Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 26-10-2011) 10-11-2011, n. 40907 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

B.A. ricorre personalmente per cassazione contro la sentenza in data 14/12/09 della Corte di Appello di Napoli, che ha confermato la decisione del Tribunale in sede, con la quale è stato dichiarato colpevole del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis – art. 80, lett. g), ed, esclusa l’aggravante contestata, condannato alla pena di giustizia.

Si contestava all’imputato di avere illecitamente detenuto all’interno della Casa Circondariale di Napoli-Poggioreale, dove si era recato per far visita al nipote, ivi detenuto, gr.11 di hashish, ripartiti in n. 6,5 stecchette, occultate nel calzino destro.

Nell’unico motivo a sostegno della richiesta di annullamento il ricorrente denuncia la violazione della legge penale e processuale, nonchè la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in riferimento alla ritenuta detenzione illecita della sostanza stupefacente repertata e censura l’errore dei giudici del merito nell’avere omesso di argomentare in ordine all’effettiva possibilità da parte del prevenuto di cedere la droga all’interno della sala colloqui, essendo stato sottoposto a rigorosi controlli, come avevano testimoniato le guardie carcerarie, nonchè in ordine all’uso esclusivamente personale dello stupefacente, una volta esclusa l’aggravante di cui all’art. 80 lett. g) contestata. Contesta inoltre la mancata applicazione dell’ipotesi attenuata ex art. 73, comma 5, che il giudice del gravame aveva immotivatamente giustificato, senza considerare che l’unico precedente risaliva al 1991, la sostanza rinvenuta non era stata oggetto di consulenza tossicologica, che ne accertasse, qualità, quantità e principio attivo.

Il ricorso è inammissibile.

La censura esula dai casi di ricorso, disciplinati dall’art. 606 c.p.p., comma 1, profilandosi come doglianza non consentita ai sensi del comma 3 cit., art., volta, come essa appare, a introdurre come "thema decidendum" una rivisitazione del "meritum causae", preclusa, come tale in sede di scrutinio di legittimità, a fronte di una decisione, che dopo avere benevolente escluso l’aggravante contestata, ha adeguatamente motivato con argomenti immuni da vizi logici o interne contraddizioni sia in ordine alla destinazione allo spaccio della sostanza repertata, sia in ordine alla esclusione della minima offensività della condotta ai fini del riconoscimento dell’invocata attenuante del fatto di lieve entità.

Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma, ritenuta di giustizia ex art. 616 c.p.p., di Euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 02-01-2012, n. 8 Aiuti e benefici

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Svolgimento del processo

Con nota del 9 novembre 2010, AGEA ha intimato ai ricorrenti (in qualità di eredi del sig. A.R.) la restituzione della somma di Euro 228.080,11 (oltre interessi) in ragione dell’indebita percezione da parte della "ditta individuale A.R." di contributi comunitari di pari importo.

Tale richiesta è stata inviata ai ricorrenti a seguito delle indagini svolte dalla Guardia di finanza e riguardanti l’indebita percezione da parte di A.R. di contributi comunitari concessi per l’annata 2006/2007 con riferimento alla coltivazione di agrumi.

Avverso tali atti (di sospensione della erogazione dei contributi e di restituzione delle somme erogate), e tutti gli altri ad essi connessi, hanno proposto impugnativa gli interessati, chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, per i seguenti motivi:

1) violazione di legge ed eccesso di potere.

La richiesta di restituzione è giunta ai ricorrenti in qualità di eredi del sig. A.R., incolpato di avere indebitamente percepito contributi comunitari pari ad Euro 228.080,11. Gli istanti, tuttavia, sebbene indicati come soggetti obbligati in solido, non possono essere ritenuti tali in quanto la responsabilità penale è personale e, peraltro, il procedimento penale a carico del sig. A.R. per il reato di cui all’art. 640 c.p. è stato archiviato.

