Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 14-07-2011) 17-08-2011, n. 32151

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Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Trieste con sua sentenza del 18/10/2010 ha confermato la sentenza di condanna del Tribunale di Gorizia che aveva ritenuto C.S. responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza. La Corte, esclusa la utilizzabilità di indagini alcolimetriche incomplete, ha ritenuto la guida in stato di ebbrezza alcolica provata dai sintomi in equivoci riferiti dai verbalizzanti.

C.S. ha proposto ricorso per cassazione per ottenere l’annullamento del provvedimento appena sopra menzionato. Parte ricorrente denunzia errori di diritto e nullità che affliggerebbero la impugnata sentenza.

All’udienza pubblica del 14/7/2011 il ricorso è stato deciso con il compimento degli incombenti imposti dal codice di rito.

Motivi della decisione

Osserva questa Corte che nei tempi di sviluppo del processo è intervenuta la L. 29 luglio 2010, n. 120, che ha modificato la disciplina della guida in stato di ebbrezza alcolica e il sistema delle sanzioni applicabili ai diversi gradi di ebbrezza. Considerata la costante giurisprudenza di questa Corte secondo la quale in assenza di accertamento strumentale della quantità di alcool trattenuta nel sangue dell’imputato, l’accertamento così detto sintomatico conduce alla qualificazione della guida in stato di ebbrezza alcolica nella previsione dell’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a) e considerato che la L. n. 120 del 2010 ha qualificato come violazione amministrativa quella individuata dal detto art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a) la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perchè il fatto addebitato all’odierno ricorrente non è (più) previsto dalla legge come reato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 31-01-2012, n. 1378 Cessazione della materia del contendere

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Svolgimento del processo

Con citazione notificata il 28.9,1981, il Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Avezzano agiva in risoluzione per inadempimento del contratto di vendita, datato 27.6.1966, di un lotto di terreno in località (OMISSIS), dell’estensione di mq. 15.462, ceduto alla Rimag s.a.s. al prezzo di L. 773.100, pari a L: 50 al mq.

A sostegno della domanda deduceva essersi trattato di vendita a prezzo simbolico, in quanto la società acquirente aveva assunto col medesimo atto l’obbligazione: a) di destinare il lotto esclusivamente alla costruzione, entro due anni, di uno stabilimento industriale per la produzione e il commercio di rimorchi e macchine ed attrezzi per l’agricoltura; b) di non mutare la destinazione del complesso edilizio e di non cedere a terzi il terreno senza previa autorizzazione del Consorzio stesso; c) di corrispondere a quest’ultimo, a titolo di risarcimento del danno, la differenza tra il prezzo di favore pagato e quello effettivo di mercato del terreno al momento in cui, per qualsiasi causa diversa dalla riconversione, fosse cessata l’attività industriale esercitata su di esso.

Deduceva, quindi, che la Rimag s.a.s. si era resa inadempiente, non avendo nè realizzato le opere previste, nè organizzato la produzione di macchine agricole.

La società convenuta, che resisteva alla domanda chiedendo in via riconvenzionale il pagamento di tutte le opere realizzate, nel corso del giudizio si estingueva per incorporazione nella Geim s.a.s., che chiamava in giudizio e che, a sua volta, si costituiva facendo proprie le difese già svolte dalla Rimag.

Il Tribunale di Avezzano con sentenza del 30.5.2001 accoglieva la domanda di risoluzione, rigettando sia la domanda accessoria di danni, sia quella riconvenzionale.

L’appello proposto dalla Geim s.r.l. era respinto dalla Corte territoriale dell’Aquila, con sentenza del 30.1.2006.

