Cass. civ. Sez. III, Sent., 11-06-2012, n. 9426 Massimale

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Svolgimento del processo

Con sentenza del 6 ottobre 2008 la Corte di appello di Palermo premesso: 1) con citazione del 1981 C.C. aveva convenuto dinanzi al Tribunale di Agrigento la s.p.a. La Fondiaria e B.S., conducente dell’autocarro che l’aveva investito il (OMISSIS) sulla Statale (OMISSIS), chiedendone la condanna al risarcimento dei danni; 2) il Tribunale accoglieva la domanda, ma escludeva la mala gestio poichè l’assicurazione aveva depositato il massimale, al netto delle provvisionali stabilite dal giudice penale, a favore dei danneggiati su libretto fruttifero al portatore presso la Banca Mercantile il (OMISSIS), dandone loro notizia con raccomandata, e tuttavia la condannava al pagamento extra ed ultramassimale i della rivalutazione ed interessi sulla predetta somma, dal sinistro al deposito della stessa.

Quindi la Corte provvedeva sugli appelli in base alle seguenti considerazioni: a) l’assicurazione con il deposito del massimale si è liberata del suo obbligo a norma dell’art. 1220 c.c., con conseguente esclusione della mora; b) il Tribunale ha escluso la mala gestio – da valutare ex ante – per l’impossibilità dell’assicurazione di attribuire gli indennizzi ai danneggiati – tredici persone ferite e cinque decedute – avuto riguardo alla modestia del massimale e alla molteplicità delle richieste, tra cui quelle degli enti previdenziali – da esaminare singolarmente onde ripartirlo a norma della L. n. 990 del 1969, art. 27 – e l’appello sul punto si limita a riaffermare la mala gestio per il tempo trascorso- quasi quattro anni – tra la data del sinistro e quella del deposito del massimale, senza contrapporre nessuna ragione a quelle espresse dal Tribunale; c) in ogni caso il Tribunale ha condannato l’assicurazione a pagare interessi e rivalutazione dal sinistro al deposito sulla somma depositata come se fosse ravvisabile la mala gestio dell’assicurazione e quindi anche sotto tale profilo la doglianza è infondata; d) dovevano invece esser riconosciuti gli interessi richiesti dagli appellanti sulla somma riconosciuta, da rivalutare anno per anno e sino alla pubblicazione della sentenza di primo grado.

Interpongono separati ricorsi V.I., P.I. e L.S. e M. nonchè L.C., di identico contenuto.

L’intimata non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

1.- I ricorsi possono trattarsi congiuntamente.

1.1- Con il primo motivo i ricorrenti deducono: "Violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 277 c.p.c., artt. 1218, 1220, 1223, 1224, 2041 e 2042 c.c.. Omessa o insufficiente motivazione", con cui lamentano l’omessa pronuncia sulla richiesta di rivalutazione ed interessi dovuti dall’assicurazione non solo dalla data del sinistro e fino al momento del deposito della somma sul libretto, ma altresì fino alla corresponsione di tali accessori su detta somma e quindi fino alla sentenza di primo grado, emessa nel 2004, in tal modo l’assicurazione essendosi arricchita ingiustificatamente e concludono con il seguente quesito, di diritto e di fatto: "A) Dica la S.C. se il giudice di appello, a fronte di uno specifico motivo di gravame avverso la sentenza del Tribunale che aveva condannato l’assicuratore al pagamento di rivalutazione e interessi legali sul massimale depositato, con decorrenza dalla data del fatto illecito sino alla data del deposito senza prevedere che tale somma per rivalutazione ed interessi sul massimale doveva esser aumentata della rivalutazione ed interessi maturati sino al momento della corresponsione, aveva violato le norme processuali di cui agli artt. 112 e 277 c.p.c. (corrispondenza tra chiesto e pronunciato – concentrazione ed unicità della decisione), nonchè quelle sostanziali sulla responsabilità per inadempimento ovvero anche, o in alternativa, quelle in materia di arricchimento senza causa, per avere erroneamente ritenuto che gli appellanti avessero censurato la decisione per mancata diversa condanna alla corresponsione di rivalutazione ed interessi sul massimale dalla data di deposito di esso, sino al soddisfo e per avere qualificato come debito di valuta anzichè di valore la somma ultramassimale al cui pagamento era stata condannata l’assicurazione". B) "Dica la S.C. se il giudice di appello nella ricostruzione del fatto controverso, oggetto di specifica impugnazione, riguardante la censurata circostanza che la sentenza del Tribunale aveva condannato l’assicuratore al pagamento di rivalutazione ed interessi legali sul massimale depositato, con decorrenza dalla data del fatto illecito, sino alla data del suo deposito, senza prevedere che tale somma per rivalutazione ed interessi doveva esser aumentata della rivalutazione ed interessi maturati sino al momento dell’effettiva corresponsione, abbia omesso di formulare alcuna motivazione, ovvero abbia adottato una inidonea motivazione, in quanto ha inteso giustificare il rigetto del gravame, ritenendo erroneamente che il fatto controverso riguardasse la richiesta degli appellanti del pagamento degli interessi e rivalutazione "sulla somma depositata" (id est il massimale) per il periodo che va dalla data del deposito al soddisfo".

