T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 03-08-2011, n. 6934 Competenza e giurisdizione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile non sussistendo la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla controversia in esame, in cui vengono in rilievo rapporti di natura debitoria e creditoria intercorrenti tra le parti del giudizio.

Ed infatti, la società ricorrente aziona la pretesa volta ad ottenere la corresponsione, da parte della resistente Amministrazione, dei rimborsi asseritamente vantati per le riduzioni tariffarie sul canone di noleggio ed abbonamento ai servizi di telecomunicazione via satellite forniti a imprese radiotelevisive nei cui confronti è stato riconosciuto il diritto a beneficiare di tali agevolazioni per gli anni 2005 e 2006, per un credito complessivo di euro 649.085,38.

Il vantato credito trae origine, in sostanza, dall’avere la società ricorrente restituito alle società emittenti ammesse al beneficio gli importi alla stessa già versati prima del riconoscimento di detto beneficio, in tal modo anticipando le agevolazioni per conto dell’Amministrazione.

In relazione a tali somme la ricorrente avrebbe, quindi, asseritamente maturato il diritto al rimborso da parte della Presidenza del Consiglio.

Ciò posto, è di tutta evidenza come vengano in rilievo, nella fattispecie in esame, obbligazioni pecuniarie con riferimento alle quali le posizioni soggettive assumono la consistenza del diritto soggettivo, rispetto alle quali non è attribuito all’Amministrazione alcun potere di apprezzamento discrezionale ed essendo la soddisfazione della pretesa ancorata alla ricorrenza dei relativi presupposti, come previsti dalla legge.

Pertanto il ricorso in esame va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così statuisce:

lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito:

condanna parte ricorrente al pagamento, a favore della resistente Amministrazione, delle spese di giudizio, che liquida forfetariamente in euro 1.000 (mille).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 29-12-2011, n. 29924 Rimborso

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Svolgimento del processo

Il contribuente, ex dipendente dell’Enel, ha impugnato con esito negativo, dinanzi alla commissione tributaria provinciale di Torino, il silenzio-rifiuto formatosi su un’istanza di rimborso di ritenute operate dal fondo pensione denominato Pia (previdenza integrativa aziendale), a titolo di Irpef, sulla liquidazione erogata dell’anno 2000 a seguito della cessazione del rapporto di lavoro.

La commissione tributaria regionale del Piemonte non ha confermato la statuizione di primo grado, ritenendo legittima la sottoposizione dell’importo a tassazione separata, in base all’aliquota e ai criteri predisposti dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 17 Tuir (testo allora vigente) per il t.f.r.

Contro questa sentenza ricorre adesso per cassazione il contribuente, articolando due motivi di censura. Resiste l’agenzia con controricorso. Entrambi hanno depositato una memoria.

Motivi della decisione

1. – Col primo mezzo, concluso da idoneo questo, il ricorrente innanzi tutto deduce, in base al testo pro tempore vigente, violazione o falsa applicazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 42, comma 4, Tuir, della L. n. 482 del 1985, art. 6 del D.L. n. 669 del 1986, art. 1, comma 5, conv. in L. n. 30 del 1997, e del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 16 e 17 Tuir. Assume essere la sentenza errata in diritto per il fatto di aver escluso dall’assoggettamento a tassazione quale reddito da capitale ( D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ex art. 42, comma 4) la prestazione giustappunto di capitale erogata in forza di accordo individuale intercorso nell’anno d’imposta 2000, in luogo della prestazione pensionistica aziendale di cui all’accordo collettivo Enel-Fndai del 16.4.1986.

Col secondo mezzo, denunzia invece un vizio di motivazione per avere la sentenza omesso di esaminare in modo completo i documenti acquisiti, e in particolare il detto accordo collettivo dell’aprile 1986, onde stabilire la natura dell’erogazione siccome dipendente da un contratto assicurativo o di capitalizzazione.

2. – I due motivi, suscettibili di esame congiunto in quanto connessi, sono fondati nei termini appresso indicati.

3. – E’ rilievo preliminare che, nella specie, si discorre di un’erogazione di capitale avvenuta nell’anno 2000, dopo il collocamento in quiescenza del dipendente dell’Enel, il quale aveva fruito di polizza assicurativa sulla vita in base ad accordo sindacale del 16.4.1986.

