Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 15-07-2011) 23-09-2011, n. 34556 Sequestro

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Nell’ambito del procedimento penale a carico di Z.H. e W.Y. indagati unitamente ad altri soggetti di nazionalità cinese per i reati di ricettazione ( art. 648 c.p.); introduzione e commercio di beni con marchi contraffati ( art. 474 c.p.);

11 GIP presso il Tribunale di Roma, in data 04.10.2010 emetteva il decreto di sequestro preventivo di denaro ed oggetti preziosi rinvenuti in possesso dei predetti;

gli indagati proponevano impugnazione ma il Tribunale per il riesame di Roma respingeva il ricorso con ordinanza del 18.11.2010;

ricorrono per cassazione gli indagati Z. e W. a mezzo del Difensore di fiducia:

MOTIVI ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b).

1)- Con il primo motivo, i ricorrenti censurano l’ordinanza per avere illogicamente ritenuto il denaro ed i preziosi in sequestro quale illecito profitto dell’attività criminosa contestata e dunque assoggettabili a confisca obbligatoria D.L. n. 306 del 1992, ex art. 12 sexies, senza considerare che tali beni erano di modesta entità e perciò riconducili ai proventi lavorativi legittimamente percepiti dagli indagati;

– il denaro e gli oggetti non erano occultati ma semplicemente ben riposti e si era ben lontani dai contesti criminosi per i quali si era introdotta la confisca per equivalente D.L. n. 306 del 1992, ex art. 12 sexies;

– era errata, infine, la deduzione del Tribunale sulla possibilità di applicare la misura della confisca per equivalente anche all’ipotesi criminosa ex art. 474 c.p., essendo possibile tale misura solo per il reato ex art. 648 c.p., il che restringeva notevolmente la possibilità di ipotizzare una qualche relazione tra il denaro rinvenuto ed una condotta illecita;

CHIEDONO l’annullamento del provvedimento impugnato.

Motivi della decisione

I motivi di ricorso sono palesemente infondati.

Quanto ai motivi relativi al merito del sequestro preventivo va subito evidenziato che lo stesso appare emesso nell’ambito dei criteri dettati dall’art. 321 c.p.p., atteso che il GIP ha motivato in ordine al "fumus" del reato di cui agli artt. 474 e 648 c.p., richiamando: – le indagini di PG, – il sequestro di un consistente quantitativo di merce con il marchio contraffatto (n. 546 oggetti, quali telefonini ed altro), – la mancanza di idonee giustificazioni riguardo alla provenienza del denaro e dei preziosi in sequestro.

Del tutto correttamente il Tribunale per il riesame ha ritenuto incensurabile tale provvedimento perchè fondato su adeguata motivazione in ordine al "fumus" del delitto contestato, ricavabile dalle circostanze sopra evidenziate.

Parimenti infondato è il motivo sulla mancanza di un nesso di pertinenzialità tra i beni sequestrati ed i reati contestati, atteso che nella specie è stato applicato il D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies con espresso riferimento all’ipotesi delittuosa dell’art. 648 c.p. per la quale, come è noto, si prescinde dall’indagine sul vincolo di pertinenzialità (Cass. Pen. Sez. 3, 09.07.2008 n. 38429).

Invero, nell’ambito della confisca per equivalente la Giurisprudenza di legittimità ha osservato che tale istituto è finalizzato a superare gli ostacoli per l’individuazione dei beni in cui si "incorpora" il profitto iniziale (Cass. Pen. SS UU 25.06.2009 n. 38691).

L’ordinanza impugnata ha chiarito con percorso logico motivazionale non censurabile che i beni e denaro in sequestro, per entità, numero e valore, erano di tutto sproporzionati ai modesti redditi denunciati dalle indagate, sicchè doveva ritenersi il nesso con i reati contestati.

I motivi di ricorso articolati collidono con il precetto dell’art. 606 c.p.p., lett. e) in quanto trascurano di prendere in considerazione aspetti sostanziali e decisivi della motivazione del provvedimento impugnato, proponendo soluzioni e valutazioni alternative, sicchè sono da ritenersi inammissibili.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, gli imputati che lo hanno proposto devono essere condannati al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – ciascuno al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, della somma di Euro 1000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 05-03-2012, n. 3399 Revocatoria fallimentare

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Svolgimento del processo

Con decreto del 4.12.2009 il Tribunale di Rimini rigettava l’opposizione proposta da Equitalia Romagna s.r.l. avverso il provvedimento con il quale il giudice delegato del Fallimento L’Antico Restauro s.r.l. aveva ammesso al passivo il credito vantato dall’istante, negando tuttavia la collocazione ipotecaria che pure era stata richiesta.

