Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 26-09-2011) 24-10-2011, n. 38154

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1 .-. O.G. ha presentato, tramite il suo difensore, ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte di Appello di Napoli, in riforma della condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui all’art. 81 cpv c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, ritenuta equivalente la attenuante di cui al comma quinto di quest’ultima disposizione rispetto alla recidiva contestata, ha determinato la pena a lui inflitta nella misura di anni due e mesi sei di reclusione ed Euro diecimila di multa.

Il ricorrente deduce vizio di motivazione in punto di affermazione della sua responsabilità e in ordine alla mancata esclusione della contestata recidiva.

2 .-. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto basato su doglianze, oltre che formulate in termini generici, non consentite in sede di giudizio di legittimità. Le censure del ricorrente attengono invero alla valutazione della prova, che rientra nella facoltà esclusiva del giudice di merito e non può essere posta in questione in sede di giudizio di legittimità quando fondata su motivazione congrua e non manifestamente illogica. Nel caso di specie, i giudici di appello hanno preso in esame tutte le deduzioni difensive e sono pervenuti alla decisione impugnata attraverso un esame completo ed approfondito delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della congruità e della correttezza logica.

Quanto al secondo motivo di ricorso, è sufficiente ricordare che, come già affermato in diverse occasioni da questa Corte (vedi per tutte Sez. 6, 7.1.2008 n.52, P.G. Firenze c. Ali Mohamed), alla luce della sentenza n. 192/2007 della Corte Costituzionale, una lettura costituzionalmente adeguata del novellato art. 69 c.p. induce a ritenere che il giudice di merito conservi immutato, con l’unica eccezione delle ipotesi previste dall’art. 99 c.p., comma 5, il potere di apprezzare la rilevanza della recidiva nel caso concreto; e nel concreto sia chiamato a valutare la "significatività" del nuovo episodio criminoso, per stabilire all’esito di tale delibazione l’applicabilità o la non applicabilità della recidiva. Ove decida per l’applicabilità, procederà di seguito al giudizio di comparazione della recidiva con le eventuali circostanze attenuanti, da eseguire nel rispetto dell’art. 69 c.p., comma 4 (che esclude la prevalenza delle attenuanti nella ipotesi di cui all’art. 99 c.p., comma 4); mentre, ove ritenga l’inapplicabilità, non vi sarà ovviamente alcuno spazio per il giudizio di comparazione e si terrà conto soltanto delle attenuanti. Nel caso in esame, la motivazione della sentenza impugnata rende evidente che il giudicante ha, con argomentazioni logiche ed approfondite, ritenuto pienamente applicabile la recidiva contestata in considerazione della non trascurabile pericolosità del fatto per le sue modalità di esecuzione e dei gravi e reiterati precedenti penali del prevenuto.

3 .-. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro mille, non ravvisandosi ragioni per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro mille in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 15-05-2012, n. 7571

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Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 2-3-1990 B.S. conveniva dinanzi al Tribunale di Vallo della Lucania i coniugi S.E. e D.C.A.M., per sentir dichiarare risolto per grave inadempimento di questi ultimi il contratto preliminare di compravendita immobiliare stipulato con scrittura privata del 25-2-1988, con diritto dell’attore a ritenere, a titolo di risarcimento danni e caparra, quanto già ricevuto, e condanna dei convenuti al rilascio dell’immobile.

Si costituiva la D.C., denunciando i vizi occulti del fabbricato promesso in vendita e chiedendo in via riconvenzionale la riduzione del prezzo, con l’emissione di sentenza costitutiva che tenesse luogo del contratto non concluso.

Con comparsa del 12-12-1997 intervenivano in giudizio S. U., C., M. e F., quali eredi di D.C.A., nel frattempo deceduta.

