Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 22-01-2013) 18-02-2013, n. 7934 Misure cautelari

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Svolgimento del processo

Con ordinanza 12/7/12 il Tribunale di Milano in sede di gravame cautelare ex art. 310 c.p.p. rigettava l’appello avverso l’ordinanza 1/6/12 con cui la Corte di Appello di Milano respingeva l’istanza proposta nell’interesse di B.G. (già G.G.), imputato dei reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 74 e 73 volta alla declaratoria di inefficacia della misura cautelare in atto nei suoi confronti per decorrenza del termine massimo di fase di custodia cautelare.

Il B., latitante per questi reati giusta ordinanza 13/11/03 del Gip del Tribunale di Milano e condannato con sentenza 12/4/07 dello stesso Tribunale (irrevocabile il 19/9/07: anni 9 e mesi 8 di reclusione), veniva arrestato in Albania il 30/5/11 in seguito a sentenza 28/5/11 del locale Tribunale di Lushnje. Contro la sentenza italiana il B. presentava incidente di esecuzione per sentir dichiarare la nullità del titolo o in subordine essere rimesso nel termine per appellarlo. In quest’ultimo senso si pronunciava il Tribunale, giudice dell’esecuzione, con provvedimento del 12/10/11, contestualmente ordinando l’esecuzione dell’ordinanza applicativa della custodia in carcere emessa dal Gip il 13/11/03.

Su queste premesse il 30/5/12 la difesa chiedeva alla Corte di Appello chiamata a decidere sul gravame che venisse dichiarata la perdita di efficacia della misura, essendo trascorso il termine di fase di un anno di cui all’art. 303 c.p.p., comma 1, lett. c. La Corte (1/6/12) rigettava l’istanza, sul supposto che il termine in questione decorresse dalla ordinanza 12/10/11 che, nel rimettere in termini per l’appello il richiedente, aveva ordinato nei suoi confronti l’esecuzione della misura.

Lo stesso affermava il Tribunale in sede di appello, osservando come la detenzione del B. in Albania prima di quella data non poteva che essere imputata all’esecuzione della sentenza di condanna (fin allora) definitiva.

Ricorreva per cassazione la difesa, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione: lo stesso giudice adito dava atto che con sentenza 28/5/11 il Tribunale di Lushnje, su richiesta dell’Autorità italiana, disponeva l’esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Milano il 13/11/03 nei confronti del B., che veniva catturato il (OMISSIS). Era pertanto da quella data che era in corso la sua custodia cautelare. Il 22/12/11 la Corte di Appello di Valona aveva sì confermato la sentenza 28/7/11 del Tribunale di Lushnje che aveva convalidato la detenzione del catturato per l’esecuzione della sentenza divenuta irrevocabile. Ma poichè i due titoli erano distinti, non poteva negarsi che alla data del 30/5/12 fosse decorso il termine massimo di custodia per la fase di appello non ancora definita con sentenza, vista la remissione in termini. Chiedeva l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

All’udienza camerale fissata per la discussione il PG chiedeva il rigetto del ricorso. Nessuno compariva per il ricorrente.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato è va respinto. La Corte è consapevole della giurisprudenza, peraltro non univoca, circa la computabilità della custodia cautelare sofferta all’estero e le sue eventuali condizioni.

Il caso in esame ha tuttavia una singolare specificità, dove, al titolo originariamente definitivo dello Stato italiano notificato al B. nel carcere albanese il 30/5/11 (corrente la sua detenzione, che ne ha differito la consegna all’autorità italiana: come informa il ricorso, solo il 22/12/11 la Corte d’Appello di Valona confermava la sentenza 28/7/11 del Tribunale di Lushnje che convalidava la detenzione del B. per l’esecuzione della sentenza definitiva italiana dopo che il 28/5/11 lo stesso Tribunale ne aveva consentito l’arresto), solo il 12/10/11 è succeduta, contestualmente alla rimessione in termini per appellare disposta dal Tribunale, l’esecuzione del titolo cautelare a suo tempo emesso dal Gip il 13/11/03. Solo dal 12/10/11 potrà pertanto decorrere il termine di custodia cautelare di fase: in precedenza il titolo era diverso, definitivo, e il soggetto in autonomo stato di detenzione nel suo Paese. In caso analogo (anche se i più titoli, definitivi e cautelari, non erano in successione tra loro ma in cumulo) la giurisprudenza ha affermato che "la detenzione cautelare subita all’estero, come conseguenza di una domanda di estradizione, non è computabile, agli effetti dei termini di durata della custodia cautelare, fin tanto che la persona richiesta non sia stata posta a disposizione della giurisdizione italiana" (Cass., 4, n. 7705 del 19/12/06, dep. 23/2/07, rv 235905). L’ordinanza impugnata è pertanto corretta.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.).

Trattandosi di soggetto in custodia cautelare in carcere, va disposto ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.
P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del processo.

Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del provvedimento al Direttore dell’Istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.

Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 21-01-2011, n. 679

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso notificato in data 22.12.1992 e depositato in data 20.1.1993, i ricorrenti hanno impugnato il provvedimento prot. n. 24790 del 28.10.1992 – con cui il Comune di Roma ha disposto l’acquisizione gratuita al proprio patrimonio indisponibile di opere edilizie abusivamente realizzate – deducendone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere per travisamento dei fatti.

