T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 14-12-2011, n. 1736

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La ricorrente ha partecipato alla gara in epigrafe, avente per oggetto l’appalto dei lavori di manutenzione straordinaria con rifacimento delle asfaltature anno 2007.

L’importo complessivo degli interventi era fissato in 800.000 Euro oltre IVA (di cui 11.000 Euro per oneri di sicurezza), ed il criterio di aggiudicazione era quello del massimo ribasso percentuale sull’elenco prezzi delle opere a misura posto a base di gara.

All’esito del confronto comparativo S. si è piazzata al secondo posto con un ribasso del 33,35%, dietro alla controinteressata che ha praticato uno sconto del 41,50% sull’importo a base d’asta.

La verifica di congruità dell’offerta della vincitrice – resa necessaria dallo scostamento di 15 punti rispetto alla soglia di anomalia individuata nella percentuale del 26,50% – veniva compiuta mediante l’esame delle giustificazioni allegate e si concludeva positivamente, per cui E.S. veniva dichiarata aggiudicataria dell’appalto.

Supponendo l’irrazionalità delle conclusioni raggiunte dalla stazione appaltante, con gravame ritualmente notificato e tempestivamente depositato presso la Segreteria della Sezione la ricorrente impugna gli atti in epigrafe, deducendo i seguenti motivi di diritto:

A. Violazione degli artt. 86 e 87 del D. Lgs. 163/2006, eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione, violazione della par condicio e del principio di trasparenza, inattendibilità dell’offerta dell’impresa proclamata vincitrice in quanto:

o di fronte ad uno scostamento del 56,56% rispetto alla soglia di anomalia, e quindi ad un ribasso decisamente consistente, la valutazione del Responsabile del procedimento in data 30/5/2008 circa la congruità dell’offerta (doc. 9) si rivela assolutamente inadeguata, in quanto le verifiche non sono in alcun modo documentate e neppure descritte (salvo il semplice richiamo alle giustificazioni presentate);

o nelle lavorazioni principali (articoli n. 8, n. 17, n. 18, n. 19, n. 20, che rappresentano il 70% dell’importo contrattuale a base di gara) l’incidenza più significativa è data dal costo dei materiali (tra il 60 e il 70%) ovvero – per la fresatura della pavimentazione – dal costo di macchinari e trasporti (75% circa);

o è sorprendente che un ribasso così consistente provenga da un’impresa che non dispone di un proprio impianto di produzione di conglomerato bituminoso e di proprie macchine fresatrici (mentre le imprese collocate ai primi posti – tra cui la ricorrente – vantano un parco mezzi molto ampio);

o E.S. ha praticato ribassi consistenti rispetto ai prezzi indicati dal Comune, già scarsamente remunerativi (cfr. doc. 12 tabella di raffronto per le voci di prezzo degli articoli 17, 18, 19 e 20 – le pavimentazioni bituminose – che rappresentano il 60,72% dell’importo a base di gara); i prezzi desumibili dal prezziario Opere Pubbliche della Regione Lombardia e dal Bollettino informativo delle opere edili della CCIAA di Bergamo erano ancora più elevati; questi elementi avrebbero dovuto imporre una verifica ispirata a canoni rigorosi e non meramente cartolare, da estendere ai contratti di fornitura caratterizzati da prezzi particolarmente bassi;

o a fronte di sconti per oltre il 40% sulle 4 voci principali, E.S. si è giustificata richiamando le schede analisi dei prezzi (non esibite) e invocando l’adozione di soluzioni tecniche (tra cui il richiamo all’offerta Fenaroli evidentemente conveniente); è in ogni caso errato stimare il costo dei materiali facendo riferimento ad un’offerta che risale ad epoca antecedente ai lavori da aggiudicare (appalto per manutenzione ordinaria);

o le condizioni eccezionali vantate riguardano un appalto di manutenzione ordinaria, che contempla interventi per loro natura non programmabili, per cui non si comprende quale sinergia sia realizzabile;

o con riguardo alle giustificazioni dell’impresa (doc. 16), è assolutamente contraria ad ogni logica commerciale l’affermazione per cui i costi dei materiali restano bloccati per 6 mesi, visto che nel mercato del bitume il prezzo ha subito un incremento del 41% nel periodo tra aprile e luglio 2008 (doc. 19);

o sempre sulle giustificazioni, il costo del trasporto non può non incidere sul cantiere (l’impresa vincitrice si avvale di terzi, per cui i costi sono destinati a lievitare);

o identico ragionamento riguarda la fresatura di pavimentazione stradale (articolo 8, sconto praticato del 59,572%), da effettuare con macchinari di terzi perché l’impresa si è dichiarata priva dei mezzi necessari alle lavorazioni;

o le economie da reimpiego rifiuti (nelle soluzioni tecniche si fa riferimento a riciclo di materiale proveniente da fresature per ottenere pietrisco da usare nei cantieri) non sono ammesse in base al bando, che prevedeva il conferimento in discarica (con corrispettivo) e comunque detti materiali sono rifiuti speciali per i quali – per il trasporto fuori dal cantiere – occorre l’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali ex art. 212 del D. Lgs. 152/2006 (non dimostrata), così come serve una specifica autorizzazione per il recupero dei materiali finalizzato al reimpiego edilizio (art. 208); S. chiede esibizione dell’autorizzazione provinciale 12/2/2007 n. 425.

Parte ricorrente chiede inoltre l’esperimento di una C.T.U. per un’indagine accurata sulle deduzioni svolte. Domanda altresì il risarcimento del danno patito per effetto della condotta dell’amministrazione. Per una più completa conoscenza delle operazioni di gara la ricorrente chiede anche l’accesso a tutti gli atti dell’offerta della controinteressata, adducendo il rifiuto dell’amministrazione ad esibirli nella loro integrità.

Si è costituita in giudizio l’amministrazione, chiedendo la reiezione del gravame e dando atto della stipulazione del contratto – avvenuta l’11/7/2008 – e dell’avanzato stato dei lavori. A fronte del deposito di tutti gli atti di gara richiesti, parte ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare.

