Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 15-12-2010) 08-04-2011, n. 14042 Sequestro preventivo

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza dell’1 febbraio 2010 il Tribunale del Riesame di Napoli ha confermato il decreto di sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. emesso dal GIP del Tribunale di Napoli in data 10 febbraio 2009 nei riguardi di D.P.F., D.P.M. e D.P. P., avendo ritenuto sussistente sia il fumus commissi delicti (reati previsti dall’art. 416 c.p. e D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 260 e art. 483 c.p.), che il periculum in mora.

Il sequestro in parola riguardava società e relativi beni aziendali della CARTOFER s.r.l. e della DEL FRAN s.r.l. riconducibili agli indagati.

Con il provvedimento impugnato il Tribunale del Riesame, dopo aver ripercorso le vicende oggetto dell’indagine ha ritenuto sussistere il compendio gravemente indiziario e il pericolo connesso alla libera disponibilità dei beni.

Ha proposto ricorso il difensore degli indagati deducendo, con il primo motivo, violazione di legge in relazione ad entrambe le ipotesi delittuose contestate, rilevando come nel caso in esame l’unica disciplina sanzionatoria applicabile fosse quella di cui al D.Lgs. n. 209 del 2003.

Ha, conseguentemente contestato l’alternatività tra le due diverse disposizioni di legge, ritenuta invece dal Tribunale.

Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge in relazione alle dette disposizioni penali come contestate ai capi a), b) ed e) della rubrica, ritenendo che nella specie si trattasse di violazione di genere contravvenzionale che escludono la configurabilità del delitto associativo contestato.

Con il terzo motivo ha denunciato violazione di legge in relazione al delitto di cui all’art. 483 c.p., contestando la sussistenza o configurabilità dell’ipotizzato delitto di falso idelogico, oltre che illogicità della motivazione nella parte in cui si è ritenuto di estendere tout court la responsabilità indifferenziata a tutti gli indagati per il delitto di falso.

Ha, sempre con il detto motivo, denunciato violazione di legge in relazione al disposto di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 260, ritenendo che nella specie fosse configurabile l’ipotesi disciplinata dal cit. D.Lgs., art. 258, dovendosi escludere che nel caso in esame si trattasse di rifiuti pericolosi come, invece, ritenuto con l’ordinanza impugnata.

Ha, con l’ultimo motivo, denunciato violazione di legge per errata applicazione dell’art. 321 c.p.p. nella parte relativa alla sussistenza delle esigenze cautelari, asseritamente insussistenti.

Il ricorso non è fondato.

Con motivazione articolata, ancorchè effettuata per relationem con riferimento ad altro similare procedimento definito dal Tribunale del Riesame con ordinanza del 28 gennaio 2010 che vedeva protagonisti altri soggetti oltre che gli odierni ricorrenti D.P.M. e D.P.F., l’ordinanza impugnata ha analiticamente descritto le condotte dei due indagati – per quanto rileva in questa sede – nell’ambito della loro attività di impresa addetta (ed autorizzata) alla demolizione e rottamazione di autoveicoli, nonchè allo stoccaggio provvisorio, ed ancora, alla cernita e trattamento dei rifiuti derivanti dall’attività di raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi e non pericolosi.

Tali condotte sono state dettagliatamente descritte e costituiscono il presupposto fattuale preso in considerazione dal Tribunale sia per ritenere illecita l’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti effettata dalle imprese direttamente riconducibili ai due odierni ricorrenti (in sintesi una demolizione sistematica dei veicoli rottamati ridotti in "pacchi" e poi compattati in "cubi", senza che tali autoveicoli venissero bonificati compiutamente come d’obbligo;

raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi costituiti dai residui provenienti dai veicoli non adeguatamente bonificati e ricorso a certificazioni non veritiere attestanti il trasporto di veicoli fuori uso non bonificati fatti passare come veicolo bonificati: il tutto nell’ambito di una attività delinquenziale organizzata, rispetto alla quale le varie operazioni di raccolta, trasporto e smaltimento costituivano i delitti-fine).

Nel ricorso vengono sostanzialmente riproposte doglianze che già erano state formulate nell’ambito di un diverso e similare procedimento definito con identica ordinanza di conferma del sequestro cautelare.

Si tratta di censure che anzitutto ripropongono il tema del rapporto di specialità tra la disciplina dettata dal D.Lgs. n. 152 del 2006 sub specie dell’art. 260 e quella – definita dei ricorrenti specifica – di cui al D.Lgs. n. 209 del 2003.

