Cass. civ. Sez. I, Sent., 10-11-2011, n. 23485 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. G.P., Gi.Da.Br., Ge.Vi. e F.S., con separati ricorsi depositati il 12 ottobre 2006, avevano adito la Corte d’appello di Roma chiedendo la condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento dell’indennizzo previsto dalla L. n. 89 del 2001 in relazione a un giudizio promosso dinanzi al TAR del Lazio, avente ad oggetto l’accertamento del proprio diritto ad ottenere interessi e rivalutazione monetaria su retribuzioni tardivamente erogate. Il giudizio dinanzi al TAR era stato iniziato nell’aprile 1996 e definito con sentenza del TAR del maggio 2002. Non avendovi l’Amministrazione dato esecuzione, era stato proposto (giudizio di ottemperanza, definito in data 5 aprile 2006. La Corte d’appello, con decreto depositato il giorno 29 luglio 2008, ritenuta congrua la durata del giudizio di cognizione in anni tre e di quello di ottemperanza in anni uno, liquidava a ciascuna parte la somma di Euro 4.000,00 per quattro anni di eccessiva durata del processo. Liquidava le spese nella misura complessiva di Euro 1.480,00, con distrazione in favore degli avv.ti Giovambattista Ferriolo e Ferdinando Emilio Abbate. G.P., Gi.Da.

B., Ge.Vi. e F.S. hanno proposto ricorso a questa Corte avverso il decreto con atto notificato il giorno 27 ottobre 2009 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri formulando due motivi. La parte resiste con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale, formulando cinque motivi, notificato il 4/7 dicembre 2009.

Il collegio dispone che si dia luogo a motivazione semplificata.

Motivi della decisione

1. Il ricorso principale e quello incidentale, riguardando lo stesso provvedimento, vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c. per essere decisi unitariamente.

2. Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e dell’art. 1173 cod. civ. per non essere stati liquidati interessi sulla somma attribuita a titolo di equa riparazione, stante la natura indennitaria e non meramente compensativa dell’equa riparazione.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell’art. 90 c.p.c. e art. 91 c.p.c., nn. 4, 5 e 6 della tariffa professionale, per essere stati i diritti e gli onorari liquidati in misura inferiore a quella di legge, senza tenere conto che, essendo stati riuniti quattro procedimenti solo al momento della discussione, essi andavano liquidati separatamente per le fasi precedenti.

Entrambi i motivi sono accompagnati dai prescritti quesiti.

Con il primo motivo del ricorso incidentale si denuncia la violazione della L. n. 89 del 2001, artt. 2 e 4.

Si deduce al riguardo che il giudizio di cognizione dinanzi al TAR era stato iniziato nell’aprile 1996, si era concluso con sentenza depositata il 24 maggio 2002 e con ricorso del marzo 2005 era stato proposto giudizio di ottemperanza che la Corte d’appello affermava essere stato definito in data 5 aprile 2006. Con la conseguenza che erroneamente la Corte d’appello aveva accolto la domanda sommando i periodi di durata dei due giudizi considerandoli unitariamente e non rilevando la decadenza dall’azione ex lege n. 89 del 2001 di cui all’art. 4 di tale legge.

Il motivo è assistito da congruo quesito.

3. Il primo motivo del ricorso incidentale va esaminato per primo comportando il suo accoglimento l’assorbimento di tutti i successivi motivi dello stesso ricorso incidentale e il rigetto del ricorso principale.