Con motivi aggiunti depositati il 19/11/2008 la ricorrente ribadisce e specifica le censure già esposte. In particolare sottolinea l’abnorme scostamento delle caratteristiche e del costo dei materiali (come dichiarati) rispetto agli effettivi prezzi di mercato:

– per il toutvenant bitumato cm. 8 (scheda 17) – ribassato del 42,116% – il peso specifico è gravemente sottostimato, poiché sono state indicate 1,7 t./mc. quando quello reale in opera è pari a 2,2/2,3 t/mc. (ottenuto considerando il peso effettivo "soffice" all’impianto e la compattazione in sede di stesa dello stesso, con aumento di volume del 20%); nella scheda 9 Edil scavi ha indicato un peso più realistico (2,05 t./mc.);

– il prezzo indicato in 17,90 Euro/ton. con la produzione dell’offerta della ditta Fenaroli è molto al di sotto della media di mercato, che si attestava all’epoca tra i 35 e 40 Euro/ton.; in ogni caso la stessa impresa ha presentato nello stesso periodo offerte si attestano su livelli di prezzo tra 36,40 Euro e 41,56 Euro a tonnellata (docc. 22 e 23);

– per la manodopera la vincitrice aveva indicato nelle giustificazioni una squadra di 5 persone (cfr. doc. 15), mentre nella scheda analisi prezzi (doc. 21) sono 4 (2 operai comuni, 1 qualificato ed 1 specializzato);

– il costo dei noli è sottostimato, né sono stati verificati i costi orari di vibrofinitrice e rullo (vedi schede 22 e 25 – doc. 8 Comune), in ogni caso nei noli "a freddo" va aggiunto il costo della manodopera; vi sono incongruità tra costi, dato che nella scheda n. 7 per il mini escavatore è indicato un costo orario di 13,03 Euro, mentre per vibrofinitrice si giunge a 19 Euro/ora e per il rullo a 8 Euro/ora;

– per il pietrischetto bitumato (ribasso del 41,344%) valgono le stesse considerazioni (peso specifico sottostimato, prezzo Fenaroli inattendibile, squadra di lavoro con 4 operai in luogo di 5);

– analoghi rilievi sono svolti per il tappeto d’usura in conglomerato bituminoso steso a mano (anche se il peso specifico è corretto);

– per la manodopera gli operai scendono a 3 nelle schede 19 e 20, mentre si registra un paradossale incremento nella stesa con ben 4.000 mq. al giorno di tappeto di usura;

– sono espresse perplessità per trasporti e noli, oltre ad altre incoerenze minute.

Parte ricorrente conclude affermando l’inattendibilità complessiva dell’offerta.

Il Comune di Bergamo a sua volta sostiene che:

– la Società ha eseguito i lavori senza alcuna contestazione;

– l’ampio ribasso è stato determinato da condizioni organizzative, economiche, produttive e commerciali dell’offerente, e la stazione appaltante ha condotto un’accurata attività di valutazione per verificare la congruità dell’offerta;

– sulle osservazioni tecniche, il peso specifico del conglomerato (toutvenant bitumato) è variabile in funzione della tipologia, provenienza, granulometria dell’aggregato litico, nonché della percentuale di bitume, ed è convenzionalmente fissato da 1700/1800 a 1900/2000 Kg/mc.;

– anche se fosse inferiore a quanto sostenuto dalla ricorrente, la differenza determinerebbe un lieve incremento di costo, tutto sommato trascurabile, e in ogni caso fa fede l’offerta Fenaroli (di 17,90 Euro a tonnellata);

– la manodopera è pari a cinque unità, e l’autista dell’autocarro (nolo "a caldo") contemporaneamente svolge il ruolo di operatore dei mezzi;

– per le macchine operatrici (come vibrofinitrice e rullo) i prezzi sono quelli riportati nelle apposite schede ed è previsto il nolo "a caldo";

– lo stesso discorso vale per la fornitura di pietrischetto e per le altre voci.

Nella memoria depositata il 26/10/2010 parte ricorrente rileva che, dai documenti depositati dal Comune (relazione della Direzione lavori sul conto finale), si apprende che nel corso delle opere è stata autorizzata una perizia di variante per una maggiore spesa di 317.435 Euro (e dunque oltre i 200.000 Euro ammessi per legge): detta cifra eleva l’importo contrattuale da 472.565 Euro a 790.000 Euro, con raggiungimento dell’originaria base d’appalto di 800.000 Euro.

Con ordinanza istruttoria collegiale n. 193 depositata il 25/11/2010 questo Tribunale ha disposto il compimento di una verificazione nel contraddittorio delle parti, e l’ha affidata al Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per la Lombardia e la Liguria.

L’attività doveva dare puntualmente conto, previa acquisizione dei documenti pertinenti ed eventuale accesso ai luoghi, dell’attendibilità del giudizio favorevole emesso dal Comune di Bergamo in esito alla verifica di anomalia, alla luce di tutte le prospettazioni illustrate dalla ricorrente con l’ausilio di una perizia di parte (e delle controdeduzioni dell’amministrazione).

In data 21/7/2011 l’incombente istruttorio è stato adempiuto.

Alla pubblica udienza del 30/11/2011 il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti venivano chiamati per la discussione e trattenuti in decisione.

Motivi della decisione

La ricorrente lamenta l’anomalia dell’offerta dichiarata vincitrice in esito alla procedura comparativa indetta dall’amministrazione per aggiudicare l’appalto dei lavori di manutenzione straordinaria con rifacimento delle asfaltature anno 2007.

1. Osserva preliminarmente il Collegio che la verifica di anomalia dell’offerta costituisce un subprocedimento formalmente distinto (ancorché collegato) rispetto al procedimento di evidenza pubblica di individuazione della proposta migliore, e si esprime in un’indagine di contenuto tecnicoeconomico secondo una precisa ratio di fondo che è quella di evitare l’aggiudicazione a prezzi tali da non garantire la qualità del lavoro, fornitura o servizio oggetto di affidamento.

La giurisprudenza prevalente ha ripetutamente osservato che il giudizio di verifica della congruità di un’offerta anomala ha natura globale e sintetica sulla serietà o meno dell’offerta nel suo insieme (Consiglio di Stato, sez. V – 8/9/2010 n. 6495) e costituisce espressione di un potere tecnicodiscrezionale dell’amministrazione di per sé insindacabile in sede di legittimità, salva l’ipotesi in cui le valutazioni siano manifestamente illogiche o fondate su insufficiente motivazione o affette da errori di fatto (Consiglio di Stato, sez. V – 11/3/2010 n. 1414; sez. IV – 20/5/2008 n. 2348). Al contempo occorre rilevare che la verifica di anomalia non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell’offerta economica, mirando, invece, ad accertare se l’offerta, nel suo complesso, sia attendibile o inattendibile, e dunque se dia o meno serio affidamento circa la corretta esecuzione dell’appalto (Consiglio di Stato, sez. VI – 21/5/2009 n. 3146; sentenza Sezione 10/8/2011 n. 1242, che risulta appellata).

