Cass. civ. Sez. III, Sent., 31-07-2012, n. 13674

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Svolgimento del processo
Il Tribunale di A. I., con sentenza del 22.11.2007, rigettava l’appello proposto da E. D. s.p.a. avverso la sentenza del giudice di pace di Mirabella Eclano, che aveva condannato l’E. D. s.p.a. al risarcimento dei danni nei confronti di G.G., con riferimento a pretese avarie dei prodotti alimentari detenuti nel frigorifero del bar, a seguito dell’interruzione di fornitura elettrica (black-out) tra il (OMISSIS), in quanto la parte convenuta non aveva provato l’esistenza di una causa a lei non imputabile della fornitura di energia elettrica all’utente finale, ovvero non imputabile al terzo produttore, al cui adempimento essa E. D. si era impegnata.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’E. D..
Non ha svolto attività difensiva la parte intimata.
Motivi della decisione
Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione del D.Lgs. n. 79 del 1999, ed in particolare degli artt. 1, 2, 3, 9 e 13, a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 3.
Con il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 1218 c.c. (nonchè e correlativamente del D.L. 16 marzo 1999, n. 79, artt. 1, 2, 3, 9 e 13), ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3.
Con tali motivi, assume la ricorrente che, per effetto del D.Lgs. n. 79, le attività di trasmissione e dispacciamento dell’energia elettrica sono riservate allo Stato ed attribuite in concessione al Gestore della Rete di trasmissione Nazionale; che, nella suddetta data, il predetto Gestore non aveva fornito energia alla cabina primaria dell’E. D. s.p.a. per la zona in questione, con la conseguenza che quest’ultimo si trovava nell’impossibilità incolpevole di adempiere alla propria prestazione.
I motivi, essendo strettamente connessi, vanno esaminati congiuntamente.
Essi sono manifestamente fondati.
Dalla normativa regolante il sistema elettrico nazionale all’epoca dei fatti di causa, e segnatamente dal D.Lgs. n. 79 del 1999, artt. 1, 2, 3, 9 e 13, e dal D.M. Industria 7 luglio 2000, emerge che la trasmissione di energia, attraverso la Rete Nazionale (e perciò fino alle cabine primarie dell’E. D.) è gestita obbligatoriamente ed in esclusiva dalla G. s.p.a. (soggetto del tutto autonomo rispetto ad E. D.); che E. D. non può procurarsi energia al di fuori della Rete Nazionale.
Infatti, sono riservati allo Stato ed affidati in concessione, in base ad apposita convenzione, al Gestore della rete, la trasmissione (consistente nel trasporto e nella trasformazione sulla rete interconnessa ad alta tensione) ed il c.d. dispacciamento (consistente nell’attività diretta ad impartire disposizioni per l’utilizzazione e nell’esercizio coordinato degli impiantì di produzione, della rete di trasmissione e dei servizi ausiliari) dell’energia elettrica (con la conseguenza che le controversie aventi ad oggetto le domande proposte contro il Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale s.p.a. per il risarcimento dei danni cagionati dalla interruzione della somministrazione dell’energia elettrica sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo; Cass. S.U. 14/06/2007, n. 13887).
Pertanto, la s.p.a. G. non può considerarsi ausiliaria della convenuta ex art. 1228 c.c., poichè è un soggetto autonomo ed indipendente da questa, e da qualsiasi altro soggetto operante nel settore elettrico, ed è posto in posizione di supremazia rispetto a tali soggetti e di monopolista nella gestione della rete di trasmissione, controllando tutti i flussi di energia da chiunque immessa e prelevata sulla rete, senza alcun potere direttivo o di controllo dell’E. D. nei confronti di G.. Infatti, non tutti i soggetti della cui attività il debitore si avvalga per l’adempimento della propria obbligazione sono suoi ausiliari, nei termini indicati dall’art. 1228 c.c..
