Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 30-01-2013) 20-02-2013, n. 8100

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

Con sentenza del 16.1.2012, il Tribunale di Roma dichiarò non doversi procedere nei confronti di H.R.E. in ordine ai reati di associazione per delinquere e ricettazione, ordinando la restituzione dei beni al Demanio indisponibile dello Stato.

Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato deducendo violazione di legge in relazione alla restituzione dei beni al Demanio indisponibile dello Stato, pur in assenza di prova della provenienza italiana e dell’illecita esportazione.

L’Ambasciata degli Stati Uniti d’America ha comunicato che l’imputato è deceduto in data 8.2.2012.

Motivi della decisione

L’intervenuta morte del ricorrente determina l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

Non si può peraltro provvedere in ordine alla richiesta di revoca dell’ordine di restituzione dei beni sequestrati ed altri eventuali soggetti interessati potranno tutelarsi proponendo incidente di esecuzione.

Infatti in situazione analoga questa Corte ha precisato che in tema di restituzione delle cose sequestrate, l’ordine di restituzione adottato con sentenza non impugnabile (nella specie sentenza di dichiarazione di estinzione del reato per morte dell’imputato) segue le sorti di questa, per cui deve escludersene l’autonoma impugnabilità, rimanendo comunque esperibile nei suoi confronti l’incidente di esecuzione che può essere proposto dalla parte interessata per ottenerne la revoca o la modifica. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1597 del 06/04/1999 dep. 17/07/1999 Rv. 214260).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per morte dell’imputato.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen., sez. I 24-12-2008 (16-12-2008), n. 48142 Fatto diverso rilevato dal giudice di primo grado – Obbligo di trasmissione degli atti al Pubblico Ministero

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 14 luglio 2008 il Tribunale di Crema, giudicando in esito a rito abbreviato, ha assolto ex art. 530 c.p.p. O. S., contumace nel processo, dal reato contestato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter "perchè, senza giustificato motivo, non ottemperava all’ordine emesso in data 13 giugno 2006 dal Questore di Lodi ed a lei notificato in pari data, che le intimava di lasciare entro cinque giorni il territorio dello Stato. Accertato in (OMISSIS)", ritenendo che il fatto emerso nel giudizio, attraverso l’esame degli atti del fascicolo del Pubblico Ministero, fosse diverso da quello contestato, in quanto l’ordine del Questore, alla cui inottemperanza era collegata la consumazione del reato, non era stato emesso dal Questore di Lodi in data 13.6.2006 (essendo per contro quest’ultima la data del decreto prefettizio di espulsione), bensì dal Questore di Modena in data 11.8.2006. Stante la diversità del fatto il Tribunale ha ritenuto che il fatto di cui all’imputazione non fosse stato commesso dall’imputata e la ha assolta perchè il fatto non sussiste.
Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso il Tribunale di Brescia chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata; Ha all’uopo rilevato che, se nel giudizio emerge un fatto diverso, il giudice deve restituire gli atti al Pubblico Ministero, onde lasciare impregiudicata ogni ulteriore determinazione di quest’ultimo in merito alla esperibilità dell’azione penale per il fatto diverso risultante dagli atti, e non invece assolvere l’imputato per il fatto così come contestato, così creando i presupposti per la preclusione di giudicato nel quale incorrerebbe il successivo giudizio promosso da Pubblico Ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
A norma dell’art. 521 c.p.p., comma 2 il giudice di primo grado, qualora rilevi che il fatto emerso nel giudizio sia diverso da come descritto nel decreto che dispone il giudizio ed il Pubblico Ministero non abbia provveduto alla modifica della imputazione, non può assolvere l’imputato bensì deve disporre con ordinanza la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per le determinazioni dell’organo dell’accusa. Ed altrettanto deve fare il giudice della impugnazione qualora la mancanza di correlazione tra sentenza ed accusa contestata emerga nei successivi gradi di giudizio, previa rimozione della sentenza altrimenti suscettibile di passare in giudicato e di determinare una successiva preclusione (v. Cass. Sez. Un. 6 dicembre 1991, Paglini).
La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata senza rinvio, per violazione dell’art. 521 c.p.p., comma 2 e gli atti devono essere restituiti al Pubblico Ministero per quanto di competenza.
P.Q.M.
LA CORTE SEZIONE PRIMA PENALE Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Crema.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cassazione Penale, Sentenza 44840 del 2010 Dipendente dimissionario copia e diffonde files aziendali. Non é furto ma rivelazione di segreto industriale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

