Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 08-06-2011) 24-06-2011, n. 25326 Sentenza contumaciale

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rileva:

1. – Con ordinanza, deliberata il 24 novembre 2010 e depositata il 25 novembre 2010, la Corte di appello di Genova, in funzione di giudice della esecuzione, ha respinto la istanza di restituzione nel termine per appellare la sentenza del Tribunale di quella stessa sede, 6 giugno 2007 (irrevocabile dal 5 ottobre 2007), avanzata dal condannato J.H., motivando: il decreto di citazione è stato notificato in mani del difensore di fiducia, domiciliatario di H.; nulla rileva la successiva rinuncia al mandato da parte del professionista "per causa imputabili allo stesso ricorrentè; trova applicazione il principio di diritto secondo il quale il condannato non ha diritto alla restituzione nel termine, se l’estratto contumaciale è stato notificato presso il difensore di fiducia domiciliatario.

2. – Ricorre per cassazione il condannato, col ministero del difensore di fiducia, avvocato Gianfranco Pagano, mediante atto s.d. depositato il 17 dicembre 2010, col quale dichiara promiscuamente di denunciare erronea applicazione dell’art. 175 cod. proc. pen. nonchè vizio di motivazione, deducendo: non è pertinente il riferimento alla notificazione del decreto di citazione a giudizio, in quanto è la notificazione dell’estratto contumaciale che assume rilievo;

l’interruzione del rapporto professionale non consente di supporre che il difensore possa informato il ricorrente della condanna.

3. – Il procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, con atto del 3 marzo 2011, rileva: la dismissione del mandato fiduciario da parte del difensore la contraddice la supposizione che il condannato abbia avuto conoscenza, tramite il professionista, della sentenza; la regolare notificazione del decreto di citazione non comporta la ritualità della notificazione dell’estratto contumaciale.

4. – Il ricorso è fondato.

La ordinanza è manifestamente illogica per la evidente carenza di connessione tra la premessa (la notifica nelle mani del difensore di fiducia, domiciliatario, del decreto di citazione a giudizio) e la conclusione della (supposta) conoscenza della condanna, intervenuta dopo la cessazione del rapporto professionale (v. Sez. 6, 2 dicembre 2009, n. 66/2010, Condello, massima n. 245343).

Conseguono l’annullamento della ordinanza impugnata e il rinvio, per nuovo esame, alla Corte di appello di Genova.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di appello di Genova.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. IV, Sent., 15-07-2011, n. 4350 Silenzio rifiuto _ silenzio assenso

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.1.L’attuale appellante, Sig. F. T., espone di essere proprietario nel territorio comunale di San Pancrazio Salentino (Brindisi) di un compendio di aree edificabili frontistanti su Via Fontana, angolo via Enrico Toti, contraddistinte in catasto al Fg. 31, complessivamente esteso per mq. 1.739, già per intero destinato a zona B nel previgente Piano di Fabbricazione comunale e parzialmente destinato a sede stradale nel P.R.G. attualmente in vigore.

Il medesimo T., richiamando la propria legittimazione di proprietario del compendio sopradescritto nonché di parte in un causa civile dichiaratamente definita a proprio favore, ha chiesto in data 16 febbraio 2009 all’Ufficio Tecnico Comunale il rilascio di copia degli atti relativi ai titoli edilizi riguardanti la posizione dominicale della Sig.ra M. T. S., e ciò in quanto – come si legge nella richiesta stessa – "dagli accertamenti peritali d’ufficio nei (noti) contenziosi civilistici del deducente con la serie di proprietari frontistanti è risultata la presenza sul confine di proprietà di un immobile "macroscopicamente" abusivo perché difforme dalle autorizzazioni assentite da codesto Ufficio; mentre non risultano adottati atti repressivi – sanzionatori di sorta. In tale prospettiva, la suddetta documentazione consentirà allo scrivente di sollecitare (specificando) i provvedimenti di competenza di codesto Ufficio, sino ad ora inerte".