2. Passando ad esaminare la relazione del verificatore, lo stesso doveva focalizzare l’attenzione anzitutto sull’offerta presentata da E.S. Srl in sede di gara, con particolare riguardo:

a) ai consistenti ribassi praticati dall’impresa rispetto ai prezzi indicati dal Comune, che sarebbero già scarsamente remunerativi rispetto a quelli desumibili dal prezziario Opere Pubbliche della Regione Lombardia e dal Bollettino informativo delle opere edili della CCIAA Bergamo (cfr. tabella di raffronto doc. 12 ricorrente);

b) alla circostanza che l’impresa aggiudicataria non disponeva di un proprio impianto di produzione di conglomerato bituminoso e di proprie macchine fresatrici, a differenza delle imprese collocate ai primi posti in graduatoria;

c) ai costi dei trasporti, dei noli e della manodopera;

d) alle esibite economie da reimpiego dei rifiuti, verificando documentalmente l’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali (autorizzazione provinciale);

e) alla controversa stima del peso specifico del tout venant bitumato e degli altri materiali indicati;

f) alla congruità del prezzo esibito (a sostegno delle giustificazioni) nelle offerte Fenaroli, asseritamente molto inferiori alla media di mercato;

g) alla manodopera utilizzata secondo quanto attestato nella scheda analisi prezzi n. 17 della controinteressata, ossia 4 operai.

2.1 L’indagine condotta dall’Ing. Alfio Leonardi è sfociata in conclusioni che sostanzialmente collimano con le prospettazioni avanzate da parte ricorrente, in particolare con riguardo alle discrasie più evidenti.

2.2 In relazione al tout venant bitumato cm. 8 (scheda 17), il prezzo offerto dall’impresa vincitrice è più basso del 52,41% dal prezzo indicativo ANAS per l’anno 2008. Nell’esame della consistente riduzione, il verificatore concorda con S. nell’indicare il corretto peso specifico del conglomerato bituminoso compattato in 2,2 t/mc. (in luogo delle 1,7 t./mc. riportate in sede di gara). Anche il prezzo ottenuto da E.S. presso la ditta Fenaroli per il toutvenant bitumato (17,90 Euro/ton.) risulta fuori mercato, quando la media risultava di circa 25 Euro/t, e quindi leggermente inferiore alla cifra evocata da parte ricorrente ma comunque ben più elevata (circa il 40% in più) dell’ammontare unitario esibito in sede di gara. La stima di manodopera e i trasporti è ritenuta accettabile, mentre per il noleggio della vibrofinitrice il costo quantificato in offerta è pari alla metà di quello effettivo.

2.3 Le considerazioni appena sviluppate sono ripetute per il pietrischetto bitumato (scheda 18 – ribasso del 57,32% sul prezzo indicativo ANAS sull’anno 2008): al grave deficit di peso specifico si accompagnano l’errore sul costo dell’emulsione bituminosa (0,050 Euro dichiarati in luogo di 6,24 Euro al mq.), la sottostima dell’offerta Fenaroli (19,50 Euro/t invece del prezzo congruo di 28,91 Euro/t) e il costo orario inattendibile della vibrofinitrice. Ad identiche conclusioni si perviene per il tappeto d’usura in conglomerato bituminoso di 3 cm. (art. 19), con l’unica eccezione del peso specifico che in questo caso è stato quantificato in modo corretto. Inveritiera è ritenuta la prospettata possibilità di impiegare 3 operai per una produzione media giornaliera di 4.000 mq./giorno, i quali permetterebbero (con le attrezzature proposte) di raggiungere la metà della quantità indicata. Sono incongrui anche il costo del trasporto (0,123 Euro/mq. offerti in luogo della cifra congrua di 0,1855 Euro/mq) e del nolo della vibrofinitrice (2,19 Euro/mq. proposti invece di 4,44 Euro/mq.). Anche la fresatura di pavimentazioni stradali (art. 8) racchiude stime complessivamente inattendibili (cfr. pag. 11 relazione). Dubbi sono espressi poi sul reimpiego del materiale di risulta, anche perché l’autorizzazione provinciale non risulta idonea al trasporto e stoccaggio dei materiali in questione (rifiuti non pericolosi).

2.4 L’ing. Alfio Leonardi termina la propria relazione in questa parte sottolineando che "Stante la rilevanza delle osservazioni e delle incongruenze emerse nelle analisi giustificative fornite dall’impresa, pare corretto sintetizzare per tutti i prezzi esaminati che non sembra logicamente attendibile il giudizio di non anomalia espresso dal Comune di Bergamo. Le analisi dei prezzi, infatti, fanno riferimento a prezzi elementari, a tempi esecutivi delle lavorazioni e dei trasporti, a noleggi e talvolta a pesi specifici dei materiali che non hanno riscontro nella realtà. Non sono emerse nemmeno eventuali condizioni speciali di cui godrebbe l’impresa, tali da rendere comunque remunerativi i prezzi offerti, anormalmente bassi".

2.5 In buona sostanza, contrariamente a quanto sostiene il Comune l’anomalia accertata si fonda sull’inattendibilità di una pluralità di voci le quali – per la loro rilevanza ed incidenza complessiva – rendono l’intera operazione economica non plausibile e che, per l’effetto, non era suscettibile di accettazione da parte della stazione appaltante (cfr. Consiglio di Stato, sez. V – 8/7/2010 n. 4434; sentenza della Sezione 21/1/2011 n. 147): il Comune ha sottoposto ad esame la composizione dell’offerta ma ha omesso di segnalare che numerosi dati denotano la sua insostenibilità e la sua incapacità a garantire l’efficace perseguimento dell’interesse pubblico. La relazione tecnica di parte ricorrente – predisposta dall’Ing. Carlo Bianchi sulla base delle deduzioni del verificatore e depositata il 9/11/2011 – racchiude il calcolo dei costi aggiuntivi non giustificati dalla ditta E.S., mediante la moltiplicazione dei prezzi unitari (rettificati nella perizia) per le quantità poste a base di gara: il risultato così ottenuto è uno squilibrio economico che supera i 200.000 Euro (pag. 3). Di fronte a tale quadro complessivo è evidente che l’elenco delle singole anomalie ed il dato economico complessivo si riflettono sulla sostenibilità della proposta economica nel suo complesso, rendendola inverosimile e completamente squilibrata.

3. La bontà delle conclusioni raggiunte dall’Ing. Leonardi non è incisa dalle obiezioni sollevate dall’amministrazione comunale. Anzitutto la resistente non documenta la difformità del prezziario ANAS del Piemonte rispetto ai valori di mercato all’epoca rintracciabili in Lombardia. Peraltro parte ricorrente aveva già dato conto dell’incremento abnorme del prezzo del bitume nel periodo aprilegiugno 2008 (+ 41%) e altresì dei macroscopici scostamenti di prezzo tra l’offerta di E.S. e i prezzi unitari del Prezziario delle Opere Pubbliche 2007 della Regione Lombardia e del Bollettino della CCIAA di Bergamo (tabella di confronto – doc. 12 ricorrente). I dati riportati da S. e dal verificatore danno conto di valori differenziali talmente elevati da rendere irrilevante anche la dedotta erronea applicazione della variazione percentuale ISTAT dal 2004 al 2008 (8,36% in luogo del 20%), in disparte le turbolenze del mercato nel periodo che sono già state illustrate. Quanto alla mancata valorizzazione delle controdeduzioni dell’amministrazione, pare al Collegio sufficiente che la relazione del verificatore riporti i dati ritenuti congrui e le correlate valutazioni, ossia il punto di vista tecnico sviluppato in maniera coerente e lineare. Detto percorso è stato correttamente intrapreso dall’Ing. Leonardi, che non ha lasciato dubbi o punti oscuri sulle conclusioni raggiunte.

