Cass. civ. Sez. III, Sent., 09-05-2011, n. 10105 Ricorso

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Svolgimento del processo

T.C. proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Caltanisetta depositata il 18-2-2008, con la quale, per quello che oggi ancora interessa, era stata respinta la opposizione all’esecuzione proposta dal ricorrente nei confronti di P.M.L., aggiudicataria, a seguito di procedimento esecutivo immobiliare, di un appartamento in Caltanisetta condotto in locazione da O.D. e di cui il T. era stato nominato custode.

Il ricorrente fondava il ricorso su due motivi.
Motivi della decisione

Come primo motivo di ricorso il T. denunziava violazione degli artt. 65, 67, 559 e 586 c.p.c., in ragione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, in quanto egli non aveva mai avuto la disponibilità reale e materiale dell’immobile, poichè era stato nominato custode solo delle "fruttificazioni", mentre l’immobile era rimasto sempre nella disponibilità del conduttore.

Sul punto formulava il seguente quesito di diritto:

"Dica la Corte se – ai sensi dell’art. 2697 c.c., in ragione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 – è corretta la valutazione operata dal primo Giudice in sentenza impugnata, fondata sull’applicazione e richiamo agli artt. 559 e 586 c.p.c. (oltre agli artt. 65 e 67 c.p.c.) concretante il vizio di riferirsi ad un presupposto giuridico INESISTENTE (custodia dell’immobile), e quindi senza alcuna efficacia probatoria, realizzando la violazione della falsa applicazione di norme di legge di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3".

Il quesito è inammissibile in quanto non congruente con la ratio decidendi della sentenza.

Infatti il Tribunale di Caltanisetta ha rigettato l’opposizione proposta dal T. avverso l’atto di precetto intimatogli da P.M.L., volto ad ottenere il rilascio di un appartamento di cui la P. era risultata aggiudicataria, chiarendo che il T. era stato nominato custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori e che in tale veste doveva curare la conservazione e l’amministrazione del bene sottoposto a pignoramento ed era il destinatario, insieme al debitore esecutato, dell’ingiunzione a rilasciare l’immobile contenuta nel decreto di trasferimento.

Il motivo di ricorso ed il relativo quesito, senza alcun riferimento alla decisione adottata che si fonda sulla legittimazione passiva del custode del bene in una procedura di espropriazione immobiliare, denunziano che la decisione si sarebbe fondata su un presupposto giuridico inesistente, vale a dire la qualità di custode del T., con violazione del principio dell’onere della prova.

E’ stata richiesta a questa Corte l’affermazione di un principio giuridico non chiaramente esposto, che si fonda sulla presunta inesistenza della qualità di custode in capo al ricorrente, che invece è un dato sicuramente accertato dai giudici di merito ed ammesso dallo stesso ricorrente nella fase di merito del giudizio.

Con il secondo motivo viene dedotta la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 3.

Secondo il ricorrente il giudice dell’esecuzione aveva trasceso i limiti della domanda, ritenendo presenti elementi estranei alla vicenda con violazione del principio tassativo di cui all’art. 112 c.p.c..

Il motivo ed il relativo quesito sono inammissibili.

Infatti il vizio di pronuntia ultra petita si traduce in una violazione dell’art. 112 c.p.c., che deve essere fatta valere esclusivamente a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 4, e non con la denuncia della violazione di norme di diritto sostanziale, come dedotto il ricorrente Sez. 3^, Sentenza n. 15882 del 17/07/2007.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 09-06-2011, n. 12710 Sfratto e licenza

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Svolgimento del processo

Il Tribunale di Bari – sezione distaccata di Bitonto – il 14 novembre 2005 rigettava la domanda proposta da C.L. nei confronti di B.O. per convalida di sfratto per finita locazione.

Su gravame del C. la Corte di appello di Bari il 28 novembre 2008 confermava la sentenza di primo grado.

Avverso siffatta decisione propone ricorso per cassazione il C. affidandosi a tre articolati motivi.