Riteneva il giudice di secondo grado che nessuno dei documenti prodotti dalla parte convenuta valeva a dimostrare l’adempimento delle obbligazioni contrattuali, in quanto il conseguimento della licenza e l’approvazione del progetto da parte del genio civile non erano equipollenti dell’effettiva realizzazione delle opere, e così pure gli accatastamenti, da nessuno dei quali era dato di inferire l’esistenza in loco di un opificio industriale avente le caratteristiche richieste; il rilievo aerofotogrammetrico del 1974 non era riconducibile con esattezza ai luoghi, e ad ogni modo e al massimo, avrebbe provato unicamente la presenza di alcuni capannoni, non già la loro utilizzazione a fini industriali; l’atto notaio Rozzi conteneva soltanto una dichiarazione delle parti, coperta da fede pubblica unicamente quanto alla sua effettuazione davanti al pubblico ufficiale, e non anche in ordine alla sua intrinseca verità; le fotocopie dei libretti di lavoro di due soli operai non erano idonee a dimostrare l’esistenza di un opificio industriale, tanto più considerato che in essi il datore di lavoro risultava essere la Imma s.a.s. e non la Rimag s.a.s.; il rinvenimento in loco nel 1984 dei beni immobili con strutture, impianti e macchinari non provava nè l’esistenza di un’industria funzionante, nè che quest’ultima fosse stata realizzata nei due anni previsti nel contratto; l’approvazione nel 1997 del prospetto per la realizzazione di un insediamento industriale per la produzione di frutta sciroppata e altro, nulla provava circa la pregressa produzione di rimorchi e macchine agricole, mentre il consenso alla cancellazione delle trascrizioni, da parte del Commissario regionale nel 1999, appariva essere stato espresso "senza entrare nel merito della causa intentata venti anni fa".

Per la cassazione di detta sentenza ricorre la Geim s.r.l., formulando quattro motivi d’impugnazione.

Resiste con controricorso il Consorzio intimato, che ha altresì depositato memoria.

Motivi della decisione

1. – Con il primo motivo parte ricorrente lamenta l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo, determinante la cessazione della materia del contendere.

Sostiene al riguardo che con Delib. 23 luglio 1997, n. 96, il Consorzio aveva approvato il progetto di variante e ampliamento dello stabilimento industriale della Geim s.r.l. esprimendo parere favorevole al rilascio in favore di quest’ultima di concessione edilizia, emessa poi il 17.9.1997 dal comune di Avezzano per l’esecuzione di lavori destinati all’ampliamento dei preesistenti insediamenti industriali. Successivamente, sostiene, con verbale del commissario regionale n. 140 del 6.9.1999 il Consorzio deliberò di consentire la cancellazione delle trascrizioni degli atti di citazione, tra cui quello che ha dato origine alla presente controversia, su parte dei terreni con le relative opere ivi realizzate, affinchè queste ultime potessero essere vendute a soggetti esercenti attività industriali. Quindi, nella stessa data il Consorzio sottoscrisse con la Geim s.r.l. un contratto di transazione autorizzando la cancellazione delle trascrizioni delle domande giudiziali, al fine di consentire l’alienazione a terzi degli immobili.

Tale attività del Consorzio, più che configurare una rinuncia all’azione proposta, aveva determinato la cessazione della materia del contendere, sicchè, sulla base dei documenti prodotti in appello, la Corte territoriale "avrebbe dovuto porsi la sollevata questione pregiudiziale di rito". Tale esame non è avvenuto, in quanto il giudice d’appello ha analizzato la transazione intervenuta fra le parti e il consenso alla cancellazione delle trascrizioni soltanto sotto il diverso profilo della presunta carenza istruttoria in ordine all’esistenza del complesso industriale.

Pertanto, sostiene parte ricorrente, questa Corte Suprema dovrà dichiarare la cessazione della materia del contendere con contestuale declaratoria di estinzione del processo e ordine di cancellazione della trascrizione della sentenza impugnata.

1.1. – Il motivo è infondato.

La cessazione della materia del contendere, quale modalità atipica di definizione della causa assimilabile all’estinzione (per la comune inidoneità al giudicato sul merito della pretesa), presuppone sotto il profilo sostanziale e oggettivo la sopravvenienza di fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti, e, con ciò, il venir meno sia dell’interesse ad agire e a contraddire, essendo stato soddisfatto in modo pieno ed irreversibile il diritto esercitato, sia della necessità di una pronuncia di merito che, se emessa, non avrebbe utilità alcuna per le parti; e sotto l’aspetto processuale e soggettivo richiede la formulazione di conclusioni conformi che denotino l’assenza di ogni residua questione controversa, ad eccezione, eventualmente, del regolamento delle spese, che il giudice opera in tal caso sulla base del criterio della soccombenza virtuale (cfr. e pluribus, Cass. nn. 10553/09, 6909/09, 4034/07 e 2567/07). Pertanto, in mancanza di tale pieno accordo, deve escludersi che il giudice possa dichiarare cessata la materia del contendere per avere una delle parti allegato e provato l’insorgenza di fatti astrattamente idonei a privare essa stessa o la controparte dell’interesse alla prosecuzione del giudizio, e quando, nelle rispettive conclusioni, ciascuno abbia insistito sulle originarie domande (v. Cass. nn. 23289/07, 27460/06, S.U. 13969/04 e 8607/00).