Il Comune si è costituito in giudizio con comparsa di mera forma in data 10.4.2003 e con nuovo avvocato in data 1.7.2010; in data 2.7.2010 ha depositato memoria difensiva con la quale ha dedotto la infondatezza nel merito del ricorso e ne ha chiesto il rigetto.

Alla pubblica udienza del 28.10.2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione alla presenza degli avvocati delle parti come da separato verbale di causa.

A differenza del ricorso proposto avverso l’ordinanza di demolizione, quello proposto avverso l’ordinanza di acquisizione al patrimonio comunale dell’immobile abusivo e dell’area di sedìme, non diviene improcedibile a seguito della presentazione della domanda di sanatoria, dal momento che l’art. 39 comma 19, l. 23 dicembre 1994 n. 724, prevede espressamente che l’interessato ha diritto ad ottenere l’annullamento del provvedimento di acquisizione e la cancellazione della relativa trascrizione presentando presso i competenti uffici una ulteriore istanza contenente un certificato dal quale risulti la presentazione della domanda di condono (T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 15 gennaio 2008, n. 40).

La richiamata norma dispone, infatti, testualmente che: "… 19. Per le opere abusive divenute sanabili in forza della presente legge, il proprietario che ha adempiuto agli oneri previsti per la sanatoria ha il diritto di ottenere l’annullamento delle acquisizioni al patrimonio comunale dell’area di sedime e delle opere sopra questa realizzate disposte in attuazione dell’articolo 7, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e la cancellazione delle relative trascrizioni nel pubblico registro immobiliare dietro esibizione di certificazione comunale attestante l’avvenuta presentazione della domanda di sanatoria. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti dei terzi e del comune nel caso in cui le opere stesse siano state destinate ad attività di pubblica utilità entro la data del 1° dicembre 1994.".

L’ordinanza di acquisizione non segue, pertanto, la stessa sorte dell’ordinanza di demolizione, nel senso che essa non diviene inefficace per effetto della presentazione della domanda di sanatoria, presupponendo la sua rimozione una espressa ulteriore istanza dell’interessato (T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 20 aprile 2006, n. 599).

Nel merito il ricorso è, tuttavia, infondato.

Ed infatti con il ricorso introduttivo del presente giudizio il provvedimento di acquisizione è stato censurato deducendo esclusivamente che sarebbe stato emesso sulla base della sola notificazione dell’ordinanza di demolizione, che, tuttavia, risulta essere stata impugnata con apposito ricorso giurisdizionale.

E il provvedimento di accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione, di acquisizione gratuita dell’area al patrimonio comunale e di occupazione dell’area, in vista della trascrizione della suddetta acquisizione è consequenziale, connesso e collegato al provvedimento ordinante la demolizione, in quanto l’ingiustificata inottemperanza all’ordine di demolizione dell’opera abusiva ed alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi entro novanta giorni dalla notifica dell’ingiunzione a demolire emessa dall’Autorità amministrativa determina l’automatica acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’opera e dell’area pertinente, con la conseguenza che esso non è autonomamente impugnabile (e l’eventuale ricorso risulterà palesemente inammissibile), ove non risulti che la parte interessata abbia preliminarmente e tempestivamente impugnato l’ordine di demolizione.

Tuttavia, non risulta che l’ordinanza di demolizione, che ne costituiva il presupposto, pur se impugnata, fosse stata sospesa e nemmeno annullata al momento dell’adozione del provvedimento impugnato, e, pertanto, doveva considerarsi pienamente efficace. Risulta invece il ricorso n. 4262/90 – presentato dalla ricorrente, nella medesima qualità amministratrice della società R. s.r.l., avverso altri atti della procedura sanzionatoria – è stato dichiarato perento con decreto n. 2895 del 26 marzo 2004.

Peraltro " Il provvedimento amministrativo di acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’opera abusiva e del sedime è censurabile per vizi propri, nonostante l’intervenuta definitività dell’ordine di demolizione dell’opera abusiva." (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, 29 dicembre 2009, n. 6271).

E non risulta, invece, che con il ricorso introduttivo l’impugnato provvedimento di acquisizione sia stato censurato anche per vizi propri.

L’unico motivo dedotto è stato, infatti, l’intervenuta impugnazione dell’ordinanza di demolizione che ne costituiva il presupposto.

Ma, per le considerazioni di cui in precedenza, la detta censura non merita accoglimento.

Il ricorso deve, pertanto, essere respinto.

Spese compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione II ter, definitivamente decidendo sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Compensa fra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Maddalena Filippi, Presidente

Francesco Riccio, Consigliere

Maria Cristina Quiligotti, Consigliere, Estensore

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Cass. pen., sez. VI 27-01-2009 (14-01-2009), n. 3532 Rinuncia dell’imputato – Effetti – Impugnativa del P.M.