[OMISSIS], impiegato con funzioni di acquisitore commerciale della societa [OMISSIS] S.p.A. di Genova, e distaccato presso la [OMISSIS] per operare nel settore della acquisizione e gestione del traffico cargo operato da [OMISSIS], è stato chiamato a rispondere dei reati di accesso abusivo a sistema informatico (art. 615 ter cod.pen.), rivelazione di segreto industriale (art. 622 cod.pen.) e furto aggravato dal mezzo fraudolento, in danno della società predetta; si contestava al [OMISSIS] il fatto che, poco prima di dare le dimissioni dalla società, nell’aprile 2003, si faceva trasmettere da un collega sul proprio computer aziendale una serie di dati e offerte commerciali inerenti clienti italiani ed altresì, in occasione di un rientro nella sede di Genova, accedeva al server centrale della società prendendo cognizione dei dati commerciali ivi custoditi, che spostava su un proprio indirizzo privato, per poi utilizzarli a favore della Beta S.p.A., concorrente della [OMISSIS], della quale egli, subito dopo le dimissioni, diveniva co-amministratore; società quest’ultima che formulava agli stessi clienti della [OMISSIS] proposte più vantaggiose di quelle praticate dalla stessa [OMISSIS].

La sentenza di primo grado assolveva l’imputato da tutti i reati ascritti per insussistenza del fatto

Per il reato di cui all’art.615 ter cod.pen., accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, la sentenza accertava che il [OMISSIS] era entrato nel sistema informatico della [OMISSIS] in modo legittimo e non abusivo; infatti il [OMISSIS], in quanto
dipendente, era legittimato ad accedere al server centrale H della ,società ed anzi disponeva di una apposita password; escludeva la sussistenza del reato di cui all’art. 623 perché destinato a punire solo le condotte di rivelazione o uso indebito di invenzioni scientifiche o applicazioni industriali, mentre tali // non erano quelle di cui si avvalse il [OMISSIS], che erano notizie (commerciali attinenti alla vita della società; quanto al furto, il Tribunale riteneva che non era possibile avere prova certa che [OMISSIS] avesse sottratto i files che aveva aperto sul computer di Genova.

La Corte di appello riformava la sentenza di primo grado e riteneva [OMISSIS] colpevole dei reati di cui agli artt. 622 (cosi modificato l’originario capo della rubrica sub A), e 624 cod.pen., esclusa per quest’ultimo l’ aggravante dell’accesso abusivo al sistema informatico, e ritenuto più grave il furto, unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, lo condannava alla pena di mesi nove di reclusione ed euro 300 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio e al risarcimento dei danni in favore della parte civile, da liquidarsi in separato giudizio.
Secondo i giudici di appello occorreva partire dalle circostanze di fatto pacificamente accertate; indiscutibile era La concomitanza tra gli addebiti che gli erano stati rivolti e la formalizzazione delle dimissioni del [OMISSIS] dalla STP con immediata- creazione di una propria società, la Beta, avente attività identica a quella svolta dalla STP e sede nello stesso immobile di Casablanca dove si trovava la sede STP; parimenti era stato accertato che nei tre giorni precedenti l’invio della formale lettera di dimissioni [OMISSIS], recatosi a Genova per chiarire la propria posizione, aveva aperto dal computer di cui disponeva in tali uffici, 1356 files contenuti nel disco dell’azienda contenenti importanti informazioni sull’azienda
stessa; per ragioni logiche – osservava la Corte di appello doveva ritenersi che fosse stato proprio lui ad aprire i files (e non altro collega parimenti munito di password, come eccepito dalla difesa) dal momento che egli aveva ammesso di essere stato al lavoro in quei tre giorni senza lamentarsi che un qualche collega gli avesse impedito di utilizzare il computer, come sarebbe dovuto avvenire se qualcun altro avesse operato al suo posto; sempre ragioni logiche facevano ritenere che egli avesse duplicato i files, dal momento che, essendosi licenziato, non poteva avere interesse ad aprirli per svolgervi una normale attività lavorativa.