4. Il fatto che i lavori siano stati correttamente eseguiti e collaudati non interferisce con il giudizio di anomalia dell’offerta. Peraltro si può fare cenno alla seconda "anomalia" dell’operazione condotta dal Comune, il quale ha approvato una perizia di variante per un importo superiore al limite di legge, rispetto al quale lo stesso verificatore ha condiviso il giudizio del perito di parte ricorrente sui nuovi prezzi concordati tra stazione appaltante ed appaltatore, che risultano sovrastimati. La mancata applicazione – evidenziata dal Comune – del ribasso del 41,50% in realtà non elide il problema, trattandosi comunque di un maggiore spesa ingiustificata di oltre 100.000 Euro: in buona sostanza l’appaltatore ha verosimilmente compensato i ribassi eccessivi praticati nel confronto comparativo con opere extracontrattuali per le quali ha ottenuto una variante ben superiore al limite di legge di 200.000 Euro (art. 154 del DPR 554/99). Peraltro il dato emerso non deve essere necessariamente approfondito in questa sede (il Comune ha dedotto trattarsi di varianti estranee all’oggetto della gara, approvate per motivi di massima urgenza), ove viene in rilievo come verosimile strumento che ha permesso ad E.S. di sostenere economicamente l’intera operazione. I consistenti dubbi di legittimità e congruità rilevati dal verificatore impongono tuttavia a questo Tribunale di trasmettere gli atti di causa alla Corte dei conti per gli accertamenti di competenza.

In conclusione il gravame introduttivo ed i motivi aggiunti sono fondati e devono essere accolti, e coglie nel segno la domanda di accertamento dell’illegittimità degli atti assunti dalla stazione appaltante.

5. A questo punto deve essere affrontata la domanda risarcitoria.

5.1 Dato che l’offerta della controinteressata doveva essere (senza alcun ragionevole dubbio) esclusa dalla competizione e tenuto conto che il contratto è stato interamente eseguito, ad avviso del Collegio l’esistenza ("an") del danno è stata provata in modo univoco – dato che con la corretta applicazione delle regole di gara la ricorrente avrebbe ottenuto il miglior piazzamento in graduatoria – e gli elementi a disposizione sono sufficienti ad emettere una pronuncia che statuisca sul "quantum" spettante a titolo di riparazione pecuniaria. La dedotta complessità tecnica della verifica non può essere invocata come esimente dal Comune: il profilo dell’accertamento della colpa ha infatti perso consistenza alla luce della sentenza della Corte di Giustizia CE, sez. III – 30/9/2010 (causa C314/2009), più volte richiamata dalla Sezione (cfr. da ultimo nella pronuncia pubblicata in data odierna 30/11/2011 n. 1673) ed applicata di recente dal Consiglio di Stato (sez. V – 2/11/2011 n. 5837).

5.2 Il Comune obietta che, a fronte di una gara conclusa con l’aggiudicazione in data 6/6/2008, il gravame è stato notificato soltanto il 15/9/2008, e tale condotta denoterebbe trascuratezza e negligenza dato che erano trascorsi oltre 3 mesi dall’aggiudicazione (ed i lavori erano in fase avanzata). S. ha osservato che sulla tempistica del ricorso ha interferito il ritardo nell’esibizione dei documenti i quali – a fronte dell’istanza di ostensione del 13/6/2008 – sono stati rilasciati solo in parte il 3/7/2008 e di seguito (30/7/2008) è intervenuto l’atto di diniego che ha costretto la proposizione di un gravame parzialmente "al buio". Dette circostanze impediscono in effetti di configurare un concorso di colpa a carico della ricorrente.

5.3 E’ tuttavia necessaria una precisazione, in quanto la stazione appaltante – anche a fronte dell’offerta di S. – avrebbe dovuto preventivamente formulare il giudizio di congruità, avendo l’impresa seconda classificata praticato un ribasso superiore alla soglialimite (l’amministrazione si è logicamente concentrata sugli elementi dell’offerta dichiarata vittoriosa). Pertanto il Comune è tenuto anzitutto a provvedere alla verifica in contraddittorio dell’anomalia dell’offerta di parte ricorrente, secondo i principi del Codice dei contratti.

5.4 Risulta poi opportuno individuare i criteri generali che, in caso di esito favorevole della suddetta verifica, serviranno da guida per la formulazione della proposta risarcitoria da parte del Comune di Bergamo ed il raggiungimento di un accordo con la ricorrente (art. 34 comma 4 del Codice del processo amministrativo – per un’applicazione sentenza Sezione 4/11/2010 n. 4552). In particolare la stazione appaltante dovrà:

o attenersi all’offerta economica presentata da parte ricorrente in sede di gara;

o valorizzare sul punto l’elaborato contenente le giustificazioni delle voci di prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo esibito;

o tenere in particolare conto di tutte le spese che si sarebbero sostenute (compresa manodopera, noleggi e spese generali);

o determinare il margine di guadagno che residua dopo l’applicazione del ribasso indicato in sede di gara.

L’importo così calcolato non dovrà essere automaticamente ridotto per effetto del cd. "aliunde perceptum", ossia di quanto percepito grazie allo svolgimento di diverse attività lucrative nel periodo in cui S. avrebbe dovuto eseguire l’appalto in contestazione. Tenuto conto della natura della controversia, avente per oggetto lavori di asfaltatura, ritiene il Collegio corretta l’instaurazione di un contraddittorio tra le parti, nell’ambito del quale S. dovrà documentare che – nel periodo di mancata aggiudicazione – non si è procurata prestazioni contrattuali alternative e similari dalla cui esecuzione ha tratto utili, ovvero che le stesse non avrebbero reso impossibile la contemporanea esecuzione delle opere di cui si discute; viceversa la stazione appaltante potrà invocare, avvalendosi degli elementi in suo possesso ovvero utilizzando il materiale probatorio introdotto da S., l’esistenza di fatti totalmente o parzialmente impeditivi del diritto al risarcimento.

