Cons. Stato Sez. V, Sent., 17-01-2011, n. 202 Legittimità o illegittimità dell’atto; Appello al Consiglio di Stato avverso le sentenze del T.A.R Ricorso giurisdizionale collettivo e cumulativo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con atto notificato il 21 marzo 2009 e depositato il 16 aprile seguente la ditta di onoranze funebri "L." ha appellato la sentenza 18 dicembre 2008 n. 4667 del Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia Romagna, sede di Bologna, sezione seconda, notificata il 20 gennaio 2009, con la quale è stato dichiarato inammissibile il suo ricorso contro i provvedimenti del Comune di Castel San Pietro Terme di autorizzazione all’esercizio dell’attività funebre in favore delle controinteressate e per il risarcimento del danno; ciò in quanto tale ricorso è stato cumulativamente proposto avverso atti diversi ritenuti privi di nesso di connessione procedimentale o logico.

Premesso che, diversamente da quanto sostenuto dalle controparti in primo grado con eccezione non esaminata dal TAR, il proprio ricorso doveva ritenersi tempestivo rispetto all’effettiva conoscenza degli atti impugnati acquisita mediante accesso, a confutazione delle conclusioni del primo giudice l’appellante ha dedotto:

1.- Illegittimità della sentenza impugnata per contraddittorietà, travisamento dei fatti, carenza e manifesta illogicità della motivazione, nonché per ingiustizia manifesta. Violazione degli artt. 111 e 113 Cost..

Ha poi riproposto i seguenti motivi di impugnazione:

2.- Violazione della L.R. 19/04, artt. 1316, della delibera della Giunta regionale n. 156/05 e della direttiva emanata ai sensi dell’art. 2 della L. n. 19/04 approvata con delibera n. 163/06, in relazione alla inidoneità dei contratti di fornitura di personale e mezzi prodotti dalle imprese in epigrafe indicate ai fini della integrazione dei requisiti relativi al personale ed ai mezzi richiesti dalla suindicata normativa ed in relazione alla mancata vigilanza del Comune sulla correttezza dell’esercizio dell’attività funebre.

3.- Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, per inosservanza della circolare "Bissoni" del 2007 e per disparità di trattamento.

4.- Violazione del principio di buona amministrazione ex art. 97, anche in relazione agli artt. 3 e 41, della Cost..

5.- Domanda di risarcimento danni.

Le società M., F. e C. ed il Comune di Castel San Pietro Terme si sono costituiti in giudizio e, ribadita l’inammissibilità del ricorso, in quanto cumulativo e senza che sussista connessione oggettiva e teleologica, nonché la tardività – desumibile dalle dichiarazioni contenute sia in ricorso che nell’istanza di accesso – del medesimo (proposto il 23 ottobre 2008) rispetto al marzo 2006, epoca in cui si conoscevano gli estremi essenziali degli atti impugnati e le cause dell’ipotizzata illegittimità, e comunque al 16 maggio 2008, data della puntuale domanda di accesso, hanno svolto controdeduzioni nel merito. La F. ha altresì eccepito l’inammissibilità dell’appello per tardivo deposito in data 16 aprile 2009 rispetto alla notifica in data 21 marzo anteriore, applicandosi il termine dimidiato in materia di servizi pubblici, nonché nella parte in cui riformula e non semplicemente riproduce i motivi di primo grado.

All’odierna udienza pubblica l’appello è stato introitato in decisione.

Ciò posto, diversamente da quanto asserito dal TAR, la Sezione ritiene ammissibile il ricorso di primo grado proposto dall’attuale appellante cumulativamente avverso le tre distinte autorizzazioni, tacitamente assentite per silenzio in favore delle controinteressate.

Com’è noto, il principio secondo cui il ricorso dev’essere rivolto a pena di inammissibilità contro un solo atto, ovvero contro più atti purché collegati, dev’essere inteso senza formalismi, ossia in termini di ragionevolezza e di giustizia sostanziale; pertanto il ricorso cumulativo è ammissibile in presenza di elementi oggettivi di connessione tra i diversi atti, ossia qualora le domande cumulativamente avanzate si basino sugli stessi presupposti di fatto o di diritto o siano riconducibili nell’ambito di uno stesso rapporto o di un’unica sequenza procedimentale, oppure di un unico rapporto di presupposizione giuridica o quanto meno logica che evidenzi la sussistenza di una connessione tale da legittimare la riunione di ricorsi (cfr., tra le più recenti, Cons. St., Sez. IV, 6 maggio 2010 n. 2626 e 18 marzo 2010 n. 1617).

