T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 14-03-2011, n. 2252 Decreto ingiuntivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il decreto ingiuntivo n.65/2010 emesso in data 25.1.2010 dalla Sez. dist. del Tribunale di Albano Laziale al Comune di Ciampino è stato ingiunto il pagamento in favore del sig. V.G. della complessiva somma di euro 9.565,85 oltre le spese della procedura liquidate in complessivi euro 603,00.

Il decreto di esecutorietà del d.i. in questione è stato adottato in data 6.4.2010, dandosi atto, ai sensi dell’articolo 647 c.p.c. che avverso lo stesso non era stata presentata opposizione nei termini di legge; in data 14.4.2010 è stata quindi apposta dalla cancelleria la formula esecutiva ed il ricorso è stato notificato al comune in data 16.4.2010.

Si da atto che la notificazione del ricorso in trattazione non è stato preceduto dalla notificazione al comune di apposita diffida e messa in mora; tuttavia, essendo il ricorso stato notificato in data 22.10.2010 e pertanto successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, trova applicazione il disposto di cui all’articolo articolo 114, comma 1, del codice del processo amministrativo, nella parte in cui dispone che "1. L’azione si propone, anche senza previa diffida, con ricorso notificato alla pubblica amministrazione e a tutte le altre parti del giudizio definito dalla sentenza o dal lodo della cui ottemperanza si tratta…".

Nella ritenuta sussistenza di tutti i presupposti di legge, il ricorso deve, pertanto, essere accolto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da disposto che segue.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sez. II ter, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto ordina al Comune di Ciampino di dare esecuzione al decreto ingiuntivo del Tribunale di Velletri – Sez. dist. di Albano Laziale n. 65/2010 del 25.1.2010 nel termine di 30 (trenta) giorni dal deposito in segreteria o dalla notificazione a cura di parte della presente sentenza.

Condanna l’amministrazione comunale al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio che si liquidano in complessivi euro 900,00 oltre IVA e CPA..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 23-03-2011) 01-04-2011, n. 13399 Sequestro preventivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

del P.G. Dott. STABILE Carmine che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo

Il Tribunale di Catania, con provvedimento in data 18/9/2010, confermava il decreto di sequestro preventivo per equivalente, della somma di Euro 370.000 emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Catania, in data 12/7/2010, nei confronti di G.F., quale ingiusto profitto dei delitti di truffa aggravata ai danni dello Stato, abuso d’ufficio e falso ideologico, commessi per l’aggiudicazione della gara d’appalto, indetta dal distretto socio sanitario 16, per il servizio del "Centro diurno per anziani" di Catania, a favore di G.P., quale legale rappresentante della società cooperativa "Socio Sanitario", eludendo di fatto la dichiarazione di ribasso d’asta inserita nell’offerta, con un profitto di circa Euro 370.000 a fronte di un servizio che non risulta essere stato effettivamente prestato, alla luce della informativa redatta dai Carabinieri del Nas.

Proponeva ricorso per cassazione il difensore imputato deducendo i seguenti motivi:

a) violazione di legge in relazione all’art. 640 quater c.p. e art. 322 ter c.p. ritenendo che il profitto degli eventuali reati fosse costituito dall’ammontare del gettone di presenza di circa Euro 2000,00 e non dalla maggior somma ritenuta dal Tribunale;

b) contraddittorietà e illogicità della motivazione, essendo stati sequestrati beni in comunione con il coniuge ed essendo stato sottoposto a sequestro, nei confronti del ricorrente, l’asserito intero profitto del reato, nonostante la pluralità degli indagati per i medesimi fatti, alcuni dei quali sottoposti anche a misura cautelare personale.
Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile Si deve preliminarmente rilevare che in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di "violazione di legge" per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell’art. 325 c.p.p., comma 1, rientrano la totale mancanza di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali, ma non l’illogicità o la incompletezza di motivazione le quali non possono denunciarsi nel giudizio di legittimità nemmeno tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui all’art. 606 c.p.p., lett. e), posto che questo richiede la "mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità" della motivazione. (Sez. 5, Sentenza n. 8434 del 11/01/2007 Cc. – dep. 28/02/2007 Rv. 236255). Va ancora precisato che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il difetto di motivazione integra gli estremi della violazione di legge solo quando l’apparato argomentativo che dovrebbe giustificare il provvedimento o manchi del tutto o risulti privo dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di ragionevolezza, in guisa da apparire assolutamente inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dall’organo investito del procedimento (ex plurimis: S.U. 13.2.2004, F.; S.U. 28.5.2003, P.; da ultimo: Sez. U, Sentenza n. 25932 del 29/05/2008 Cc. – dep. 26/06/2008 – Rv. 239692; Conforme S.U., 29 maggio 2008 n. 25933, Malgioglio, non massimata sul punto).