Successivamente, in data 30 aprile 2009 il patrocinio del T. ha inoltrato una diffida allo stesso Ufficio Tecnico Comunale, ricevuta il successivo 4 maggio, con la quale è stata chiesta la reiezione della domanda di condono edilizio Prot. 4479 – pratica n. 873 dd. 30 aprile 1996 presentata dalla Sig.ra M. T. S. à sensi dell’art. 31 e ss. della L. 28 febbraio 1985 n. 47, in quanto contemplante un ampliamento asseritamente abusivo dell’abitazione di proprietà dell’interessata.

Nella stessa diffida è stata chiesta anche l’emanazione dell’ingiunzione a demolire l’immobile.

La diffida non ha peraltro sortito effetto, ed è stata rinnovata con raccomandata a.r. dd. 19 gennaio 2010, ricevuta dall’Ufficio il 25 gennaio 2010 e parimenti rimasta senza effetto.

1.2. Ciò posto, il T. ha chiesto à sensi dell’allora vigente art. 21bis della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 innanzi al T.A.R. per la Puglia, sezione distaccata di Lecce, la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di San Pancrazio Salentino in relazione all’anzidetta istanzadiffida datata 30.4.2009 e depositata il 4 maggio 2009 successivo, finalizzata ad ottenere l’esercizio dei poteri repressivisanzionatori nei confronti delle opere realizzate da Scazzi M. Teresa in asserito ampliamento abusivo della civile abitazione di sua proprietà, con conseguente emanazione del relativo ordine di demolizione, nonché in relazione alla reiterazione della diffida medesima avvenuta con raccomandata a.r. dd. 19 gennaio 2010 ricevuta il 25 successivo, con conseguente declaratoria dell’obbligo dell’Amministrazione Comunale intimata di concludere con un provvedimento espresso e motivato il relativo procedimento.

Il T. ha pure contestualmente chiesto la nomina di un Commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inottemperanza da parte dell’Amministrazione Comunale.

1.3. Si è costituito nel giudizio di primo grado il Comune di San Pancrazio Salentino, concludendo per la reiezione del ricorso.

1.4. Con sentenza n. 1331 dd. 3 giugno 2010 la Sezione III del T.A.R. adito ha dichiarato il ricorso proposto in primo grado dal T. improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse alla sua decisione, posto che con esso si deduceva "la violazione degli art. 2 e 3 (della L. 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche) e l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di San Pancrazio Salentino su due distinte diffide(del 30 aprile 2009 e del 19 gennaio2010) volte aattivare i poteri repressivi sanzionatori nei confronti delle opere asseritamente abusive realizzate" e che "con ordinanza n. 1 del 2010, datata 4 maggio 2010, il Comune ha ingiunto ai coniugi M. T. S. e L. C. la demolizione delle opere abusive, riscontrate dal sopralluogo dei tecnici comunali, consistenti in una copertura al piano terra, costruita in aderenza al fabbricato".

Secondo lo stesso giudice di primo grado, infatti, "il rimedio del silenziorifiuto va configurato come strumento diretto a superare l’inerzia della Pubblica Amministrazione nell’emanazione di un provvedimento amministrativo, a fronte di una posizione di interesse legittimo in capo al cittadino.

L’azione ex art. 21 bis della L. 1034 del 1971, come introdotta dall’art. 2 della L. 21 luglio 2000 n. 205 può essere esperita ove a fronte di un’istanza del privato l’Amministrazione mantenga un ingiustificato comportamento d’inerzia; ne consegue che, in presenza di una susseguente attività della stessa amministrazione, collegata al”istanza del privato e trasfusa in un provvedimento,non si può configurare una situazione di silenzio ed il ricorso eventualmente proposto va dichiarato improcedibile per carenza sopravvenuta dell’interesse ad agire. Nel caso odierno, l’Amministrazione non può ritenersi inerte posto che, avviata l’istruttoria procedimentale con la verifica e il sopralluogo presso la proprietà dei Signori Scazzi e Consalvo e considerata l’esistenza di una domanda di condono edilizio, la stessa si è determinata espressamente a ordinare la demolizione delle opere descritte nella citata ordinanza n. 1 del 2010".