La Corte di appello concordava sulla insussistenza del reato di cui all’art. 615 ter; riteneva invece sussistente il reato di furto, per essersi [OMISSIS] impossessato di dati della [OMISSIS] aventi un rilevante valore economica al fine di utilizzarli per propri fini personali, con esclusione dell’aggravante del mezzo fraudolento; nonchè quello di cui all’art. 622 cod.pen., rivelazione di segreto professionale, in tal modo modificata l’originaria imputazione ex art. 623 bis.

Avvero tale sentenza ha presentato ricorso per cassazione l’imputato per il tramite del difensore di fiducia.

Con il primo e secondo motivo lamenta il difetto di motivazione e l’erronea applicazione di legge in relazione al reato di furto. Sotto il primo profilo deduce che dal rapporto di polizia postale e dalla deposizione dell’agente di polizia postale [OMISSIS] si sarebbe dovuto desumere non già che il [OMISSIS],
attraverso il computer in dotazione apri 1356 files, ma solo che nell’hard disk del computer del medesimo erano state estratte 1358 e-mails, peraltro essendosi accertato un solo collegamento tra tale computer e quello della Beta; non vi era dunque la prova che il [OMISSIS] si fosse appropriato di dati e offerte commerciali della [OMISSIS]; sotto il secondo si contesta la possibilità di ravvisare nella situazione considerata il reato di furto, possibilità che è stata esclusa dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. IV 29.1.2004).

Con un terzo motivo si eccepisce la violazione dell’art. 521 cod.pen.p e l’esistenza di una nullità ex art 178 lett. b) e c), per violazione del diritto di difesa; si sostiene che la Corte di appello si è pronunciata su fatto diverso da quello contestato nell’imputazione, essendo stato ritenuto il reato di cui all’art. 623 mentre era stato contestato quello di cui all’art. 622.

Con un quarto motivo si lamenta l’assenza di prova in ordine al reato di cui all’art. 622 cod.pen. non essendovi alcun elemento, risultante dalla sentenza, che valga a dimostrare l’avvenuta rlvelazione di segreti industriali. memoria con la quale si sostiene la correttezza della impugnata sentenza, l’esistenza di validi elementi di prova a sostegno dei reati contestati, la sussistenza degli stessi e, in ogni caso, anche qualora dovesse escludersi quello di cui all’art. 624 cod.pen., di quello ex art. 622 cod.pen..

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato nei limiti appresso specificati.

Deve infatti ritenersi la insussistenza, nel comportamento posto in essere dal [OMISSIS], del contestato reato di furto, condividendo il Collegio il principio già espresso da questa Corte (Sez. IV 13.11.2003 n.3449 del 2003 rv 229785) secondo cui è da escludere la configurabilità del reato di furto nel caso di semplice copiatura non autorizzata di “files” contenuti in un supporto informatico altrui, non comportando tale attività la perdita del possesso della “res” da parte del legittimo detentore.

