Cass. pen., sez. I 27-01-2009 (16-01-2009), n. 3752 Remissione del debito – Condizioni per la concessione – Condannato già detenuto – Accertamento della regolarità della condotta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

RITENUTO IN FATTO
Il 30 aprile 2008 il Tribunale di sorveglianza di Venezia rigettava l’istanza di remissione del debito avanzata da B.M. in relazione alla sentenza emessa il 10 luglio 2003 dalla Corte d’appello di Venezia, ritenendo insussistenti i presupposti della regolare condotta e della disagiate condizioni economiche.
Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione personalmente B., il quale lamenta violazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
1. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 6 (testo unico in materia di spese di giustizia), che ha abrogato l’art. 56 dell’ordinamento penitenziario, i presupposti per la remissione del debito sono costituiti dalle disagiate economiche e dalla regolare condotta tenuta dal soggetto.
La norma distingue tra l’ipotesi in cui il condannato non sia mai stato detenuto o internato e quella in cui sia stato, invece, detenuto o internato, stabilendo che, nel primo caso, si deve avere riguardo alla condotta tenuta in libertà e, nel secondo, a quella tenuta in istituto, sempre valutata secondo i parametri di cui all’art. 30 – ter dell’ordinamento penitenziario.
Questa Corte, coerentemente con tale impostazione, ha affermato che, nel caso di soggetto che sia stato ristretto in carcere, la condotta regolare va verificata con esclusivo riguardo alla condotta tenuta in istituto, valutata secondo i parametri di cui all’art. 30 – ter dell’ordinamento penitenziario, non potendo essere considerata ostativa al beneficio la sola commissione, fuori dello stato detentivo, di ulteriori reati (Cass. Sez. 1^, 10 luglio 2003, n. 29193, rv. 224899; Cass. Sez. 1^, 16 maggio 2000, n. 00779, rv.
216079; Cass. Sez. 1^, 8 gennaio 2003, n. 00204, rv. 222809).
2. Nel caso in esame il Magistrato di sorveglianza di Venezia, con motivazione esente da vizi logici e giuridici e fondata sul puntuale esame delle circostanze di fatto, in quanto tali insindacabili in sede di legittimità, ha respinto l’istanza, valutando insussistente il requisito della regolare condotta, in quanto B., durante il periodo di detenzione, non ha sempre mantenuto una condotta regolare (come comprovato dal parziale rigetto della domanda di liberazione anticipata), avendo avuto un’accesa lite con un altro detenuto.
Il provvedimento impugnato ha altresì argomentato, sulla base della documentazione acquisita e degli accertamenti svolti – costituenti circostanze di fatto, in quanto tali insindacabili in sede di legittimità – l’insussistenza del requisito delle disagiate condizioni economiche, tenuto conto dei redditi accertati.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di prova circa l’assenza di colpa nella proposizione dell’impugnazione (Corte Cost, sent. n. 186 del 2000), al versamento della somma di Euro mille alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro mille alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cassazione Civile, Sentenza n. 4476 del 2011 Responsanilita da custodia. Cade e si fa male mentre fa la spesa. Il Supermercato paga i danni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

I fatti di causa possono così ricostruirsi sulla base della sentenza impugnata.

[OMISSIS] convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Roma S. s.r.l. chiedendo di essere risarcita dei danni subiti il 22 dicembre 1995 allorché, mentre si trovava all’interno di un supermercato gestito dalla convenuta, era caduta a causa di una chiazza di sapone colata sul pavimento da un flacone collocato sugli scaffali del grande magazzino, riportando la rottura del femore.
Con sentenza del 17 giungo 2002 il giudice adito rigettò la domanda.
Proposto dalla soccombente gravame, la Corte d’appello lo ha respinto in data 1 aprile 2005.

Avverso detta pronuncia propone ricorso per cassazione, illustrato anche da memoria, [OMISSIS], formulando tre motivi.
Resiste con controricorso S. s.r.l..

