Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 04-03-2011) 26-04-2011, n. 16300 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Reggio Calabria, investito ex art. 309 cod. proc. pen. dalla richiesta di riesame dell’indagato G.A., ha confermato l’ordinanza del Giudice delle indagini preliminari che in data 16.7.2010 aveva applicato al ricorrente la custodia cautelare in carcere per il reato di cui all’art. 416-bis c.p., commi 1, 3, 4, 5 e 6, reato transnazionale ai sensi della L. n. 146 del 2006, art. 3, lett. b) e c) commesso quale partecipe della "locale" di ndrangheta di Oliveto, da data non precisata e sino all’attualità. 2. Ha proposto ricorso l’indagato a mezzo dei difensori avvocati Demetrio Battaglia e Francesco Azzarà, chiedendo l’annullamento della ordinanza impugnata, denunziando, con riferimento alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, violazione della legge sostanziale e vizi della motivazione.

Deduce che, nonostante il provvedimento impugnato ripercorresse dai loro albori le vicende di processi di mafia nel circondario di Reggio Calabria, il ricorrente brillava, in tali vicende pregresse e in quelle da ultimo esaminate, per la sua assenza. A lui anche nell’ordinanza cautelare erano dedicati pochi rilievi e il Tribunale l’aveva ritenuto gravemente indiziato sostanzialmente soltanto sulla base di due intercettazioni, per altro irragionevolmente interpretate.

La prima era relativa a un colloquio tra G.N. e F. G.. A fronte di un paio di battute del primo, che si limitava a designare i suoi fratelli come "(OMISSIS)" e "(OMISSIS)" (ruoli dranghetisti), e che non si sottraeva al dubbio che il primo stesse millantando un struttura familiare per auto accreditarsi – pur ammettendo di non avere alcuna carica (così testualmente nella conversazione citata) -, stava la circostanza, di pregnante significato contrario, che il F., nonostante il calibro ndranghestistico che gli stessi giudici di merito gli riconoscevano, non avesse mai sentito parlare di G.A., e neppure sapesse chi erano i fratelli di N..

La seconda registrava un dialogo tra il ricorrente e suo fratello G.N.. Questo riferiva soltanto di un suggerimento, dato da un terzo, di ostentare nel funerale che si sarebbe tenuto l’indomani la forza della "locale" di Oliveto sfilando tutti insieme.

Ma che detta ostentazione coinvolgesse o dovesse coinvolgere anche A. era dato assolutamente indimostrato, mentre il commento del ricorrente "me ne fotto di loro (OMISSIS)", dimostrava il suo totale disinteresse. La partecipazione al funerale di A. trovava per altro obiettiva spiegazione nel fatto che era operaio della impresa di pompe funebri che se ne occupava (circostanza che gli inquirenti avrebbero potuto facilmente controllare).

A fronte della pochezza e ambiguità di tali dati, il Tribunale avrebbe dovuto considerare perlomeno la totale incensuratezza del ricorrente e l’impossibilità di individuare un qualsivoglia suo ruolo o comportamento significativo di partecipazione mafiosa e la circostanza che l’esistenza di una "locale di Oliveto" appariva manifestata per la prima volta, in modo stravagante ed antistorico, da G.N.. Inopinatamente il Tribunale aveva invece valorizzato il silenzio serbato da A. nell’interrogatorio di garanzia, senza considerare la prostrazione e lo smarrimento in cui il predetto versava e la circostanza, documentata in atti, che in sede di udienza di convalida lo stesso era stato colto da malore.
Motivi della decisione

1. Il ricorso appare fondato nei termini che si diranno.

In punto di gravità indiziaria i giudici del riesame, dopo aver premesso la storia e la struttura dell’organizzazione criminale di cui si stavano occupando, la ‘ndrangheta, soffermandosi in particolare sulle acquisizioni che dimostravano la sua evoluzione strutturale da meramente orizzontale a organizzazione piramidale, con la costituzione di un organismo di vertice, la Provincia, reggente i rapporti tra le varie sotto-strutture, hanno osservato che la partecipazione del ricorrente – figlio di Ga.An., ritenuto un "(OMISSIS)", e fratello di N., Capo-locale, oltre che di G. – al clan mafioso retto dal fratello N. risultava ("viene fuori"):

