Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 15-12-2010) 04-02-2011, n. 4202 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ordinanza del 29/06/2010, il Tribunale di Tarante rigettava l’appello proposto da M.F. avverso l’ordinanza del 22/05/2010 con la quale il Tribunale della medesima città aveva rigettato la richiesta del suddetto M. di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari.

2. Avverso la suddetta ordinanza, il M., in proprio, ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo:

– travisamento della richiesta avendo egli chiesto gli arresti domiciliari per accudire la famiglia e consentire, quindi, alla moglie di continuare a lavorare;

– di avere usufruito degli arresti domiciliari senza aver commesso alcuna infrazione;

– che il reato era stato commesso in stato di necessità in quanto essendo uscito dal carcere non c’era nessuno che gli dava lavoro.

3. Il ricorso è manifestamente infondato.

Il ricorrente è stato condannato, per una rapina aggravata per la quale ha anche ammesso ogni addebito, alla pena di anni tre, mesi uno di reclusione ed Euro 900,00 di multa.

Il Tribunale ha rigettato la richiesta osservando che la famiglia del ricorrente è composta da due figli maggiorenni e da una bambina di anni cinque e che tale situazione non rilevava ai sensi dell’art. 275 c.p.p., comma 4 sia perchè la bambina aveva, appunto, un’età superiore ai tre anni, sia perchè l’attività lavorativa della moglie non poteva di per sè giustificare la concessione degli arresti domiciliari essendo necessario dimostrare l’assoluta impossibilità di accudire la prole. In questa sede, il ricorrente, lungi dal contestare il tessuto argomentativo del tribunale non fa altro che ripetere le ragioni di merito che lo avevano indotto a compiere la rapina. Sennonchè si tratta di motivi palesemente inammissibili per mancanza di specificità rispetto alla corretta motivazione addotta dal tribunale in punto di diritto.

4. In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell’art. 606 c.p.p., comma 3, per manifesta infondatezza: alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1.000,00.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Si provveda ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 26-01-2011) 23-02-2011, n. 6937

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di appello di Brescia, con sentenza in data 7 aprile 2010, confermava la sentenza del Tribunale di Brescia in data 9/11/2006, impugnata da B.A., ritenuto colpevole di rapina impropria e lesioni aggravate nei confronti di P.S., a cui veniva sottratto un telefono cellulare e condannato, concesse le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, con la continuazione, alla pena di anni tre, mesi tre di reclusione e Euro 600 di multa, dichiarando condonata la pena detentiva nella misura di anni tre e interamente la pena pecuniaria.

Proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato lamentando la violazione dell’obbligo di correlazione tra accusa e sentenza, stante la diversità tra il fatto ascritto all’imputato e quello riportato nel capo di imputazione.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Nella fattispecie non si è verificata alcuna immutazione della correlazione fra la imputazione originariamente contestata (che descrive una condotta sviluppatasi in un ben determinato arco temporale, qualificabile quale furto) ed il fatto ritenuto in sentenza (rapina impropria per avere usato violenza nei confronti del proprietario del bene, dopo l’impossessamento, al fine di assicurarsi il possesso del telefonino).

Nell’ambito del diritto penale, il concetto di possesso non deve essere assunto secondo la nozione civilistica, che esige il concorso dell’elemento materiale (corpus, cioè disponibilità e potere fisico sulla cosa) e dell’elemento spirituale (animus, cioè proposito di comportarsi come titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale), ma in un senso più ampio, e comprensivo della detenzione a qualsiasi titolo (ad esempio, locazione, comodato, deposito, mandato ecc) esplicatesi al di fuori della diretta vigilanza del possessore (in senso civilistico) e di altri che abbia sulla cosa un potere giuridico maggiore.

Configura, quindi, il delitto di furto e non quello di appropriazione indebita, appropriarsi di un telefono appena ricevuto al solo scopo di effettuare una telefonata, alla presenta del proprietario del telefono, in quanto non conferiscono al detentore del bene affidatogli quell’effettivo potere di autonoma disponibilità, che è invece presupposto necessario della fattispecie di cui all’art. 646 c.p. (cfr. sia pure per altra fattispecie, relativa a un dipendente di una ditta di trasporti che sottragga la merce a lui affidata (Sez. 4, Sentenza n. 23091 del 14/03/2008 Cc. (dep. 10/06/2008) Rv. 240295) E’ assolutamente pacifico alla luce della giurisprudenza di questa Corte che per aversi violazione del principio di correlazione fra l’imputazione e la sentenza occorre che si verifichi una trasformazione del fatto nei suoi elementi essenziali, tale da pregiudicare, in concreto, il diritto alla difesa. Hanno osservato, infatti, le Sezioni Unite che:

"Con riferimento al principio di correlazione fra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume la ipotesi astratta prevista dalla legge, sì da pervenire ad un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l’indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perchè, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l’imputato, attraverso l’"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazione". (Sez. U, Sentenza n. 16 del 19/06/1996 Cc. (dep. 22/10/1996) Rv. 205619).