Infine, l’accertamento delle condizioni per dichiarare la cessazione della materia del contendere implica una valutazione di puro fatto che, se espressa con motivazione immune da vizi logico-giuridici, si sottrae al sindacato di legittimità (cfr. Cass. nn. 4672/98, 12614/95 e 9401/93).

1.1.1. – Nel caso di specie, pacifico il contrasto fra le parti circa l’efficienza della Delib. consortile 23 luglio 1997, n. 96, contrasto che, espresso mediante la formulazione di conclusioni contrapposte, già di per sè esclude, in virtù dei principi innanzi richiamati, la fondatezza della doglianza, va osservato, in aggiunta, che la Corte territoriale ha anche motivatamente escluso che il consenso, susseguente alla ridetta delibera, alla cancellazione delle trascrizioni avesse incidenza alcuna sulla lite, essendo stato espresso dal commissario regionale del consorzio "senza entrare nel merito della causa intentata venti anni fa". 2. – Con il secondo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1453, 1455 e 2697 c.c., in relazione alla regola di giudizio fondata sull’onere della prova, nonchè l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo.

La domanda di risoluzione del contratto, sostiene parte ricorrente, avrebbe dovuto essere rigettata per insussistenza dell’inadempimento, per la mancata prova della sua gravità e in ogni caso perchè la Geim s.r.l. aveva pienamente assolto il proprio onere di provare i fatti modificativi ed estintivi della pretesa azionata.

Richiama a tal proposito l’orientamento di Cass. S.U. n. 13533/01, e deduce che il Consorzio si è limitato ad allegare il contratto, ma non anche a documentare la formale contestazione dell’inadempimento, avvenuta a sedici anni di distanza dalla conclusione dell’accordo solo con la citazione del 1981.

Sostiene, quindi, l’erronea valutazione dei documenti prodotti dalla difesa dell’appellante e idonei a dimostrare i fatti modificativi ed estintivi dedotti dalla Geim s.r.l., documenti a fronte dei quali sarebbe stato onere del Consorzio allegare la prova che il complesso immobiliare, tempestivamente e regolarmente edificato, non rispondesse alle caratteristiche richieste.

Inoltre, la Corte d’appello avrebbe dovuto riscontrare l’opportunità di nominare un c.t.u. per descrivere lo stato dei luoghi, soprattutto alla luce del rinvenimento ivi, da parte dell’ufficiale giudiziario, di uno stabilimento industriale.

Nè si comprende, prosegue parte ricorrente, in cosa la Corte territoriale abbia ravvisato l’importanza dell’asserito inadempimento avuto riguardo, ex art. 1455 c.c., all’interesse del Consorzio, data l’assoluta carenza di prova al riguardo. E, a ben vedere, l’interesse del Consorzio manifestato con il parare favorevole alla concessione edilizia, era in senso opposto alla risoluzione del rapporto.

2.1. – Il motivo è infondato.

2.1.1. – Proprio il precedente delle S.U. di questa Corte, citato dalla parte ricorrente, afferma, all’opposto di quanto si sostiene nel motivo, che il creditore che agisce per la risoluzione del contratto per inadempimento assolve il proprio onere probatorio mediante la dimostrazione della fonte contrattuale dell’obbligazione inadempiuta, mentre grava sul debitore convenuto provare l’adempimento.

2.1.2. – Nè l’attività di un c.t.u. – di cui parte ricorrente lamenta la mancata nomina, proponendo inammissibili censure di puro merito – può surrogarsi a tale onere della parte convenuta in risoluzione.

2.1.3. – Infine, l’apprezzamento circa la gravità dell’inadempimento dedotto a base della domanda di risoluzione deve ritenersi non soltanto implicito nella motivazione svolta in ordine alla mancata realizzazione dell’opificio industriale così come previsto in contratto, ma altresì rafforzato dal rinvio per relationem alla motivazione della sentenza di primo grado nella parte in cui quest’ultima aveva ravvisato un sicuro sinallagma tra la modestia del prezzo di vendita dell’area e l’obbligo anzi detto, rinvio da ritenersi legittimo a fronte della generica contestazione mossa al riguardo dall’appellante.