– dalla conversazione del 31 luglio 2008, tra F.N. e G., nella quale a domanda del F. su quanti e chi fossero i suoi fratelli, N. rispondeva "… tutti e due", "uno ha il quartino e uno ha il (OMISSIS)", affermazione alla quale si annetteva particolare valore atteso il vincolo familiare e il ruolo di spicco, nell’organizzazione criminale, assegnato all’interlocutore;

– dalla conversazione del 3 febbraio 2008 tra N. e lo stesso A., nella quale – stando a quanto riportato – N. riferiva di altra persona che avrebbe detto "sono usciti tutti da don A., F., G. …"; alle parole di A. "me ne fatto di loro (OMISSIS)", e dopo che entrambi avevano parlato di un tale M. che portava le ambasciate a G., riprendeva affermando: "tanto domani al funerale sfiliamo tutti insieme dice, per essere, tipo che abbiamo la forza dell’Uliveto, se era un altro dice togliamoci, stiamoci ognuno per i fatti nostri"; al che A. replicava "fa la parte"; e N.: "fa la parte ma io i cazzi miei non vado a dirglieli": conversazione che il Tribunale riteneva fortemente indiziante sul rilievo che conteneva "inequivocabili riferimenti a questioni di interesse tipicamente mafioso, quali appunto il portare "le ambasciate" e la partecipazione ad un funerale in maniera compatta, sì da dimostrare la forza alla locale di appartenenza" e che non inficiava tale lettura la circostanza che l’incitamento a sfilare compatti provenisse da terza persona perchè ciò che contava era "il concorde riconoscimento da parte dei due fratelli … dell’opportunità, o meglio della necessità, di seguire tale indicazione …".

Osservava, infine, che nessun elemento di segno contrario potevano trarsi dall’interrogatorio di garanzia, essendosi l’imputato avvalso della facoltà di non rispondere.

2. Va dunque rilevato che non può negarsi che il riferimento a "gradi" di ndrangheta della prima conversazione è effettivamente palese. Tuttavia detto riferimento costituisce dato da un lato astratto e dall’altro completamente isolato, perchè ad esso non si collega nessun altro elemento che dimostri, anche indirettamente, una qualche effettiva condotta di partecipazione del ricorrente nè un suo ruolo effettivo, di qualsivoglia tipo, nella struttura criminale.

E non occorre certamente ancora ripetere che in tema di associazione di tipo mafioso, l’affermazione di una condotta di partecipazione richiede in ogni caso la dimostrazione, per indizi gravi e precisi e non in virtù di automatismi probatori, di un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l’interessato prenda parte al fenomeno associatìvo, pur rimanendo eventualmente a disposizione dell’ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi. Sicchè non può risolversi nella postulazione di uno status (S.U. n. 33748 del 12/07/2005, Mannino).

Il tenore della seconda conversazione non appare invece neppure autoevidente o "inequivocabile", come la definisce, con valutazione autoreferenziale e dunque inaccettabilmente priva di base concreta, il Tribunale. All’opposto, l’insieme dei frammenti e il tenore letterale delle frasi riportati non consente di comprendere a chi con precisione fosse rivolto l’invito a "sfilare tutti insieme", e nulla sembra in ogni caso giustificare l’affermazione che i due fratelli avrebbero "concordemente" riconosciuto la necessità di andare compatti a dimostrare la forza della locale di Orvieto.

D’altronde nessun altro cenno al ricorrente o a sue condotte risulta, stando all’ordinanza impugnata, dalla messe di conversazioni intercettate per periodo non breve. Ora è vero che sul piano della rilevazione della realtà fenomenica il fatto che un dato non appaia non significa che quel dato non esista; ma è altresì vero, dal punto di vista logico-statistico, che quanto più numerosi sono gli elementi su cui si svolge l’indagine, tanto più l’assenza di un dato assume valore indiziante della sua inesistenza.

Nè il silenzio serbato dall’indagato nel corso dell’interrogatorio di garanzia può valere a colmare un quadro probatorio insufficiente.

3. Le conclusioni raggiunte in punto di esistenza di gravi indizi non risultano in conclusione sorrette da basi fattuali congrue e non paiono adeguatamente rapportate al complesso degli elementi acquisiti.

L’ordinanza impugnata deve per conseguenza essere annullata con rinvio al Tribunale di Reggio perchè proceda a nuovo esame.

Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente, la cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Reggio Calabria.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 07-09-2011, n. 18390

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- Con il decreto impugnato la Corte di appello di Napoli, pronunciando sulla domanda di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001 proposta da parte ricorrente nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in relazione alla dedotta irragionevole durata di un giudizio pensionistico svoltosi dinanzi alla Corte di Conti, sez. giur. Campania, dal 1991 al 2007, ha dichiarato la nullità della procura e del ricorso perchè, nonostante contenesse il generico richiamo alla procedura ex lege Pinto, la procura – conferita su foglio a parte, sebbene la pagina finale del ricorso non fosse esaurita, con caratteri distinti, priva di data – non appariva riferibile alla procedura iniziata e non poteva essere considerata come rilasciata "in calce", considerato, altresì, che trattavasi di giudizio di natura "seriale".

Contro il detto decreto parte attrice ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.

Il Ministero intimato resiste con controricorso.

1.1.- La presente sentenza è redatta con motivazione semplificata così come disposto dal Collegio in esito alla deliberazione in Camera di consiglio.

2. – Con i motivi di ricorso parte ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 83 c.p.c. e vizio di motivazione.

3. – Il ricorso appare manifestamente fondato alla luce del consolidato indirizzo giurisprudenziale in materia di procura conferita su foglio separato secondo il quale l’art. 83 cod. proc. civ. (nella nuova formulazione risultante dalla L. 27 maggio 1997, n. 141, art. 1), interpretato alla luce dei criteri letterale, teleologico e sistematico, fornisce argomenti per ritenere che la posizione topografica della procura, (il cui rilascio può ora avvenire oltrechè in calce e a margine dell’atto anche in un foglio separato, ma congiunto materialmente all’atto) è idonea, al tempo stesso, a conferire la certezza della provenienza dalla parte del potere di rappresentanza e a dar luogo alla presunzione di riferibilità della procura stessa al giudizio cui l’atto accede, senza che per contro, considerato il carattere prevalentemente (ancorchè non esclusivamente) privato degli interessi regolati dal codice di rito con le disposizioni concernenti il rilascio della procura (il controllo giudiziario della quale, sotto il profilo della autenticità e specificità, deve da quel carattere trarre criteri di orientamento) e tenuto conto delle esigenze inerenti al diritto di difesa, costituzionalmente garantito davanti a qualsivoglia giudice in ogni stato e grado del giudizio, ed esprimentesi in materia, nella libera scelta del difensore operata dai privati, possa esigersi dalla parte conferente l’espressa enunciazione nella procura, a garanzia dell’altra parte, di quanto quest’ultima può già ritenervi compreso in ragione dell’essere tale procura contenuta nell’atto contro di essa diretto, potendo fra l’altro una tale non prevista necessità risolversi in pregiudizio del diritto di difesa della parte non giustificato da esigenze di tutela della controparte (cfr. Sez. U, Sentenza n. 2646 del 1998). Anche di recente la S.C. ha ribadito che "il requisito, posto dall’art. 83 cod. proc. civ., comma 3 (nel testo modificato dalla L. 27 maggio 1997, n. 141, art. 1), della materiale congiunzione tra il foglio separato, con il quale la procura sia stata rilasciata, e l’atto cui essa accede, non si sostanzia nella necessità di una cucitura meccanica, ma ha riguardo ad un contesto di elementi che consentano, alla stregua del prudente apprezzamento di fatti e circostanze, di conseguire una ragionevole certezza in ordine alla provenienza dalla parte del potere di rappresentanza ed alla riferibilità della procura stessa al giudizio di cui trattasi;

ne consegue che, ai fini della validità della procura, non è richiesto che il rilascio di essa su foglio separato sia reso necessario dal totale riempimento dell’ultima pagina dell’atto cui accede, nè che la procura sia redatta nelle prime righe del foglio separato, non essendo esclusa la congiunzione dalla presenza di spazi vuoti (come nella specie, tra la firma del procuratore e la delega)" (Sez. L, Sentenza n. 12332 del 2009; Sez. Un., Sentenza n. 13666 del 2002).