Questa Corte, con sentenze nn. 27348 e 27365 del 2009 delle sezioni unite, ha statuito che in tema di equa riparazione per violazione del termine ragionevole di durata del processo, il processo di cognizione e quello di esecuzione regolati dal codice di procedura civile e quello cognitivo del giudice amministrativo e il processo di ottemperanza teso a far conformare la P.A. a quanto deciso in sede cognitoria, devono considerarsi, sul piano funzionale (oltre che strutturale), tra loro autonomi e pertanto, in dipendenza di siffatta autonomia, le durate dei predetti giudizi non possono sommarsi per rilevarne una complessiva dei due processi (di cognizione, da un canto, e di esecuzione o di ottemperanza, dall’altro) e, perciò, dal momento delle decisioni definitive di ciascuno degli stessi, è possibile, per ognuno di tali giudizi, domandare, nel termine semestrale previsto dalla L. n. 89 del 2001, art. 4, l’equa riparazione per violazione del citato art. 6 della CEDU, con conseguente inammissibilità delle relative istanze in caso di sua inosservanza.

Ne deriva l’accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale in relazione alla domanda di equa riparazione relativamente al giudizio di cognizione svoltosi dinanzi al TAR, risultando dalla sentenza impugnata che la sentenza del TAR che ha concluso tale giudizio presupposto fu depositata il 24 maggio 2002 e risultando dagli atti che i ricorsi alla Corte d’appello di Roma furono proposti tutti nell’aprile 2006, quando il termine di sei mesi previsto dalla L. n. 89 del 2001, art. 4 per la proposizione della domanda in questione era ampiamente scaduto, con conseguente inammissibilità della relativa domanda. Il decreto impugnato va quindi cassato sul punto.

Non era invece tardivo in relazione al giudizio di ottemperanza, che secondo quanto risulta dagli atti di causa fu instaurato in data 11 marzo 2005 e definito con sentenza in data 5 aprile 2006. Per tale parte, pertanto, la domanda era ammissibile. Decidendosi peraltro nel merito al riguardo essa va rigettata, essendo stato il giudizio di ottemperanza definito in un termine congruo.

Trattandosi di questione controversa in diritto all’epoca in cui la domanda fu proposta, si ravvisano giusti motivi per compensare le spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Riunisce i ricorsi. Accoglie il primo motivo del ricorso incidentale nei sensi indicati in motivazione e dichiara assorbiti gli altri dello stesso ricorso. Rigetta il ricorso principale. Cassa il decreto impugnato e decidendo nel merito dichiara inammissibile la domanda in relazione al giudizio di cognizione dinanzi al TAR, rigettandola in relazione alla domanda in relazione al giudizio di ottemperanza.

Compensa le spese dell’intero giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 31-05-2011) 12-07-2011, n. 27130

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Potenza confermava la sentenza del Tribunale della stessa città con la quale era stato dichiarato S.G. responsabile dei reati di peculato, di occultamento e di falsificazione di atti pubblici e condannato alla pena di anni tre di reclusione.

Allo S., responsabile dell’Economato del Comune di Ruoti, era addebitato di essersi appropriato della complessiva somma di L. 30.083.081, relativa a molteplici incassi, effettuati a favore del Comune (per diritti di segreteria e di stato civile per il rilascio di carte di identità ed abbonamenti di scuolabus ed altre causali), che ometteva di versare alla Tesoreria comunale; di aver occultato presso la sua abitazione numerosi ordini di incasso e documentazione contabile di pertinenza del Comune; di essersi appropriato della somma di L. 5.447.580, relativa mandati di pagamento emessi dal Comune a favore di una compagnia assicuratrice, nonchè di aver formato un falso mandato di pagamento per occultare quest’ultima illecita appropriazione.

2. Avverso la suddetta sentenza, ricorre per cassazione il difensore dell’imputato, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:

– la nullità assoluta della citazione dell’imputato per il giudizio del procedimento nr. 114/98, poichè il relativo decreto è stato notificato l’11 novembre 1997 con raccomandata in luogo diverso da quello in cui costui era residente anagraficamente. Sul punto, la Corte potentina erroneamente avrebbe ritenuto sanata la nullità con la comparizione dell’imputato all’udienza del 5 marzo 2001, essendo tale udienza successiva al provvedimento con cui era stata disposta la riunione del procedimento citato con il procedimento penale nr.

28/98, in ogni caso, mai notificata all’imputato.