2.- Con il secondo motivo deducono: "Violazione e falsa applicazione degli artt. 1917, 1175, 1375 cod. civ., L. n. 990 del 1969, artt. 18 e 22. Omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione" con cui lamentano che la Corte di merito non ha tenuto conto dell’accertata esclusiva responsabilità del B. nella determinazione del sinistro, rinviato a giudizio per omicidio colposo, con conseguente colpevole ritardo nel mettere a disposizione il massimale di polizza stante la ragionevolezza delle pretese dei danneggiati, ed irrilevanza della L. n. 990 del 1969, art. 27 e concludono con i seguenti quesiti di diritto e di fatto: C) "Dica la S.C. se la Corte d’ appello abbia violato le norme di cui agli artt. 1917, 1175, 1375 cod. civ., L. n. 990 del 1969, artt. 18 e 22, avendo rigettato lo specifico motivo di gravame avverso la sentenza del Tribunale che non aveva riconosciuto la mala gestio della società assicuratrice per aver depositato il massimale di polizza con un ritardo di quasi quattro anni dal sinistro, nonostante che alla scadenza dello spatium deliberandi era stata posta nella condizione di determinarsi in ordine all’an e al quantum della responsabilità del proprio assicurato, in virtù già di quanto risultante dal rapporto giudiziario della P.S. intervenuta a rilevare un sinistro in cui erano decedute cinque persone e ne erano state ferite tredici, contestando a carico del conducente – assicurato svariate infrazioni (art. 106 C.d.S., comma 7, art. 102 C.d.S., comma 7, art. 50 C.d.S., comma 2, "per avere egli effettuato il sorpasso di altri veicoli fermi per interruzione del traffico, in curva a visuale non libera, per non avere egli moderato particolarmente la velocità in curva a visuale non libera e per avere egli circolato con l’autocarro avente il pneumatico anteriore destro consumato oltre i limiti consentiti").

D) "Dica la S.C. se la Corte di appello nella ricostruzione del fatto controverso, oggetto di specifica impugnazione, riguardante la censurata erronea valutazione da parte del Tribunale della mala gestio dell’assicuratore che aveva depositato il massimale di polizza con un ritardo di quasi quattro anni dal sinistro, sia incorsa nel vizio di motivazione insufficiente e contraddittoria, per avere ritenuto di confermare l’assunto del primo giudice di non ravvisare nel caso di specie alcuna plausibile ipotesi di mala gestio, stante che la società assicuratrice pur avendo reso disponibile e depositato l’importo residuale previsto dal massimale stesso, solo in data 23 dicembre 1981, si trovava ab initio nell’impossibilità di attribuire gli indennizzi spettanti alle parti danneggiate, per la molteplicità delle richieste e per l’impossibilità di potere operare aprioristicamente una qualsiasi distinzione e ripartizione proporzionalmente ridotta, data la modestia del massimale rispetto all’enormità dei danni patiti dagli aventi diritto, mentre avrebbe dovuto riconoscere che i suddetti fatti non erano idonei a fondare alcuna giustificazione al ritardo nel deposito del massimale, poichè sussistevano già ex ante rilevantissimi e sufficienti elementi a disposizione dell’assicuratrice, decorso lo spatium deliberandi L. n. 990 del 1969, ex art. 22, per determinarsi sia in ordine all’an sia in ordine al quantum, accertati dalla stessa sentenza del Tribunale rapporto giudiziario della P.S; causazione del decesso di cinque persone e ferimento di altre tredici)".

Le censure, connesse, sono parte inammissibili, parte infondate.

