Cons. Stato Sez. VI, Sent., 17-01-2011, n. 257 Sospensione cautelare

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1. Con ricorso avanti al T.a.r. Veneto, R.C., vigile coordinatore presso il comando provinciale dei vigili del fuoco di Venezia, ha impugnato il decreto del Ministero dell’Interno 13 novembre 2009, n. 110, che ne ha disposto la sospensione dal servizio, con decorrenza immediata, e la conseguente privazione del trattamento economico in godimento, in applicazione dell’art. 14, comma 4, del CCNL, per il comparto delle Amministrazioni Autonome dello Stato.

Il ricorrente, dopo aver premesso di essere già stato sospeso dal servizio ai sensi dell’art. 14, comma primo, del CCNL di categoria perché sottoposto a misura restrittiva della libertà personale e poi riammesso una volta sostituita la misura degli arresti domiciliari con quella dell’obbligo di firma presso una stazione dei carabinieri, ha rilevato che il nuovo provvedimento di sospensione, assunto a seguito del rinvio a giudizio disposto dal G.U.P. il 23 ottobre 2009, si baserebbe su una errata applicazione dell’art. 14, comma quarta, in quanto l’obbligo di sospensione non scaturirebbe dal rinvio a giudizio, bensì dall’eventuale condanna definitiva per alcuno dei delitti ivi elencati.

2. Con la sentenza di estremi indicati in epigrafe, il T.a.r. Veneto ha respinto il ricorso.

3. Per ottenere la riforma di tale sentenza il signor Cecchinato ha proposto appello, riproponendo le censure esaminate e respinte dal TAR.

4. L’appello non merita accoglimento.

L’art. 14, quarto comma del CCNL 26 maggio 2004, prevede che "resta fermo l’obbligo di sospensione per i reati previsti dall’art. 1, commi 1 e 4 septies, lettera a), b) limitatamente all’art. 316 del codice penale, lettera c) ed e) della legge n. 16 del 1992 e successive modificazioni e integrazioni".

La disposizione va letta alla luce del precedente comma terzo, che disciplina la sospensione facoltativa dal servizio con privazione della retribuzione del dipendente anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale, quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque tali da comportare, se accertati, l’applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento.

La lettura combinata delle due disposizioni conduce all’interpretazione secondo cui per gli specifici reati indicati nel comma quarto il CCNL abbia voluto prevedere un regime di sospensione obbligatoria, sulla base del semplice rinvio a giudizio.

Il comma 3 dispone, infatti, che il rinvio a giudizio per determinati reati comporti la sospensione facoltativa. Il comma 4, in parziale deroga, sancisce l’obbligo della sospensione per altri reati, obbligo che deve tuttavia ritenersi ancorato, stante il legame esistente tra le due norme, allo stesso atto processuale (il rinvio a giudizio) cui fa riferimento il comma terzo.

5. L’appello, pertanto, va respinto.

Le spese del secondo grado del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello n. 2403 del 2010, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna l’appellante al pagamento delle spese processuali del secondo grado del giudizio, che liquida in complessivi Euro 2.500 (duemilacinquento/00), oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 10-03-2011, n. 5745 Caparra

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

C.P. con atto in data 16.4.96 avocava avanti al Tribunale di Taranto, S.A.D., deducendo che quest’ultimo con contratto preliminare del 13.12.95 aveva a lei promesso la vendita lo stabilimento nella zona industriale di (OMISSIS) al prezzo di L. 850 milioni, di cui 100 milioni versati contestualmente alla firma dell’atto a titolo di caparra e il residuo da pagarsi alla stipula del rogito fissata per il 30.6.95;

che a tale data non era stato possibile procedere alla stipula dell’atto in quanto lo S. non aveva presentata la necessaria documentazione ed in particolare il certificato di agibilità nonostante da essa attrice fosse stato sollecitato a richiederlo dal Comune unitamente al mutamento di destinazione d’uso dell’immobile in discorso, da commerciale ad industriale; che il promittente venditore, ritenendo che la mancanza di tale certificazione non costituisse impedimento alla stipula del contratto definitivo, con lettera in data 27 marzo 1996, le aveva contestata la risoluzione del contratto e comunicato l’incameramento della caparra; tutto ciò premesso, la C., ritenuto che la destinazione d’uso dell’immobile diversa da quella convenuta e la mancanza di attestazione di agibilità, costituissero causa d’inadempimento del contratto preliminare concluso, chiedeva al tribunale adito di dichiarare legittimo, in conseguenza dell’inadempimento della controparte, il proprio recesso dal contatto, con la condanna del convenuto alla restituzione del doppio della caparra ricevuta.