Possono considerarsi tali soltanto coloro che agiscono su incarico del debitore ed il cui operato sia assoggettato ai suoi poteri direttivi e di controllo, a prescindere dalla natura giuridica del rapporto intercorrente tra gli stessi ed il debitore medesimo, ovvero allorchè sussista un collegamento tra l’attività del preteso ausiliario e l’organizzazione aziendale del debitore della prestazione (cfr. Cass. 14/06/2007, n. 13953).
Inoltre, la s.p.a. G. non può essere considerata ausiliaria dell’E. D. in quanto non è stata liberamente scelta dall’E. D. per la trasmissione di energia, ma è posta in posizione di monopolista, per cui ad essa l’E. D. doveva necessariamente rivolgersi per la trasmissione dell’energia da distribuire agli utenti.
Neppure può ritenersi sussistere una responsabilità dell’E. D. s.p.a. per fatto del terzo (individuato peraltro dal tribunale nel produttore dell’energia), a norma dell’art. 1381 c.c..
Secondo la giurisprudenza prevalente di questa Corte (Cass. n. 12118/1992) la promessa del fatto del terzo da vita ad un’obbligazione autonoma di facere (e non di garanzia, data la necessaria estraneità del terzo), nel senso di adoperarsi affinchè il terzo assuma l’obbligazione promessa, a fronte della quale il promittente risponde per il solo fatto che il terzo non si obblighi o non esegua il comportamento considerato.
Nella fattispecie la parte attrice non ha mai assunto che la convenuta E. D. avesse contrattualmente convenuto che il produttore dell’energia elettrica si obbligasse direttamente nei confronti dell’utente a somministrare energia elettrica.
Per potersi affermare la responsabilità dell’E. D. s.p.a. a norma dell’art. 1218 c.c., il giudice avrebbe dovuto accertare che, nel giorno 28.9.2003, il Gestore della rete di trasmissione nazionale aveva effettivamente fornito l’energia elettrica alla cabina primaria dell’E. D., nella zona in questione.
Ma, un tale accertamento, allo stato, è ininfluente, posto che, nel lungo iter di giudizi dello stesso tipo che si sono susseguiti davanti a questa Corte, è dato ormai acclarato e pacifico – e costituisce, quindi, fatto notorio, per il quale non necessita prova (v. anche Cass. 31.5.2010 n. 13234) l’esistenza di un black-out, dovuto alla mancata fornitura di energia da parte del gestore G. sul piano nazionale.
Con la conseguenza che l’inadempimento nella somministrazione di energia elettrica non è imputabile alla convenuta.
A questo punto, la Corte ritiene di rivisitare il suo precedente orientamento, che l’aveva condotta – in casi analoghi – ad una pronuncia di cassazione con rinvio; e ciò anche nel rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo.
La Corte, quindi, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, pronuncia anche nel merito rigettando, per le ragioni evidenziate, la domanda.
Conclusivamente, il ricorso è accolto, la sentenza cassata e, con decisione nel merito, è rigettata la domanda.
Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico dell’intimata.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa e, decidendo nel merito, rigetta la domanda. Condanna l’intimata al pagamento delle spese che liquida in complessivi Euro 400,00, di cui Euro 100,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 2 luglio 2012.
Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2012
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Cass. pen., sez. VI 13-01-2009 (07-01-2009), n. 1122 Convenzione europea di estradizione – Necessità di valutare l’efficacia dei titoli esecutivi in base ai quali viene richiesta l’estradizione

