Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 26-07-2011, n. 16272 contratto a termine

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Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Perugia, con sentenza del 27.3.2007, notificata il 15.6.2007, rigettava l’appello proposto dalla s.p.a.

Poste Italiane avverso la sentenza del Tribunale di Perugia che, ritenuta ingiustificata la causale apposta al contratto a termine stipulato con F.A., con decorrenza dal 2.10.2000 sino al 31.1.2001 ("esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e di rimodulazione degli assetti occupazionali in corso in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi…" , ai sensi dell’art. 8 ccnl 26.11.1994), per avere gli accordi attuativi dell’art. 8 ccnl 26.11.1994 previsto quale termine finale per procedere alle assunzioni quello dei 30.4.1993 ed essendo, pertanto, venuta meno successivamente la contrattazione autorizzatoria, aveva condannato la società al pagamento delle retribuzioni globali di fatto dalla data di messa in mora.

Propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, la società, che ha anche depositato memoria illustrativa ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Resiste, con controricorso la F..
Motivi della decisione

Con il primo motivo la società deduce la violazione e l’erronea applicazione della L. n. 56 del 1987, art. 23 e, con il secondo, denuncia la violazione dell’art. 1362 c.c. e segg., nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Asserisce la natura non negoziale, ma meramente ricognitiva del fenomeno della ristrutturazione e riorganizzazione aziendale in atto, degli accordi successivi a quello del 25.9.1997, rilevando che la norma contrattuale non deve necessariamente avere una efficacia temporale e che assume significato, a fini interpretativi anche il comportamento complessivo delle parti posteriore alla conclusione del patto collettivo oggetto di interpretazione, aggiungendo che occorreva pertanto verificare unicamente la permanenza del fenomeno di ristrutturazione invocato a fondamento dell’apposizione del termine Pone, a conclusione della parte argomentativa del motivo, specifico quesito, domandando se, in virtù della delega in bianco contenuta nella L. n. 56 del 1987, art. 23 l’autonomia sindacale investita di funzioni paralegislative non incontra limiti ed ostacoli di sorta nella tipologia dei nuovi contratti a termine in relazione alle ipotesi che ne legittimano la conclusione per cui gli accordi successivi a quello del 25.9.1997 non hanno natura negoziale, ma meramente ricognitiva, e se la norma contrattuale debba necessariamente prevedere una specificazione della causale collettiva in una causale individuale.

Rileva, con il secondo motivo di impugnazione, che l’interpretazione del contratto deve essere condotta non fermandosi al senso letterale delle espressioni usate, dovendo valutarsi il comportamento delle parti anche successivo alla conclusione del contratto e pone quesito domandando se il sistema delineato dalla legge preveda la necessità che – ove le nuove ipotesi di contratto a termine siano dotate di particolare ampiezza tale da capovolgere il rapporto tra la regola generale dell’assunzione a tempo indeterminato e l’assunzione a termine – la norma contrattuale debba necessariamente avere una efficacia temporale limitata.

Con il terzo motivo, infine, la ricorrente lamenta che l’aliunde perceptum non può che essere dedotto genericamente dall’istante e che dovrebbe essere onere del lavoratore dimostrare di non essere stata occupato nel periodo in questione e pone quesito di diritto, domandando se, nel caso di oggettiva difficoltà della parte ad acquisire precisa conoscenza degli elementi sui quali fondare la prova a supporto delle proprie domande o eccezioni – e, segnatamente, per la prova dell’aliunde perceptum – il giudice debba valutare le richieste probatorie con minor rigore rispetto all’ordinario, ammettendole ogni volta che le stesse possano comunque raggiungere un risultato utile ai fini della certezza processuale e rigettandole solo quando gli elementi somministrati dal richiedente risultino invece insufficienti ai fini dell’espediente richiesto.

I primi due motivi di ricorso, che possono trattarsi congiuntamente, per la evidente connessione delle questioni che ne costituiscono l’oggetto, devono essere respinti.

Osserva il Collegio che la Corte di merito ha attribuito rilievo decisivo alla considerazione che il contratto in esame è stato stipulato, per esigenze eccezionali… – ai sensi dell’art. 8 del ccnl del 1994, come integrato dall’accordo aziendale 25 settembre 1997 – in data successiva al 30 aprile 1998.