La questione sottesa dal ricorso – che dunque riguarda il regime di tassazione delle somme erogate in forma di capitale ai dipendenti, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, da fondi che assicurino prestazioni pensionistiche complementari – ha trovato soluzione nella sentenza delle sezioni unite di questa Corte n. 13642/2011 sul presupposto che il fondo, ivi denominato Fondenel e in precedenza denominato Pia, abbia natura di fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente.

Il profilo di diritto, inciso dal ricorso, è stato quindi definito in base alla distinzione temporale della iscrizione a forme pensionistiche complementari avvenuta prima o dopo il D.Lgs. n. 124 del 1993, essendo stato enucleato il principio secondo cui solo nel secondo caso è in toto applicabile il trattamento tributario della tassazione separata. Per gli iscritti in epoca anteriore, come il ricorrente, è invece necessario distinguere, quanto alle prestazioni erogate in forma di capitale, tra: (a) importi maturati fino al 31 dicembre 2000, per i quali la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata unicamente nei limiti delle attribuzioni patrimoniali conseguenti alla cessazione del rapporto di lavoro, rimanendo invece le somme rinvenienti dalla liquidazione del ed. rendimento (per tale dovendosi intendere, in base al citato arresto delle sezioni unite, il "rendimento netto" imputabile alla gestione sul mercato da parte del Fondo del capitale accantonato) soggette a ritenuta del 12,50% prevista dalla L. n. 482 del 1985, art. 6; e (b) importi maturati dopo il 1 gennaio 2001, ai quali, a norma del D.Lgs. n. 47 del 2000, si applica interamente il regime di tassazione separata di cui all’art. 16 del Tuir (non essendo più consentito distinguere, al riguardo, tra capitale e rendimento di polizza). A siffatto insegnamento, dettato in funzione nomofilattica, devesi assicurare continuità. 4. – L’impugnata sentenza, nel ritenere legittimo, nel caso di specie, il regime di tassazione separata, con proiezione secca su una forma di tassazione analoga a quella del tfr, non essendo in linea con la ripetuta distinzione tra somme liquidate in conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro e somme corrispondenti al rendimento di polizza nel senso appena esposto. Approvata va dunque soggetta a cassazione, con rinvio ad altra sezione della medesima commissione regionale, la quale provvederà a rivalutare il merito sulla base del richiamato principio di diritto. La commissione regionale provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla commissione tributaria regionale del Piemonte.

Deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta sezione civile, il 6 dicembre 2011.

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T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 11-10-2011, n. 7888 Demolizione di costruzioni abusive

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con determinazione 12.2.2001 n. 182 il dirigente della Circoscrizione XV del Comune di Roma ha ingiunto alla sig.ra B.B. di demolire alcune opere edilizie abusive. Il provvedimento è impugnato innanzi a questo Tribunale.

La ricorrente lamenta che il Comune ha operato benché l’immobile sia sottoposto a sequestro giudiziario e senza valutare la possibilità di infliggere sanzioni minori.

L’Amministrazione comunale si è costituita in giudizio e ha presentato memoria di controdeduzioni.

La causa è passata in decisione all’udienza del 9 giugno 2011.

Il ricorso è infondato, giacché, come da costante insegnamento giurisprudenziale, la demolizione delle opere edilizie abusive è obbligatoria per il responsabile e l’ente locale è vincolato a disporla, mentre le eventuali circostanze ostative – come l’esistenza in atto di sequestro dell’immobile per ordine del giudice – possono agire come cause di giustificazione dell’inadempimento all’ordine demolitorio, ma non come elemento di preclusione della potestà sanzionatoria dei comuni. Il rilievo di prevalenti interessi pubblici alla conservazione delle opere (ai sensi dell’art. 7, comma 5, della L. 28.2.1985 n. 47; norma reiscritta dall’art. 31 del D.P.R. 6.6.2001 n. 380) concreta circostanza eccezionale e meramente eventuale.

Sussistono giusti motivi per compensare, tra le parti, le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis) rigetta il ricorso in epigrafe.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 26-05-2011) 05-10-2011, n. 36133

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 9 aprile 2010 la Corte d’Appello di Salerno, confermando la decisione assunta dal locale Tribunale, ha riconosciuto S.A. responsabile del delitto di concorso in furto pluriaggravato di un’autovettura di proprietà di M. P..

Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del difensore, affidandolo a quattro motivi.

