Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 21-12-2010) 04-02-2011, n. 4221 Motivazione contraddittoria, insufficiente, mancante

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Svolgimento del processo

Il Gup del tribunale di Livorno, con sentenza 17.4. 2008, dichiarò P.A. colpevole del reato di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 4 per porto di un coltello senza giustificato motivo; e N.Y. e R.I. colpevoli del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, e di cui all’art. 624 c.p., condannandoli alla pene ritenute di giustizia.

La Corte d’appello di Firenze, con la sentenza in epigrafe, assolse il N. e la R. dal contestato reato di furto perchè l’azione penale era improcedibile per mancanza di querela, rideterminò la pena nei loro confronti per il residuo reato e confermò nel resto la sentenza di primo grado.

Il N. propone ricorso per Cassazione deducendo:

1) mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione e violazione del principio di materialità. Lamenta che erroneamente la Corte d’appello ha ritenuto che non fosse stata proposta impugnazione sulla contestazione relativa alla condotta di cessione a terzi non identificati della sostanza stupefacente rinvenuta. Ed infatti, già la sentenza di primo grado non conteneva alcun cenno alla cessione a terzi non identificati, sulla quale non esisteva alcuna prova.

2) mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla detenzione ai fini di spaccio dei 4,9 grammi rinvenuti all’imputato. Osserva innanzitutto che vi è incertezza sul superamento della soglia minima di cui alla tabella speciale, non essendo stata eseguita alcuna perizia tossicologica. In secondo luogo non si è tenuto conto che l’appartamento era frequentato da molte persone. Nemmeno si è tenuto conto del flacone di metadone rinvenuto che dimostrava, insieme alle altre circostanze, che la lieve quantità detenuta era destinata ad uso personale.

3) mancata assunzione di una prova decisiva richiesta, costituita dall’esame del teste D.R., al quale sarebbe stata ceduta la sostanza stupefacente.

4) omessa motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche ed alla eccessività della pena.

La R. propone ricorso per Cassazione deducendo:

1) inosservanza ed erronea applicazione di legge. Lamenta che erroneamente la Corte d’appello ha ritenuto che non fosse stata proposta impugnazione sulla contestazione relativa alla condotta di cessione a terzi non identificati della sostanza stupefacente rinvenuta, mentre la sentenza era stata impugnata nel suo intero.

Erroneamente poi è stata respinta la richiesta di escussione del teste D.R., mentre nell’appello si era essenzialmente contestata l’attendibilità di detto teste. Non vi è poi motivazione sulla prova di un suo effettivo concorso nel reato di detenzione e cessione contestato al N..

2) illogicità della motivazione sulla sua responsabilità per la condotta di detenzione e cessione della sostanza a terzi.

La P. propone ricorso per Cassazione deducendo:

1) mancanza o manifesta illogicità della motivazione relativa alla mancata dichiarazione di nullità della sentenza di primo grado per essere stato il procedimento celebrato con udienza preliminare anzichè con citazione diretta. Nella specie infatti il giudizio relativo al reato a lei contestato non era connesso agli altri reati, se non soggettivamente.

2) mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla misura della pena per il mancato riconoscimento del fatto lieve e delle attenuanti generiche.
Motivi della decisione

Il primo motivo del ricorso della P. è infondato. E di fatti, secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, "Non è nulla la sentenza pronunciata in procedimento nel quale l’azione penale sia stata esercitata mediante richiesta di rinvio a giudizio, con successiva celebrazione dell’udienza preliminare, in ordine a reato (nella specie: art. 624 bis c.p.) per il quale avrebbe dovuto procedersi con citazione diretta a giudizio. (La Corte ha anche escluso che il G.u.p. abbia l’obbligo di disporre la restituzione degli atti al P.M., poichè in tal modo si determinerebbe una indebita regressione del procedimento)" (Sez. 4, 22.5.2009, n. 36881/09, Nasuti, m. 244983); ed anzi "E’ abnorme il provvedimento con il quale il Tribunale, rilevato che l’azione penale doveva essere esercitata con citazione diretta ex art. 550 c.p.p., disponga la trasmissione degli atti al P.M., previa dichiarazione di nullità del decreto di citazione a giudizio" (Sez. 2, 16.3.2005, n. 13466, Giuliano, m. 231241).