La stessa richiesta di restituzione è stata, altresì, indirizzata all’organismo di produttori (OP – Consorzio Sole Mediterraneo a r.l., ora Sole del Mediterraneo società cooperativa) che, in effetti, è il soggetto a cui sono stati direttamente erogati i contributi comunitari di che trattasi.

Ed invero, come si evince dalla normativa comunitaria, l’OP non è un mero intermediario tra l’organo comunitario ed i produttori bensì è il diretto beneficiario degli aiuti alla produzione.

AGEA è, quindi, tenuta ad agire nei confronti della sola OP- Consorzio Sole Mediterraneo a r.l. la quale, a sua volta, potrà poi agire in via di rivalsa nei confronti dei produttori conferenti.

A ciò si aggiunga che la motivazione contenuta nel provvedimento di restituzione degli aiuti (ovvero che il sig. A.R. non aveva la disponibilità giuridica dei terreni di produzione di agrumi, pari invece al 50% del totale dichiarato) non corrisponde al vero in quanto il sig. A. era titolare di un contratto di locazione di quei terreni stipulato con la società Immobiliare Vischinia che, in pendenza negozio valido, ha trasferito nel dicembre 2006 la proprietà al sig. S. e, di conseguenza, anche il rapporto locatizio.

Il sig. S. è entrato nel pieno possesso dei terreni nel 2007 tanto che, con riferimento all’annata successiva (2007/2008), il sig. A.R. non ha indicato tali terreni nella propria disponibilità;

2) illegittimità derivata.

Anche i verbali della Guardia di finanza che hanno descritto i predetti comportamenti e le dichiarazioni del sig. S. sono illegittimi per i motivi indicati nel motivo precedente.

Si è costituita in giudizio AGEA chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato nel merito.

Con ordinanza n. 1461/2011, è stata accolta la domanda di sospensione cautelare del provvedimento impugnato.

In prossimità della trattazione del merito, i ricorrenti hanno depositato memoria, insistendo per l’accoglimento del ricorso.

Alla pubblica udienza del 1 dicembre 2011, la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

Motivi della decisione

1. Il ricorso si rivela fondato nella parte in cui si censura che le note impugnate sono state inviate anche ai ricorrenti, in qualità di eredi del sig. A.R., e non soltanto all’organismo di produttori (Consorzio Sole Mediterraneo a r.l., ora Sole del Mediterraneo società cooperativa).

La questione, invero, è stata affrontata, con riferimento proprio al caso di specie, dalla sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, 8 ottobre 2010, n. 7773 che ha, peraltro, confermato la pronuncia del TAR Lazio, sez. II Ter, 30 novembre 2009, n. 12143 (nella fattispecie di cui alle sentenze citate, si trattava del ricorso proposto dall’OP – Consorzio Sole Mediterraneo a r.l. che aveva impugnato le note con cui AGEA aveva sospeso l’erogazione di contributi comunitari nei suoi confronti, proprio invocando la responsabilità diretta del produttore A.R., con riferimento alle dichiarazioni di disponibilità dei terreni, ritenute non veriterie all’esito delle indagini della Guardia di finanza).

1.1 In quella sede, il giudice di appello, dopo aver ricostruito la normativa nazionale e comunitaria (in particolare, Reg. CE nn. 2220/1996, 103/2004 e 2111/2003 e D.Lgs. n. 228 del 2001) in tema di aiuti comunitari nel settore ortofrutticolo da cui emerge il ruolo centrale delle organizzazioni dei produttori, ha precisato, con riferimento al regime della responsabilità con i produttori conferenti, che, essendo l’organizzazione di produttori la diretta beneficiaria degli aiuti comunitari, lo Stato membro è obbligato ad agire nei suoi riguardi con ogni possibile iniziativa di recupero nell’ipotesi di percezione indebita dei menzionati aiuti.