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FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Perugia, in sede di riesame, ha revocato la misura della custodia cautelare in carcere applicata a C.C. dal GIP dello stesso Tribunale in data 21.7.2008 in relazione alle ipotesi corruttive al medesimo ascritte ai capi A) e B) della richiesta provvisoria del P.M. procedente.
In particolare, il giudice del riesame, in relazione all’episodio di corruzione propria antecedente del pubblico ufficiale m.llo della Guardia di Finanza M., ha ritenuto che la veste da attribuire a quest’ultimo non è quella del pubblico ufficiale corrotto, ma del mero intermediario, in quanto il predetto, rispetto alla verifica generale condotta dall’Agenzia delle Entrate di Perugia sulla Tecnostrade (azienda di cui l’indagato era amministratore unico), agiva al di fuori delle sue funzioni. Quanto al capo B), pur avendo le numerose conversazioni intercettate dato conto degli stretti rapporti intercorsi tra il C. e il generale della Guardia di Finanza T.C. e degli svariati regali a quest’ultimo fatti dall’indagato, il Tribunale ha ritenuto non supportata l’ipotesi accusatoria, secondo cui tali dazioni erano funzionali a futuri indebiti trattamenti di favore che il generale avrebbe potuto riservare all’imprenditore nel contesto dell’appalto per la realizzazione, a (OMISSIS), della nuova caserma della Guardia di Finanza.
Con atto depositato il 24.9.2008 il Procuratore della Repubblica di Perugia ha proposto ricorso per Cassazione avverso la predetta ordinanza, denunciando con un primo motivo la violazione dell’art. 319 c.p. e art. 273 c.p.p., nonchè la carenza e manifesta illogicità della motivazione, in relazione alla ritenuta insussistenza di gravi indizi di colpevolezza per il primo capo d’imputazione. Deduce, in particolare, che, come è stato evidenziato nell’ordinanza del GIP, in materia di accertamenti fiscali la Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Entrate sono dotate di poteri di accertamento identici e alternativi e che, pertanto, il M., al momento dell’accordo criminoso col C., agiva nell’esercizio delle sue specifiche funzioni.
Col secondo motivo il ricorrente si duole della violazione di legge e della carenza e manifesta illogicità della motivazione, in relazione al secondo capo d’imputazione. Fa presente che il capo d’imputazione provvisorio non fa riferimento solo all’appalto in corso di esecuzione, ma anche alla posizione apicale rivestita dal T., il quale insieme al collaboratore M. si metteva a disposizione del C. e del Ma., in violazione dei doveri di imparzialità, onestà e vigilanza.
Con memoria depositata il 29-12-2008 il difensore del C., nel contrastare i motivi di ricorso, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica, essendo stata l’ordinanza del Tribunale del Riesame notificata alla Procura in data 21-8-2008, ed avendo il C. espressamente rinunciato alla sospensione feriale dei termini processuali.
DIRITTO
L’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata nella memoria difensiva depositata nell’interesse dell’indagato ed involgente, comunque, una questione rilevabile d’ufficio, è fondata.
Dagli atti risulta che il C., con atto depositato presso il Tribunale del Riesame di Perugia, ha espressamente rinunciato alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale (1 agosto-15 settembre); tante che l’istanza di riesame proposta nel suo interesse è stata decisa con ordinanza dell’8-8-2008, depositata il 12-8-2008 e notificata al Procuratore della Repubblica il 21-8-2008.
Come è noto, la L. n. 742 del 1969, art. 2 dispone che, nei procedimenti relativi ad imputati in stato di custodia cautelare, la sospensione dei termini procedurali nel periodo feriale "non opera" qualora essi o i loro difensori vi rinunzino. La facoltà di rinunciare ai termini di sospensione nel periodo feriale, accordata dalla norma in esame all’imputato (o indagato), è prevista nell’esclusivo interesse di quest’ultimo, e trova la sua ragione nell’esigenza di evitare una sospensione del procedimento che potrebbe comprometterne la rapida definizione; sicchè, in presenza di una dichiarazione di rinuncia resa dall’interessato, la sospensione non opera e i termini processuali nel periodo feriale decorrono normalmente, anche in relazione agli atti di impugnazione da proporre dal P.M., al quale, per le ragioni sopra indicate, nessuna possibilità di interloquire sulle determinazioni dell’imputato o indagato è riconosciuta in materia dalla legge.
Da tanto discende la tardività del ricorso, proposto dal Procuratore della Repubblica in data 24-9-2008, e quindi ben oltre il termine di dieci giorni prescritto dall’art. 311 c.p.p., comma 1; termine che, stante l’intervenuta rinuncia alla sospensione dei termini nel periodo feriale da parte dell’indagato, nella specie decorreva dalla data di notifica (21-8-2008) dell’ordinanza del Tribunale del Riesame.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cassazione Civile, Sentenza n. 10153 del 2011 mag 11 Condominio. Approvazione rendiconto e natura di riconoscimento di debito

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Svolgimento del processo

Il condominio [OMISSIS], proponeva opposizione al decreto con il quale il Presidente del Tribunale di Roma gli aveva ingiunto il pagamento in favore di [OMISSIS] della somma di L. 227.628.293. quale residuo corrispettivo per l’attività di amministratore del condomino stesso svolta da quest’ultimo tra il 1986 e il 1992.