Nessuna attività difensiva ha svolto l’intimato B..
Motivi della decisione

1.-Con il primo motivo (violazione art. 111 Cost., art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4) il ricorrente lamenta che il giudice dell’appello, aderendo alla decisione emessa in primo grado, avrebbe rilevato di ufficio la nullità della disdetta comminata dalla L. n. 392 del 1978, art. 29, comma 4, prima ancora di procedere logicamente all’accertamento della natura del contratto in contestazione, posto che tale contratto stipulato il 20 giugno 1995 era ad uso esclusivo di deposito e la mancata esplicitazione dei motivi richiesti dalla norma non comporterebbe la nullità della disdetta, con conseguente violazione dell’art. 112 c.p.c..

Assume, infatti, il ricorrente, pur consapevole che la nullità in esame sia rilevabile di ufficio, che nella specie la disdetta riguardava un rapporto locatizio, che, per quanto concernente la destinazione apparente, negozialmente assunta dai contraenti, sarebbe inquadrabile nelle norme codicistiche, ovvero negli art. 1571 c.c., e segg., e, quindi, sarebbe sottratta alla disciplina speciale, altrimenti, a suo avviso, non si spiegherebbe la difesa del B. incentrata, ma mai dimostrata, sulla simulazione.

Alla illustrazione del motivo segue il prescritto quesito, cui il Collegio ritiene di dare seguente risposta.

2.-Come questa Corte ha avuto modo di statuire, la comunicazione dei motivi, la cui mancanza ex art. 29, comma 4 della legge citata è sanzionata da nullità, ha natura giuridica di procedibilità dell’azione, per cui il giudice è tenuto preliminarmente ad accertarne la validità (Cass. n. 22382/04, richiamata dalla sentenza impugnata).

Pertanto, corretta appare la decisione sul punto e nessuno dei vizi denunciati sussiste.

3.- Il secondo motivo (omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su aspetti decisivi della controversia; violazione art. 2722 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5) e il terzo (violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., artt. 1322, 1573 e 1414 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3; omessa, illogica e contraddittoria motivazione e violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5) si possono esaminare congiuntamente per la loro interconnessione.

In estrema sintesi, il ricorrente lamenta che erroneamente il giudice dell’appello avrebbe ritenuto simulata la indicazione dell’uso deposito nel contratto del 20 giugno 1995, mentre il convenuto nulla avrebbe dimostrato e trattandosi di simulazione è vietata la prova per testi, essendo il negozio simulato redatto per iscritto (secondo motivo) e lamenta che essendo solo emersi elementi indiziari a favore della simulazione, il giudice dell’appello avrebbe dovuto accogliere la sua domanda per nulla scalfita dall’opposizione del B. che non si era nemmeno presentato a rendere l’interrogatorio formale ritualmente deferitogli per il 9 maggio 2002.

Altro errore sarebbe stato commesso dal giudice dell’appello nel ritenere che vi fosse conoscenza da parte del locatore, ovvero il C., dell’attività svolta dal B., attività di idraulico.

Peraltro, il precedente contratto dell’1 gennaio 1995 tra le stesse parti ed avente ad oggetto lo stesso immobile era stato sostituito dal contratto del 20 giugno 1995 e, quindi da quello non sarebbero potuti essere ricavati elementi nel senso della simulazione in deroga all’uso.

Anzi, dal contratto del 20 giugno 1995 si desumerebbe la reale volontà delle parti in ordine a locazione di immobile destinato a deposito e, quindi, disciplinato dalla normativa codicistica, sottraendosi in via concordata il contratto stesso alla disciplina speciale.

Il ricorrente riporta poi varie dichiarazioni testimoniali dalle quali, a suo avviso," non si può che desumere" che quel locale "non fosse che luogo per appuntamenti, non certo sede di attività commerciale", in quanto i prodotti ivi ordinati e dal B. acquistati per la vendita erano solo installati come avrebbe riferito un teste, mentre altri testi non sarebbero credibili.

Del resto, i fatti dedotti nell’interrogatorio formale cui non si presentò il B. possono, a suo avviso, essere ritenuti come ammessi.

Da tutto ciò risulterebbe pienamente provato che il contratto avesse ad oggetto l’uso esclusivo di un deposito.

3.-Dalla sintesi fedele delle censure appare, ictu oculi, in via di diritto che, malgrado la formulazione delle censure in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, esse si concretano soprattutto in asseriti vizi motivazionali che richiedono a questa Corte non già una valutazione dell’iter logico-giuridico seguito dal giudice dell’appello, bensì un riesame del materiale probatorio acquisito al processo e da cui, prendendo atto e valutandolo, è scaturita la decisione impugnata.