Tale preteso rapporto di specialità non può configurarsi nella specie, posto che la disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 209 del 2003 afferisce al complesso delle operazioni necessarie per la rottamazione dei veicoli fuori uso, dovendosi intendere per tali quelli non soltanto rottamati ma soprattutto completamente bonificati: di conseguenza una rottamazione effettuata in spregio ai criteri indicati in detta normativa equivale ad attrarre tale condotta nell’orbita della "alternativa" e più grave (come correttamente definita dal Tribunale) disciplina prevista dal D.Lgs. n. 152 del 2006 che non si pone, quindi come lex specialis (come preteso dalla difesa dei ricorrenti) rispetto alla prima.

Anche per quel che riguarda l’ipotizzata – sempre a livello di fumus commissi delicti – associazione per delinquere, l’ordinanza impugnata non solo ha fatto buon governo dei principi generali che presiedono alla fattispecie delittuosa in esame ma ha enumerato ruoli, organigramma, reati-fine e rapporti tra singoli soggetti fisici (spesso tra loro imparentati, ma anche tra loro estranei) e cointeressenze di tali soggetti in numerose società operanti nel medesimo settore.

Le censure dei ricorrenti non colgono, quindi nel segno, laddove ritengono insussistente – nemmeno a livello indiziario – la associazione per delinquere, in quanto i vari elementi enucleati dal Tribunale per confermare la configurabilità dell’associazione criminale sono assolutamente compatibili con la struttura delle aziende riconducibili agli indagati: ed anzi, la circostanza che in essa tutti, dai vertici ai dipendenti di minore livello cooperino nella realizzazione di un vero e proprio ciclo produttivo illecito è la migliore dimostrazione della solidità del gruppo criminale e della suddivisione dei compiti, oltre che della stabilità del vincolo.

In questo senso nessuna illogicità è dato cogliere nella affermazione del Tribunale di un "gruppo saldo e organizzato al cui interno ciascuno ha un compito ben preciso" (v. pag. 23 dell’ordinanza impugnata) e soprattutto di un gruppo variamente composito e non circoscritto all’organigramma societario CARTOFER – DEL FRAN (società, quest’ultima, satellite della prima e riconducibile a D.P.P., fratello dei due odierni ricorrenti), in quanto a tali affermazioni il Tribunale è pervenuto sulla base di una corretta ed esaustiva analisi riguardante le singole attività poste in essere dai vari gruppi e l’intreccio dei rapporti tra tali gruppi.

E’ quindi da disattendere la tesi difensiva che vorrebbe una vera e propria sovrapposizione di condotte e contestazioni, esclusa radicalmente dall’ordinanza impugnata con argomentazione persuasiva e logica oltre che aderente ai vari elementi indiziari raccolti ed analizzati.

Quanto poi alle specifiche censure di erronea applicazione della legge penale ( D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 260) non può non sottolinearsi che si tratta in realtà di una serie di doglianze che attengono ad una diversa ricostruzione del fatto, non ammissibile in questa sede, con specifico riferimento proprio alla qualificazione dei rifiuti pericolosi data dal Tribunale sulla base di precisi riscontri fattuali (controlli visivi; videoriprese; analisi chimica dei residui provenienti dai veicoli rottamati; intercettazioni).

La nozione di abusività dell’attività elaborata dal Tribunale appare poi rispondete a logico così come il traffico organizzato di rifiuti, senza che la relativa fattispecie come delineata dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 260 possa sovrapporsi al delitto di cui all’art. 416 c.p. per quelle ragioni strettamente giuridiche enunciate dal Tribunale che vedono le due fattispecie distinguersi nettamente tra loro senza che possa ravvisarsi alcuna interferenza.

Anzi, rispetto al delitto associativo configurato dall’art. 416 c.p., le attività di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 260 rappresentano i delitti-fine rientranti nel programma delittuoso congegnato da tempo e reiterato di continuo dai vari sodali – tra i quali i due odierni ricorrenti.

Anche con riguardo agli aspetti concernenti l’ingente quantitativo dei rifiuti e il dolo specifico di profitto ingiusto tipico della norma incriminatrice speciale, il Tribunale ha fornito una illustrazione conforme a legge e pienamente corrispondente alla realtà fattuale non incorrendo quindi in alcuno dei vizi logici denunciati dai ricorrenti.

