Cass. civ. Sez. V, Sent., 08-06-2011, n. 12423 Notificazione a mezzo posta

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Svolgimento del processo

A seguito di ricorso di G.R. la Commissione Tributaria Provinciale di Bologna, nella contumacia dell’Ufficio, annullava l’avviso di accertamento notificato alla contribuente per la rettifica della dichiarazione dei redditi per l’anno di imposta 1983, con riferimento ad un reddito da partecipazione alla società di fatto A., G. e R. con sede in quella città;

riteneva il giudice adito che l’A.F. non avesse fornito la prova nè dell’esistenza della società di fatto, nè della partecipazione ad essa della G..

L’ufficio proponeva gravame, richiamandosi alla sentenza dei Tribunale di Bologna del 5.12.1985 e della Corte di Appello del 24.10.1987 con le quali la contribuente era stata condannata in concorso con altri coimputati per vendita di musicassette con contrassegno SIAE falso, ma la C.T.R. dell’Emilia Romagna con sentenza n. 78/15/05, depositata il 12.10.2005 e non notificata, rigettava l’appello rilevando che "la prova dell’esistenza della società di fatto … è stata fornita solo nel 2^ grado di giudizio, ciò impedisce al … Collegio di tenerne conto per espresso divieto sancito dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58".

Per la cassazione della suddetta sentenza proponevano quindi ricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate articolando due motivi, mentre nessuna attività difensiva svolgeva nella presente fase l’intimata.
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile in quanto notificato a mezzo posta senza che risulti depositato l’avviso di ricevimento. In tal senso anche di recente risulta confermato l’orientamento di questa Suprema Corte, secondo il quale. "La notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario e l’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149 cod. proc. civ. è il solo documento idoneo a provare sia l’intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l’identità della persona a mani della quale è stata eseguita; ne consegue che, ove tale mezzo sia stato adottato per la notifica del ricorso per cassazione, la mancata produzione dell’avviso di ricevimento comporta non la mera nullità, bensì l’inesistenza della notificazione (della quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ.) e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso medesimo" (Cass. 4.6.2010, n. 13639).

Nulla deve disporsi per le spese.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 01-04-2011) 11-04-2011, n. 14430 Pene accessorie

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uratore Generale in sede, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con l’indicata sentenza pronunciata il 24.11.2010 il Tribunale di Bergamo ha applicato, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., all’imputato D.A. – su sua richiesta assentita dal p.m. – la pena, concessegli generiche circostanze attenuanti stimate prevalenti sulla contestata aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2, di tre anni di reclusione ed Euro 12.000,00 di multa per il delitto accertato l'(OMISSIS) di illecita detenzione di kg. 29,7 lordi di hashish, quantità ingente di sostanza stupefacente idonea al confezionamento di circa diecimila singole dosi per medio assuntore.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica di Brescia, deducendo violazione di legge ( art. 29 c.p. e art. 445 c.p.p., comma 1) con riferimento alla omessa applicazione all’imputato della pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici derivante dall’entità della pena concordata dalle parti per il reato ascritto al prevenuto.

La censura delineata dal ricorrente P.G. è fondata, poichè il giudice di merito avrebbe dovuto dichiarare ex lege ( art. 445 c.p.p. e art. 29 c.p., comma 1) D.A. interdetto per un quinquennio dai pubblici uffici, per essergli stata applicata una pena non inferiore a tre anni di reclusione per il reato contestatogli (cfr.: Cass. Sez. 4, 14.5.2008 n. 23134, P.G. in proc. Di Girolamo, rv. 240304; Cass. Sez. 1,14.1.2009 n. 4424, P.G. in proc. Abbas, rv. 242796: "L’applicazione di pena detentiva su richiesta delle parti in misura non inferiore ai tre anni comporta l’irrogazione della pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici").

Per l’effetto deve annullarsi, limitatamente all’indicato profilo omissivo, la sentenza del Tribunale di Bergamo.

Annullamento da disporsi senza rinvio, potendo questa stessa Corte – ai sensi dell’art. 620 c.p.p., lett. 1), – emendare l’omissione con la diretta applicazione della obbligatoria e non discrezionale pena accessoria dell’interdizione quinquennale dell’imputato dai pubblici uffici.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla omessa applicazione della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni, che applica all’imputato D.A..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 01-03-2011) 26-04-2011, n. 16363 Bancarotta fraudolenta

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Svolgimento del processo

Il difensore chiede alla Corte di verificare la data di prescrizione.

