Cass. civ. Sez. III, Sent., 30-09-2011, n. 19989 Sfratto e licenza

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Svolgimento del processo

Con atto notificato il 6 maggio 2004 la s.n.c. SAIES (oggi s.a.s. Le Ninfee) ha intimato alla s.r.l. Babagula, in persona del rappresentante legale, R.G., sfratto per morosità dal complesso immobiliare condotto in locazione, in (OMISSIS), assumendo che il canone di locazione – convenuto nel contratto stipulato il 6.2.2002 in L. 150 milioni oltre IVA e adeguamento Istat – era stato integrato ed aumentato, con altra scrittura in pari data, a L. 219 milioni, per l’anno 1.3.2002 – 28.2.2003, ed a L. 264 milioni dal secondo al sesto anno di locazione; oltre adeguamento Istat.

Con successiva scrittura senza data, firmata dal R., la s.r.l.

Babagula aveva aderito alla regolamentazione di cui alle due precedenti scritture.

La morosità veniva contestata dalla locatrice per il mancato pagamento delle somme di cui alle scritture aggiuntive.

La società intimata ed il R. hanno proposto entrambi opposizione all’intimazione di sfratto, assumendo di avere pagato l’intero canone contrattuale, ed anzi somma ad esso superiore, ed hanno disconosciuto le sottoscrizioni apposte agli atti diversi dal contratto di locazione. Hanno chiesto in via riconvenzionale la restituzione delle somme pagate in eccedenza, la restituzione del deposito cauzionale ed il rimborso delle spese sostenute per la ristrutturazione degli immobili locati.

Nel corso del giudizio si è proceduto alla verificazione delle scritture disconosciute tramite consulenza di ufficio, che ha concluso per l’autenticità delle sottoscrizioni.

Con sentenza non definitiva n. 417/2005 il Tribunale di Pescara ha accertato che l’importo del canone è quello richiesto dalla locatrice sulla base delle scritture integrative e che la conduttrice si è resa morosa. Ha conseguentemente disposto la risoluzione del contratto per inadempimento della conduttrice, ordinando il rilascio degli immobili e la prosecuzione dell’istruttoria sulle domande riconvenzionali.

La società conduttrice e il R. hanno proposto appello immediato contro la sentenza, appello che la Corte dell’Aquila ha respinto, con sentenza contro la quale pende ricorso per cassazione.

Esaurita l’istruttoria sulle domande riconvenzionali, con la sentenza definitiva il Tribunale ha respinto l’opposizione e tutte le domande proposte dalla conduttrice; ha ritenuto non essere stata pagata alcuna somma non dovuta, a titolo di canoni, a fronte dell’effettivo importo concordato con le scritture integrative. Ha respinto la domanda di restituzione della cauzione, sul rilievo che essa ha lo scopo di garantire il corretto e completo adempimento del conduttore, che nella specie non si è verificato, e la domanda di rimborso delle spese per migliorie, ritenendo non dimostrato che il locatore abbia dato il suo consenso all’esecuzione delle opere, considerato anche il tenore della clausola contrattuale n. 6, secondo cui nessuna modifica poteva essere apportata ai locali senza il preventivo consenso scritto della locatrice.

Proposto appello sia dalla società che dal R. in proprio, con sentenza 18 giugno – 16 luglio 2008 n. 386 la Corte di appello dell’Aquila ha confermato la sentenza di primo grado.

Con due separati atti, entrambi notificati il 16 luglio 2009, hanno proposto ricorso per cassazione sia il R., sia la Babagula, prospettando ognuno quattro motivi di annullamento della sentenza impugnata.

La Saies ha resistito con controricorso all’impugnazione della società, proponendo un motivo di ricorso incidentale.

Babagula ha resistito con controricorso al ricorso incidentale.
Motivi della decisione

1.- I ricorsi debbono essere preliminarmente riuniti, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ. 2.- Il primo, il secondo e il quarto motivo dei due ricorsi Babagula e R. (che possono essere congiuntamente esaminati, perchè di identico contenuto), che tutti denunciano vizi di motivazione, sono inammissibili ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., come ha eccepito la resistente.