Analoga conclusione va fatta anche per quanto riguarda il fumus commissi delicti riferito all’art. 483 c.p., in quanto il Tribunale ha motivato la sussistenza (rectius, la configurabilità sul piano indiziario) di tale delitto ricavandola proprio dalle intercettazioni in cui vi sono chiarissimi accenni all’uso distorto dei certificati di trasporto riflettenti una realtà diversa da quella astratta che i detti documenti avrebbero dovuto attestare.

In questo senso quindi deve escludersi la fondatezza del rilievo difensivo che pretenderebbe di affermare che la contestazione di tale fattispecie – per come valutata dal Tribunale – sarebbe frutto di una errata applicazione della norma penale, in quanto in modo logico ed esente da vizi motivazionali il Tribunale ha descritto il reale contenuto dei certificati che, in quanto non rispondenti al vero non possono che rientrare nello schema punitivo di cui all’art. 483 c.p..

In ultimo, con riguardo alla denunciata violazione di legge in punto di ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, va anzitutto escluso che queste dovessero essere riguardate alla luce del disposto di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256 come riduttivamente sostenuto dalla difesa dei ricorrenti, in quanto ben più gravi essere si profilano rispetto ai reati di associazione per delinque ed attività organizzata di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti come ipotizzati dal Tribunale.

Inoltre il Tribunale ha sottolineato l’attualità del pericolo di reiterazione di condotte dello stesso tipo rispetto alle quali la difesa non sembra opporre obiezioni specifiche essendosi soltanto limitata a sostenere che si verserebbe in una diversa e meno grave ipotesi contravvenzionale legata alla errata esecuzione del procedimento di bonifica dei mezzi rottamati da compattare in cubi che, viceversa, costituisce proprio il nucleo fondante della imputazione di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 260.

Nè può trovare ingresso il principio enunciato dai ricorrenti della insuscettibilità dei beni ad essere confiscati (versandosi semmai nella opposta ipotesi della confisca obbligatoria laddove l’originaria ipotesi accusatori oggi allo stato indiziario dovesse essere confermata nel prosieguo delle indagini) o della illegittimità del sequestro connesso alla necessità di una prosecuzione dell’attività lavorativa delle aziende del gruppo in quanto fonte di produzione industriale (in realtà del tutto illecita) e di lavoro per i dipendenti delle singole società (in realtà, anche questi almeno in parte coinvolti direttamente nella commissione di reati). Al rigetto del ricorso segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna singolarmente i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 26-07-2011, n. 16323

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Svolgimento del processo

che la soc. coop. p.a. La Cascina ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza depositata in data 13 marzo 2009 con cui il GIP presso il Tribunale di Bari, decidendo sulla opposizione proposta dalla medesima società, ha liquidato il compenso spettante al commissario giudiziale ed al suo coadiutore;

che il ricorso, non notificato ed alcuno e privo del quesito di diritto, è affidato ad un motivo di impugnazione.
Motivi della decisione

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata nella decisione del ricorso;

che, successivamente alla proposizione della presente impugnazione, le Sezioni unite civili di questa Corte (sentenza 3 settembre 2009, n. 19161), chiamate a risolvere un contrasto di giurisprudenza in ordine alla qualificazione del vizio derivante dal mancato rispetto della sede civile della decisione dell’opposizione, hanno stabilito che qualora l’ordinanza che decide l’opposizione sia stata adottata da un giudice addetto al servizio penale, si configura una violazione delle regole di composizione dei collegi e di assegnazione degli affari, che non determina nè una questione di competenza nè una nullità, ma può giustificare esclusivamente conseguenze di natura amministrativa o disciplinare;

ed hanno inoltre affermato, innovando il precedente orientamento, che (a) spetta sempre al giudice civile la competenza a decidere sulle opposizioni nei confronti dei provvedimenti di liquidazione dell’onorario del difensore del soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato (o di persone ammesse al programma di protezione), dei compensi agli ausiliari dei giudici e delle indennità ai custodi, anche quando emessi nel corso di un procedimento penale, e che (b) l’eventuale ricorso per cassazione avverso il provvedimento che decide sull’opposizione va proposto, nel rispetto dei termini e delle forme del codice di rito civile, dinanzi alle sezioni civili della Corte;

che l’applicazione del nuovo indirizzo giurisprudenziale impone di effettuare il controllo di ammissibilità e di procedibilità dell’impugnazione secondo le regole del ricorso per cassazione in sede civile, laddove il presente ricorso, con cui viene impugnata una ordinanza resa in sede di opposizione da un giudice penale, è stato proposto in base alle regole procedurali proprie del rito penale, in conformità dell’orientamento allora dominante nella giurisprudenza di questa Corte;

