Cass. civ. Sez. V, Sent., 08-06-2011, n. 12445 Imposta valore aggiunto

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Svolgimento del processo

Il contribuente impugnava in sede giurisdizionale gli avvisi di mora, relativi al pagamento di IVA degli anni 1985 e 1986, deducendone la nullità, per omessa notifica degli atti presupposti, cioè degli avvisi di accertamento e delle cartelle esattoriali, nonchè per l’intervenuta decadenza dell’Ufficio dalla pretesa fiscale.

L’adita CTP di Napoli, accoglieva il ricorso, mentre i Giudici di secondo grado, pronunciando sull’appello dell’Agenzia Entrate, lo accoglieva.

Con ricorso notificato il 31 maggio 2006, il contribuente ha chiesto l’annullamento della decisione di appello.

L’intimata Agenzia, non ha svolto difese in questa sede.
Motivi della decisione

Il contribuente censura l’impugnata decisione per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, nonchè per violazione o falsa applicazione di legge.

Il Collegio ritiene che il primo mezzo con cui la decisione viene censurata per vizio di motivazione, sia fondato e vada accolto, in quanto le espressioni utilizzate per accogliere l’appello dell’Agenzia e riformare la decisione di primo grado non assolve all’obbligo motivazionale, non risultando in linea con il condiviso principio secondo cui è configurabile l’omessa motivazione, "quando il giudice di merito omette di indicare nella sentenza gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica tali elementi senza una approfondita disamina logico-giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento (Cass. n. 890/2006, n. 1756/2036, n. 2067/1998).

In buona sostanza, le sintetiche espressioni adoperare dalla C.T.R. non solo appaiono inadeguate sotto il profilo della coerenza logico formale, rivelando un sintomo d’ingiustizia nella soluzione della questione di fatto, ma pure rivelano decisive pretermissioni di elementi, che ove esaminate e valutate, avrebbero, ragionevolmente, potuto indurre ad un diverso decisum.

Nel caso, oltretutto, la motivazione avrebbe dovuto essere ancor più completa ed esauriente, tenuto della duplice argomentazione utilizzata dai Giudici di primo grado per accogliere il ricorso del contribuente avendo ritenuto ed affermato la nullità degli avvisi di mora, sotto il duplice profilo della mancata notifica degli atti presupposti e di decadenza dell’Officio dall’esercizio della pretesa fiscale.

Il ricorso va, dunque, accolto e per l’effetto, cassata l’impugnata sentenza, la causa va rinviata ad altra sezione della C.T.R. della Campania la quale procederà al riesame e, adeguandosi ai richiamati principi, pronuncerà sul merito, ed anche sulle spese del presente giudizio di cassazione, offrendo congrua motivazione.
P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e rinvia ad altra sezione della CTR della Campania.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 30-06-2011, n. 14476 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo

B.L. ricorre per cassazione nei confronti del decreto in epigrafe della Corte d’appello che ha rigettato il suo ricorso con il quale è stata proposta domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del processo svoltosi in primo grado avanti alla Corte dei Conti dal 9.2.1970 al 25.1.2008.

L’Amministrazione non ha proposto difese.

Il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata.
Motivi della decisione

L’unico motivo di ricorso con il quale il ricorrente, che agisce in questa fase unicamente iure ereditatis quale successore di B. G. che aveva iniziato il giudizio e che è deceduto in data (OMISSIS), lamenta che la Corte di merito abbia ritenuto estinto il diritto per intervenuta prescrizione decennale è fondato, avendo già la Corte enunciato il principio, cui il Collegio intende dare continuità, secondo cui "In tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, la L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 4, nella parte in cui prevede la facoltà di agire per l’indennizzo in pendenza del processo presupposto, non consente di far decorrere il relativo termine di prescrizione prima della scadenza del termine decadenziale previsto dal medesimo art. 4 per la proposizione della domanda, in tal senso deponendo, oltre all’incompatibilità tra la prescrizione e la decadenza, se riferite al medesimo atto da compiere la difficoltà pratica di accertare la data di maturazione del diritto, avuto riguardo alla variabilità della ragionevole durata del processo in rapporto ai criteri previsti per la sua determinazione, nonchè il frazionamento della pretesa indennitaria e la proliferazione di iniziative processuali che l’operatività della prescrizione in corso di causa imporrebbe alla parte, in caso di ritardo ultradecennale nella definizione del processo" (Cassazione civile, sez. 1^, 30/12/2009, n. 27719).