Tale considerazione – in base all’indirizzo ormai consolidato in materia dettato da questa Corte (con riferimento al sistema vigente anteriormente al ccnl del 2001 ed al D.Lgs. n. 368 del 2001) – è sufficiente a sostenere l’impugnata decisione, in relazione alla nullità del termine apposto al contratto de quo.

Al riguardo, sulla scia di Cass. S U 2-3-2006 n. 4588, è stato precisato che "l’attribuzione alla contrattazione collettiva, ex art 23 della legge n 56 del 1987, del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla L. n. 230 del 1962, discende dall’intento del legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti (con l’unico limite della predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessità di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori ovvero di fissare contrattualmente limiti temporali all’autorizzazione data al datore di lavoro di procedere ad assunzioni a tempo determinato" (v. Cass. 4-8-2008 n. 21063, v. anche Cass. 20-4-2006 n 9245, Cass 7-3-2005 n. 4862, Cass. 26-7-2004 n. 14011). "Ne risulta, quindi, una sorta di "delega in bianco" a favore dei contratti collettivi e dei sindacati che ne sono destinatari, non essendo questi vincolati alla individuazione di ipotesi comunque omologhe a quelle previste dalla legge, ma dovendo operare sul medesimo piano della disciplina generale in materia ed inserendosi nel sistema da questa delineato." (v., fra (e altre, Cass 4-8-2008 n 21062, Cass. 23-8-2006 n. 18378).

In tale quadro,’ove però, come nel caso ,d| specie, un limite temporale sia stato previsto dalle parti collettive (anche con accordi integrativi del contratto collettivo) la sua inosservanza determina la nullità della clausola di apposizione del termine (v. fra le altre Cass. 23-8-2006 n. 18383, Cass. 14-4-2005 n 7745, Cass. 14-2-2004 n. 2866).

In particolare, quindi, come questa Corte ha costantemente affermato e come va anche qui ribadito, "in materia di assunzioni a termine di dipendenti postali, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997. integrativo dell’art. 8 ccnl 26 novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo, sottoscritto in data 16 gennaio 1998, le parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica dell’ente ed alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di attuazione, fino alla data del 30 aprite 1998: ne consegue che deve escludersi la legittimità delle assunzioni a termine cadute dopo il 30 aprile 1998, per carenza del presupposto normativo derogatorio, con la ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi contratti a tempo indeterminato, in forza della L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1" (v., fra le altre. Cass. 1- 10-2007 n. 20608, Cass. 28-11-2008 n. 28450: Cass. 4-8.2008 n- 21062, Cass, 27-3-2008 n. 7979, Cass. 18378/2006 cit.).

In base a tale orientamento consolidato ed al valore dei relativi precedenti, pur riguardanti la interpretazione di norme collettive (cfr. Cass. 29-7-2005 n. 15969, Cass 21-3-2007 n, 6703). va, quindi, confermata la declaratoria di nullità del termine apposto al contratto de quo.

Quanto al terzo motivo di impugnazione, deve rilevarsi l’inammissibilità del relativo quesito, che risulta in buona parte estraneo alle argomentazioni sviluppate e comunque de tutto astratto, rivelandosi privo di ogni riferimento all’errore di diritto pretesamente commesso dai giudici nel caso concreto esaminato.

Infine, osserva il Collegio che, con la memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c., la società ricorrente, invoca, in via subordinata, l’applicazione dello ius superveniens, rappresentato dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, commi 5, 6 e 7 in vigore da 24 novembre 2010.

Orbene, a prescindere dalla problematica relativa alla possibilità di ricomprendere tra i giudizi pendenti cui il comma 7 della citata norma applica i precedenti commi 5 e 6, anche il giudizio di cassazione, va premesso, in via di principio, che costituisce condizione necessaria per poter applicare nei giudizio di legittimità lo ius superveniens che abbia introdotto, con efficacia retroattiva, una nuova disciplina del rapporto controverso, il fatto che quest’ultima sia in qualche modo pertinente rispetto alle questioni oggetto di censura nel ricorso, in ragione della natura de controllo di legittimità, il cui perimetro è limitato dagli specifici motivi di ricorso (cfr. Cass. 8 maggio 2006 n. 10547, Cass. 27-2-2004 n. 4070) Tale condizione non sussiste nella fattispecie.