2. Con il ricorso in appello di cui in epigrafe il T. chiede peraltro la riforma della sentenza sopradescritta, affermando che "l’assunto del T.A.R., corretto in astratto, non lo è però altrettanto in relazione alla fattispecie concreta sottoposta al suo esame, nella quale, a fronte di due distinte richieste" da lui presentate (ossia "di adozione di un provvedimento sanzionatorio nei confronti delle opere abusive non assistite da alcuna domanda di sanatoria e di definizione in senso negativo della domanda di condono edilizio ancora pendente per le diverse e ben più consistenti opere nella stessa contemplate), l’Amministrazione Comunale avrebbe – per contro – "esaminato e definito solo la prima, lasciando tuttora aperta l’istruttoria relativa al procedimento di condono ex art. 31 e ss. della L. 47 del 1985" (cfr. pag. 6 e ss. dell’atto di appello); dimodochè solo parzialmente sussisterebbero, nella specie, i presupposti per definire la fattispecie mediante una sentenza di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso.

Pertanto, sempre secondo il T., l’Amministrazione Comunale intimata avrebbe dapprima rinviato sine die la definizione dell’istanza di condono edilizio presentata dalla Scazzi giustificando il rinvio medesimo con la pendenza del procedimento civile tra di lui e la Scazzi medesima, e quindi avrebbe continuato illegittimamente a serbare silenzio sull’istanza relativa all’esito del procedimento di condono rimanendo -altresì – inerte nell’esercizio del proprio poteredovere di sanzionare l’abuso nella specie realizzato.

Il T., da ultimo, ha pure contestato la decisione del giudice di primo grado laddove reca la statuizione di compensazione integrale delle spese tra le parti, in quanto illogica e intrinsecamente ingiusta rispetto al pur censurabile comportamento dell’Amministrazione Comunale.

2.2. Si è costituito anche nel presente grado di giudizio il Comune di San Pancrazio Salentino, concludendo per la reiezione del ricorso.

3. Alla camera di consiglio del 7 giugno 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.

4.1. Tutto ciò premesso, il ricorso in appello di cui all’epigrafe va respinto.

4.2. E’ sufficiente in tal senso rilevare che con l’ ordinanza n. 1 del 2010 dd. 4 maggio 2010 l’Amministrazione Comunale non solo ha imposto alla Scazzi e al Consalvo la demolizione di una copertura realizzata in aderenza alle mura dell’edificio di loro proprietà la cui realizzazione non risultava assistita dal rilascio di titoli edilizi, ma ha anche – ed in via del tutto espressa – lasciato, per quanto segnatamente attiene alla pratica di condono in corso, "fermi ed impregiudicati i necessari e/o eventuali provvedimenti amministrativi… all’esito della compiuta disamina in fase di svolgimento… anche alla luce delle osservazioni pervenute" dagli interessati.

Risulta, pertanto, con ogni evidenza che l’Amministrazione intimata, contrariamente a quanto afferma il T., si è determinata anche relativamente alla sua richiesta relativa alla pratica di condono in corso, reputando di seguitare di dar corso al procedimento mediante l’esame delle deduzioni di coloro che avevano presentato l’istanza di condono.

In tal senso questa stessa Sezione ha già chiarito che non sussiste per l’Amministrazione procedente l’obbligo di provvedere all’immediata definizione della pratica di condono, su istanza di terzo estraneo alla medesima, in quanto vero soggetto interessato è soltanto colui che ha inoltrato l’istanza (cfr al riguardo la decisione n. 7568 dd. 29 dicembre 2005).