Una tale interpretazione trova conferma nella esplicita volontà del Legislatore che nella Relazione al disegno di legge n.2733 (con il quale si è introdotta nel codice penale una disciplina di contrasto della criminalità informatica) ha espressamente precisato che la condotta di sottrazione di dati, programmi, informazioni di tal genere non è riconducibile alla norma incriminatrice sul furto, in quanto i dati e le informazioni non sono comprese nel concetto, pur ampio, di “cosa mobile” in essa previsto; ed ha ritenuto altresì “non necessaria la creazione di una nuova ipotesi di reato osservando che la sottrazione di dati, quando non si estenda ai supporti materiali su cui i dati sono impressi (nel qual caso si configura con evidenza il reato di furto), altro non è che una «presa di conoscenza» di notizie, ossia un fatto intellettivo rientrante, se del caso, nelle previsioni concernenti la violazione dei segreti. Ciò, ovviamente, a parte la punibilità ad altro titolo delle condotte strumentali, quali ad esempio, quelle di violazione di domicilio (art. 614 c.p.), eccetera”.

Resta evidentemente preclusa, stante la intervenuta assoluzione e l’assenza di ricorso per cassazione da parte del pubblico ministero, ogni discussione in ordine alla possibilità di ritenere il [OMISSIS] responsabile del reato di cui all’art. 615 ter cod.pen., responsabilità che, secondo alcune pronunce di questa Corte, sussiste anche nel caso del soggetto che, pur avendo titolo per accedere al sistema, vi si introduca con la “password” di servizio per raccogliere dati protetti per finalità estranee alle ragioni di istituto ed agli scopi sottostanti alla protezione dell’archivio informatico, dovendosi ritenere compresa nella tutela di tale norma non soltanto l’accesso abusivo ad un sistema informatico ma anche la condotta di chi vi si mantenga contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

Deve invece ritenersi che correttamente sia stata affermata La responsabilità del medesimo per la violazione delle norme a tutela di informazioni segrete e precisamente dell’art. 622 cod.pen.. Circa la eccepita nullità correlata ad una modifica del fatto contestato è sufficiente ricordare che secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte “In tema di correlazione tra l’imputazione e la sentenza, si ha mutamento del fatto quando la fattispecie concreta nella quale si riassume l’ipotesi astratta prevista dalla legge subisca una radicale trasformazione nei suoi tratti essenziali, tanto da realizzare un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione da cui scaturisce un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l’indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto letterale fra contestazione e sentenza, perchè, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione non sussiste se l’imputato, attraverso l’iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazione” (così da ultimo sez. VI 14.6.2004 n.36003 Di Bartolo, rv. 229756, vedi anche Sez. VI 20.2.2003 n. 34051, Ciobanu rv. 226796).

Nella specie non può ritenersi che si sia verificata alcuna violazione del diritto di difesa in quanto il comportamento che è stato posto a base della sentenza di condanna era chiaramente descritto nel capo di imputazione (come quello di chi essendo venuto a conoscenza per ragioni del proprio ufficio di notizie che dovevano restare segrete, le rivelava ad altri o ne faceva uso a proprio profitto), nessuna rilevanza avendo la circostanza che la contestazione facesse riferimento alla norma che tutela il segreto industriale piuttosto che al segreto professionale, atteso che la condotta dei due reati è la stessa e la qualificazione in termini di violazione del segreto professionale anziché di segreto su invenzioni industriali non ha comportato una modifica essenziale del fatto contestato, che è sostanzialmente rimasto lo stesso con piena facoltà dell’ imputato di difendersi al riguardo dell’accusa rivoltagli.

Quanto al merito della responsabilità, risulta pienamente provato dal complessivo tenore della sentenza impugnata il comportamento criminoso, avendo la Corte di appello fornito ampia motivazione sulla avvenuta apertura da parte del [OMISSIS] dì files riservati della società [OMISSIS], in vista dell’imminente abbandono della stessa e dell’inizio da parte dell’imputato di attività analoga con la nuova società Beta, che si avvantaggiava di clienti in precedenza della [OMISSIS].