5.5 Qualora l’amministrazione e la ricorrente non raggiungano alcun accordo decorsi 120 giorni dalla notificazione o comunicazione della presente decisione, S. potrà chiedere a questo Tribunale l’adozione delle misure necessarie: in quella sede il Collegio si riserva di nominare un Commissario ad acta e di trasmettere (di nuovo) gli atti alla Corte dei Conti, ove sussistano i presupposti.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e possono essere liquidate come da dispositivo, mentre gli oneri per la prestazione svolta dal verificatore potranno essere separatamente liquidati previa presentazione di nota spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, accerta l’illegittimità del provvedimento di aggiudicazione definitiva e degli altri atti impugnati afferenti all’anomalia dell’offerta della controinteressata.

Accoglie, subordinatamente all’esito della verifica "virtuale" di anomalia, la domanda di risarcimento del danno per equivalente, e per l’effetto condanna l’amministrazione aggiudicatrice a corrispondere una somma di denaro secondo i criteri e le modalità indicate in narrativa.

Condanna il Comune di Bergamo e la controinteressata – in solido tra loro – a liquidare alla ricorrente la somma di 7.000 Euro a titolo di spese, competenze ed onorari di difesa, oltre ad oneri di legge.

Condanna altresì l’amministrazione comunale soccombente a rifondere all’impresa ricorrente le spese del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 6bis del D.P.R. 30/5/2002 n. 115.

Dispone la trasmissione degli atti di causa alla Sezione regionale della Corte dei Conti, per gli accertamenti di competenza.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

La presente sentenza è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 12-06-2012, n. 9539 Comparse conclusionali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 17.11.1989, S.R. adiva il Tribunale di Catania chiedendo la condanna del Comune di Giarre al risarcimento dei danni subiti ed al pagamento dell’indennità di occupazione legittima, esponendo che per l’esecuzione di un’opera viaria, detto Comune, con decreto in data 18.5.1984, aveva autorizzato l’occupazione d’urgenza quinquennale di mq. 690 di terreno di sua proprietà, che il 21.6.1984 era avvenuta l’immissione in possesso del bene e che l’opera pubblica era stata realizzata senza che fosse stato emesso il decreto definitivo di esproprio.

Il Comune di Giarre, costituitosi in giudizio, eccepiva anche l’inammissibilità della domanda, sostenendo che il periodo di occupazione legittima non poteva considerarsi scaduto, date le sopravvenute proroghe di legge.

Con sentenza del 23-25.9.2002, l’adito Tribunale di Catania dichiarava inammissibile la domanda del S..

Con sentenza dell’8.07-10.09.2009, la Corte di appello di Catania, nel contraddittorio delle parti, respingeva il gravame del S. La Corte territoriale osservava e riteneva:

– che preliminarmente andava rilevata la tardività della comparsa conclusionale dell’appellante, perchè depositata oltre i termini di legge, nonchè l’irritualità delle note prodotte in sede di udienza collegiale, a contraddittorio chiuso, onde – anche a fronte della contestazione della controparte – delle stesse non se ne sarebbe tenuto conto;

– che con il primo motivo di impugnazione l’appellante aveva sostenuto che essendo, comunque, decorsi i termini fissati nel provvedimento di dichiarazione di pubblica utilità (costituito secondo la prospettazione difensiva dal decreto del Sindaco di Giarre del 18.5.1984) per il compimento della procedura espropriativa, le proroghe dei termini di occupazione intervenute ex lege sarebbero state del tutto irrilevanti, con la conseguenza che l’occupazione era divenuta illegittima) che la prospettazione difensiva appariva fondata sul presupposto errato, costituito dal ricondurre la dichiarazione di pubblica utilità al decreto del Sindaco di Giarre del 18.5.1984, mentre, dagli stessi atti prodotti dall’appellante e dal testo del predetto provvedimento sindacale di occupazione legittima, si evinceva che la dichiarazione di pubblica utilità era invece insita nella Delib. G.M. 28 aprile 1982, n. 828 con la quale erano stati approvati e finanziati i lavori di completamento della circonvallazione nella frazione (OMISSIS));

che i termini indicati nel predetto decreto sindacale non erano, come sostenuto dall’appellante, i termini entro i quali doveva essere completata la procedura espropriativa, pena la decadenza della dichiarazione di pubblica utilità, ma i termini previsti per l’occupazione legittima che conseguentemente detti termini, decorrenti dal 21.6.84 (data di immissione in possesso), andavano a scadere, in virtù delle proroghe disposte ex lege (D.L. n. 901 del 1984, D.L. n. 534 del 1987 e L. n. 158 del 1991) di anni uno, di anni due e di ulteriori anni due, il 25.6.1994, mentre era incontroverso che il decreto di espropriazione era stato pronunciato in data anteriore e precisamente il 4.8.1993;

che non potevano accogliersi neppure gli ulteriori motivi di impugnazione, dal momento che per l’applicazione delle proroghe sopra citate, non era necessario alcun provvedimento dell’ente espropriante;

che egualmente infondata appariva la censura secondo cui l’emesso decreto di espropriazione non avrebbe potuto assumere alcun rilievo per non essere stato notificato al proprietario del terreno, giacchè la notificazione di tale provvedimento non incideva sulla validità ed efficacia dell’atto e quindi sul potere espropriativo ma impediva solamente il decorso del termine per l’opposizione, alla stima.

Avverso questa sentenza il S. ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi e notificato il 25.10.2010 al Comune di Giarre, che non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

A sostegno del ricorso il S. denunzia:

1) "Violazione e falsa applicazione della L. n. 2359 del 1865, art. 13 e della L.R. n. 35 del 1978, art. 35. Omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. Omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia".

Sostiene che sia il giudice di primo grado che la Corte d’appello hanno errato nel ritenere legittima la procedura espropriativa in ragione delle sopravvenute proroghe legali del termine di occupazione d’urgenza ed in particolare che non si è considerato:

– che la Delib. G.M. 28 aprile 1982, n. 828 con la quale erano stati approvati e finanziati i lavori di completamento della circonvallazione nella frazione (OMISSIS) e che per legge era sussumibile nel novero degli atti con cui le Amministrazioni possono dichiarare la pubblica utilità ed indifferibilità di un’opera, non recava i termini di cui al rubricato art. 13, applicabile ratione temporis, per cui per individuare detti termini al più avrebbe potuto farsi riferimento al triennio previsto dalla L.R. Sicilia 10 agosto 1978, n. 35, art. 1 per l’inizio dei lavori e decorrente dall’approvazione del progetto ossia dal 28.04.1982 ma in tale ipotesi la dichiarazione di PU sarebbe stata efficace solo sino al 27.04.1985, termine inutilmente scaduto alla data di pronuncia del decreto ablativo.