Radicatosi il contraddittorio, lo S. si costituiva e contestava la domanda attrice di recesso, che riteneva inammissibile in quanto preclusa dalla domanda di risoluzione dello stesso contratto che a suo avviso l’attrice avrebbe proposto con il medesimo atto di citazione; deduceva inoltre che nessuna pattuizione era intervenuta tra le parti circa la consegna, contestualmente alla stipula dell’atto definitivo, del certificato di agibilità che invece doveva essere richiesto dalla stessa attrice, volta divenuta proprietaria dell’immobile, per cui, stante le inadempienze della medesima, chiedeva in via riconvenzionale, che, previo rigetto della domanda proposta nei suoi confronti, fosse stato dichiarato illegittimo l’esercizio da parte della C. del diritto di recesso, con la ritenzione della somma ricevuta a titolo di caparra.

Il tribunale di Taranto espletata l’istruttoria della causa, con sentenza n. 822 in data 21.5.2002 accoglieva la domanda della C., dichiarava legittimo il recesso della stessa e condannava il convenuto al pagamento del doppio della caparra ricevuta, rigettando la domanda riconvenzionale da lui proposta.

Avverso la decisione proponeva appello lo S. chiedendone la totale riforma con il rigetto della domanda attrice e l’accoglimento della propria domanda riconvenzionale, ribadendo a tal fine le eccezioni e deduzioni in precedenza proposte. Resisteva la C. che chiedeva il rigetto dell’appello con la conseguente conferma della sentenza impugnata. L’adita Corte d’Appello di Lecce – sezione Distaccata di Taranto, con la sentenza n. 194/2005 depos. in data 8.6.2005, rigettava l’appello proposta dallo S. che condannava al pagamento delle relative spese. La corte territoriale riteneva infondata l’eccezione d’inammissibilità della domanda ex art. 1385 c.c. (caparra confirmatoria) in quanto la C. non aveva mai chiesto la risoluzione del contratto ma solo la declaratoria di legittimità de proprio recesso; sottolineava che, come da un lato la consegna del certificato di agibilità dell’immobile fosse un onere del venditore, la cui assenza, ai sensi dell’art. 1477 c.c. costituiva causa di risoluzione del contratto e dall’altro che, in mancanza di una convenzione scritta, l’appellante non aveva fornito una rigorosa prova dell’esistenza di una diversa pattuizione, come da lui sostenuto. Per la cassazione lo S. propone ricorso fondato su 2 mezzi. Resiste con controricorso la C..
Motivi della decisione

Con il primo motivo del ricorso, l’esponente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1385 e 1454 c.c. Sostiene che a seguito della diffida ad adempiere di cui alla propria lettera del 27.3.96 era intervenuta de iure la risoluzione del contratto, per cui non poteva più operare il successivo recesso della C. posto in essere con il suo atto di citazione a giudizio.

La doglianza è inammissibile in quanto non risulta in precedenza proposta.

Con il 2 motivo il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1455 e 1477 c.c. nonchè vizio di motivazione della sentenza. Lamenta che la Corte contraddittoriamente gli avrebbe addossato l’onere della consegna non già del semplice certificato di agibilità, bensì di un’agibilità specifica ai fini industriali, sebbene in precedenza avesse affermato che non poteva costituire valido motivo di recesso la mancata destinazione industriale dell’immobile. Si sostiene in sostanza che l’immobile sarebbe stato munito di un generico certificato di agibilità, ma non di quello specifico (per uso industriale) preteso da controparte.

La doglianza è infondata.