3. – Con il terzo motivo è dedotta l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, relativo alla mancata ammissione della c.t.u. e delle prove orali, anche per quanto concernente la domanda riconvenzionale, nonchè la violazione e falsa applicazione dell’art. 356 c.p.c..

Riprodotti i capitoli di prova, si sostiene che appare illogico il sindacato operato al riguardo dalla Corte d’appello, la quale ha ritenuto di disattendere l’istanza in quanto nella comparsa conclusionale l’appellante si era rimesso, come del resto ovvio, alla discrezionalità della Corte, ritenendo comunque carente l’istruzione probatoria. Allo stesso modo, prosegue il ricorso, non è adeguatamente giustificato il diniego di nomina di un c.t.u..

Parte ricorrente critica, inoltre, la sentenza impugnata anche quanto al rigetto della domanda riconvenzionale, il cui accoglimento soltanto avrebbe evitato un’inaccettabile locupletazione in danno della Geim e a vantaggio del Consorzio. Invece, la Corte aquilana, pur dichiarando la risoluzione del contratto ha ritenuto non configurabile la liquidazione di un indennizzo in favore della Geim, ai sensi dell’art. 936 c.c., nè ha preso in considerazione la perizia giurata prodotta da parte appellante, che descriveva analiticamente lo stato, le caratteristiche, le dimensioni e l’epoca di costruzione dei vari fabbricati costituenti il complesso immobiliare realizzato sul terreno, per cui è censurabile, conclude parte ricorrente, l’omessa valutazione della perizia giurata e la mancata pronuncia sull’ammissibilità e rilevanza della c.t.u. richiesta.

3.1. – Anche tale motivo è infondato in ciascuna delle doglianze che espone.

3.1.1.- Secondo il costante indirizzo di questa Corte, la consulenza tecnica d’ufficio è un mezzo istruttorio (e non una prova vera e propria) sottratto alla disponibilità delle parti ed affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell’ausiliario giudiziario. La motivazione dell’eventuale diniego può anche essere implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato effettuata dal suddetto giudice (cfr. Cass. nn. 6479/02, 4660/06, 15219/07 e 9461/10).

3.1.1.1. – Nello specifico, la complessiva motivazione svolta dalla Corte d’appello in merito all’inadempimento dedotto appare tale da giustificare la scelta di non disporre accertamenti tecnici. Il dettagliato esame di tutta la documentazione prodotta dall’appellante e la valutazione espressa circa l’inidoneità di questa a dimostrare l’adempimento integrano una più che sufficiente giustificazione del decisimi, che nel suo impianto logico non lascia residuare margini di incertezza tali da richiedere verifiche di natura tecnica.

3.1.2. – Il caso in esame non ricade sotto la norma dell’art. 936 c.c..

Questa Corte ha più volte affermato che la disciplina dettata dall’art. 936 c.c., trova applicazione soltanto quando l’autore delle opere sia realmente terzo, ossia non abbia con il proprietario del fondo alcun rapporto giuridico, di natura reale o personale, tale da consentirgli la facoltà di costruire sul suolo. Tale ipotesi si verifica non soltanto nell’originaria assenza di alcun vincolo contrattuale, ma anche allorchè un preesistente contratto sia venuto meno per invalidità o per risoluzione, stante l’efficacia retroattiva inter partes della relativa pronuncia (cfr. Cass. nn. 4623/01, 12703/99, 895/97, 956/95, 12804/93, 3704/76).

Tale principio, però, risulta formulato con riguardo a fattispecie in cui la costruzione era stata realizzata in forza del diritto di proprietà, del possesso o della detenzione del suolo attribuiti al costruttore da un titolo negoziale successivamente caducato (per invalidità o per scioglimento del rapporto), mentre diverso è il caso in cui l’edificazione su suolo altrui sia la risultante dell’esecuzione di un obbligo contrattuale la cui causa de bendi sia (per le stesse ragioni) successivamente venuta meno.

Limitando il discorso alla risoluzione del titolo contrattuale, che sottosta alla complessiva vicenda in esame, occorre tenere distinte le due ipotesi, nel senso che l’art. 936 c.c., deve ritenersi applicabile unicamente all’area non coperta dall’art. 1458 c.c., che disciplina le restituzioni conseguenti allo scioglimento del rapporto.

