Cass. civ. Sez. II, Sent., 23-09-2011, n. 19488 confini

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Svolgimento del processo

Con citazione del 27.11.1998 XX esercitava azione di regolamento di confini contro XX srl, proprietaria di un limitrofo lotto di terreno, foglio 41, del Comune di (OMISSIS), particella 19, acquistato dal fallimento XX, esponendo che la convenuta, immediatamente dopo l’acquisto, nel 1988, aveva occupato parte del suo terreno, edificandovi il muro di recinzione, e che un capannone si trovava a distanza dal confine non conforme al regolamento edilizio, sicchè chiedeva il ripristino del confine, l’arretramento del muro di recinzione e l’abbattimento del fabbricato. La convenuta resisteva chiedendo la chiamata in garanzia del proprio dante causa, fallimento Italfoto srl, che a sua volta, chiedeva di chiamare in causa il Comune, rimasto contumace.

Dopo produzioni documentali il Tribunale di Perugia, con sentenza 23.7.2002, respingeva la domanda e compensava le spese.

La Corte di appello di Perugia, con sentenza 396/06, respingeva l’appello principale della Rapanelli ed in accoglimento dell’appello incidentale del fallimento condannava la soccombente alle spese di primo grado nei suoi confronti, nonchè alle ulteriori, osservando non essere dato comprendere il motivo dell’incertezza del confine non spiegato nè nell’atto di citazione nè nell’atto di appello.

Era stato prodotto solo un documento a firma del geom. M. R., datato 7.10.1998, nel quale si leggeva: La nuova costruzione muro di recinzione dista dal capannone esistente edificato sulla particella 19 m 7,30. Nella costruzione non si è tenuto conto che il fabbricato è stato inserito male in mappa, si allega planimetria catastale in cui si evidenzia in rosso la corretta posizione del capannone.

Non sembrava, tuttavia, che questo assunto potesse spiegare alcunchè e, pur potendo l’incertezza del confine essere anche meramente soggettiva, non poteva fondarsi su ragioni arbitrarie od inespresse.

La presenza di picchetti confinari infissi da lunghissimo tempo rendeva ancora più stringente l’onere dell’attore di indicare una qualsiasi ragione comprensibile a sostegno della dedotta incertezza del confine.

Ricorre Rapanelli Fioravante spa con unico motivo, resistono XX e Fallimento XX che eccepiscono l’inammissibilità del ricorso rispettivamente sotto il profilo della incertezza del destinatario per la divergenza tra il plico e la relata e della tardività.

Il ricorrente ha depositato documenti per contrastare le eccezioni.

Le parti hanno presentato memorie.
Motivi della decisione

Preliminarmente vanno esaminate dette eccezioni.

L’originale del ricorso notificato e della relativa relata consente di dedurre il tempestivo deposito dell’atto presso l’ufficiale giudiziario e la regolarità degli adempimenti.

L’eventuale errore materiale non comporta incertezza nella identificazione del destinatario e la deduzione non supera la presunzione di conformità all’originale della copia (Cass. nn. 15199/04 e 11482/02).

La relata è atto dell’ufficiale giudiziario che si presume conforme all’originale fino a querela di falso mentre è onere del destinatario dimostrare che la irregolarità gli ha precluso la completa conoscenza dell’atto (Cass. 11528/03) mentre nella fattispecie si ammette la ricezione del plico correttamente indirizzato.

Quanto alla dedotta tardività, avendo la Corte costituzionale con sentenza 26.11.2002 n. 477 dichiarato l’illegittimità del combinato disposto dell’art. 149 c.p.c. e della L. 20 novembre 1982, art. 4, comma 3 nella parte in cui si prevede che la notificazione si perfeziona per il notificante alla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario anzicchè a quella antecedente di consegna all’ufficiale giudiziario, rimane confermata la tempestività della richiesta di notifica nei termini di legge nei luoghi rituali, a nulla rilevando il successivo perfezionamento per effetto di notifiche negative.

Donde il rigetto delle eccezioni e la possibilità di esaminare il ricorso.

Si denunziano violazione degli artt. 118, 61 e 115 c.p.c., degli artt. 948 e 950 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4;

contraddittorietà di motivazione su fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., n. 5.