Col primo motivo il ricorrente eccepisce la nullità della vocatio in iudicium in grado di appello, per essere stata effettuata la notifica del decreto di citazione presso il difensore, ai sensi dell’art. 161 c.p.p., comma 4, sebbene non si fosse precedentemente tentato il rintraccio presso la residenza anagrafica, di cui produce certificazione.

Col secondo motivo rileva la contraddittorietà fra il dispositivo e la motivazione della sentenza, nella parte riguardante il termine per il deposito della motivazione.

Col terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 192 c.p.p. per essersi ritenuto il suo concorso nel furto, sebbene i coimputati lo avessero scagionato dichiarando di averlo preso a bordo dell’autoveicolo dopo l’impossessamento di questo.

Col quarto motivo contrasta l’applicazione dell’aggravante di cui all’art. 625 c.p., n. 2, non essendo a suo avviso provato il rapporto di strumentalità tra il furto e la presenza di attrezzi atti allo scasso a bordo dell’autoveicolo.

Il ricorso è privo di fondamento e va disatteso.

A norma dell’art. 161 c.p.p., comma 4, quando diviene impossibile notificare all’imputato gli atti del procedimento nel domicilio da lui dichiarato, eletto o determinato ai sensi del comma 2 del citato articolo, si provvede alla notificazione mediante consegna al difensore. Nel caso di cui ci si occupa la disposizione è stata correttamente applicata; infatti il tentativo esperito dall’ufficiale giudiziario di Salerno, in data 23 febbraio 2010, di notificare all’ A. il decreto di citazione per il giudizio di appello nel domicilio da lui dichiarato non è andato a buon fine, per essere risultato mancante il suo nominativo fra le targhette del citofono, e per avere dato esito negativo le informazioni assunte in loco:

sicchè, stante l’impossibilità di dar corso alla notifica a quell’indirizzo, l’atto è stato correttamente recapitato presso lo studio dei difensori.

Non rileva il fatto che l’imputato abbia medio tempore trasferito la propria residenza anagrafica ad altro indirizzo, non risultando che egli abbia di ciò dato comunicazione all’autorità procedente come era suo onere, proprio per garantire la continuità delle notificazioni, ai sensi del menzionato art. 161 c.p.p., comma 2.

Non sussiste, pertanto, la dedotta nullità della vocatio in iudicium.

La contraddittoria indicazione del termine stabilito per il deposito della sentenza, che si legge in giorni trenta nella motivazione e quarantacinque nel dispositivo, non è causa di nullità in quanto improduttiva di conseguenze pregiudizievoli ai danni dell’imputato.

Infatti il deposito della sentenza, avvenuto nel trentottesimo giorno dalla lettura del dispositivo in udienza, è stato trattato come tardivo e seguito dalla notifica dell’avviso di deposito ai sensi dell’art 548 c.p.p., comma 2, a tutela del diritto d’impugnazione dell’imputato: il quale infatti ha provveduto a proporre ricorso nel termine di legge, così pienamente esercitando il proprio diritto.

La censura con cui si prospetta, per la prima volta in questa sede, la violazione dell’art. 192 c.p.p. in rapporto alle dichiarazioni rese dai coimputati per lo stesso reato J.O. e K. M., è inammissibile nel giudizio di cassazione perchè non dedotta nei motivi di appello, contro il divieto di cui all’art. 606 c.p.p., comma 3.

L’applicazione dell’aggravante di cui all’art. 625 c.p., n. 2 è stata adeguatamente motivata dalla Corte di merito. Questa, infatti, ha rimarcato che dai rilievi effettuati dai carabinieri era emerso che l’autoveicolo assoggettato al furto non soltanto presentava all’interno dell’abitacolo un cacciavite ricurvo e delle chiavi rotte verosimilmente utilizzati per l’effrazione, ma risultava manomesso nel quadro di accensione ed aveva lo sportello dal lato guida piegato verso l’esterno; su tali premesse fattuali ha ravvisato la sussistenza dell’aggravante, riconducendo alla nozione di violenza sulle cose qualsiasi attività che determini un danneggiamento o un mutamento di destinazione della res tale da richiedere un’attività di ripristino. Siffatta linea argomentativa, ineccepibile dal punto di vista logico e conforme ai principi giurisprudenziali enunciati in materia (v. da ultimo Cass. 14 maggio 2010 n. 24029; Cass. 6 novembre 2006 n. 41952), da pienamente conto della decisione assunta e resiste alle critiche del ricorrente.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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