T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 12-05-2011, n. 4140

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

con l’atto introduttivo del presente giudizio, il ricorrente impugna il provvedimento con il quale, in data 16 dicembre 2010, la Commissione centrale ex art. 10 della legge 15 marzo 1991, n. 82, ha revocato nei di lui confronti il programma speciale di protezione, denunciando – ai fini dell’annullamento – violazione di legge ed eccesso di potere sotto svariati profili;

Rilevato che le censure sollevate non sono meritevoli di condivisione per le ragioni di seguito esposte:

– ai sensi della disposizione su cui si fonda il provvedimento di revoca impugnato, ossia l’art. 13 quater del d.l. n. 8/1991, convertito nella legge n. 82/1991, costituiscono fatti che comportano la revoca delle misure speciali di protezione l’inosservanza degli impegni assunti a norma del precedente art. 12, comma 2, lett. b) ed e), nonché la commissione di delitti indicativi del reinserimento del soggetto nel circuito criminale;

– sempre sulla base di quanto prescritto dalla disposizione in argomento, costituiscono, altresì, fatti valutabili ai fini della revoca o della modifica delle speciali misure di protezione l’inosservanza degli altri impegni assunti a norma dell’art. 12, la commissione di reati indicativi del mutamento o della cessazione del pericolo conseguente alla collaborazione, la rinuncia espressa alle misure, il rifiuto di accettare l’offerta di adeguate opportunità di lavoro o di impresa, il ritorno non autorizzato nei luoghi dai quali si è stati trasferiti, nonché ogni azione che comporti la rivelazione o la divulgazione dell’identità assunta, del luogo di residenza e delle altre misure applicate;

– in ragione del tenore della disciplina sopra ricordata, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che "l’eventuale attualità dello stato di pericolo non giustifica…, di per sé sola, la fruibilità di uno speciale programma di protezione da parte degli interessati, allorché il loro comportamento non solo renda superflue le speciali misure di protezione accordate, ma risulti in oggettivo contrasto con le finalità perseguite dalla stessa legge n. 82/1991 e successive modifiche e integrazioni", precisando, ancora, che "quest’ultima, invero, non accorda alle persone ammesse allo speciale programma di protezione una sorta di autorizzazione a commettere atti illeciti, vincolandole anzi al rigoroso rispetto della legge, indipendentemente dagli obblighi specificatamente assunti all’atto della sottoscrizione del programma medesimo" (cfr., tra le altre, C.d.S., Sez. VI, 24 aprile 2009, n. 2541; TAR Lazio, Roma, Sez. I, 10 luglio 2008, n. 6627);

– sempre in giurisprudenza, è stato, poi, osservato che il vaglio sulla condotta del soggetto sottoposto alle misure protettive ed il giudizio sulla eventuale incompatibilità del comportamento da questi tenuto con il permanere del sistema di tutela rientrano nella sfera discrezionale dell’Amministrazione: al giudice permane unicamente il compito di vagliare se l’esercizio di tale potere discrezionale sia stato rispondente a criteri di logica e razionalità, censurandolo eventualmente ove emergano profili di abnormità valutativa o travisamento del fatto (cfr. C.d.S., già citata);

– nel caso in esame, l’adozione del provvedimento impugnato trae origine dalla circostanza che "il collaboratore PETRILLO Pasquale è stato raggiunto da misura cautelare in carcere, emessa dal GIP di Cuneo in data 16 agosto 2010, per i reati di cui agli artt. 628, commi 1 e 3 nr. 3bis c.p. (rapina aggravata); nr. 582 e nr. 585 e nr. 576 comma 1 n. 1) art. 61 n. 2 c.p. (lesioni aggravate)";

– la documentazione agli atti – in particolare, l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Roma del 9 settembre 2010 – rivela, poi, che il ricorrente "ha ammesso le proprie responsabilità" in ordine ai reati contestatigli;

– tenuto conto della gravità dell’illecito commesso di cui l’Amministrazione offre ampia esposizione, in relazione anche agli ulteriori interessi coinvolti, ma anche dell’impossibilità di invocare la disciplina dell’art. 7 della legge n. 241/90 (stante il disposto del successivo art. 13, comma 2), l’azione amministrativa in contestazione non può che risultare immune dai vizi denunciati;

Ritenuto, in conclusione, che il ricorso deve essere respinto;

Ritenuto, peraltro, che sussistono – in ragione delle peculiarità della vicenda – giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese tra le parti;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso 2305/2011, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 30-03-2011) 26-05-2011, n. 21236 Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto

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Svolgimento del processo

Con sentenza in data 26.4.2010 la Quinta Sezione Penale di questa Corte ha rigettato il ricorso presentato da A.U. avverso la sentenza della Corte d’appello di Salerno in data 2.3.2009.