Motivi della decisione

Col primo motivo la ricorrente denuncia insufficienza della motivazione sul motivo di appello volto a far valere la responsabilità della controparte ex art. 2043 cod. civ., in relazione all’art. 112 cod. proc. civ..
Sostiene che la Corte territoriale, esaminati congiuntamente i due motivi di gravame con i quali era stata denunciata la mancata applicazione, rispettivamente, degli artt. 2043 e 2051 cod. civ., si era poi occupata soltanto dell’evocata responsabilità del custode. E invero il giudice d’appello, pur avendo dato per scontato, a differenza dei quello di prime cure, che la caduta della decotti era avvenuta a causa del liquido disperso per terra, aveva ritenuto l’evento dannoso addebitabile esclusivamente a negligenza della stessa infortunata, essendo l’ostacolo visibile, senza nulla dire, dunque, sulla mancata adozione di quelle cautele, quale segnalazione del pericolo e rimozione della sostanza, idonee a connotare in termini di colpa la condotta del gestore.

Col secondo mezzo l’impugnante lamenta violazione dell’art. 2051 cod. civ., anche in relazione all’art. 1176 cod. civ..
Considerato invero che, ai fini dell’applicabilità dell’art. 2051 cod. civ., all’attore incombe soltanto l’onere di provare il nesso di causalità tra la res in custodia e il danno subito, mentre spetta al custode dimostrare, per andare esente da responsabilità, l’imputabilità del pregiudizio al caso fortuito, erroneamente il decidente aveva assolto la controparte dalle istanze attrici sull’assunto che non fosse riscontrabile nella fattispecie alcuna insidia trabocchetto. Secondo l’esponente per affermare la responsabilità del custode non sarebbe assolutamente necessario provare la presenza di tali elementi, tanto più che la diligenza richiesta alla clientela di un supermercato è quella media, ex art. 1176 cod. civ. , propria del cittadino normalmente avveduto, e che il titolare di un grande magazzino ha certamente l’obbligo, ex art. 40 cod. pen., di rimuovere dal pavimento sostanze scivolose, così impedendo eventi dannosi per i clienti.

Col terzo mezzo la ricorrente deduce insufficienza della motivazione sul motivo di appello volto a far valere la responsabilità della controparte ex art. 2049 cod. civ., in relazione all’art. 112 cod. proc. civ.. La censura investe la risposta data dalla Corte territoriale al motivo di gravame col quale era stata impugnata la ritenuta insussistenza della responsabilità del titolare del supermercato per carenze nella manutenzione della struttura, argomentata sul rilievo che la stessa parte attrice aveva, in citazione, ammesso che il liquido era da poco fuoriuscito dal contenitore. Secondo l’esponente la motivazione sarebbe, sul punto, profondamente inappagante, considerato che il fatto causativo del danno era assolutamente prevedibile e niente affatto infrequente nella gestione dei supermercati.

Ragioni di ordine logico impongono di partire dall’esame delle critiche svolte nel secondo motivo di ricorso che, attenendo alla ricorrenza, nella fattispecie, di un’ipotesi di responsabilità aggravata per fatto proprio (nel senso che di qui a poco si chiarirà), hanno un rilievo potenzialmente assorbente, rispetto alle altre censure proposte.
Esse sono fondate per le ragioni che seguono.

I principi giuridici che, secondo la giurisprudenza di legittimità, governano la materia, possono così riassumersi: la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall’art. 2051 cod. civ., prescinde dall’accertamento del carattere colposo dell’attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento; tale responsabilità prescinde, altresì, dall’accertamento della pericolosità della cosa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l’insorgenza di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato – con effetto liberatorio totale o parziale – anche dal fatto del danneggiato, avente un’efficacia causale idonea a interrompere del tutto il nesso causale tra cosa ed evento dannoso o da affiancarsi ad esso come ulteriore contributo utile nella produzione del pregiudizio (Cass. civ. 7 aprile 2010, n. 8229; Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279; Cass. civ. 5 dicembre 2008, n. 28811).