In questo quadro, il Consiglio di Stato ha ritenuto che AGEA è legittimata a chiedere la restituzione dell’indebito anzidetto soltanto ai predetti organismi ai quali aveva erogato precedentemente gli aiuti comunitari, ciò in quanto questi sono i reali destinatari del recupero, ferma restando comunque la possibilità di agire in rivalsa, autonomamente, per conseguire il ristoro del danno subito nei confronti dei singoli produttori (cfr, punto 2.1 di cit. Cons. St., sez. VI, n. 7377/2010).

1.2 La Sezione non ha motivo di discostarsi dalle argomentazioni del giudice di appello, a ciò aggiungendo che nella normativa citata non vi è alcuna disposizione che faccia ritenere esistente una responsabilità solidale tra l’OP ed il singolo produttore tanto da legittimare la possibilità per AGEA di rivolgere indifferentemente la richiesta di restituzione all’uno o all’altro, pur rimanendo, come detto, la possibilità per l’organismo di produttori di agire in rivalsa a titolo – però – di risarcimento dei danni subiti in ragione del comportamento fraudolento di quest’ultimo.

Né vale invocare l’art. 2615, comma 2, del c.c. secondo cui la responsabilità del singolo consorziato si somma con quella del consorzio che ha agito per suo conto, creando, per effetto di questo vincolo solidale, una duplicità di legittimazioni passive, in quanto il ruolo centrale ed autonomo sopra descritto, assunto dall’OP nei rapporti con l’organismo pagatore, non consente di ritenere che le obbligazioni siano state assunte nell’interesse specifico dei produttori conferenti.

2. Ciò posto, previo assorbimento delle ulteriori doglianze proposte dai ricorrenti, il ricorso va accolto con conseguente annullamento degli atti impugnati.

3. Le spese seguono la soccombenza nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.

Condanna AGEA al pagamento delle spese di giudizio in favore dei ricorrenti che si liquidano in Euro 1.000,00 (mille/00) oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Maddalena Filippi, Presidente

Maria Cristina Quiligotti, Consigliere

Daniele Dongiovanni, Consigliere, Estensore
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Cass. civ. Sez. II, Sent., 11-07-2012, n. 11745

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Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 6-9-2002 F.P. conveniva dinanzi ai Tribunale di Pordenone G.A., G. S. e G.P., quali eredi di C.M., e G.J.P., Gu.Pa., G.W., G. F. e G.B., quali eredi di C.R., per sentir accertare il suo diritto di proprietà, per acquisito fattone per usucapione, di due fondi catastalmente intestati rispettivamente a C.M. e a C.R., da essa posseduti in forma pacifica e pubblica da oltre venti anni.

Si costituivano solo G.A. e G.P., sostenendo che i loro fondi, costituiti da un bosco e da un prato, erano sempre stati posseduti dalla loro dante causa, la quale da circa un decennio aveva concesso in uso gratuito al marito dell’attrice solo il prato.

Gli altri convenuti rimanevano contumaci.

Con sentenza depositata il 6-10-2005 il Tribunale adito accoglieva la domanda con riguardo ai fondi intestati a C.R., mentre non riteneva raggiunta la prova del possesso utile all’usucapione con riferimento al fondo degli eredi di C.M., essendo emerso dalla prova testimoniale che il marito dell’attrice aveva chiesto alla proprietaria il permesso di usare il prato per il pascolo del bestiame.

La F. proponeva appello avverso la predetta decisione, deducendo che il Tribunale, nel rigettare la domanda nei confronti degli eredi di C.M., non aveva correttamente valutato le univoche dichiarazioni rese dai testi escussi per conto degli attori, i quali avevano riferito che sia il bosco che il prato erano stati usati sin dal 1980. Il giudice di primo grado, al contrario, aveva immotivatamente privilegiato le dichiarazioni dei testi di parte convenuta, interessati alle sorti della lite, i quali avevano falsamente affermato che i terreni in questione erano rimasti abbandonati fino ad una fantomatica telefonata di C. G., che aveva chiesto di poter usare il prato.