Il secondo motivo del ricorso della P. è anch’esso infondato, perchè la Corte d’appello ha fornito congrua, specifica ed adeguata motivazione sia sull’esclusione della attenuante del fatto lieve, in considerazione delle caratteristiche del coltello (avente una lama lunga 28 cm.) portato fuori dell’abitazione, sia sulla non concessione delle attenuanti generiche non consentite sulla base del solo stato di incensuratezza ed in mancanza di altri motivi.

Il ricorso della P. deve pertanto essere rigettato con conseguente condanna della stessa ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Quanto ai ricorsi del N. e della R., si osserva che il primo motivo è fondato.

Ai due imputati era stato infatti contestato, con il capo B), di avere illecitamente acquistato e detenuto gr. 4,9 di sostanza stupefacente del tipo eroina apparentemente destinata ad uso non personale, nonchè di aver ceduto a terzi non identificati ricavando complessivamente Euro 480,00, nonchè di aver ceduto gr. 5 di eroina a D.R.F..

Ora, la sentenza di primo grado non contiene nemmeno una parola di motivazione sulla condotta consistente nella cessione di sostanza stupefacente a terzi non identificati ed ha genericamente condannato gli imputati per il reato di cui al capo B) complessivamente considerato. Con l’atto di appello gli imputati hanno esplicitamente chiesto l’assoluzione dall’intero reato di cui al capo B) e quindi tutto il capo della sentenza di primo grado con il quale erano stati condannati per questo reato era stato investito dalla impugnazione e devoluto al giudice di appello. Il fatto che nell’appello non erano contenute specifiche argomentazioni in ordine alla cessione della sostanza stupefacente a terzi non identificati è irrilevante perchè, stante l’assoluta mancanza di motivazione su questa condotta nella sentenza di primo grado, gli appellanti ben potevano limitarsi a chiedere l’assoluzione rispetto ad essa.

D’altra parte, la Corte d’appello nemmeno ha ritenuto che la totale mancanza di motivazione sul punto stesse a significare che il giudice di primo grado aveva in realtà lasciato cadere questa contestazione dimenticandosi di statuire esplicitamente su di essa. La Corte d’appello invece ha espressamente ritenuto che la sentenza di condanna di primo grado relativa al capo B) aveva ad oggetto anche la condanna per la contestata condotta di cessione di sostanza stupefacente a terzi non identificati, ma poi, avendo erroneamente ritenuto che su questa condanna non fosse stato proposto appello, ha omesso anch’essa qualsiasi motivazione sulla sussistenza di questo reato. La sentenza impugnata deve dunque essere annullata con rinvio già per la mancanza di motivazione sulla condanna in ordine alla condotta di cessione di sostanza stupefacente a terzi non identificati per un corrispettivo di Euro 480,00.

Ma i ricorsi sono fondati anche sotto altro aspetto. La Corte d’appello ha invero del tutto immotivatamente rigettato i motivi di appello con i quali si censurava in sostanza la decisione del Gup di non disporre l’accompagnamento del teste D.R. – proprietario dell’appartamento in una cui stanza abitavano i due attuali ricorrenti ed al quale sarebbero stati da quest’ultimi ceduti 5 gr. di eroina -, che era stato chiamato a testimoniare e non si era presentato nonostante reiterati solleciti. La Corte d’appello ha invero ritenuto superflua la deposizione del D.R. perchè la sua dichiarazione accusatoria alla PG era confermata dal contenuto degli sms inviatigli dalla coppia. Sennonchè, dagli sms riportati dalla sentenza di primo grado (i soli di cui questa Corte può avere conoscenza) sembra risultare non tanto che i due imputati avessero venduto o ceduto sostanza stupefacente al D.R., quanto piuttosto che lo stessero accusando di avere rubato sostanza stupefacente e comunque di averla sottratta di nascosto senza il loro consenso. Ne consegue che risultano in sostanza prive di motivazione sia il rigetto della richiesta di sentire il D.R., sia la dichiarazione di responsabilità dei due imputati per avere ceduto 5 gr. di eroina a quest’ultimo.