La radicale oggettivazione dell’ipotesi normativa, insita nella prospettiva adottata – che rende più congruo parlare di rischio da custodia (piuttosto che di colpa nella custodia) e di presunzione di responsabilità (piuttosto che di colpa presunta) – comporta che la responsabilità in questione non esige, per essere affermata, un’attività o una condotta colposa del custode, di talché, in definitiva, il custode negligente non risponde in modo diverso dal custode perito e prudente, se la cosa ha provocato danni a terzi (Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279).

Assodato, dunque, che la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. è esclusa solamente dal caso fortuito -che, si ripete, è qualificazione incidente sul nesso causale e non sull’elemento psicologico dell’illecito (confr. Cass. civ. 7 luglio 2010, n. 16029; Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279) – in relazione a talune fattispecie può essere necessario stabilire se l’evento derivi in tutto o in parte dal comportamento dello stesso danneggiato. Ne consegue che corollario della regola sancita dall’art. 2051 cod. civ..
è quella dettata dall’art. 1227 cod. civ., comma 1.

Peraltro il giudizio sull’autonoma idoneità causale del fattore esterno ed estraneo a produrre l’evento deve in ogni caso essere adeguato alla natura ed alla pericolosità della cosa, sicché tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa, tanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, a partire; dall’uso improprio della cosa, fino all’eventuale interruzione del nesso eziologico tra la stessa e il danno e alla esclusione di ogni responsabilità del custode (cofr. Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279).

Venendo al caso di specie, secondo il giudice di merito il comportamento della danneggiata avrebbe avuto siffatta portata, perchè il liquido era visibile sul pavimento, di talché, esclusa la sussistenza di un’insidia o trabocchetto, e, in particolare, di un pericolo occulto e imprevedibile, la caduta era attribuibile esclusivamente a disattenzione della vittima.
Ritiene il collegio che tali argomentazioni facciano malgoverno dei principi innanzi enunciati.

E invero l’affermazione che il mancato avvistamento della chiazza di detersivo costituì elemento idoneo a interrompere il nesso di causalità, deve confrontarsi con la massima di comune esperienza per cui chi frequenta un supermercato ha la ragionevole aspettativa di circolare in un posto sicuro soprattutto con riferimento alla manutenzione del pavimento, essendo interesse anche del gestore che l’attenzione degli avventori sia catturata esclusivamente dai prodotti esposti.

In tale contesto è del tutto plausibile che il danno sofferto dalla [OMISSIS] sia stato casualmente connesso a un tipo di utilizzazione conforme alla funzione e alla destinazione tipiche della cosa in custodia di talché, nella predetta prospettiva, andranno nuovamente approfondite tutte le circostanze in cui avvenne la caduta.

In definitiva, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione che, nel decidere, si atterrà ai seguente principi di diritto:

– la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall’art. 2051 cod. civ., prescinde dall’accertamento del carattere colposo dell’attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento;
tale responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato – con effetto liberatorio totale o parziale – anche dal fatto del danneggiato, avente un’efficacia causale idonea a interrompere del tutto il nesso eziologico tra cosa ed evento dannoso o ad affiancarsi come ulteriore contributo utile nella produzione del danno;

– il giudizio sull’incidenza del comportamento del danneggiato nella produzione del danno non può prescindere dalla considerazione della natura della cosa e deve tener conto delle modalità che in concreto e normalmente ne caratterizzano la fruizione.

Resta assorbito l’esame degli altri motivi di ricorso.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 09-12-2010) 20-01-2011, n. 1560

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

p.1. Con la sentenza specificata in epigrafe il giudice dell’udienza preliminare dichiarava non luogo a procedere contro G.D., imputato del reato di calunnia, per avere denunciato P. M. di falsità in scrittura privata, affermando falsamente che il documento di riconoscimento del debito da quegli utilizzato per ottenere un decreto ingiuntivo era il prodotto di un fotomontaggio.