2) "Violazione e falsa applicazione della L. n. 865 del 1971, art. 19 e dell’art. 2043 c.c. e della L. n. 2359 del 1865, art. 13.

Violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.). Omessa insufficiente contraddittoria pronuncia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 2, 3, 4, 5 su un fatto controverso e decisivo per la controversia".

Deduce che tutti gli atti successivi alla declaratoria di pubblica utilità priva dei prescritti termini e, dunque, anche il decreto di esproprio erano stati adottati in carenza di potere, per cui aveva diritto a conseguire il chiesto risarcimento dei danni da illecito permanente, integrato dall’avvenuta occupazione usurpativa.

3) "Violazione e falsa applicazione della L. n. 2359 del 1865, art. 13. Violazione del principio ermeneutico di cui all’art. 1363 c.c. Omessa insufficiente contraddittoria pronuncia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 2, 3, 4, 5 su un fatto controverso e decisivo per la controversia".

Si duole che sia mancata qualsiasi indagine sugli atti del procedimento nonchè verifica della dichiarazione di pubblica utilità ed in particolare della previsione dei prescritti termini nella delibera di approvazione del progetto dell’opera pubblica.

4) "Nullità della sentenza di appello per violazione del principio del contraddittorio (artt. 101, 90 e 352 c.p.c.). Omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione. Omessa pronuncia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4".

Sostiene che in violazione del principio del contraddittorio da un canto il consigliere istruttore ha omesso di accogliere l’istanza delle parti di fissazione di una successiva udienza onde consentire la precisazione delle conclusioni e dall’altro il Collegio ha ritenuto sia tardiva la sua comparsa conclusionale depositata il 14.05.2009, nel rispetto del previsto termine di 10 giorni liberi prima della udienza collegiale del 27.05.2009, e sia irrituale il deposito di note in sede di udienza collegiale.

5) "Omessa pronuncia in violazione dell’art. 112 c.p.c.. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Violazione e falsa applicazione dell’art. 350 c.p.c. e segg. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

Sostiene che nel ritenere erroneamente tardivo il deposito della comparsa conclusionale e conseguentemente nel non esaminarne il contenuto, la Corte distrettuale ha anche omesso di pronunciarsi sulle domande ivi precisate pure in ordine al chiesto risarcimento del sofferto danno.

Il quarto motivo del ricorso è fondato; al relativo accoglimento segue anche l’assorbimento di tutti gli altri motivi d’impugnazione.

Il presente giudizio risulta introdotto il 17.11.1989, per cui il deposito della comparsa conclusionale avvenuto il 4.05.2009, avrebbe dovuto ritenersi tempestivo rispetto al termine di dieci giorni liberi prima della udienza di discussione del 27.05.2009, nella specie applicabile e previsto dagli artt. 352 e 190 c.p.c. nella formulazione anteriore alla loro sostituzione operata rispettivamente dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, artt. 57 e 24 priva di portata retroattiva in virtù della disciplina transitoria di cui all’art. 90, comma 1, del medesimo testo normativo.

Ne consegue la nullità dell’impugnata sentenza, giacchè per effetto della mancata considerazione della comparsa conclusionale è stato precluso al difensore del ricorrente di svolgere nella sua completezza il diritto di difesa, con conseguente violazione del principio del contraddittorio, il quale deve realizzarsi nella sua piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo.

Conclusivamente si deve accogliere il quarto motivo del ricorso con assorbimento degli altri motivi e cassare la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Catania, in diversa composizione, cui si demanda anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il quarto motivo del ricorso, con assorbimento degli altri motivi, cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Catania, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 11 aprile 2012.

Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 11-01-2013) 08-02-2013, n. 6323

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 9 maggio 2012 la Corte d’appello di Palermo, quale giudice dell’esecuzione, ha dichiarato inammissibile l’istanza proposta da B.P., intesa ad ottenere l’applicazione dell’indulto, di cui alla L. n. 241 del 2006, ai fatti per i quali aveva riportato condanna con sentenza dell’11 gennaio 2012.

2. La Corte ha rilevato che l’istanza del B. era mera riproposizione di altra già da essa esaminata e rigettata con provvedimento del 12 marzo 2012 ed ha inoltre ritenuto che il reato per il quale era intervenuta la condanna anzidetta (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74) era stato contestato al richiedente come commesso nel 2004 e nel 2005 e fino al 13 aprile 2007, data in cui era stata emessa nei suoi confronti ordinanza di custodia cautelare, si che la condotta partecipativa era da ritenere esclusa dalla disciplina dell’invocato provvedimento d’indulto.

3.Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione B. P. per il tramite del suo difensore, che ha dedotto errata applicazione di legge, in quanto il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, gli era stato contestato nella forma attenuata di cui all’art. 74, comma 2 del citato D.P.R., si che esso non era escluso dall’applicazione dell’indulto; che, dopo la presentazione della prima istanza, intesa ad ottenere l’applicazione dell’indulto e rigettata dalla Corte territoriale, quest’ultima aveva accolto identica istanza di applicazione dell’indulto di cui alla L. n. 241 del 2006, proposta da tre coimputati, condannati per i medesimi suoi reati; che l’ultimo fatto specifico a lui contestato risaliva all’11 gennaio 2005 ed era anteriore ai fatti contestati a due dei suoi coimputati anzidetti; che, pertanto, la sua seconda istanza non costituiva mera riproposizione della precedente rigettata; che nella sentenza di primo grado era stato espressamente definita la data di consumazione del reato associativo fino al giugno 2005.
Motivi della decisione

1. Il ricorso proposto da B.P. è fondato.

2. L’istanza proposta dal ricorrente in data 19 marzo 2012, sulla quale la Corte d’appello di Palermo si è pronunciata con l’ordinanza impugnata nella presente sede, non può ritenersi mera riproposizione della precedente istanza dal medesimo proposta in data 18 gennaio 2012 e respinta dalla medesima Corte con ordinanza del 12 marzo 2012, avendo il ricorrente prospettato con l’istanza del 19 marzo 2012 argomentazioni nuove e precisamente:

-la circostanza che era stato condannato per il reato associativo in materia di spaccio di stupefacenti ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 2, non ostativo alla concessione dell’indulto, L. n. 241 del 2006, ex art. 1 comma 2 lett. b);

– la circostanza che altri due coimputati per i medesimi reati (tali M. ed A.) e versanti nelle medesime sue condizioni avevano nel frattempo ottenuto il beneficio dell’indulto.