Manca infatti un momento di sintesi delle censure, analogo al quesito di diritto, da cui risulti la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa, insufficiente o contraddittoria, e manca l’indicazione delle ragioni per cui la motivazione è da ritenere inidonea a giustificare la decisione, come prescritto dalla legge al fine di non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007; Cass. Sez. 3^, 7 aprile 2008, n. 8897).

3.- Il terzo motivo denuncia violazione dell’art. 1592 cod. civ., sul rilievo che la Corte di appello ha ritenuto insussistente il diritto alla restituzione delle somme spese dalla ricorrente per le migliorie apportate all’immobile, nonchè il diritto al pagamento di un indennizzo, per la mancanza del consenso scritto della locatrice, mentre la norma citata non richiede che il consenso sia prestato per iscritto. Per di più, il Tribunale aveva ammesso ed esperito le prove testimoniali sul punto, prove che avrebbero dovuto essere ritenute inammissibili se effettivamente il consenso avesse dovuto essere prestato per iscritto.

La ricorrente addebita alla sentenza impugnata anche l’erronea valutazione delle risultanze istruttorie, in quanto i testi escussi avrebbero confermato che il consenso era stato prestato.

3.1.- Il motivo è inammissibile, perchè sia la formulazione del quesito, sia anche l’illustrazione delle censure, non sono congruenti con le ragioni della decisione.

La Corte di appello, come già il Tribunale, ha motivato la sua decisione con riferimento non all’art. 1592 cod. civ. – di cui si assume la violazione – ma alla clausola n. 6 del contratto di locazione, che richiede il consenso scritto della locatrice per poter apportare qualunque modifica all’immobile locato.

Contro questo principio avrebbero dovuto essere indirizzate le censure dei ricorrenti, mediante l’indicazione delle ragioni per cui la clausola dovrebbe essere ritenuta inapplicabile (in ipotesi, perchè si sarebbe trattato di clausola di stile, o perchè l’art. 1592 sarebbe da ritenere inderogabile in danno del conduttore, o perchè si sarebbe comunque verificato un indebito arricchimento della locatrice a seguito delle migliorie, o per altra causa).

Nulla di ciò risulta dedotto o dimostrato, sicchè le censure proposte non valgono ad infirmare la decisione.

4.- Deve essere parimenti dichiarato inammissibile, perchè generico ed immotivato, l’unico motivo del ricorso incidentale, che lamenta violazione degli art. 91 e 92 cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha disposto la compensazione delle spese del grado, senza indicarne i giusti motivi.

La Corte di appello ha motivato la sua decisione con riferimento al fatto che la conduttrice ha agito in buona fede, e la ricorrente non specifica per quali ragioni la suddetta motivazione sarebbe da ritenere illogica od insufficiente o non rispondente ai fatti.

5.- Entrambi i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili.

6.- Considerata la reciproca soccombenza, le spese del presente giudizio si compensano.
P.Q.M.

La Corte di cassazione riunisce i ricorsi e li dichiara inammissibili.

Compensa le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 13-10-2011, n. 21038 contributi

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La EDIL GIFRA srl chiede l’annullamento della sentenza della Corte d’appello di Torino, pubblicata l’8 maggio 2007, che ha confermato la decisione di primo grado con la quale era stata rigettata l’opposizione della società al precetto notificato dall’INPS il 18 dicembre 2004, per l’importo di 101.883,63 Euro, per contributi, sanzioni e spese.

Il tema controverso concerne la regolarità della notifica del decreto ingiuntivo che stava a monte del precetto.

La Corte ha affermato che la notifica è conforme alle regole dettate dall’art. 145 c.p.c..

La società articola tre motivi di ricorso a sostegno della sua tesi della non legittimità di tale notifica. L’INPS si difende con controricorso.

Con il primo motivo la società assume che la sentenza della Corte avrebbe violato l’art. 145 c.p.c., gli artt. 46, 2082 e 2555 c.c.. Il quesito di diritto è: se, ai sensi di tali norme, "il riscontro del requisito di legge del reperimento presso la sede della persona giuridica della persona addetta al ritiro possa o meno essere ritenuto irrilevante ai fini del giudizio circa la validità della notifica e se, conseguentemente, il riscontro del mancato reperimento presso la sede conduca o meno alla invalidità/inesistenza della notificazione".