Nel caso in esame le tre autorizzazioni appaiono oggettivamente connesse sia perché incidenti sullo stesso bene della vita (l’esercizio in corretta concorrenza dell’attività di cui trattasi nello stesso ambito settoriale e territoriale) che il ricorrente aveva inteso tutelare, sia soprattutto perché, come appare evidente dalle stesse censure proposte, tra loro collegate per effetto del prospettato intreccio circa la disponibilità di personale e di mezzi dichiarata a suo tempo dalle tre imprese al fine di conseguire le medesime autorizzazioni.

Tuttavia, come eccepito anche in questa sede dalle controparti senza che il TAR si sia pronunciato sul punto, il ricorso doveva ritenersi chiaramente irricevibile, se non altro in relazione ai puntuali contenuti dall’istanza di accesso del 16 maggio 2008, dalla quale emerge la certezza – e non semplicemente il sospetto – da parte dell’istante dell’esistenza già in quel momento di "richiesta di autorizzazione presentata (…) ai sensi della L. regionale dell’Emilia Romagna n. 19/04 (art. 13) e delle delibere della giunta regionale dell’Emilia Romagna n. 156/05 e 163/06 presso il Comune di Castel San Pietro Terme" dalle tre imprese, del rispettivo "fascicolo di istruttoria" completo dei titoli "presentati" dalle stesse imprese e della successiva "autorizzazione per l’esercizio dell’attività funebre rilasciata" (ovvero, e significativamente, per la ditta C. delle "richieste… presentate", dei "fascicoli" e delle "autorizzazioni… rilasciate") dall’Ente in favore delle medesime (sottolineature dell’istante: n.d.e.).

Rispetto a tale data, a cui quanto meno deve perciò farsi risalire la piena conoscenza dei predetti provvedimenti taciti di assenso e dei correlati effetti lesivi sulla situazione giuridica azionata dalla ricorrente, se non anche delle precise ragioni della loro pretesa illegittimità (come peraltro sembra emergere anche dai precedenti istanza e solleciti, questi ultimi datati 25 febbraio e 10 marzo 2008), è senz’altro tardivo l’atto introduttivo del giudizio inoltrato per la notifica solo il 23 ottobre 2008.

Anche al riguardo va richiamato l’orientamento giurisprudenziale espresso da questo Consiglio, condiviso dal Collegio, secondo il quale nel caso in cui il provvedimento amministrativo incida in modo diretto, immediato e concreto sulla posizione giuridica di un soggetto, comprimendogli (come nella specie) o disconoscendogli diritti o altre utilità di cui questi sia titolare, il termine per chiederne l’annullamento decorre dalla sua conoscenza, che, in difetto di formale comunicazione, si concretizza nel momento della piena percezione dei suoi contenuti essenziali (autorità emanante, contenuto del dispositivo ed effetto lesivo), senza che sia necessaria la compiuta conoscenza della motivazione; conoscenza rilevante solo ai fini della successiva proposizione dei motivi aggiunti. Né ha innovato, sul punto, l’obbligo dell’amministrazione, introdotto dalla legge n. 241 del 1990, di consentire agli interessati l’accesso alla relativa documentazione, la cui ostensione successiva comporta la possibilità di proporre appunto motivi aggiunti. Pertanto, in relazione ai predetti elementi identificativi del provvedimento, definenti la sua lesività in connessione alla natura essenziale dei suoi effetti e del potere con esso esercitato, e non alla conoscibilità della sua illegittimità, si integra la "piena conoscenza" idonea a far decorrere il termine per l’impugnazione ai sensi dell’art. 21 della legge n. 1034 del 1971 (cfr. Cons. St., Sez. IV, 19 giugno 2007 n. 3303, e Sez. VI, 21 maggio 2007 n. 2541).