che, con ordinanza interlocutoria n. 24088 del 2010, regolarmente comunicata, alla parte ricorrente è stato assegnato il termine perentorio di giorni sessanta per proporre e notificare ricorso per cassazione secondo le forme del codice di procedura civile, nonchè l’ulteriore termine perentorio di giorni venti dalla notificazione per il deposito del ricorso nella cancelleria della Corte;

che, come risulta dalla pertinente certificazione della Cancelleria, la parte ricorrente non vi ha provveduto;

che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto non notificato a cura della ricorrente ad alcuno e privo del prescritto quesito;

che, in difetto di instaurazione del contraddittorio, nessuna statuizione sulle spese deve essere adottata.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. V, Sent., 12-05-2011, n. 2822 Procedimento

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delega dell’ avv. D’Elia, e Laudadio;
Svolgimento del processo

A seguito del bando pubblico della Regione Campania concernente "POR Campania 2000 – 2006 – Misura 4.5 – Azione A Regime di Aiuto alle PMI del settore turistico nell’ambito dei Progetti Integrati a valere sulle risorse del POR 2000 – 2006" (di cui al decreto dirigenziale regionale n. 85 del 21.3.2005), la "I. S.a.s. di P. D. P. & C." ha presentato istanza di ammissione alle agevolazioni regionali ivi previste, allegando alla stessa una allegata perizia giurata presentata ai sensi dell’art. 8 comma 2 sub V g) del bando di gara.

Pur avendo, in riscontro a richiesta dell’Amministrazione del 19.12.2005, trasmesso detta società una copia della domanda di rilascio del permesso a costruire del 29.10.2004 (relativa ad un garage) e, per i lavori di adeguamento funzionale dell’immobile, una D.I.A. presentata al Comune di Maiori l’11.11.2002, la Regione Campania ha dichiarato l’inammissibilità di detta domanda, per "mancanza della D.I.A. o delle concessioni edilizie (art. 8 p. V. lett. g) 1° cpv del bando)".

Successivamente (ritenuto che dalla documentazione prodotta da essa società non si evinceva alcun riferimento a richiesta di concessione edilizia dimostrante ritardo o inadempienza delle autorità preposte al rilascio della stessa e che la documentazione stessa non era stata comunque prodotta entro i termini di chiusura del bando come espressamente richiesto dall’art. 8, comma V, lettera g)), la Regione ha adottato i provvedimenti di approvazione delle graduatorie provvisorie e definitive, nelle quali la "I. S.a.s. di P. D. P. & C." non è stata inclusa.

Detta società ha quindi chiesto l’annullamento delle graduatorie provvisoria e definitiva, nonché degli atti presupposti in epigrafe indicati, con ricorso al T.A.R. Campania, Salerno, seguito da motivi aggiunti, che sono stati respinti nell’assunto che era risultata tardiva la trasmissione di copia della D.I.A. dell’11.11.2002, rispetto alle cadenze temporali delineate dal bando (dovendo essa essere prodotta, a pena di decadenza, contestualmente alla medesima domanda) e che non era condivisibile la tesi che l’Amministrazione intimata, con la richiesta di integrazione documentale del 19.12.2005, aveva legittimato la produzione del predetto documento.

Con il ricorso in appello in epigrafe indicato la citata società ha chiesto l’annullamento o la riforma di detta sentenza deducendo i seguenti motivi:

1.- Error in iudicando. Violazione di legge (art. 21 della L. n. 1034/1971 e s. m. i.; art. 112 c.p.c.; artt. 24 e 113 Cost.). Motivazione incongrua, erronea e perplessa. Omessa pronuncia. Travisamento.

Ha inoltre riproposto i motivi posti a base del ricorso e dei motivi aggiunti di primo grado, instando per il loro accoglimento.

Con atto depositato il 13.7.2010 si è costituita in giudizio la Regione Campania, che ha dedotto la infondatezza dell’appello, concludendo per la reiezione.

Con memoria depositata il 5.11.2010 si è costituito in giudizio l’Hotel P. D. L. s.r.l., che ha eccepito la irricevibilità, l’inammissibilità e dedotto la infondatezza dell’appello, concludendo per la reiezione.

Con note di udienza depositate il 30.11.2010 il costituito Hotel ha diffusamente motivato circa la infondatezza dell’appello, concludendo per la reiezione.