Dalla suddetta sentenza di questa Corte di cassazione risulta che la difesa di A., come primo motivo di ricorso, aveva chiesto la declaratoria di improcedibilità dell’azione penale, in quanto la Spagna non aveva concesso l’estradizione in ordine ai reati per i quali si era proceduto in quel processo. Il ricorrente aveva fatto presente che era stato tratto in arresto in Spagna il 14.1.2005 in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare relativa ad altro procedimento; che in relazione ai reati giudicati con la sentenza 2.3.2009 non risultava nè richiesta nè concessa l’estradizione dalla Spagna; che negli interrogatori in data 27.5.2005 e 27.12.2005 aveva espressamente dichiarato di non accettare l’estensione dell’estradizione. Risulta altresì dalla menzionata sentenza di questa Corte che la difesa di A., con motivi aggiunti, aveva fatto presente alla Corte di cassazione che l’estensione della estradizione si era perfezionata in data 25.4.2006, in epoca successiva al deposito nella Cancelleria del GIP della richiesta di rinvio a giudizio, con conseguente nullità della sentenza impugnata e degli atti che l’avevano preceduta.

Dalla lettura della motivazione della menzionata sentenza in data 26.4.2010 si evince anche che questa Corte ha preso in esame la questione di improcedibilità dell’azione penale per asserita mancanza di estradizione dalla Spagna e che ha stabilito che il principio di specialità invocato dal ricorrente non trovava applicazione, in quanto l’imputato aveva rinunciato alla clausola di specialità, accettando di essere consegnato secondo l’estradizione semplice, prevista dall’art. 66 della convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen, in vigore tra Italia e Spagna.

A.U. ha proposto ricorso straordinario per errore di fatto, ex art. 625-bis c.p.p., avverso la sentenza di questa Corte in data 26.4.2010, sostenendo che solo per una svista o un equivoco la Corte di Cassazione aveva potuto ritenere che egli avesse rinunciato alla clausola di specialità.

Era stato tratto in arresto in Spagna in data 14.1 .2005 in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare relativa ad altro processo; come risultava dagli atti compiuti davanti al Giudice spagnolo, non aveva rinunciato al principio di specialità;

interrogato in Italia il 27.5.2005 e il 27.12.2005 aveva dichiarato di non accettare l’estensione dell’estradizione.

Ha fatto, infine, presente che in altri processi nei suoi confronti, nei quali si era proposta la stessa situazione di fatto, la Corte di Cassazione aveva dichiarato l’improcedibilità dell’azione penale per difetto di estradizione.
Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato.

L’errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall’art. 625-bis c.p.p. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall’influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall’inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (V. Sez. U. sent. N. 16103 del 27.3.2002, Rv. 221280).

Nel caso in esame il ricorrente non prospetta un errore di fatto, a causa del quale la Corte di cassazione avrebbe ritenuto erroneamente esserci stata da parte dell’ A. una rinuncia alla clausola di specialità, ma un errore di giudizio, contestando, in sostanza, l’interpretazione compiuta dalla Corte di cassazione dell’istituto della revoca.

A., in sede di audizione in data 15.1.2005 dinanzi all’Autorità giudiziaria spagnola, aveva rinunciato per iscritto al principio di specialità, accettando di essere consegnato all’Italia secondo l’estradizione semplice.

Il giorno stesso, però, una volta tradotto in carcere, aveva fatto presente per telefono al Cancelliere dell’Autorità giudiziaria spagnola che non era sua intenzione rinunciare al principio di specialità, e il Cancelliere aveva apposto una postilla nella nota sottoscritta da A., con la quale attestava che lo stesso aveva revocato la rinuncia al principio di specialità.

La Corte di cassazione, alla quale è stata rappresentata negli esatti termini la descritta situazione, ha ritenuto che la rinuncia al principio di specialità non fosse revocabile "trattandosi di un atto da considerare alla stregua di un negozio unilaterale non suscettibile di revoca, esplicita o implicita, non potendosi far discendere dalla volontà della parte che, per libera scelta, ha prestato il consenso, il prodursi di effetti giuridici diversi da quelli già realizzatesi a seguito di tale manifestazione di volontà" (V. pag. 45 della sentenza della Corte di cassazione in data 26.4.2010).

Risulta evidente che la Corte di cassazione ha ritenuto, con un giudizio fondato su argomenti giuridici, che fosse priva di valore la revoca della rinuncia al principio di specialità, e quindi nel caso di specie non può trovare alcuna applicazione l’art. 625-bis c.p.p., rimedio straordinario introdotto per eventuali errori di fatto in cui può incorrere il giudice di ultima istanza nella lettura degli atti.

Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di prova circa l’assenza di colpa nella proposizione dell’impugnazione (Corte Costituzionale, sent. N. 186 del 2000), al versamento della somma alla Cassa delle Ammende indicata nel dispositivo, ritenuta congrua da questa Corte.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro mille alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. IV, Sent., 13-06-2011, n. 3591 Silenzio-accoglimento, silenzio-rifiuto e silenzio-rigetto della pubblica Amministrazione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Comune de l’Aquila impugna la sentenza del Tar Abruzzo con cui è stato accolto il ricorso con lo speciale rito di cui all’art. 21 bis legge 1034/1972, ed annullato il silenzio serbato dal comune dell’Aquila – sulla sua istanza del 23.3.2010 – diretta ad ottenere una nuova riqualificazione urbanistica dei rispettivi terreni – in precedenza destinati a viabilità e parcheggi e verde pubblico attrezzato, senza ottenere tuttavia alcuna risposta nonostante l’ampio decorso dei termini stabiliti dall’art. 2 legge 241/90.