Conclusivamente, l’appello va accolto in rito, posto che il ricorso di primo grado dev’essere dichiarato ammissibile, ma nel contempo va accolta la menzionata eccezione, sicché la sentenza appellata va riformata nel senso della declaratoria di irricevibilità dello stesso ricorso di primo grado, restando ovviamente assorbita l’eccezione (peraltro chiaramente infondata, vertendosi in tema non di servizi pubblici, bensì di autorizzazioni all’esercizio di servizi privati) di inammissibilità dell’appello per tardivo deposito.

Nella peculiarità della vicenda, oltre che nell’esito complessivo della controversia, si ravvisano ragioni affinché possa essere disposta la compensazione tra tutte le parti presenti delle spese di entrambi i gradi.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sull’appello come in epigrafe proposto, in accoglimento del motivo di rito dell’appello medesimo e in riforma della sentenza appellata, dichiara il ricorso di primo grado ammissibile, ma, in accoglimento dell’eccezione di tardività sollevata dalle controparti, lo dichiara irricevibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 10-03-2011, n. 5766 Alimenti e mantenimento

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Svolgimento del processo

Con sentenza n. 523/05 il Tribunale di Civitavecchia pronunciava la separazione personale tra i coniugi P.N. ed S. A., respingendo le reciproche domande di addebito e quella di assegnazione della casa coniugale proposta dalla moglie, cui attribuiva l’assegno di mantenimento di Euro 1.032,91 mensili, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT dal gennaio 1999.

Proposto appello dal P. ed appello incidentale dalla S., con sentenza del 18 gennaio – 24 maggio 2007 la Corte di Appello di Roma rigettava entrambe le impugnazioni, osservando in motivazione, per quanto in questa sede rileva, che correttamente il primo giudice aveva affermato che sulla base delle testimonianze assunte dovesse ritenersi come accertato un progressivo deterioramento dei rapporti tra i coniugi nell’arco dei lunghi anni di infelice convivenza, tale da indurre ad escludere specifica rilevanza causale ai comportamenti dell’uno e dell’altro, in particolare alle manifestazioni di aggressività verbale e fisica, confermate dalle prove orali assunte, e da ultimo anche all’allontanamento del P. dalla casa coniugale. Altrettanto correttamente il primo giudice aveva provveduto alla liquidazione dell’assegno di mantenimento, tenuto conto delle differenze reddituali e patrimoniali tra i coniugi, e specificamente del fatto che la moglie, proprietaria soltanto di un piccolo immobile sito nel suo paese di origine, non aveva mai espletato un’ attività lavorativa ed era gravata del pagamento di un canone di locazione di Euro 225,50, mentre il marito godeva di reddito da pensione, pari ad Euro 97.491,75 nel 2005, con ritenute di Euro 33.44,78, ed era proprietario di una villa in (OMISSIS).

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la S. deducendo due motivi. Ha resistito con controricorso il P., proponendo anche ricorso incidentale fondato su un motivo, cui la ricorrente principale ha a sua volta resistito con controricorso.
Motivi della decisione