Il presupposto del motivo è costituito dal fatto che la persona cui venne consegnato l’atto non si trovasse nella sede della società.

Tale circostanza viene prospettata come pacifica a pag. 12 del ricorso. Ma pacifica evidentemente non è se l’INPS fa rilevare (controricorso pag. 2) che nella relazione dell’ufficiale giudiziario si da atto del fatto che la notifica è avvenuta alla società "con sede in via (OMISSIS) ed ivi a mani di G.L. (persona non dipendente autorizzata al ritiro)" e che tale atto non è stato oggetto di querela di falso. Tutti i rilievi del ricorso fondati su di una rilettura della testimonianza della signora G. esulano dal giudizio di legittimità. Con il secondo motivo la società denunzia violazione degli artt. 121, 136, 137 e 145 c.p.c., nonchè 48 disp. att. c.p.c., ponendo il seguente quesito: se la ricezione della corrispondenza, posta o raccomandate, possa o meno ritenersi equipollente al concetto di ricezione della notificazione degli atti processuali di cui all’art. 145 c.p.c. e norme correlate e se conseguentemente, l’incarico di ricevere la posta possa ritenersi equipollente all’incarico di ricevere le notificazioni di atti processuali. La Corte nella sentenza afferma che se la notifica, come nel caso al suo esame, è avvenuta nella sede della società, sarà al più il destinatario a dover provare l’insussistenza di qualsiasi rapporto tra esso notificando ed il consegnatario. Afferma poi che "nel caso di specie la notifica è avvenuta all’indirizzo ove era la sede della società ed è stata curata appunto da G.L. che nella relata viene definita correttamente persona non dipendente autorizzata al ritiro". I principi di diritto cui si è attenuta la Corte di merito sono corretti. In particolare si ricorda che Cass. Sez. L, Sentenza n. 15798 del 02/07/2010 ha affermato quanto segue.

"Ai fini della regolarità della notificazione di atti a persona giuridica mediante consegna a persona addetta alla sede ( art. 145 c.p.c., comma 1), è sufficiente che il consegnatario si trovi presso la sede della persona giuridica destinataria, non occasionalmente, ma in virtù di un particolare rapporto che, non dovendo essere necessariamente di prestazione lavorativa, può risultare anche dall’incarico, pur se provvisorio e precario, di ricevere le notificazioni per conto della persona giuridica. La prova dell’insussistenza di un rapporto siffatto, nel caso in cui il consegnatario si sia qualificato addetto alla ricezione degli atti per la persona giuridica destinataria, dev’essere fornita da quest’ultima ed il relativo onere non è adempiuto con la sola dimostrazione dell’insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato fra consegnatario ed ente destinatario della notifica, attesa l’accennata configurabilità di altri rapporti idonei a conferire la richiesta qualità". Più specificamente, deve sottolinearsi che l’incarico di ricevere corrispondenza, posta o raccomandate, include anche quello di ricevere notificazioni ai sensi dell’art. 145. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7113 del 25/05/2001, ha rilevato che "Ai fini dell’accertamento della validità della notificazione effettuata a mezzo del servizio postale ad un imprenditore, ricevuta da persona diversa dall’imprenditore individuale o dal rappresentante della società, la quale si sia dichiarata "autorizzata al ritiro della posta", deve presumersi che la qualità indicata, sostanzialmente equivalente a quella di "incaricato", sia stata dichiarata proprio da chi ha ricevuto l’atto; ne consegue che, per vincere la presunzione derivante dalla consegna dell’atto a tale persona, che l’ha accettato nella qualità anzidetta, occorre provare che il consegnatario non era nè dipendente del notificando nè addetto alla sede dell’impresa per non aver ricevuto neppure un incarico provvisorio e precario".

Con il terzo motivo si denunzia invece un vizio definito di "insufficiente/omessa motivazione in ordine a punto decisivo e controverso del giudizio", costituito dalla circostanza che la notificazione sarebbe avvenuta presso la sede della società e l’atto sarebbe stato ricevuto da persona che abita nello stabile.

Quest’ultimo motivo è inammissibile perchè la motivazione della Corte sul punto sussiste ed è sufficiente, mentre le critiche della società si risolvono in realtà in una richiesta di valutazione diversa della prova testimoniale.