Pertanto, il decreto impugnato deve essere cassato con rinvio alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, per nuovo esame e per il regolamento delle spese.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, per nuovo esame e per il regolamento delle spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. VI, Sent., 26-05-2011, n. 3147 Esclusioni dal concorso

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con la sentenza in epigrafe il T.A.R. per il Lazio respingeva il ricorso proposto da P. R. avverso il provvedimento del 28 giugno 2005 (nonché avverso gli atti della commissione sanitaria posti a base del provvedimento), con il quale il Ministero dell’interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, Direzione centrale per le risorse umane, Area III, aveva comunicato al ricorrente che esso, all’esito della visita medica effettuata il 24 maggio 2005 dalla commissione sanitaria preposta nell’ambito del concorso a 173 posti di vigile del fuoco nel Corpo nazionale VV.F., non era risultato idoneo sotto il profilo psicoattitudinale, e condannava il ricorrente a rifondere all’Amministrazione resistente le spese di causa. Il T.A.R. riteneva la valutazione attitudinale negativa scevra dai lamentati vizi di illogicità e incongruenza e affermava l’irrilevanza dell’assenza di un quadro psicopatologico, documentata dal ricorrente, implicando il giudizio sull’idoneità psicoattitudinale all’espletamento delle specifiche funzioni connesse allo svolgimento del servizio in esame una valutazione più ampia del quadro personologicocomportamentale del candidato, non riducibile all’assenza di una quadro psicopatologico in senso stretto.

2. Avverso tale sentenza interponeva appello il ricorrente soccombente, deducendo i seguenti motivi:

a) l’erronea applicazione dell’art. 3, comma 1, d.m. 3 maggio 1993, n. 228, disciplinante i requisiti attitudinali per l’accesso alle qualifiche dell’area operativa tecnica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché l’erroneo rigetto del motivo di eccesso di potere per difetto dei presupposti in relazione alla prodotta documentazione medica e ai servizi prestati in qualità di vigile del fuoco "discontinuo" nel periodo dal 1996 al 2005, sia prima che dopo la visita della commissione sanitaria, oltre che per carenza motivazionale e istruttoria, risolvendosi il giudizio di inidoneità in un’affermazione apodittica e autoreferenziale, non esplicante i criteri scientifici adottati;

b) la violazione dell’art. 3, l. n. 241/1990 per carenza di motivazione, limitandosi il gravato provvedimento a riportare la formula normativa senza esplicare le ragioni concrete che avessero indotto l’Amministrazione a considerare il ricorrente inidoneo.

Chiedeva dunque, previa sospensione della provvisoria esecutorietà dell’impugnata sentenza e in sua riforma, l’accoglimento del ricorso di primo grado.

2.1. Sebbene ritualmente evocata in giudizio, l’Amministrazione appellata ometteva di costituirsi.

3. Disattesa con ordinanza n. 2789 del 6 giugno 2006 l’istanza di sospensiva, all’udienza pubblica del 29 marzo 2011 la causa veniva trattenuta in decisione.

4. I due motivi d’appello, tra di loro connessi e da esaminare congiuntamente, sono infondati e devono essere disattesi.

L’art. 3, comma 1, d.m. 3 maggio 1993, n. 228, vigente all’epoca dei fatti, nel disciplinare i requisiti psicofisici ed attitudinali di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi di accesso nei profili di vigile del fuoco, testualmente recita: "I candidati ai concorsi di cui all’art. 1 devono possedere inoltre una personalità sufficientemente matura con stabilità del tono dell’umore, capacità di autocontrollo, uno spiccato senso di responsabilità, capacità di decidere e gestire con rapidità ed equilibrio anche problematiche che richiedano soluzioni tempestive ed immediate, avuto riguardo alle capacità di critica e di autocritica ed al livello di autostima, in rapporto alle mansioni ed alle funzioni previste dalle rispettive carriere, da accertare con giudizio psichiatrico clinico avvalendosi anche dell’ausilio di appositi esami e/o test attitudinali".

Il provvedimento gravato è, quanto ai presupposti di fatto, motivato con richiamo agli esiti dell’accertamento della commissione sanitaria, la quale, in occasione della visita effettuata il 24 maggio 2005 sulla persona del ricorrente, è pervenuta al seguente testuale giudizio: "Personalità non sufficientemente strutturata con scarsa capacità di contenere le proprie reazioni comportamentali rispetto a stimoli emotigeni".

Il giudizio della commissione medica si fonda, a sua volta, su una serie di rilevamenti anamnestici e diagnostici, tra cui un test psicologico e un colloquio psichiatrico, conducenti alla sopra riportata valutazione di natura personologicocomportamentale (v. la documentazione acquisita al giudizio di primo grado in esito all’ordinanza istruttoria del 28 novembre 2005, in specie pp. 4 e 1220).