Il giudice, considerato che la consulenza tecnica disposta dal pubblico ministero aveva accertato che la scritta "offerta G. D." apposta sotto l’importo di L. 18 milioni era stata vergata da P. e che la sottoscrizione finale di G.D. era autentica, affermava che il documento incriminato non era frutto di fotomontaggio e, però, riteneva che il denunciarne avesse avuto buoni motivi per crederlo. Perciò lo proscioglieva dall’accusa di calunnia per difetto di dolo.

Contro la sentenza ricorre la parte civile P., che denuncia la manifesta illogicità della motivazione, assumendo che il convincimento del giudice sulla pretesa inconsapevolezza dell’imputato di accusare un innocente cozzava contro il fatto, completamente ignorato, che lo stesso, nella denuncia e nell’opposizione al decreto ingiuntivo, non si era limitato a dire che il documento era stato creato con un fotomontaggio, ma aveva altresì disconosciuto l’autenticità della propria sottoscrizione.

Aggiunge che il giudice perviene alla decisione sviluppando argomentazioni fondate sul plausibile e sul verosimile che lasciano spazio al dubbio e all’opinabile. Conclude pertanto per l’annullamento della sentenza. p.2. Il ricorso è inammissibile, da un lato, perchè manifestamente infondato e, dall’altro, perchè censura le valutazioni, non sindacabili nel giudizio di legittimità, compiute dal giudice del merito sulle acquisizioni probatorie.

Infatti la sentenza impugnata ha prosciolto l’imputato per difetto dell’elemento psicologico del reato, rilevando nella versione del fatto resa da P. numerose inesattezze e inverosimiglianze. Anzitutto non rispondeva a verità l’affermazione contenuta nella richiesta di decreto ingiuntivo che la scritta "offerta G.D." fosse stata vergata da G. nè era plausibile che il documento prodotto in giudizio fosse stato predisposto da G., perchè esso non recava l’indicazione dell’acconto di Euro 10.000 già versato nè recava l’annotazione – già apposta sul precedente conteggio – che il pagamento era condizionato al rilascio dell’agibilità. Pertanto – concludeva il giudice a quo – era verosimile che G. avesse sottoscritto il documento dopo che P. aveva consentito a ridurre l’importo complessivo della sua parcella a 18.000 Euro, ma prima che P. vi apponesse la scritta "offerta G.D.".

Perciò G., esaminando il documento a distanza di tempo, visto che non corrispondeva all’intesa raggiunta, lo aveva qualificato come prodotto di un fotomontaggio.

Il provvedimento impugnato ha dunque esposto secondo logica le ragioni della decisione senza incorrere nei vizi denunciati in ricorso. In particolare nè dal capo d’imputazione nè dal testo della sentenza risulta che G. abbia disconosciuto l’autenticità della propria firma apposta in calce alla scrittura allegata alla richiesta di decreto ingiuntivo. Egli ha invece denunciato che il predetto documento era il risultato di un fotomontaggio proprio perchè, pur disconoscendo il documento, aveva rilevato che la sua firma era vera.

Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro mille alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Campania Napoli Sez. III, Sent., 01-02-2011, n. 636 Commercio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo
Motivi della decisione

Il ricorso principale va dichiarato improcedibile.

L’Amministrazione resistente ha emanato un nuovo atto (ordinanza n.417 prot. 42326 del 23 novembre 2009, impugnata con motivi aggiunti), con distinta e autonoma motivazione, recante l’ordine incondizionato di cessazione dell’attività di agriturismo "abusivamente condotta in violazione delle norme urbanistico edilizia, sanitarie e amministrative nei locali della ditta "vivi natura" ubicati in via Ponte Izzo, 49", atto che ha sostituito in toto il provvedimento sanzionatorio impugnato con il primo gravame.

