Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Il Tribunale di A. I., con sentenza del 22.11.2007, rigettava l’appello proposto da E. D. s.p.a. avverso la sentenza del giudice di pace di Mirabella Eclano, che aveva condannato l’E. D. s.p.a. al risarcimento dei danni nei confronti di G.G., con riferimento a pretese avarie dei prodotti alimentari detenuti nel frigorifero del bar, a seguito dell’interruzione di fornitura elettrica (black-out) tra il (OMISSIS), in quanto la parte convenuta non aveva provato l’esistenza di una causa a lei non imputabile della fornitura di energia elettrica all’utente finale, ovvero non imputabile al terzo produttore, al cui adempimento essa E. D. si era impegnata.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’E. D..
Non ha svolto attività difensiva la parte intimata.
Motivi della decisione
Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione del D.Lgs. n. 79 del 1999, ed in particolare degli artt. 1, 2, 3, 9 e 13, a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 3.
Con il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 1218 c.c. (nonchè e correlativamente del D.L. 16 marzo 1999, n. 79, artt. 1, 2, 3, 9 e 13), ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3.
Con tali motivi, assume la ricorrente che, per effetto del D.Lgs. n. 79, le attività di trasmissione e dispacciamento dell’energia elettrica sono riservate allo Stato ed attribuite in concessione al Gestore della Rete di trasmissione Nazionale; che, nella suddetta data, il predetto Gestore non aveva fornito energia alla cabina primaria dell’E. D. s.p.a. per la zona in questione, con la conseguenza che quest’ultimo si trovava nell’impossibilità incolpevole di adempiere alla propria prestazione.
I motivi, essendo strettamente connessi, vanno esaminati congiuntamente.
Essi sono manifestamente fondati.
Dalla normativa regolante il sistema elettrico nazionale all’epoca dei fatti di causa, e segnatamente dal D.Lgs. n. 79 del 1999, artt. 1, 2, 3, 9 e 13, e dal D.M. Industria 7 luglio 2000, emerge che la trasmissione di energia, attraverso la Rete Nazionale (e perciò fino alle cabine primarie dell’E. D.) è gestita obbligatoriamente ed in esclusiva dalla G. s.p.a. (soggetto del tutto autonomo rispetto ad E. D.); che E. D. non può procurarsi energia al di fuori della Rete Nazionale.
Infatti, sono riservati allo Stato ed affidati in concessione, in base ad apposita convenzione, al Gestore della rete, la trasmissione (consistente nel trasporto e nella trasformazione sulla rete interconnessa ad alta tensione) ed il c.d. dispacciamento (consistente nell’attività diretta ad impartire disposizioni per l’utilizzazione e nell’esercizio coordinato degli impiantì di produzione, della rete di trasmissione e dei servizi ausiliari) dell’energia elettrica (con la conseguenza che le controversie aventi ad oggetto le domande proposte contro il Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale s.p.a. per il risarcimento dei danni cagionati dalla interruzione della somministrazione dell’energia elettrica sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo; Cass. S.U. 14/06/2007, n. 13887).
Pertanto, la s.p.a. G. non può considerarsi ausiliaria della convenuta ex art. 1228 c.c., poichè è un soggetto autonomo ed indipendente da questa, e da qualsiasi altro soggetto operante nel settore elettrico, ed è posto in posizione di supremazia rispetto a tali soggetti e di monopolista nella gestione della rete di trasmissione, controllando tutti i flussi di energia da chiunque immessa e prelevata sulla rete, senza alcun potere direttivo o di controllo dell’E. D. nei confronti di G.. Infatti, non tutti i soggetti della cui attività il debitore si avvalga per l’adempimento della propria obbligazione sono suoi ausiliari, nei termini indicati dall’art. 1228 c.c..
Possono considerarsi tali soltanto coloro che agiscono su incarico del debitore ed il cui operato sia assoggettato ai suoi poteri direttivi e di controllo, a prescindere dalla natura giuridica del rapporto intercorrente tra gli stessi ed il debitore medesimo, ovvero allorchè sussista un collegamento tra l’attività del preteso ausiliario e l’organizzazione aziendale del debitore della prestazione (cfr. Cass. 14/06/2007, n. 13953).
Inoltre, la s.p.a. G. non può essere considerata ausiliaria dell’E. D. in quanto non è stata liberamente scelta dall’E. D. per la trasmissione di energia, ma è posta in posizione di monopolista, per cui ad essa l’E. D. doveva necessariamente rivolgersi per la trasmissione dell’energia da distribuire agli utenti.
Neppure può ritenersi sussistere una responsabilità dell’E. D. s.p.a. per fatto del terzo (individuato peraltro dal tribunale nel produttore dell’energia), a norma dell’art. 1381 c.c..
Secondo la giurisprudenza prevalente di questa Corte (Cass. n. 12118/1992) la promessa del fatto del terzo da vita ad un’obbligazione autonoma di facere (e non di garanzia, data la necessaria estraneità del terzo), nel senso di adoperarsi affinchè il terzo assuma l’obbligazione promessa, a fronte della quale il promittente risponde per il solo fatto che il terzo non si obblighi o non esegua il comportamento considerato.
Nella fattispecie la parte attrice non ha mai assunto che la convenuta E. D. avesse contrattualmente convenuto che il produttore dell’energia elettrica si obbligasse direttamente nei confronti dell’utente a somministrare energia elettrica.
Per potersi affermare la responsabilità dell’E. D. s.p.a. a norma dell’art. 1218 c.c., il giudice avrebbe dovuto accertare che, nel giorno 28.9.2003, il Gestore della rete di trasmissione nazionale aveva effettivamente fornito l’energia elettrica alla cabina primaria dell’E. D., nella zona in questione.
Ma, un tale accertamento, allo stato, è ininfluente, posto che, nel lungo iter di giudizi dello stesso tipo che si sono susseguiti davanti a questa Corte, è dato ormai acclarato e pacifico – e costituisce, quindi, fatto notorio, per il quale non necessita prova (v. anche Cass. 31.5.2010 n. 13234) l’esistenza di un black-out, dovuto alla mancata fornitura di energia da parte del gestore G. sul piano nazionale.
Con la conseguenza che l’inadempimento nella somministrazione di energia elettrica non è imputabile alla convenuta.
A questo punto, la Corte ritiene di rivisitare il suo precedente orientamento, che l’aveva condotta – in casi analoghi – ad una pronuncia di cassazione con rinvio; e ciò anche nel rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo.
La Corte, quindi, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, pronuncia anche nel merito rigettando, per le ragioni evidenziate, la domanda.
Conclusivamente, il ricorso è accolto, la sentenza cassata e, con decisione nel merito, è rigettata la domanda.
Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico dell’intimata.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa e, decidendo nel merito, rigetta la domanda. Condanna l’intimata al pagamento delle spese che liquida in complessivi Euro 400,00, di cui Euro 100,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 2 luglio 2012.
Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2012
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