In particolare Equitalia aveva denunciato l’erroneità della decisione adottata dal giudice delegato, che aveva revocato ai sensi della L. Fall., art. 67, comma 1, n. 4, l’ipoteca legale precedentemente iscritta, sostenendo che la revoca sarebbe stata viceversa ammissibile esclusivamente nelle diverse ipotesi di ipoteca volontaria e giudiziale.

Il fallimento, costituitosi, contestava la fondatezza della domanda, sostenendo che l’ipoteca in questione (prevista dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77) sarebbe stata assimilabile ad un’ipoteca giudiziale, assunto condiviso dal Tribunale, che conseguentemente confermava la decisione del giudice delegato.

Avverso il decreto Equitalia proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui non resisteva l’intimato.

La controversia veniva quindi decisa all’esito dell’udienza pubblica del 2.2.2012.

Motivi della decisione

Con i due motivi di impugnazione la ricorrente ha denunciato violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, L. Fall., art. 67, e vizio di motivazione, rispettivamente sostenendo:

1) che il tribunale avrebbe errato nell’assimilare la natura giuridica dell’ipoteca oggetto di controversia (come detto iscritta ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77) all’ipoteca giudiziale, e conseguentemente a disporne la revoca, poichè si sarebbe limitato ad un’operazione di raffronto fra le caratteristiche di ordine generale dell’ipoteca legale e di quella giudiziale, valorizzando esclusivamente il dato dell’automaticità dell’iscrizione dell’ipoteca legale;

2) che analogamente il giudice del merito avrebbe operato una ricostruzione parziale al fine di stabilire la natura giuridica dell’ipoteca iscritta ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, omettendo in particolare di tenere il debito conto della natura tributaria dei crediti azionati.

Osserva il Collegio che i due motivi di impugnazione devono essere esaminati congiuntamente perchè fra loro connessi, e sono fondati nei termini appresso precisati.

Al riguardo va premesso che il vigente codice civile contempla tre diverse tipologie di ipoteche, individuate rispettivamente:

nell’ipoteca legale (art. 2817), in quella giudiziale (art. 2818), in quella volontaria (art. 2821). Quest’ultima presuppone l’adesione del debitore, ed è dunque da escludere, anche in via del tutto ipotetica, la sua astratta configurabilità nel caso di specie.

Quanto agli altri due tipi di ipoteca sopra indicati, il legislatore ha rispettivamente indicato le ipotesi che danno luogo a quella legale (originariamente tre, poi ridotte a due per effetto delle innovazioni riconducibili all’entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale) ed ha quindi stabilito che ogni sentenza di condanna al pagamento di somma di denaro, all’adempimento di obbligazione, al risarcimento del danno – ad esse equiparati i provvedimenti giudiziali cui la legge attribuisce i medesimi effetti -, costituisce titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.

Poichè appare del tutto evidente che l’iscrizione di ipoteca in esame non è esattamente riconducibile ad alcuna delle due ipotesi sopra considerate (in tal senso si sono d’altro canto formalmente espressi sia il giudice del merito che le stesse parti, le quali, sia pure con soluzioni contrapposte, hanno fatto esplicito riferimento all’assimilabilità dell’ipoteca prevista dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, all’una o all’altra delle due tipologie delineate nel codice civile), la questione che ne discende va individuata nello stabilire se i connotati che contraddistinguono l’ipoteca oggetto di revoca siano o meno tali da farla rientrare nell’ambito di una delle due ipotesi contemplate, e da determinare, quindi, l’applicazione della relativa disciplina in tema di revocatoria fallimentare (la L. Fall., art. 67, comma 1, n. 4, limita invero la previsione di revocabilità a quelle volontarie e giudiziali, restandone quindi escluse quelle legali).

Alla prima questione il Collegio ritiene che debba darsi risposta negativa.

Ed infatti, quanto all’ipoteca legale di cui all’art. 2817 c.c., il legislatore ne ha previsto l’iscrizione automatica su specifici beni immobili oggetto di negoziazione (quindi con oggetto predeterminato e senza sollecitazione di parte), in ragione dell’avvertita esigenza di rafforzare l’adempimento di obbligazioni derivanti da operazioni di trasferimento della proprietà, per effetto di atti di alienazione (n. 1) ovvero di divisione (n. 2).