La soccombenza della società costituisce valido motivo per porre le spese di lite del presente giudizio a carico della stessa.
P.Q.M.

La Corte così provvede:

rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 42,00 per esborsi, Euro 2.500,00 per onorario, oltre spese generali, IVA e Cpa come per legge. Così deciso in Roma, il 23 giugno 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 06-04-2011) 11-05-2011, n. 18517 modi

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Genova ha confermato la dichiarazione di colpevolezza di S.G. in ordine ai reati:

a) di cui all’art. 334 c.p.;

b) di cui all’art. 349 cpv. c.p., a lui ascritti per avere sottratto l’auto Fiat 500 tg. (OMISSIS), sottoposta a sequestro e della quale era stato nominato custode, violando i sigilli apposti dall’autorità alla predetta auto. La Corte territoriale ha rigettato i motivi di gravame con i quali l’appellante aveva eccepito la nullità della notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari e del decreto di citazione per il giudizio di primo grado effettuata per compiuta giacenza.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato, che la denuncia per violazione di norme processuali.
Motivi della decisione

Con un unico mezzo di annullamento il ricorrente denuncia la nullità del giudizio di primo grado e vizi di motivazione della sentenza che ha rigettato l’eccezione sul punto.

Con il motivo di gravame si reiterano le deduzioni in ordine alla nullità della notifica dell’avviso di conclusioni delle indagini preliminari, per essere stata eseguita a mani del fratello nel luogo in cui il S. aveva formalmente la propria residenza, ma di fatto non vi abitava, essendosi trasferito presso la sua compagna, nonchè le deduzioni in ordine alla nullità della notifica del decreto di citazione per il giudizio di primo grado, eseguita presso il medesimo indirizzo e perfezionatasi per compiuta giacenza dell’atto.

Si deduce che a seguito della notifica dell’estratto della sentenza di primo grado nel luogo ove l’imputato aveva la effettiva dimora lo stesso ha provveduto immediatamente a nominare un difensore di fiducia ed a eleggere domicilio, con ciò fornendo la prova che non aveva avuto cognizione in precedenza dell’imputazione contestatagli.

Si conclude affermando che la Corte territoriale avrebbe dovuto dichiarare la nullità del giudizio di primo grado, ai sensi dell’art. 604 c.p.p., comma 4, e, per l’effetto, si chiede l’annullamento di entrambe le pronunce di merito. Il ricorso è manifestamente infondato.

E’ noto che, secondo il consolidato principio di diritto affermato da questa Suprema Corte in tema di notificazioni, nel caso di consegna dell’atto a mani di persona convivente, come tale indicata nella relazione dell’ufficiale giudiziario, l’eccezione di nullità fondata sull’inesistenza del rapporto di convivenza può essere accolta solo quando il deducente fornisca una prova rigorosa in tal senso. A tal fine è inidonea la produzione di certificati anagrafici con indicazioni difformi dall’attestazione contenuta nella relata di notifica, considerato che la convivenza può essere anche solo temporanea e che la relativa nozione è comunque diversa da quella di coabitazione, (sez. 5^, 6.11.2009 n. 7399 del 2010, Capano, RV 246092; massime precedenti conformi: n. 11471 del 1997, RV 209217; n. 2183 del 1999, RV 214940; n. 9214 del 2005, RV 231487; n. 19035 del 2005, RV 231620; n. 30863 del 2006, RV 235236).

Orbene, il ricorrente non ha neppure chiesto, nel giudizio di appello, di provare che egli non abitava più nel luogo di residenza, dove peraltro il fratello, che ha ricevuto la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini, si è dichiarato "convivente", come rilevato nella sentenza impugnata e risulta dalla relazione di notifica.

Analoghe considerazioni valgono per la notifica del decreto di citazione per il giudizio, che risulta ritualmente eseguita per compiuta giacenza presso il predetto domicilio anagrafico dell’imputato, in assenza di qualsivoglia prova dell’effettivo trasferimento altrove del S..