A sostegno dell’opposizione deduceva che i rendiconti prodotti dal [OMISSIS], che recavano voci di debito del condominio verso quest’ultimo, non coincidevano con quelli approvati dall’assemblea; che non erano provati gli esborsi che il [OMISSIS] asseriva di aver anticipato per conto del condominio; che i lavori straordinari della palazzina A erano stati già pagati da ciascun condomino, e che la situazione debitoria verso l’Italgas lasciata dal [OMISSIS] aveva costretto i condomini al versamento di contributi straordinari. Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto e, in via riconvenzionale, la condanna dell’amministratore al pagamento della somma di L. 60.000.000 già corrispostagli.

Il [OMISSIS] resisteva all’opposizione, facendo presente, fra l’altro, che nella prima riunione successiva alla cessazione del rapporto, l’assemblea condominiale aveva approvato il consuntivo della gestione predisposto dal successivo amministratore.

Il Tribunale accoglieva l’opposizione e la domanda riconvenzionale, condannando l’opposto a restituire la somma di L. 60,000.000 già percepita.

Tale pronuncia era ribaltata dalla Corte d’appello di Roma, che con sentenza del 28.2.2007 condannava il condominio a versare al [OMISSIS] la somma di Euro 85.970,60.

La Corte capitolina riteneva che (oltre ad essere accertata, negli anni della gestione [OMISSIS], una generale morosità di vari condomini e resistenza di anticipazioni effettuate dal l’amministratore) emergeva dai rendiconti, prodotti da entrambe le parti e tra loro corrispondenti, l’inesattezza delle conclusioni cui era pervenuto in primo grado il c.t.u., il quale aveva ignorato anche la relazione di parte dello stesso condominio, che riconosceva in gran parte la sussistenza del credito reclamato. I riscontri dell’esistenza e dell’esattezza degli esborsi effettuati dal [OMISSIS] erano stati effettuati, osservava la Corte d’appello, dall’apposito comitato dei condomini nel giugno del 1992, che aveva concluso all’unanimità nel senso che tutti i documenti relativi agli anni 1989, 1990 e 1991 trovavano riscontro (ad eccezione di una somma, di L. 4.248.300 relativa al consuntivo del 1989, erroneamente duplicata). Quindi, determinava nel dettaglio le somme spettanti all’amministratore, rilevando, tra l’altro, che quanto ai lavori straordinari della Palazzina D, il [OMISSIS] aveva domandato il pagamento del residuo importo di L. 9.876.295, somma che gli doveva essere interamente riconosciuta posto che lo stesso consulente di parte condominiale aveva dichiarato di non aver rinvenuto alcun versamento da parte dei condomini in favore del [OMISSIS]

Per la cassazione di questa sentenza ricorre il condominio, con cinque motivi di annullamento.

Resiste con controricorso la parte intimata.

Motivi della decisione

1. – Con il primo motivo parte ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1137 c.c..

Deduce al riguardo che i condomini hanno approvato consuntivi non contenenti indicazione alcuna a crediti personali del [OMISSIS] e che le delibere di approvazione richiamano rendiconti senza individuare neppure il saldo, sicché non è certo che le passività siano state effettivamente prese in considerazione dall’assemblea.

Precisa, quindi, che la Corte d’appello ha violato l’art. 1137, 1 comma c.c., laddove ha ritenuto vincolante per i condomini quanto non era stato oggetto di deliberazione da parte dell’assemblea, ossia una presunta voce di “debito verso [OMISSIS]”, apoditticamente interpolata da quest’ultimo, dopo l’approvazione dei rendiconti, soltanto nelle copie prodotte, sicché, come era stato osservato dal Tribunale, non è certo che tale voce sia stata presa in considerazione dall’assemblea.

La Corte d’appello non ha considerato che la differenza tra i due rendiconti è stata esplicitamente ammessa dallo stesso [OMISSIS], anche se al fine di rendere più chiare le voci di spesa all’amministratore succeduto.

Quindi conclude il motivo con il seguente quesito ex art.366-bis c.p.c.: “Dica l’Ecc.ma Corte se ai sensi della norma dell’art. 1137, comma 1 c.c. possano ritenersi fonte di obbligazione per i condomini riuniti in Condominio anche le deliberazioni assembleari che non risultino specificamente approvate dall’assemblea per assenza del’argomento oggetto di deliberazione; e se dall’approvazione di un rendiconto condominiale recante un disavanzo discenda ex se il riconoscimento da parte dei condomini e la conseguente obbligazione di rimborso di eventuali anticipi di spesa in favore dell’amministratore che ha predisposto il rendiconto”.

2. – Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art.2697, comma 1 c.c..

Il [OMISSIS] ha fornito la prova di un fatto in realtà mai contestato, ossia che il condominio di via XXXXXXX abbia approvato il disavanzo dei rendiconti nel triennio in questione (1989-1991), ma non ha provato di aver anticipato di tasca propria le somme corrispondenti, non avendo prodotto nessun riscontro contabile utile a indicare un passaggio di denaro dal suo patrimonio a quello dei creditori del condominio.