Conclusivamente il ricorso va rigettato.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 09-02-2011) 08-03-2011, n. 8991 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Con ordinanza in data 2.7.2010 il Tribunale di Ancona rigettava la richiesta di riesame proposta nell’interesse di C.R. avverso l’ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Ancona, con la quale era stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del predetto C., indagato per i reati di cui all’art. 416 c.p., D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 2 e 8. 2) Ricorreva per cassazione il C., a mezzo del difensore, denunciando con il primo motivo la inosservanza dell’art. 309, commi 5 e 10, nonchè la manifesta illogicità della motivazione.

Con il secondo motivo denunciava la mancanza o, comunque, la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 c.p.p..

Con il terzo motivo denunciava la violazione di legge con riferimento all’art. 274 c.p.p., comma 1 lett. a) e c) e art. 275 c.p.p. ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari ed ai criteri di scelta della misura.

3) Con dichiarazione, pervenuta in cancelleria, C.R. ed il suo difensore hanno comunicato di rinunciare espressamente al ricorso per cassazione proposto in data 25 agosto 2010 avverso l’ordinanza del 2.7.2010 del Tribunale di Ancona.

Il ricorso deve, conseguentemente, essere dichiarato inammissibile, a norma dell’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. d), con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma che pare congruo determinare in Euro 500,00 ai sensi dell’art. 616 c.p.p..
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè al versamento alla cassa delle ammende della somma di Euro 500,00.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 09-02-2011) 23-03-2011, n. 11557 Giudizio d’appello rinnovazione del dibattimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

gio che ha concluso per l’accoglimento.
Svolgimento del processo

p. 1. Con sentenza del 3/06/2010, la Corte di Appello di Caltanissetta confermava la sentenza del 6/6/2007 con la quale il Tribunale di Nicosia aveva ritenuto F.N.A. responsabile della ricettazione di otto assegni di provenienza delittuosa (furto ai danni di F.R. che ne aveva denunciato lo smarrimento). p. 2. Avverso la suddetta sentenza, l’imputato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo:

1. Violazione dell’art. 649 c.p.p. per avere la Corte territoriale condannato il ricorrente anche per la ricettazione degli assegni n. (OMISSIS), assegni per i quali era imputato, in concorso proprio con la parte offesa F.R., anche in un procedimento pendente presso il Tribunale di Patti – sezione distaccata di S. Agata di Militello;

2. Violazione degli artt. 192 e 533 c.p.p. per avere entrambi i giudici di merito ritenuto attendibili le dichiarazioni della parte offesa, omettendo, però, di valutare le dichiarazioni dell’imputato e di verificare se fossero attendibili (motivo n. 2) tanto più che vi erano numerosi elementi che deponevano in tal senso e che, quindi, avrebbero dovuto indurre la Corte a prosciogliere l’imputato in presenza del ragionevole dubbio (motivo n. 3) in ordine alla sua colpevolezza anche sotto il profilo della mancanza dell’elemento soggettivo (motivo n. 4). In ogni caso, doveva ritenersi illegittima la motivazione con la quale la Corte aveva ritenuto di motivare la colpevolezza dell’imputato con i suoi precedenti penali (motivo n. 5);

3. Violazione dell’art. 606 c.p.p. per avere la Corte respinto la richiesta di rinnovazione dell’istruzione mediante l’assunzione di un confronto fra l’imputato e la parte offesa.
Motivi della decisione