Va innanzi tutto disposta la riunione dei ricorsi ai sensi dell’art. 335 c.p.c. Con il primo motivo del proprio ricorso la S., denunciando violazione dell’art. 156 c.c., commi 1 e 2, e omissione, insufficienza e contraddittorietà di motivazione, censura la sentenza impugnata per non aver correttamente valutato, nella liquidazione dell’assegno, la sperequazione derivante dalle differenze reddituali esistenti tra i coniugi e per non aver tenuto conto degli altri elementi di fatto suscettibili di valutazione economica. Aggiunge che la Corte di Appello ha utilizzato l’ammontare delle somme depositate nel conto corrente intestato ad entrambi come elemento per confermare la misura dell’assegno, non considerando che dette somme erano state prelevate dal marito per l’acquisto di una propria abitazione. Osserva infine che il giudizio di congruità dell’assegno liquidato dal Tribunale appariva chiaramente in contrasto con i documenti in atti, comprovanti gli incrementi reddituali del marito, le sue proprietà immobiliari, la titolarità da parte della moglie soltanto di una modesta unità immobiliare, la sua mancanza di redditi e la sua invalidità. Il motivo è inammissibile. Ed invero la censura così sintetizzata, nonostante il formale richiamo ai vizi di violazione di legge e difetto di motivazione, si risolve in una contestazione in fatto delle argomentazioni svolte dalla Corte di Appello a fondamento della propria statuizione ed in una sollecitazione ad una diversa valutazione del materiale probatorio acquisito e puntualmente richiamato nella sentenza impugnata. Peraltro la censura di vizio di motivazione appare corredata da un momento di sintesi (omologo al quesito di diritto) del tutto generico, in quanto privo di ogni riferimento al fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria ovvero alle ragioni per le quali l’insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione, come prescritto dall’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis. Con il secondo motivo, denunciando violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, dell’art. 118 disp. att. c.p.c. e omessa motivazione, si deduce che la sentenza impugnata ha ignorato le censure dedotte in appello, fornendo una motivazione per relationem alla decisione del Tribunale, e quindi in sostanza fornendo una motivazione apparente. Il motivo è infondato. Premesso che, come è noto, è pienamente legittima la motivazione per relationem della sentenza pronunciata in sede di gravame ove il giudice di appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, in modo che il percorso argomentativo desumibile attraverso la parte motiva delle due sentenze risulti appagante e corretto (v. per tutte Cass. 2010 n. 18625; 2008 n. 15483; 2006 n. 2268), va osservato che nella specie la Corte di Appello, nel condividere la statuizione del primo giudice, ha nuovamente esaminato la documentazione relativa alle posizioni reddituali e patrimoniali del P. e della S., evidenziando che quest’ ultima non ha mai lavorato, è proprietaria di un piccolo immobile nel suo paese di origine ed è onerata del canone di locazione. Il ricorso incidentale del P., diretto a censurare per omissione o contraddittorietà di motivazione la sentenza impugnata per non aver addebitato la separazione alla moglie, sia con riferimento alla relazione adulterina intrapresa che alla violazione dei doveri coniugali e familiari, è inammissibile, risolvendosi in una sollecitazione alla rivalutazione del materiale probatorio acquisito e ad un diverso apprezzamento di merito, a fronte della articolata motivazione della Corte di Appello, che nell’escludere l’addebito a carico dell’uno e dell’altro coniuge ha specificamente analizzato e comparato i comportamenti complessivi reciprocamente contestati ed emersi dalle prove assunte.

L’esito della lite induce alla compensazione delle spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 18-02-2011, n. 1561 Competenza e giurisdizione

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Svolgimento del processo

Il ricorrente ha partecipato alla procedura di preselezione indetta da C.Consorzio E. e pubblicata dalla Provincia di RomaServizi per l’Impiego, in data 11 giugno 2009 (avviso prot. 363981), per la selezione di 200 autisti di mezzi pesanti di A. Spa (d’ora in poi, anche A.) con cui stipulare un contratto a tempo indeterminato part time, di 18 ore settimanali.

All’esito dell’esame dell’8 agosto 2009, il ricorrente è stato sottoposto il successivo 10 agosto a visita psicologica, al termine della quale è stato giudicato "non idoneo" all’assunzione.

Avverso tale giudizio, e tutti gli atti ad esso connessi, ha proposto impugnativa l’interessato chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, deducendo vizi di violazione di legge ed eccesso di potere.

Si sono costituite in giudizio la Provincia di Roma e A. Spa deducendo, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione e chiedendone, comunque, il rigetto perché infondato nel merito.

Con ordinanza n. 5427/2009, è stata respinta la domanda di sospensiva.

In prossimità della trattazione del merito, la Provincia di Roma e A. hanno depositato memorie, insistendo nelle loro conclusioni.

Alla pubblica udienza del 2 febbraio 2011, la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è volto ad ottenere l’annullamento della graduatoria finale degli idonei pubblicata in data 18 agosto 2009 relativa alla procedura di preselezione indetta da C.Consorzio E. e pubblicata dalla Provincia di Roma (con avviso dell’11 giugno 2009), nonché del provvedimento di esclusione del ricorrente non avendo lo stesso superato la prova psicologica alla quale è stato sottoposto in data 10 agosto 2009.

2. Ciò premesso, va anzitutto esaminata l’eccezione di difetto di giurisdizione avanzata dalla Provincia di Roma e da A. S.p.a.

L’obiezione è fondata ed il ricorso, conseguentemente, va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, condividendo il Collegio le argomentazioni contenute nelle sentenze del TAR Lazio nn. 33711/2010 e 33732/2010, rese in analoghe vicende.