Di fronte a contrapposte allegazioni delle parti relative allo stato dei luoghi e senza che alcuna delle due fornisca in proposito mezzi di prova diversi ed indiretti, il Giudice deve disporre di ufficio l’ispezione ex art. 118 c.p.c., se del caso a mezzo di ctu.

L’attrice aveva richiesto in primo grado e ribadito in appello di stabilire ai sensi dell’art. 950 c.c. i confini ed, accertata l’occupazione, di ordinare alla Ksp il rilascio, nonchè di accertare che l’opificio non era stato edificato alla distanza legale dal reale confine mentre entrambi i Giudici hanno ritenuto, sulla base della documentazione versata in atti, che nessuna situazione di incertezza del confine era dato rinvenire.

La autentica contesa era la conformazione dell’attuale stato dei luoghi.

Anche sul piano della motivazione la sentenza era illogica e contraddittoria allorchè tenta di giustificare la non ammissione della ctu ispettiva col mero riferimento al documento a firma del geom R..

Seguono indicazione del fatto controverso e quesito di diritto.

La complessiva censura, a prescindere dalla contestuale deduzione di vizi di violazione di legge sostanziale e processuale e di motivazione, in contrasto con la necessaria specificità del motivo, non merita accoglimento, non attaccando la complessiva ratio decidendi sopra riportata.

Come dedotto, la sentenza impugnata ha osservato non essere dato comprendere il motivo dell’incertezza del confine non spiegato nè nell’atto di citazione nè nell’atto di appello.

Era stato prodotto solo un documento a firma del geom. M. R., datato 7.10.1998, nel quale si leggeva: La nuova costruzione muro di recinzione dista dal capannone esistente edificato sulla particella 19 m 7,30. Nella costruzione non si è tenuto conto che il fabbricato è stato inserito male in mappa, si allega planimetria catastale in cui si evidenzia in rosso la corretta posizione del capannone.

Non sembrava, tuttavia, che questo assunto potesse spiegare alcunchè e, pur potendo l’incertezza del confine essere anche meramente soggettiva, non poteva fondarsi su ragioni arbitrarie od inespresse.

La presenza di picchetti confinari infissi da lunghissimo tempo rendeva ancora più stringente l’onere dell’attore di indicare una qualsiasi ragione comprensibile a sostegno della dedotta incertezza del confine.

Di fronte a questa motivazione, il principio di autosufficienza del ricorso avrebbe dovuto imporre una analitica deduzione delle ragioni proposte in primo grado e riproposte in appello per giustificare l’asserita incertezza del confine mentre la tesi, oggi sostenuta, della doverosità di una ispezione giudiziale di ufficio anche con ctu comporta la confessione di una mancata espressa ed argomentata richiesta di consulenza, che, invero, risulta genericamente formulata come ispezione a mezzo di ctu dall’esposizione del fatto in primo grado – pagina undici del ricorso – mentre in appello (pagina cinque dell’atto di impugnazione, riportata a pagina tredici del ricorso) si era dedotto: "in ogni caso, poichè non sussisteva controversia sui titoli di acquisto, dal momento che le parti concordavano nel ritenere che il confine tra le due proprietà fosse quello risultante dal tipo di frazionamento n. 320 dell’11.2.1981, la controversia sulla effettiva estensione dei rispettivi fondi confinanti poteva essere risolta solo con la nomina di un ctu che avrebbe dovuto provvedere, sul posto, alla individuazione ed alla demarcazione del confine", riferimento che conferma la non incertezza del confine, affermata dalla sentenza.

Nè si ravvisa illogicità nel richiamo al documento R. e nell’affermazione della sentenza che l’atto di appello non apporta alcuna ragionevole specificazione a sostegno della dedotta incertezza del confine, limitandosi ad insistere per la necessità di una consulenza tecnica che, invece, la Corte ritiene sperimentabile solo quando a fondamento dell’azione possa porsi una situazione di incertezza soggettiva vera e propria, intesa come convincimento individuale determinato da un motivo razionale, e non un’affermazione del tutto immotivata.