Il profitto del reato, per l’importo di circa Euro 370.000, a fronte della elusione del ribasso d’asta, appare correttamente quantificato dal Tribunale.

Nel caso di illecito plurisoggettivo deve applicarsi il principio solidaristico che implica l’imputazione dell’intera azione e dell’effetto conseguente in capo a ciascun concorrente e pertanto, una volta perduta l’individualità storica del profitto illecito, la sua confisca e il sequestro preventivo ad essa finalizzato possono interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l’intera entità del profitto accertato, ma l’espropriazione non può essere duplicata o comunque eccedere nel "quantum" l’ammontare complessivo dello stesso (Sez. U, Sentenza n. 26654 del 27/03/2008 Cc. (dep. 02/07/2008) Rv. 239926; Sez. 6, Sentenza n. 18536 del 06/03/2009 Cc. (dep. 05/05/2009) Rv. 243190).

Inoltre il giudice del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente non ha l’obbligo di individuare i singoli beni e di fissarne il relativo valore, spettando in concreto al P.M., quale organo demandato all’esecuzione del provvedimento e davanti al quale le parti in terzi interessati potranno far valere i rispettivi diritti in ordine alla proprietà dei beni (Sez. 3, Sentenza n. 12580 del 25/02/2010 Cc. (dep 31/03/2010) Rv. 246444) Ai sensi dell’art. 616 cod proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamenie fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 14-07-2011, n. 15513 Distanze legali tra costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

M.B. citò innanzi al Tribunale di Vigevano B. T., proprietaria di un immobile latistante, chiedendo che fosse condannata a rimuovere una lista di piastrelle ed una grondaia nonchè ad arretrare parte di un balcone, siccome posti sul muro di esclusiva proprietà della deducente. La convenuta si costituì, resistendo alle richieste della M. con l’addurre di non aver innovato la posizione del balcone, esistente sin dal 1947/ e che le piastrelle ed il discendente di gronda sarebbero stati appoggiati sulla propria porzione di facciata; chiese che fosse accertata la reale situazione di fatto tra i due immobili, anche con riferimento all’esistenza di eventuali servitù reciproche e che l’attrice fosse condannata a rimuovere alcuni manufatti posti a loro volta a distanza non legale dalla proprietà di essa deducente. L’adito Tribunale respinse le domande di entrambe le parti, osservando, per quello che qui ancora conserva interesse , che dagli accertamenti contenuti in una CTU, sarebbe rimasto acclarato che, sebbene i manufatti della convenuta erano risultati appoggiare per 40 cm. sul muro del fabbricato di proprietà dell’attrice, tuttavia sia il balcone che il pluviale sarebbero esistiti in loco per lo meno dal 1955 con conseguente diritto della B. – acquisito per usucapione – a mantenerli nell’attuale posizione; per la 61a di piastrelle ("beole") invece non poteva esser affermato con sicurezza lo sconfinamento, non essendo certa la linea confinaria verticale tra i due edifici in prossimità dello spigolo formato dai rispettivi edifici, in corrispondenza del quale il rivestimento stesso si trovava.

La Corte di Appello di Milano, con sentenza n. 1042/2005, respinse il gravame della M. osservando che, se pure doveva darsi atto del vizio di ultrapetizione in cui era incorso il primo giudice nell’affermare acquisito per usucapione il diritto di mantenere parte dei manufatti nella posizione in cui essi si trovavano, tuttavia la ricostruzione storica dei passaggi di proprietà dei due latistanti edifici – originariamente appartenuti ad un unico proprietario – consentiva di affermare che il balcone, il pluviale ed il rivestimento in mattonelle sarebbero stati posti legittimamente, à sensi dell’art, 884 cod. civ., in appoggio laterale del muro comune per tutto il suo spessore, con la precisazione che l’estensione del balcone oltre la mezzeria dello stesso avrebbe costituito esercizio di una servitù di appoggio originata dalla destinazione del padre di famiglia, essendo preesistente alla divisione dell’originario fabbricato in due porzioni, poi acquistate separatamente dalle parti in causa.