Assume il Comune che il TAR si sarebbe orientato in contrario avviso con l’avviso della IV Sez. del Consiglio di Stato (cfr. n. 5451/2010; n.2572/2008).

I controinteressati si sono costituiti in giudizio e con memoria hanno replicato alle tesi dell’appellante.

Chiamata all’udienza pubblica, uditi i patrocinatori delle parti, la causa è stata ritenuta in decisione.

L’appello è fondato per l’assorbente considerazione del primo motivo.

Assume l’amministrazione comunale appella che il Tar:

– avrebbe ritenuto decorsi i termini per provvedere a disposizione del Comune nella soggetta materia, erroneamente individuati nei 45 gg. dalla diffida;

– avrebbe affermato che la mancata comunicazione al proprietario dell’avvio del procedimento di ridisciplina della zona bianca, ex art. 44 L.R. 11/1999, comma 1 lettera b, e comma 1 bis), avrebbe configurato il presupposto dello speciale mezzo mirato a compulsare i poteri provvedimentali dell’autorità adita.

Contrariamente al decisum in prime cure, in tanto il silenzio serbato dal Comune può definirsi in termini di inadempimento in quanto sia completamente scaduto il termine a sua disposizione per provvedere a quanto richiesto, In tale ipotesi tale termine non sarebbe quello di quarantacinque giorni indicato dalle ricorrenti e condiviso dal T.A.R. bensì quello, ben superiore, fissato dall’art. 44 della L.R. n° 11/1999" che, al riguardo, individuava due termini speciali, rispettivamente di 45 gg. per la comunicazione dell’avvio del procedimento e di un anno per la conclusione dell’iter di approvazione della "variante non complessa".

Anche in relazione all’importanza degli interessi solo il decorso del termine annuale poteva far considerare maturato il silenzio.

Nel caso in esame, gli odierni appellati hanno frettolosamente avviato l’azione processuale, senza attendere la consumazione del termine annuale per la formazione del silenzioinadempimento.

L’assunto è fondato nei sensi che seguono.

Come la Sezione ha avuto modo di sottolineare di recente, nella Regione Abruzzo, l’art. 44, comma 1quinquies, della L.R. 3 marzo 1999, n. 11 fissa, con carattere "perentorio" in "un anno" il termine del procedimento di definizione delle aree per le quali sono scaduti i vincoli urbanistici ai sensi dell’art. 2 della legge n. 1187/1968, il cui spirare dà luogo alla violazione dell’obbligo di provvedere e rendere ammissibile la tipizzazione giurisdizionale del silenzio davanti al giudice amministrativo (cfr. Cons. St., IV, 29 maggio 2008, n. 2572 e Cass. Civ., sez. I, 31 maggio 2008, n. 8384).

Di qui la necessità, nel caso di specie, conformemente a tale "ratio", di poter ritenere maturato il silenziorifiuto, nella tipologia di procedimenti disciplinati dalla predetta legge regionale, solo allorché l’Amministrazione non abbia provveduto, nel termine di un anno assegnatole dalla norma per la conclusione del procedimento (irrilevante pertanto restando l’inosservanza di eventuali altri termini meramente infraprocedimentali), all’adozione di alcun atto significativo di (ri)pianificazione dell’area in questione.

Nel caso di specie, alla diffida ad adempiere notificata in data 23.3.2010, il Comune ha dato un primo inizio di seguito con l’avviso di avvio del procedimento del 18.6.2010, in seguito al quale è stato introdotto il ricorso.

L’art. 44, peraltro, laddove stabilisce altresì, al già citato comma 1bis, un termine (pari a quello fissato nella diffida del privato ed in ogni caso non inferiore a 45 giorni), entro il quale il Comune interessato "provvede a dare comunicazione dell’avvio del procedimento agli interessati ed all’Amministrazione Provinciale", consente, in caso di suo infruttuoso decorso, la sola promozione dell’intervento sostitutivo attribuito alla Provincia (come chiaramente si ricava dall’incipit del comma stesso "per l’applicazione di quanto disposto al punto 1, lettera b), comma 1 del presente articolo") e non certo l’accertamento giudiziale della illegittimità dell’inerzia del Comune.

Pertanto, il ricorso di primo grado deve dunque ritenersi inammissibile in quanto alla data di proposizione avrebbe dovuto essere richiesto l’intervento sostitutivo e comunque non era manifestamente trascorso un anno dall’istanza di parte del 23 marzo 2010, per cui nel caso difettava un presupposto dell’azione.

L’appello è quindi fondato nei sensi di cui sopra ed il ricorso di primo grado deve essere, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiarato inammissibile.

Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio tra le parti.
P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando:

– 1. accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara inammissibile il ricorso di primo grado.

– 2. Dispone l’integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. V, Sent., 30-06-2011, n. 3925 Aggiudicazione dei lavori Contratto di appalto

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La A.C.G. s.r.l. (di seguito, ASF), con ricorso al TAR per l’Emilia Romagna – Sezione di Parma notificato in data 11 luglio 2008, impugnava l’aggiudicazione all’ATI costituenda tra le imprese S.G.C. Sistemi Geo Costruttivi s.r.l., mandataria, e GI.CA.VI. s.n.c., mandante (di seguito, ATI SGC), dell’appalto indetto dal Comune di Varano Dè Melegari (PR) per l’affidamento di lavori di ampliamento del complesso scolastico comunale, mediante procedura ristretta con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

A base dell’impugnativa venivano dedotti i seguenti vizi di legittimità:

I) Violazione di prescrizioni della lex specialis previste a pena di esclusione. Eccesso di potere sotto il profilo della illogicità e contraddittorietà tra atti del procedimento. Violazione del principio di parcondicio.

Il disciplinare di gara stabiliva, alla lettera C), che i concorrenti erano tenuti a presentare, a pena di esclusione, insieme all’offerta, "giustificazioni coerenti e adeguate rispetto allo sconto proposto e all’abbreviazione dei tempi di consegna"; analoga disposizione si rinveniva nelle successive lettere G) e K) dello stesso testo.

La Commissione tecnica, dopo aver accertato che nelle buste contenenti le offerte tecnica e economica di alcuni concorrenti, tra cui i controinteressati, mancavano le giustificazioni preventive così perentoriamente prescritte, ne aveva disposto in un primo tempo l’esclusione. Successivamente, però, a seguito della decisione in data 4 giugno 2008 del Segretario comunale di negare l’aggiudicazione definitiva dell’appalto alla ricorrente, e di riconvocare la medesima Commissione perché si rideterminasse sul tema della partecipazione delle società escluse, l’organo tecnico, concordando con le valutazioni del Segretario, riammetteva alla gara i tre concorrenti in un primo tempo esclusi, e dichiarava l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto all’ATI SGC, aggiudicazione che sarebbe stata infine confermata a titolo definitivo.

La ricorrente con il proprio ricorso deduceva che l’ATI SGC avrebbe dovuto invece essere definitivamente esclusa dalla procedura per la ragione sopra detta, in lineare applicazione della comminatoria di esclusione recata dalla lex specialis.

La decisione della Commissione appariva, altresì, contraddittoria ed illogica, per avere essa superato in modo immotivato e perplesso i propri iniziali dubbi, che l’avevano portata in un primo momento a deliberare l’esclusione della controinteressata.

II) Violazione del principio della segretezza dell’offerta economica. Il raggruppamento controinteressato avrebbe dovuto essere escluso anche perché, contravvenendo al principio in rubrica, aveva anticipato parte dei contenuti della propria offerta economica in quella tecnica, inserendo nella seconda i costi delle varianti proposte.

III) Violazione dell’art. 26, comma 1, lett. K) dello Statuto del Comune di Varano dè Melegari. La determinazione n. 14/2008 del Segretario Comunale, recante diniego dell’aggiudicazione definitiva alla ricorrente, si fondava sulla competenza attribuita a tale figura dall’art. 26 comma 1 lett. K) dello Statuto, che prevedeva che il Segretario, nel rispetto delle direttive del Sindaco, aggiudicasse -tra l’altro- gli appalti di lavori "sentita la giunta". Non risultava, tuttavia, che nel caso di specie quest’ultimo adempimento fosse stato eseguito.

La ricorrente con la propria impugnazione chiedeva anche il risarcimento dei danni, in forma specifica (sottolineando di essersi graduata, all’esito della procedura, subito dopo la controinteressata) o, in subordine, per equivalente.

Il raggruppamento controinteressato, costituitosi in giudizio in resistenza al gravame, oltre a controdedurre alle doglianze avversarie, proponeva un ricorso incidentale con il quale chiedeva che, ove le clausole del bando sopra esposte dovessero essere interpretate nel senso patrocinato dalla ricorrente, le medesime venissero dichiarate illegittime, in quanto illogiche, anticoncorrenziali e contrarie ai principi di cui all’art. 2 del Codice, o almeno disapplicate siccome contrarie ai principi del diritto comunitario della concorrenza.

La domanda cautelare proposta dalla ricorrente veniva respinta.

Le parti costituite depositavano memorie illustrative e riepilogative delle rispettive ragioni. La ricorrente dava atto che nelle more del giudizio, dopo la stipula del contratto tra Amministrazione e controinteressata, i lavori erano stati completamente eseguiti.