Alla luce delle acquisite risultanze documentali, deve escludersi la lamentata carenza istruttoria, basandosi la valutazione medica su esaurienti fonti di conoscenza, segnatamente sugli esiti del colloquio psichiatrico, ed apparendo la stessa dunque sorretta da criteri di accertamento corrispondenti ai correnti metodi scientifici adottati in sede di accertamenti psicoattitudinali.

Né l’assenza di un quadro psicopatologico, attestata dalla certificazione medica prodotta dal ricorrente (v. certificato di visita ambulatoriale specialistica dell’A.U.S.L. di Frosinone del 4 agosto 2005), è idonea a contrastare i contestati esiti della valutazione della commissione sanitaria, in quanto, come condivisibilmente rilevato dai primi giudici in piena aderenza alle sopra riportate coordinate normative (art. 3, comma 1, d.m. 3 maggio 1993, n. 228), "l’apprezzamento dell’idoneità attitudinale ben può prescindere dalla sussistenza di un quadro patologico, fondandosi piuttosto sul diverso presupposto dell’accertamento della specifica "capacità" di un soggetto, vagliata nel quadro di un’indagine personologicocomportamentale, ai fini dello svolgimento delle specifiche mansioni corrispondenti al profilo prestazionale dell’attività da svolgere" (v. così, testualmente, pp. 7 e 8 dell’impugnata sentenza).

Sul riscontro di tale inidoneità psicoattitudinale, poi, non influiva in senso contraddittorio la circostanza che il ricorrente, nel periodo dal 1996 al 2005 (da ultimo, in data 2 luglio 2005, in epoca successiva alla visita medica), fosse stato ripetutamente richiamato in servizio quale vigile "discontinuo", attesa la non coincidenza dei requisiti attitudinali richiesti per il servizio prestato dai vigili volontari "discontinui" (v. art. 12, comma 3, l. 10 agosto 2000, n. 246) con quelli stabiliti per il reclutamento nei ruoli del Corpo nazionale dei VV.F., in specie per il personale del "settore operativo", qui in specifico rilievo, stante la particolare delicatezza dei compiti operativi da affrontare dal personale che vi è stabilmente addetto.

Il provvedimento di esclusione risulta, infine, sorretto da motivazione congrua ed esauriente, laddove, richiamando il giudizio negativo della commissione medica sull’inidoneità psicoattitudinale del ricorrente, fa perno sull’assenza dei requisiti stabiliti dal sopra citato art. 3, comma 1, d.m. 3 maggio 1993, n. 228, trattandosi di inferenza strettamente consequenziale al responso negativo della commissione medica.

Per le esposte ragioni l’impugnata sentenza, affermativa della legittimità del contestato giudizio d’inidoneità, merita piena conferma, con assorbimento di ogni altra questione, irrilevante ai fini decisori.

5. Non si fa luogo a pronuncia sulle spese, in difetto di costituzione dell’Amministrazione appellata.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma l’impugnata sentenza. Nulla per le spese..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Piemonte Torino Sez. II, Sent., 11-06-2011, n. 597 Cassa integrazione guadagni

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Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in data 26 novembre 2003 (R.G. 1680/2003), proposto a seguito dell’inutile decorso del termine di novanta giorni dalla proposizione del ricorso gerarchico al Comitato Amministratore della Gestione delle Prestazioni Temporanee ai lavoratori dipendenti ai sensi dell’art. 9 della legge 20 maggio 1975, n. 164, la società A.A.B. s.p.a., in cui era stata incorporata la S.F. s.p.a., insorgeva innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale avverso i provvedimenti in data 4 aprile 2003 (già impugnati in sede amministrativa), con cui l’INPS – sede di Torino Nord, a seguito delle delibere della Commissione provinciale per la Cassa Integrazione Guadagni ordinaria (CIGO), aveva negato la concessione dell’integrazione salariale richiesti dalla Società Ferrero per i lavoratori dello stabilimento sito in San Didero.

La ricorrente contestava la legittimità dei provvedimenti impugnati, invocandone l’annullamento, per il seguente motivo di diritto: "Violazione dell’art. 1, punto 1, lett. b), della L. 20/5/1975, n. 164 – Eccesso di potere per difetto di istruttoria, insufficienza ed erroneità della motivazione, nonché per travisamento dei fatti e difetto dei presupposti di fatto e di diritto".