E’ sufficiente leggere la sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto che la statuizione del giudice di primo grado, relative alla simulazione, sia stata frutto di attenta valutazione non solo delle risultanze dell’inchiesta testimoniale, ma anche dei dati documentali acquisiti, per rendersene conto. Difatti, il giudice dell’appello ha avuto presenti:

a) la tecnica redazionale del contratto;

b) la utilizzazione per la sua stesura di un modello prestampato predisposto per la locazione di locali ad uso non abitativo con riferimento alle norme sia sul recesso anticipato, sia sugli oneri accessori, all’aggiornamento del canone, alla possibilità di partecipazione del conduttore all’assemblea condominiale, con costante richiamo a quella propria delle locazioni commerciali, perchè era prevista anche la durata del contratto in anni sei.

Non solo, ma le risposte del locatore all’interrogatorio deferitogli, le visure della CCIA, la inchiesta testimoniale hanno confortato e hanno tutti contribuito al convincimento, espresso in modo appagante, che non si trattava di locazione ad uso deposito, bensì ad attività commerciale.

Lo stesso fatto che il B. acquistasse elementi per poi installarli, perchè idraulico, come risultava dai documenti prodotti, in quanto imprenditore individuale della ditta Termoidraulica, annotata nel registro delle imprese artigiane-e che il ricorrente non contesta – è di per sè emblematico che il locale fosse sede dell’attività artigianale che, nella specie, ed è dato di comune esperienza, viene svolta all’infuori di ogni locale, che non per questo non è sede di quella attività.

Del resto, per quanto concerne la asserita falsa applicazione dell’art. 2722 c.c., circa la pretesa inammissibilità della prova testimoniale, in tema di simulazione eccepita da parte convenuta, va osservato che il ricorrente sembra contraddirsi laddove, riportando alcune testimonianze, che deporrebbero a favore della sua pretesa, ne ammette la ammissibilità.

Infatti, da una parte insiste sulla inammissibilità, dall’altra intende provocare da parte di questa Corte, come si ricava dalla stesura del ricorso, una valutazione diversa da quella operata dal giudice dell’appello.

Peraltro, il giudice dell’appello, da una parte ha ritenuto decaduto l’attuale ricorrente, allora appellante, perchè la deduzione non venne proposta in primo grado, dall’altra l’ha ritenuta superata ex art. 2724 c.c., comma 1, essendoci comunque un principio di prova per iscritto, in quanto il contratto non richiedeva la forma scritta ad substantiam (v. art. 2643 c.c., comma 1, n. 8), secondo la normativa vigente all’epoca, per cui nessuna contraddittorietà emerge dalla sentenza impugnata.

Conclusivamente il ricorso va respinto, ma nulla va disposto per le spese.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, ma nulla dispone per le spese.

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Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 23-03-2011) 11-04-2011, n. 14410

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Sull’appello proposto da F.T. avverso la sentenza del Tribunale di Larino in comp.ne monocratica in data 23-4-2008 che lo aveva dichiarato colpevole del reato di minaccia a p.u. in persona dell’ufficiale giudiziario del locale Tribunale anche con violenza consistita nello sbattere la portiera dell’autovettura oggetto della procedura esecutiva, onde costringere detto p.u. ad omettere il pignoramento di tale autoveicolo e lo aveva condannato alla pena di mesi sei di reclusione, la Corte di Appello di Campobasso, con sentenza in data 23-9-2010, confermava il giudizio di 1^ grado, ribadendo la comprovata responsabilità dell’imputato in ordine al reato ascrittogli.

Avverso detta sentenza il F. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, a motivi del gravame, a mezzo del proprio difensore: la violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) per inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 336 c.p. e per relativa illogicità della motivazione, posto che, al sopraggiungere in loco dell’imputato, le operazioni di pignoramento del veicolo avevano avuto già inizio per cui la contestata condotta dell’imputato non poteva costituire valida opposizione al compimento del detto pignoramento, anche avuto riguardo all’inidoneità della violenza e minaccia a rappresentare la contestata violazione di legge. In ogni caso il reato risulta ormai prescritto.

Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi addotti. Consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma equitativamente determinata in Euro MILLE/00 alla Cassa delle ammende.