Nè tale prova può essere fondata sulla successiva notifica dell’estratto contumaciale presso un altro indirizzo.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606 c.p.p., u.c..

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p. segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla cassa delle ammende.
P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè della somma di Euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 30-09-2011, n. 20091 Proprietà

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Svolgimento del processo

1. – Con ricorso in data 20 giugno 1996, I.S. e I.M., premesso: di essere proprietarie di un immobile in (OMISSIS), con ortale retrostante, confinante con quello dell’immobile di F.S., prospiciente su (OMISSIS), contraddistinto dal civico n. (OMISSIS);

che l’ortale retrostante dell’immobile di loro proprietà era recintato da un muro, crollato a causa delle abbondanti piogge nel terreno del F.; che per poter ricostruire il muro, peraltro di contenimento del terreno dell’ortale di loro proprietà, era necessario accedere nell’ortale di F.S., che invece si opponeva; che il muro doveva essere ricostruito secondo il progetto del geom. S.L., che riproduceva quello già crollato; tanto premesso, chiesero al Pretore di San Giorgio Jonico, a norma dell’art. 843 cod. civ. e art. 700 cod. proc. civ., l’adozione dei provvedimenti necessari ed urgenti per consentire il loro accesso nell’ortale dell’immobile del F., onde ricostruire il muro crollato.

Emesso il richiesto provvedimento cautelare con compensazione delle spese, le I. iniziarono il giudizio di merito.

L’adito Tribunale di Taranto, sezione distaccata di Grottaglie, con sentenza in data 13 settembre 2004, revocato il provvedimento cautelare, accolse la domanda, dichiarando il convenuto tenuto a consentire il passaggio nel suo ortale per la ricostruzione del muro comune, e compensò tra le parti le spese di lite.

2. – La Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 20 maggio 2008, ha rigettato il gravame in via principale delle I. e, in accoglimento del gravame in via incidentale del F., ha condannato le appellanti, in riforma della sentenza impugnata, al pagamento delle spese del primo grado del giudizio, ponendo a carico delle I. anche le spese del secondo grado.

2.1. – La Corte territoriale ha cosi motivato: "Oggetto di questo appello (principale ed incidentale) sono solo le spese del giudizio di primo grado, comprensive della fase cautelare: spese che, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico delle I. che hanno agito in giudizio pur nella conclamata, pacifica, e documentalmente anche risultante, disponibilità del F.. Le modalità di ricostruzione del muro in questione, come rileva il giudice di primo grado, esulavano già dal giudizio di prime cure ed a maggior ragione esulavano dal giudizio di appello, visto che non è stato formulato alcun motivo di gravame sul punto. Nè la Corte è stata investita del tema circa la comunanza o meno del muro". 3. – Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello ha proposto ricorso I.S., con atto notificato il 19 settembre 2008, sulla base di due motivi.

Ha resistito, con controricorso, il F..

4. – A seguito di ordinanza interlocutoria di questa Corte n. 15629 del 24 giugno 2010, con cui è stata disposta l’integrazione del contraddittorio, il ricorso è stato altresì notificato a Im.Sa., erede di I.M., parte del giudizio nei gradi di merito. Quest’ultimo non ha svolto attività difensiva.

5. – La ricorrente ha depositato memoria illustrativa in prossimità dell’udienza.
Motivi della decisione

1. – Il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata.

2. – Va preliminarmente esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata sul rilievo del difetto di specialità della procura rilasciata al difensore a margine del ricorso, dato il tenore generico delle espressioni in esso usate (ove si fa riferimento ad un mandato per "rappresentarmi e difendermi in questo procedimento e nella sua esecuzione consequenziale, in appello e nella eventuale opposizione con ogni facoltà, ivi compresa quella di transigere, nominare sostituti, rinunziare agli atti").

L’eccezione è infondata.