Giova precisare che non incide sulla valutazione del motivo il rilievo proposto dal P.M. in udienza secondo cui il tempo trascorso prima che il ricorrente riassumesse il giudizio interrotto per il decesso del dante causa dimostrerebbe l’assenza in capo al primo di qualunque patimento dovuto alla pendenza del giudizio in quanto il medesimo ha agito in questa fase unicamente iure ereditatis e non iure proprio per cui rileva unicamente lo stato d’animo del de cuius.

Il ricorso deve dunque essere accolto. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito e pertanto, presa in esame quale durata rilevante del procedimento presupposto solo quella posteriore al 1 agosto 1973 (Cassazione civile, sez. 1^, 20/06/2006, n. 14286) e fino alla data del decesso del dante causa nonchè, quanto alla misura dell’indennizzo, il principio già enunciato dalla Corte circa la possibilità di liquidazione forfettaria in presenza di giudizi avanti al giudice amministrativo o contabile (sentenza n. 14753/2010), il ministero dell’Economia e delle Finanze deve essere condannato al pagamento della somma, ritenuta congrua, di Euro 11.000,00 oltre accessori, nonchè delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro 11.000,00 oltre interessi nella misura legate dalla data della domanda, nonchè delle spese processuali che si liquidano, quanto alla fase di merito, in complessivi Euro 1.140,00 di cui Euro 490,00 per onorari e Euro 600,00 per diritti, e, quanto alla fase di legittimità, in complessivi Euro 1.100,00 di cui Euro 1.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge; spese distratte in favore dei difensori antistatari.

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T.A.R. Umbria Perugia Sez. I, Sent., 22-04-2011, n. 108 Operazioni elettorali

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Il ricorrente, in qualità di delegato della lista avente per contrassegno "Alternativa X Nocera", ha impugnato il verbale n. 44 in data 17 aprile 2011, con cui la 3° Sottocommissione Elettorale e Circondariale di Gubbio ha escluso la lista stessa dalle elezioni comunali del 15 e 16 maggio 2011.

Premette di avere presentato la lista dei candidati alla carica di consigliere comunale e la collegata candidatura a Sindaco il 16 aprile 2011, ricevendo dal Segretario Comunale il "verbale di consegna"; il giorno successivo gli è stato notificato il verbale, oggetto del presente gravame, con cui sono state ricusate 60 sottoscrizioni su 75 per asseriti "vizi nell’autenticazione della firma dei sottoscrittori", e segnatamente per violazione dell’art. 14, comma 3, della legge 21 marzo 1990, n. 53 a causa dell’"omessa indicazione della data di autenticazione delle sottoscrizioni" contenute in tre elenchi separati e non numerati e dell’"omessa indicazione della data e del luogo di autenticazione" delle sottoscrizioni contenute in un elenco separato non numerato, recante dodici firme di elettori; ne conseguiva l’esclusione della lista dalla competizione elettorale per mancato raggiungimento del numero minimo dei sottoscrittori previsto dalla legge.

2. – Allega come primo motivo la violazione della suddetta norma in combinato disposto con l’art. 21, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, nell’assunto che le irregolarità ravvisate non precludono di accertare l’eventuale nullità delle sottoscrizioni e relative autenticazioni; al contrario, risulterebbe dalla dichiarazione di presentazione della lista e dall’ulteriore documentazione versata in atti che tutte le firme sono state autenticate in Nocera Umbra il 15 aprile 2011 dall’assessore provinciale (Roberto Bertini) ai sensi dell’art. 14, comma 1, della legge n. 53 del 1990. Ed infatti i moduli prestampati costituiscono elenchi separati che non possono essere scissi dall’atto principale, costituito dalla dichiarazione di presentazione, autenticata, per l’appunto, in data 15 aprile 2011.