Ed invero l’assunto difensivo di asserita inconfigurabilità del contestato reato di violenza e minaccia a p.u. ex art. 336 c.p. trova palese smentita delle risultanze fattuali dedotte in sede di merito circa il comportamento dell’imputato verso l’ufficiale giudiziario.

La condotta del F. infatti non par dubbio abbia determinato una ragionevole costrizione a non effettuare o, in ogni caso, non completare il pignoramento del veicolo, come esattamente deduce la Corte territoriale di Campobasso a fol. 3 dell’impugnata sentenza.

Quanto alla portata di minaccia e violenza della condotta dell’imputato, trattasi di valutazioni afferenti il merito che, in ogni caso, trovano oggettivo riscontro nelle considerazioni debitamente motivate dell’impugnata sentenza.

Il reato non è prescritto, stante l’accertata sospensione di un anno e mesi sei, come evincibile dagli atti, il che impedisce l’invocata declaratoria della cennata causa estintiva, non utilmente operando il combinato disposto degli artt. 157 e 161 c.p. come novellati ex L. n. 251 del 2005.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro MILLE/00 in favore della Cassa delle ammende.

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Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 13-04-2011) 27-04-2011, n. 16498 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

C.A. ricorre per cassazione a mezzo del suo difensore contro l’ordinanza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale di Perugia in funzione di giudice del riesame, adito ai sensi dell’art. 309 c.p.p., ha confermato la misura cautelare degli arresti domiciliari, disposta nei suoi confronti dal G.I.P. in sede per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 – per avere in concorso con il convivente P.F. illecitamente detenuto gr. 23 lordi di cocaina, corrispondenti a n. 9,58 dosi medie singole e in sede di perquisizione domiciliare di gr. 38,45 di hashish, corrispondenti n. 87,2 dosi medie singole.

Costei era stata monitorata a bordo di un’autovettura, guidata dal P., mentre s’i aggirava nei pressi di un bar, ritenuto punto nevralgico dello spaccio di stupefacenti nella periferia di (OMISSIS) e trovata in possesso della droga indicata in rubrica; altra droga era rinvenuta sotto il sedile lato passeggero e in sede di perquisizione domiciliare altro stupefacente e materiale idoneo al confezionamento di dosi veniva repertato. La donna ammetteva il possesso dello stupefacente per uso proprio e per spaccio, scagionando il P..

Con il primo motivo a sostegno della richiesta di annullamento dell’impugnata decisione la ricorrente ne denuncia la nullità per violazione della norma processuale di cui all’art. 274 c.p.p., lett. c), e per vizio di motivazione in riferimento alla valutazione dell’esigenza special preventiva della tutela della collettività.

Con il secondo motivo la nullità per violazione della norma processuale di cui all’art. 275 c.p.p. e il vizio di motivazione in riferimento alla valutazione dei criteri di scelta della misura ed in particolare della adeguatezza e proporzionalità della custodia cautelare.

Con il terzo motivo denuncia la nullità per violazione della norma processuale di cui all’art. 309 c.p.p., comma 5 in riferimento alla mancata trasmissione dei documenti contabili sequestrati dalla p.g. presso l’abitazione dell’indagata, dai quali poteva evidenziarsi una condotta diversa da quella contestata in atti, dal momento che ad essa l’ordinanza genetica faceva riferimento, quando menzionava la possibilità di modifica e/o trasferimento della disposta misura degli arresti domiciliari.

Il ricorso è inammissibile, perchè fondato su una rivalutazione delle risultanze processuali e non si confronta con i rilievi e le argomentazioni contenuti nel provvedimento impugnato.

Ed invero il Tribunale ha dato conto con puntuale e adeguato apparato argomentativo delle ragioni dell’adeguatezza e proporzionalità della misura cautelare adottata, unica idonea a salvaguardare l’esigenza special-preventiva di cui all’art. 274 c.p.p., lett. c), esprimendo una motivata prognosi positiva di ricaduta nel reato da parte dell’indagata, e non mancando di rilevare, quanto al quadro indiziario, la inconferenza della omessa allegazione agli atti della documentazione rinvenuta in sede di perquisizione domiciliare, destinata semmai a individuare i destinatari dell’attività di spaccio, già ampiamente provata dal rinvenimento dello stupefacente e dalle dichiarazioni confessorie dell’indagata.

Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma, ritenuta di giustizia ex art. 616 c.p.p., di Euro 1.000,00.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

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