La M. ha ricorso per la cassazione di tale sentenza, articolando due motivi, illustrati da memoria; la B. si è costituita con controricorso.
Motivi della decisione

1 – La ricorrente lamenta, con il primo motivo, la "violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3" assumendo che la Corte di Appello sarebbe incorsa nel vizio di ultrapetizione nel porre a sostegno del rigetto della domanda di arretramento l’esistenza di una servitù per destinazione del padre di famiglia (avente ad oggetto il mantenimento dei manufatti a distanza inferiore alla legale dal confine) nonostante il fatto che la B. non avesse appellato il rigetto delle proprie richieste, determinando l’instaurarsi di una preclusione pro judicato.

La doglianza non è fondata.

1/a – Sul punto va rilevato innanzi tutto che il Tribunale respinse le domande della B. dirette alla rimozione di opere della M. a distanza non legale dal confine e che dunque la mancata impugnazione su tale capo di decisione da parte della prima non poteva determinare alcuna preclusione di giudicato sull’esistenza dei presupposti del diritto posto a base della domanda della M. stessa.

1/b – In secondo luogo la Corte di Appello, chiamata a giudicare sulla fondatezza del gravame involgente il diritto fatto valere dalla stessa M., ha dovuto necessariamente prendere in esame i presupposti della domanda agita che non erano costituiti solo dal diritto dominicale della attrice e dalla dedotta violazione delle norme sulle distanze, quanto anche dall’esistenza di fatti che avrebbero potuto incidere, come condizioni negative dell’intrapresa azione, sull’accoglimento della negatoria servitutis, così che ne risulta infondato il denunziato vizio di ultrapetizione.

1/b – Sotto diversa ma concorrente ottica valutativa va altresì messo in rilievo che la soluzione interpretativa della Corte distrettuale – che riconobbe opponibile alla M. la servitù per destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 cod. civ. – doveva dirsi rientrante nell’ambito dell’originaria domanda, non statuendo l’acquisto da parte della B. di un diritto di servitù bensì negando alla M. il diritto di pretendere un’alterazione di un preesistente stato dei luoghi, disconosciuto il quale veniva meno anche l’interesse della stessa B. di impugnare un capo di decisione per lei favorevole.

2 – Con il secondo motivo viene fatta valere la "violazione o falsa applicazione degli artt. 880 e 884 cod. civ. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5" sindacando come erronea l’interpretazione fornita dalla Corte distrettuale del contenuto dell’atto divisionale che rese autonome le due porzioni di fabbricato poi acquistate separatamente dalle parti in lite -, secondo la quale la comunione prò indiviso del muro maestro posto a confine, avrebbe potuto legittimare la utilizzazione esclusiva da parte di ciascuno dei comproprietari della porzione del manufatto sino alla mezzeria, sostenendosi al contrario che ciò sarebbe stato escluso dalla stessa volontà dell’originario proprietario.

2/a – Il motivo è inammissibile.

Va innanzi tutto sottolineato che la Corte non intende deflettere dalla propria costante interpretazione del vizio di violazione di legge che si traduce nel sindacato dell’ambito della interpretazione della norma (nel caso di violazione di norme di diritto) o nella sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta (nell’ipotesi di falsa applicazione), mentre l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e impinge nella tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione (cfr Cass. 15499/04, 16312/05,10127/06 e 4178/07).

2/a – Ciò premesso, censurandosi il processo logico seguito dal giudice dell’appello nell’approdare alla soluzione interpretativa che si contesta, sarebbe stato onere del deducente – in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso di riprodurre il contenuto del rogito del quale si è sollecitato il riesame, come pure per intero le argomentazioni del CTU sul punto, al fine di render possibile alla Corte una delibazione critica dell’interpretazione posta a base della gravata decisione.

3 – Il rigetto del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese.
P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 1.400,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre IVA, CAP e spese generali come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 29-03-2011) 05-05-2011, n. 17334 Determinazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 21 giugno 2010, la Corte d’Appello di Brescia, 1A sezione penale, confermava la sentenza del Tribunale di Mantova appellata da D.G.S., con la quale questi era stato dichiarato colpevole di rapina aggravata ( art. 110 c.p. e art. 628 c.p., comma 1 e comma 3, n. 1) e sostituzione di persona ( art. 62 c.p., n. 2 e art. 494 c.p.) in concorso di persona non identificata in danno di R.E. al quale sottraeva la somma di Euro 8100,00 e documenti, con la recidiva infraquinquennale e lo condannava, ritenuta la continuazione, alla pena di quattro anni dieci mesi di reclusione ed Euro 1.500 di multa, con interdizione dai pubblici uffici per cinque anni.