– la violazione di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in quanto la sentenza impugnata risulterebbe priva di motivazione in ordine alla fattispecie di peculato contestata nel capo a) del procedimento nr. 28/98, posto che la difesa aveva dedotto nel gravame che il primo giudice si era limitato a descrivere soltanto l’evolversi degli accadimenti come descritti dal teste D.B., senza dimostrare che le somme erano in possesso o comunque nella disponibilità dell’imputato e che costui se ne sarebbe appropriato.

Al contrario, l’istruttoria dibattimentale avrebbe dimostrato che lo S. agì, secondo una prassi autorizzata dagli organi competenti, come delegato alla riscossione dei mandati emessi per conto dei beneficiari. In particolare, relativamente ai mandati n. 20 e 21, relativi alla parcella liquidata dal Comune a favore di un legale, lo S. avrebbe agito come delegato di quest’ultimo, trattenendo le somme incassate e trasmettendo alla banca sia gli ordinativi di incasso che i mandati di pagamento e non versando pertanto alcuna differenza. Quanto alle restanti somme riferite nell’imputazione, il rendiconto nr. 2/94 per L. 4.658.252, non risulterebbe liquidato dalla Giunta comunale e riguarderebbe spese già sostenute per soddisfare gli interessi dell’ente; mentre per il rendiconto nr. 11/93, revocato dopo la sua approvazione perchè superiore all’importo massimo di spesa consentito, non risulterebbero attuati gli adempimenti per il recupero delle somme già versate e l’impossibilità materiale di riottenere le stesse non può essere addebitata allo S., che non ne era certo in possesso.

Quanto al peculato di cui al capo a) del procedimento nr. 114/98, la Corte di appello avrebbe omesso di considerare una circostanza emersa dal dibattimento, ovvero che l’imputato avrebbe incassato i mandati di pagamento a favore della società di assicurazione come subagente di quest’ultima, come avrebbe riferito sul punto il teste D..

La somma risulterebbe riscossa per mero errore e successivamente versata al Comune, con la conseguente esclusione della configurabilità dell’elemento soggettivo.

– la violazione di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in quanto la sentenza impugnata non avrebbe considerato che, dall’istruttoria dibattimentale, era emersa al più una condotta di "peculato d’uso".

Con motivi aggiunti, depositati il 16 maggio 2011, il ricorrente, a supporto del primo motivo di ricorso, ha prodotto certificazioni anagrafiche relative alla residenza storica dell’imputato alla data della notificazione della citazione a giudizio.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile, 2. In ordine al primo motivo di ricorso, dagli atti risulta che:

– all’udienza del 15 dicembre 2003, disposta la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, per mutata composizione del Collegio, la difesa dello S. ha sollevato l’eccezione di nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio per il procedimento nr. 114/9, lamentando che l’atto era stato consegnato a persona di servizio, della quale non si dichiarava la qualità di convivente – eccezione che veniva respinta con ordinanza emessa in pari data, ritenendo infondato l’assunto difensivo;

– con l’atto di appello, lo S. ha eccepito la nullità del decreto che disponeva il giudizio per il procedimento n. 114/98, "prescindendo da ogni considerazione circa la qualifica o la qualità della persona che ha ricevuto il piego", in quanto notificato in luogo diverso da quello di residenza anagrafica;

– la Corte di appello ha respinto la suddetta eccezione di nullità, rilevando in primis che, in primo grado, la difesa aveva dedotto un profilo diverso, attinente alle "modalità" di esecuzione della notificazione; che, in ogni caso, l’imputato non aveva ottemperato all’onere di comunicare il mutamento del domicilio dichiarato in precedenza; e che, infine, la comparizione dell’imputato del 5 marzo 2001 aveva sanato la presunta nullità.