Nel caso di specie la corte territoriale ha parlato solo di certificato di agibilità mancante senza fare alcuna aggettivazione (se industriale o commerciale, tra l’altro neppure prevista dalla legge). Nella fattispecie è stato accertato che l’opificio in questione non aveva ottenuto alcun certificato di agibilità. Invero la relativa pronuncia del tribunale su tale specifico punto non era stata impugnata in appello (il tribunale aveva infatti statuito che "…l’immobile de quo risultava anche sprovvisto di certificato di agibilità prevista dalla legge e non solo per la parte oggetto di condono edilizio, bensì per l’intero"). Ciò posto, come più volte evidenziato questa S.C. "il rifiuto del promissario acquirente di stipulare la compravendita definitiva di un immobile privo dei certificati di abitabilità o di agibilità e di conformità alla concessione edilizia, pur se il mancato rilascio dipende da inerzia del Comune – nei cui confronti, peraltro, è obbligato ad attivarsi il promittente venditore – è giustificato, ancorchè anteriore all’entrata in vigore della L. 28 febbraio 1985, n. 47, perchè l’acquirente ha interesse ad ottenere la proprietà di un immobile idoneo ad assolvere la funzione economico sociale e a soddisfare i bisogni che inducono all’acquisto, e cioè la fruibilità e la commerciabilità del bene, per cui i predetti certificati devono ritenersi essenziali. (Cass. n. 10820 del 11/05/2009). Nel caso in esame la corte territoriale, con motivazione esauriente e priva di vizi logici, dopo aver ribadito che la produzione di tale certificato doveva essere effettuata dal promittente venditore (in conformità con la menzionata giurisprudenza di questa S.C.) ha poi escluso che questi avesse dimostrato, in mancanza di una prova scritta, in modo rigoroso l’asserita pattuizione circa l’obbligo della promissaria acquirente di richiedere il certificato di agibilità.

In conclusione il ricorso dev’essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in favore dei resistenti in complessivi Euro 4200,00, di cui Euro 4000,00 per onorario, oltre spese generali ed accessori di legge.

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Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 07-04-2011, n. 7948 Licenziamento

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Svolgimento del processo

Con sentenza del 6/6/06 – 29/1/07 la Corte d’Appello di Bologna accolse l’appello proposto da C.M. avverso la sentenza emessa il 9/6/04 dal Tribunale di Reggio Emilia, con la quale gli era stata respinta l’impugnativa del licenziamento intimatogli il 15/3/02 dalla Banca Profilo spa con telegramma ricevuto il 16/3/02, e, dichiaratane l’illegittimità, condannò la società bancaria a risarcirgli il danno nella misura di una indennità pari a quindici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, maggiorata degli accessori di legge, oltre che alle spese del doppio grado del giudizio.

La Corte bolognese addivenne a tale decisione dopo aver rilevato che non poteva ritenersi sussistere violazione del vincolo del rapporto fiduciario, tale da giustificare il provvedimento espulsivo adottato, nel fatto contestato all’appellante il 4/3/02, con raccomandata pervenutagli il 9/3/02, cioè che egli avesse mentito alla datrice di lavoro negando formalmente per iscritto di aver comunicato agli altri suoi colleghi di essere in procinto di rassegnare le dimissioni; in particolare, la Corte territoriale osservò che la ricerca, da parte dell’appellante, di un diverso e forse migliore posto di lavoro rappresentava un fatto riguardante la sua sfera privata di lavoratore che poteva essere fonte di responsabilità disciplinare solo nell’ipotesi in cui egli avesse realmente violato l’obbligo di fedeltà, tanto più che la parte datoriale nemmeno aveva fornito la prova che il mendacio contestato al dipendente fosse niente affatto innocuo. In ogni caso, secondo il giudice d’appello, appariva assolutamente sproporzionata la reazione datoriale a fronte della presunta falsità contestata al dipendente.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso la Banca Profilo spa, affidando l’impugnazione a tre motivi di censura. Resiste il C. con controricorso. La ricorrente deposita, altresì, memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione

1. Col primo motivo la ricorrente denunzia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1324 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. La Banca ricorrente sostiene la tesi che la contestazione disciplinare mossa a suo tempo alla controparte, cioè quella di cui alla lettera del 4/3/02, doveva essere considerata come un atto unilaterale avente contenuto patrimoniale, preordinato all’instaurazione del relativo procedimento indispensabile per l’intimazione del licenziamento che avrebbe posto termine all’obbligazione retribuiva, per cui il suo significato complessivo doveva essere correttamente ricercato, in base alle regole codicistiche di ermeneutica contrattuale, non solo sulla scorta del mero dato letterale della relativa nota di addebito, ma anche alla luce della reale intenzione della parte datoriale. Tutto ciò per spiegare che la frase oggetto di contestazione "di essere in procinto di rassegnare le dimissioni ", che il C. aveva negato di aver pronunziato nel rivolgersi ai colleghi di lavoro, esprimeva l’intento della società di voler addebitare al dipendente piuttosto il mendacio scritto contenuto nella lettera del 20/2/2002 con la quale il medesimo, a fronte dell’invito della società di confermare per iscritto la sua intenzione di dimettersi, aveva negato di aver comunicato ai colleghi della filiale la volontà di voler far cessare in tempi brevi il rapporto di lavoro con la società bancaria, tanto che a tale lettera di giustificazione aveva fatto seguito quella formale di contestazione scritta del 4/3/02 che riproduceva la summenzionata frase. Quindi, secondo tale tesi, la società intendeva far riferimento con la suddetta contestazione alla comunicazione di una decisione di dimissioni del dipendente già presa da quest’ultimo e rispetto alla quale erano stati indicati tempi di realizzazione assai brevi. Ne conseguiva che la Corte bolognese era incorsa in errore nel non considerare come certo il mendacio attribuito all’ex dipendente, ponendo le premesse per una altrettanto erronea valutazione del mendacio stesso. Il motivo è infondato.

In realtà, la ricorrente propone sotto diversa veste una questione afferente al merito della controversia già vagliato attentamente dal giudice d’appello con argomentazioni logico – giuridiche che si sottraggono, in quanto tali, a censure di legittimità.

La riprova della logicità delle argomentazioni interpretative adottate dalla Corte territoriale la si ricava proprio dal fatto che le stesse sono saldamente ancorate al dato letterale inequivocabile della specifica frase oggetto di contestazione che è riferita nella sua chiara rappresentazione ad una denunziata situazione di fatto appresa indirettamente dalla società e che fu addebitata al C. negli stessi termini in cui era stata appresa, per cui non è dato rinvenire alcun vizio logico – giuridico o violazione di regole ermeneutiche delle norme di diritto nell’iter interpretativo seguito dai giudici dell’appello.

2. Col secondo motivo la ricorrente deduce la violazione dell’omessa, contraddittoria o insufficiente motivazione su fatto controverso decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con tale motivo si imputa alla Corte d’appello di Bologna di aver omesso di considerare le precise testimonianze del responsabile della filiale di Reggio Emilia, dott. R., e del collega di lavoro del dipendente, tale sig. L., dalle quali si traeva la conferma che il C. aveva comunicato la decisione di dimettersi e di passare in tempi brevi alle dipendenze di una banca concorrente che gli aveva chiesto un anno di tempo per trasferirle i clienti.

Dalla gravità del mendacio, così dimostrato, la ricorrente trae argomento per imputare alla decisione impugnata il vizio di omessa, contraddittoria o comunque insufficiente motivazione concernente un fatto specifico controverso, decisivo per il giudizio.

Il motivo è infondato.

Invero, attraverso il presente motivo la ricorrente tenta di dimostrare nella presente sede la gravità dell’addebito contestato al dipendente, a suo giudizio non valutato correttamente dai giudici d’appello, prospettando in punto di fatto una ricostruzione contenente in maniera inammissibile un elemento aggiuntivo specifico, cioè quello della comunicazione che il C. avrebbe fatto ai predetti testi di essere stato fatto destinatario da parte di un’altra banca della richiesta di dirottare in suo favore entro tempi brevi la clientela della datrice di lavoro, che non fa assolutamente parte della contestazione disciplinare oggetto di causa che verte, invece, esclusivamente sul mendacio inerente la manifestata intenzione del dipendente di essere in procinto di dimettersi.