L’art. 936 c.c., mira a regolare la ricaduta patrimoniale di un’attività di costruzione su suolo altrui, che coinvolge soggetti fra loro terzi, cioè non legati da un vincolo contrattuale esistente ed efficace, ovvero che è essa stessa estranea al contenuto dell’eventuale rapporto giuridico tra le parti, in quanto non oggetto dell’agere necesse ivi programmato. Pertanto, nel caso di risoluzione del contratto attributivo di un diritto reale implicante la facoltà di sfruttamento edilizio del suolo, il conseguente venir meno della coincidenza fra costruttore e titolare dello ius aedificandi costituisce un effetto di risulta che, non essendo disciplinabile in base ai principi che presiedono le obbligazioni contrattuali, data la sua estraneità alla logica commutativa, è regolato dallo statuto della proprietà mediante l’alternativa tra accessione, con pagamento dei materiali, e ius tollendi. Diversamente, allorchè l’attività costruttiva esprima non già l’esercizio di un diritto, ma l’adempimento di un’obbligazione, la risoluzione del contratto che ne costituisce la fonte determina l’insorgere di un obbligo restitutorio, ai sensi dell’art. 1458 c.c., da soddisfare in natura, ove possibile, o per equivalente monetario. In tal caso, l’esigenza normativa non è l’assegnazione della proprietà di un bene, quanto il ripristino delle rispettive posizioni economiche delle parti contraenti, riportandole per quanto possibile alla situazione preesistente alla stipula del contratto (cfr. per un caso in cui è stata esclusa l’applicabilità dell’art. 936 c.c., essendo la costruzione inerente alla sfera del rapporto contrattuale instaurato con il proprietario del fondo, Cass. n. 11835/03).

3.2. – Nel caso di specie, è appunto quest’ultima situazione che si è avverata, ove si consideri che in cambio della cessione a prezzo pressochè simbolico dell’area edificabile, la società acquirente si era obbligata a realizzare un dato programma costruttivo, la cui mancata esecuzione ha provocato la risoluzione del contratto.

4. – Con il quarto motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, riguardante l’interpretazione dell’art. 4 del contratto 27.6.1966, che prevedeva l’obbligo per la società acquirente di corrispondere al Consorzio, a titolo di risarcimento danni, la differenza di valore fra il prezzo di eccezionale favore pagato per la cessione del terreno ed il prezzo venale corrente, che lo stesso terreno avrebbe avuto al momento in cui l’industria impiantata su di esso fosse venuta a cessare. La Geim, appellante, aveva eccepito che tale clausola escludeva, secondo la chiara intenzione delle parti, la possibilità di risoluzione del contratto, ma a fronte di ciò la Corte d’appello si è limitata a osservare che il Tribunale aveva evidenziato il sicuro sinallagma tra la modestia del prezzo preteso per la vendita e l’obbligo di realizzare l’opificio industriale, e non ha tenuto conto del successivo comportamento delle parti, in particolare del consenso espresso dal Consorzio al rilascio di autorizzazione all’ampliamento dell’opificio industriale e della successiva transazione.

4.1 – Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, non avendo parte ricorrente trascritto nel ricorso la clausola contrattuale di cui lamenta la mancata o inesatta interpretazione (cfr. fra le tante in ordine al difetto di autosufficienza del motivo riguardante l’interpretazione del contratto, Cass. nn. 2560/07 e 24461/05).

5. – In conclusione il ricorso va respinto.

6. – Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della parte ricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 3.200,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre spese generali di studio, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 8 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 04-11-2011, n. 1510Contratto di appalto

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato:

– che non possono essere ammessi agli atti della causa la memoria e i documenti depositati dalla controinteressata il 2/11/2011, in quanto risultano tardive rispetto al termine dimidiato di 1 giorno libero (da calcolare a ritroso dalla data della Camera di consiglio), ai sensi dell’art. 55 comma 5, 119 e 120 del Codice del processo amministrativo (cfr. per un’applicazione del principio all’udienza pubblica si veda la sentenza della Sezione – 13/5/2011 n. 693);