2.1- Ed infatti quanto alla mora colpevole dell’assicurazione nei confronti dei danneggiati, a norma della L. n. 990 del 1969, art. 22, applicabile alla fattispecie, la Corte di merito ha dato atto che il Tribunale, con pronuncia non impugnata dall’assicurazione, dalla data del sinistro a quella del deposito del residuo i massimale sul libretto al portatore fruttifero, avvenuto nel dicembre 1981, ha attribuito su detta somma interessi e rivalutazione, e quindi la relativa censura è infondata, nè vi è interesse a confutare le ragioni ribadite dalla Corte di merito per escludere la mancanza di diligenza e la – malafede dell’assicurazione in relazione a detto periodo.

2.2 – Per il periodo successivo e fino al soddisfo invece, secondo le ripartizioni effettuate dal giudice di primo grado, la Corte di merito ha espressamente escluso il ritardo colpevole dell’assicurazione – c.d. mala gestio impropria – per aver adempiuto il debito di valuta depositando l’importo sul precitato libretto, a norma dell’art. 1220 cod. civ..

Questa ratio decidendi, che conseguentemente esclude dal dicembre 1981 gli effetti dell’art. 1224 cod. civ., in applicazione del principio secondo il quale per il disposto dell’art. 1220 cod. civ. (integrato con le disposizioni degli artt. 1175 e 1375 cod. civ.), il debitore non può essere considerato in mora, quindi in colpa, nè tenuto al pagamento dei relativi interessi e maggior danno nelle obbligazioni pecuniarie, dal momento in cui ha offerto al creditore la prestazione anche senza l’osservanza delle formalità previste dagli artt. 1208 e 1210 cod. civ.. – non è stata impugnata e perciò le censure sono inammissibili.

3.- Concludendo i ricorsi vanno respinti.

4.- Non si deve provvedere sulle spese non avendo l’intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte pronunciando sui ricorsi li rigetta.

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2012.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 11-01-2013) 18-02-2013, n. 7920

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Svolgimento del processo

1. L’11 giugno 2012 il Tribunale dell’Aquila, costituito ai sensi dell’art. 309 c.p.p., in accoglimento della richiesta di riesame avanzata da A.B., annullava l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei suoi confronti il 9 maggio 2012 dal giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale in ordine ai delitti di cui all’art. 416 c.p (capo h), D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 3, lett. a) e d) e comma 3 bis (capi i, l).

Il ricorrente era accusato di avere partecipato ad un’associazione per delinquere finalizzata alla consumazione di una serie indeterminata di delitti connessi all’ingresso irregolare nel territorio dello Stato in violazione delle norme di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 3, e successive modifiche, in grado di soddisfare, previo pagamento di ingenti somme di denaro come corrispettivo per le illecite prestazioni fornite, le richieste di ingresso in Italia di cittadini extracomunitari secondo un tariffario prestabilito, previ appuntamenti con i fittizi datori di lavoro, con programmazione delle indicazioni necessarie per far apparire come adempiuti i rispettivi obblighi di legge, ricevendo dai cittadini extracomunitari il denaro e la documentazione apparentemente idonea a dar seguito alle richieste nominative D.Lgs. n. 286 del 1998, ex artt. 22 e 24, individuandoli e prelevandoli per condurli sull’apparente posto di lavoro, coordinando i loro arrivi fin dalla terra d’origine. Il ricorrente è, inoltre, indagato in relazione al compimento di specifici atti diretti a procurare l’ingresso nel territorio dello Stato di numerosi cittadini extracomunitari in violazione della disciplina vigente all’epoca di commissione dei fatti.

2. Il Tribunale osservava che il quadro di gravità indiziaria ravvisato dal g.i.p. si fondava prevalentemente sul contenuto delle intercettazioni telefoniche e ambientali e su taluni riscontri svolti in merito all’effettiva esecuzione del rapporti di lavoro dedotti a fondamento delle richieste di visto dal 2009 sino all’aprile del 2011.

Tali elementi, a giudizio del Tribunale, non erano idonei ad integrare i presupposti richiesti dall’art. 273 c.p.p., tenuto conto del carattere criptico dei colloqui (evidenzianti talora la consapevolezza di taluno dei indagati di essere sottoposto ad accertamenti), dell’omesso svolgimento delle indagini necessarie in ordine: a) alle circostanze di fatto mese in luce dalle conversazioni; b) alla natura effettivamente simulata dei contratti;

c) ai soggetti che avevano presentato le domande di assunzione nell’area destinataria di ripartizione territoriale; d) alle caratteristiche dei soggetti che direttamente o indirettamente avevano avanzato istanza di assunzione dei cittadini extracomunitari;

e) all’iter delle relative pratiche; f)alla tipologia e causale dei rapporti intercorrenti tra interlocutori occasionalmente intercettati e persone con cui essi erano in contatto; g) alle condotte poste in essere dai richiedenti (s.a.s. "Lago d’oro" e, per essa, D. D.); h) all’effettivo impiego dei cittadini extracomunitari presso i richiedenti; i) alla natura simulata o meno dei contratti di lavoro; 1) all’entità e alle modalità dei pagamenti.

3. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica dell’Aquila-Direzione Distrettuale Antimafia, il quale lamenta violazione di legge con riferimento al carattere meramente apparente della motivazione, del tutto svincolata dall’esame degli specifici elementi indicati nel provvedimento applicativo della custodia cautelare in carcere e caratterizzata da argomentazioni non coordinate fra loro, formulate in modo astratto e assertivo, in quanto tali inidonee a rendere comprensibile l’iter logico seguito dal giudice del riesame.
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile per aspecificità.

1. Il requisito della specificità dei motivi trova la sua ragione d’essere nella necessità di porre il giudice dell’impugnazione in grado di individuare i punti e i capi del provvedimento impugnato oggetto delle censure: inerisce al concetto stesso di "motivo" di impugnazione l’individuazione dei punti ai quali la censura si riferisce.

La previsione contenuta nell’art. 581 c.p.p. ha una portata generale ed è, pertanto, pacificamente applicabile alle impugnazioni cautelari.

In coerenza con tale previsione la legge prevede che sia onere della parte non solo dedurre le censure che intende muovere a uno o più punti determinati della decisione, ma anche indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime al fine di consentire al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. n. 5020 del 17 dicembre 2009; Sez. 4, n. 20054 dell’1 aprile 2004; Sez. 2, n. 8803 del 27 maggio 1999).

Al requisito della specificità, quindi, non corrisponde il motivo che non esprime una determinata censura contro uno o più punti della decisione: ciò si verifica, in particolare, quando si espongono critiche che, potendo adattarsi all’impugnativa di un qualunque provvedimento, non hanno alcun preciso e concreto riferimento al provvedimento impugnato.

2.Nel caso in esame i motivi posti a base del ricorso del pubblico ministero non sono idonei ad assolvere la funzione di critica specifica, mirata e necessariamente personale della decisione impugnata, in quanto il ricorso, pur volto a dimostrare la presunta rilevanza penale della condotta ascritta all’indagato e ai suoi correi, non contiene alcun riferimento ai motivi per i quali, in concreto, il giudice del riesame ha ritenuto l’insussistenza del fatto illecito nè l’illustrazione delle ragioni idonee a consentire al giudice dell’impugnazione di esercitare il proprio sindacato. Il Procuratore della Repubblica, infatti, si è limitato a denunciare il carattere meramente apparente della motivazione, peraltro identica a quella resa nell’ambito di distinte procedure incidentali aventi il medesimo oggetto e concernenti le posizioni di altri coindagati. Ha lamentato, inoltre, l’assenza di qualsiasi collegamento con gli atti di indagine, ma non ha illustrato in concreto le specifiche emergenze processuali atte a confortare il suo assunto e ad integrare il quadro di gravità indiziaria richiesto dall’art. 273 c.p.p. ai fini dell’adozione di un provvedimento limitativo della libertà personale (Sez. Un. n. 36267 del 30 maggio 2006). Non ha, infine, proceduto ad un’autonoma critica indicando, in maniera specifica e con illustrazione delle ragioni della decisività al fine di una diversa deliberazione, i passaggi argomentativi dell’ordinanza di custodia cautelare ignorati dal Tribunale del riesame.

Per tutte queste ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per specificità.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 21-01-2011, n. 624

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

con il ricorso ritualmente notificato e depositato il ricorrente impugna le graduatorie in epigrafe nella parte in cui non gli è stato riconosciuto il punteggio per il servizio militare dichiarato in domanda e prestato successivamente al conseguimento del titolo abilitativo all’insegnamento, nonché il D.M. n. 42/2009 che valuta il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati solo se prestati in costanza di nomina;

Visto il comma 1 dell’art. 60 c.p.a. il quale dispone che "in sede di decisione della domanda cautelare, purché siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso, il collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata, salvo che una delle parti dichiari che intende proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza, ovvero regolamento di giurisdizione";

Considerato che il ricorso è manifestamente fondato e che risultano soddisfatte le condizioni processuali di cui all’ora menzionato art. 60 in ordine alla possibilità di definire il giudizio cautelare con sentenza in forma semplificata; che, in particolare, nella fattispecie il contraddittorio è stato integrato a mezzo di notifica per pubblici proclami (disposta sulla G.U. n. 123 del 16 ottobre 2010 in esecuzione dell’ordinanza collegiale della Sezione n. 1349/2010) e che non si ravvisa l’esigenza di disporre richieste istruttorie;