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OSSERVA
Ritenuto che il ricorrente impugna la sentenza in epigrafe indicata con la quale è stata dichiarata la sussistenza delle condizioni richieste per l’accoglimento della domanda di estradizione avanzata dal Governo della Repubblica di Albania;
che, ad avviso della Corte d’appello, lo Stato richiedente ha trasmesso, nel rispetto della Convenzione europea di estradizione sottoscritta a Parigi il 13 dicembre 1957, regolarmente la domanda di estradizione nei confronti di H.A., allegando l’ordine di esecuzione emesso dal Procuratore di Fier relativo alla sentenza 15 gennaio 2007 di condanna alla pena di tre anni di reclusione per furto pronunciata dal Tribunale di Fier, che è stata trasmessa la relazione espositiva dei fatti, con l’indicazione del luogo, dell’epoca in cui il delitto è stato commesso, delle disposizioni di legge violate e dell’inquadramento giuridico dei fatti;
che, in virtù delle disposizioni di convenzione, non ricorrono condizioni ostative all’estradizione, esistendo la doppia incriminabilità e l’attività di acquisizione probatoria svolta dimostra la compatibilità dei principi dell’ordinamento albanese con quello italiano;
che il ricorrente deduce la macroscopicità delle violazioni di legge da parte dello Stato richiedente per i quali vi è dubbio della validità della documentazione trasmessa a costituire titolo idoneo alla richiesta di estradizione;
la violazione dell’art. 705 c.p.p., comma 2, lett. a), in quanto la sentenza è stata tradotta in lingua italiana non comprensibile e non pare rispettare i principi fondamentali dell’ordinamento;
che il dispositivo della sentenza contiene nomi diversi degli imputati rispetto a quelli indicati nella motivazione e non si tratta di sentenza passata in giudicato poichè per l’ordinamento processuale albanese un sentenza, pronunciata in contumacia, diviene definitiva soltanto qualora non sia stata impugnata nel termine di dieci giorni a decorrere dal momento in cui l’imputato nè ha preso visione, e nella fattispecie concreta estradando rileva di non avere ancora preso visione di tale decisione;
che tale circostanza non è chiarita nell’ordine di esecuzione n. 77 del 2008 emesso dalla Procura generale albanese, nel quale risulta dapprima il passaggio in giudicato della sentenza per mancanza di impugnazione e poi si attesta che la sentenza di primo grado è stata confermata dalla Corte d’appello di Valona e per tal motivo non vi è un titolo legittimo per l’esecuzione della pena inflitta;
che su tali deduzioni la Corte d’appello di molano non si è pronunciata, limitandosi a riportare le disposizioni della convenzione di estradizione senza verificarne l’idoneità della documentazione prodotta;
che tale è le sintesi ex art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1 dei termini delle questioni poste.
Considerato che la sentenza impugnata ha correttamente affermato la sussistenza delle condizioni richieste per concedere estradizione richiesta dal Governo della Repubblica di Albania;
che lo Stato richiedente ha trasmesso, come risulta accertato dal giudice di prima istanza, gli atti a corredo della domanda con tutti gli elementi richiesti dalle disposizioni della Convenzione europea di estradizione siglata a Parigi il 13 dicembre 1957 e ratificata dall’Italia con L. 30 gennaio 1963, n. 300;
che le imprecisioni appaiono ictu oculi ascrivibili a errori materiali poichè l’irrevocabilità riferita al mancato appello è ribadita nella nota 1 luglio 2007 n. 3779/1 della Procura del distretto di Fier e le quattro righe riportate in conclusione della penultima pagine non possono che essere anch’esse frutto di una svista, tenuto conto del testo complessivo della decisione e degli specifici riferimenti alle ragioni di determinazione della pena inflitta poi correttamente indicata in dispositivo in misura eguale per entrambi gli imputati;
che eventuali irregolarità dei titoli esecutivi possono essere proposte alle autorità dello Stato richiedente;
che, peraltro, l’art. 705 c.p.p., comma 1, impone al giudice italiano la verifica dell’irrevocabilità della sentenza solo quando non esista convenzione di estradizione o questa non disponga diversamente;
che la norma trova la sua ratio nel fatto che, in regime convenzionale, le relative disposizioni indicano i documenti da allegare ai quali il giudice dello Stato richiesto non può negare fede quando essi gli siano stati comunicati ufficialmente, in tal caso dovendosi compiere esclusivamente un esame formale di detti documenti;
che questa Corte si espressa nel senso che, a fronte di una richiesta proposta da uno Stato aderente alla Convenzione europea di estradizione, firmata a Parigi il 13 dicembre 1957, e ratificata con L. 30 gennaio 1963, n. 300, l’autorità giudiziaria italiana, in forza dell’art. 12, comma 2, lett. a) di detta convenzione, non deve verificare l’efficacia dei titoli esecutivi in base ai quali è richiesta la estradizione, non trattandosi di requisito menzionato nella predetta disposizione (Sez. 6^, 16 febbraio 1999, Motger, rv 213911);
che, nello stesso dispositivo della sentenza, si chiarisce che per gli imputato contumace il termine di dieci giorni per impugnare la sentenza decorre dalla data di "presa visione" della stessa;
che il ricorso è, dunque, infondato e le censure sono prive pertinenza rispetto alle questioni richieste ed esaminate ai fini della sussistenza delle condizioni per l’estradizione e, come tali, inidonei a porre in discussione gli elementi richiamati in sentenza e risultanti dalla documentazione trasmessa;
che il ricorso va rigettato e, a norma dell’art. 616 c.p.p., il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 203 disp. att. c.p.p..