Il rilascio della procura al difensore a margine od in calce al ricorso per cassazione, con il conseguente suo stretto collegamento all’atto al quale inerisce e col quale materialmente forma corpo, soddisfa il requisito della specialità della procura, restando irrilevante che esso non. contenga l’indicazione della sentenza impugnata, così come la circostanza che sia stato apposto un timbro, con formula onnicomprensiva, utilizzabile per qualunque processo (Cass., Se. 1^, 2 febbraio 2006, n. 2340) . 3. – Il primo motivo (violazione e falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3; violazione del principio della soccombenza in merito alla condanna alle spese processuali) pone il quesito se, nonostante l’accoglimento della loro domanda, S. e I.M. possano essere considerate soccombenti e quindi condannate al pagamento delle spese del giudizio.

3.1. – Il motivo – scrutinabile nel merito, perchè corredato da idoneo quesito di diritto, ex art. 366-bis cod. proc. civ., ratione temporis applicabile – è fondato.

Poichè il Tribunale ha accolto la domanda delle attrici e dichiarato che il F. era tenuto a farle passare per la ricostruzione del muro comune (v. pag. 8 della sentenza impugnata) e poichè questa statuizione non è stata riformata dal giudice d’appello, la Corte territoriale non poteva condannare la ricorrente al pagamento delle spese del primo grado del giudizio.

Infatti, l’odierna ricorrente ha ottenuto il riconoscimento giudiziale della propria pretesa e la sua istanza è stata accolta, sicchè essa non poteva essere considerata soccombente e condannata al pagamento delle spese di lite.

E’ stato pertanto violato il principio secondo cui la parte vittoriosa non può essere condannata, neanche per una minima quota, al pagamento delle spese.

4. – Resta assorbito l’esame del secondo mezzo, con cui si prospetta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia sotto il profilo della errata interpretazione della domanda e del travisamento dei fatti di causa in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 5. 5. – La sentenza impugnata è cassata.

La causa deve essere rimessa alla Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in diversa composizione.

Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo;

cassa, la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 02-03-2011) 09-06-2011, n. 23325 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. C.A. veniva sottoposta alla misura cautelare della custodia in carcere per il periodo dal 31-5-2005 al 16-6-2005 ed agli arresti domiciliari dal 16-6-2005 al 10-3-2006, in quanto indagata per il reato di associazione a delinquere a fini di spaccio ( D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74). Successivamente, veniva assolta dalla Corte di Appello di Catania, con sentenza in data 22-11-2007, per non avere commesso il fatto.

C.A. proponeva istanza di riparazione per l’ingiusta detenzione sofferta chiedendo che le venisse riconosciuta l’indennità nella misura di giustizia.

2. La Corte di Appello di Catania rigettava la domanda.

Osservava che l’istante aveva dato causa all’emissione del provvedimento cautelare per avere tenuto un comportamento contrassegnato da colpa grave. In particolare, la condotta tenuta nella vicenda dalla C., accertata in fatto, rivelava di per sè, ad avviso del Giudice della Riparazione, macroscopica negligenza ed imprudenza tale da ingenerare la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale. Precisamente, i fatti impeditivi all’affermazione del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione erano individuabili nei seguenti. Risultava dalle intercettazioni telefoniche acquisite che l’istante, madre di P.G. fortemente implicato in attività associati va per lo spaccio di stupefacenti, era pienamente consapevole delle attività criminose compiute dal congiunto, nonchè dagli altri associati di cui conosceva perfettamente l’identità, ed al contempo costei appariva pronta a fornire un contributo fondamentale per l’associazione criminale in un momento di difficoltà di questa.

Inoltre, la C. si era avvalsa della facoltà di non rispondere innanzi al GIP e così non aveva fornito alcuna eventuale deduzione a sua discolpa.

Aggiungeva il Giudice della Riparazione, a fronte di eccezione sollevata dalla ricorrente, che correttamente il Giudice della cognizione aveva utilizzato le intercettazioni disposte in altro procedimento, sebbene dichiarate inutilizzabili nel procedimento originario.

3. L’istante proponeva ricorso per cassazione avverso l’ordinanza della Corte di Appello.

Evidenziava che la Corte di merito non aveva correttamente valutato il comportamento tenuto da essa ricorrente, non qualificabile come colpevole e tale da giustificare la misura coercitiva emessa nei suoi confronti.