Con il ricorso per motivi aggiunti, parte ricorrente articola una pluralità di censure, dettagliatamente riportate in epigrafe, con le quali lamenta preliminarmente l’incompetenza dei soggetti (i dirigenti rispettivamente dell’Ufficio Tecnico settori V e VI e il Dirigente del Settore IV nonché comandante della Polizia Municipale), la carenza di potere e l’erroneità dei presupposti in fatto e in diritto, oltre varie illegittimità procedimentali e l’immanente contrasto con i principi di cui agli artt. 24 e 97 della Costituzione.

Il ricorso per motivi aggiunti è infondato e va respinto.

Il ricorrente impugna l’atto con il quale il Comune di Pompei, all’esito di una conferenza di servizi indetta "per la verifica della sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l’esercizio dell’attività di agriturismo" in ragione dell’avvenuta presentazione, ad opera dell’interessato, di una istanza per la regolarizzazione dell’impianto produttivo ai sensi dell’art.4 D.P.R. 447/98, nel denegare, in ragione dell’esito dell’istruttoria, la sussistenza dei presupposti per l’invocata regolarizzazione ha ordinato la cessazione dell’attività di agriturismo. La difesa attorea, nel censurare l’operato dell’Amministrazione, deduce che l’azienda agrituristica in oggetto può considerarsi un "impianto produttivo sostanzialmente sano, possedendo un corpo edilizio in parte autorizzato e in parte sub condono, una valida autorizzazione sanitaria, titoli sia per il possesso e l’allevamento degli animali sia per la somministrazione di cibi e bevande".

Il Tribunale osserva, tuttavia, che, se è pur vero che il complesso aziendale in questione può vantare l’esistenza di un titolo autorizzatorio iniziale, formatosi per silentium ai sensi dell’art.8 Legge n.730 del 1985 (come puntualmente rilevato da questo Tribunale nella sentenza n.10100 del 2003), e di un’autorizzazione sanitaria rilasciata in data 29.11.1999 "per la cucina annessa all’azienda agricola" (cfr. copia dell’atto nella produzione di parte ricorrente), è altresì vero – e incontestato anche da parte attorea – che il complesso in questione è stato interessato, nel corso degli anni, da una pluralità di interventi realizzati in assenza di titoli abilitativi di sorta.

Orbene, ritiene il Tribunale che il numero e qualità degli interventi in parola (per una loro ricognizione, pur sommaria, è possibile esaminare gli elaborati grafici presentati dal ricorrente a corredo della menzionata istanza di regolarizzazione ai sensi dell’art.4 del D.P.R. 447/98 e prodotti in giudizio dalla difesa del Comune in allegato alle note di udienza del 10 dicembre 2009) siano tali da condurre alla seguente conclusione: il cespite aziendale risultante dal coacervo di questi interventi è del tutto diverso da quello originario e, per ciò stesso, esso non può considerarsi in qualche modo ancora legittimato in virtù delle autorizzazioni iniziali. Neppure, per esso, sussistono i presupposti per la "regolarizzazione" invocata come statuito dal Comune di Pompei.

Ferma la generale premessa, reiteratamente ribadita da questa Sezione in numerose pronunce, che il legittimo esercizio di un’attività commerciale, precipuamente quando essa comporti – come nel caso di specie – la somministrazione di alimenti e bevande, deve essere ancorato, sia in sede di rilascio del relativo titolo autorizzatorio, sia per l’intera durata del suo svolgimento, alla disponibilità giuridica e alla regolarità urbanisticoedilizia dei locali in cui essa viene posta in essere (cfr. T.A.R. Campania Napoli, sez. III, 9 settembre 2008, n. 10058; Id., 09 agosto 2007, n. 7435; Id., 27 gennaio 2003, n. 423; Id., 22 novembre 2001, n. 5007), va altresì osservato che la disciplina legislativa statale e regionale dettata in materia di aziende agrituristiche è particolarmente rigorosa, perché finalizzata a preservare la specificità del settore agrituristico e la genuinità dei prodotti fruibili all’interno dell’azienda agrituristica.