Alla pubblica udienza del 3.12.2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione alla presenza degli avvocati delle parti come da verbale di causa agli atti del giudizio.
Motivi della decisione

1.- Con il ricorso in appello in esame la società in epigrafe specificata ha chiesto l’annullamento della sentenza del T.A.R. Campania – Sez. Staccata di Salerno, Sezione I, n. 01024/2010, di reiezione del ricorso proposto per l’annullamento del decreto n. 16 del 20.3.2006 del Dirigente dell’Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Terziario – Settore Interventi nel Settore Alberghiero e nelle altre attività a supporto turistico (con il quale sono state approvate le graduatorie provvisorie e degli elenchi dei progetti esclusi concernenti il P.O.R. Campania 20002006 – Misura 4.5), nonché dei motivi aggiunti, per l’annullamento del decreto dirigenziale n. 87 del 21.6.2006 (con il quale sono state approvate le graduatorie definitive relative alla selezione dei progetti stessi)

2.- Innanzitutto, il Collegio ritiene di dover verificare la tempestività del deposito in giudizio, in data 30.11.2010, delle note di udienza dal costituito l’Hotel P. D. L. s.r.l..

L’art. 73 del c.p.a. stabilisce infatti che le memorie possono essere prodotte dalle parti fino a trenta giorni liberi prima della udienza; a sua volta l’art. 54 del c.p.a. statuisce che la presentazione tardiva delle memorie può essere autorizzata eccezionalmente dal Collegio quando la produzione nel termine di legge risulti particolarmente difficile.

Nel caso che occupa dette note, sostanzialmente qualificabili come vera e propria memoria, sono state depositate solo due giorni liberi prima della udienza di trattazione dell’appello, fissata per il giorno 3.12.2010, e non risultano sussistere le particolari difficoltà cui fa riferimento detto art. 54 del c.p.a., sicché il deposito delle stesse va dichiarato tardivo e va disposto lo stralcio dagli atti del giudizio delle note in questione.

3.- Con l’unico, complesso, motivo di appello è stato dedotto che il Giudice di prime cure sarebbe incorso in un errore di giudizio scaturente da una distorta e travisante interpretazione della "lex specialis" laddove ha affermato che il titolo edilizio, o la DIA, o il permesso di costruire (relativi ai lavori cui si riferiva il progetto cui veniva chiesta l’ammissione) avrebbero dovuto essere allegati "ab origine" alla domanda di partecipazione e che, solo in caso di inadempienze nel rilascio del titolo concessorio, sarebbe stato consentito differire la trasmissione del titolo fino al momento di presentazione della richiesta di erogazione della prima rata di acconto del contributo.

Non sarebbe stato invero tenuto debito conto delle peculiarità della fattispecie (in cui sussisteva concomitanza della DIA e della concessione edilizia) non contemplata dal bando (in base al tenore letterale dell’art. 8, comma 2, par. V, lettera g), dello stesso), che sul punto era poco chiaro ed è stato interpretato dalla appellante nel senso che il ritardo dipendente dalla P.A. nel rilascio della concessione edilizia comportava l’obbligo di produrre le previste perizie per l’intero intervento (pur essendo essa già in possesso della D.I.A. entro il termine di chiusura del bando).

Neppure sarebbe stato tenuto nel debito conto della circostanza che di tanto ha dimostrato di essere consapevole anche la Regione Campania, che, all’atto della pubblicazione del nuovo bando P.O.R. 20002006 per la misura 4.5, ha modificato le previsioni contenute nel precedente bando, prevedendo una distinzione tra la D.I.A. e la "concessione /autorizzazione" ed in ogni caso il deposito, in alternativa a quello di dette figure, di una perizia giurata a firma di tecnico abilitato redatta secondo lo schema di cui all’allegato n. 6.

Correttamente avrebbe quindi la appellante prodotto, in sede di presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni di cui trattasi, una perizia giurata a firma di tecnico abilitato (attestante la conformità delle relative opere agli strumenti urbanistici) e successivamente, solo a seguito di richiesta della Regione, la documentazione tecnica costituita dalla DIA relativa alla unità immobiliare (di cui era già in possesso la appellante al momento della presentazione della domanda) e dalla concessione relativa ai box pertinenziali.

Le considerazioni che precedono dimostrerebbero anche la erroneità delle argomentazioni poste dal T.A.R. a base della mancata condivisione della tesi della appellante che la richiesta di integrazione documentale effettuata il 19.12.2005 dalla Amministrazione legittimava la produzione tardiva della D.I.A. e che la nota del responsabile del Settore regionale del 17.5.2006 incideva in senso derogatorio sulla tassatività del termine previsto dalla lex specialis.