Chiedeva l’annullamento dell’ordinanza.

4. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione instava per il rigetto del ricorso.

5. Il ricorso deve essere rigettato perchè infondato.

Nel merito del ricorso, si osserva che il giudice chiamato a decidere sull’istanza di riparazione dell’ingiusta detenzione è tenuto a vagliare il comportamento dell’istante, quale emergente dagli atti, al fine di stabilire se questo, in una valutazione oggettiva, sia stato tale da porre in essere una situazione di fatto, con dolo o colpa grave, falsamente rappresentativa della realtà e tale da ingenerare errore nell’organo giudiziario e da costituire causa od anche concausa dell’instaurarsi o del mantenersi della limitazione dello stato di libertà, essendo la custodia cautelare in rapporto sinergico con il comportamento dell’istante tanto nel momento genetico quanto nella permanenza della detenzione. Per quanto attiene al momento genetico della custodia cautelare, è stato rilevato che deve ritenersi colpevole e quindi preclusiva del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione la condotta del soggetto atta a contribuire efficacemente all’emissione del provvedimento restrittivo della libertà personale, nel senso di comportamento consapevole e volontario che valutato, secondo le regole comunemente accettate, sia stato idoneo a creare una situazione di allarme sociale ed il doveroso intervento dell’autorità giudiziaria a tutela della comunità ragionevolmente ritenuta in pericolo. Sotto tale profilo, deve evidenziarsi che si palesa necessario l’accertamento del rapporto tra le condotte tenute dall’indagato ed il provvedimento restrittivo della libertà, ancorato a dati certi e non congetturali.

In particolare, il giudizio del giudice della riparazione deve essere operato mediante una valutazione ex ante (riferita, cioè al momento dell’adozione del provvedimento restrittivo) sull’idoneità a trarre in inganno l’autorità giudiziaria dei comportamenti (dolosi o gravemente colposi) tenuti (sia prima che dopo la perdita della libertà personale) dal soggetto richiedente l’equo indennizzo. Detta valutazione deve, inoltre, svolgersi su un piano diverso ed autonomo rispetto a quella effettuata dal giudice del processo penale, pur dovendo eventualmente operare sullo stesso materiale, e ciò in quanto quest’ultimo giudice deve valutare la sussistenza o meno di una ipotesi di reato e la riconducibilità all’imputato, mentre il giudice della riparazione deve esaminare non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se esse si posero come fattore condizionante (anche nel concorso dell’altrui errore) rispetto alla produzione dell’ingiusta detenzione. (v. in tema, tra le altre, Cass. S.U. 13-12-1995 – Sarnataro-; Cass. S.U. 26-6-2002 Di Benedictis;

Cass. 28-11-2007 – Gualano -).

6. Nel caso in esame, la Corte di Catania ha correttamente qualificato il comportamento di C.A. come gravemente colpevole, ai sensi dell’art. 314 c.p.p., comma 1, tenendo conto delle evenienze sopra riportate correttamente, apprezzate in modo ragionevole e logico, come fonte di allarme sociale in rapporto sinergico rispetto all’instaurazione del processo penale nei confronti della donna ed all’applicazione della misura coercitiva.

Parimenti, corretta è stata l’argomentazione esposta dalla Corte di Appello, secondo cui, in base all’orientamento consolidato di questa Corte di legittimità, l’inutilizzabilità degli esiti di intercettazioni dichiarata nel procedimento in cui il mezzo di ricerca della prova è stato disposto non condiziona l’analoga valutazione che deve essere operata dal Giudice del procedimento in cui gli atti trasmigrano ai sensi dell’art. 270 cod. proc. pen. Ne consegue che in un diverso procedimento può essere ritenuta l’utilizzabilità di intercettazioni dichiarate inutilizzabili nel procedimento in cui furono assunte, configurandosi il vizio di inutilizzabilità come invalidità di tipo relativo e non assoluto, (v. così, Cass. 10-11-2000 n. 13151 – Gianfreda -; Cass. 3-12-2002 – P.M. in proc. Alecce).

7. Il rigetto del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte di Cassazione – 4^ Sezione Penale rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.