In conseguenza di ciò il T., ove avesse inteso idoneamente contestare sul punto in sede giudiziale tale parte del provvedimento (non soprassessoria, per quanto testè evidenziato) avrebbe dunque dovuto impugnarla con ricorso ordinario; se, viceversa, avesse voluto contestare nella competente sede procedimentale la non ancora definita istanza di condono della Scazzi, avrebbe dovuto partecipare al procedimento medesimo à sensi dell’art. 9 e ss. della L. 7 agosto 1990 n. 241.

La materiale sussistenza di tali forme di tutela del T. (una giudiziale, l’altra amministrativa) esclude, pertanto, in radice la fondatezza del presente ricorso.

4.3. Il Collegio, da ultimo, reputa che la statuizione sulle spese contenuta nella sentenza emessa dal giudice di primo grado sia del tutto condivisibile, avendo segnatamente riguardo alla circostanza che la posizione sostanziale del ricorrente non poteva comunque ricevere tutela integrale – come visto innanzi – mediante il procedimento giudiziale di cui all’anzidetto art. 23bis della L. 241 del 1990.

4.4. Viceversa, le spese e gli onorari del presente grado di giudizio seguono la regola della soccombenza e sono liquidati nel dispositivo.

Va – altresì – dichiarato irripetibile il contributo unificato di cui all’art. 9 e ss. del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese e degli onorari del presente grado di giudizio, complessivamente liquidati nella misura di Euro 1.500,00.- (millecinquecento/00).

Dichiara irripetibile il contributo unificato di cui all’art. 9 e ss. del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 03-08-2011, n. 2086 Detenzione abusiva e omessa denuncia Porto abusivo di armi

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Con ricorso depositato in data 25 novembre 2008 il ricorrente chiede l’annullamento del decreto con il quale il Questore di Milano ha disposto la revoca della licenza di porto di fucile uso caccia della quale l’interessato è titolare da 25 anni, in virtù di susseguenti e continui rinnovi.

L’autorità di polizia ha motivato la determinazione assunta richiamando gli atti d’ufficio dai quali risulta, a carico del ricorrente, una sentenza 10 gennaio 1984 di riabilitazione del decreto penale di condanna emesso in data 27 febbraio 1978 e il deferimento in data 2 maggio 2007 alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano per le ipotesi di reato di cui agli artt. 336 e 651 c.p. derivante dalla denuncia – querela presentata da agenti di P.S. perché il L., durante un banale dissidio per motivi viabilistici che nemmeno lo coinvolgeva direttamente, "ha assunto un atteggiamento minaccioso ed ingiurioso nei confronti dei querelanti, tale da richiedere l’intervento della forza pubblica".

A sostegno del ricorso l’esponente, dopo aver premesso una diversa ricostruzione dell’episodio indicato nella denuncia (in seguito archiviata dall’A.G). e rappresentato che la Prefettura di Milano non ha dato corso alla contestuale proposta di divieto di detenzione armi, deduce che:

il decreto penale di condanna e la sentenza di riabilitazione non possono costituire validi presupposti della revoca, in quanto fatti anteriori al rilascio del porto d’armi e ai suoi successivi rinnovi. Anche le circostanze oggetto del deferimento non potrebbero giustificare il ritiro del porto d’armi trattandosi di ipotesi di reato che la Procura della Repubblica ha ritenuto insussistenti;

il provvedimento impugnato, in quanto espressione del potere discrezionale di cui agli artt. 11 e 43 T.U.L.P.S., avrebbe richiesto una fase istruttoria di particolare spessore che l’autorità procedente ha omesso di esperire, avendo adottato la misura soltanto sulla scorta di una sentenza di riabilitazione per fatti risalenti e della denuncia subita dall’interessato, senza compiere alcun autonomo accertamento;

il provvedimento è irragionevole e carente di motivazione circa il venir meno del requisito di affidabilità nell’uso delle armi;

l’atto di revoca si pone immotivatamente in insanabile contraddizione con il provvedimento assunto dal Prefetto, che ha ritenuto di non adottare il divieto di detenzione, con ciò confermando la sussistenza dei requisiti di affidabilità in capo al ricorrente.

Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio depositando documentazione.

Con memoria depositata il 10 giugno 2011 il ricorrente ha esposto osservazioni sulla documentazione in atti e insistito per l’accoglimento del ricorso.

All’udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.

2) Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.

La revoca del porto di fucile per sopravvenuta inaffidabilità del titolare dell’autorizzazione di polizia in ordine al corretto uso dell’arma da tempo posseduta e per perdita del requisito della buona condotta, può essere conseguente solo ad una valutazione complessiva della personalità del soggetto destinatario dell’atto di ritiro dell’autorizzazione di polizia onde valutarne l’incidenza in ordine al giudizio di affidabilità e/o probabilità di abuso nell’uso delle armi, ciò perché la valutazione della possibilità di abuso, pur fondandosi legittimamente su considerazioni probabilistiche, non può prescindere da una congrua ed adeguata istruttoria, della quale dar conto in motivazione, onde evidenziare le circostanze di fatto che farebbero ritenere il soggetto richiedente pericoloso o comunque capace di abusi.

Tanto premesso, con riguardo alla censura con cui il ricorrente lamenta la mancanza dei presupposti di legge e il difetto di motivazione, la Sezione più volte si è espressa nel senso che la semplice denuncia di reato all’autorità giudiziaria non è solitamente circostanza che da sola possa giustificare i provvedimenti di ricusazione e ritiro del porto di arma per sopravvenuta inaffidabilità del titolare dell’autorizzazione di polizia, che devono essere sorretti da una valutazione complessiva della personalità del soggetto destinatario del diniego dell’autorizzazione di polizia onde valutarne l’incidenza in ordine al giudizio di affidabilità e/o probabilità di abuso nell’uso delle armi. Tale principio può trovare eccezione soltanto in presenza di circostanze (quali possono essere l’estrema gravità dei fatti denunciati, la loro reiterazione, la contiguità fisica tra denunciato e denunciante, l’attendibilità del denunciante et similia) che, pur in attesa di un riscontro oggettivo da parte dell’Autorità Giudiziaria, appaiono idonee a supportare, per un ragionevole fine di cautela e prevenzione, un giudizio di pericolosità sociale per l’ordine e la sicurezza pubblica, la cui valutazione può legittimamente fondarsi anche su considerazioni probabilistiche.

Orbene, nella specie, ritiene il Collegio che il provvedimento impugnato sia sprovvisto di adeguata motivazione, in quanto esprime una valutazione di inaffidabilità del ricorrente, sebbene il rapporto informativo sul conto del sig. L., inviato dal Commissariato di P.S. "Scalo Romana", evidenzi che l’interessato continui a possedere i requisiti necessari al mantenimento del titolo di polizia e benché i "fatti storici", concretizzanti le denunciate condotte, abbiano formato oggetto di specifica contestazione e ricostruzione antitetica da parte del ricorrente, cosicché per essi non poteva dirsi sussistente (all’epoca dell’adozione del provvedimento) alcun riscontro oggettivo.

E difatti, si osserva come, a fronte dell’atto che ha disposto l’archiviazione del procedimento penale, della dichiarazione resa, in data 25 settembre 2007, alla Questura di Milano dagli agenti Rocca e Moro e dal ricorrente (con la quale gli stessi hanno rimesso le reciproche querele e rinunciato all’azione penale) e del corrispondente verbale del 30 novembre 2007 del Giudice di Pace di Milano, non esista alcun accertamento oggettivo dei "fatti" posti a fondamento del provvedimento di ritiro, già di per sé descritti assai sommariamente.