Visto l’art. 74 c.p.a. che così dispone: "Nel caso in cui si ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata" e che, quanto alla motivazione essa può consistere, "se del caso a un precedente conforme";

Considerato che tale precedente è da individuarsi nella decisione della Sezione (sent. III quater n. 6421 in data 8 agosto 2008) che, per fattispecie analoga a quella all’esame, ha testualmente statuito:

– che, sulla base dell’orientamento giurisprudenziale affermatosi anche in sede cautelare, il servizio militare deve essere sempre valutabile (cfr. TAR Sardegna 26 gennaio 2006 n.74 e TAR Catania 14 giugno 2005 n.982; Consiglio Stato, sez. VI, 15 maggio 2003, n. 2650; Consiglio Stato, sez. II, 19 febbraio 1997, n. 529) ai sensi dell’art. 485, comma 7, del d.lgs. n. 297/1994 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione e scuole di ogni ordine e grado);

– che infatti la predetta norma, in via generale, prevede testualmente che "Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti";

– che la valutabilità del servizio militare è comunque condizionata al fatto che esso debba essere stato effettuato dopo il conseguimento del titolo di studio (diploma o la laurea) indispensabile all’accesso dell’insegnamento medesimo, in quanto, come esattamente sottolineato dal ricorrente, la valutabilità è logicamente collegata al fatto che il servizio militare obbligatorio poteva essere di ostacolo all’instaurazione del rapporti di servizio;

– che la portata assolutamente generale del settimo comma dell’art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, che non è connotata da limitazioni di sorta, comporta che il riconoscimento del servizio debba necessariamente essere applicato anche alle graduatorie, onde evitare che chi ha compiuto il proprio dovere verso la nazione si trovi poi svantaggiato nelle procedure pubbliche selettive;

– che ne consegue l’illegittimità del decreto direttoriale del 31 marzo 2005 (in Gazz. Uff. del 1042005) nella parte in cui, all’art. 3 comma 7 prevede che il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge siano valutabili solo se prestati in costanza di nomina;

– che uguali considerazioni possono essere svolte nei riguardi dell’impugnato d.m. n. 42 dell’8 aprile 2009 nella parte in cui dispone, all’art. 3, coma 5, che "il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina";

Considerato che alla stregua di quanto precede il ricorso va accolto, con ogni effetto consequenziale, potendosi però disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite;

P.Q.M.

decidendo il ricorso in epigrafe ai sensi degli artt. 60 e 74 del c.p.a. l’accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati nei limiti dell’interesse azionato con l’impugnativa.

Compensa tra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Evasio Speranza, Presidente

Paolo Restaino, Consigliere

Massimo Luciano Calveri, Consigliere, Estensore
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen., sez. II 22-01-2009 (08-01-2009), n. 3192 Reato concorrente – Circostanza aggravante – Contestazione sulla base degli elementi già acquisiti nella fase delle indagini preliminari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