Instauratosi il contraddittorio, si costituivano G.A. e G.P., contestando la fondatezza del gravame.

Con sentenza depositata il 30-7-2007 la Corte di Appello di Trieste rigettava l’appello.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre la F., sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso G.A., mentre gli altri intimati G.P. e G.S. non hanno svolto attività difensive.

In prossimità dell’udienza di discussione fissata per il 10-1-2012 la ricorrente ha depositato una memoria ex art. 378 c.p.c..

A seguito del rinvio della predetta udienza, la F. ha depositato una nuova memoria.
Motivi della decisione

1) Con il primo motivo la ricorrente, lamentando, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, l’omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, si duole che la Corte di Appello abbia ritenuto non raggiunta la prova dell’usucapione per il contrasto emerso tra le deposizioni testimoniali raccolte, senza procedere alla valutazione dell’attendibilità dei testi escussi e della plausibilità delle circostanze dai medesimi riferite.

Osserva il Collegio che il motivo deve ritenersi ammissibile, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006 (applicabile ratione temporis alla fattispecie), contenendo un momento di sintesi, che può essere ravvisato nell’affermazione finale, secondo cui "sulla questione decisiva, che è la valutazione della contrastanti testimonianze, ogni reale motivazione è assente".

Le censure mosse, tuttavia, sono infondate.

La Corte di Appello ha fornito adeguata giustificazione delle ragioni per le quali ha ritenuto non fornita dall’attrice la prova dell’avvenuta usucapione della proprietà del fondo di proprietà delle eredi di C.M.. Essa ha rilevato che, contrariamente a quanto dedotto dall’appellante, il racconto dei testi escussi per conto dei convenuti, secondo cui il prato della C. era rimasto incolto fino alla metà degli anni novanta, allorchè il marito dell’attrice chiese telefonicamente di poterlo usare, non appare illogico, non essendovi alcuna prova certa dell’uso anteriore a tale richiesta telefonica, affermato dai testi dell’attrice. In particolare, la Corte territoriale ha evidenziato che gli stretti rapporti di parentela e la lontananza rendono verosimile una richiesta telefonica per l’uso di un prato incolto; ed ha osservato che le opposte tesi prospettate dai due gruppi di testi appaiono entrambe intrinsecamente logiche e plausibili, tanto che nessuna di esse è in grado di prevalere sull’altra.

Sulla base di tali considerazioni, che presuppongono una chiara, sia pure implicita, valutazione di pari attendibilità dei due contrapposti gruppi di testimoni, in modo del tutto logico e consequenziale la Corte distrettuale ha ritenuto non assolto dell’attrice l’onere probatorio sulla stessa gravante in ordine ai fatti posti a fondamento della domanda. Qualora, infatti, il giudice del merito ritenga sussistere un insanabile contrasto tra le deposizioni rese dai testimoni in ordine ai fatti costitutivi della domanda, fondando siffatto convincimento non sul rapporto strettamente numerico dei testi, bensì sul dato oggettivo di detto contrasto, ritenuto ostativo al raggiungimento della certezza necessaria alla decisione e, con apprezzamento di fatto congruamente motivato, reputi non superabile il contrasto sulla scorta delle ulteriori risultanze istruttorie, ritenute altresì inidonee a dimostrare la fondatezza della domanda, l’insufficienza della prova si riverbera in danno della parte sulla quale grava l’onere della prova, comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta (Cass. 15-2-2010 n. 3468; Cass. 5-5-2003 n. 6760).

La sentenza impugnata, pertanto, risulta sorretta da argomentazioni sufficienti e razionali, che la sottraggono al sindacato di questa Corte, alla quale non è consentita un’ulteriore valutazione in fatto delle risultanze istruttorie.