La particolare attenzione prestata dal legislatore è testimoniata dalla successione di leggi in materia sia di carattere statale che regionale: si sono succedute in particolare, quanto alle fonti statali, la legge n. 730 del 1985 e la legge n.96 del 2006, e, quanto alle fonti regionali, la L.R. n.41 del 1984 e la L.R. n.15 del 2008. In via di estrema sintesi e tenuto conto del rapporto tra l’ordinamento statale e regionale, come disegnato dalla Corte Costituzionale con sentenza del 12 ottobre 2007 n.339, può affermarsi che per "attività agrituristiche" si intendono le attività di ricezione e di ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli, singoli o associati "attraverso l’utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione rispetto all’attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento e attività connesse"(art.2 L.R. n.15/2008) e che gli elementi caratterizzanti vanno individuati nel rapporto di connessione con l’attività agricola e nella perdurante prevalenza di quest’ultima. Giova evidenziare, in particolare, l’estremo rigore della disciplina legislativa quanto alla tipologia degli interventi ammissibili sugli immobili del compendio agrituristico: l’art.3 della Legge 730 del 1985 (poi abrogata dalla Legge n.96/2006) prevedeva, ai commi 3 e 4, che: "le leggi regionali disciplinano gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio esistente ad uso dell’imprenditore agricolo ai fini dell’esercizio delle attività agrituristiche. Il restauro deve essere eseguito nel rispetto delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche degli edifici esistenti e nel rispetto delle caratteristiche ambientali delle zone interessate"; l’art.3, commi 2 e 3, della Legge n.96/2006 prevede: "1.le regioni disciplinano gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio esistente ad uso dell’imprenditore agricolo ai fini dell’esercizio di attività agrituristiche, nel rispetto delle specifiche caratteristiche tipologiche e architettoniche, nonché delle caratteristiche paesaggisticoambientali dei luoghi. 3. I locali utilizzati ad uso agrituristico sono assimilabili ad ogni effetto alle abitazioni rurali"; l’art.3 della L.R. n.15/2008 (abrogativa della L.R n.41/84) conferma, con una disciplina di maggiore dettaglio, l’esigenza di conservazione del carattere di ruralità degli edifici e dei locali utilizzati a fini agrituristici e, in caso di ristrutturazione, il vincolo del rispetto delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche degli edifici esistenti nonché delle caratteristiche ambientali delle zone interessate mediante l’utilizzo di tipologie e di materiali tradizionali della zona.

Dalla mera lettura dei testi normativi riportati emerge, in tutta evidenza, che l’azienda agrituristica viene concepita dal legislatore, quanto al profilo dei cespiti edilizi in cui essa si svolge, come finalizzata alla conservazione ed eventualmente al recupero patrimonio edilizio rurale esistente. Elemento che di per sé, costituisce un elemento di valutazione ineludibile e stringente per lo scrutinio sia della assentibilità sia, come nel caso di specie, della sanabilità a posteriori di nuovi manufatti realizzati nel compendio agrituristico.

Nel complesso aziendale in parola, gli interventi sono stati molteplici, come è possibile evincere dalla relazione e dal quadro sinottico contrassegnato come Prospetto A, allegati alla Nota n.334832 del 21 settembre 2009 e solo per alcune di esse risulta pendente l’istanza di sanatoria edilizia straordinaria (cd. condono edilizio), mentre per altre è stata denegato, anche in forma espressa, l’ accertamento di conformità di cui all’art. 13 Legge 47/85, ora art.36 D.P.R.380/2001 (cfr. il richiamato quadro sinottico).