Ciò premesso, il dedotto motivo deve ritenersi manifestamente infondato. Assorbente appare il rilievo – non contestato nel ricorso – che l’imputato ha eccepito in primo grado la nullità del decreto che disponeva il giudizio per il procedimento n. 114/98, lamentando non la omessa notifica del decreto di citazione a giudizio e rappresentando al giudice di non avere avuto conoscenza dell’atto, bensì che la notificazione era avvenuta in modo viziato con la consegna dell’atto a persona non convivente ( art. 171 c.p.p., comma 1, lett. d)).

E’ principio consolidato, che qui va ribadito, che se la notificazione della citazione è avvenuta in modo viziato ( art. 171 c.p.p.) o adottando un modello diverso da quello prescritto, la nullità è sanata, a norma dell’art. 184 c.p.p., comma 1, quando la parte compare o rinuncia a comparire (Sez. U, n. 119 del 27/10/2004, dep. 07/01/2005, Palumbo, Rv. 229539).

2. Inammissibili sono del pari i motivi con i quali il ricorrente denuncia carenze e vizi della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità dell’imputato per i reati ascritti.

Il ricorso si risolve infatti da un lato nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, e dall’altro sottopone a questa Corte una serie di considerazioni intrise di merito assolutamente incompatibili con il giudizio di legittimità.

Il ricorrente, pur deducendo formalmente l’omesso esame di doglianze contenute nel gravame, ha sottoposto al giudice di legittimità le stesse ragioni e i medesimi argomenti posti a sostegno dell’atto di appello, in modo disancorato dalla motivazione del provvedimento impugnato, che a quelle deduzioni aveva invece fornito puntuale risposta. Invero, la Corte di appello, con motivazione adeguata ed esente da vizi logici, ha affrontato tutte le questioni devolutele.

Corretta è in particolare la conclusione cui perviene la Corte potentina circa la qualificazione giuridica dei fatti di peculato. E’ infatti principio assolutamente pacifico che il delitto di peculato d’uso ( art. 314 c.p., comma 2) che presuppone il momentaneo utilizzo della "cosa" mobile, non è configurabile in relazione al denaro (tra le tante, da ultimo, Sez. 6, n. 27528 del 21/05/2009, Severi, Rv.

244531).

La restante parte delle censure si risolvono in mere deduzioni di fatto dirette a capovolgere le conclusioni accolte dalla Corte distrettuale, proponendo una diversa interpretazione degli elementi probatori e sollecitando un sindacato di merito che resta precluso nel giudizio di legittimità. 3. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1.000.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 13-05-2011) 25-07-2011, n. 29774

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

– che con l’impugnata sentenza fu confermata la condanna di C. M. alla pena di mesi sei di reclusione ed Euro 200 di multa per il reato di tentato furto aggravato da violenza sulle cose, consistito nell’aver tentato di impossessarsi di merci esposte in supermercato per un valore di Euro 1542,27, previa eliminazione, su alcune di dette merci, delle placche antitaccheggio;

– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell’imputata denunciando:

1) mancanza o contraddittorietà della motivazione, per non avere la corte, nel confermare la ritenuta sussistenza dell’aggravante della violenza sulle cose (determinante ai fini della procedibilità dell’azione penale), spiegato come mai la persona addetta alla vigilanza potesse aver notato la ricorrente nell’atto di staccare le placche antitaccheggio quando, secondo la stessa ricostruzione accusatoria, la sua visuale sarebbe stata impedita dalla presenza del complice dietro il quale la ricorrente medesima si sarebbe occultata;

2) mancanza di motivazione in ordine al confermato diniego delle attenuanti generiche, a fronte dell’avvenuta ammissione dei fatti (eccezion fatta per l’asportazione delle placche antitaccheggio) da parte dell’imputata, la cui segnalata "sostanziale lealtà processuale" risulta – si sostiene – negata senza alcuna giustificazione.