3.1.- Ritiene il Collegio, al fine di adeguatamente ricostruire i fatti di causa, rammentare che, dopo che la società appellante ha presentato istanza di ammissione alle agevolazioni regionali di cui trattasi, il responsabile regionale della Misura 4.5 con nota del 19.12.2005 ha comunicato ad essa società che "dalla perizia giurata presentata da codesta impresa ai sensi dell’art. 8 comma 2 sub V g) del bando di gara non si evince in maniera univoca l’avvenuta presentazione della richiesta di concessione edilizia al Comune competente", invitandola a trasmettere "copia della richiesta di rilascio della concessione edilizia a suo tempo eventualmente presentata, munita di numero di protocollo e di data del Comune ricevente".

Dopo che la appellante ha trasmesso la richiesta documentazione la Regione Campania ha dichiarato l’inammissibilità di detta domanda, per "mancanza della D.I.A. o delle concessioni edilizie (art. 8 p. V. lett. g) 1° cpv del bando)".

Successivamente, con nota prot. n. 2006.0368817 del 26.4.2006, detta Amministrazione ha precisato che "la ditta fornisce perizia giurata attestante la conformità delle opere da realizzarsi agli strumenti urbanistici ma non fa riferimento ad alcuna richiesta di concessione edilizia che dimostri che ricorre il caso di ritardo e/o inadempienza delle autorità preposte al rilascio delle concessioni edilizie previsto dal bando art. 8, comma 2, punto V, lett. g). Con nota del 19.12.2005, prot. 2005.1041132 la Regione Campania ha richiesto copia della richiesta di rilascio della concessione edilizia a suo tempo eventualmente presentata. La Ditta, con nota del 22.12.2005, ha prodotto una copia della richiesta di rilascio del permesso a costruire del 29.10.2004 relativa al solo garage e, per i lavori di adeguamento funzionale dell’immobile, una D.I.A. presentata al Comune di Maiori l’11.11.2002 che, pertanto, non è stata prodotta entro i termini di chiusura del bando come espressamente richiesto dall’art. 8, comma V, lettera g)".

In seguito il Responsabile del Settore Regionale, con nota del 17.5.2006, ha precisato che "non potendosi il termine indicato nella nota del 19.12.2005, protocollo 2005.1041132 considerarsi tassativo, la documentazione trasmessa via fax è stata regolarmente trasmessa al R.T.I. istruttore che li ha acquisiti e valutati".

Infine con decreto dirigenziale n. 87 del 21.6.2006 sono state approvate le graduatorie definitive relative alla selezione dei progetti stessi, con esclusione della appellante.

3.2.- Rileva la Sezione che l’art. 8, comma 1, del bando di cui trattasi stabiliva che "la domanda di richiesta degli aiuti, con la relativa documentazione a corredo, dovrà essere inoltrata entro e non oltre novanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando sul BURC", cioè entro la data dell’11.4.2005.

Il successivo comma 2 prescriveva inoltre che la domanda di contributo doveva essere corredata, a pena di inammissibilità, della seguente documentazione completa in ogni sua parte, cioè, come da punto V, lettera g), da: "D.I.A. o concessioni edilizie. Nel caso di ritardi e/o inadempienze delle autorità preposte al rilascio delle concessioni edilizie, perizia giurata a firma di un tecnico abilitato attestante la conformità dell’opera da realizzarsi agli strumenti urbanistici, mentre le concessioni edilizie dovranno essere presentate in sede di richiesta di erogazione della prima quota di acconto contributo".

A sua volta l’art. 3 di detto bando prevedeva che la documentazione da allegare alla domanda, salvo quella per la quale era espressamente consentito il differimento della presentazione, doveva essere prodotta contestualmente, o anche successivamente, ma comunque entro il termine finale di scadenza del bando.

Tanto premesso la Sezione concorda con l’avviso del Giudice di prime cure secondo cui dette disposizioni andavano intese nel senso che, a pena di inammissibilità, al massimo entro il termine finale di scadenza del bando, la domanda di contributo doveva essere corredata dalla D.I.A. o concessioni edilizie, a seconda di quanto necessario con riferimento alla struttura da realizzare e che solo in caso di ritardi o inadempienze delle Autorità preposte al rilascio di uno (o entrambi) detti titoli abilitativi era consentito produrre entro detto termine la relativa perizia giurata attestante la conformità dell’opera.