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato. Le spese devono essere poste a carico della parte che perde il giudizio.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente alla rifusione al controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in 5.030,00 (cinquemilatrenta/00) Euro, di cui 5.000,00 per onorari, oltre accessori.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 19-05-2011) 23-06-2011, n. 25272

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Bologna, con decreto del 7 settembre 2010 adottato a mente dell’art. 666 c.p.p., comma 2, dichiarava inammissibile l’istanza di riabilitazione proposta da D.N.B.S. in relazione alla condanna dallo stesso subita, con sentenza del 3.12.2001, pronunciata dal Tribunale di Modena e passata in giudicato il 31.5.2002, per il reato di cui all’art. 648-bis c.p., comma 3.

A sostegno della decisione il tribunale poneva la seguente motivazione: "manca il permesso di soggiorno in copia autentica". 2. Si duole di tanto il ricorrente, assistito dal difensore di fiducia, con ricorso al giudice di legittimità, deducendo la illegittimità della decisione impugnata per violazione di legge.

Lamenta in particolare parte ricorrente che gli artt. 178 e 179 c.p. non prevedono, ai fini della legittima proposizione della domanda di riabilitazione, nè la produzione del permesso di soggiorno, nè il possesso stesso di tale permesso e che, a tal fine, altri sono i requisiti richiesti dalla legge, tutti in possesso del ricorrente.

Rileva altresì la difesa ricorrente che l’istante è in possesso della ricevuta attestante la richiesta di permesso di soggiorno conseguente alla domanda di emersione presentata a mente della L. n. 102 del 2009, art. 1-ter (allegata al ricorso in esame) documento questo che gli consente di rimanere legittimamente nel nostro Paese, e che la riabilitazione gli consentirà di eliminare l’ostacolo che gli impedisce di ottenere l’invocato permesso.

3. Con motivata requisitoria scritta il P.G. in sede concludeva per l’annullamento della ordinanza impugnata dappoichè fondate le ragioni di doglianza.

4. Il ricorso è fondato.

L’art. 179 c.p., come è noto, nel disciplinare l’istituto della riabilitazione di cui all’articolo precedente, indica condizioni positive, condizioni cioè necessarie per l’utile delibazione della relativa istanza, requisiti temporali, necessari per l’ammissibilità della domanda e cause ostative alla concessione. Ai fini dell’ammissibilità della domanda la norma in parola individua semplicemente requisiti di ordine temporale, e cioè la decorrenza di determinati periodi di tempo decorrenti dall’esecuzione della pena principale ovvero dalla sua estinzione. Non rientra pertanto tra le condizioni di ammissibilità della domanda di riabilitazione di cui agli artt. 178 e ss. c.p. l’allegazione del permesso di soggiorno nè, tampoco, il possesso di tale provvedimento.

E’ appena il caso di osservare che tale conclusione è coerente con il dettato costituzionale, giacchè non si comprende la ragione per la quale lo straniero non in possesso di permesso di soggiorno in Italia non abbia il diritto di riabilitarsi secondo le norme in vigore e le motivazioni che collegano all’istituto della riabilitazione la legittimità o meno della permanenza dello straniero nel nostro Paese.

5. Alla stregua delle esposte considerazioni il decreto impugnato va, pertanto, irrimediabilmente cassato senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Bologna per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

la Corte annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Bologna per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Sicilia Palermo Sez. III, Sent., 14-07-2011, n. 1371 Ricorso straordinario al Capo dello Stato

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.1 Con un primo ricorso (n. 373/98) notificato il 17 gennaio 1998 e depositato il successivo giorno 2 febbraio, il ricorrente, dipendente del Comune di Palermo, ha impugnato, articolando un unico motivo di ricorso con cui si deduce il vizio di violazione di legge, il bando di concorso interno per soli titoli a n. 8 posti di ingegnere dirigente (ed il connesso regolamento) nella parte in cui non prevede, in alternativa all’anzianità di servizio di almeno cinque anni fissata per accedere alla selezione, il requisito del comprovato esercizio di attività professionale per un pari periodo, correlato al titolo di studio richiesto con relativa iscrizione all’albo. Il ricorrente, all’atto dell’indizione del concorso, era un dipendente del Comune di Palermo, privo tuttavia di siffatto requisito dell’anzianità di servizio previsto dal medesimo bando.