Deve poi ritenersi che un mero litigio, senza che vengano evidenziate adeguate e specifiche circostanze che possano suffragare una lettura dell’episodio quale indice sintomatico di scarso equilibrio caratteriale e di indole incline alla violenza, non appare idoneo a supportare un giudizio di pericolosità sociale dell’interessato per l’ordine e la sicurezza pubblica poiché, nella sua isolatezza e tenuità, non rende verosimile un giudizio prognostico ex ante circa la sopravvenuta inaffidabilità del ricorrente (Tar Lombardia, III sezione, 31 marzo 2008 n. 624); ciò anche avuto riguardo alla sostanziale incensuratezza del ricorrente e alla pluriennale titolarità del porto d’armi senza che siano insorti mai sintomi e sospetti di utilizzo improprio dell’arma in pregiudizio ai tranquilli ed ordinati rapporti con gli altri consociati.

E’ altresì dirimente ai fini dell’accoglimento del ricorso, il sintomo di eccesso di potere dato dalla palese contraddittorietà estrinseca tra la determinazione del Prefetto e quella della Questura.

Difatti, con provvedimento del 4 ottobre 2007, la Prefettura – vista la memoria presentata dall’interessato, con il quale il medesimo ha comunicato di aver rimesso la querela presentata nei confronti degli agenti di polizia che lo avevano denunciato e dato atto che il procedimento penale scaturito dagli esposti presentati è stato archiviato – ha disposto la chiusura del procedimento avviato per l’adozione del provvedimento di divieto di detenzione armi, avviato in data 23 maggio 2007 in relazione ai medesimi fatti presi in considerazione dal Questore di Milano per la revoca del porto d’armi.

Orbene, la lettura congiunta dei provvedimenti delle due Autorità, che pure appartengono al medesimo plesso organizzatorio titolare della funzione di ordine pubblico, fa ritenere che un soggetto, in relazione al medesimo fatto, non sia pericoloso nell’atto di detenere a casa un fucile ed, invece, lo sia nell’atto di portare fuori dall’abitazione la medesima arma. Come se, nella volizione di un soggetto che si assume essere in parte qua non affidabile, la circostanza di non avere il "porto" possa costituire una efficace remora ad utilizzare l’arma contro il prossimo.

Le spese di lite seguono la soccombenza come di norma.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando:

– accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato;

– condanna l’amministrazione al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 1.200 oltre IVA, CPA e rimborso C.U.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cass. civ. Sez. I, Sent., 29-12-2011, n. 29856 Risoluzione del contratto

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Svolgimento del processo

1 – Con domanda di arbitrato notificata il 4 marzo del 1997 alla Regione Basilicata la Icla Costruzione Generali spa, premesso di aver stipulato in data 22 luglio 1989 con detto ente, quale mandataria dell’ATI costituita con l’impresa edile di F.O., un contratto di appalto per la realizzazione di lavori di consolidamento delle infrastrutture di natura idrica del (OMISSIS), chiedeva che fosse accertato e determinato il danno conseguente a una serie di sospensioni dei lavori da attribuirsi all’ente committente.

Il Collegio all’uopo nominato con lodo parziale del 13 novembre 1997 rigettava l’eccezione di irregolare della propria costituzione, avanzata dalla Regione Basilicata con riferimento alla composizione numerica, e quindi, con lodo definitivo sottoscritto il 26 luglio 1999, rigettata le domanda di risoluzione del contratto per inadempimento avanzate da entrambe le parti, accoglieva parzialmente le pretese risarcitorie della ICLA relative a vari periodi di sospensione dei lavori da attribuirsi alla Regione Basilicata.