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Cassazione Civile, Sentenza 7868 del 2011 Va risarcito lo studente che a seguito di un sinistro stradale perde la possibilità di laurearsi

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Svolgimento del processo

Con sentenza n. 81, depositata il 18 febbraio 2.008, la Corte di appello di L’Aquila ha incrementato di € 35.567,73 la somma di L. 153.425.000, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, liquidata dal Tribunale di Lanciano in favore di [OMISSIS] ed a carico della s.p.a. SAI, quale impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, in risarcimento dei danni conseguiti ad un sinistro stradale.

In quella occasione l’automobile condotta dal [OMISSIS] lungo la strada statale (…), uscendo da una curva destrorsa era stata agganciata e travolta dal rimorchio di un autotreno che proveniva dalla direzione opposta, il cui conducente e proprietario sono rimasti sconosciuti.
Il [OMISSIS] – che ha subito lesioni personali a seguito dell’incidente – propone otto motivi di ricorso per cassazione contro la sentenza di appello.
Resiste la SAI con controricorso.

Motivi della decisione

1.- Con il primo e il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione degli art. 21, 2 comma, e 19 lett. a) Legge 990/1969; violazione delle norme contenute nel d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 – T.U. leggi sull’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, ed omessa motivazione, nella parte in cui la sentenza di appello ha quantificato la percentuale di invalidità permanente residuata all’infortunato nel 35 % del totale, sebbene la CTU esperita nel corso del giudizio abbia accertato che – applicando i parametri indicati dalle disposizioni e dalle tabelle contenute nel d.p.r. 1124/1965 cit. – detta percentuale ammonta al 44%, e che l’invalidità può essere quantificata nel 35%, applicando “i criteri ordinari”.
Rileva il ricorrente che l’art. 21 legge n. 990 cit. impone di determinare il danno da inabilità permanente in base ai criteri di cui al citato d.p.r. n. 1124, nei casi previsti dall’art. 19 lett. a) legge n. 990, qual è quello in esame, e che la Corte di appello ha adottato la valutazione inferiore senza alcuna motivazione.

2.- I due motivi, che possono essere congiuntamente esaminati perché connessi, sono fondati nei termini che seguono.
Va premesso che il richiamo dell’art. 21, 2 comma, legge n. 990/1969 ai criteri di liquidazione del danno da inabilità permanente di cui al d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124, nei casi di cui all’art. 19 lett. a) della legge stessa, sta ad indicare il limite massimo entro il quale l’impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada può essere chiamata a rispondere; non il limite minimo, come presuppone il ricorrente, allorché qualifica come violazione di legge la minor valutazione adottata dalla sentenza impugnata.

Trattasi infatti di norma che – (anche) a tutela del Fondo di garanzia – tende ad assicurare ai danneggiati dai sinistri della circolazione stradale provocati da soggetti sconosciuti una protezione minima, entro limiti ritenuti compatibili, con le esigenze di economicità di gestione del Fondo.