MOTIVI DELLA DECISIONE
1- Con sentenza 1.7.08 la Corte d’Appello di Catania, in accoglimento dell’appello del PG, negata la concessione delle attenuanti generiche rideterminava la pena a carico di C.G. e D.S. A. (imputati di concorso in rapine pluriaggravate, ricettazione e violazioni della L. n. 1423 del 1965, art. 9, reati tutti unificati nel vincolo della continuazione) rispettivamente in anni 11 e mesi 6 di reclusione ed Euro 3.200,00 di multa e in anni 8 e mesi 9 di reclusione ed Euro 2.800,00 di multa.
Rigettava invece gli appelli dei predetti imputati, che ricorrevano contro detta sentenza (per il tramite dei rispettivi difensori), chiedendone l’annullamento per i motivi qui di seguito riassunti e riportati globalmente;
a) violazione degli artt. 570 e 582 c.p.p., atteso che l’appello del PG era stato proposto dall’Avvocato Generale (soggetto non legittimato ad impugnare, ad avviso del ricorrente) e che detto gravame era stato depositato presso la segreteria della Procura della Repubblica di Catania e non presso la cancelleria del giudice a quo, come invece previsto dall’art. 582 c.p.p., comma 1 (tale censura era mossa dal solo D.S.);
b) violazione dell’art. 517 c.p.p., art. 178 c.p.p., lett. b) e art. 179 c.p.p., con riguardo alla rapina consumata il (OMISSIS), in quanto erroneamente l’impugnata pronuncia aveva ritenuto rituale la contestazione suppletiva dell’aggravante di cui alla L. n. 575 del 1965, art. 7 nonostante che fosse già a conoscenza del PM che al momento della commissione del reato il C. era sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s. con obbligo di soggiorno, tanto che la stessa aggravante era stata già tempestivamente contestata in relazione alla tentata rapina del (OMISSIS);
c) violazione della L. n. 575 del 1965, art. 7 e dell’art. 81 cpv. c.p. in relazione alla tentata rapina del 1.2.2007, essendo la predetta aggravante incompatibile con il delitto tentato (tale doglianza era mossa da entrambi i ricorrenti) e non essendo più applicabile ai sensi dell’art. 81 cpv. c.p., nel senso che, essendo stato individuato il reato più grave nella rapina consumata, le aggravanti contestate in relazione ai reati satellite restavano prive di efficacia (tale censura era sollevata solo dal C.);
d) violazione degli artt. 125 e 546 c.p.p. per carenza di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche (che erano state invece concesse dal Giudice di prime cure), in particolare circa l’asserita ininfluenza a tal fine della confessione resa dal C. all’udienza dibattimentale del 9.1.08, nonchè violazione dell’art. 15 c.p. nella parte in cui l’impugnata sentenza aveva valutato due volte a carico dell’imputato l’aver commesso i reati mentre era sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s. con obbligo di soggiorno: una prima volta per applicare l’aggravante speciale, una seconda per negare le attenuanti di cui all’art. 62 bis c.p..
2- Osserva la Corte che i ricorsi sono infondati e vanno, perciò, rigettati.
Quanto al primo motivo, premesso che l’Avvocato Generale è soggetto perfettamente legittimato ad impugnare in quanto facente parte dell’ufficio della Procura Generale, risulta in atti che il relativo atto di appello è stato regolarmente depositato presso la segreteria di detto ufficio per essere poi trasmesso alla cancelleria del giudice a quo, il che non viola l’art. 582 c.p.p., atteso che tale norma consente la presentazione dell’impugnazione anche a mezzo di incaricato, senza che sia necessario nè un atto formale di delega, nè l’attestazione, da parte del pubblico ufficiale che riceve l’atto, del suo nominativo, dal momento che la stessa ricezione dell’atto presuppone un’attività di verifica dell’identità dell’incaricato, il quale svolge un’attività meramente materiale nell’ambito delle funzioni dell’ufficio di cui fa parte, che non può che essere ricondotta a disposizioni impartite dal titolare dell’ufficio stesso (cfr. Cass. Sez. 2^ n. 35345 del 12.6.02, dep. 21.10.02; conf. Cass. n. 4947/97; Cass. n. 12754/98; più di recente v. altresì Cass. Sez. 2^ n. 29608 del 7.7.06, dep. 4.9.06; Cass. Sez. 5^ n. 506 del 25.9.06, dep. 12.1.07; Cass. Sez. 5^ n. 8096 dell’11.1.07, dep. 27.2.07).
La prima doglianza va quindi disattesa.
3- Anche il motivo di ricorso che precede sub b) è infondato.
In proposito giova ricordare che secondo le Sezioni Unite di questa Corte (cfr. sent. n. 4 del 28.10.98, dep. 11.3.99) la contestazione di un reato concorrente o di una circostanza aggravante ex art. 517 c.p.p. possono essere effettuate anche sulla sola base degli atti già acquisiti dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari.
Si ritiene di dover mantenere fermo tale orientamento (su cui si sono registrate, sia prima che dopo l’intervento delle Sezioni Unite, decisioni di segno fra loro contrastante).