Egli deduce, altresì, la violazione del disposto di cui all’art. 19, comma 4, della l.r. n. 25 del 1993 poiché lo stesso bando ed il regolamento non hanno previsto la riserva in favore dei soggetti già impegnati in progetti di utilità collettiva di cui alla l. n. 67 del 1988 (art. 23).

1.2 Si è costituito in giudizio il Comune di Palermo che con memoria ha concluso per il rigetto del gravame.

1.3. Si é costituito in giudizio il controinteressato Ing. Girolamo D’Accardio che ha, del pari e con due distinte memorie, chiesto il rigetto del ricorso.

2.1. Con successivo ricorso (n. 3447/98), notificato il 24 ottobre 1998 e depositato il seguente 23 novembre, il ricorrente ha impugnato, per illegittimità derivata, il bando, il regolamento ed il provvedimento approvativo della graduatoria (siccome modificato con determinazione n. 519/98).

Detta impugnativa si articola in un unico motivo con cui si deduce il vizio di violazione di legge e ripropone le doglianze già formulate con il superiore gravame.

2.2 Si è costituito in giudizio il Comune di Palermo che, da ultimo, con memoria del 20 dicembre 2010 ha concluso per il rigetto del gravame.

2.3. Si é altresì costituito in giudizio il controinteressato Ing. Girolamo D’Accardio che ha, del pari e con due distinte memorie, chiesto il rigetto del ricorso.

3.1. Con un terzo ricorso (n. 4886/02), notificato il 6 dicembre 2002 e depositato il seguente 17 dicembre, il ricorrente ha impugnato il decreto decisorio con cui il Presidente della Regione Siciliana ha accolto il ricorso straordinario avverso il bando di concorso, siccome proposto da D.F.G..

Il ricorso si articola in un unico motivo di doglianza con il quale il ricorrente contesta i vizi di eccesso di potere sotto il profilo dell’ultrapetizione e della contraddizione tra parti dello stesso atto poiché il decreto decisorio – ed il parere delle Sezioni Riunite del C.g.a. (n. 971/99 del 22 maggio 2001) a base dello stesso – non avrebbero precisato che la caducazione del bando conseguente all’accoglimento del ricorso straordinario proposto da D.F.G. era, in tesi, da circoscriversi alla parte in cui esso impediva la partecipazione al concorso di soggetti esterni. L’annullamento totale del bando si appaleserebbe, pertanto, in tal senso, illegittimo.

3.2. Si è costituita in giudizio la Presidenza della Regione Siciliana, con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, la quale ha eccepito l’inammissibilità del ricorso e concluso per il suo rigetto nel merito.

Anche il Comune di Palermo, costituito in giudizio, ha depositato memoria.

3.3. Si è costituito altresì l’Ing. D.F.G., ricorrente in sede straordinaria, il quale ha eccepito l’inammissibilità del ricorso sotto diversi profili e la sua infondatezza nel merito.

4. All’udienza pubblica del 17 giugno 2011, presenti i procuratori delle parti che hanno insistito nelle rispettive domande e conclusioni, i ricorsi, su richiesta degli stessi, sono stati trattenuti in decisione.

5. In via preliminare va disposta, ai sensi dell’art. 70 cod. proc. amm., la riunione dei ricorsi in epigrafe stante la loro connessione: essi risultano proposti da un unico ricorrente e vertono sulla medesima, unitaria, pretesa sostanziale.

6. Ritiene il Collegio di dover muovere, per evidenti ragioni di priorità logica, dall’esame del terzo dei ricorsi in epigrafe (n. 4886/02) con il quale è stato impugnato il decreto decisorio con cui il Presidente della Regione Siciliana ha annullato il bando di concorso per la copertura di n. 8 posti di dirigente mediante concorso interno. L’eventuale reiezione del gravame terrebbe fermo, infatti, l’annullamento del bando ed il travolgimento della procedura che ne é derivato, sicché i primi due ricorsi, poiché involgenti il merito della selezione, diverrebbero improcedibili.

7. Va precisato che il Comune di Palermo ha proposto ricorso straordinario per revocazione avverso il decreto decisorio del Presidente della Regione Siciliana n. 207/2002, dichiarato inammissibile. (d. Pr. Reg. n.92 del 29 gennaio 2007).