Motivi della decisione

– che il ricorso non appare meritevole di accoglimento, in quanto:

a) con riguardo al primo motivo, a parte il rilievo che esso non precisa se ed in quali termini la pretesa impossibilità, per la persona addetta alla sorveglianza, di notare la ricorrente nell’atto di asportare le placche antitaccheggio, fosse stata rappresentata al giudice d’appello, vale comunque osservare che dall’impugnata sentenza risulta come l’avvenuta asportazione di dette placche fosse stata oggettivamente accertata "sull’uscio", cioè all’atto in cui la ricorrente ed suo complice si apprestavano a lasciare i locali del supermercato; il che, a fronte della pacifica ammissione, da parte dell’imputata, di essersi in effetti resa autrice del tentato furto delle merci trovate in suo possesso, comporta come necessaria conseguenza che alla stessa non poteva non farsi risalire anche il fatto che rendeva detto reato aggravato dalla violenza sulle cose;

b) con riguardo al secondo motivo, esso non considera che il diniego delle attenuanti generiche risulta motivato, nell’impugnata sentenza, non solo sulla base della ritenuta inesistenza della "sostanziale lealtà processuale" ma anche sulla base di altri elementi, primo fra tutti quello costituito dalla presenza, a carico dell’imputata, di precedenti penali tali da aver dato luogo alla contestazione della recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale, il che già sarebbe di per sè bastato a rendere più che giustificato il suddetto diniego.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 16-09-2011, n. 7330 Esclusioni dal concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento prot. n. 320272 del 31 gennaio 2011, con il quale l’Amministrazione della Difesa, in esito agli accertamenti sanitari espletati, ha dichiarato il ricorrente inidoneo al concorso per l’ammissione al 17 corso biennale allievi marescialli del ruolo ispettori dell’Arma dei Carabinieri, determinando l’esclusione dal suddetto concorso, per "esiti di fratture multiple del massiccio facciale con esiti di sintesi metallici in situ";

Considerato che il ricorrente contesta tale accertamento deducendo censure di eccesso di potere sotto vari profili;

Considerato che questa Sezione, con ordinanza istruttoria n. 4362/2011 disponeva apposita visita medica di verificazione ai sensi degli artt. 19 e 66 del codice del processo amministrativo, incaricando di tale incombente il Comando Generale della Guardia di Finanza per mezzo di una Commissione formata da tre medici militari;

Considerato che con nota del 5 luglio 2011 il Centro di reclutamento della Guardia di Finanza ha inviato il verbale della suddetta verificazione che così recita: "Tenuto conto che, sia lo specialista Odontostomatologo che lo specialista Oftalmologo hanno escluso la sussistenza di qualsiasi limitazione funzionale attualmente apprezzabile, avuto riguardo che il codice 36 relativo ai coefficienti della Direttiva Tecnica del 5/12/2005 prende in considerazione "gli esiti di frattura dei mascellari, anche in osteosintesi, senza limitazioni funzionali" attribuendo il coefficiente 2AV, si ritiene opportuno ricondurre a tale previsione le attuali condizioni del ricorrente giudicandole compatibili con l’idoneità";

Considerato che le risultanze della disposta visita medica di verificazione sono positive per il ricorrente, per cui le censure mosse all’impugnato giudizio di non idoneità si appalesano fondate con la conseguenza che il ricorso va accolto, mentre le spese, ivi comprese quelle del compenso spettante al soggetto verificatore, vanno poste a carico della parte soccombente e liquidate ai sensi dell’art. 66, quarto comma, del cod. proc. amm. nei termini indicati in dispositivo.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida nella somma di Euro 1.500,00 (millecinquecento), mentre nel contempo liquida le spese di verificazione nella misura di complessivi Euro 330,53 come da congruo prospetto allegato al verbale di verificazione, ponendole a carico della parte soccombente.

Dà mandato al Consigliere Relatore di provvedere, con separato atto, alla liquidazione delle spese sostenute e relative agli specialisti esterni della Guardia di Finanza, intervenuti nell’ambito dell’incombente effettuato, una volta pervenuta la relativa richiesta di rimborso, ponendole sempre a carico della parte soccombente.

Incarica la Segreteria della Sezione di comunicare la presente sentenza al Centro di Reclutamento della Guardia di Finanza.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.