Risulta pertanto integrato il contestato reato che consiste non solo nel rivelare il segreto professionale ma anche nell’ impiegarlo a proprio o altrui profitto, come nella specie appunto avvenuto, atteso che i files acquisiti avevano sicuramente contribuito a consentire al [OMISSIS] di formulare per la nuova società condizioni più vantaggiose di quelle praticate in precedenza.

Conclusivamente, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla imputazione di furto, dalla quale il [OMISSIS] va assolto perché il fatto non sussiste; l’annullamento va disposto con rinvio alla Corte di appello di Genova per la determinazione della pena dell’altro ritenuto reato; il ricorso va rigettato nel resto; le spese di questo giudizio possono essere compensate interamente tra le parti, essendo il ricorrente risultato vittorioso, almeno parzialmente.

P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente alla imputazione del reato di furto perché il fatto non sussiste e rinvia alla Corte di appello di Genova per la determinazione della pena dell’altro ritenuto reato; rigetta il ricorso nel resto; compensa interamente tra le parti le spese di questo giudizio.

Depositata in Cancelleria il 21/12/2010

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Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 10-02-2011, n. 3239 Disoccupazione

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Svolgimento del processo

S.F., S.R. e V.L., operai agricoli a tempo determinato, domandavano al Tribunale di Bari l’accertamento del loro diritto alla riliquidazione dell’indennità di disoccupazione per l’anno 2005, in quanto corrisposta dall’INPS sulla base del salario medio convenzionale congelato all’anno 1995 anzichè, come previsto dal D.Lgs. n. 146 del 1997, art. 4 sulla base della retribuzione indicata dalla contrattazione collettiva provinciale. L’INPS, costituendosi, eccepiva che la retribuzione contrattuale non aveva superato il salario medio convenzionale, dovendosene detrarre le somme corrisposte a titolo di trattamento di fine rapporto.

Il Tribunale accoglieva la domanda dei lavoratori e la decisione veniva confermata dalla Corte d’appello di Bari con la sentenza indicata in epigrafe.

Premetteva la Corte che l’indennità di disoccupazione era stata inizialmente determinata sulla base del c.d. salario medio convenzionale (calcolato secondo i criteri di cui alla L. n. 457 del 1992, art. 3), il quale, ai sensi della L. n. 549 del 1995, art. 2, comma 17, era rimasto bloccato per alcuni anni, con conseguente congelamento dell’indennità di disoccupazione, finchè, con il D.Lgs. n. 146 del 1997, art. 4 si era disposto che, a decorrere dal primo gennaio 1998, detto salario medio convenzionale, per come rilevato nell’anno 1995, doveva restar fermo – ai lini della contribuzione e delle prestazioni temporanee – fino a quando il suo importo fosse superato da quello spettante nelle singole province in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Ciò premesso, affermava la Corte che i minimi retributivi contrattuali relativi alla qualifica dei ricorrenti avevano superato, fin dall’ottobre 1998, il salario medio convenzionale, dovendo computarsi, nella retribuzione correntemente dovuta ai lavoratori, anche la quota indicata dai CCNL come TFR, posto che detta voce, nonostante la denominazione, non aveva, in realtà, natura giuridica di trattamento di fine rapporto, ma costituiva una voce aggiuntiva, facente parte integrante e fissa della retribuzione giornaliera in quanto, lato sensu compensativa del lavoro a tempo determinato. Era, dunque, sulla base dei suddetti minimi retributivi contrattuali – comprensivi del TFR – e non sulla base del salario medio convenzionale utilizzato dall’INPS che doveva essere determinata la prestazione di disoccupazione rivendicata in giudizio.

Per la cassazione di questa sentenza l’Inps propone ricorso con un unico complesso motivo.

Le controparti resistono con controricorso e hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c.