Il Tribunale con la sentenza n. 348 del 2010 giudicava che le clausole di bando prescrittive delle giustificazioni preventive "a pena di esclusione" dovessero intendersi nel senso che la sussistenza delle giustificazioni andava verificata solo per le offerte sospette di anomalia, condizione risultata in concreto inesistente. Su tale presupposto venivano quindi respinti sia il ricorso incidentale, sia, ravvisata l’infondatezza anche degli ulteriori mezzi d’impugnativa articolati da ASF, quello principale.

La ricorrente esperiva dunque il presente appello, con il quale riproponeva le proprie doglianze ed argomentazioni di primo grado e censurava la pronuncia appellata per averle disattese.

ASF tornava sulle proprie tesi anche con una successiva memoria illustrativa, con la quale insisteva per l’accoglimento del gravame.

Nessuna delle parti appellate si costituiva in questo nuovo grado di giudizio.

Alla pubblica udienza del 3 maggio 2011 l’appello è stato trattenuto in decisione.

L’appello è infondato.

1 Non merita adesione il primo e principale motivo di ricorso, imperniato sulla omessa presentazione da parte dell’originaria controinteressata delle giustificazioni preventive prescritte dal bando (benché da questo richieste a pena di esclusione).

1a Si premettono, per linearità espositiva, le acquisizioni cui la giurisprudenza è pervenuta in materia.

Questo Consiglio, schematicamente, ha avuto modo recentemente di osservare:

– che una clausola della lex specialis di richiesta di giustificazioni preventive, anche ulteriori rispetto a quelle indicate negli artt. 86 e 87 del Codice degli appalti, non si pone in contrasto con alcuna disposizione normativa, interna o comunitaria (Cons. Stato, Sez. VI, 6 marzo 2009, n. 1348; Sez. V, 16 marzo 2010, n. 1530; Sez. VI, 2 ottobre 2009, n. 6006);

– che l’art. 86, comma 5, del Codice degli appalti, nella formulazione vigente prima della modifica operata dall’art. 4 quater d.l. 1° luglio 2009, convertito con legge n. 102 del 3 agosto 2009, prevedeva la presentazione da parte delle imprese di giustificazioni sin dalla formulazione dell’offerta; inoltre, l’elenco della documentazione che può essere richiesta, contenuto nel successivo art. 87 comma 2, vale solo "a titolo esemplificativo": tutto ciò significa che le Amministrazioni sono libere di stabilire altra documentazione da richiedere, a pena di esclusione, in funzione di preventiva giustificazione dell’anomalia dell’offerta (Sez. V, 16 marzo 2010, n. 1530);

– che la presentazione preventiva di giustificazioni risponde a finalità di semplificazione ed accelerazione della procedura di gara e di garanzia di serietà della offerta, scongiurando il pericolo che le giustificazioni vengano ricostruite solo ex post, anziché essere realmente esistenti al momento della formulazione della offerta (cfr. Cons. Giust. Amm. Reg. Sic. n. 399/2006), in quanto solo l’offerente che abbia esposto con completezza i costi delle singole voci che compongono la lavorazione dimostra di avere una piena consapevolezza dell’impegno che assume presentando l’offerta (Sez. V, 16 marzo 2010, n. 1530);

– che l’art. 86, comma 5, citato, nel testo previgente, prevedendo che le offerte siano corredate sin dalla loro presentazione da giustificazioni, e demandando al bando o lettera invito la possibilità di precisare le modalità di presentazione delle giustificazioni, autorizza(va) così i bandi a prevedere anche la sanzione di esclusione (Sez. VI, 2 aprile 2010, n. 1893; cfr. anche Sez. V, 17 febbraio 2010, n. 922);

– che la sanzione dell’esclusione appare in materia ragionevole, rispondendo a esigenze di accelerazione e semplificazione, e non è in contrasto con il diritto comunitario, in quanto non esclude la garanzia della fase della valutazione della anomalia in contraddittorio, ma specifica la prescrizione di cui all’art. 86, c. 5, prevedendo la sanzione per la sua violazione (Cons. St., sez. VI, 6 marzo 2009 n. 1348; 2 aprile 2010, n. 1893);

– che la clausola di esclusione, una volta entrata a far parte della lex specialis, non può essere disapplicata, sussistendo l’obbligo per la stazione appaltante di escludere dalla procedura di gara l’impresa che non l’abbia rispettata;

– che tuttavia, a fronte di clausole del bando non univoche nel senso di prescrivere la presentazione delle giustificazioni già in sede di offerta a pena di esclusione, correttamente la stazione appaltante segue un criterio non formalista (Sez. VI, 21 maggio 2009, n. 3146; cfr. anche Sez. V, 17 febbraio 2010, n. 922).

1b All’interno di questa cornice si pone il quesito centrale ai fini di causa, che richiede di stabilire se l’esclusione prevista nel caso concreto dalla disciplina di gara per la omessa presentazione delle giustificazioni preventive dovesse essere operata a priori ed incondizionatamente, a prescindere quindi da qualunque sospetto di anomalia (alla stregua di quanto accade, ad es, per i concorrenti carenti di requisiti), come reputa l’odierno appellante, oppure dovesse ritenersi applicabile solo in caso di -e al momento dell’- apertura, nei confronti dello stesso concorrente, di una verifica di anomalia dell’offerta.