– che, nel calcolo "a ritroso" dei termini, l’assegnazione di un intervallo minimo prima del quale deve essere compiuta un’attività processuale comporta l’impossibilità di prorogare al primo giorno seguente non festivo il termine che scada in giorno festivo (poiché diversamente opinando si produrrebbe l’effetto di un’abbreviazione dell’intervallo): detta proroga "in avanti" opera dunque con esclusivo riguardo ai termini cd. a decorrenza successiva (cfr. Corte di Cassazione, sez. II civile – 4/1/2011 n. 182);

Atteso:

– che il Collegio può esimersi dall’affrontare l’eccezione in rito formulata dall’amministrazione comunale, poiché il gravame è infondato nel merito;

– che parte ricorrente è stata esclusa, tra l’altro, per non avere allegato copia di un contratto di locazione o di un certificato di proprietà attestante la disponibilità di un deposito ad uso rimessa, ubicato ad una distanza non superiore a 15 Km. dal Comune di Palazzolo s/Oglio;

– che detto requisito doveva essere comprovato con apposita produzione documentale ai sensi dell’art. 8 lett. m) del bando di gara;

– che il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti richiesti comportava l’esclusione dalla procedura selettiva (art. 8 punto finale);

– che parte ricorrente ha esibito in sede di gara (suo doc. 17) la dichiarazione di un’Agenzia di intermediazione immobiliare attestante la disponibilità di un capannone di 420 mq. nel Comune di Erbusco, che identificava la collocazione dell’immobile ed il nome del proprietario;

Evidenziato:

– che non confligge con i canoni di ragionevolezza, proporzionalità e massima partecipazione alle procedure selettive la previsione espressa nella lex specialis della produzione di un titolo idoneo allo svolgimento di un’attività intimamente connessa all’oggetto dell’appalto (nella specie, apposito luogo di ricovero dei mezzi a distanza non eccessiva dal territorio ove il servizio deve essere espletato);

– che infatti tale prescrizione risponde all’interesse pubblico della stazione appaltante di affidare il servizio – rivolto ai minori frequentanti la scuola dell’obbligo e per sua natura essenziale – ad un operatore economico che disponga delle condizioni minime indispensabili a garantirlo con continuità ed efficienza;

– che la semplice dichiarazione di un’Agenzia immobiliare non dà conto di alcun impegno giuridicamente coercibile a carico del terzo proprietario dell’immobile, il quale ben potrebbe decidere di non concludere il contratto di compravendita (o di locazione) dopo l’eventuale aggiudicazione;

– che i concorrenti – per evitare di assumere il vincolo definitivo prima di conoscere l’esito della gara – avrebbero al più potuto stipulare un contratto preliminare recante una clausola condizionale di validità ed efficacia all’aggiudicazione dell’appalto;

Considerato:

– che il bando non consentiva la tardiva presentazione del titolo attestante la disponibilità del locale (cfr. per un caso parzialmente analogo, Consiglio di Stato, sez. VI – 19/6/2009 n. 4092);

– che, in questo contesto, la produzione tardiva avrebbe alterato la regola fondamentale della par condicio dei concorrenti;

– che – in disparte l’eccezione sollevata in Camera di consiglio sulla rituale esposizione della censura – l’art. 46 del Codice dei contratti pubblici prevede effettivamente il poteredovere di soccorso della stazione appaltante nei confronti dei concorrenti, disponendo che le stazioni appaltanti invitano, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati;

– che tuttavia non può essere esercitato da parte dell’amministrazione un potere di soccorso per permettere all’offerente di sanare invalidità o irregolarità, ma soltanto per consentirgli di chiarire aspetti dell’offerta già in sé completa e valida (Consiglio di Stato, sez. VI – 29/12/2010 n. 9577);

– che il titolo di disponibilità del deposito ad uso rimessa degli autobus costituiva un elemento essenziale dell’offerta, diretto come già sottolineato ad avallarne la credibilità e l’affidabilità;

– che tale conclusione consente anche di ritenere la disposta esclusione conforme alla novella di cui all’art. 46 comma 1bis della D. Lgs. 163/2006, a prescindere dalla sua dubbia applicabilità ratione temporis alla fattispecie;

– che infatti la novella normativa contempla la fattispecie dell’esclusione dei concorrenti per difetto di "elementi essenziali" dell’offerta, come l’impegno di cui si discorre nella fattispecie;

Rilevato:

– che a questo punto il Collegio richiama il principio per cui, qualora un provvedimento amministrativo sia sorretto da una pluralità di motivazioni, si applica il principio di resistenza, per cui la validità anche soltanto di una delle argomentazioni poste a base del provvedimento medesimo è sufficiente di per sé a supportarne il contenuto (T.A.R. Lombardia Milano, sez. IV – 22/9/2009 n. 4700);

– che, dato che l’esclusione si fonda su due motivi, il rigetto della censura rivolta a contestare una delle sue ragioni giustificatrici comporta la sopravvenuta carenza di interesse rispetto all’esame della doglianza mossa contro la motivazione residua (T.A.R. Campania Napoli, sez. III – 9/9/2008 n. 10065; T.A.R. Lazio Roma, sez. II – 28/1/2008 n. 608); Consiglio di stato, sez. V – 29/8/2006 n. 5039);

– che alla stessa conclusione deve pervenirsi con riguardo alla censura afferente all’ammissione della controinteressata, rispetto alla quale la ricorrente è priva della necessaria legittimazione in virtù del legittimo provvedimento di esclusione adottato nei suoi confronti (cfr. in materia di rapporto tra ricorso principale ed incidentale, Consiglio di Stato, ad. plenaria – 7/4/2011 n. 4);

Atteso:

– che in definitiva il gravame introduttivo è in parte infondato ed in parte inammissibile, e deve essere respinto;

– che le spese di giudizio possono tuttavia essere compensate, alla luce della natura interpretativa delle questioni sollevate;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) dichiara in parte inammissibile e in parte infondato il ricorso in epigrafe, e definitivamente pronunciando lo respinge.

Spese compensate.

La presente sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Mauro Pedron, Presidente FF

Stefano Tenca, Consigliere, Estensore

Mara Bertagnolli, Primo Referendario

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. III, Sent., 22-11-2011, n. 6139 Turni e orari d’apertura

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, con la sentenza indicata in epigrafe, ha in parte dichiarato irricevibile ed in parte respinto il ricorso in primo grado proposto dall’odierno appellante, titolare di farmacia privata in Comune di Livorno, per l’annullamento di atti del Comune stesso e degli atti presupposti dell’Azienda A.U.S.L. n° 6 di Livorno e dell’Ordine dei farmacisti della Provincia di Livorno relativi alla articolazione degli orarii di apertura delle farmacie, nonché per il conseguente risarcimento del danno.

2. – Ricorre in appello l’originario ricorrente, lamentando che erroneamente è stata dichiarata l’irricevibilità del ricorso di primo grado nel suo petitum di annullamento ed insistendo sulla illegittimità dei provvedimenti impugnati e sulla domanda di risarcimento del danno.

Si è costituito in giudizio, per resistere, il Comune di Livorno.

Non si sono invece costituiti, benché ritualmente intimati, l’Azienda A.U.S.L. n° 6 di Livorno e l’Ordine dei farmacisti della Provincia di Livorno.

Le parti costituite hanno ampiamente argomentato a sostegno delle rispettive tesi con successive memorie.

La causa è stata chiamata e trattenuta in decisione alla udienza pubblica del 21 ottobre 2011, alla quale il Presidente ha indicato alle parti la questione, rilevata d’ufficio, di inammissibilità del ricorso per irrituale e tardivo deposito dello stesso.

3. – Il ricorso è inammissibile per mancato tempestivo suo deposito.

E’ sufficiente richiamare in proposito anzitutto il pacifico principio, secondo cui il rapporto processuale si instaura, nel giudizio amministrativo, con il deposito del ricorso notificato, nonché il disposto dell’art. 36, comma 4, t.u. Cons. St. (applicabile ratione temporis alla fattispecie, ma negli stessi termini v. oggi l’art. 94 del c.p.a.), a norma del quale prova della rituale notifica del ricorso deve essere depositata a cura del ricorrente, unitamente all’originale del ricorso; e tali "modi" (così come il relativo termine di trenta giorni successivi all’ultima notificazione) "debbono essere osservati a pena di decadenza" (comma 5 dell’art. 36 cit.).