Ciò posto, parte ricorrente formula il seguente quesito: “Dica l’Ecc.ma Corte suprema se in base alla norma di cui all’art.2697, comma 1 c.c., in mancanza di ulteriori fonti di prova, un amministratore di condominio possa ritenersi sollevato dall’onere di allegare mezzi di prova del suo credito consistente nell’affermato pagamento di somme personalmente da lui anticipate in favore del condominio”.

3. – Con il terzo motivo è denunciata l’insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo, costituito da ciò, che la voce di debito del condominio verso il [OMISSIS] sarebbe stata introdotta da quest’ultimo a posteriori nei rendiconti prodotti in giudizio, mentre quelli distribuiti ai condomini in vista dell’approvazione da parte dell’assemblea, non recherebbero tale voce, di guisa che, nell’approvare i rendiconti stessi, l’assemblea condominiale non avrebbe potuto neppure prendere in considerazione la sussistenza di un debito verso l’amministratore.

Al riguardo, osserva parte ricorrente, la Corte d’appello anziché cogliere la rilevanza di tale giudizio di fatto, si è limitata a ritenere che il giudice di primo grado abbia errato nel considerare essenziale la mancata specifica approvazione della voce di debito verso il [OMISSIS]. E conclude, in sintesi, domandando se l’assenza nei rendiconti annuali compilati dall’amministratore, di riferimenti a crediti di quest’ultimo per sue anticipazioni in favore del condominio – circostanza accertata dal Tribunale e in sede di ctu. – sia rilevante ai fini di escludere la sussistenza del relativo, credito dell’amministratore stesso e al fine di procedere alla cassazione della sentenza impugnata, anche in ragione della sola insufficienza – clamorosa, perché dichiaratamente affidata ad una “intuizione” – con la quale la Corte d’appello ha capovolto le conclusioni raggiunte sul punto dal Tribunale.

4. – Con il quarto motivo è denunciata l’insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo, costituito da ciò, che la Corte territoriale avrebbe omesso di motivare la propria adesione al primo motivo di gravame del [OMISSIS], nel quale si sostiene che il ctu. avrebbe erroneamente svolto la sua relazione sulla circostanza se fosse o non avvenuto il versamento delle quote da parte dei singoli condomini. L’equivoco in cui sarebbe incorso il giudice di secondo grado risiederebbe, pertanto, nel fatto che l’indagine tecnica ha avuto ad oggetto non quanto dedotto dall’appellante, ma l’effettiva esistenza del credito preteso, con il risultato che il ctu. non ha rinvenuto alcuna evidenza contabile, né dell’avvenuta anticipazione di somme, né della qualificazione contabile delle somme stesse che nel rendiconto il [OMISSIS] avrebbe dovuto esporre a proprio credito personale.

5. – Con il quinto motivo si deduce il vizio di motivazione circa un ulteriore fatto controverso e decisivo, concernente i versamenti che il [OMISSIS] avrebbe eseguito in favore dei creditori del condominio, versamenti che mancano del tutto di riscontro, per cui, secondo parte ricorrente, resterebbe smentita l’affermazione che il predetto ex amministratore fosse solito provvedervi anticipando denaro proprio.

6. – Il primo motivo è fondato e assorbe l’esame delle restanti, sostanzialmente succedanee, censure.

6.1. – Premesso che, come si ricava dalla sentenza impugnata, il nucleo della controversia risiede nello stabilire se l’assemblea condominiale abbia mai approvato i rendiconti recanti il debito verso il [OMISSIS], per somme che questi avrebbe anticipato per pagare i terzi creditori del condominio, va osservato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la validità dell’approvazione, da parte dell’assemblea dei condomini, del rendiconto di un determinato esercizio non postula che la contabilità sia stata redatta dall’amministratore con rigorose forme, analoghe a quelle previste per i bilanci delle società, purché essa sia idonea a rendere intelligibile ai condomini le voci di entrata e di spesa, anche con riferimento alla specificità delle partite, atteso che quest’ultimo requisito – come si desume dagli artt. 263 e 264 cod. proc. civ. (disciplinanti la procedura di rendiconto ed applicabili anche al rendiconto sostanziale) – costituisce il presupposto indispensabile affinché il destinatario del conto assolva l’onere di indicare specificamente le partite che intende contestare (v. Cass. nn. 3747/94, 896/84, 5150/82 e 2625/81).

6.1.1. – Dunque, come la contestazione, così anche l’approvazione di singole partite deve essere specifica, cioè formare oggetto di espresso esame e di altrettanto manifesta dichiarazione di volontà da parte dell’assemblea di fare proprie le risultanze del rendiconto. La conseguenza è che nell’ambito di un consuntivo che, come quello della gestione condominiale, soggiace al criterio di cassa, l’approvazione del rendiconto recante un disavanzo tra le somme spese e quelle incamerate dal condominio per effetto dei versamenti eseguiti dai condomini o per altra causa, non implica che, per via deduttiva, possa ritenersi riconosciuto il fatto che la differenza sia stata versata dall’amministratore utilizzando denaro proprio, ovvero che questi sia comunque creditore del condominio per l’importo corrispondente. E ciò per ragioni di carattere sia logico, ove si consideri che l’amministratore ben può aver utilizzato provviste aliene di cui aveva soltanto la disponibilità (ad esempio, fondi derivanti da altra gestione), sia giuridico, atteso che la ricognizione di debito, sebbene possa essere manifestata anche in forma non espressa, richiede pur sempre un atto di volizione su di un oggetto specificamente sottoposto all’esame dell’organo collettivo, chiamato a pronunciarsi su di esso.