Con sentenza n. 301/2001 il Tribunale rigettava la domanda attrice;

accoglieva la riconvenzionale e, per l’effetto, dichiarava trasferito ai convenuti l’immobile in questione per il prezzo complessivo di L. 202.500.000, condizionando il trasferimento al pagamento in favore del B. del residuo prezzo di L. 32.500.000.

Avverso la predetta decisione proponevano appello principale il B. e appello incidentale i S..

Con sentenza depositata il 18-5-2007 la Corte di Appello di Salerno, qualificato il contratto come preliminare, rigettava sia l’appello principale che quello incidentale.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre il B., sulla base di quattro motivi.

Resiste con controricorso il solo S.U., mentre gli altri intimati non hanno svolto attività difensive.

Motivi della decisione

1) Con i motivi di impugnazione il ricorrente ha denunciato: a) l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla qualificazione del contratto stipulato dalle parti in termini di preliminare e non di contratto definitivo di vendita; b) la violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. e segg., degli artt. 1470, 2697 e 2932 c.c., nonchè degli artt. 99, 112, 115, 116 c.p.c., per avere la Corte di Appello erroneamente ritenuto che con il contratto in atti le parti avessero inteso stipulare un atto definitivo di compravendita; e) la violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. e segg.., degli artt. 1450, 1460 c.c., dell’art. 1470 c.c. e segg., degli artt. 2697, 2909 e 2932 c.c., nonchè degli artt. 99, 101, 112, 115, 116 e 342 c.p.c. per avere il giudice del gravame omesso di pronunciare sulla domanda dell’attore, riproposta in appello, fondata sulla clausola risolutiva, e non aver proceduto ad una valutazione comparativa degli inadempimenti reciproci delle parti contraenti; d) la violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. e segg., dell’art. 1470 c.c., e segg., degli artt. 1456, 1495, 1497, 2697, 2909 e 2932 c.c., nonchè degli artt. 99, 112, 115 e 116 c.p.c., in relazione alla ritenuta inapplicabilità dei termini di decadenza e prescrizione per la garanzia per vizi della cosa venduta.

2) In via preliminare deve essere esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per decorso del termine breve di impugnazione, sollevata dal S. nel controricorso.

L’eccezione è fondata.

Dall’originale della sentenza di appello con relativa relata di notifica, prodotta dal controricorrente, si evince che tale decisione è stata notificata ai procuratori del B. costituiti in appello, avv. So.Gi. e ed L.E., in data 21-8- 2007, a mani proprie dell’avv. So.. Ne discende la palese tardività del ricorso, che è stato notificato il 19-6-2008 e, quindi, ben oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica della sentenza impugnata, prescritto a pena di decadenza dal combinato disposto degli artt. 325 e 326 c.p.c..

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese sostenute nel presente grado di giudizio dal controricorrente, alla cui liquidazione si provvede in dispositivo. Nei confronti degli altri intimati, che non hanno svolto alcuna attività difensiva, non va adottata alcuna pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente grado in favore del controricorrente, che liquida in Euro 1.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.

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Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 10-11-2011) 25-11-2011, n. 43784

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il P.G. presso la corte di appello di Catania ricorre avverso la sentenza del gip presso il tribunale della stessa città, in data 25.11.201, che, in sede di patteggiamento, aveva comminato la pena di sei mesi di arresto nei confronti di P.F. riconosciuto colpevole del reato di guida senza patente perchè ritiratagli in seguito alla sottoposizione alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno – L. 21 maggio 1965, n. 575, ex art. 6 in relazione alla L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 9 – denunciando la illegittimità della pena come comminata per prevedere il reato contestato la sanzione della reclusione e non dell’arresto, come invece ritenuto dal giudice che avrebbe considerato, erroneamente la pena prevista dalla L. n. 1423 del 1956, art. 9, comma 1. Il ricorso è fondato, pur per una ragione diversa da quella proposta dal P.G. ricorrente sulla base della ritenuta erronea considerazione che il giudice di merito, per la dosimetria della pena, avesse fatto riferimento alla pena prevista dall’art. 9 cit., comma 1 – l’arresto – e non invece a quella diversa – la reclusione – prevista dal secondo comma che ha riferimento alla trasgressione degli obblighi inerenti alla misura della prevenzione con divieto ed obbligo di soggiorno, per l’appunto la fattispecie di causa.