La Corte precisa che la data di prescrizione, annotata in copertina, è corretta. A questo punto il difensore dichiara di riportarsi ai motivi di ricorso.
Motivi della decisione

G.G. è stato riconosciuto colpevole di bancarotta impropria, fraudolenta, patrimoniale e documentale, nella sua veste di amministratore unico (dal 26.8.1993 al 22.10.1993; quindi, dall’1.12.1993 al 29.11.1994, sino alla messa in liquidazione dell’organismo) di FOX S.r.l., dichiarata fallita in data (OMISSIS).

Gli si è addebitata la mancata giustificazione del disavanzo fallimentare di oltre L. 660 milioni e la sottrazione quasi per intero del corredo contabile.

Il Tribunale di Roma lo ha condannato, con sentenza 28.9.2005 e la Corte d’Appello della Capitale ha confermato la prima decisione il 7.10.2009.

Il ricorso interposto dalla difesa del prevenuto si articola in due motivi: – inosservanza di norma processuale e nullità della condanna per la mancata correlazione tra l’originaria accusa e la condanna: a prima, infatti, riteneva al colpevolezza dell’imputato quale soggetto attivo, la motivazione della Corte d’Appello gli contesta la commissione del fatto in ragione della colpevole omissione ed inerzia davanti all’altrui gestione;

– carenza e manifesta illogicità della motivazione che ascrive al G. la penale responsabilità, trascurando evidenze istruttorie soprattutto in relazione al momento soggettivo, fatto coincidere con il malgoverno della contabilità;

– erronea applicazione della norma penale nell’avere addebitato al prevenuto la mancanza di attività, quando la responsabilità della conduzione era ravvisabile in capo al B. o al C., come da documentazione prodotta dalla difesa ma su sui i giudici del merito tacciono completamente.

IN DIRITTO Il primo motivo è infondato.

Questa Corte ha già avuto modo di affermare che non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza, previsto dall’art. 521 c.p.p., la decisione con la quale l’imputato sia condannato per il reato di bancarotta fraudolenta per essere rimasto colpevolmente inerte di fronte alla condotta illecita dell’amministratore di fatto, in applicazione dell’art. 40 c.p., comma 2, anzichè per la condotta assunta direttamente nella veste di amministratore formale, purchè rimanga immutata l’azione distrattiva, nei suoi profili soggettivi ed oggetti vi, considerato che non si determina un’apprezzabile modifica del titolo di responsabilità (cfr. Cass. pen., sez. 5, 20 settembre 2007, Gili, Ced Cass., rv. 238210). Nel caso in esame il G. rivesti la carica di amministratore formale (e di socio per quota non indifferente) di S.r.l. FOX e l’imputazione ha addebitato i fatti illeciti con richiamo alla ipotesi di cui all’art. 110 c.p.. Egli si difende affermando che il disordine contabile e l’ammanco di ricchezza sono dipesi da altri ( B.A. ed altri) che, durante la sua gestione gli sottrassero il controllo della società. La Corte territoriale invoca l’art. 2392 c.c. a sostegno della primaria responsabilità dell’amministratore di fatto.

A ragione. Anche perchè l’art. 15 dello Statuto sociale dell’organismo fallito conferiva all’amministratore i più ampi poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria (cfr. Sent. pag.

2).

Sicchè il prevenuto era titolare di leve che avrebbe consentito di impedire ogni pregiudizio all’organismo amministrato.

Gli altri due mezzi attengono al merito della vicenda e muovono istanze inammissibili per il giudice di legittimità.

Infatti, il secondo motivo rammenta la necessità di un approfondito esame sol momento soggettivo nel contesto della fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale, il giudice di seconde cure ha sottolineato (Sent. pag. 3) che il compendio contabile risultava insuscettibile di ricostruzione e che il dato, che il ricorrente non contesta, era necessariamente oggetto di conoscenza da parte di chi aveva il governo, ancorchè formale, della società, se non altro nella redazione di comunicazioni sociali palesemente infedeli eppur sintomatiche di un crisi già irreversibile.

Due referenti che contemporaneamente attestavano – al momento della conduzione gestoria – l’incombere del danno ai creditori e la oggettiva inagibilità del corredo delle scritture.

Di qui, non essendo stato profilata alternativa logica, la ragionevole conclusione del dolo generico richiesto dalla norma di legge. Ogni più approfondita disamina si traduce in una valutazione del fatto che è sottratta al sindacato di legittimità.

L’ultimo motivo allega poi una lunga esposizione di memoria difensiva, riportante cadenze e successione dei fatti, secondo l’ottica del prevenuto.

