto motivo, sotto il profilo del vizio di motivazione, essi si dolgono del mancato esame di una obiezione, secondo loro decisiva, alla tesi secondo cui la scrittura del 2/2/98 era simulata.

Con il settimo motivo, sotto il profilo del vizio di motivazione, i ricorrenti principali prospettano una diversa interpretazione della scrittura privata 2/2/98.

Con l’ottavo motivo essi prospettano che la scrittura del 2/2/98 avesse valore comunque quale riconoscimento di debito.

3.1.- I cinque motivi, da esaminarsi congiuntamente riguardando tutti l’interpretazione della scrittura del 2/2/98, sono inammissibili per difetto di autosufficienza, in mancanza dell’integrale trascrizione, nel fatto o nel corpo del motivo, della detta scrittura privata.

4.- Con il terzo motivo, sotto il profilo del vizio di motivazione, i ricorrenti si dolgono dell’affermazione della Corte di Appello secondo cui essi non avrebbero formulato in primo grado nessuna domanda fondata sul contratto dissimulato.

Con il quarto motivo la medesima doglianza è svolta sotto il profilo della nullità della sentenza per omessa pronuncia, assumendo che la Corte di Appello dovesse pronunciarsi sulla richiesta di pagamento dei L. 100.000.000, "quale che fosse il valore dato allo scritto 2.2.98".

Con il quinto motivo l’omessa pronuncia è censurata con riferimento alla violazione dell’art. 163 c.p.c., comma 3, n. 3 e n. 4.

4.1.- I tre motivi, da esaminarsi congiuntamente, sono inammissibili per difetto di autosufficienza, in difetto di testuale trascizione delle domande svolte.

5.- Con il nono motivo, sotto il profilo della violazione dell’art. 92 cod. proc. civ., comma 2, i ricorrenti si dolgono della mancata compensazione delle spese.

5.1.- Il nono motivo è inammissibile. Questa Corte ha infatti affermato che, con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi (Cass. 11 gennaio 2008, n. 406).

11.- Il ricorso principale va conclusivamente rigettato. Resta perciò assorbito l’incidentale condizionato.

A ragione della soccombenza, i ricorrenti principali vanno condannati al pagamento delle spese, liquidate, quanto ai M., in Euro 2.800, di cui Euro 2.600 per onorari, e, quanto al C., in Euro 3.600, di cui Euro 3.400 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge su ogni importo.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito l’incidentale; condanna i ricorrenti principali a pagamento delle spese, liquidate, quanto ai M., in Euro 2.800, di cui Euro 2.600 per onorari, e, quanto al C., in Euro 3.600, di cui Euro 3.400 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge su ogni importo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 13 aprile 2012.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.