Senonchè il disvalore del fatto come contestato rientra nella previsione congiunta di due disposizioni incriminatrici: l’art. 9, comma 2 e l’art. 6 citati. Invero il reato di guida senza patente commesso da soggetto sottoposto con provvedimento definitivo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s. concorre con il delitto previsto dalla L. n. 1423 del 1956, art. 9, comma 2, (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) (Sez. 1, 9.6/2.7.2010, P.M. in proc. c. Piccolo, Rv 247724; Sez. 1, 5/25.2.2009, Giudice Rv 243453).

Trattasi, dunque, di un vero e proprio errore di diritto tradottosi in una erronea qualificazione giuridica del fatto di reato. Ed è noto che qualora il giudice pronunci sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, ritenendo erroneamente corretta la qualificazione giuridica del fatto contestato siccome prospettata dalle parti, l’accordo raggiunto da queste ultime deve ritenersi caducato perchè fondato su un errore di diritto circa un punto essenziale. Ed, ancora, il ricorso per Cassazione avverso sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti da parte del procuratore generale è sempre ammissibile in applicazione del principio di cui all’art. 111 Cost..

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al gip del tribunale di Catania per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 14-01-2011, n. 57

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Svolgimento del processo

Con l’odierno ricorso la ricorrente, che nell’aprile del 1999 aveva acquistato dal Fallimento della C.P.I. Spa un terreno ad uso industriale sito nel Comune di Brigherio, ha impugnato l’ordinanza sindacale in epigrafe specificata, con la quale le viene imposto di provvedere "entro 15 giorni dal ricevimento della presente all’immediata messa in sicurezza d’urgenza, in ottemperanza e secondo le modalità di cui all’art. 242 del d.lgs. n. 152/2006 e ss….", nonché, "entro 30 giorni dalla messa in atto degli interventi di messa in sicurezza d’urgenza, alla presentazione di un piano di caratterizzazione del sito ai sensi dell’art. 242 del d.lgs. n. 152/2006 e ss.".

I profili di illegittimità denunciati dalla E. fanno essenzialmente leva:

1) sulla violazione di legge e l’eccesso di potere, in quanto si assume la violazione della regola che prevede l’obbligo di messa in sicurezza e di formazione del piano di caratterizzazione esclusivamente in capo al responsabile dell’inquinamento (che, nel caso di specie, non sarebbe da individuare nella ricorrente, che non svolge attività industriale, ma nella società in precedenza proprietaria del terreno contaminato).

2) sull’incompetenza, poiché ex art. 244 d.lgs. cit. spetterebbe alla Provincia il potere di diffidare il responsabile dell’inquinamento, di che trattasi.

3) violazione degli artt. 50 e/o 54 d.lgs.n. 267/2000, per difetto dei relativi presupposti.

Con ordinanza n. 137 del 27 gennaio 2009 la Sezione, valorizzando la pregnanza della determinazione dirigenziale n. 39 del 14.3.2003, richiamata come atto presupposto di quello impugnato, ha disposto, da un lato, l’integrazione del contraddittorio nei confronti della Provincia di Milano, e, dall’altro, apposita istruttoria onde accertare la presenza, sui terreni de quibus, della lamentata contaminazione da cromo.

Con memoria depositata il 27 marzo 2009 si è costituita la Provincia di Milano, controdeducendo con separata memoria alle censure avversarie.

Con ordinanza n. 452 del 7 aprile 2009 è stata concessa una proroga del termine per il deposito degli incombenti istruttori come sopra disposti.