La Corte territoriale, rigettata l’eccezione di nullità al rilievo che agli atti risultava acquisita la rinuncia a presenziare all’udienza del 4 dicembre 2008 dinanzi al Tribunale e dato atto della correttezza della scelta del primo giudice di dare lettura delle dichiarazioni rese dal R. non essendo prevedibile la sua successiva irreperibilità, nel merito riteneva fondata la prova della responsabilità sulla scorta del sicuro riconoscimento operato da R. e dell’esatto rilevamento dei numeri di targa. Le lacune di memoria del testimone S. erano giustificate e comunque non smentivano quanto riferito da R..

Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l’imputato, a mezzo dei difensori, che ne hanno chiesto l’annullamento per i seguenti motivi:

1) ricorso dell’avv. Alessandro Ferrari: – inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione all’art. 420-ter c.p.p. perchè l’assenza dell’imputato all’udienza del 4.12.2008 dinanzi al Tribunale di Mantova non è stata conseguenza di scelta di rinunciare a comparire (in quanto agli arresti domiciliari per altra causa) ma di impedimento legittimo come attestato da certificato medico, sicchè anche la Corte di appello ha erroneamente valutato la dichiarazione dell’imputato essendosi soffermata solo sull’intestazione dello stampato; – inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e mancanza, contraddittorietà della motivazione, in relazione all’art. 512 c.p.p. per l’acquisizione, nonostante l’opposizione della difesa, della denuncia sporta dal R. e del verbale di individuazione di persona da lui compiuta tenuto conto che l’imprevedibilità della irreperibilità era contraddetta dalla mancata comparizione all’udienza di incidente probatorio; – mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione all’art. 192 c.p.p. per non esser stato dato alcun rilievo agli elementi favorevoli all’imputato, in particolare le dichiarazioni del teste S..
Motivi della decisione

1. In ordine alle eccezioni in rito le doglianze sono infondate:

1.1. quanto alla mancata traduzione in udienza, il controllo degli atti (consentito in quanto si verte in ipotesi di vizio in procedendo) da conto della correttezza delle conclusioni alle quali è pervenuta la Corte territoriale. La contestualità della certificazione medica nulla toglie alla chiara indicazione della volontà espressa dall’imputato di rinunciare a comparire, anche perchè la certificazione medica, datata 1.12.2008, non poteva di per sè valere ad attestare l’assoluta impossibilità a presenziare all’udienza del successivo giorno 4;

1.2. quanto all’utilizzabilità delle dichiarazioni del teste R., la sentenza di appello ha correttamente motivato con l’imprevedibilità della sua successiva irreperibilità e con la accuratezza delle ricerche; quanto al riconoscimento, va rammentato, per come risulta dalla sentenza di primo grado, che da R. è stato effettuato non solo in sede di individuazione fotografica ma anche con formale ricognizione in occasione di incidente probatorio in data 28.5.2007, verbale che è stato acquisito e che è pienamente utilizzabile, perchè effettuato nel contraddittorio delle parti, atto che contiene la chiara indicazione da parte della persona offesa che il soggetto riconosciuto era l’autore della rapina subita e per la quale è processo.

2. Nel merito, i giudici di merito hanno giustificato il convincimento di affidabilità del riconoscimento effettuato da R., in quanto persona che ha avuto modo di osservare meglio l’autore materiale della rapina, ed hanno spiegato le ragioni per le quali il teste S. in sede di formale ricognizione indicò erroneamente l’autore della rapina (peraltro riconosciuto al dibattimento). L’attendibilità della ricognizione ha trovato conforto nella circostanza che il numero di targa (individuato con due varianti alfanumeriche) nonchè la marca e il modello del veicolo a bordo del quale i rapinatori si allontanarono hanno portato all’individuazione dell’automobile di proprietà del ricorrente. Per contro i giudici di merito hanno adeguatamente indicato le ragioni per le quali le giustificazioni fornite sul punto dall’imputato sono risultate del tutto inadeguate.

3. in ordine all’aggravante del numero delle persone riunite, la Corte territoriale ha spiegato che, sulla scorta delle testimonianze, doveva necessariamente esserci un’altra persona che si trovava alla guida della Lancia, mentre l’imputato si sporgeva dal finestrino e faceva segno al R. di accostare e fermarsi.

4. le attenuanti generiche sono state negate in ragione della gravita del fatto e dei precedenti penali; la difesa non ha peraltro indicato in maniera specifica quali elementi integrassero le condizioni necessarie per ritenere l’imputato meritevole di attenuazione della pena.

5. La quantificazione della pena è stata adeguatamente giustificata, tanto più che quella base è stata fissata in misura corrispondente al minimo edittale stabilito dall’art. 648 c.p., comma 3, con aumenti modesti per la contestata e sussistente recidiva e per la continuazione.

6. Il ricorso deve in conseguenza essere rigettato, on condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.