8. Il controinteressato ing. D.F. e l’Avvocatura dello Stato ed hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso sotto diversi profili, avuto riguardo, in particolare, alla (da dette parti ritenuta) finalità perseguita dal ricorrente di rimettere in discussione quanto già reso oggetto di definitiva decisione in sede straordinaria.

Sostiene la difesa del controinteressato D.F. che il ricorso sarebbe inammissibile poiché l’odierno ricorrente non era un controinteressato nella fase della proposizione del ricorso straordinario, il quale infatti non gli fu notificato.

L’Avvocatura dello Stato ha segnalato che la notificazione del ricorso è avvenuta presso il domicilio reale dell’Amministrazione ed ha eccepito che in realtà il ricorso travalicherebbe i limiti posti dalla giurisprudenza all’impugnativa del decreto decisorio del ricorso straordinario.

Le eccezioni sono tutte infondate:

– quanto alla prima questione, va richiamata la decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 27 giugno 2006, n. 9, ove si è chiarito che la regola dell’alternatività tra ricorso straordinario e ricorso giurisdizionale non preclude al soggetto, che ha visto venir meno, in sede straordinaria, un atto produttivo di effetti vantaggiosi nei suoi riguardi, la facoltà di impugnare in sede giurisdizionale il decreto decisorio del ricorso straordinario nell’ipotesi in cui a tale soggetto (controinteressato in senso sostanziale) non sia stato notificato il ricorso straordinario, cosicché egli sia venuto a trovarsi nell’impossibilità di far decidere l’impugnazione in sede giurisdizionale, anziché in sede di ricorso straordinario.

Corrisponde al vero che, a fronte dell’impugnazione della sola lex specialis della procedura, l’odierno ricorrente non rivestiva la formale veste di controinteressato in senso tecnico, essendo divenuto tale solo a seguito dell’approvazione della graduatoria del concorso di cui trattasi, ma, ciò nonostante, egli, proprio per effetto di quell’approvazione, ha acquisito la legittimazione all’impugnazione del decreto decisorio che ha annullato il concorso.

In caso contrario sarebbe leso il suo diritto costituzionale a far valere in sede giurisdizionale i propri diritti ed interessi legittimi ( art. 24 Cost.);

– nel caso in cui il ricorso giurisdizionale sia stato notificato presso il domicilio reale dell’amministrazione statale, e non già presso Avvocatura dello Stato competente, non può essere dichiarato inammissibile il ricorso allorché l’Avvocatura dello Stato si sia costituita in giudizio in quanto in tal modo essa ha dimostrato di essere in grado di esercitare il diritto di difesa dell’amministrazione.

Quanto alla dedotta inammissibilità del ricorso poiché impingerebbe su questioni di merito già trattate in sede giustiziale, va rilevato che in effetti le censure proposte non possono prescindere dalla valutazione di talune questioni già in quella sede delibate e che tuttavia il motivo fondante l’intero ricorso è il vizio di ultrapetizione del decreto decisorio che astrattamente legittima il ricorrente alla proposizione del gravame.

9. Ad avviso del ricorrente, l’annullamento totale del bando sarebbe, infatti, viziato da ultrapetizione poiché il decreto decisorio non avrebbe tenuto conto dei limiti del petitum di annullamento in sede straordinaria.

Lo stesso afferma che l’annullamento in sede straordinaria cagiona uno specifico nocumento nei suoi confronti in quanto, in tesi, in un eventuale nuovo concorso che venisse bandito dal Comune di Palermo a seguito della confermata caducazione della procedura già pronunciata in sede giustiziale, egli si troverebbe a dover competere con nuovi soggetti in possesso di maggiori titoli rispetto ai suoi. Sottolinea, quindi, che ogni legittima sua aspettativa a partecipare a detto concorso e ad esserne nominato vincitore rimarrebbe preclusa (cfr. memoria del 27 dicembre 2010, pag. 5)

9.1. Sul punto va precisato che il ricorso straordinario, versato in atti, non depone affatto verso una lettura di tal guisa, dal punto di vista sistematico, oltre che in relazione all’interesse che ha caratterizzato l’azione del ricorrente in sede straordinaria.