In quelle sedi, richiamando giurisprudenza uniforme sul punto, si è avuto modo di affermare che le controversie in materia di avviamento al lavoro nel pubblico impiego, basate sulle graduatorie compilate dalle sezioni circoscrizionali per l’impiego, rientrano nella giurisdizione del Giudice ordinario (cfr. TAR Campania, sez. V, 12 settembre 2007 n. 7530; TAR Sicilia, sede Catania, sez. IV, 20 febbraio 2006 n. 250, T.A.R. Basilicata 17 luglio 2002 n. 531; T.A.R. Lombardia, Sez. I, 10 febbraio 2005 n. 258).

In particolare, è stato affermato che "…rientra nella giurisdizione del Giudice del lavoro e non in quella del Giudice amministrativo una controversia riguardante una procedura di assunzione mediante selezione effettuata dalla P.A. sulla base degli iscritti nelle liste di collocamento… " (T.A.R. Emilia Romagna, sede Parma, n. 46 dell’8 febbraio 2002, resa in materia di selezione effettuata tramite le graduatorie compilate dalle Sezioni circoscrizionali per l’impiego di cui all’art. 16 della legge n. 56/1987).

Ciò in quanto la procedura per l’assunzione mediante avviamento e selezione dei lavoratori non è assimilabile alle procedure concorsuali cui fa riferimento l’art. 63 del D.lgs 30 marzo 2001, n. 165, né potrebbe sostenersi che la giurisdizione del giudice ordinario, nella specifica materia, venga meno in favore di quella del giudice amministrativo allorquando sorgano questioni che attengono specificatamente ed esclusivamente alla fase procedurale di "selezione" di competenza dell’Amministrazione.

In tale fase di verifica, infatti – a differenza di quanto avviene nelle procedure concorsuali vere e proprie, tese alla formulazione di apposite graduatorie, anteriori e preliminari rispetto agli atti d’assunzione – l’Amministrazione procede esclusivamente ad una mera verifica in capo ad un soggetto del possesso della capacità necessarie per lo svolgimento delle mansioni che dovranno essergli affidate (T.A.R. Basilicata 17 luglio 2002, n. 531).

3. In ragione di ciò, non potendosi ritenere assimilabile alle procedure concorsuali il procedimento di assunzione mediante selezione operata per il tramite delle liste di collocamento, il ricorso in esame deve dichiararsi inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore di quello ordinario (in funzione di giudice del lavoro), ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 del D.Lgs 2 luglio 2010, n. 104.

4. Sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara la inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore di quello ordinario, in funzione di giudice del lavoro.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 03-03-2011, n. 212 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

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Svolgimento del processo

Con sentenza n. 372/09 il giudice di pace di Priverno ha condannato il comune di Sonnino al pagamento, in favore della signora M.G.S., di Euro 2372,00 oltre al rimborso di Euro 400 per spese di CTU ed Euro 900 per spese legali oltre accessori di legge da rifondere a favore dell’avvocato antistatario. La sentenza veniva notificata il 28 agosto 2009, dichiarata irrevocabile in data 17 ottobre 2009, munita di formula esecutiva il 12 marzo 2010 e nuovamente notificata il 16 giugno 2010. L’amministratore comunale, messa in mora e diffidata, alla data odierna non ha provveduto ad adottare alcun provvedimento in esecuzione del giudicato.

Nella pubblica udienza odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

Sussistono tutti i presupposti di legge per accogliere il ricorso in ottemperanza e per condannare il Comune di Sonnino a dare piena esecuzione alla sentenza n. 372/09 del giudice di pace di Priverno, nel termine perentorio di giorni 60 dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.

Si nomina sin da ora il prefetto di Latina quale commissario ad acta, o un suo delegato, che si insedierà entro cinque giorni dalla scadenza del termine predetto e, verificato l’inadempimento dell’amministrazione, adotterà tutti gli atti necessari per l’ottemperanza entro il termine perentorio di 30 giorni. Il compenso verrà successivamente liquidato con decreto del relatore. Le spese della presente controversia si liquidano forfettariamente in Euro 1000, e si pongono a carico della parte soccombente.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) accoglie il ricorso nei limiti di cui motivazione. Condanna l’amministrazione al pagamento delle spese che si liquidano in Euro 1000.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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