La sentenza impugnata non è perciò censurabile per il solo fatto di avere determinato la percentuale di inabilità permanente ad un livello inferiore, ma per avere essa disatteso la valutazione legale senza alcuna motivazione.

La Corte di appello ha liquidato il danno da inabilità permanente nella percentuale del 35% senza spendere una parola di motivazione su che cosa si debba, intendere per “valutazione in base ai criteri ordinari” e sulle ragioni per cui tale percentuale debba essere ritenuta meglio corrispondente alla realtà rispetto a quella del 44%, determinata dallo stesso CTU in applicazione dei principi di cui al d.p.r. 1124/1965.

Tali principi rappresentano pur sempre quelli che l’art. 21 legge n. 990/1969 ritiene idonei ad esprimere la corretta quantificazione dell’invalidità permanente, agli effetti del risarcimento da parte del Fondo di garanzia.
La circostanza che la suddetta valutazione sia vincolante solo quanto al limite massimo non esclude che il giudice che se ne voglia discostare sia tenuto a motivare la sua decisione, indicando specificamente le ragioni della sua scelta.

L’obbligo della motivazione specifica ricorre peraltro in ogni caso in cui il giudice si trovi a dover scegliere fra diversi indici di valutazione del danno, indicati in sede di consulenza tecnica o comunque applicabili al caso, e la scelta deve essere motivata con riferimento alle specificità del caso concreto.

Tale riferimento nella specie è del tutto mancato, pur essendo le lesioni subite dal danneggiato – che hanno residuato anche difficoltà nella deambulazione oggettivamente di grave entità.

3.- Con il terzo motivo il ricorrente lamenta omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, nella parte in cui la Corte di appello – dopo avere premesso che il valore del punto di invalidità deve essere determinato in una somma variabile fra Euro 1.300,00 ed Euro 6.000,00, e che la scelta fra i due estremi deve variare in relazione alla gravità delle lesioni e all’età dell’infortunato – ha determinato detto valore in un importo vicino al minimo, senza effettuare alcuna correlazione con i suddetti criteri.

3.1.- Il motivo è fondato.
La motivazione risulta oggettivamente illogica e contraddittoria nella parte in cui, dopo avere premesso che “……Questa Corte……per le lesioni più gravi è solita riconoscere una somma compresa tra i 1.300 ed i 6.000 Euro a punto percentuale di invalidità. All’interno di questa fascia di oscillazione il risarcimento sarà poi tanto più elevato quanto più gravi siano i postumi e quanto più giovane l’età del danneggiato…..”, ha poi confermato il valore del punto determinato dal Tribunale in Euro 1.291,14, in considerazione del fatto che detto valore era stato rivalutato fino a raggiungere l’importo di Euro 1.610,71.

La Corte ha cioè ritenuto corretta l’applicazione del valore minimo del punto di invalidità che essa è solita determinare (se non anche un valore inferiore, considerato che esso includeva la rivalutazione monetaria), sebbene i criteri di valutazione da essa stessa indicati rendessero logicamente attendibile una valutazione superiore.

La percentuale di invalidità era infatti elevata (35%, anche adottando il restrittivo criterio di valutazione a cui la Corte si è uniformata), e l’età dell’infortunato (38 anni) corrispondeva a quella di persona nel pieno delle forze ed ancora entro la prima metà della vita, stando agli indici medi di sopravvivenza della popolazione.

La valutazione risulta perciò intrinsecamente contraddittoria e inidonea a giustificare la decisione.
A maggior ragione la questione dovrà essere riesaminata in sede di rinvio, a fronte dell’accoglimento dei primi due motivi circa la quantificazione della percentuale di inabilità permanente.

4.- Con il quarto e il quinto motivo il ricorrente denuncia violazioni di legge (art. 1223, 1226, 2043 e 2056 cod. civ.) e vizi di motivazione nella quantificazione dei danni biologici, morali e patrimoniali da lui subiti, sul rilievo che la Corte di appello non ha tenuto conto del fatto che, a causa del lungo periodo di invalidità temporanea (protrattosi per oltre un anno), egli ha dovuto interrompere gli studi universitari di giurisprudenza, che stava seguendo come studente-lavoratore, perdendo la possibilità di laurearsi: possibilità che gli avrebbe dato opportunità di maggiori gratificazioni personali e di maggiori guadagni futuri.