Pare dunque che la diversità della fattispecie in esame, che richiede un’attivazione del creditore e che non presuppone l’esistenza di un preesistente atto negoziale il cui adempimento il legislatore ha inteso garantire, non consente, per le caratteristiche che la distinguono, la sua assimilazione ad una ipotesi di ipoteca legale.

Ad identiche conclusioni deve però pervenirsi con riferimento al possibile accostamento dell’ipoteca oggetto di esame a quella giudiziale.

L’art. 2818 c.c., infatti, ispirato dall’esigenza di rafforzare l’adempimento di una generica obbligazione pecuniaria (e quindi non specifica, come viceversa nel caso di ipoteca legale), individua il titolo per l’iscrizione di tale ipoteca in una sentenza o in altro provvedimento giudiziale cui la legge riconosce tale effetto.

Orbene, pur risultando del tutto agevole l’accostamento dell’ipoteca in questione a quella giudiziale sul duplice piano delle modalità di iscrizione (ad istanza di parte, quanto meno per una delle due ipotesi contemplate dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, sulla base di precostituito titolo esecutivo) e della genericità dell’obbligazione garantita, è ugualmente evidente la differenza che emerge fra le due fattispecie oggetto di esame, atteso che la richiesta di iscrizione ipotecaria ai sensi del citato art. 77 non è sorretta da provvedimento giudiziale ma, piuttosto, da provvedimento amministrativo.

Tale diversità è sufficiente per far ritenere che a torto sia stata ritenuta revocabile l’ipoteca in questione, e ciò in quanto erroneamente ne è stata affermata l’assimilazione, sul piano della disciplina normativa, a quella giudiziale.

Peraltro in proposito non sembra inutile rilevare, da un lato, che non è ravvisabile alcun motivo di ordine logico o giuridico che imponga la necessità di comprendere l’ipoteca iscritta ex art. 77 sulla base cioè dell’esistenza di titolo esecutivo costituito da un atto amministrativo – nell’ambito delle qualificazioni risultanti dal codice civile e, dall’altro, che non vi è ragione per negarne una propria autonomia.

Sotto quest’ultimo riflesso vale anzi al contrario ricordare che la questione relativa alla qualificazione della detta ipoteca è stata più – volte affrontata – anche se con posizioni e soluzioni non coincidenti – in sede dottrinaria e giurisprudenziale (di merito e di legittimità), essendone stata avvertito il non agevole inquadramento nelle categorie espressamente contemplate e disciplinate, soprattutto con riferimento all’ipoteca penale e a quelle conseguenti a sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie.

In ogni modo, quel che interessa rilevare in questa sede è: che la L. Fall., art. 67, comma 1, n. 4, stabilisce fra l’altro, e ricorrendo le ulteriori condizioni, la revocabilità delle sole ipoteche giudiziali e volontarie; che l’ipoteca D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77, non può essere compresa in alcuna delle due categorie sopra indicate; che conseguentemente la stessa non può essere suscettibile di revoca in sede fallimentare.

D’altra parte conferma indiretta della correttezza della soluzione rappresentata si trae pure dalla peculiarità della natura del credito fatto valere e dalla disciplina di favore a vantaggio del creditore che il legislatore, in ragione della qualità del creditore, ha nella specie inteso attuare.

Al riguardo va invero considerato che il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49, ha attribuito efficacia di titolo esecutivo al ruolo (che costituisce l’elenco dei debitori e delle somme da essi dovute) formato dall’Ufficio finanziario ai fini della riscossione a mezzo concessionario, così consentendo la formazione del detto titolo sulla base di un atto della stessa amministrazione, senza la necessità di ulteriore vaglio da parte dell’autorità giudiziaria.

L’art. 77 del medesimo provvedimento normativo stabilisce altresì, come sopra evidenziato, l’idoneità del titolo rappresentato dal ruolo a costituire pure titolo per l’iscrizione di ipoteca sugli immobili del debitore, e quindi a determinare una garanzia reale a favore del creditore in ragione di provvedimento autonomamente emesso dall’Amministrazione, senza contraddittorio preventivo e senza il controllo successivo da parte del giudice.