Si muova dal rilievo che se il PM può provvedere a contestazione suppletiva nel corso dell’istruzione dibattimentale, a maggior ragione può esercitare tale potere prima che essa abbia inizio, non sacrificandosi in alcun modo il diritto di difesa dell’imputato, che può chiedere ed ottenere un termine a difesa ex art. 519 c.p.p..
La contestazione effettuata nella fase iniziale del dibattimento, a seguito di nuova o diversa valutazione da parte del pubblico ministero dei dati acquisiti nelle indagini preliminari, rende più completo ed adeguato l’oggetto del rapporto processuale, senza con ciò violare il diritto di difesa dell’imputato (cfr. ad es. Cass. Sez. 5^ del 17.5.93, Maiorano; Cass. Sez. 2^ del 26.9.94, Nobile).
La contraria opinione fa leva sul dato letterale degli artt. 516 e 517 c.p.p. ("Qualora nel corso dell’istruzione dibattimentale emerga …"), da cui si desume che la contestazione non potrebbe aver luogo se non in forza di elementi ulteriori rispetto a quanto acquisito nella fase delle indagini preliminari, vale a dire acquisiti nel corso dell’istruzione dibattimentale stessa. Viene poi rafforzata dall’osservazione che ciò sarebbe funzionale alla salvaguardia del principio del contraddittorio tra le parti su base paritaria che caratterizza il rito accusatorio. Diversamente – si sostiene – si consentirebbe al pubblico ministero di eludere l’obbligo della "discovery" al momento dell’instaurazione del dibattimento. Cioè, da una parte, si andrebbe a sottrarre materiale investigativo alla conoscenza dell’imputato in sede di udienza preliminare e, dall’altra, riversando detti elementi nella fase dibattimentale, mediante la contestazione suppletiva, si verrebbe ad incidere sull’esercizio del diritto di difesa (cfr. Cass. Sez. 3^, 22 marzo 1996, Iaccarino). In conclusione – secondo tale orientamento – la contestazione suppletiva o la modifica dall’imputazione trarrebbero ragione esclusiva dalle risultanze emerse in sede di istruzione dibattimentale (Cass. sez. 3^ del 17.3.98, Piccioni).
In realtà va ricordato che già la direttiva n. 78, di cui all’art. 2, Legge Delega per il vigente codice di rito (L. 16 febbraio 1987, n. 81), nel prevedere il potere del PM di procedere nel dibattimento alla modifica dell’imputazione, non pone specifici limiti temporali al suo esercizio, nè consente di fare distinzioni quanto alla fonte degli elementi dai quali la contestazione suppletiva trae origine. E ciò è stato previsto dalla direttiva in esame e poi introdotto nel codice di rito perchè la modifica dell’imputazione o la contestazione di una circostanza aggravante, come pure di un reato concorrente, non possono che considerarsi come eventualità fisiologiche in un sistema processuale che si ispira al rito accusatorio incentrato nel dibattimento, ma che non consente, come più volte ricordato dalla Corte Costituzionale, dispersione degli elementi utili per un giusto processo.
E’ pur vero che la tendenziale parità delle parti, cui si ispira la logica del sistema accusatorio – nell’esaltare il principio del contraddittorio – richiede che il PM formuli l’imputazione in base agli elementi d’accusa già acquisiti nelle indagini preliminari (artt. 405 e 407 c.p.p.) e che, a sua volta, l’imputato, posto a conoscenza degli elementi di accusa, possa sin dall’inizio del dibattimento contrastarli efficacemente. Ma ciò non può comportare, come ineluttabile conseguenza, che, se il pubblico ministero, per inerzia od errore, abbia omesso in parte la contestazione di elementi di accusa già acquisiti, non possa provvedervi sin dall’inizio del dibattimento, apportando le necessarie modifiche all’imputazione.
L’orientamento che si basa sul dato letterale delle norme in esame – contraddetto, come si è visto, dalla direttiva della legge delega, nei termini sopra esposti – sanzionando con la nullità ai sensi dell’art. 522 c.p.p. la sentenza emessa sulla base di detta contestazione suppletiva, comporterebbe l’assurdo risultato che il giudice – in presenza di una richiesta di modifica dell’imputazione – sarebbe tenuto a disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero, ex art. 521 c.p.p., comma 2, perchè si proceda ad un nuovo dibattimento.
Ciò darebbe luogo a un formalismo esasperato ed ingiustificato in assenza di violazione alcuna del diritto di difesa. Inoltre, l’orientamento condiviso da questo Collegio consente, mediante la contestazione suppletiva all’inizio del dibattimento e sulla base di elementi non considerati nella formulazione dell’originaria imputazione, di scongiurare, nell’ipotesi di reato concorrente, l’inizio di un nuovo dibattimento (con un allungamento dei tempi di definizione del processo) ed in caso di circostanza aggravante o di modifica dell’imputazione evita di precludere al pubblico ministero la possibilità di richiedere un accertamento completo del fattoreato, in sede di giudizio. E ciò perchè gli elementi modificativi od integrativi del fatto (quali le circostanze aggravanti) non potrebbero mai formare oggetto di autonomo giudizio penale.