Motivi della decisione

1. Con l’unico motivo l’Istituto ricorrente, lamentando violazione degli artt. 46.51 e 55 del CCNL operai agricoli e florovivaisti del 2002 in relazione al D.Lgs. n. 314 del 1997, art. 6, comma 4, lett. a) nonchè in relazione agli artt. 1362, 2120 cod. civ. ed alla L. 297 del 1982, art. 4, commi 10 e 11 censura la sentenza d’appello per avere incluso nella retribuzione utile alla determinazione della indennità di disoccupazione agricola , anche la voce denominata, nei contratti collettivi, "quota di TFR". la quale invece non dovrebbe esserlo, per avere – contrariamente a quanto affermato la Corte territoriale – natura giuridica di retribuzione differita.

2. Il ricorso è fondato.

3. Questa Corte,di recente, con la sentenza n. 200 del 2011 (e numerose altre conformi rese alla stessa udienza), si è nuovamente pronunciata sulla questione, già presa in esame nella propria decisione n. 10546 del 2007 e, nel riaffermare il principio, ivi espresso, secondo cui "Ai fini della liquidazione delle prestazioni temporanee in agricoltura, la nozione di retribuzione – definita dalla contrattazione collettiva provinciale, da porre a confronto con il salario medio convenzionale D.Lgs. 16 aprile 1997, n. 146, ex art. 4 – non è comprensiva del trattamento di fine rapporto", ha osservato che attribuire alla voce indicata nei contratti collettivi come "quota TFR" una natura diversa da quella di retribuzione differita – come tale esclusa sia dalla base imponibile dei contributi previdenziali, sia dalla retribuzione utile per il calcolo delle prestazioni temporanee in agricoltura – non è consentito dalla disposizione del D.L. 14 giugno 1996, n. 318, art. 3 convertito in L. 29 luglio 1996, n. 402, a norma del quale, agli effetti previdenziali, la retribuzione dovuta in base agli accordi collettivi non può essere individuata in difformità rispetto a quanto definito negli accordi stessi. Ha affermato ancora la citata sentenza n. 200/2011 che, anche a voler negare valore cogente alle indicazioni espresse dall’autonomia collettiva quando questa regoli istituti di fonte legale (come, appunto, il TFR), rispetto alla voce per cui è causa non è ravvisabile alcuna alterazione delle regole legali da parte degli stipulanti. Ha, quindi, concluso, che, dovendo negarsi all’emolumento in parola natura giuridica di componente della retribuzione correntemente dovuta agli operai agricoli a tempo determinato, deve escludersene la computabilità ai fini del confronto tra detta retribuzione e il salario medio convenzionale, al fine di stabilire se l’importo di quest’ultimo sia stato o meno superato.

4. Alla stregua degli indicati principi, che il Collegio condivide e ai quali non si è attenuta la Corte territoriale, la sentenza impugnata deve essere cassata.

5. Quanto alla deduzione formulata dagli odierni resistenti nella memoria depositata ex art. 378 c.p.c. (diversamente da quanto essi sostengono, nessun cenno contiene, al riguardo, il controricorso) – secondo la quale sarebbe stato ripetutamente prospettato (e dimostrato) nel giudizio di merito il fatto che, nel 2005 (anno cui si riferisce la richiesta della indennità di disoccupazione agricola), la retribuzione contrattuale aveva largamente superato l’importo del salario medio convenzionale rilevato nel 1995 anche escludendo la quota di TFR – trattasi di deduzione inammissibile per tardività e, in ogni caso, per violazione del principio di autosufficienza, non risultando dalla sentenza impugnata l’avvenuta allegazione del fatto in questione e nessuna indicazione avendo fornito i lavoratori relativamente all’atto difensivo (o al verbale di udienza) del giudizio di merito nei quali l’operato dell’INPS sarebbe stato contestato nei termini sopra precisati.

6. La causa, quindi, va decisa nel merito con il rigetto della domanda di cui al ricorso introduttivo.

Le spese dell’intero processo si compensano fra le parti in ragione dell’esito complessivo della lite e della complessità delle questioni esaminate.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di cui al ricorso introduttivo. Compensa fra le parti le spese dell’intero processo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.