Deduce altresì l’erronea interpretazione delle disposizioni in materia di procedimento elettorale, ed, in definitiva, la violazione del diritto all’elettorato attivo derivante dall’esclusione della lista per irregolarità connessa all’assenza della data di autenticazione delle sottoscrizioni.

3. – La 3° Sottocommissione Elettorale Circondariale di Gubbio, con propria relazione, ha controdedotto rilevando che sugli elenchi separati, contenenti 60 firme su di un totale di 75, la formula di autenticazione collettiva, prestampata sul modulo di raccolta, non era stata compilata, sì che la firma dell’autenticatore non riportava la data di autenticazione, ed, in un elenco, neppure il luogo di autenticazione; ha concluso sostenendo che tale vizio dell’autenticazione comporta la nullità dell’atto di presentazione delle liste.

4. – Si è costituito in giudizio l’Ufficio Territoriale di Governo di Perugia controdeducendo alle censure avversarie, e chiedendo la reiezione del ricorso.

5. – Il ricorso non appare meritevole di positiva valutazione, e deve pertanto essere disatteso.

Il provvedimento di non ammissione della lista recante il contrassegno "Alternativa X Nocera" è motivato, come più ampiamente esposto in precedenza, nella considerazione della mancata indicazione della data (ed in un caso anche del luogo) di autenticazione delle sottoscrizioni che, in atti separati, accompagnano la dichiarazione di presentazione del candidato; ciò impedisce di accertare l’eventuale nullità delle sottoscrizioni e relative autenticazioni anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature, come stabilito dall’art. 14, comma 3, della legge n. 53 del 1990.

Tale corredo motivazionale appare anzitutto conforme alla prescrizione dell’art. 21 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il quale, in tema di autenticazione delle sottoscrizioni, al secondo comma, stabilisce che "l’autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell’identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell’ufficio".

Siffatte modalità di autenticazione della sottoscrizione devono essere seguite anche in materia di operazioni elettorali con riferimento alle firme sul modello di accettazione della candidatura (Cons. Stato, Sez. V, 23 luglio 2010, n. 4846).

La mancata indicazione della data (e del luogo) di autentica delle sottoscrizioni delle firme che accompagnano la presentazione della lista, come accaduto nel caso di specie, non può ritenersi una mera irregolarità formale, in quanto non consente di verificare se l’autentica sia avvenuta nei centottanta giorni antecedenti la scadenza del termine ultimo per la presentazione come previsto dall’art. 14, comma 3, della legge n. 53 del 1990 (Cons. Stato, Sez. V, 29 settembre 1994, n. 1061).

Il vizio rilevato dalla 3° Sottocommissione elettorale circondariale di Gubbio costituisce dunque un legittimo motivo di esclusione della lista, anche alla luce del prevalente indirizzo giurisprudenziale alla stregua del quale la mancanza od irritualità dell’autenticazione determina la nullità insanabile della sottoscrizione, e dunque dello stesso atto di presentazione delle candidature (così T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 19 febbraio 2009, n. 380). Per maggiore precisione, è opportuno precisare che anche (e forse precipuamente) in materia elettorale vige il c.d. principio di strumentalità delle forme (tale per cui non ogni irregolarità commessa nel procedimento ne comporta la nullità, ma solo quelle sostanziali e che possono influire sulla sincerità e libertà delle elezioni medesime, sì che la nullità è determinata dalla mancanza di quegli elementi o requisiti che impediscono il raggiungimento dello scopo, cui l’atto è prefigurato), ma, proprio in tale prospettiva, secondo una risalente giurisprudenza, deve ritenersi nulla l’autenticazione delle firme dei sottoscrittori di una lista di candidati, allorché manchino i requisiti e gli elementi richiesti dalla legge (nella specie, data e luogo dell’autenticazione) per precisare i fatti da provare (in termini Cons. Stato, Sez. V, 17 luglio 2000, n. 3923).