Secondo il primo profilo, la richiesta di annullamento del bando di concorso "in parte qua", così come si evince dal ricorso straordinario versato in atti non può condurre a ritenere che l’annullamento dell’intera lex specialis della procedura sia viziata nei sensi prospettati dall’odierno ricorrente, e ciò per la semplice ragione che – come si evince dal parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana n. 971/99 – siffatta caducazione è stata pronunciata poiché "il regolamento n. 135 del 18.10.1984 del Comune di Palermo non indica quello di "ingegnere dirigente" tra i profili professionali da ricoprire mediante concorso interno". Tale circostanza non poteva che portare alla caducazione dell’intera procedura, risultando la stessa integralmente viziata.

Sul punto non può condividersi l’assunto di parte ricorrente secondo cui dalla decisione del ricorso straordinario avrebbe dovuto unicamente conseguire l’effetto della riammissione al concorso dei concorrenti "esterni" esclusi e che hanno proposto ricorso giurisdizionale, e non già la caducazione dell’intera selezione.

Il totale annullamento della procedura costituiva statuizione indefettibile al fine di consentire la partecipazione a tutti quanti ne avessero interesse, risultando in contrasto con i principi che governano le procedure concorsuali un’eventuale limitazione, quale quella prospettata (cfr. memoria del 22 febbraio 2011) di tale possibilità ai soli soggetti esterni che avessero presentato la domanda di partecipazione al concorso (originariamente) interno e che, ancora, avessero proposto ricorso giurisdizionale.

In relazione all’interesse del ricorrente in sede straordinaria, è evidente che la conservazione di una non meglio precisata "quota" in favore degli interni mediante l’invocato (parziale) mantenimento in vita del bando caducato in sede straordinaria, sarebbe risultato anche in contrasto con la sua aspirazione, atteso che è fuor di dubbio che l’accesso dall’esterno a tutti i posti vacanti avrebbe in realtà ampliato le astratte possibilità di conseguire con successo il posto.

In ogni caso, una lettura in termini di erroneità del pronunciamento delle Sezioni Riunite del C.g.a., quale quello che parte ricorrente – seppur indirettamente – adombra, incontra oltre che le suesposte incongruenze logiche, anche un’insuperabile questione di diritto. Essa, infatti, si palesa in contrasto con l’ordinamento dell’accesso all’impiego degli enti locali vigente ratione temporis nella Regione Siciliana il quale precludeva la possibilità che alla qualifica dirigenziale potesse accedersi mediante concorso riservato agli interni (anche per quote), ciò che conferma la fondatezza, nel merito, della decisione di accoglimento del ricorso straordinario in parola.

Su tale aspetto non può non essere ricordato che:

– la possibilità di indire concorsi interamente riservati agli interni, così come prevista dall’art. 6, comma 12, della l. n. 127 del 1997, oggetto di rinvio contenuto all’art. 2, comma 3, della l.r. n. 23 del 1998 (entrata in vigore dopo l’emanazione del bando, avvenuta il 18.11.1997 ed il 12.07.1998, e, prima di tale data, dunque, inapplicabile in ambito regionale), riguardava i passaggi tra diverse qualifiche funzionali del personale non avente qualifica dirigenziale il cui rapporto di lavoro era regolato dallo specifico CCNL (al momento del bando, quello del Comparto Regioni Autonomie Locali stipulato il 6 luglio 1995), in linea con quanto già previsto dall’art. 24 del d. P.R. n. 347/1983;

– tale assunto è stato, poi, confermato dalla previsione dell’art. 4 del nuovo ordinamento professionale del personale del Comparto Regioni – Autonomie Locali (CCNL 31.3.1999), il primo successivo all’emanazione della l. n. 127 del 1997 (le cui disposizioni in Sicilia sono state richiamate, si ricorda, solo con la l.r. n. 23/98), secondo cui gli enti disciplinano, con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, nel rispetto dei principi di cui all’art. 36 del D. Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dagli artt. 22 e 23 del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 80, e tenendo conto dei requisiti professionali indicati nelle declaratorie delle categorie di cui all’allegato A, le procedure selettive per la progressione verticale finalizzate al passaggio dei dipendenti alla "categoria immediatamente superiore del nuovo sistema di classificazione", con ciò riferendosi solo alla copertura di posizioni lavorative non dirigenziali (cfr. campo di applicazione del medesimo CCNL);

– nessuna previsione in ordine all’espletamento di concorsi per la copertura di posizioni dirigenziali riservati agli interni è contenuta negli strumenti negoziali dell’Area della dirigenza sottoscritti dopo la prima privatizzazione del pubblico impiego.