Il motivo del N. relativo alla prova del superamento della soglia minima di principio attivo consiste in una censura nuova non dedotta con l’atto di appello e che non può quindi essere proposta per la prima volta in questa sede di legittimità. Gli altri motivi restano assorbiti.

In conclusione, nei confronti di N.Y. e R.I. la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d’appello di Firenze.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso di P.A. che condanna al pagamento delle spese processuali.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di N.Y. e di R.I. con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d’appello di Firenze.

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Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 07-04-2011, n. 7964 Ricorso

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Svolgimento del processo

Con ricorso, ritualmente depositato, C.U., premesso di avere lavorato per la S.r.l. CENTRO PANNELLI in qualità di agente di commercio dall’8.04.2002 al 13.02.2003 con l’incarico di promuovere la vendita di prodotti per l’edilizia, lamentava il mancato pagamento delle provvigioni maturate sugli ordini successivi al primo e l’illegittima risoluzione del rapporto da parte della preponente; chiedeva quindi la condanna della convenuta al pagamento di Euro 56.332,15 in relazione alle invocate spettanze.

La Centro Pannelli nel costituirsi contestava le avverse domande e in via riconvenzionale chiedeva la condanna del ricorrente al risarcimento dei danni relativi all’autovettura aziendale e del danno morale per l’appropriazione indebita nella ritardata restituzione della stessa autovettura e della scheda telefonica.

All’esito di consulenza tecnica contabile il Tribunale di Torino con sentenza del 20.10.2003 condannava la convenuta a pagare al ricorrente la somma di Euro 2555,11 e respingeva la domanda riconvenzionale.

Tale decisione, appellata in via principale dal C. e in via incidentale dalla Centro Pannelli, è stata riformata dalla Corte di Appello di Torino con sentenza n. 399 del 2007, che ha dichiarato inammissibile il gravame principale e, in accoglimento di quello incidentale, ha condannato il C. a restituire alla società la somma di Euro 4.337,77, oltre interessi dal pagamento al saldo, somma ricevuta in esecuzione della sentenza impugnata. La Corte in particolare ha ritenuto inammissibile l’appello principale perchè l’appellante, in sede di conclusioni, aveva introdotto una domanda nuova e diversa da quella avanzata in primo grado in relazione alla causa petendi e al petitum, non collegabili all’asserita violazione dell’art. 16 del contratto di agenzia da parte della Centro Pannelli. La stessa Corte ha ritenuto fondata la domanda riconvenzionale della società, in quanto dal rigetto del ricorso del C. discendeva come conseguenza l’accoglimento delle richieste della convenuta, non potendosi prendersi in considerazione i rilievi – mossi soltanto in via subordinata – dalla stessa convenuta nella denegata ipotesi di non ritenuta legittimità della risoluzione del contratto disposta dall’azienda.

Il C. ricorre per cassazione con unico articolato motivo.

La società resiste con controricorso.
Motivi della decisione

Con l’unico motivo il ricorrente sostiene che erroneamente l’impugnata sentenza ha riscontrato novità della domanda così come formulata con l’atto di appello, laddove la parte appellante si è limitata a chiedere un ritocco migliorativo dell’importo liquidato in primo grado, chiedendo una ulteriore verifica dei conteggi effettuati dalla consulenza tecnica di ufficio contabile. In tal senso è formulato il quesito di diritto a pag. 5 del ricorso.

Ciò precisato sulla dedotta violazione di legge, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso.

Invero il ricorso proposto per impugnare la sentenza resa tra le parti dopo il 2 marzo 2006, data di entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 incorre nella violazione dell’art. 366 bis, introdotto con l’art. 6 dell’anzidetto decreto legislativo.