Ai rilievi appena enunciati deve aggiungersi, inoltre, l’ubicazione dell’agriturismo in oggetto in area soggetta a protezione vincolistica ai sensi del D.Lgs. n.42/2004, già Legge 1497/39 in virtù del vincolo posto dal D.M. 27.10.1961, circostanza preclusiva della eventuale sanabilità a posteriori dei manufatti realizzati (cfr artt.146159 D.Lgs. n.42/2004).

Ne consegue, in definitiva, che correttamente il Comune di Pompei, sul rilievo della non assentibilità dei manufatti realizzati nel compendio aziendale e della improcedibilità dell’istanza di rilascio dell’autorizzazione sanitaria in relazione a locali ed ambienti oggetto di una pluralità di modifiche (cfr. il richiamato quadro sinottico delle attività edilizie realizzate in assenza di titolo), secondo quanto rilevato dai competenti uffici (cfr. note n.3382, già richiamata, del 21.09.2009 e n.33789 del 23.09.2009) sollecitati a ciò dalla presentazione di un’istanza di regolarizzazione ai sensi dell’art.4 del D.P.R. 447/98, oltre che per l’insussistenza di altri presupposti (quali l’iscrizione all’elenco regionale degli operatori agrituristici) ha qualificato come senz’altro abusiva l’attività di agriturismo condotta dal ricorrente, ordinandone la cessazione.

Tale determinazione, assunta all’esito della conferenza di servizi indetta nell’ambito del procedimento di cui al citato D.P.R. n.447/98, è stata adottata dai Dirigenti, rispettivamente settore del IV /Comandante P.M, dell’Ufficio Tecnico Comunale settore V e dell’Ufficio Tecnico Comunale Settore VI. Essa è pertanto un atto complesso interno, perché posto in essere da una pluralità di figure apicali (dirigenti di uffici o settori), ma comunque imputabile ad una sola amministrazione (il Comune di Pompei), in relazione al quale il vizio di incompetenza prospettato dalla difesa attorea è insussistente, attesa la distribuzione delle competenze tra organi politici e organi tecnici disegnata dalla più recente disciplina delle autonomie locali (cfr. "ai sensi degli art. 107 e 109 comma 2 t.u. 18 agosto 2000 n. 267, rientra nella competenza del dirigente, e non del sindaco, l’ordine di cessazione immediata di un’attività agrituristica per l’assenza dei presupposti previsti dalla legge per il relativo svolgimento" T.A.R. Umbria Perugia, 02 novembre 2004, n. 674; "a norma dell’art. 107 del d.lg. n. 267 del 2000, la competenza ad irrogare sanzioni amministrative, provvedimenti amministrativi consistenti in atti autoritativi posti in essere dalla P.A. nell’espletamento di una potestà amministrativa ed aventi rilevanza esterna, è stata devoluta ai dirigenti degli enti locali rimanendo spettanti agli organi di governo solo i poteri di indirizzo e controllo politicoamministrativo, mentre spettano ai dirigenti i compiti non compresi espressamente dalla legge o dallo statuto fra le funzioni degli organi di governo o fra quelle del segretario comunale o del direttore generale" Cassazione civile, sez. II, 08 aprile 2009, n. 8560)

Va, in ultimo, disattesa la domanda di declaratoria di illegittimità del silenzio (inadempimento) asseritamente serbato dal Comune di Pompei sull’istanza di regolarizzazione ex art.4 D.P.R. 44//98, posto che l’ente, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa attorea, ha avviato il relativo procedimento, attivando gli uffici competenti e convocando la prevista conferenza di servizi, e all’esito dell’iter procedimentale, sul duplice rilievo della improcedibilità dell’istanza e del carattere abusivo dell’attività svolta dal ricorrente, ha ordinato la cessazione di quest’ultima richiamandosi alle disposizioni del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:

a) dichiara improcedibile il ricorso principale;

b) rigetta il ricorso per motivi aggiunti;

c) condanna parte ricorrente al rimborso, in favore dell’Amministrazione resistente, delle spese di giudizio che liquida in Euro.2.000,00#(euro duemila/00#).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.