La Corte di appello di Potenza, pronunciando sulle impugnazioni dei suddetti lodi proposti dall’ente pubblico e, in via incidentale, dalla predetta società, con la sentenza indicata in epigrafe dichiarava la nullità di entrambi, rilevando l’irregolare composizione del collegio per essersi nel contratto di appalto rinviato alle previsioni degli artt. 42 e segg. del capitolato generale di appalto che prevedeva, fra l’altro, la nomina di cinque arbitri. Si dava atto dell’impossibilità di procedere in via rescissoria, richiamandosi l’orientamento giurisprudenziale secondo cui, per gli enti diversi dallo Stato, il richiamo alle previsioni del capitolato generale ha natura pattizia, ed è pertanto insuscettibile alle successive variazioni del quadro normativo. Nè – si aggiungeva – poteva essere valorizzato il successivo comportamento delle parti, nel senso di una nuova manifestazione di volontà di costituire un collegio formato da tre arbitri, come desumibile dagli atti relativi alla nomina degli arbitri, in quanto non vi era stata alcune sostituzione della clausola compromissoria originaria, tenuto conto anche del valore interno delle deliberazioni dell’ente pubblico, prive, per tale ragione, di valore negoziale.

Per la cassazione di tale decisione la ICLA Costruzione Generali spa, in liquidazione, ha proposto ricorso, affidato a due motivi e resistito con controricorso dalla Regione Basilicata. A seguito di rinuncia al ricorso della ICLA, notificato in data 26 maggio 2010, veniva pronunciato decreto di estinzione del giudizio, comunicato in data 2 agosto 2010.

La parte controricorrente presentava in data 10 settembre 2010 istanza di fissazione della pubblica udienza ai sensi dell’art. 391 c.p.c..

Motivi della decisione

2 – Deve preliminarmente darsi atto, come evidenziato in narrativa, della rinuncia al ricorso, ritualmente notificata, della ICLA Costruzione Generali spa, in liquidazione, cui faceva seguito il decreto presidenziale di estinzione, nonchè della presentazione di istanza di fissazione di udienza, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., comma 3, da parte della Regione Basilicata.

In tale atto vengono evidenziati due aspetti: l’interesse della controricorrente a una pronuncia nel merito, in considerazione della sua rilevanza in un giudizio arbitrale in corso, e l’assenza dei presupposti per l’emissione del decreto di estinzione, stante la mancata apposizione del visto previsto dall’art. 391 c.p.c. all’atto di rinuncia.

2.1 – Essendo del tutto evidente il carattere pregiudiziale della questione in esame, deve rilevarsi come, quanto al primo profilo, la controricorrente richiami espressamente l’indirizzo secondo cui l’istanza di cui all’art. 391 c.p.c., comma 3, non ha carattere impugnatorio, consente alle parti di chiedere il passaggio ad una fase successiva per un esame completo della controversia, nell’ambito della quale la Corte può valutare se l’istanza di estinzione sia stata correttamente emanata oppure, in caso contrario, procedere all’esame del ricorso per cassazione (Cass., 6 luglio 2009, n. 15817). Sotto tale profilo viene evidenziata la carenza dei presupposti di legge, stante l’omessa apposizione del visto previsto dall’art. 390 c.p.c., comma 3 sull’atto di rinuncia.

Ad avviso del Collegio l’insussistenza dei requisiti formali ai fini del perfezionamento della rinuncia – a prescindere, per il momento, da ogni considerazione in merito al regolamento delle spese processuali – non è ostativa alla verifica della persistenza o meno dell’interesse ad impugnare, rilevabile anche d’ufficio. Soccorre, in proposito, il principio, di recente affermato dalle Sezioni unite di questa Corte (Cass., 18 febbraio 2010, n. 3876), secondo cui a norma dell’art. 390 c.p.c., u.c., l’atto di rinuncia al ricorso per cassazione deve essere notificato alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse, che vi appongono il visto; ne consegue che, in difetto di tali requisiti, l’atto di rinuncia non è idoneo a determinare l’estinzione del processo, ma, poichè è indicativo del venir meno dell’interesse al ricorso, ne determina comunque l’inammissibilità. 3.2 – Deve quindi procedersi alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Ricorrono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese processuali, avuto riguardo alla controvertibilità della questione inerente all’incidenza dello ius superveniens rispetto alle clausole compromissorie stipulate anteriormente (cfr. la recente Cass., 4 febbraio 2011, n. 2750).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa interamente le spese processuali.

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