Il controllo di legittimità sulle pronunzie dei giudici del merito demandato alla Corte Suprema di cassazione non è configurato, nell’ordinamento vigente, come un terzo grado del giudizio nel quale possano essere ulteriormente valutate le istanze proposte e le tesi in diritto svolte a loro sostegno dalle parti ovvero le emergenze istruttorie acquisite nella precedente fase, bensì è preordinato all’annullamento di quelle, tra le dette pronunzie, nelle quali siano ravvisabili specifici vizi – che le parti espressamente denunzino, con puntuale riferimento ad una o più delle ipotesi previste dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1-5, nelle forme e con i contenuti prescritti dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, forme e contenuti l’imprescindibilità dei quali non consente, a pena dell’inammissibilità dalla norma stessa comminata, la prospettazione d’una o più censure qualora ciascuna di esse non sia specificamente rapportata ad uno dei vizi espressamente previsti dall’art. 360 c.p.c. e non sia adeguatamente argomentata in relazione ad esso.

Un ricorso, pertanto, nel quale la sentenza impugnata non sia, non solo per espressa indicazione, ma neppure per implicita deducibilità dalle argomentazioni svolte, motivatamente assoggettata a censura in esplicita e puntuale relazione ad alcuno dei vizi ipotizzati dall’art. 360 c.p.c., non può trovare ingresso per suo assoluto difetto di specificità, giusta la surrichiamata espressa sanzione comminata dall’art. 366 c.p.c., e, d’altronde, come logica conseguenza di tale primario difetto, neppure le modalità di deduzione delle esposte ragioni risultano conformi alle finalità peculiari del giudizio di legittimità (Cass. 26.1.04 n. 1317), non essendo sufficiente il semplice richiamo per relationem alle circostanze esposte ed alle questioni trattate nei precedenti gradi del giudizio (e pluribus Cass. 6.6.03 n. 9060, 1.10.02 n. 14075, 10.4.01 n. 5816, 13.11.00 n. 14699, 7.11.00 n. 14479, 20.4.98 n. 4013, 13.1.96 n. 252, 20.1.95 n. 629).

Va, infine, rilevato che genericamente il fatto controverso viene indicato nell’effettivo stato dei luoghi, laddove la sentenza fa riferimento a picchetti esistenti da lunghissimo tempo e che il quesito di diritto se il giudice possa considerare sufficienti le allegazioni di una delle parti o debba disporre ispezione ex art. 118 c.p.c., se del caso a mezzo di ctu, è incongruo in quanto non tiene conto, oltre a quanto dedotto, che l’onere della prova spetta all’attore e che , nella fattispecie, non si è tenuto conto delle allegazioni di una parte ma si è rilevato che nè in citazione nè in appello si erano spiegate le ragioni dell’incertezza del confine, tali da giustificare una ctu.

Donde il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 2700,00 in favore di KSP Italia e 3200,00 in favore del fallimento Italfoto, di cui 200,00 per spese vive, oltre accessori.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 31-01-2011) 03-06-2011, n. 22250 Falsità materiale

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

M.R.M.R. ricorre avverso la sentenza del 15.10.09 con cui la Corte di Appello di Trieste aveva confermato la condanna pronunciata a suo carico dal Tribunale di Pordenone per il reato sanzionato dagli artt. 476 e 482 cod. pen., contestatole per la falsificazione del suo permesso di soggiorno.

Deduce la ricorrente violazione di legge, per aver omesso la corte territoriale di dichiarare la prescrizione del reato, già compiutamente maturata prima della sentenza.

Il ricorso è fondato, atteso che il reato, commesso il 27 settembre 2001, tenuto conto di sospensioni della durata complessiva di mesi cinque e giorni sei verificatesi nel corso del giudizio di primo grado, si era prescritto il 2 settembre 2009, e cioè prima che fosse pronunciata la sentenza di secondo grado.

Il provvedimento impugnato va pertanto annullato senza rinvio perchè il reato è estinto per prescrizione.
P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. VI, Sent., 22-06-2011, n. 3756 Stranieri

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Signor B. A. ha ottenuto in data 9/12/1998 il permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, provvedendo successivamente al rinnovo ad ogni scadenza fino all’anno 2007.

In data 29/1/2009 il ricorrente riceveva avviso di avvio di procedimento amministrativo tendente al rigetto di una nuova domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, in ragione dell’asserita mancanza di regolarità del suo rapporto di lavoro.

Con decreto del 7/9/2009 il Questore di Milano, respingendo ulteriori controdeduzioni, rigettava la domanda di rinnovo, motivando tale decisione sia in base al fatto che il signor B. risultava godere di redditi inferiori all’assegno sociale e pertanto insufficienti al proprio sostentamento; sia alla luce di "numerosissimi precedenti penali e di polizia", sintomatici di "un mancato inserimento sociale".