3. Va invero ritenuto che si ha identità di elementi ovvero di motivi qualora l’istanza presentata risulti fondata sui medesimi presupposti di fatto e sulle stesse ragioni di diritto di un’altra richiesta presentata in precedenza al giudice dell’esecuzione; solo in detta ipotesi può parlarsi di mera riproposizione di una richiesta già rigettata perchè fondata su identici elementi. Non può al contrario ritenersi sussistere la dedotta preclusione qualora, come nel caso in esame, si tratti di questioni che, seppur identiche, risultino tuttavia fondate su elementi diversi da quelli già considerati e dei quali non si è tenuto conto ai fini della precedente decisione (cfr., in termini, Cass. sez. 1 n. 16936 del 1/4/2009, dep. 21/4/2009, Morreale).

4. Da quanto sopra consegue l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, con rimessione degli atti alla Corte d’appello di Palermo, per quanto di sua competenza.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti alla Corte d’appello di Palermo.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 21-01-2011, n. 138

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

Il Comune di Orzinuovi, come da bando n° identificativo 0444532767 ha indetto gara con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per affidare il servizio di ristorazione scolastica e di distribuzione pasti a domicilio per gli anziani per il triennio 2010- 2013 (doc. 6 ricorrente, copia bando), e nel bando in questione ha stabilito, fra le "condizioni di ammissibilità alla gara", che "è necessario che le ditte richiedenti dispongano di un unico centro di cottura per tutta la durata dell’appalto, avente la capacità necessaria a far fronte al fabbisogno complessivo massimo giornaliero, distante non più di 35 Km dal luogo di somministrazione dei pasti e comunque tale da consentire un intervallo di tempo tra cottura delle derrate, distribuzione, porzionatura a caldo e consumo di massimo 45 minuti" (cfr. doc. 6 citato, p. 2 articolo 5);

La S.C., classificatasi seconda con 91,97 punti alle spalle della sola altra partecipante C.F., prima con 93 punti (doc. 4 ricorrente, copia verbale 15 giugno 2010), impugna tale esito di gara, di cui alla determinazione 17 giugno 2010 citata in epigrafe (doc. 1 ricorrente, copia di essa), con quattro censure, riconducibili in ordine logico ai seguenti tre motivi:

– con il primo di essi, corrispondente alla quarta censura a p. 15 del ricorso, deduce violazione della parità di condizioni fra concorrenti, per avere il Comune indirizzato solo alla C.F. la comunicazione 1 giugno 2010, pure impugnata (doc. 5 ricorrente, copia di essa), nella quale, come si dirà violando il bando di gara, ammette a partecipare anche ditte sprovviste di un centro di cottura alla distanza minima indicata;

– con il secondo di essi, corrispondente alle prime due censure alle pp. 814 del ricorso, deduce violazione del bando di gara, per non avere il Comune escluso la C. dalla gara stessa. Risulta infatti pacificamente dai verbali 8 giugno e 11 giugno 2010 (doc. ti ricorrente 2 e 3, copie di essi) che la C. disporrà di un centro cottura alla distanza prescritta solo dal 26 settembre 2010, e non già dall’inizio dell’appalto come richiesto;

– con il terzo motivo, corrispondente alla terza censura a p. 14 del ricorso, deduce in subordine violazione ulteriore del bando di gara, per avere il Comune omesso ogni accertamento sull’idoneità ai sensi del bando del centro cottura della C.;

Hanno resistito al ricorso la C., con atto 2 luglio e memoria 12 luglio 2010, e il Comune, con memoria 8 luglio 2010, i quali, in sintesi estrema, hanno difeso la particolare lettura del bando adottata dal Comune nella già citata comunicazione 1 giugno 2010 (doc. 5 ricorrente, cit.), ovvero sostenuto che la disponibilità di un centro cottura nei termini indicati doveva intendersi non già come requisito di partecipazione alla gara, ma soltanto come elemento valutativo dell’offerta, sì che in difetto di una struttura alla distanza prevista non si sarebbe attribuito alcun punteggio, come fatto nel caso di specie. La C. ha poi (memoria 12 luglio 2010 p. 12) puntualizzato che la comunicazione in parola le era pervenuta solo il giorno 8 giugno 2010 (doc. 7 bis controinteressata, copia busta), ovvero dopo che il termine di partecipazione era scaduto (cfr. doc. 6 ricorrente, cit. p. 2 art. 7); ha quindi negato qualsiasi possibile effetto distorsivo della comunicazione stessa.

Con decreto presidenziale 28 giugno 2010 n°372 e successiva ordinanza collegiale 16 luglio 2010 n°449, è stata accolta l’istanza cautelare.

Con ricorso incidentale notificato il 22 luglio 2010, la C. ha poi impugnato la suddetta previsione di bando, relativa come si è spiegato alla disponibilità del centro cottura, affermando che la stessa, qualora si interpretasse nel senso sostenuto dalla ricorrente, sarebbe illegittima per indeterminatezza, in quanto non sarebbe chiaro come calcolare la distanza in parola.

Con memorie 29 novembre per la controinteressata e 30 novembre 2010 per la ricorrente, nonché con replica 3 dicembre 2010 per quest’ultima, le parti hanno insistito nelle rispettive argomentazioni

La Sezione, all’udienza del giorno 16 dicembre 2010, tratteneva il ricorso in decisione e lo decideva come da dispositivo in pari data n°40.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e va accolto, ai sensi di quanto appresso.

1. Il primo motivo dedotto, imperniato su una presunta violazione della parità fra i concorrenti ad opera della nota di chiarimenti comunale 1 giugno 2010 di cui in narrativa (doc. 5 ricorrente, cit.), va dichiarato inammissibile per difetto di interesse. In linea di diritto, come si desume per implicito, ma inequivocabilmente, da C.d.S. sez. V 9 ottobre 2000 n°5367, perspicua sul punto, in pendenza del termine per presentare l’offerta in una gara d’appalto è senz’altro legittimo che la stazione appaltante, in risposta alla richiesta in tal senso di una ditta interessata, indirizzi solo ad essa una precisazione sul contenuto del bando.

2. Tale operazione diviene però illegittima allorquando la precisazione, pur se denominata tale, integri invece una vera e propria modifica delle condizioni di gara, che come tale, a meno di una violazione della parità fra i concorrenti, deve essere comunicata a tutti costoro, e quindi, secondo logica, ove i termini per partecipare siano ancora aperti, deve essere resa pubblica nelle stesse forme del bando.

3. Per distinguere fra precisazione, legittima, e modifica, legittima solo ove operata nel rispetto della parità di condizioni, devono poi concorrere un requisito oggettivo, l’effettivo mutamento delle condizioni di gara, e uno soggettivo, la provenienza dal medesimo organo che ha adottato il bando, solo titolare della competenza a mutarne il contenuto.

4. Applicando tali principi al caso di specie, è evidente che la nota del Comune 1 giugno 2010, indirizzata come è pacifico solo alla C., costituiva in astratto illegittima modifica alle condizioni di gara: essa è sottoscritta dal medesimo responsabile di servizio che ebbe ad adottare il bando, e ne modifica il contenuto, affermando, per quanto qui interessa, al punto 1 che la disponibilità del centro cottura, richiesta dal bando in termini perentori al momento della presentazione dell’offerta, poteva essere procurata anche in un momento successivo.