Detto in altri termini, la formalità dell’autenticazione delle liste dei candidati è un requisito prescritto ad substantiam actus per garantire la certezza circa la provenienza della presentazione, la cui mancanza determina la nullità insanabile della sottoscrizione e dell’atto di presentazione, astrattamente sanabile solamente attraverso il compimento dell’atto omesso, o con la sua rinnovazione antecedentemente alla scadenza del termine prescritto (Cons. Stato, Sez. V, 29 giugno 1979, n. 470).

Né può assumere rilievo la evocazione, da parte ricorrente, nella memoria difensiva prodotta in udienza ed anche nel corso della discussione, della disposizione di cui all’art. 1 del d.l. 5 marzo 2010, n. 29 (recante "interpretazione autentica degli artt. 9 e 10 della legge 17 febbraio 1968, n. 108), trattandosi di decretolegge non convertito in legge, e dunque espunto dall’ordinamento giuridico. In ogni caso, la norma predetta si riferiva alla presentazione delle liste per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale, e non era dunque applicabile alle modalità di confezionamento della documentazione relativa alla presentazione delle candidature per le elezioni comunali (Cons. Stato, Sez. V, ord. 20 marzo 2010, n. 1300).

6. – Giova aggiungere, con riguardo al profilo della dedotta non scindibilità degli "atti separati di sottoscrizione" rispetto alla dichiarazione di presentazione del candidato, che si tratta di assunto non condivisibile, dovendosi ritenere legittima l’esclusione di una lista nel caso in cui le sottoscrizioni siano state apposte su fogli mobili singolarmente privi dei requisiti prescritti dalla norma e separati dal modulo principale, proprio al fine di assicurare la certa direzione della manifestazione di volontà dei sottoscrittori, nonché la garanzia dell’intervenuta formazione della lista dei candidati in epoca anteriore all’inizio della raccolta delle firme di presentazione della lista stessa (Cons. Stato, Sez. V, ord. 20 marzo 2010, n. 1300; Sez. V, 23 settembre 2005, n. 5011).

7. – Resta da precisare, con riguardo al secondo, pur genericamente prospettato, motivo di gravame, che le norme sull’autenticazione delle firme dei sottoscrittori, trovanti applicazione nella presente fattispecie controversa, nulla hanno a che vedere con il diritto soggettivo perfetto inerente l’elettorato attivo, riguardando essenzialmente modalità procedimentali attinenti la presentazione delle candidature.

Peraltro in materia di diritto soggettivo inerente all’elettorato attivo e passivo difetta la giurisdizione del giudice amministrativo, la cognizione delle relative controversie risultando devoluta alla cognizione del giudice ordinario (tra le tante, Cass., Sez. Un., 9 novembre 2009, n. 23682).

8. – In conclusione, alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere respinto.

Le spese di giudizio seguono, come per regola, la soccombenza, e sono liquidate nell’importo fissato nel dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Umbria (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione resistente, delle spese di giudizio, liquidate complessivamente in euro duemila/00 (2.000,00), oltre agli oneri di legge ed alle spese successive occorrende.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 27-04-2011) 11-05-2011, n. 18624 Impugnazioni

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Avverso la sentenza pronunciata dal G.U.P. presso il Tribunale di Modena in data 18.06.2010, con la quale, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., è stata applicata a L.P. ed a V.R., quale amministratore il primo e legale rappresentante il secondo della AG. OP. srl e della Oleoidraulica spa, la pena di anni uno e mesi nove di reclusione, pena sospesa, in ordine al reato di cui al D.Lgs. n. 96 del 2003, art. 16, così qualificata la condotta originariamente contestata a mente degli artt. 110 e 81 c.p. e L. n. 497 del 1975, art. 9 e L. n. 185 del 1990, art. 25, comma 1, propone ricorso al giudice di legittimità il Procuratore Generale della Corte di Appello di Roma deducendo violazione di legge e difetto di motivazione della decisione oggetto del gravame, in relazione alle norme incriminatici inizialmente contestate. Lamenta, in particolare, il procuratore ricorrente l’illegittimità della patteggiata riqualificazione della condotta e questo sul rilievo che, pur dovendosi riconoscere la possibilità di utilizzo sia civile sia militare al materiale oggetto della contestazione (332 cilindri idraulici "Cilinder – PII missile Launcher" di vario tipo) gli stessi sono a prevalente destinazione militare, dato questo che rende illegittima l’impugnata diversa qualificazione giuridica della condotta. Non solo, ad avviso del procuratore ricorrente non sarebbe stata presa in considerazione nel patteggiamento per cui è causa, la parte di condotta contestata relativa alla fabbricazione di parti di armi da guerra senza la prescritta autorizzazione, posto che di essa nulla dice la motivazione impugnata allorchè argomenta sulla riqualificazione patteggiata.