Dunque, l’orientamento giurisprudenziale qui non condiviso comporterebbe, nella prima ipotesi, la necessità di instaurare un nuovo dibattimento, con conseguente violazione dei principi di immediatezza e di concentrazione (v. direttiva n. 66, art. 2, Legge Delega), posti a base del giusto processo (cfr. per tutte Corte Cost.
31.5.96 n. 177); nella seconda ipotesi, darebbe luogo ad una violazione dell’obbligatorietà dell’esercizio dell’azione penale di cui all’art. 112 Cost..
In altre parole, la soluzione opposta a quella in questa sede accolta produrrebbe esiti ermeneutici sistematicamente devastanti senza che si sia verificata compromissione alcuna del diritto di difesa dell’imputato, neppure sotto il profilo della possibilità di avvalersi dell’art. 516 c.p.p., commi 1 bis e 1 ter (secondo l’espresso rinvio ad essi operato dall’art. 517 c.p.p., comma 1 bis).
Le garanzie previste per l’imputato in caso di contestazione suppletiva sono state, poi, ampliate dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale (cfr. sent. n. 241/92 e n. 50/95).
4- Ancora da respingersi è la doglianza sub e) alla stregua della più recente giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la circostanza aggravante prevista dalla L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 7 e successive modifiche si applica ai reati contemplati nella detta disposizione anche ove gli stessi siano rimasti allo stadio del tentativo (Cass. Sez. 5^ n. 809 del 17.2.2000, dep. 13.4.2000; contra v. Cass. Sez. 2^ n. 7441 del 14.12.98, dep. 16.1.99; Cass. Sez. 2^ n. 7849 del 15.3.85, dep. 4.9.85).
La contraria opinione si fonda sull’autonomia del tentativo rispetto al reato consumato, di guisa che il delitto tentato è già un reato perfetto, presentando tutti gli elementi necessari e sufficienti per l’esistenza di un reato ed una condotta che ha già manifestato compiutamente tutta la propria carica di disvalore.
Ciò non significa, però, che, quando la legge richiama, per determinati effetti, la fattispecie principale, senza riferimento alla consumazione e/o al tentativo, la disposizione debba ritenersi come riferita sempre e soltanto al reato consumato.
Invero, relativamente agli interessi penalmente tutelati, consumazione e tentativo riflettono rispettivamente la lesione effettiva e la lesione potenziale dello stesso bene oggetto di protezione. Il dolo del tentativo è lo stesso dolo della consumazione così come si presentano identiche le modalità di esecuzione del delitto.
Alla medesima conclusione si perviene mediante l’approccio teleologico: l’inasprimento di pena previsto dalla disposizione in scrutinio trova ragione nell’avvertita necessità di contrastare in maniera più decisiva la condotta di chi, sebbene sottoposto a misura di prevenzione, commette reati di particolare natura, così dimostrando una maggiore pericolosità e determinazione criminosa.
Ciò appare altresì conforme al principio generale secondo cui ineriscono al tentativo tutte le circostanze che, come quella in discorso, attengono ad una particolare qualificazione soggettiva dell’agente.
Per concludere sul punto, deve ritenersi che la circostanza aggravante prevista dalla L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 7 per i reati in detta disposizione contemplati è configurabile anche nel caso di reato rimasto allo stadio del tentativo.
Appare poi ininfluente la notazione – che si legge nel ricorso del C. – per cui, essendo stato individuato il reato più grave nella rapina consumata, le aggravanti contestate in relazione ai reati satellite restano prive di efficacia: è pacifico, infatti, che nella fattispecie l’aumento di pena L. n. 575 del 1965, ex art. 7 non sia stato operato.
5- Se dunque, l’aggravante in questione non risulta applicata nè in relazione alla rapina consumata il 25.1.2007 nè a quella tentata del 1.2.2007, diviene irrilevante anche la censura sub d), poichè ad ogni modo l’essere state commesse dette rapine nel periodo in cui il C. era sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s. con obbligo di soggiorno non ha inciso due volte nell’economia della motivazione del trattamento sanzionatorio.
Nè vi è omessa motivazione circa il diniego delle attenuanti generiche, su cui – anzi – l’impugnata sentenza si è dilungata, in particolare chiarendo anche che la confessione era sopravvenuta solo dopo che l’istruzione dibattimentale aveva ampiamente provato la responsabilità dei prevenuti (mediante testimonianze, documenti filmati e fotogrammi, possesso di capi di vestiario indossati all’atto della rapina e confronto di identità di sembianze e modalità di azione e di movimento degli imputati).
6- Ex art. 616 c.p.p. segue la condanna dei ricorrenti alle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale, rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.

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