L’art. 89 del D.P.R., in esame dispone infine che i pagamenti di imposte scadute non sono soggetti alla revocatoria prevista dalla L. Fall., art. 67, così venendosi a confermare in modo estremamente significativo il regime eccezionale e derogatorio che il legislatore ha voluto assicurare all’Amministrazione Finanziaria, in forza delle finalità pubblicistiche della sua attività, individuabili nella necessità di favorire l’adempimento del debito fiscale e di assicurare, per quanto possibile, la più pronta riscossione delle entrate erariali.

Conclusivamente il ricorso deve quindi essere accolto, con cassazione del decreto impugnato e, decisione nel merito sulla domanda di Equitalia Romagna non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto.

Conseguentemente va disposta l’ammissione del credito dell’istante al passivo del fallimento L’Antico Restauro s.r.l. nella misura già determinata, con collocazione ipotecaria.

L’assenza di precedenti giudiziari in termini induce alla compensazione delle spese del giudizio di merito e alla declaratoria di non ripetibilità di quelle sostenute dal ricorrente nel giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, ammette il credito della ricorrente al passivo del fallimento L’Antico Restauro s.r.l. nell’importo precedentemente determinato, con collocazione ipotecaria.

Dichiara compensate le spese del giudizio di merito e non ripetibili quelle del giudizio di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 10-04-2012, n. 5671 Licenziamento

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Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 20 gennaio 2010, la Corte d’Appello di Roma ha accolto parzialmente il gravame svolto da P.P. contro la sentenza di primo grado che aveva rigettato le domande, separatamente proposte, nei confronti della M.M. Automobili s.p.a. e di C.G., in proprio, per il risarcimento del danno da mobbing e demansionamento, per la declaratoria dell’illegittimità del licenziamento e la tutela reintegratoria e, in subordine, per l’indennità supplementare prevista per i dirigenti.

2. La Corte territoriale puntualizzava che:

– P., dirigente della M.M. Automobili s.p.a. dal 10.3.1997, con mansioni di sviluppo rete incaricato di organizzare la rete dei concessionari delle automobili Mitsubishi e di selezionare gli aspiranti concessionari, lamentava la crescente ostilità del Direttore commerciale, C., culminata con il trasferimento a (OMISSIS), la privazione dei compiti di responsabile sviluppo rete e l’assegnazione alle mansioni inferiori di ispettore, gerarchicamente subordinato ad un impiegato di primo livello, mentre in precedenza dipendeva direttamente dal direttore generale;

lamentava, inoltre, che la descritta situazione lavorativa gli aveva causato stress ansioso-depressivo;

– il lavoratore deduceva, pertanto, la condotta mobbizzante e l’illecito demansionamento; l’illegittimità del licenziamento, intimatogli senza preavviso per assenza dal domicilio nelle fasce orarie di disponibilità per le visite di controllo, ed il carattere discriminatorio;

– la società deduceva che il trasferimento derivava da un accordo intercorso con il dirigente a seguito del quale questi aveva sempre continuato a dipendere dal direttore generale; quanto al dedotto atteggiamento vessatorio del C., deduceva la genericità del ricorso; evidenziava il difetto di allegazione dei danni da mobbing e da demansionamento; quanto al licenziamento, deduceva che per tre volte il dirigente si era reso irreperibile alla visita di controllo predisposta durante la malattia e tali circostanze erano state debitamente contestate; infine che P., in quanto dirigente, non aveva diritto alla reintegrazione;

per il primo giudice le funzioni ispettive erano state espressamente accettate; le risultanze dell’interrogatorio libero prospettavano l’enorme mole di lavoro assegnato al P. e non la privazione delle mansioni; quanto al licenziamento, si rientrava nell’area della libera recedibilità e la qualità di minidirigente comportava soltanto l’estensione, al lavoratore, delle garanzie in materia di esercizio del potere disciplinare; sussisteva, infine, la giusta causa del licenziamento per l’ingiustificata assenza dal domicilio.