L’INPS si costituiva in giudizio per resistere al ricorso, contestandone, in via preliminare, l’ammissibilità per carenza d’interesse, attesa la mancata impugnazione da parte della ricorrente dei provvedimenti della Commissione provinciale competente a decidere sull’ammissione alla cassa. Concludeva, in ogni caso, per la reiezione del ricorso, attesa la sua ritenuta infondatezza.

Successivamente, avendo nel frattempo il Comitato Amministratore della Gestione delle Prestazioni Temporanee definito con provvedimento espresso di reiezione (deliberazione n. 336/2004) il procedimento di riesame avviato a seguito del ricorso amministrativo proposto dalla società Ferrero, la A.A.B. s.p.a., con separato ricorso giurisdizionale, depositato in data 25 gennaio 2005 (R.G. 152/2005), a valere, occorrendo, quale motivi aggiunti rispetto al primo giudizio instaurato, invocava innanzi a questo Tribunale anche l’annullamento di tale sopravvenuto provvedimento, deducendo le medesime doglianze già svolte con il precedente ricorso e, inoltre, lo "Eccesso di potere per contraddittorietà della motivazione".

Dopo la rinuncia da parte della società ricorrente alla trattazione dell’istanza cautelare proposta con il ricorso R.G. 1680/2003 e un primo rinvio della trattazione del merito, entrambe le cause venivano chiamate alla pubblica udienza del 18 maggio 2011 e, quindi, trattenute per la decisione.
Motivi della decisione

Il Collegio ritiene innanzitutto che sussistano evidenti ragioni di connessione, che consentono la riunione dei ricorsi in epigrafe, al fine della loro unitaria trattazione e definizione con un’unica pronuncia.

E’ contestata, infatti, la legittimità di alcuni atti facenti parte della medesima complessa sequenza procedimentale/giustiziale ovvero dei provvedimenti con cui è stata negata alla società S.F. s.p.a. (ora A.A.B. s.p.a.) la concessione dell’integrazione salariale per i periodi dal 25/2 al 30/3/2002 e dall’1/4 al 4/5/2002 per i lavoratori dello stabilimento sito in San Didero, nonché della deliberazione del Comitato Amministratore della Gestione delle Prestazioni Temporanee di reiezione del ricorso gerarchico, con cui la società aveva inteso contestare, in sede amministrativa, ai sensi dell’art. 9 della legge 20 maggio 1975, n. 164, la legittimità di tali dinieghi.

In via preliminare, va, tuttavia, scrutinata l’eccezione d’inammissibilità del ricorso sollevata dalla difesa dell’INPS, secondo la quale la mancata impugnazione delle deliberazioni (di diniego) della Commissione provinciale per la Cassa Integrazione Guadagni ordinaria (CIGO) condurrebbe a tale inevitabile epilogo, in quanto: a) i provvedimenti di diniego adottati dall’INPS – Sede di Torino Nord (impugnati con il ricorso R.G. 1680/2003) avrebbero carattere meramente confermativo di quelli adottati dalla Commissione provinciale per la cigo; b) le sole decisioni di tale Commissione sarebbero immediatamente lesive degli interessi della società ricorrente; c) la Commissione provinciale per la cigo non potrebbe, in ogni caso, ritenersi organo dell’INPS.

Essa è destituita di fondamento.

L’assunto interpretativo proposto dall’Istituto è smentito, infatti, dal chiaro tenore letterale delle disposizioni di cui alla legge 20 maggio 1975, n. 164, che scandiscono le fasi del procedimento amministrativo per il riconoscimento (o il diniego) dell’integrazione salariale per i lavoratori dipendenti da imprese industriali.

Gli artt. 7, comma 1, e 8, comma 1, della legge su indicata, laddove stabiliscono rispettivamente che "per l’ammissione al trattamento d’integrazione salariale l’imprenditore presenta alla sede provinciale dell’Istituto nazionale della previdenza sociale apposita domanda" e che "l’integrazione salariale è disposta dalla sede provinciale dell’Istituto nazionale della previdenza sociale, competente per territorio, previa conforme deliberazione di una commissione provinciale", lasciano, invero, chiaramente intendere che il soggetto che è deputato a concludere il procedimento amministrativo in questione con l’adozione di un provvedimento espresso è da individuarsi nella sede provinciale dell’INPS territorialmente competente e non, invece, nella Commissione provinciale per la cassa integrazione guadagni, che risulta, invero, coinvolta nel procedimento in una fase che è da ritenersi ancora endoprocedimentale.