Tale norma impone, per i casi previsti dall’art. 360 c.p.c., nn. 1, 2, 3 e 4, la formulazione, a pena di inammissibilità, di un quesito di diritto, che illustri e sintetizzi le questioni sollevate, mentre in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, l’illustrazione del motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

Orbene nel caso di specie il quesito di diritto è privo delle caratteristiche indicate dall’anzidetto art. 366 bis c.p.c., non essendo individuate le norme, che si assumono violate, ma proponendosi una diversa interpretazione della domanda rispetto a quella adottata dal giudice di appello. Al riguardo si richiama l’indirizzo di questa Corte (in particolare Sezioni Unite sentenza n. 7258 del 26 marzo 2007, seguita da successiva conforme giurisprudenza), secondo cui l’art. 366 bis c.p.c., non può essere interpretato nel senso che il quesito del diritto (e simmetricamente la formulazione del fatto controverso nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5) possa desumersi implicitamente dalla formulazione del motivo del ricorso, perchè tale interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma, che, come già evidenziato, ha introdotto, a pena di inammissibilità, il rispetto di un requisito formale, da formularsi in maniera esplicita.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in Euro 15,00, oltre Euro 2000,00 per onorari ed oltre IVA, CPA e spese generali.

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Cass. civ. Sez. II, Sent., 09-05-2011, n. 10137 Obbligazione pecuniaria

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ncipale e l’inammissibilità di quello incidentale; spese compensate.
Svolgimento del processo

1. – Con riferimento ad un contratto di appalto di opere e fornitura di materiale, oggetto di controversia quanto all’ammontare del corrispettivo non corrisposto, residuano oggi, a seguito delle decisioni di merito, relative al saldo dovuto dalla committente, solo le questioni del diritto alla rivalutazione della relativa somma e della decorrenza degli interessi legali. Infatti, il giudice di primo grado aveva condannato la committente Centrogas La Spezia s.p.a. a corrispondere in favore dell’appaltatrice Boni Costruzioni s.r.l. il saldo, pari a L. 63.945.090 oltre alla rivalutazione, dal 28 agosto 1992, pari al tasso bancario medio dei 13 per cento.

In difformità da tale decisione, la Corte d’appello di Genova, con sentenza depositata il 29 giugno 2004, ha condannato la Centrogas alla corresponsione, oltre che della predetta somma, individuata come saldo dovuto, dei soli interessi legali dal 28 agosto 1992 al saldo.

Quanto alla rivalutazione riconosciuta dal giudice di primo grado, la Corte d’appello ha osservato che il credito residuo risaliva ad epoca in cui il legislatore aveva già adeguato annualmente gli interessi legali all’andamento della inflazione. A fronte della nuova normativa, ove si sostenga di aver riportato un danno non compensato dai saggio degli interessi legali, occorre – ha rilevato la Corte di merito che il deducente fornisca una prova rigorosa al riguardo, non potendo limitarsi a dedurre aprioristicamente la qualità di imprenditore.

2. – La Boni propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo, illustrato anche da successiva memoria, nei confronti della mancata condanna della committente Centrogas al pagamento in suo favore della rivalutazione della somma dovuta a titolo di saldo.

Resiste con controricorso la Centrogas La spezia s.p.a., che propone altresì ricorso incidentale con riferimento alla decorrenza degli interessi, legali.
Motivi della decisione

1. – Deve, preliminarmente, procedersi, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., alla riunione del ricorso principale e di quello incidentale, siccome proposti nei confronti della medesima sentenza.

2. – Con l’unico motivo del ricorso principale, si denuncia la violazione o falsa applicazione di norme di diritto. Avrebbe errato la Corte di merito nel condannare la Centrogas La Spezia s.p.a., alla corresponsione, oltre che del saldo dovuto, dei soli interessi legali, escludendo l’applicabilità della rivalutazione monetaria, foss’anche solo quanto all’indice Istat. Così decidendo, il giudice di secondo grado avrebbe fornito una interpretazione dell’art. 1224 c.c., comma 2, non conforme agli arresti della giurisprudenza di legittimità, secondo la quale, allorchè risulti pacifica – come nella specie l’attività di imprenditore commerciale svolta dal creditore, e costui deduca di aver subito un danno dal ritardo nell’adempimento, non sarebbe necessario che egli fornisca la prova di un danno concreto casualmente ricollegabile alla indisponibilità del credito, potendo desumersi in tale situazione, in base all’"id quod plerumque accidit", che, se l’adempimento fosse stato tempestivo, la somma dovuta sarebbe stata impiegala in modo da essere sottratta, in tutto o in parte, agli effetti del deprezzamento monetario. L’esistenza e l’ammontare del danno, nelle anzidetto ipotesi, potrebbero essere desunti dalla differenza tra tassi di interesse bancario ed interesse legale.