3. A sostegno del decisum la Corte territoriale riteneva quanto segue:

– non soppresse le mansioni dirigenziali e privi di specifica censura i riscontri probatori emersi sull’affidamento delle funzioni ispettive in aggiunta a quelle di responsabile sviluppo rete;

– privi di riscontro i denunciati comportamenti datoriali vessatori;

– quanto al licenziamento, la contestazione era incentrata solo sull’assenza dal domicilio nelle ore di reperibilità e sugli accessi, con esito negativo, da parte del medico incaricato dall’azienda, e non erano emerse urgenza e indifferibilità del ricorso del lavoratore al medico, nè l’impossibilità di recarsi presso l’ambulatorio in orario diverso, ne gli allegati trattamenti (per sindrome ansioso-depressiva) palesavano i caratteri dell’intervento d’urgenza;

– la gravità del comportamento andava riconnessa alla posizione apicale del lavoratore e alla reiterazione delle assenze ingiustificate;

non ricorrendo elementi tali da impedire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto, doveva ritenersi integrato il giustificato motivo soggettivo e non la giusta causa di recesso, onde sussisteva il diritto del dirigente all’indennità di mancato preavviso, nella misura prevista dalla contrattazione collettiva, e al trattamento di fine rapporto;

– quanto, infine, all’indennità per il trasferimento di sede prevista dalla contrattazione collettiva, il concordato trasferimento ne escludeva l’applicazione, correlata esclusivamente ai casi di trasferimento disposto dall’azienda.

4. Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, M.M. Automobili s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore e C.G., in proprio, hanno proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi. L’intimato ha resistito con controricorso, e proposto ricorso incidentale con unico motivo, cui hanno resistito la società e C. con controricorso.

Motivi della decisione

5. Preliminarmente va disposta la riunione dei ricorsi, ex art. 335 c.p.c., perchè proposti avverso la medesima sentenza.

6. Con il primo motivo di ricorso principale i ricorrenti, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 346 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), si dolgono che la corte abbia pronunciato sul TFR benchè nel gravame proposto dal dirigente non fosse stata reiterata la domanda alla relativa condanna della società. 7. Il motivo è infondato giacchè non sussiste il denunciato errar in procedendo, risultando agli atti del giudizio di merito che nelle conclusioni dell’atto di appello il dirigente ha espressamente reiterato la domanda di condanna della società al pagamento del TFR. 8. Con il secondo motivo di ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5), i ricorrenti si dolgono, ancora con riferimento alla domanda di condanna della società al pagamento del TFR, che la corte non abbia motivato la relativa statuizione di condanna. Assumono i ricorrenti che dalla lettera di licenziamento, datata (OMISSIS), si evince espressamente che la società ha comunicato al P. di trattenere in compensazione sul trattamento di fine rapporto le somme corrisposte dal datore di lavoro in favore del lavoratore, per quasi nove mesi, a titolo di indennità di malattia (pari all’intera retribuzione, vertendosi in ipotesi di lavoro dirigenziale) e che la legittimità della compensazione operata non sia stata oggetto di alcuna eccezione da parte della difesa del dirigente.

9. Il motivo è inammissibile per difetto di auto sufficienza.

10. Invero il ricorrente che, in sede di legittimità, denunci il difetto di motivazione sulla valutazione di un documento o di risultanze probatorie o processuali, ha l’onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova o il contenuto del documento trascurato od erroneamente interpretato dal giudice di merito, provvedendo alla loro trascrizione, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare e, quindi, delle prove stesse, che, per il principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, la Corte di Cassazione deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (ex multis, Cass. 17915/2010).

11. Nella specie il motivo di ricorso prospetta genericamente l’errata valutazione della lettera di licenziamento in atti, peraltro richiamandola con erronea collocazione temporale (il 22 aprile 2004 in luogo del 22 maggio 2003), senza trascriverne il contenuto, nè indicare dove e quando sia stata prodotta nelle pregresse fasi di merito, facendo un mero e generico cenno numerico ad una produzione documentale senza ulteriore specificazione a corredo.

12. Con il terzo motivo di ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2118, 2119 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5), i ricorrenti censurano la motivazione con la quale i giudici hanno ritenuto insussistenti gli estremi della giusta causa.

Assumono i ricorrente che l’iter argomentativo con cui la corte di merito ha ritenuto non ricorrenti elementi tali da impedire la prosecuzione, ancorchè provvisoria, del rapporto di lavoro, così ritenendo integrata l’ipotesi del giustificato motivo soggettivo, e non della giusta causa di recesso, con conseguente diritto del dirigente all’indennità di mancato preavviso, costituisce mera petizione di principio.