La circostanza che il comma 2, punto V, lettera g), dell’art. 8 del bando letteralmente faceva riferimento a "D.I.A. o concessioni edilizie" non è, ad avviso della Sezione, idonea a creare dubbi interpretativi sufficienti a giustificare il ricorso alla figura dell’errore scusabile, nel caso, come quello di specie, in cui le opere relativamente alle quali era stato chiesto il contributo necessitavano sia di D.I.A. (già presentata nel termine utile per la sua presentazione previsto dal bando) che di concessione edilizia (non ancora rilasciata a tale epoca), essendo evidente che detta disposizione faceva riferimento all’uno o all’altro titolo abilitativo per il motivo che di norma per la realizzazione delle opere edilizie viene chiesta o l’una o l’altra, ma era sicuramente riferita ad entrambi essi titoli.

D’altra parte non avrebbe avuto senso logico né risponderebbe ad alcuna esigenza pratica o procedurale prevedere che se la parte richiedente il contributo fosse stata già in possesso di uno dei due titoli, mentre dell’altro non aveva avuto la disponibilità per fatto addebitabile alla Amministrazione, sarebbe stata autorizzata a presentare la perizia giurata per entrambi i titoli.

Non avrebbe invero alcuna razionale giustificazione una previsione in tal senso perché contrasterebbe con il principio di economicità, atteso che, viceversa, la allegazione immediata del titolo di cui comunque la parte era già in possesso consentiva alla Amministrazione di esercitare immediatamente su di esso i richiesti riscontri, rimandando ad un secondo tempo la acquisizione e la disamina del solo titolo non rilasciato per fatto addebitabile non alla parte ma alla Amministrazione tenuta al suo rilascio.

A diverse conclusioni non può di certo addivenirsi sulla base della sola circostanza che il nuovo bando P.O.R. 20002006 per la misura di cui trattasi ha modificato le previsioni contenute nel precedente (evidenziando una formale distinzione tra la D.I.A. e la concessione/autorizzazione) ed in ogni caso ha previsto il deposito, in alternativa a quello di detti atti, di una perizia giurata a firma di tecnico abilitato.

Tanto dimostra invero solo che in un secondo tempo la Regione ha inteso adottare, con il bando relativo ad un successivo lasso temporale, prescrizioni meno rigorose per la produzione di detta documentazione da parte dei privati, ma non può di certo attribuirsi alla detta circostanza forza di interpretazione postuma delle disposizioni contenute nel precedente bando, anche perché ciò violerebbe la par condicio dei partecipanti alla precedente procedura selettiva.

3.3.- Le considerazioni che precedono inducono anche a concordare con il Giudice di primo grado laddove non ha condiviso la tesi della società di cui trattasi, che con la richiesta di integrazione documentale del 19.12.2005 la Regione avrebbe legittimato la tardiva produzione della documentazione di cui trattasi.

Con essa è stato invero comunicato che "dalla perizia giurata presentata da codesta impresa ai sensi dell’art. 8 comma 2 sub V g) del bando di gara non si evince in maniera univoca l’avvenuta presentazione della richiesta di concessione edilizia al Comune competente" ed è stata invitata la società de qua a trasmettere "copia della richiesta di rilascio della concessione edilizia a suo tempo eventualmente presentata, munita di numero di protocollo e di data del Comune ricevente".

Con l’atto non è stata quindi legittimata la acquisizione tardiva di tutta la documentazione in luogo della quale era stata presentata la relazione tecnica, ma solo chiesta copia della concessione edilizia, che, pur richiesta, non era stata ancora rilasciata per fatto addebitabile all’Amministrazione (e solo rispetto alla quale sarebbe stata ammissibile la produzione della relazione tecnica in luogo dell’atto autorizzativo).

Legittimamente quindi, accertato che essa concessione non riguardava tutte ma solo alcune opere oggetto della domanda di ammissione e che per le rimanenti opere era stata presentata D.I.A., è stata rilevata, interpretando correttamente il bando di gara, la inammissibilità della domanda a causa della tardiva esibizione di essa D.I.A..

3.4.- Stesse considerazioni vanno effettuate con riferimento alla nota del Responsabile del Settore Regionale del 17.5.2006, con la quale era stato asserito che "non potendosi il termine indicato nella nota del 19.12.2005, protocollo 2005.1041132 considerarsi tassativo, la documentazione trasmessa via fax è stata regolarmente trasmessa al R.T.I. istruttore che li ha acquisiti e valutati", essendo la ammissione di non perentorietà del termine evidentemente riferita solo a quello indicato in detta nota e non a quello fissato dall’art. 8, comma 1, del bando.