Con ordinanza n. 609 del 20 maggio 2009, tenuto conto delle risultanze della disposta istruttoria, la Sezione ha respinto la formulata domanda incidentale di sospensione (ordinanza non riformata dal Consiglio di Stato in occasione dell’appello n. 5930/2009, deciso con ordinanza n. 4337/2009).

Alla pubblica udienza del 9 novembre 2010 il Collegio ha trattenuto la causa per la decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Il Collegio non ritiene di doversi discostare dalla decisione assunta in sede di cognizione sommaria, a proposito, sia, della situazione fattuale in atto sul terreno di proprietà della ricorrente, interessato dalla contaminazione delle acque di falda da parte dei terreni posti in corrispondenza del piezometro C2 (cfr. risultanze istruttorie in atti) interno alla proprietà dell’esponente, sia degli impegni assunti dalla stessa esponente, in qualità di soggetto subentrante nella proprietà dell’area interessata dalle contaminazioni de quibus, in forza del provvedimento dirigenziale n. 39/2003, richiamato nelle premesse di quello gravato, a suo tempo non impugnato.

In tal senso, non hanno pregio le cesure assunte col primo motivo di ricorso, con cui si vorrebbe sostenere la estraneità dell’odierna ricorrente ai fatti di causa, atteso che:

– la stessa era presente in qualità di attuale proprietaria dell’area contaminata, alla conferenza di servizi in data 3.12.2002, fra – tra gli altri – il Comune di Brugherio, la Provincia di Milano, l’ARPA e la curatela Fallimentare della società ex proprietaria dell’area medesima, ove si erano concordemente definite, alla stregua di "vincoli da applicarsi sull’area" (cfr. pg. 2 del verbale della cit. conferenza), sia la periodicità che la tipologia dei monitoraggi da eseguirsi a carico dei rispettivi proprietari;

– con disposizione dirigenziale n. 39/2003, ormai inoppugnabile e assunta ad atto presupposto della determinazione comunale qui gravata, la Provincia di Milano, richiamate le determinazioni assunte in sede di conferenza di servizi cit., ha confermato, sia l’assoggettamento della proprietà dell’area all’esecuzione delle operazioni di monitoraggio ambientale, che l’impegno della proprietà medesima, nel caso in cui i dati emergenti dal monitoraggio lo rendessero necessario, di "rivalutare le nuove condizioni accertate presentando un nuovo progetto da autorizzarsi da parte del Comune e con l’eventuale realizzazione degli interventi che si rendessero necessari, per il raggiungimento delle condizioni di sicurezza, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente" (cfr. deliberazione provinciale n. 39 cit. p. 2 e 3).

Emerge da ciò come l’ordinanza impugnata altro non rappresenti che un provvedimento consequenziale rispetto agli impegni posti a carico della proprietà con la determinazione provinciale n. 39, a sua volta recettiva delle determinazioni assunte, anche con la partecipazione dell’esponente, in sede di Conferenza di Servizi.