La valutazione delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità d’alcuni piuttosto che d’altri, la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, come del pari l’esclusione della prevalente concludenza d’un gruppo di testimonianze rispetto ad un altro di contenuto contrapposto, infatti, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova a preferenza di altre o l’equivalenza di entrambe, non incontra altro limite se non quello della necessaria indicazione delle ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento od a confutare puntualmente ciascuna delle deduzioni difensive delle parti, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 5-5-2003 n. 6760).

2) Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione della Tariffa Forense di cui al D.M. 8 aprile 2004, n. 127 e Tabelle allegate, in relazione alla liquidazione dei diritti ed onorari, effettuata in misura notevolmente superiore al massimo previsto dagli scaglioni applicabili in ragione del valore della causa.

Il motivo è inammissibile, non concludendosi con la formulazione di un quesito di diritto, come prescritto dall’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 dei 2006, applicabile ratione temporis al ricorso per cassazione in esame, proposto avverso una sentenza depositata dopo l’entrata in vigore della citata legge.

3) Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese sostenute dalla resistente nel presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2012

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Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 30-01-2013) 20-02-2013, n. 8127

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Svolgimento del processo

Con ordinanza del 9.8.2012, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli dispose la custodia cautelare in carcere di C.V. e Q.R., indagati per il reato di cui agli artt. 56 e 629 c.p. in relazione all’art. 628 c.p., comma 1 e comma 3, n. 1.

Avverso tale provvedimento l’indagato propose istanza di riesame ed il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 20.8.2012, confermò il provvedimento impugnato.

Ricorre per cassazione il difensore degli indagati deducendo:

1. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’individuazione fotografica ed alla mancanza di riscontri individualizzanti; le individuazioni fotografiche sarebbero state effettuate in presenza contestuale di entrambe le persone offese;

sarebbero generiche le descrizioni fornite prima delle individuazioni; sarebbe generica la motivazione dell’ordinanza cautelare richiamata per relationem dall’ordinanza impugnata; non vi è menzione della mancata indicazione della targa del motociclo sul quale gli indagati si sono allontanati e sono stati seguiti dalle persone offese in taluni dei quattro incontri;

2. vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 (erroneamente indicata come L. n. 297 del 1991).

Motivi della decisione

Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Il riconoscimento fotografico operato in sede di indagini di polizia giudiziaria non è regolato dal codice di rito e costituisce un accertamento di fatto utilizzabile in giudizio in base ai principi di non tassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento del giudice; la certezza della prova non discende dal riconoscimento come strumento probatorio, ma dall’attendibilità accordata alla deposizione di chi si dica certo dell’individuazione. (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 22612 del 10/02/2009 dep. 29/05/2009 Rv. 244197).

Il Tribunale ha ritenuto attendibili le persone offese alla luce della coerenza del racconto, della puntualità nella descrizione degli eventi e per l’assenza di inimicizia.

D’altro canto non determina nullità o inutilizzabilità dell’atto di individuazione fotografica l’incompleta verbalizzazione dei criteri di scelta delle fotografie, poichè l’inosservanza dell’obbligo di verbalizzazione degli atti di indagine compiuti dalla polizia giudiziaria non è sanzionata dalla legge. (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15554 del 13/03/2009 dep. 10/04/2009 Rv. 243987).

Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato e svolge censure di merito.

Il Tribunale ha motivato la sussistenza della circostanza aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 in considerazione della prospettata appartenenza degli indagati a gruppi criminali, atteso che il tentativo di estorsione è stato posto in essere rappresentando alle persone offese la necessità di sussidi ai detenuti.

In ciò non si ravvisa alcuna manifesta illogicità o mancanza di motivazione che la renda sindacabile in questa sede.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, le parti private che lo hanno proposto devono essere condannate al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – ciascuna al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di Euro mille, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Poichè dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi – ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter – che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui gli indagati si trovano ristretti perchè provveda a quanto stabilito dal citato art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 bis.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di Euro mille alla cassa delle ammende. Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p..

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2013

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