2. Veniva interposto dall’interessato ricorso al TAR Lombardia, respinto con sentenza n. 5152 del 24/11/2009.

In tale sentenza il TAR rilevava che dalla relazione istruttoria versata in atti dalla Questura di Milano il 2/11/2009 risultavano a carico del ricorrente taluni precedenti "che denotano la sua pericolosità sociale". In particolare due condanne penali irrevocabili, una delle quali per il reato di spaccio di stupefacenti e l’altra per il reato di appropriazione indebita.

3. Contro tale sentenza veniva proposto appello, previa richiesta di sospensione dell’esecutività dell’atto gravato.

Il Consiglio di Stato, Sezione VI, accoglieva in data 9/3/2010 l’istanza cautelare avanzata.

Nel ricorso introduttivo il signor B. ha dedotto in primo luogo l’illegittimità della mancata concessione del permesso di soggiorno correlata alla mancanza di reddito sufficiente per il sostentamento ed al presunto mancato versamento dei contributi previdenziali. Ha sostenuto che per alcuni periodi i contributi in questione fossero stati versati, e per i periodi non versati l’omissione non potesse essere imputata al lavoratore bensì al datore di lavoro.

Ha indicato altresì le diverse posizioni lavorative assunte nel corso del tempo ricordando che, a partire dall’ottobre 2008, aveva aperto una impresa individuale per il commercio di auto e motoveicoli.

Non ha negato peraltro l’esistenza di precedenti giudiziari, risalenti, rispettivamente, al 7/3/2000 (in materia di stupefacenti) e all’8/6/2005, ritenendoli tuttavia non applicabili in quanto ottenuti entrambi con il beneficio della sospensione condizionale della pena e risultando il primo dei precedenti stessi estinto per effetto del decorso dei cinque anni, essendo stato definito con il rito alternativo previsto dall’articolo 444 c.p.p.

Ha sottolineato, inoltre, il ricorrente come la pericolosità sociale non potesse essere in alcun modo presunta ma andasse accertata di volta in volta.

4. Il ricorso non può essere accolto.

Va ricordato come questo Consiglio abbia chiarito, con giurisprudenza risalente e consolidata (v. da ultimo Cons. Stato, Sez. VI, 31 marzo 2011, n. 2005; Id., 25 giugno 2010, n. 4444), che è esclusa l’automaticità espulsiva per reati commessi prima dell’entrata in vigore della legge 30/7/2002, n. 189, poiché "la sentenza a suo tempo intervenuta non può essere considerata quale elemento unico preclusivo dell’accoglimento della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, dovendo l’Amministrazione, in tale ipotesi, comunque, verificare la attuale pericolosità sociale del condannato (in termini, sez. VI, n. 3319 del 2006)".

Tale esame di pericolosità sociale, come riconosciuto dal giudice di primo grado, sembra peraltro essere stato effettuato in modo compiuto nel caso di specie.

5. Invero, dall’esame dell’atto impugnato emerge che il provvedimento del Questore sia in primo luogo fondato, in base alla consultazione della banca dati INPS, sul fatto che "in favore del cittadino straniero, regolarmente soggiornante sul territorio nazionale dal 1998, risultano versati contributi solo per il periodo dal 21/9/2007 al 9/11/2007, con redditi percepiti inferiori all’assegno sociale e pertanto insufficienti al proprio sostentamento, non utili a comprovare il suo inserimento lavorativo sul territorio nazionale".

5.2 Ancora, vengono ricordati precedenti penali, non solo collegati al reato di detenzione e cessione illecita di sostanze stupefacenti continuata in concorso (sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti – art. 444, 445 c.p.p. – del 7/3/2000), ma anche, più recentemente, in materia di applicazione indebita, in data 8/6/2005.

5.3 Dal certificato dei carichi pendenti, poi, risulta una ulteriore condanna penale a seguito di giudizio abbreviato (n. 41/2007, appellata il 7/3/2007), per una serie di reati contro il patrimonio, fra i quali truffa e ricettazione ( art. 640 e 648 c.p.), contro l’Amministrazione della giustizia simulazione di reato) e contro la fede pubblica, mentre l’ulteriore documentazione di cui alla relazione istruttoria della Questura di Milano del 2/11/2009 testimonia il coinvolgimento dell’esponente in attività legate al traffico illecito di autovetture.