Orbene, "la prova delle eseguite notificazioni" (da depositarsi, come s’è visto, contestualmente all’originale del ricorso "a pena di decadenza") non può che consistere nella prova della rituale instaurazione, nei términi di legge, del contraddittorio, che, com’è noto, si realizza per il ricorrente col compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalla legge, ossia con la consegna dell’atto da notificare all’ufficiale giudiziario (v. sentenza n. 477 del 2026 novembre 2002 della Corte costituzionale e, successivamente, la legge n. 263 del 2005, art. 2, comma 1, lett. c), che ha aggiunto all’art. 149 c.p.c. – relativo alla notificazione a mezzo del servizio postale – l’u.c., che risulta così formulato: "la notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all’ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell’atto).

Pertanto, l’art. 36 t.u. Cons. St., con riferimento alle modalità ed al termine per il deposito del ricorso in appello, deve essere inteso nel senso che nel termine di trenta giorni dal tempo dell’ultima notificazione (quest’ultimo da intendersi nel senso del momento in cui la notificazione stessa si realizza per il destinatario) è necessario e sufficiente, ai fini della corretta instaurazione del rapporto trilatero che costituisce l’essenza stessa del rapporto processuale, che il ricorrente depositi l’originale del ricorso, unitamente alla prova dell’avvenuta consegna dell’atto stesso all’ufficiale giudiziario per la notifica, mentre la prova del perfezionamento del procedimento di notifica nei confronti del destinatario (utile alla verifica non solo della produzione degli effetti che alla notificazione sono ricollegati alla luce del principio della distinzione fra i due momenti di perfezionamento delle notificazioni come dalla Corte Costituzionale chiarito con Ordinanza n. 97 dell’8 – 12 marzo 2004, ma anche del rispetto del termine per il deposito prescritto dalla norma) può poi esser data, in applicazione dell’art. 372 c.p.c., in un momento successivo, fino all’udienza di discussione.

Da quanto sopra illustrato deriva che il deposito del ricorso privo, nei termini di legge, della prova dell’avvenuta sua consegna all’ufficiale giudiziario per la notifica comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso medesimo, non potendo in tal caso ritenersi esistente la domanda rivolta al Giudice; né tale declaratoria può ritenersi esclusa dall’eventuale costituzione della controparte intimata (nella fattispecie peraltro intervenuta solo ad opera di una delle parti appellate), posto che il principio – sancito dall’art. 156 cod. proc. civ. – di non rilevabilità della nullità di un atto per avvenuto raggiungimento dello scopo attiene esclusivamente alle ipotesi di inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentorii, per i quali siano state dettate apposite o separate disposizioni (Cass., S.U., n. 11003 del 2006; Cass., n. 1603 del 2010; da ultimo, Cass. civ., sez. II, 4 gennaio 2011, n. 98).

Venendo ora al caso di specie, va osservato che il ricorrente ha depositato in data 22 aprile 2010 copia ("velina uso iscrizione") del ricorso (e non l’originale, come richiesto dalla norma), omettendo di allegare allo stesso (come pure prescritto dalla norma) "prova delle eseguite notificazioni" e cioè quanto meno della intervenuta consegna agli ufficiali giudiziarii del ricorso medesimo ai fini della notificazione; né, anche a voler ammettere l’ammissibilità della non contestualità del deposito del ricorso e di quello della indicata prova, siffatta prova dell’avvenuta notifica è stata depositata successivamente nel termine perentorio stabilito dalla legge per il deposito del ricorso.

Da tanto deriva l’inidoneità dell’indicato deposito a stabilire un valido contatto tra la parte interessata ed il Giudice e dunque alla costituzione del rapporto processuale.

Quanto alla successiva costituzione effettuata con il deposito, in data 7 ottobre 2010, dell’originale del ricorso corredato di prova delle eseguite notificazioni e della validità delle stesse (in cui si risolve la produzione dell’avviso di ricevimento a mezzo del servizio postale), la stessa è affetta da insanabile irregolarità, essendo stato tale deposito effettuato oltre il veduto termine perentorio di trenta giorni dall’ultima delle notifiche (intervenuta il 26 aprile 2010), laddove, come si è visto, la sequela dei precitati adempimenti deve aver luogo entro termini stabiliti a pena di decadenza.

4. – Tanto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, che, rappresentando comunque un’ipotesi di soccombenza, determina, come di norma, la condanna alle spese nei confronti della controparte costituita, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo dichiara inammissibile, nei sensi di cui in motivazione.

Condanna l’appellante alla rifusione di spese ed onorarii nei confronti del Comune di Livorno, liquidandoli in complessivi Euro 3.000,00=.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

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