6.2. – Nella fattispecie, la conclusione cui è pervenuto il giudice d’appello si basa sul coordinamento di due fatti – l’approvazione di consuntivi recanti un disavanzo contabile e la non infrequente morosità di alcuni condomini – la cui interazione non costituisce l’equipollente di un riconoscimento del debito, per la totale aspecificità del suo oggetto.

6.2.1. – Né può sopperirvi il riscontro contabile effettuato da un apposito comitato di condomini, ulteriore elemento valorizzato dalla Corte capitolina, poiché dalla sentenza impugnata non risulta che tale organismo avesse, in virtù di previsione regolamentare, un potere di rappresentanza dell’assemblea. unico organo deputato a formare la volontà del condominio.

7. – In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Roma, che deciderà la controversia attenendosi al seguente principio di diritto: “in materia di deliberazioni di assemblea condominiale, l’approvazione del rendiconto ha valore di riconoscimento di debito in relazione alle sole poste passive specificamente indicate. Pertanto, l’approvazione di un rendiconto di cassa che presenti un disavanzo tra uscite ed entrate, non implica che, per via deduttiva, possa ritenersi riconosciuto il fatto che la differenza sia stata versata dall’amministratore utilizzando denaro proprio, ovvero che questi sia comunque creditore del condominio per l’importo corrispondente, atteso che la ricognizione di debito, sebbene possa essere manifestata anche in forma non espressa, richiede pur sempre un atto di volizione su di un oggetto specificamente sottoposto all’esame dell’organo collettivo, chiamato a pronunciarsi su di esso”.

8. – Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Roma, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di cassazione.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 9 MAGGIO 2011

In materia di deliberazioni di assemblea condominiale, l’approvazione del rendiconto ha valore di riconoscimento di debito in relazione alle sole poste passive specificamente indicate. Pertanto, l’approvazione di un rendiconto di cassa che presenti un disavanzo tra uscite ed entrate, non implica che, per via deduttiva, possa ritenersi riconosciuto il fatto che la differenza sia stata versata dall’amministratore utilizzando denaro proprio, ovvero che questi sia comunque creditore del condominio per l’importo corrispondente, atteso che la ricognizione di debito, sebbene possa essere manifestata anche in forma non espressa, richiede pur sempre un atto di volizione su di un oggetto specificamente sottoposto all’esame dell’organo collettivo, chiamato a pronunciarsi su di esso.

(© Litis.it, 11 Maggio 2011)

Cassazione Civile, Sezione Terza, Sentenza n. 10153 del 09/05/2011
(Presidente, Triola – Relatore, Manna)

Svolgimento del processo

Il condominio [OMISSIS], proponeva opposizione al decreto con il quale il Presidente del Tribunale di Roma gli aveva ingiunto il pagamento in favore di [OMISSIS] della somma di L. 227.628.293. quale residuo corrispettivo per l’attività di amministratore del condomino stesso svolta da quest’ultimo tra il 1986 e il 1992.

A sostegno dell’opposizione deduceva che i rendiconti prodotti dal [OMISSIS], che recavano voci di debito del condominio verso quest’ultimo, non coincidevano con quelli approvati dall’assemblea; che non erano provati gli esborsi che il [OMISSIS] asseriva di aver anticipato per conto del condominio; che i lavori straordinari della palazzina A erano stati già pagati da ciascun condomino, e che la situazione debitoria verso l’Italgas lasciata dal [OMISSIS] aveva costretto i condomini al versamento di contributi straordinari. Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto e, in via riconvenzionale, la condanna dell’amministratore al pagamento della somma di L. 60.000.000 già corrispostagli.

Il [OMISSIS] resisteva all’opposizione, facendo presente, fra l’altro, che nella prima riunione successiva alla cessazione del rapporto, l’assemblea condominiale aveva approvato il consuntivo della gestione predisposto dal successivo amministratore.

Il Tribunale accoglieva l’opposizione e la domanda riconvenzionale, condannando l’opposto a restituire la somma di L. 60,000.000 già percepita.

Tale pronuncia era ribaltata dalla Corte d’appello di Roma, che con sentenza del 28.2.2007 condannava il condominio a versare al [OMISSIS] la somma di Euro 85.970,60.