3.1. – Il ricorso non è meritevole di accoglimento, anche so la motivazione della sentenza impugnata va corretta ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., comma 4, nella parte in cui ha affermato che, risalendo il debito della Centrogas ad epoca in cui il legislatore aveva già provveduto all’adeguamento annuale degli interessi legali all’andamento dell’inflazione, variandone il saggio sulla base di parametri vari, la creditrice avrebbe dovuto provare in modo rigoroso di aver riportato un danno non compensato dal saggio degli interessi legali. Tale motivazione va, infatti, adeguata al più recente orientamento giurisprudenziale, secondo il quale, nel caso di ritardate) adempimento di una obbligazione di valuta, il maggior danno di cui all’art. 1224 c.c., comma 2, può ritenersi esistente in via presuntiva in tutti i casi in cui, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore a saggio degli interessi legali. Ricorrendo tale ipotesi, il risarcimento del maggior danno spetta a qualunque creditore, quale che no sia la qualità soggettiva o l’attività svolta (e quindi tanto nel caso di imprenditore, quanto nel caso di pensionato, impiegato, ecc.), fermo restando che se il creditore domanda, a titolo di risarcimento del maggior danno, una somma superiore a quella risultante dal suddetto saggio di rendimento dei titoli di Stato, avrà l’onere di provare l’esistenza e l’ammontare di tale pregiudizio, anche per via presuntiva; in particolare, ove il creditore abbia la qualità di imprenditore, avrà l’onere di dimostrare o di avere fatto ricorso al credito bancario sostenendone i relativi interessi passivi; ovvero – attraverso la produzione dei bilanci – quale fosse la produttività della propria impresa, per le somme in essa investite; il debitore, dal canto suo, avrà invece l’onere di dimostrare, anche attraverso presunzioni semplici, che il creditore, in caso di tempestivo adempimento, non avrebbe potuto impiegare il denaro dovutogli in forme di investimento che gli avrebbero garantito un rendimento superiore al saggio legale (Cass. S.U., sent. n. 9499 del 2008, e, in senso conforme, Cass. sent. n. 4402, n. 17913 e n. 20753 del 2009, n. 12609 del 2010).

Nel La specie, non essendo stata fornita dalla Boni Costruzioni s.r.l. la prova della sussistenza e dell’ammontare del pregiudizio che deduce, deve essere rigettato il ricorso dalla stessa proposto.

4. – Passando all’esame del ricorso incidentale, con esso si deduce la violazione dell’art. 1282 cod. civ., sostenendo l’erroneità della decisione impugnata nella parte in cui ha fatto decorrere gli interessi dal 28 settembre 1992 al saldo. Fa presente la ricorrente incidentale che, trattandosi nella specie di credito nè certo, nè liquido, ne esigibile, esso non avrebbe potuto produrre interessi legali, nè, di conseguenza, alcuna rivalutazione fino al momento dell’accertamento dello stesso ad opera del Tribunale di Massa.

5.1. – Il motivo è inammissibile.

5.2. – Nel giudizio di merito si era formato il giudicato interno, come rilevato dalla Corte di merito, in ordine alla data cui risaliva il credito residuo, quella del 28 agosto 1992, data dalla quale decorrevano, pertanto, gli interessi a favore della società appaltante ricorrente sulle somme alla stessa dovute.