5. Si tratta però di una modificazione che in concreto non ha avuto efficacia alcuna, poiché era dettata in vista di una "partecipazione" alla gara (cfr. il doc. 5 ricorrente cit. alle ultime righe: "la vostra spett. Ditta può partecipare alla gara beneficiando dei chiarimenti…"), ma è pervenuta alla destinataria, come essa stessa ha affermato, solo in data 8 giugno 2010, ovvero quattro giorni dopo la scadenza del termine per presentare le domande (cfr. doc. 7 bis controinteressata, e doc. 6 ricorrente, cit. p. 2 art. 7). Non ha pertanto in alcun modo alterato la parità di condizioni fra i concorrenti, che hanno tutti potuto presentare la domanda avendo presenti solo le regole del bando: si tratta di un atto che in concreto non ha prodotto lesione alcuna, rispetto al quale un interesse all’annullamento manca. Alla inammissibilità del motivo che la riguarda, segue allora, nei termini di cui al dispositivo, l’inammissibilità del ricorso nella parte in cui è rivolto contro la nota in questione.

6. Va comunque osservato, per completezza, che la stessa nota 1 giugno 2010 ove avesse operato una modifica del bando efficace a termine già scaduto, volta come tale a introdurre un nuovo criterio di valutazione di offerte già presentate, senza seguire le regole dell’autotutela, sarebbe comunque illegittima, in quanto "non è conveniente per la serietà dell’azione amministrativa, e neppure può considerarsi legittimo, quel procedimento che dapprima abbia specificato le regole da seguire per l’adozione degli atti successivi per la valutazione delle offerte, ai fini della eventuale esclusione delle imprese, e poi segua regole diverse": così espressamente C.d.S. sez. V 15 luglio 1998 n°1056.

7. Il secondo motivo, incentrato sulla violazione del bando di gara, è invece fondato e va accolto. Come si è detto in narrativa, il bando stesso richiedeva per essere ammessi alla gara, la disponibilità "per tutta la durata dell’appalto" di "un unico centro di cottura" a distanza chilometrica e di tempo di percorrenza non superiore a quelle date (cfr. doc. 6 citato, p. 2 articolo 5).

8. Si tratta di previsione tutt’altro che indeterminata, e in tal senso va respinto il ricorso incidentale proposto sul punto dalla C., poiché il concetto di distanza da un Comune all’altro fa parte, per comune esperienza, di quelli usuali nella pratica delle forniture di servizi, e del commercio in genere: è notorio, a titolo di esempio, che via Internet sono reperibili siti mediante i quali calcolare in modo automatico tale distanza, da utilizzare per ottenere i rimborsi chilometrici nelle trasferte del personale e per scopi similari, analoghi a quello richiesto dal bando.

9. In linea di fatto, non è poi controverso che la C., come detto in narrativa, non avesse rispettato tale previsione, dato che, secondo quanto dichiarato dalla legale rappresentante di essa, tale Michela Baù Pizzi, alla seduta di gara del giorno 8 giugno 2010 (doc. 2 ricorrente, cit.), di tale centro cottura avrebbe potuto disporre solo il 26 settembre 2010, ovvero a più di un mese dalla prevista data iniziale di decorrenza del contratto.

10. Ciò posto, è del tutto pacifico in giurisprudenza che le clausole del bando di gara "vincolano non solo i concorrenti, ma la stessa amministrazione cui non è consentito disapplicare la lex specialis (bando di gara o avviso d’asta) proprio in omaggio al principio della par condicio di tutti i concorrenti": così per tutte C.d.S. sez. V 27 marzo 2009 n°1822, più recente edita. In tali termini, l’amministrazione avrebbe dovuto senz’altro escludere l’offerta della C.F..

11. Il terzo motivo va invece dichiarato assorbito, in quanto, una volta affermato che la controinteressata andava esclusa, non ci si deve più interrogare sulla concreta idoneità della sua offerta.

12. Per quanto sopra, va quindi accolta la domanda di annullamento, e va annullata la determinazione 17 giugno 2010 n°77/SC di aggiudicazione del servizio; la domanda stessa va invece dichiarata inammissibile nei termini già spiegati quanto alla nota comunale 1 giugno 2010, nonché quanto ai verbali di gara, che costituiscono pacificamente atti endoprocedimentali, privi come tali di autonoma attitudine lesiva: così in proposito per tutte C.d.S. sez. V 17 febbraio 2010 n°919.

13. Dall’accoglimento della domanda di annullamento consegue poi l’accoglimento della domanda risarcitoria, nei termini di cui si dirà, che discendono dalla situazione di fatto. Come allegato anche dall’amministrazione intimata (v. memoria 8 luglio 2010 ultima pagina), da un lato il contratto oggetto di gara, dato il tempestivo accoglimento della domanda cautelare, non è stato stipulato. Dall’altro lato, l’amministrazione comunale, per effetto della pronuncia di annullamento e in mancanza di cause ostative di legge, è vincolata a concludere il contratto stesso con la S., che si è classificata seconda come spiegato in narrativa, e che quindi potrà avvantaggiarsene per l’intera durata inizialmente prevista. In tal senso, quindi, essa ha ottenuto un risarcimento in forma specifica pienamente satisfattivo, che non richiede ulteriore tutela per equivalente pecuniario.

14. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:

a) accoglie in parte la domanda di annullamento, e per l’effetto annulla la determinazione 17 giugno 2010 n°77/SC, con la quale il Responsabile del servizio dell’area servizi ai cittadini del Comune di Orzinuovi ha aggiudicato alla C.F. S.c. a r.l. l’appalto del servizio di ristorazione scolastica e servizio pasti a domicilio per gli anziani per il triennio 1 luglio 2010- 30 giugno 2013; dichiara inammissibile la domanda di annullamento stessa quanto ai verbali di gara 15 giugno 2010 n°3, 11 giugno 2010 n°3 e 8 giugno 2010 n°1, nonché alla nota di chiarimenti 1 giugno 2010 prot. n°11113 del Comune di Orzinuovi;

b) accoglie ai sensi di cui in motivazione la domanda risarcitoria;

c) condanna in solido il Comune di Orzinuovi e la C.F. S.r.l. a rifondere alla S.C. S.r.l. le spese di lite, spese che liquida in Euro 3.500 (tremilacinquecento) complessivi, oltre rimborso spese forfetario, contributo unificato, IVA e CPA di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Giorgio Calderoni, Presidente

Stefano Tenca, Primo Referendario

Francesco Gambato Spisani, Primo Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.