E’ noto che, pur dopo la novella operata dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8, che consente di denunciare i vizi di motivazione con riferimento ad "altri atti del processo", alla Corte di Cassazione restano precluse la rilettura degli elementi di fatte-posti a fondamento della decisioni impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa, dovendosi esse limitare al controllo se la motivazione dei giudici del merito sia intrinsecamente razionale e capaci di rappresentare e spiegare l’iter logico seguito (cfr. Cass. pen., sez. 1, 16 novembre 2006, De Vita, Ced Cass. 235507).

L’argomentazione giudiziale esaurisce l’onere argomentativo con ragionevolezza (anche perchè succede alla motivazione della prima decisione che già verteva sul medesimo profilo di doglianza riproposto con il ricorso dal G.), con indicazioni che non si ancorano affatto all’unico indizio costituito dall’accettazione della carica amministrativa (conservata, del resto, non per brevissimo tempo come vorrebbe il ricorrente), bensì (anche) nella colpevole inerzia di fronte all’asserita altrui condotta di spogliazione.

Non deve, infine, trascurarsi che il lamentato silenzio su risultanze di causa dipese anche dall’incompleta produzione da parte dell’interessato in copia fotostatica della documentazione consegnata al perito (Sent. pag. 2/3), impedendo migliore verifica.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. II, Sent., 12-05-2011, n. 718 Concessione per nuove costruzioni criteri

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il sig. F.R. è proprietario di immobili residenziali siti nel Comune di Filadelfia, che sorgono nelle vicinanze di un immobile in cui è allocato un esercizio, di cui è titolare il controinteressato sig. A.D., in cui è svolta attività di panetteria, sito alla via Napoli di quel Comune.

Con la concessione edilizia n. 55 del 15 ottobre 2001 il Comune di Filadelfia ha consentito al sig. Dastoli la realizzazione di una canna fumaria, utilizzata per l’attività di panetteria.

2. Il sig. R. impugna la concessione edilizia, unitamente al parere del 28 settembre 2001 del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL n. 8 di Vibo Valentia.

Resistono al ricorso il Comune di Filadelfia ed il controinteressato A.D..

Quest’ultimo ha eccepito, peraltro, l’inammissibilità del ricorso per mancata evocazione in giudizio dell’ASL di Vibo Valentia, che ha emanato il parere oggetto di impugnazione.

L’eccezione non ha ragion d’essere, atteso che nessuna censura viene dedotta avverso il parere in questione, che viene solo menzionato in epigrafe.

È quasi superfluo aggiungere che, comunque, tale parere non avrebbe alcuna valenza lesiva nei confronti del ricorrente.

Va rilevata la tardività del deposito della memoria del Comune resistente, avvenuto il 25 febbraio 2011, oltre i termini di legge. Di essa, pertanto, non si può tenere conto.

3. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 76, comma 5°, 80, 62, 99, 137 e 141 del Regolamento Edilizio annesso al PRG del Comune di Filadelfia.

Risulterebbe violato, innanzi tutto, il disposto dell’art. 76, comma 5°, per il quale "il calore prodotto da motori o da altri apparecchi a vapore, nonché i gas provenienti da motrici, devono scaricarsi attraverso un camino o a mezzo di appositi tubi che si innalzino oltre il colmo dei tetti dei fabbricati circostanti".

La censura è palesemente infondata, atteso che la concessione edilizia impugnata riguarda la canna fumaria di un forno e non di motori, apparecchi a vapore o motrici.

Per al stessa ragione è privo di fondamento l’ulteriore rilievo che fa leva sulla violazione dell’art. 141 del Regolamento, che fa riferimento al vapore proveniente da motori o da altri apparecchi ed ai gas provenienti da motrici a gas.

Risulta, invece, incomprensibile il richiamo all’art. 137 del Regolamento, che impone di tenere conto, per la determinazione dell’altezza dei camini, della situazione meteorologica e dell’eventuale ricorrente stato di inversione termica.

È, infine, inammissibile, per assoluta genericità, la censura con cui si rileva la violazione degli artt. 80, 62, 99 del Regolamento, che impone che, nella costruzione di fumaioli, deve essere rispettato il decorso urbano. Il ricorrente si limita, infatti, ad affermare che la canna fumaria, per le sue dimensioni, non si inserisce urbanisticamente nel centro storico di Filadelfia. Si tratta, evidentemente, di asserzione priva di qualsiasi supporto argomentativo e riscontro concreto.

4. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 14 delle NTA.

L’attività di panetteria sarebbe incompatibile con la destinazione urbanistica della zona, non essendo ammesse destinazioni d’uso contrastanti con i caratteri specifici dell’edilizia residenziale.