3. Col terzo motivo la ricorrente denunzia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2106 e 2119 c.c., nonchè degli artt. 4 e 41 Cost. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, con riferimento al non corretto bilanciamento dei contrapposti interessi in gioco nell’operazione valutativa eseguita dai giudici di merito, in quanto se per un verso sussisteva un particolare interesse del C. al posto di lavoro, seppur presso un altro istituto di credito concorrente, d’altro canto risultava assai significativo l’interesse della società Profilo a non veder pregiudicata la propria attività imprenditoriale dallo storno di clienti e dall’illegittima diffusione di dati ad essi relativi, d’altra parte, la concreta posizione professionale di "private banker" ricoperta dal C. ed il disvalore ambientale attribuibile alla condotta contestatagli, alla luce degli "standards valutativi" rinvenibili nella coscienza sociale degli operatori del settore, erano elementi che avrebbero dovuto far comprendere, secondo la ricorrente, che, ove non adeguatamente sanzionato, un tale comportamento avrebbe rappresentato per i colleghi di lavoro un modello diseducativo da scongiurare. Anche tale motivo è infondato.

Invero, la valutazione sulla gravità della condotta non può che essere di competenza del giudice del merito il quale nella fattispecie l’ha correttamente eseguita attraverso una motivazione assolutamente congrua, come tale sottratta a censure di legittimità nel presente giudizio.

Va, infatti, ricordato che "in tema di verifica giudiziale della correttezza del procedimento disciplinare, il giudizio di proporzionalità tra violazione contestata e provvedimento adottato si sostanzia nella valutazione della gravità dell’inadempimento del lavoratore e dell’adeguatezza della sanzione, tutte questioni di merito che ove risolte dal giudice di appello con apprezzamento in fatto adeguatamente giustificato con motivazione esauriente e completa (come nella fattispecie), si sottraggono al riesame in sede di legittimità, (v. Cass. sez. lav. n. 24349 del 15/11/2006). Il ricorso va, perciò, respinto.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza della ricorrente e vanno liquidate a suo carico come da dispositivo.
P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio nella misura di Euro 4000,00 per onorario, oltre Euro 12,00 per esborsi, nonchè spese generali, IVA e CPA ai sensi di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 09-05-2011, n. 10121 Circolazione stradale

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Svolgimento del processo

La B., mentre si esercitava alla guida sulla vettura di proprietà dell’autoscuola del M., con affianco l’istruttore D. (preposto dal M.), andò ad urtare contro l’autotreno condotto dal C. e nel sinistro perdette la vita.

Definito il procedimento penale con la dichiarazione di prescrizione del reato in data 13 dicembre 1980, gli eredi della B. citarono in giudizio il D., il M. e la Fondiaria Ass.ni (assicuratrice della vettura dell’autoscuola). I convenuti ottennero l’estensione del contraddittorio nei confronti del C..

Il Tribunale di Savona dichiarò la carenza di legittimazione attiva dei B. nei confronti della compagnia, respinse le domande proposte nei confronti del C., ritenne esclusivo responsabile dell’incidente il D. e condannò quest’ultimo, in solido con il M., al risarcimento dei danni.

La Corte d’appello di Genova, in parziale riforma, condannò il D. a pagare ai B. una somma a titolo di danno patrimoniale, rettificò l’importo già riconosciuto a titolo di danno morale, dichiarò prescritto il diritto promosso nei confronti del M. e, di conseguenza, quello promosso nei confronti della Fondiaria.

A seguito di ricorso dei B., questa S.C. cassò la sentenza, rilevando che il termine prescrizionale non era quello biennale applicato dal giudice d’appello, bensì quello decennale del reato di omicidio colposo. La sentenza fu cassata anche in relazione alla rivalutazione dell’importo di danno morale a decorrere dal 1 gennaio 1993.

La Corte d’appello di Genova, quale giudice del rinvio, parzialmente riformando la sentenza di primo grado, ha dichiarato la responsabilità del M. (frattanto deceduto) ai sensi dell’art. 2049 c.c., ed ha condannato la sua erede ( R.M.) al risarcimento dei danni in solido con il D.. Ha, altresì, respinto le domande avanzate in via diretta nei confronti della Fondiaria ed ha dichiarato inammissibile la domanda di manleva avanzata dalla R. nei confronti della compagnia stessa.