13. Il motivo non è meritevole di accoglimento.

14. Alla stregua della consolidata giurisprudenza di questa Corte, la nozione di giustificatezza del licenziamento dei dirigenti, per riconnettere alla mancanza di essa il diritto del dipendente licenziato ad un’indennità (cfr., al riguardo, per tutte, Cass. sez. lav. 1 giugno 2005 n. 11691) si discosta, sia sul piano soggettivo che su quello oggettivo, da quella di giustificato motivo di cui alla L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 3. 15. Sul piano soggettivo, tale asimmetria trova la sua ragion d’essere nel rapporto fiduciario che lega in maniera più o meno penetrante al datore di lavoro il dirigente in ragione delle mansioni a lui affidate per la realizzazione degli obiettivi aziendali, per cui anche la semplice inadeguatezza del dirigente rispetto ad aspettative riconoscibili ex ante o un’importante deviazione del dirigente dalla linea segnata dalle direttive generali del datore di lavoro o un comportamento extralavorativo incidente sull’immagine aziendale a causa della posizione rivestita dal dirigente possono, a seconda delle circostanze, costituire ragione di rottura di tale rapporto fiduciario e quindi giustificare il licenziamento sul piano delle disciplina contrattuale dello stesso.

16. Sul piano oggettivo, la concreta posizione assegnata al dirigente nella articolazione della struttura direttiva dell’azienda può inoltre divenire nel tempo non pienamente adeguata nello sviluppo delle strategie di impresa del datore di lavoro nell’esercizio della sua iniziativa economica e quindi rendere, anche solo per questa minore utilità, giustificata la sua espulsione nel quadro di scelte orientate al miglior posizionamento dell’impresa sul mercato.

17. Anche la nozione di giusta causa legale di licenziamento risente infine – sia pure in misura più contenuta in quanto legata ad una definizione precisa dettata dall’esigenza di tener conto della maggiore gravità delle conseguenze – dell’investimento di fiducia fatto dal datore di lavoro con l’attribuire al dirigente compiti, di volta in volta strategici o comunque di impulso, direzione e di orientamento nella struttura organizzativa aziendale.

18. Inoltre, in tema di assenza alla visita di controllo, questa Corte ha ripetutamente affermato che il giustificato motivo di esonero del lavoratore in stato di malattia dall’obbligo di reperibilità a visita domiciliare di controllo ricorre oltre che nel caso di forza maggiore, in ogni situazione che, ancorchè non insuperabile e nemmeno tale da determinare, ove non osservata, la lesione di beni primari, abbia reso indifferibile altrove la presenza personale del lavoratore, come la concomitanza di visite mediche, prestazioni sanitarie o accertamenti specialistici, purchè sia dimostrata l’impossibilità di effettuare tali visite in orario diverso da quello corrispondente alla fasce orarie di reperibilità (ex multis, Cass. 14735/2004).

19. Ciò premesso, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati al caso esaminato, spiegando che non era risultata suffragata la dedotta indifferibilità delle tre visite ambulatoriali in occasione dei tre accessi con esito negativo (in data 1,3 e 11 aprile 2003) e che le prestazioni ambulatoriali richieste dal P. al proprio medico curante, connotate dalla quotidianità (certificata dal medico curante in occasione della terza prestazione) per il giovamento e la rassicurazione avvertita dal paziente affetto da sindrome ansioso-depressiva, potevano essere programmate in orari diversi da quelli di reperibilità. 20. La Corte territoriale ha quindi sottolineato che la gravità del comportamento del dirigente, non inerente alla gravità e veridicità della malattia, ma all’assenza dal domicilio nelle ore di reperibilità, venendo meno all’obbligo di consentire al datore di lavoro di esercitare il dovuto controllo attraverso la visita medica, attiene alla posizione apicale ricoperta dal lavoratore al quale è richiesto, con maggiore rigore, l’osservanza degli obblighi e dei doveri di condotta, sia alla reiterazione delle assenze ingiustificate.

21. Conseguentemente, con motivazione adeguata esauriente ed immune da vizi logici o contraddizioni, nella predetta condotta la Corte non ha ravvisato elementi tali da impedire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto, ritenendo integrato il giustificato motivo soggettivo, e non la giusta causa di recesso, così riconoscendo il diritto del dirigente all’indennità di mancato preavviso, nella misura prevista dalla contrattazione collettiva.

22. Passando all’esame dell’unico motivo del ricorso incidentale, il dirigente, denunciando violazione dell’art. 18, n.ri 6, 9, 11, 12 del C.C.N.L. per dirigenti di aziende del terziario della distribuzione dei servizi del 26.4.1995, si duole che la corte di merito abbia escluso il diritto all’indennità di trasferimento sul presupposto del trasferimento concordato tra le parti. Assume il ricorrente che all’epoca del trasferimento aveva da tempo compiuto 55 anni, onde il trasferimento era un atto dovuto per legittimare il trasferimento disposto dall’azienda per esigenze organizzative e ne conseguiva il diritto alle indennità contrattualmente previste.