4.1.- I motivi sono fondati.

La sentenza appellata non ha preso affatto in esame la domanda di cui sopra, omettendo così di adeguare la liquidazione dei danni biologici e patrimoniali alle peculiarità del caso concreto, che imponevano di tenere conto delle opportunità di guadagno e di lavoro, oltre che di maggiori gratificazioni personali e sociali, che il ricorrente avrebbe potuto conseguire con la prosecuzione degli studi.

Ben avrebbe potute la Corte di appello ritenere la domanda non sufficientemente provata nei suoi presupposti, o non fondata. Ma avrebbe dovuto prenderla in esame e motivarne il rigetto, trattandosi di domanda che appare oggettivamente attendibile e relativa a circostanze rilevanti al fine della liquidazione dei danni.

5.- Il sesto ed il settimo motivo, con cui si lamenta violazione degli art. 2056 e 2059 cod. civ., nonché vizi di motivazione, quanto alla liquidazione dei danni morali, sono inammissibili perché generici.

La Corte di appello non ha espressamente deciso sul punto, limitandosi a confermare la valutazione dei giudice di primo grado. Il ricorrente avrebbe dovuto quindi riportare nel ricorso la motivazione del Tribunale e le argomentazioni da lui addotte nell’atto di appello per dimostrarne l’inconferenza e l’inattendibilità.

Egli si è limitato, al contrario, a chiedere il riesame del merito della decisione sul punto: riesame inammissibile sia in sé considerato, sia e particolarmente allorché si tratti di valutazione equitativa, in relazione alla quale le censure di vizio di motivazione debbono essere particolarmente puntuali.

6.- L’ottavo motivo, con cui il ricorrente lamenta l’omesso esame della sua domanda di rimborso delle spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, risulta assorbito, dovendo l’intero capo attinente alla liquidazione delle spese processuali essere riesaminato dal giudice di rinvio, a seguito dell’accoglimento dei primi cinque motivi di ricorso.

7.- La sentenza impugnata deve essere cassata, in relazione ai motivi accolti, con rinvio della causa alla Corte di appello dell’Aquila, in diversa composizione, affinché proceda alla liquidazione delle voci di danno oggetto di annullamento, uniformandosi ai principi sopra elencati e con congrua e logica motivazione.

8.- La Corte di rinvio deciderà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte di cassazione accoglie i primi cinque motivi di ricorso. Rigetta il sesto e il settimo motivo e dichiara assorbito l’ottavo.
Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di appello dell’Aquila, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Depositata in Cancelleria il 6 aprile 2011

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Cass. civ. Sez. I, Sent., 10-02-2011, n. 3276 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo

Nel dicembre del 2005, P.A.A. adiva la Corte di Appello di Roma chiedendo che il Ministero dell’Economia e delle Finanze fosse condannato a corrispondergli l’equa riparazione prevista dalla L. n. 89 del 2001 per la violazione dell’art. 6, sul "Diritto ad un processo equo", della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata e resa esecutiva con la L. 4 agosto 1955, n. 848.

L’Amministrazione convenuta non si costituiva in giudizio.

Con decreto del 13.11.2006 – 27,04.2007 l’adita Corte di appello dichiarava il ricorso inammissibile. Premesso che il P. aveva riferito la sua pretesa indennitaria all’eccessiva durata del processo tributario (introdotto dal genitore P.S.) definito con decisione del 16.07.2004, resa dalla Commissione tributaria centrale, riteneva che il suo ricorso, depositato nel dicembre del 2005, fosse tardivo rispetto al termine semestrale prescritto dalla L. n. 89 del 2001, art. 4, per la proponibilità della domanda di riparazione e nella specie decorrente dal passaggio in giudicato di detta pronuncia.