La Sezione rileva introduttivamente che l’art. 86, comma 5, nel testo previgente, prevedendo che le offerte fossero corredate sin dalla loro presentazione da giustificazioni, ma demandando alla lex specialis la possibilità di precisare le modalità di presentazione delle stesse giustificazioni, autorizzava con ciò i bandi tanto a comminare la sanzione dell’esclusione, quanto anche a modularne l’applicazione sia nell’uno che nell’altro senso appena detto, e cioè sia quale misura da disporre in modo aprioristico che, all’opposto, come misura dall’adozione condizionata all’apertura della verifica di anomalia nei riguardi dello stesso concorrente (alternativa al cospetto della quale in caso di dubbio dovrebbe valere l’indicazione più liberale di Sez. VI, 21 maggio 2009, n. 3146).

Tanto premesso, si anticipa che legittimamente il TAR ha ritenuto che nella presente vicenda la normativa di gara dovesse essere intesa nel secondo senso.

1c Giova a questo punto ricordare le motivazioni, al riguardo, del decisum che forma oggetto di appello.

Il TAR ha concentrato la propria attenzione, nell’analisi del ricorso incidentale, sui seguenti contenuti del disciplinare: "la lettera C), pagina 4, del disciplinare di gara secondo la quale allo scopo di verifica in contraddittorio i concorrenti sono tenuti a presentare insieme all’offerta e a pena di esclusione giustificazioni coerenti e adeguate rispetto allo sconto proposto e all’abbreviazione dei termini di consegna; la prescrizione di cui alla lettera G) del disciplinare di gara che sanciva che la busta B) dovesse contenere le giustificazioni preventive prescritte a pena di esclusione dallo stesso paragrafo; la prescrizione di cui alla lettera K, che alla lettera c) prevede, quale causa di esclusione, che manchi in modo assoluto o sostanziale delle giustificazioni preventive prescritte dal paragrafo C."

Il Tribunale ha quindi osservato quanto segue.

"La presentazione preventiva di giustificazioni a corredo e garanzia dell’offerta, lungi dal poter essere interpretata nel senso che la stazione appaltante deve verificare ex ante e per tutte le offerte, se le giustificazioni sono state presentate – con conseguente esclusione del concorrente che non le ha presentate – deve essere letta nel senso che la verifica della sussistenza delle giustificazioni va fatta solo per le offerte che risultino sospette di anomalia.

Infatti, la mancata presentazione delle giustificazioni non può assurgere a generale causa di esclusione anche ove le offerte si collochino al di sotto della soglia di anomalia.

Pertanto, nel caso di specie, contrariamente rispetto a quanto argomentato nel primo motivo di ricorso, la presentazione di giustificazioni a corredo dell’offerta "a pena di esclusione" va interpretata nel senso che l’esclusione è comminata solo nei riguardi delle offerte sospette di anomalia, prive di giustificazioni preventive." (così la sentenza n. 348\2010 in epigrafe).

1d L’appellante oppone a questo costrutto la critica di fondo che la sanzione dell’esclusione, quale prevista dal disciplinare per l’omissione delle giustificazioni preventive, era pienamente conforme alla disciplina nazionale e comunitaria vigente all’epoca della gara, oltre che logica e ragionevole, con la conseguenza che la Commissione era tenuta ad applicarla, escludendo quindi subito l’ATI SGC dalla procedura. E ciò indipendentemente dal fatto che il prezzo da questa offerto potesse rivelarsi congruo in occasione di una successiva ed eventuale verifica.

La decisione della Commissione sarebbe stata inoltre contraddittoria ed illogica, per avere questa superato in modo immotivato e perplesso i propri iniziali dubbi.

1e Dinanzi a queste critiche merita preliminarmente osservare che dalla semplice lettura del verbale della seduta in cui la Commissione, inizialmente orientatasi per l’esclusione del concorrente dalla gara, ha mutato il proprio avviso, si coglie con immediatezza la serietà e l’ampiezza della motivazione che l’ha condotta a superare le proprie prime considerazioni. E questo permette di disattendere subito le critiche di perplessità e contraddittorietà svolte con questo primo mezzo.

In sintesi, gli argomenti che hanno motivato il definitivo convincimento della Commissione sono stati i seguenti:

– la funzione delle giustificazioni preventive va ricavata dagli artt. 86 e 87 del Codice degli appalti, dai quali traspare il legame di stretta interdipendenza tra le giustificazioni stesse e la verifica di anomalia;

– la finalità della prescrizione della giustificazione preventiva è quella di rendere meno discrezionale il procedimento di valutazione in contraddittorio dell’anomalia;

– la clausola in questione va applicata in modo coerente con le anzidette finalità, cui corrisponde la ratio in funzione della quale la legge consentiva all’Amministrazione di adottare la clausola medesima in seno alla propria lex specialis: apparirebbe, quindi, irragionevole sanzionare con l’esclusione un inadempimento che non è significativo a priori, ma si può rivelare tale solo nel contesto che in concreto si crea nella gara, a seconda che emerga, o meno, un sospetto di anomalia;

– in nessuna parte dell’invito veniva specificato che l’esclusione sarebbe avvenuta anche a danno dei concorrenti le cui offerte non risultavano sospette di anomalia;

– la sorte dei concorrenti che hanno omesso di presentare le prescritte giustificazioni preventive può essere stabilita solo dopo avere verificato in concreto la sussistenza o meno di indizi di anomalia.