23. Il motivo non è meritevole di accoglimento.

24. Occorre premettere che è denunciata la violazione del contratto collettivo ma di fatto la censura concerne un vizio della motivazione e la valutazione, da parte dei Giudici del gravame, delle produzioni documentali con riferimento al consenso prestato al trasferimento.

25. Solo tardivamente, con la memoria ex art. 378 c.p.c., il dirigente ha illustrato la dedotta violazione del contratto collettivo e l’erronea interpretazione da parte del giudice del gravame, assumendo che alla stregua delle disposizioni collettive il consenso del dirigente ultracinquantacinquenne è necessario per poter disporre il trasferimento, senza del quale il datore di lavoro può solo rinunciare al trasferimento.

26. Ebbene, anche a tacere del fatto che non risultano dedotti i canoni interpretativi violati, rimane che l’inidoneità del motivo non può essere supplita attraverso l’allegazione di censure ulteriori soltanto nella memoria depositata ex art. 378 c.p.c., atteso che essa è destinata esclusivamente ad illustrare e a chiarire i motivi dell’impugnazione, ovvero alla confutazione delle tesi avversarie, e non può servire a dedurre nuove censure o a sollevare questioni nuove, che non siano rilevabili d’ufficio, e nemmeno a specificare, integrare o ampliare il contenuto del motivo originario.

27. Ma anche a voler trascurare tali assorbenti rilievi, la Corte territoriale ha correttamente escluso il riconoscimento dell’indennità de qua prevista dalla contrattazione collettiva di settore nei casi in cui il trasferimento sia stato disposto dall’azienda, non sussistendo, nella vicenda che ci occupa, la fattispecie del trasferimento disposto dal datore di lavoro sibbene la diversa ipotesi del trasferimento concordato tra azienda e lavoratore.

28. Conclusivamente, il ricorso principale e incidentale vanno respinti. La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese fra le parti.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta; compensa tra le parti le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 14-12-2011, n. 1049

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2011 il dott. Roberto Maria Bucchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Letto il ricorso notificato il 7 settembre 2011 e depositato il successivo giorno 15, con cui la società S. a r.l. ha adito questo Tribunale chiedendo l’esecuzione del decreto ingiuntivo n. 30 del 18.12.2010, emesso dal Tribunale di Cassino Sezione Distaccata di Sora nei confronti del Comune di Frosinone per il pagamento della somma di Euro 35.799,90, oltre interessi ex D.L.vo 231/2002 dalla scadenza delle fatture sino al saldo, nonché spese del procedimento liquidate in complessivi Euro 850,00, oltre rimborso forfettario, CPA e IVA come per legge;

Visti gli articoli 112 e ss. del D.L.vo n. 104/2010;

Considerato, che prima di intraprendere il giudizio, il creditore deve attendere 120 giorni in applicazione dell’articolo 14 del d.l. 31121996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 2821997, n. 30 secondo cui "Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto";

Considerato che l’odierno ricorso possiede i requisiti di legge ed è pertanto meritevole di accoglimento in quanto, ad oggi, il Comune di Frosinone non ha provveduto al pagamento del proprio debito;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) sul ricorso R.G. 848/11, lo accoglie e per l’effetto così dispone:

a) assegna al Comune di Frosinone, in persona del Sindaco protempore, il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero dalla sua notificazione a cura del ricorrente, per il compimento degli incombenti occorrenti alla integrale esecuzione del decreto ingiuntivo indicato in epigrafe;

b) dispone che, allo spirare di tale termine, ove perduri l’inadempimento, all’esecuzione provveda, entro i successivi sessanta giorni, in qualità di commissario ad actus, un funzionario dell’Ufficio Territoriale del Governo di Frosinone che sarà nominato dal Prefetto di Frosinone su sollecitazione di parte ricorrente;

c) pone a carico del Comune di Frosinone il compenso del commissario che viene sin d’ora liquidato in complessivi Euro 800,00 (ottocento), salvo conguaglio da corrispondere su domanda del commissario, cui dovrà essere allegata una documentata relazione di chiarimento sull’attività svolta;

d) condanna il Comune di Frosinone al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi Euro 1.500,00 (millecinquecento).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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