Il motivo è inammissibile.

Oggetto del giudizio è esclusivamente la legittimità della concessione edilizia e non già l’ammissibilità dell’insediamento di una panetteria.

5. Con il terzo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 2 della l.r. n./1998.

Tale norma, attuativa dell’art. 20 della legge n. 741/1981, imporrebbe la denuncia ed il deposito del progetto presso il settore tecnico decentrato regionale, per la realizzazione di strutture rientranti nel campo di applicazione delle norme antisismiche.

La censura è infondata.

L’adempimento degli oneri imposti dalle norme antisismiche non incidono sulla legittimità del titolo edilizio, ma. al più, sull’efficacia dello stesso (TAR Lazio, Latina, 18 giugno 2008 n. 757; TAR Calabria, Catanzaro, 22 giugno 1995, n. 704).

Risulta, peraltro, dalle difese del Comune che il progetto in questione è stato depositato presso il Dipartimento LL.PP. ed acque settore tecnico decentrato di Vibo Valentia.

6. Con il quarto motivo il ricorrente rileva la violazione dell’art. 6, commi 15 e 17, del DPR 22 dicembre 1970 n. 1391.

In particolare, sarebbe violata la previsione del comma 15, che dispone che "Le bocche dei camini devono risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 10 metri".

Il Comune obietta che la distanza rispetto all’immobile del ricorrente è pari ad undici metri.

Distanza inferiore vi sarebbe rispetto all’immobile di tale Fruci Domenico, che, tuttavia, ha consentito, mediante dichiarazione, la costruzione della canna fumaria.

La censura è fondata.

Va premesso che, con sentenza n. 1585 dell’11 dicembre 2000, questo Tribunale ha respinto il ricorso proposto dall’odierno controinteressato avverso il diniego della concessione edilizia per la realizzazione dell’opera.

Tra gli elementi posti alla base della decisione vi è quello relativo al mancato rispetto della distanza di cui al menzionato comma 15, che avrebbe imposto di rialzare il camino di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 10 metri.

Orbene, rilevato il carattere poco perspicuo degli atti e dei documenti prodotti, deve osservarsi che l’unico elemento di novità, che sembra avere indotto l’Amministrazione comunale al rilascio del titolo edilizio prima negato, sembra essere rappresentato dall’assenso alla costruzione della canna fumaria, proveniente dal soggetto il cui immobile è collocato a distanza inferiore a quella indicata.

Quindi, la norma richiamata non è stata rispettata, ma il proprietario dell’immobile posto a meno di dieci metri ha prestato il proprio assenso alla costruzione.

Rileva il Collegio che le norme in questione hanno finalità diversa da quelle in materia di rispetto delle distanze tra le costruzioni, essendo previste a tutela del superiore interesse della protezione dall’inquinamento.

Ciò implica che, a differenza delle regole relative alla distanza tra costruzioni, tali norme non sono derogabili sulla base del consenso proveniente dai soggetti proprietari degli immobili vicini, in quanto tali regole, come accennato, non sono poste a difesa dell’interesse del singolo, ma di un interesse della collettività, che le norme hanno fatto assurgere ad interesse pubblico.

Alla luce di ciò, non appaiono fondati i rilievi del Comune, secondo i quali solo il soggetto proprietario dell’immobile posto a meno di dieci metri potrebbe dolersi della violazione, per cui l’odierno ricorrente non sarebbe addirittura legittimato all’impugnazione.

Il Comune resistente ed il controinteressato osservano che il forno da pane rientra tra le attività ad inquinamento atmosferico poco significativo, di cui al DPR 25 luglio 1991.

Le parti resistenti, tuttavia, non specificano quali conseguenze derivino da siffatta classificazione, operata dal menzionato DPR, concernente modifiche dell’atto di indirizzo e coordinamento in materia di emissioni poco significative e di attività a ridotto inquinamento atmosferico, emanato con D.P.C.M. 21 luglio 1989. In particolare, non è dato sapere come la previsione testé menzionata incida sull’applicazione delle norme in questione.

Appare, infine, del tutto irrilevante la circostanza, richiamata anche in sede di discussione orale, che le norme in questione siano state abrogate dal Codice dell’ambiente, essendo chiaro che occorre fare riferimento alle norme vigenti al momento dell’adozione dell’atto impugnato.

7. La fondatezza della censura richiamata implica l’illegittimità dell’impugnata concessione edilizia, che deve essere, pertanto, annullata. Restano assorbite le censure non esaminate.

Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda)

accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla l’impugnata concessione edilizia.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.