In definitiva, pertanto, la Commissione ha ritenuto di dover dare alla previsione di bando una lettura aderente alla ratio che l’aveva ispirata. Di conseguenza, una volta accertato che rispetto a nessuno dei concorrenti inizialmente esclusi sussistevano gli indizi di anomalia previsti dalla legge (art. 86 comma 2 del Codice) e dall’invito, l’organo ha deciso per la conferma della loro ammissione alla gara.

1f Le considerazioni della Commissione, oltre che motivate in modo lineare e immune da contraddizioni, sono però anche -e soprattutto- condivisibili nel merito.

1g Occorre sottolineare che la principale delle previsioni del disciplinare di gara da analizzare, quella della lettera C), pagina 4, imponeva la presentazione di giustificazioni preventive, dichiaratamente, proprio "allo scopo della verifica in contraddittorio" dell’anomalia. La stessa previsione, inoltre, si collocava sistematicamente, all’interno del capitolato, tra le norme regolative della verifica di anomalia, delle quali costituiva parte integrante.

Va poi rimarcato che la prescrizione di cui alla lettera K) poneva sullo stesso piano, ai fini dell’esclusione, l’ipotesi della mancanza "in modo assoluto" e quella dell’assenza solo "sostanziale" delle giustificazioni preventive prescritte alla lettera C), sì da autorizzare ad intendere tali due ipotesi come parificate anche ai fini procedurali. Sennonché, la gestione dell’ipotesi della mancanza "sostanziale" delle giustificazioni, attenendo assai da vicino al merito della verifica di anomalia, ne presupponeva logicamente l’apertura: e ciò confermerebbe che, in mancanza dell’apertura di tale eventuale fase, non avrebbe potuto darsi esclusione neppure per la causale (mancanza "in modo assoluto" delle giustificazioni) intorno alla quale vi è controversia.

1h Dalla complessiva interpretazione del capitolato si evince, pertanto, che l’esclusione correlata all’omessa presentazione delle giustificazioni preventive non si imponeva quale adempimento preliminare ed incondizionato, ma solo quale atto preliminare del subprocedimento di verifica dell’anomalia.

Né in ciò potrebbe ravvisarsi una disapplicazione della regola del capitolato. Ben più semplicemente, questa viene applicata in aderenza allo scopo con essa perseguito, in difetto del quale non si può che constatare l’assenza delle condizioni perché la previsione dell’esclusione possa operare.

D’altra parte, il fatto della mancata presentazione delle giustificazioni preventive può venire in rilievo come condotta offensiva degli interessi della procedura solo ove un’offerta presenti degli indici di anomalia (e quindi, soltanto una volta aperto il relativo subprocedimento di verifica). Diversamente, non avrebbe alcun apprezzabile senso logico escludere per carenza di giustificazioni un’offerta che non richiede di essere giustificata.

Per le ragioni esposte, l’operato della Stazione appaltante si conferma immune dai vizi dedotti con questo primo motivo.

2 Con il secondo mezzo viene denunziata una violazione del principio per cui l’offerta economica deve restare segreta durante tutta la fase procedimentale in cui la Commissione compie le proprie valutazioni sugli aspetti tecnicoqualitativi dell’offerta.

Il raggruppamento controinteressato, con l’inserimento nella propria offerta tecnica dei costi delle varianti facoltativamente proposte, avrebbe anticipato parte dei contenuti della propria offerta economica in quella tecnica, così contravvenendo, appunto, al canone di segretezza dell’offerta economica.

In contrario è tuttavia agevole rilevare che il parametro del "prezzo", sul quale il pertinente punteggio di gara sarebbe stato assegnato, consisteva esclusivamente nello sconto percentuale sul prezzo posto dall’Amministrazione a base d’asta. Già questo porta a ritenere che l’inclusione nell’offerta tecnica della controinteressata dei costi delle varianti da questa proposte non configurava un’anticipazione, neppure parziale, dei contenuti della sua offerta economica.

In altre parole, l’aggiudicataria non ha mai incluso nella propria offerta tecnica quella economica, né anche solo parte di essa, non essendovi traccia di ribassi in buste diverse da quella recante la seconda.

L’appellante assume che la conoscenza del costo delle varianti avrebbe comunque consentito alla Commissione di "ipotizzare" lo sconto che veniva proposto dallo stesso concorrente per i lavori, e in ogni caso pregiudicava l’imparzialità della sua valutazione dell’offerta tecnica.