5.4 A corredo della richiesta urgente di fissazione dell’udienza per la discussione del presente ricorso nel merito, la Questura di Milano ricordava inoltre come, a carico del ricorrente, emergessero "dalla consultazione della banca dati delle Forze di polizia, ulteriori notizie di reato per truffa ai sensi dell’articolo 640 c.p., per aver acquistato autovetture pagate con assegni bancari relativi a conti correnti chiusi o privi di fondi, a riprova del coinvolgimento del cittadino straniero in attività delittuose riconducibili specificatamente alla propria attività lavorativa (commercio di autovetture)".

6. Ritiene quindi il Collegio che il provvedimento impugnato abbia esplicitato, in modo ampio, le ragioni sottese alla valutazione espressa circa il mancato inserimento e la pericolosità sociale del ricorrente.

7. Alla stregua delle esposte argomentazioni, assorbiti gli ulteriori motivi, va pertanto respinto l’appello.

Segue la condanna dell’appellante al pagamento delle spese processuali come liquidate in dispositivo..
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), respinge il ricorso in appello e per l’effetto conferma la sentenza impugnata.

Condanna il ricorrente alle spese di giudizio quantificate in 1500,00 (millecinquecento/00) euro.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cass. civ. Sez. VI, Sent., 23-11-2011, n. 24699 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo

A.G. ricorre per cassazione nei confronti del decreto in epigrafe della Corte d’appello che ha rigettato il suo ricorso con il quale è stata proposta domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del processo svoltosi in primo grado avanti al TAR Campania dal 12.10.1990 al 3.12.2009.

L’intimata Amministrazione ha proposto controricorso.

Il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata.

Motivi della decisione

Con i plurimi motivi di ricorso che possono essere trattati congiuntamente il ricorrente lamenta che la Corte di merito abbia ritenuto insussistente il patema d’animo conseguente alla durata del giudizio amministrativo in considerazione della sua condotta processuale negligente.

Il ricorso non è fondato.

Premesso che "In tema di equa riparazione ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2 il danno non patrimoniale è conseguenza normale, ancorchè non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, di cui all’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali: sicchè, pur dovendo escludersi la configurabilità di un danno non patrimoniale "in re ipsa" – ossia di un danno automaticamente e necessariamente insito nell’accertamento della violazione -, il giudice, una volta accertata e determinata l’entità della violazione relativa alla durata ragionevole del processo secondo le norme della citata L. n. 89 del 2001, deve ritenere sussistente il danno non patrimoniale ogniqualvolta non ricorrano, nel caso concreto, circostanze particolari che facciano positivamente escludere che tale danno sia stato subito dal ricorrente" (Sez. 1, Sentenza n. 19666 del 13/09/2006), il giudice a quo ha dato rilievo, al fine di escludere la sussistenza del patema d’animo, non già alla sola condotta neghittosa tenuta dalla parte che non ha sollecitato la decisione (idonea di per sè sola a giustificare unicamente una diminuzione del quantum) ma al disinteresse all’esito del giudizio talmente evidente da provocare la perenzione del medesimo, avendo il ricorrente omesso di attivarsi per richiedere la fissazione dell’udienza pur a fronte della certezza che nessuna decisione sul merito sarebbe stata assunta in base alla disposizione secondo cui "A cura della segreteria è notificato alle parti costituite, dopo il decorso di dieci anni dalla data di deposito dei ricorsi, apposito avviso in virtù del quale è fatto onere alle parti ricorrenti di presentare nuova istanza di fissazione dell’udienza con la firma delle parti entro sei mesi dalla data di notifica dell’avviso medesimo. I ricorsi per i quali non sia stata presentata nuova domanda di fissazione vengono, dopo il decorso infruttuoso del termine assegnato, dichiarati perenti con le modalità di cui alla L. 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 26, u.c. introdotto dal comma 1 del presente articolo ( L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 9, comma 2).

Essendo tale motivazione sufficiente a giustificare la decisione sono assorbiti i motivi che attengono ad ulteriori argomentazioni addotte dal giudice del merito.

Il ricorso deve dunque essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese che liquida in Euro 1.000,00, oltre spese prenotate a debito.

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