p. 3. violazione dell’art. 649 c.p.p.: il primo motivo è infondato per la semplice ragione che non solo, come ha chiarito la Corte, l’imputato nell’altro procedimento risulta imputato per reati diversi (truffa) ma anche e soprattutto perchè non vi è prova di quale sia stato l’esito del procedimento pendente presso il Tribunale di Patti e cioè se il medesimo si sia concluso con una condanna (per ricettazione) passata in giudicato, ossia il presupposto giuridico per l’applicabilità dell’art. 649 c.p.p.. p. 4. Violazione degli artt. 192 e 533 c.p.p.: nell’articolata censura (sviluppata con i motivi sub 2-3-4-5), il ricorrente sostiene, in pratica, che entrambi i giudici di merito non avrebbero tenuto in alcuna considerazione la sua tesi difensiva secondo la quale era stata la stessa parte offesa, suo amico, che gli aveva consegnato gli assegni in quanto, essendo stato esso ricorrente dichiarato fallito, non ne poteva emettere. Con la pretesa parte offesa, esso ricorrente aveva poi pattuito "che ogni volta che avrebbe girato uno degli assegni in questione a terzi gli avrebbe rimborsato la relativa somma. Poichè successe che non potè mantenere fede a quest’ultimo impegno, il F.R., tenendo di dovere rimetterci il suo denaro con il rischio di non averlo più rimborsato e non potendo in alcun modo farsi materialmente restituire gli assegni perchè il F.N., nel frattempo, li aveva girati (con post datazione) a terzi, runica via per evitare che il denaro fuoriuscisse dalla sua disponibilità era quella di bloccare i pagamenti da parte della Banca (..)". La doglianza è infondata per le ragioni di seguito indicate. Nel processo di primo grado, dove l’imputato rimase contumace, fu svolta un’amplissima istruttoria con l’assunzione di numerosi testi nonchè della teste parte offesa la quale venne espressamente dichiarata attendibile in quanto le sue dichiarazioni "risultano peraltro riscontrate da quelle dei testi escussi in dibattimento nonchè da quelle rese dai soggetti sentiti a sommarie informazioni" (pag. 2 sentenza primo grado). Il primo giudice, quindi, sia sulla base delle suddette dichiarazioni nonchè del fatto che l’imputato "non ha offerto alcuna giustificazione del possesso dei titoli non fornendo alcuna indicazione allo scopo di accertare la provenienza degli assegni in questione" (pag. 5 sentenza di primo grado), era pervenuto a ritenere la responsabilità dell’imputato.

La tesi difensiva era stata proposta nel motivo di gravame ma la Corte di Appello, l’ha disattesa osservando che le dichiarazioni della parte offesa dovevano ritenersi attendibili avendo narrato "allegando circostanze credibili, le modalità attraverso le quale egli aveva perduto il possesso dei titoli". La Corte, poi, quanto alla tesi alternativa offerta dall’imputato, ha ribattuto che la medesima era rimasta "nel limbo di una semplice allegazione verbale che non ha trovato nel processo nessun riscontro testimoniale o documentale. Invero, non è stata provata l’asserita cessione dei titoli, i titoli stessi non presentano segni grafici riconducibili a F.R., gli assegni sono stati emessi nell’ambito di rapporti economici interessanti il solo imputato, non sono stati provati legami compartecipativi delle parti in attività economiche comuni, gli assegni sono stati messi in circolazione in date, lontane anche mesi, dal denunciato smarrimento.

In questa sede, il ricorrente, lungi dal denunciare vizi di illogicità o carenze motivazionali, si è limitato a ribadire la sua alternativa tesi. Senonchè si deve replicare che la motivazione della Corte non si presta ad alcuna censura di legittimità, essendo logica, coerente ed adeguata agli evidenziati elementi fattuali ed avendo correttamente rilevato che la tesi alternativa non aveva trovato alcun riscontro probatorio.

Le censure, quindi, riproposte con il presente ricorso, vanno ritenute null’altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame dalla Corte di merito la quale, con motivazione logica, priva di aporie e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori, ha puntualmente disatteso la tesi difensiva. p. 5. Violazione dell’art. 606 c.p.p.: anche la suddetta censura è infondata, laddove si consideri che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la rinnovazione del dibattimento, in considerazione della struttura del processo penale, è un istituto di carattere eccezionale al quale la Corte può ricorrere solo ove lo ritenga assolutamente necessario ossia in caso di insufficienza degli elementi istruttori già acquisiti che non consenta la decisione allo stato degli atti, e le prove dedotte siano idonee ad influire sulla decisione dei punti controversi: ex plurimis Cass. 3458/2006 riv 233391 – Cass. 21687/2004 riv 228920. Di conseguenza, avendo la rinnovazione, ancorchè parziale, del dibattimento carattere eccezionale e potendo essere disposta solo qualora il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti, ne deriva che, mentre la rinnovazione dev’essere specificamente motivata, occorrendo dare conto dell’uso del potere discrezionale derivante dalla acquisita consapevolezza di non potere decidere allo stato degli atti, nel caso, viceversa, di rigetto, la relativa motivazione può essere anche implicita nella stessa struttura argomentativa posta a base della pronuncia di merito, che evidenzi la sussistenza di elementi sufficienti per una valutazione in senso positivo o negativo sulla responsabilità, con la conseguente mancanza di necessità di rinnovare il dibattimento:

ex plurimis Cass. 15320/2009 riv 246859 – Cass. 47095/2009 riv 245996.

Il che è quanto avvenuto nel caso di specie, in quanto deve ritenersi che la Corte territoriale, sulla base dell’ampia motivazione addotta, ha ritenuto del tutto superflua il richiesto confronto proprio perchè aveva già effettuato una valutazione dell’attendibilità delle dichiarazioni rese dalla parte offese e della correlativa inattendibilità di quelle dell’imputato. p. 6. In conclusione, l’impugnazione deve rigettarsi con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

RIGETTA Il ricorso e CONDANNA Il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.