A tale Commissione compete, infatti, effettuare la sintesi, in termini valutativi, degli elementi istruttori acquisiti sino a quel momento dall’ufficio competente, nonché il ponderato bilanciamento degli interessi dell’imprenditore con quelli di cui è portatore l’Istituto, anche sulla scorta degli elementi conoscitivi in ordine alla specifica realtà aziendale e alle ragioni che hanno indotto l’imprenditore a ricorrere a tale strumento, che i rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro riescono ad apportare al procedimento.

Ma la deliberazione con cui la Commissione dà forma alla propria volontà è un atto che, seppur temporalmente antecedente al provvedimento finale e presupposto ad esso nella sequenza procedimentale, è pur tuttavia ancora interno al procedimento e privo di autonoma e diretta portata lesiva.

Tale atto confluisce, infatti, nel provvedimento finale di competenza della sede provinciale dell’Istituto, il quale solo è in grado di incidere la sfera giuridica dei soggetti interessati, conseguendone l’inutilità di una autonoma impugnazione della deliberazione della Commissione e della evocazione in giudizio di tale organo, anche a prescindere da qualsivoglia accertamento sulla sua appartenenza o meno al plesso organizzativo dell’Inps.

L’eccezione formulata dalla difesa dell’INPS va, dunque, respinta.

Si può, quindi, passare all’esame del merito.

Con il primo motivo di gravame (Violazione dell’art. 1, punto 1, lett. b), della L. 20/5/1975, n. 164 – Eccesso di potere per difetto di istruttoria, insufficienza ed erroneità della motivazione, nonché per travisamento dei fatti e difetto dei presupposti di fatto e di diritto), la ricorrente contesta la legittimità dei provvedimenti impugnati, in quanto, tra l’altro, non darebbero adeguata contezza dell’iter logico seguito e, in ogni caso, le valutazioni compiute dalla Commissione provinciale (e fatte proprie dalla Sede di Torino Nord dell’INPS) non sarebbero sorrette da un’adeguata analisi della realtà fattuale.

Il motivo merita accoglimento, seppur limitatamente al dedotto eccesso di potere per insufficienza ed erroneità della motivazione.

Il Collegio, pur non ignorando un precedente della Sezione (T.A.R. Piemonte Torino, sez. II, 31 maggio 2005, n. 1906) che, confermando la legittimità del provvedimento in quella sede impugnato, aveva ritenuto che la presenza di ore di straordinario nei medesimi reparti contrasti, di per sé, con la richiesta di ricorso alla c.i.g.o., ritiene, nel caso ora all’esame, di potersi scostare da tale pronuncia, atteso che le argomentazioni svolte dalla società ricorrente e la produzione documentale dalla stessa effettuata hanno messo in luce l’inadeguatezza della motivazione posta a sostegno della decisione assunta dall’Istituto.

Invero, pur potendo condividersi – in linea di principio – che anche poche ore di straordinario possano porsi in contrasto con l’asserita necessità di ridimensionare l’attività produttiva, il Collegio ritiene, tuttavia, che le valutazioni al riguardo svolte dall’Istituto non possano prescindere dalla (motivata) considerazione della specifica realtà aziendale, delle concrete esigenze che hanno portato la società a fare ricorso all’integrazione salariale e soprattutto del numero delle ore straordinarie effettuate nei periodi e nei reparti interessati dalla sospensione dell’attività lavorativa e delle motivazioni specificamente addotte dall’azienda per giustificare il loro svolgimento.

Nel caso di specie, risulta documentato che la S.F. avesse un oggetto sociale particolarmente vario (attività industriali e commerciali nei campi della siderurgia, metallurgia,meccanica ed affini dei metalli e delle materie prime, nonché dell’edilizia e inoltre la produzione di energia elettrica), che lo stabilimento per cui aveva avanzato richiesta della cassa integrazione (San Didero) fungesse da acciaieria e da laminatoio e che occupasse, all’epoca, più di trecento dipendenti.

L’organizzazione aziendale era suddivisa, inoltre, in tre grandi aree:

– l’Area della Produzione, suddivisa a sua volta nel reparto Acciaieria e nel reparto Laminazione;

– l’Area della Manutenzione, anch’essa suddivisa nei due reparti dell’Acciaieria e della Laminazione;

– l’Area dei Servizi, ripartita, tra gli altri, nei servizi tecnici delle Aree della Produzione e della Manutenzione.