L’inapplicabilità nella Regione Siciliana dell’art. 6, comma 12, della l. n. 127 del 1997 anteriormente al suo "recepimento" avvenuto con l.r. n. 23 del 1998 e, comunque, la sua inapplicabilità alla copertura di posizioni dirigenziali, nella comune interpretazione è stata affermata anche con circolare dell’Assessorato regionale degli enti locali 1 aprile 2003, n. 4. (G.U.R.S. del 24 aprile 2003 – n. 19), secondo cui "la disposizione contenuta nell’art. 6, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127, così come recepita con l’art. 2, comma terzo, della legge regionale 7 settembre 1998, n. 23, non può trovare applicazione per la qualifica di dirigente la cui professionalità non si caratterizza come acquisita soltanto all’interno dell’ente e presuppone al contrario capacità ed esperienze professionali acquisite anche al di fuori della prestazione del servizio.

Conseguentemente, anche per il periodo temporale antecedente l’entrata in vigore della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, non potevano essere espletate, per l’accesso alla dirigenza, procedure diverse da quelle contemplate nell’art. 3 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 12 (concorso pubblico per esami) ".

L’impossibilità legale di procedere a salvaguardare sostanziali riserve comunque denominate, escludeva in radice possibilità di una delimitazione della portata della decisione di accoglimento del ricorso straordinario nei sensi auspicati da parte controinteressata, ossia con la conservazione di una corsia preferenziale per gli interni, ed un accesso anche dall’esterno limitato ai soggetti che avessero presentato ricorso (come, appunto, l’ing. D.F.).

10. Al lume delle suesposte considerazioni, il ricorso n. 4886/02 va rigettato.

11. Può adesso passarsi all’esame del ricorso n. 373/1998 inerente all’impugnativa del bando e di talune disposizioni del regolamento dei concorsi del Comune di Palermo.

Il ricorso è improcedibile.

L’avvenuto annullamento del bando con il rimedio straordinario, il cui esito risulta immune dai vizi qui dedotti, elimina in radice l’interesse alla decisione dell’odierno ricorso nella parte in cui si aggredisce la lex specialis della procedura. Quest’ultimo, infatti, tende, nei limiti della domanda, ad un risultato caducatorio i cui effetti risultano assorbiti dal travolgimento dell’intero procedimento in sede giustiziale, peraltro qui confermato.

Il predetto ricorso, pertanto, non può che essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

12. L’annullamento del bando di concorso comporta, per logica consequenzialità, la caducazione automatica di tutti gli atti che nello stesso trovano il loro antecedente necessario, primo fra tutti quello approvativo della graduatoria e quelli successivi, con conseguente venuta meno di ogni possibile concreta utilità derivante da un’eventuale esito favorevole del gravame, e pertanto anche il ricorso n. 3447/98 – la cui trattazione è qui anticipata per evidenti ragioni di economia processuale – riguardante l’approvazione della graduatoria, va dichiarato, per questa parte, improcedibile per carenza di interesse.

13. Conclusivamente, il ricorso n. 4886/02 va rigettato, i ricorsi n. 3447/98 e n. 373/98 vanno dichiarati improcedibili per carenza di interesse.

14. La complessità della vicenda contenziosa induce il Collegio a disporre l’integrale compensazione delle spese tra le parti costituite ed a dichiararle irripetibili nei confronti delle parti non costituite.

P.Q.M.

II Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione terza, definitivamente pronunziando sui ricorsi in epigrafe così statuisce:

– riunisce i ricorsi n. 373/98, n. 3447/98 e n. 4886/02;

– rigetta il ricorso n. 4886/02;

– dichiara improcedibili i ricorsi n. 3447/98 e n. 373/98.

Compensa le spese tra le parti costituite e le dichiara irripetibili nei confronti delle parti non costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.