La Corte capitolina riteneva che (oltre ad essere accertata, negli anni della gestione [OMISSIS], una generale morosità di vari condomini e resistenza di anticipazioni effettuate dal l’amministratore) emergeva dai rendiconti, prodotti da entrambe le parti e tra loro corrispondenti, l’inesattezza delle conclusioni cui era pervenuto in primo grado il c.t.u., il quale aveva ignorato anche la relazione di parte dello stesso condominio, che riconosceva in gran parte la sussistenza del credito reclamato. I riscontri dell’esistenza e dell’esattezza degli esborsi effettuati dal [OMISSIS] erano stati effettuati, osservava la Corte d’appello, dall’apposito comitato dei condomini nel giugno del 1992, che aveva concluso all’unanimità nel senso che tutti i documenti relativi agli anni 1989, 1990 e 1991 trovavano riscontro (ad eccezione di una somma, di L. 4.248.300 relativa al consuntivo del 1989, erroneamente duplicata). Quindi, determinava nel dettaglio le somme spettanti all’amministratore, rilevando, tra l’altro, che quanto ai lavori straordinari della Palazzina D, il [OMISSIS] aveva domandato il pagamento del residuo importo di L. 9.876.295, somma che gli doveva essere interamente riconosciuta posto che lo stesso consulente di parte condominiale aveva dichiarato di non aver rinvenuto alcun versamento da parte dei condomini in favore del [OMISSIS]

Per la cassazione di questa sentenza ricorre il condominio, con cinque motivi di annullamento.

Resiste con controricorso la parte intimata.

Motivi della decisione

1. – Con il primo motivo parte ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1137 c.c..

Deduce al riguardo che i condomini hanno approvato consuntivi non contenenti indicazione alcuna a crediti personali del [OMISSIS] e che le delibere di approvazione richiamano rendiconti senza individuare neppure il saldo, sicché non è certo che le passività siano state effettivamente prese in considerazione dall’assemblea.

Precisa, quindi, che la Corte d’appello ha violato l’art. 1137, 1 comma c.c., laddove ha ritenuto vincolante per i condomini quanto non era stato oggetto di deliberazione da parte dell’assemblea, ossia una presunta voce di “debito verso [OMISSIS]”, apoditticamente interpolata da quest’ultimo, dopo l’approvazione dei rendiconti, soltanto nelle copie prodotte, sicché, come era stato osservato dal Tribunale, non è certo che tale voce sia stata presa in considerazione dall’assemblea.

La Corte d’appello non ha considerato che la differenza tra i due rendiconti è stata esplicitamente ammessa dallo stesso [OMISSIS], anche se al fine di rendere più chiare le voci di spesa all’amministratore succeduto.

Quindi conclude il motivo con il seguente quesito ex art.366-bis c.p.c.: “Dica l’Ecc.ma Corte se ai sensi della norma dell’art. 1137, comma 1 c.c. possano ritenersi fonte di obbligazione per i condomini riuniti in Condominio anche le deliberazioni assembleari che non risultino specificamente approvate dall’assemblea per assenza del’argomento oggetto di deliberazione; e se dall’approvazione di un rendiconto condominiale recante un disavanzo discenda ex se il riconoscimento da parte dei condomini e la conseguente obbligazione di rimborso di eventuali anticipi di spesa in favore dell’amministratore che ha predisposto il rendiconto”.

2. – Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art.2697, comma 1 c.c..

Il [OMISSIS] ha fornito la prova di un fatto in realtà mai contestato, ossia che il condominio di via XXXXXXX abbia approvato il disavanzo dei rendiconti nel triennio in questione (1989-1991), ma non ha provato di aver anticipato di tasca propria le somme corrispondenti, non avendo prodotto nessun riscontro contabile utile a indicare un passaggio di denaro dal suo patrimonio a quello dei creditori del condominio.

Ciò posto, parte ricorrente formula il seguente quesito: “Dica l’Ecc.ma Corte suprema se in base alla norma di cui all’art.2697, comma 1 c.c., in mancanza di ulteriori fonti di prova, un amministratore di condominio possa ritenersi sollevato dall’onere di allegare mezzi di prova del suo credito consistente nell’affermato pagamento di somme personalmente da lui anticipate in favore del condominio”.

3. – Con il terzo motivo è denunciata l’insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo, costituito da ciò, che la voce di debito del condominio verso il [OMISSIS] sarebbe stata introdotta da quest’ultimo a posteriori nei rendiconti prodotti in giudizio, mentre quelli distribuiti ai condomini in vista dell’approvazione da parte dell’assemblea, non recherebbero tale voce, di guisa che, nell’approvare i rendiconti stessi, l’assemblea condominiale non avrebbe potuto neppure prendere in considerazione la sussistenza di un debito verso l’amministratore.

Al riguardo, osserva parte ricorrente, la Corte d’appello anziché cogliere la rilevanza di tale giudizio di fatto, si è limitata a ritenere che il giudice di primo grado abbia errato nel considerare essenziale la mancata specifica approvazione della voce di debito verso il [OMISSIS]. E conclude, in sintesi, domandando se l’assenza nei rendiconti annuali compilati dall’amministratore, di riferimenti a crediti di quest’ultimo per sue anticipazioni in favore del condominio – circostanza accertata dal Tribunale e in sede di ctu. – sia rilevante ai fini di escludere la sussistenza del relativo, credito dell’amministratore stesso e al fine di procedere alla cassazione della sentenza impugnata, anche in ragione della sola insufficienza – clamorosa, perché dichiaratamente affidata ad una “intuizione” – con la quale la Corte d’appello ha capovolto le conclusioni raggiunte sul punto dal Tribunale.