I B. propongono ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Genova attraverso cinque motivi. Risponde con controricorso la Fondiaria SAI Ass.ni. I B. hanno depositato memoria per l’udienza.
Motivi della decisione

Con il primo motivo i ricorrenti chiedono di sapere se deve essere ravvisata la responsabilità del proprietario dell’autovettura di una autoscuola munita di doppi comandi, ai sensi del terzo comma dell’art. 2054 c.c., in caso di danni riportati dall’allievo in conseguenza di un incidente avvenuto per esclusiva responsabilità dell’istruttore sedutogli accanto.

Con il secondo motivo chiedono di sapere se il terzo trasportato danneggiato dall’incidente avvenuto per colpa del conducente della vettura sul quale egli è trasportato possa ottenere dal proprietario del veicolo ai sensi dell’art. 2054 c.c., comma 3, il risarcimento dei danni subiti.

Con il terzo motivo chiedono di sapere se l’allievo dell’autoscuola, in caso di incidente dal quale abbia subito danni determinato da esclusiva responsabilità del proprio istruttore, possa agire direttamente verso la compagnia assicuratrice dell’autoscuola o del proprietario della vettura, ai sensi della L. n. 990 del 1969 e, nel caso positivo, se l’azione diretta possa essere esercitata in caso di incidente accaduto nel vigore della formulazione della L. n. 990 del 1969 nel testo applicabile anteriormente all’entrata in vigore del D.L. n. 857 del 1976, convertito nella L. n. 39 del 1977.

Il quarto motivo censura per vizio della motivazione il punto della sentenza in cui è stata esclusa l’efficacia di una dichiarazione con la quale – si sostiene – la compagnia si sarebbe impegnata con i ricorrenti a risarcire essa stessa il danno.

I primi due motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, sono infondati.

L’art. 2054 c.c., comma 3, afferma la solidale responsabilità del proprietario del veicolo con il conducente. Come s’è visto, nel caso in trattazione gli eredi della vittima hanno già conseguito la condanna risarcitoria del M. (titolare dell’autoscuola e proprietario della vettura) ex art. 2049 c.c., ossia come preponente rispetto al preposto istruttore D. (pure nei confronti del quale è stata inflitta condanna risarcitoria). Tuttavia, essi chiedono di ottener la condanna del M. sulla base di un diverso titolo giuridico, ossia, appunto, quale proprietario della vettura, configurando la vittima quale soggetto trasportato.

In tema di circolazione dei veicoli, all’interno della fattispecie astratta delineata dal legislatore nel terzo comma dell’art. 2054 c.c., l’attribuzione delle qualità di "proprietario" e di "conducente" costituiscono oggetto d’accertamento da parte del giudice del merito, il quale è censurabile per cassazione solo allorchè risulti affetto da vizi della motivazione.

Nella specie, tali vizi non sussistono, posto che il giudice d’appello ha spiegato che, essendo la vettura dotata di doppi comandi, erano da ritenersene conducenti sia la B., sia l’istruttore. Questa costituisce argomentazione congrua e logica, che, come tale, sfugge al controllo di legittimità.

Il rigetto del terzo motivo è consequenziale a quanto sopra affermato. La sentenza, avendo qualificato la B. come conducente del veicolo (escludendo, dunque, che essa potesse essere considerata trasportata), ne ha correttamente fatto derivare sia l’improponibilità dell’azione diretta dei suoi eredi nei confronti della compagnia, sia la non invocabilità da parte loro (quali terzi) della clausola del contratto che assicurava la responsabilità del contraente (il M.) e dell’istruttore per i danni "ai terzi trasportati compreso l’allievo quando è alla guida".

Quanto, infine, alla dichiarazione alla quale è fatto riferimento nel quarto motivo, la sentenza correttamente argomenta che essa non è autonomamente utilizzabile dagli eredi della vittima, in quanto limitata alla mera indicazione che il veicolo era stato regolarmente assicurato e che la rata di premio risultava versata, senza contenere alcuna assunzione di garanzia verso gli eredi della vittima.

In conclusione, il ricorso deve essere respinto. Le spese del giudizio di cassazione vanno interamente compensate tra le parti del giudizio.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

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