2. Il ricorso è infondato.

2.1 La possibilità di impugnare la sentenza di patteggiamento con ricorso per cassazione per denunciare l’erronea qualificazione giuridica del fatto ha dato luogo, come è noto, ad interpretazioni contrastanti, risolte da un intervento delle Sezioni unite (sent. n. 5 del 19 gennaio 2000, Neri), le quali hanno statuito il principio secondo cui con il ricorso per cassazione può essere denunciata l’erronea qualificazione del fatto come prospettata dalle parti e recepita dal giudice, e ciò perchè è lo stesso art. 444 c.p.p., comma 2 ad imporre siffatto controllo.

Questo collegio condivide l’orientamento delle Sezioni unite, in quanto il controllo del giudice sulla corretta qualificazione giuridica del fatto è rivolto soprattutto ad evitare che l’accordo sulla pena si trasformi in accordo sui reati.

Tuttavia, tenuto conto della natura del patteggiamento e dello scopo del controllo dianzi evidenziato, si ritiene che l’impugnabilità per l’erronea qualificazione del fatto debba essere limitata ai casi in cui quella prospettata dalle parti sia palesemente erronea ovvero ai casi in cui la contestazione originaria sia anch’essa manifestamente erronea. In definitiva la ricorribilità della sentenza di patteggiamento per l’erronea qualificazione del fatto deve essere limitata ai casi di errore manifesto, ossia ai casi in cui sussiste realmente l’eventualità che l’accordo sulla pena si trasformi in accordo sui reati e deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità (Sez. 3A, 23 ottobre 2007, n. 44278, P.G. in proc. Benha; Sez. 6A, 10 aprile 2003, n. 32004, P.G. in proc. Valetta; Sez. 6A, 20/11/2008, n. 45688; Sez. 3A, 23/10/2007, n. 44278; Sez. 4A, 11/03/2010, n. 10692).

2.2 Nel caso di specie non può affatto qualificarsi la operata riqualificazione della condotta inizialmente contestata agli imputati manifestamente erronea, poggiando essa su argomenti letterali della normativa vigente oggettivamente di non certa portata ermeneutica. La norma applicata infatti dal GIP in luogo di quella originariamente contestata col capo di imputazione, fa infatti riferimento al D.Lgs. n. 96 del 2003, art. 16, successiva pertanto a quella di cui di cui alla L. n. 497 del 1975, art. 9 e L. n. 185 del 1990, art. 25, comma 1, il quale, come è noto, dispone, tra l’altro, che "1. Chiunque, ai sensi del regolamento e del presente decreto legislativo, effettua operazioni di esportazione di beni a duplice uso senza la prescritta autorizzazione ovvero con autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazione false, è punito con la reclusione da due a sei anni o con la multa da 25.000 a 250.000 Euro". 2.3 Ciò premesso è circostanza pacifica acquisita al processo e non contestata dallo stesso Procuratore ricorrente che, nella fattispecie, il materiale in sequestro era suscettibile di utilizzo sia per fini civili, sia per fini militari, nè in tale ambito di duplice utilizzabilità distingue la legge l’utilizzo più o meno prevalente.

Di qui la conclusione che la riqualificazione della condotta di cui al patteggiamento per cui è causa non può affatto ritenersi palesemente in violazione di legge e che, conseguentemente, il ricorso in esame deve essere rigettato.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

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