6. – Conclusivamente, il ricorso principale deve essere rigettato, quello incidentale va dichiarato inammissibile. Nella reciproca soccombenza si rinvengono le ragioni della compensazione delle spese del giudizio di legittimità ora le parti.
P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale, dichiara inammissibile quello incidentale. Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

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Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 09-02-2011) 23-03-2011, n. 11638 conflitti

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 1. 12.2009 il GUP del Tribunale di Napoli, davanti al quale erano stati citati a giudizio M.M., I.F., F.A., R.D., L.R., D.F.A., J.M. e F. D., per rispondere dei reati di associazione per delinquere finalizzata al riciclaggio ed alla ricettazione di autovetture di illecita provenienza, di più episodi di riciclaggio, nonchè violazioni degli artt. 494, 367 e 368 c.p., reati consumati in varie località, dichiarava la propria incompetenza territoriale a conoscere di essi in favore del Tribunale di Ferrara, sul rilievo che il primo, in ordine di tempo, dei reati più gravi tra quelli contestati, il reato di riciclaggio di cui al capo b) della rubrica, era stato consumato in (OMISSIS).

Il GIP del Tribunale di Ferrara, in tal modo investito del procedimento, ha a sua volta declinato la propria competenza e disposto la trasmissione degli atti alla Corte di Cassazione per la risoluzione del conflitto, rilevando che la condotta di riciclaggio di cui al capo b) anzidetto, risulta accertata a (OMISSIS), ma è stata consumata in (OMISSIS), come ampiamente comprovato dalle intercettazioni acquisite agli atti e riportate nell’informativa finale, allegato 4.

Ad ogni buon conto rilevava il giudice rimettente che l’attuale contestazione riporta come locus commissi delicti del riciclaggio in parola la città di (OMISSIS) e che "nell’odierna imputazione nessun reato risulta commesso in (OMISSIS)".

Ciò premesso, il giudice ferrarese ha sollevato conflitto negativo di competenza in ordine a tutti i reati contestati e di cui al processo oggetto del conflitto.

Osserva il Collegio che si verte con certezza in una ipotesi di conflitto negativo di competenza a norma dell’art. 28 c.p.p., poichè due organi giurisdizionali hanno rifiutato di prendere in esame, al fine di giudicarne la fondatezza, le accuse mosse ai predetti imputati, con stasi insuperabile del procedimento di cognizione.

Orbene, per dirimere il proposto conflitto è d’uopo premettere che nel caso di specie il processo in esame si articola attraverso più procedimenti tra di loro connessi secondo le ipotesi contemplate all’art. 12 c.p.p., lett. a) e b).

In tali casi le regole per determinare il giudice territorialmente competente sono dettate dall’art. 16 c.p.p., il cui comma 1 dispone, come è noto e come richiamato da entrambe le istanze di giustizia in conflitto, che il criterio da utilizzare nella fattispecie sia quello del giudice competente per il reato più grave ed in ipotesi di pari gravità, il criterio temporale del giudice competente per il primo reato.

Nella vicenda processuale dedotta, il reato più grave tra quelli perseguiti è il reato di cui all’art. 648-bis c.p., il reato cioè di riciclaggio e tra le condotte riferibili a siffatta fattispecie, la prima consumata in ordine di tempo è quella di cui al capo b) della rubrica, risalente ad epoca anteriore al giugno 2006, essendo stata essa accertata, a (OMISSIS), in tale epoca.

Le risultanze istruttorie peraltro consentono di superare l’epoca ed il luogo dell’accertamento e di pervenire al luogo ove la condotta venne concretamente consumata, come posto in evidenza dal giudice ferrarese, il quale ha per questo richiamato l’esito di una intercettazione telefonica che al riguardo non lascia adito a dubbi (intercettazione raccolta all’allegato 4 della informativa finale).

Sulla base di dette acquisizioni è appena il caso di osservare che la contestazione iniziale ha subito i necessari adattamenti indotti dagli accertamenti eseguiti ovvero da più attento esame degli atti processuali, di guisa che, in forza delle norme processuali appena richiamate, il giudice competente a conoscere delle imputazioni di cui in premessa è il Tribunale di Napoli, al quale occorre pertanto trasferire gli atti di causa.
P.Q.M.

la Corte dichiara la competenza del GIP del Tribunale di Napoli, cui dispone trasmettersi gli atti.

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