Nessuna violazione della normativa ambientale è stata posta in essere con l’impugnata ordinanza, atteso che, in disparte il profilo della inoppugnabilità degli atti ad essa presupposti, lo stesso sistema di garanzie previsto in subjecta materia per l’esecuzione degli obblighi di bonifica e/o di messa in sicurezza non esclude una responsabilità anche del proprietario del sito inquinato. In tal senso, va rammentato come il d.lg. n. 22 del 1997, espressamente richiamato nella ordinanza provinciale n.39 già cit. ed applicabile, ratione temporis, sia alla conferenza di servizi del 2002 che alla ridetta determinazione provinciale, preveda – accanto alle responsabilità dell’inquinatore e ad ulteriore garanzia dell’esecuzione degli interventi previsti – quella del proprietario del sito inquinato. Sul punto, si può richiamare quanto affermato anche di recente dal Consiglio di Stato, secondo cui: "La responsabilità dell’inquinatore e quella del proprietario si fondano su presupposti giuridici diversi e hanno differente natura. La responsabilità dell’autore dell’inquinamento, ai sensi dell’art. 17 comma 2, d.lg. n. 22 del 1997, costituisce una vera e propria forma di responsabilità oggettiva per gli obblighi di bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale conseguenti alla contaminazione delle aree inquinate. Dalla natura oggettiva della responsabilità in questione è desumibile che l’obbligo di effettuare gli interventi di legge sorge, in base all’art. 17 comma 2, d.lg. n. 22 del 1997, in connessione con una condotta "anche accidentale", ossia a prescindere dall’esistenza di qualsiasi elemento soggettivo doloso o colposo in capo all’autore dell’inquinamento. Ai fini della responsabilità in questione è comunque pur sempre necessario il rapporto di causalità tra l’azione (o l’omissione) dell’autore dell’inquinamento e il superamento – o pericolo concreto ed attuale di superamento – dei limiti di contaminazione, in coerenza con il principio comunitario "chi inquina paga", principio che risulta espressamente richiamato dall’art. 15, direttiva n. 91/156, di cui il d.lg. del 1997 costituisce recepimento. Sensibilmente diversa si presenta, invece, la posizione del proprietario del sito, per la responsabilità del quale occorre fare riferimento al comma 10 dell’art. 17, che dispone che gli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale costituiscono onere reale sulle aree inquinate, nonché al comma 11 del medesimo articolo, secondo cui le spese sostenute per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, esercitabile anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull’immobile. Ne consegue che chi subentra nella proprietà o possesso del bene subentra anche negli obblighi connessi all’onere reale, indipendentemente dal fatto che ne abbia avuto preventiva conoscenza. Quella posta in capo al proprietario dall’art. 17 commi 10 e 11, è pertanto una responsabilità "da posizione", non solo svincolata dai profili soggettivi del dolo o della colpa, ma che non richiede neppure l’apporto causale del proprietario responsabile al superamento o pericolo di superamento dei valori limite di contaminazione. È quindi evidente che il proprietario del suolo – che non abbia apportato alcun contributo causale, neppure incolpevole, all’inquinamento – non si trova in alcun modo in una posizione analoga od assimilabile a quella dell’inquinatore, essendo tenuto a sostenere i costi connessi agli interventi di bonifica esclusivamente in ragione dell’esistenza dell’onere reale sul sito" (così, Consiglio Stato, sez. VI, 15 luglio 2010, n. 4561).

Ebbene, nel caso di specie, la società ricorrente era ben consapevole dell’esistenza dei vincoli inerenti la messa in sicurezza dell’area in questione, gravanti sull’area medesima nei tempi e nei modi di cui al cit. verbale della conferenza di servizi, ribaditi nell’ordinanza n. 39, mai impugnata (neppure, a quanto consta, successivamente alla conoscenza acquisitane in occasione della notifica dell’atto qui impugnato).

Neppure sussiste il lamentato profilo di incompetenza, atteso che – in presenza di una contaminazione della falda acquifera – non può negarsi la competenza del Sindaco ad adottare ordinanze a tutela della salute pubblica, ai sensi dell’art. 50, co.V° d.lgs. n.267/2000.

Ciò, senza contare quanto già sopra evidenziato, a proposito dell’espressa previsione dell’obbligo, a carico della proprietà, di presentazione del progetto di bonifica proprio al Comune di Brugherio, chiamato, quindi, a vigilare sull’adempimento delle richiamate prescrizioni.

In definitiva, le censure come sopra formulate devono ritenersi infondate e il ricorso come in epigrafe proposto deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Pone le spese di lite a carico della ricorrente e a favore della Provincia di Milano nella misura di euro 2.000,00 oltre accessori se dovuti. Nulla per il resto.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Adriano Leo, Presidente

Concetta Plantamura, Referendario, Estensore

Ugo De Carlo, Referendario

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.