Tra lo sconto proposto e il valore delle varianti non esisteva, però, nessuna correlazione, tale da rendere in qualsiasi modo deducibile -anche solo tendenzialmente- il primo dato dal secondo. La quotazione della variante permetteva di esprimerne il valore astratto (tra l’altro di incidenza assai modesta, superando di poco, nel caso della variante di maggiore peso, il 5 % dell’importo della base d’asta), senza però fornire alcun indice per determinare la percentuale di ribasso che veniva separatamente offerta rispetto al prezzo a base d’asta. Solo il concorrente, attraverso la sua personalissima valutazione, poteva determinare lo sconto che avrebbe potuto essere offerto dalla sua azienda.

Se, quindi, la giurisprudenza invocata dall’appellante reputa violata la garanzia di cui si tratta anche in presenza della semplice "possibilità" che, nella fase di valutazione dell’offerta tecnica, venga acquisita conoscenza del prezzo offerto, si può concludere constatando che nella presente vicenda non era dato rinvenire una simile effettiva "possibilità".

Da ciò l’inconsistenza anche di questo mezzo.

3 Con il motivo che residua si è dedotto che la determinazione n. 14/2008 del Segretario Comunale, recante diniego dell’aggiudicazione definitiva alla ricorrente, emessa in esplicazione della competenza attribuita a tale figura dall’art. 26 comma 1 lett. K) dello Statuto, norma che prevedeva che il Segretario aggiudicasse gli appalti di lavori "sentita la giunta", è stata assunta senza che quest’ultimo adempimento fosse stato eseguito.

In questa sede si insiste sulla censura, sottolineando che, contrariamente a quanto assunto dal Tribunale, la determinazione del Segretario Generale non ha trovato ratifica.

Il primo Giudice, nondimeno, con la propria pronuncia sul punto ha soprattutto posto in evidenza come la censura si ponga in controtendenza rispetto all’orientamento del legislatore affermatosi dagli anni "90 in poi, in quanto la Giunta comunale, nella sua qualità di organo politico, non ha alcun potere gestionale.

E tale argomento, che merita senz’altro conferma da parte del Collegio, porta a concludere per l’intervenuta abrogazione della previsione statutaria, proprio nella parte in cui viene qui invocata, in forza delle sovraordinate norme di legge con cui essa si è venuta a trovare in conflitto.

Non occorre certo, infatti, soffermarsi a ricordare che all’interno del sistema di cui al d.lgs. n. 267 del 2000, ma, ancor prima, già con l’avvento dell’art. 6 della legge 15 maggio 1997, n. 127, modificativo dell’art. 51 della legge 6 giugno 1990, n. 142, esiste una netta separazione di ruoli tra organi di governo locale e relativa dirigenza, dove ai primi spettano i compiti di indirizzo (la fissazione delle linee generali cui attenersi e degli scopi da perseguire), e alla seconda quelli di gestione. Più in particolare, alla Giunta competono gli atti rientranti nelle funzioni "di indirizzo e controllo politicoamministrativo" che non siano assegnati agli altri organi di governo (artt. 48107 T.U. cit.), e per converso ai dirigenti è attribuita tutta la gestione, amministrativa, finanziaria e tecnica, comprensiva dell’adozione di tutti i provvedimenti, anche discrezionali, ed in particolare proprio la responsabilità delle procedure d’appalto e la stipulazione dei contratti, e sugli stessi dirigenti incombe la diretta ed esclusiva responsabilità della correttezza amministrativa della medesima gestione (art. 107 cit., commi 3 e 6).

Lo stesso art. 107 del T.U. impone specificamente agli statuti di uniformarsi al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politicoamministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

E’ poi il caso di aggiungere che la previsione legislativa che sancisce una responsabilità del personale dirigente estesa sull’intera procedura di appalto (con la conseguente esclusione di ogni indebita interferenza dell’organo politico nell’esercizio dei relativi compiti di amministrazione attiva) acquista un suo senso logico solo a condizione di assegnare alla dirigenza la gestione unitaria di tutto il complessivo procedimento di scelta del contraente, dall’approvazione del bando di gara fino all’aggiudicazione e alla stipula del contratto.

Come questa Sezione ha già osservato in fattispecie analoga, infine, la nuova norma statale del 1997, di immediata applicazione, esprimendo la diversa imputazione dei poteri e delle responsabilità degli organi burocratici e politici in seno all’ente locale, supera le eventuali distribuzioni di competenza in senso diverso contenute nelle disposizioni di secondo grado, ivi compresi gli statuti, che gli enti locali possano avere emanato con efficacia generale, sia sotto il profilo della gerarchia delle fonti, che sotto l’aspetto sistematico (C.d.S. V, n. 7488 del 16\11\2004).

Donde l’infondatezza anche di questo conclusivo mezzo.

4 Per le ragioni esposte l’appello, essendo risultato interamente infondato, deve dunque essere respinto.

La mancata costituzione in giudizio delle parti appellate esonera la Sezione dal dettare disposizioni in ordine alle spese processuali del secondo grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, lo respinge.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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