Le istanze erano state avanzate, ai sensi dell’art. 1, punto 1, lett. b), della legge 20 maggio 1975, n. 164, a causa della grave crisi del mercato siderurgico che aveva comportato una seria contrazione degli ordini dei laminati mercantili e un forte aggravio dello stoccaggio dei prodotti finiti nei magazzini dello stabilimento e, limitatamente all’ultimo periodo, anche di quello del semiprodotto dell’acciaieria.

Dalla documentazione versata in atti si evince, altresì, che le richieste di integrazione salariale avanzate dalla società riguardavano la produzione e i servizi tecnici e amministrativi dell’acciaieria e dei laminatoi.

Orbene, tale essendo il quadro fattuale di riferimento, non può negarsi, innanzitutto, una significativa autonomia tra i reparti dell’Acciaieria e quello dei Laminati, sia con riguardo alla produzione che alla manutenzione, conseguendone, all’evidenza, l’impossibilità di ritenere fungibili tra loro i lavoratori assegnati ai relativi (e diversi) reparti, contrariamente, dunque, a quanto al riguardo apoditticamente affermato dall’Istituto.

La motivazione addotta dall’INPS a sostegno delle decisioni assunte e qui gravate pare, tuttavia, inficiata dai vizi denunciati anche laddove dall’affermazione che "nei mesi in cui c’è stato ricorso alla cig, sia gli stessi lavoratori sospesi o ad orario ridotto, sia quelli non interessati dalla cig, hanno effettuato mensilmente nei due reparti (laminatoio ed acciaieria) un numero di ore di lavoro straordinario superiore a quello delle ore di cig" fa discendere l’insussistenza delle condizioni per concedere le integrazioni salariali, in quanto, oltre a non dare adeguata e sufficiente contezza dell’iter logicovalutativo seguito, non pare, allo stato, in grado di superare le risultanze documentali favorevoli alla ricorrente, da cui si evince che:

– nei periodi e nei reparti interessati dalla cigo vi è stata la sospensione integrale dell’attività produttiva;

– nei mesi per cui la società ha chiesto di ricorrere alla cigo (dal 25/2 al 4/5/2002) le ore straordinarie effettuate nei reparti interessati dalla cigo medesima sono di modesta entità (95,5 ore di straordinario) e, quindi, potenzialmente compatibili con l’esercizio di quelle mansioni residuali che, anche in caso di inattività, vanno comunque espletate al fine di assicurare i servizi e gli approvvigionamenti indispensabili per garantire la messa in sicurezza degli impianti in vista della ripresa produttiva, che rappresenta il necessario ed imprescindibile requisito per l’ammissione alla cigo.

Senza tralasciare, inoltre, di considerare che il ciclo continuo della produzione dell’azienda pare, in ogni caso, di per sé preclusivo alla possibilità di recuperare, attraverso le ore straordinarie, la produzione persa a prescindere da quale possa essere stato l’evento che ne abbia comportato la temporanea sospensione.

Tali circostanze, peraltro note alla Commissione provinciale per la CIG (cfr. nota a verbale n. 6, pt. 3, del 28 gennaio 2003 – allegato a memoria INPS), avrebbero dovuto indurre ad una maggiore riflessione e all’apprestamento di un miglior corredo motivazionale, allo stato, invece, mancante, atteso che la "contrazione di mercato" non necessariamente comporta la sospensione totale dell’attività produttiva dell’intera azienda e, conseguentemente, l’impossibilità di svolgere eventuali e limitate ore di lavoro straordinario.

Nemmeno con la produzione documentale effettuata nel corso del presente giudizio l’Inps è stato, però, in grado di dare contezza delle valutazioni effettuate al fine di ritenere incompatibile l’integrazione salariale richiesta dalla S.F. con le (poche) ore di lavoro straordinario effettuate.

In definitiva, in accoglimento del motivo in esame ed assorbiti gli ulteriori dedotti, i ricorsi vanno accolti e, per l’effetto, annullati i provvedimenti con gli stessi impugnati.

Va, invece, respinta, in quanto generica e totalmente sfornita di elementi di riscontro la domanda risarcitoria avanzata.

Sussistono, in ogni caso, giusti motivi per compensare interamente le spese e le competenze di giudizio tra le parti, avuto riguardo alla particolarità delle questioni trattate.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione II, definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti, come in epigrafe proposti, li accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti con gli stessi impugnati.

Compensa le spese e le competenze del giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

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