4. – Con il quarto motivo è denunciata l’insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo, costituito da ciò, che la Corte territoriale avrebbe omesso di motivare la propria adesione al primo motivo di gravame del [OMISSIS], nel quale si sostiene che il ctu. avrebbe erroneamente svolto la sua relazione sulla circostanza se fosse o non avvenuto il versamento delle quote da parte dei singoli condomini. L’equivoco in cui sarebbe incorso il giudice di secondo grado risiederebbe, pertanto, nel fatto che l’indagine tecnica ha avuto ad oggetto non quanto dedotto dall’appellante, ma l’effettiva esistenza del credito preteso, con il risultato che il ctu. non ha rinvenuto alcuna evidenza contabile, né dell’avvenuta anticipazione di somme, né della qualificazione contabile delle somme stesse che nel rendiconto il [OMISSIS] avrebbe dovuto esporre a proprio credito personale.

5. – Con il quinto motivo si deduce il vizio di motivazione circa un ulteriore fatto controverso e decisivo, concernente i versamenti che il [OMISSIS] avrebbe eseguito in favore dei creditori del condominio, versamenti che mancano del tutto di riscontro, per cui, secondo parte ricorrente, resterebbe smentita l’affermazione che il predetto ex amministratore fosse solito provvedervi anticipando denaro proprio.

6. – Il primo motivo è fondato e assorbe l’esame delle restanti, sostanzialmente succedanee, censure.

6.1. – Premesso che, come si ricava dalla sentenza impugnata, il nucleo della controversia risiede nello stabilire se l’assemblea condominiale abbia mai approvato i rendiconti recanti il debito verso il [OMISSIS], per somme che questi avrebbe anticipato per pagare i terzi creditori del condominio, va osservato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la validità dell’approvazione, da parte dell’assemblea dei condomini, del rendiconto di un determinato esercizio non postula che la contabilità sia stata redatta dall’amministratore con rigorose forme, analoghe a quelle previste per i bilanci delle società, purché essa sia idonea a rendere intelligibile ai condomini le voci di entrata e di spesa, anche con riferimento alla specificità delle partite, atteso che quest’ultimo requisito – come si desume dagli artt. 263 e 264 cod. proc. civ. (disciplinanti la procedura di rendiconto ed applicabili anche al rendiconto sostanziale) – costituisce il presupposto indispensabile affinché il destinatario del conto assolva l’onere di indicare specificamente le partite che intende contestare (v. Cass. nn. 3747/94, 896/84, 5150/82 e 2625/81).

6.1.1. – Dunque, come la contestazione, così anche l’approvazione di singole partite deve essere specifica, cioè formare oggetto di espresso esame e di altrettanto manifesta dichiarazione di volontà da parte dell’assemblea di fare proprie le risultanze del rendiconto. La conseguenza è che nell’ambito di un consuntivo che, come quello della gestione condominiale, soggiace al criterio di cassa, l’approvazione del rendiconto recante un disavanzo tra le somme spese e quelle incamerate dal condominio per effetto dei versamenti eseguiti dai condomini o per altra causa, non implica che, per via deduttiva, possa ritenersi riconosciuto il fatto che la differenza sia stata versata dall’amministratore utilizzando denaro proprio, ovvero che questi sia comunque creditore del condominio per l’importo corrispondente. E ciò per ragioni di carattere sia logico, ove si consideri che l’amministratore ben può aver utilizzato provviste aliene di cui aveva soltanto la disponibilità (ad esempio, fondi derivanti da altra gestione), sia giuridico, atteso che la ricognizione di debito, sebbene possa essere manifestata anche in forma non espressa, richiede pur sempre un atto di volizione su di un oggetto specificamente sottoposto all’esame dell’organo collettivo, chiamato a pronunciarsi su di esso.

6.2. – Nella fattispecie, la conclusione cui è pervenuto il giudice d’appello si basa sul coordinamento di due fatti – l’approvazione di consuntivi recanti un disavanzo contabile e la non infrequente morosità di alcuni condomini – la cui interazione non costituisce l’equipollente di un riconoscimento del debito, per la totale aspecificità del suo oggetto.

6.2.1. – Né può sopperirvi il riscontro contabile effettuato da un apposito comitato di condomini, ulteriore elemento valorizzato dalla Corte capitolina, poiché dalla sentenza impugnata non risulta che tale organismo avesse, in virtù di previsione regolamentare, un potere di rappresentanza dell’assemblea. unico organo deputato a formare la volontà del condominio.

7. – In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Roma, che deciderà la controversia attenendosi al seguente principio di diritto: “in materia di deliberazioni di assemblea condominiale, l’approvazione del rendiconto ha valore di riconoscimento di debito in relazione alle sole poste passive specificamente indicate. Pertanto, l’approvazione di un rendiconto di cassa che presenti un disavanzo tra uscite ed entrate, non implica che, per via deduttiva, possa ritenersi riconosciuto il fatto che la differenza sia stata versata dall’amministratore utilizzando denaro proprio, ovvero che questi sia comunque creditore del condominio per l’importo corrispondente, atteso che la ricognizione di debito, sebbene possa essere manifestata anche in forma non espressa, richiede pur sempre un atto di volizione su di un oggetto specificamente sottoposto all’esame dell’organo collettivo, chiamato a pronunciarsi su di esso”.

8. – Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Roma, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di cassazione.

depositata in cancelleria il 9 maggio 2011

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