4.- L’appello deve essere conclusivamente respinto e deve essere confermata la prima decisione.

5.- La complessità delle questioni trattate, nonché la peculiarità e la novità del caso, denotano la sussistenza delle circostanze di cui all’art. 92, II c., del c.p.c., come modificato dall’art. 45, XI c., della L. n. 69 del 2009, che costituiscono ragione sufficiente per compensare fra la parti le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge l’appello in esame.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 08-04-2011) 26-05-2011, n. 21052 Giudizio d’appello sentenza d’appello

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La Corte di Appello di Trento con sentenza del 19 marzo 2010, ha in sostanza confermato, trasformando la pena detentiva in pecuniaria, la sentenza del Tribunale di Trento del 21 marzo 2008 che aveva condannato D.C. per il delitto di violenza privata continuata in danno di H.F..

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando:

a) una violazione di legge di entrambe le sentenze di merito per essere stato l’imputato condannato per fatto diverso da quello contestato in origine;

b) una motivazione contraddittoria, mancante e illogica e una violazione di legge in ordine all’affermazione della penale responsabilità, alla qualificazione giuridica dei fatti ed alla omessa derubricazione del reato.
Motivi della decisione

1. Il ricorso merita accoglimento essendo fondato il primo motivo.

2. In punto di fatto, si osserva come l’imputato venne tratto a giudizio e poi giudicato in primo grado per il delitto di violenza privata commesso sino al 20 dicembre 2006.

Analogamente, il decreto di citazione a giudizio per il grado di appello prevedeva la contestazione del reato, quanto al tempus commissi delicti, per la medesima data.

Viceversa, all’esito dell’istruttoria dibattimentale in appello (v. pagina 4 della impugnata decisione) si è acclarato come l’episodio delittuoso ascritto all’odierno ricorrente fosse stato, in effetti, commesso il 24 dicembre 2006.

La Corte di Appello, a questo punto, invece di annullare la sentenza di primo grado con trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per la corretta contestazione del fatto ha pensato bene di operare una non consentita "emenda" della appellata decisione sostenendo, pur in presenza di una motivazione "fuorviante", la correttezza della affermazione della penale responsabilità. 3. In punto di diritto, questa volta, occorre premettere come anche il Giudice d’appello debba osservare il principio della correlazione tra accusa e sentenza, sancito dall’art. 521 c.p.p., atteso che l’art. 598 c.p.p. dispone espressamente l’estensione delle norme sul giudizio di primo grado al giudizio d’appello.

Peraltro, a differenza di quello di primo grado, il Giudice d’appello non può limitarsi ad ordinare la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero, quando il primo Giudice non abbia rilevato il vizio di correlazione, atteso che la decisione di primo grado è suscettibile di passare in giudicato e di determinare una preclusione processuale, sì da rendere inutile la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero, affinchè proceda per il fatto diverso.

Tale sentenza, quindi, deve essere rimossa e, a tal line, il fondamento normativo è agevolmente rinvenibile nel combinato disposto dell’art. 521 c.p.p., comma 2 e artt. 522 e 604 c.p.p., in base ai quali, in presenza di una condanna pronunciata per un fatto diverso o dell’applicazione di una circostanza aggravante a effetto speciale (rispetto alla quale non sia stato dichiarato il giudizio di equivalenza o prevalenza delle circostanze attenuanti) o senza che siano osservate le disposizioni contenute negli artt. 517 e 518 c.p.p., il Giudice d’appello, pronuncia, rispettivamente, sentenza, con la quale annulla quella del primo Giudice e contestuale ordinanza con la quale trasmette gli atti al Pubblico Ministero (v. da ultimo, Cass. Sez. 1^ 17 marzo 2010 n. 18509).

Nella specie, non avendo, pertanto, il Giudice dell’appello posto in essere quanto impostogli dal codice di procedura a fronte della acclarata nuova contestazione del fatto ascritto all’imputato ecco che è incorso nella ulteriore invalidità che non può che determinare anche l’annullamento senza rinvio della propria decisione.

Il secondo motivo del ricorso, all’evidenza, rimane assorbito dall’accoglimento del primo motivo.

4. Il ricorso va, in definitiva, accolto e le sentenze di merito annullate senza rinvio con trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica di Trento per quanto di competenza.
P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio l’impugnata sentenza e quella di primo grado e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica di Trento per quanto di competenza.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.