Avverso questo decreto il P. ha proposto ricorso per (cassazione, notificato il 10/13.06.2008, affidato a due motivi. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con atto notificato il 23.07.2008, ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale fondato su un unico motivo. All’udienza pubblica dell’11.07.2010 è stato disposto il rinvio d’ufficio all’odierna udienza.

Motivi della decisione

A sostegno del ricorso principale il P. denunzia, con conclusiva formulazione di quesiti di diritto in ossequio al disposto dell’art. 366 bis c.p.c.:

1. "Violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost., degli artt. 325 e 327 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3".

Si duole che la Corte distrettuale abbia ritenuto il suo ricorso per equa riparazione intempestivo, sostenendo che la decisione emessa dalla Commissione tributaria centrale era stata depositata il 16.07.2004 e da lui notificata alla controparte soccombente l’11.05.2005, che, dunque, era passata in giudicato il 10.07.2005, alla scadenza del termine per proporre il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., e che, pertanto, al 28.12.2005, data d’introduzione del presente giudizio, non era ancora decorso il prescritto semestre, anche non considerando la sospensione feriale dei termini.

2. "Omessa motivazione su un fatto decisivo e controverso del giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5".

Si duole che la conclusione di tardività del suo ricorso non sia stata motivata. A sostegno del ricorso incidentale il Ministero dell’Economia e delle Finanze denunzia, con conclusiva formulazione del quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c.. "Nullità della sentenza o del procedimento in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4".

Deduce di non avere avuto conoscenza del giudizio svoltosi dinanzi alla Corte d’appello e di non avervi, quindi, potuto partecipare, in quanto la notificazione del ricorso introduttivo era stata eseguita direttamente nei confronti del Ministero convenuto e non presso l’Avvocatura dello Stato, come prescritto dalla L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 4. Sostiene che la nullità della suddetta notificazione, non rilevata dai giudici di merito, ha comportato la violazione del suo diritto di difesa e precluso anche di eccepire nel precedente grado l’inammissibilità del ricorso del P., in quanto riferito all’eccessiva durata di un processo d’indole tributaria, come tale estraneo all’ambito delle controversie contemplate dalla L. n. 89 del 2001.

In via logico-giuridica deve essere esaminato prioritariamente l’unico motivo del ricorso incidentale, che si rivela fondato; al relativo accoglimento segue anche l’assorbimento delle ulteriori questioni dedotte con il medesimo ricorso e dei due motivi del ricorso principale.

L’art. 144 c.p.c., comma 1, dispone "Per le Amministrazioni dello Stato si osservano le disposizioni delle leggi speciali che prescrivono la notificazione presso gli uffici dell’Avvocatura dello Stato". Il contenuto di questa norma va, pertanto, integrato con il R.D. 30 ottobre 1933, n. 611, art. 11, come modificato dalla L. 25 marzo 1958, n. 260, art. 1, il quale dispone, al comma 1, che "tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi atto di opposizione giudiziale…devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato presso l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l’autorità giudiziaria dinanzi alla quale è portata la causa, nella persona del Ministro competente". La notificazione dell’atto introduttivo di un giudizio eseguita direttamente all’Amministrazione dello Stato e non presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato è affetta da nullità, secondo quanto espressamente previsto dal 4 comma del citato art. 11 (cfr., da ultimo, Cass. 200927244; 200805212) ed è quindi suscettibile di rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c., ovvero di sanatoria nel caso in cui l’Amministrazione si costituisca. Nel caso di specie il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato notificato al Ministero dell’Economia e delle Finanze, non presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato, ma direttamente all’Amministrazione indicata come contraddittore, la quale non si è costituita nel pregresso grado, di tal che, essendo mancato l’ordine di rinnovazione della notificazione e non essendo stata la nullità in questione sanata, anche il decreto impugnato deve essere cassato (art. 159 c.p.c.) e la causa rinviata alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, che pronuncerà anche sulle spese di questo giudizio di Cassazione.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione.

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