Cass. civ. Sez. V, Sent., 30-11-2011, n. 25525 Atti e contratti

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Svolgimento del processo

S.R., alienante, e F.A.N.S., acquirente di un immobile di interesse storico-artistico sito in (OMISSIS), proposero ricorso avverso avviso, con il quale l’Agenzia, in relazione a compravendita del 7.10.2003, aveva liquidato le imposte di registro, ipotecarie e catastali sulla base di imponibile determinato in funzione dal prezzo corrisposto (di Euro 1.790.000) anzichè dell’importo dichiarato a fini fiscali (di Euro 300.000).

Per quanto ancora rileva, i contribuenti deducevano la nullità dell’avviso per carenza di motivazione e comunque la sua infondatezza, in base al rilievo che, in applicazione della L. n. 433 del 1991, art. 11, comma 2, le imposte non andavano liquidate sul prezzo, come operate dall’Ufficio, e neppure sui valore da loro stessi indicati a fini fiscali, bensì sul cosiddetto "valore automatico" risultante dall’applicazione di coefficienti alle tariffe d’estimo.

L’adita commissione provinciale annullò l’avviso di Liquidazione.

I primi giudici ritennero, in particolare, che le imposte ipotecarie e catastali dovevano essere applicate in misura fissa e non percentuale ed, inoltre, che alla fattispecie era applicabile la L. n. 413 del 1991, art. 11, comma 2, sicchè l’imposta di registro andava corrisposta in funzione dei valori "tabellari".

In parziale accoglimento dell’appello dell’Ufficio e corrispondente parziale riforma della sentenza impugnata, La commissione regionale – ferma, l’imponibilità dell’atto in "misura fissa" ai fini, delle imposte ipotecarie e catastali – affermò l’imponibiltà, ai fini dell’imposta di registro, sulla base di imponibile determinato in funzione del valore venale espresso dal prezzo convenuto (ritenendo inapplicabile all’imposta di registro la previsione di cui alla L. n. 413 del 1991, art. 11, comma 2).

Avverso la decisione di appello, l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione in via principale in unico motivo, censurando la decisione impugnata nella parte in cui ha affermato l’imponibilità, "in misura fissa" ai fini dell’imposte ipotecaria e catastale.

I contribuenti hanno resistito con controricorso e proposto cinque motivi di ricorso incidentale, illustrati anche con memoria, rinnovando, in particolare, la richiesta di definizione "tabellare" della base imponibile ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro.

Motivi della decisione

Con l’unico motivo del ricorso principale, l’Agenzia – deducendo "violazione e falsa applicazione della Tariffa allegata al D.Lgs. n. 347 del 1990 e art. 1 Tariffa 5^ allegata a D.P.R. n. 131 del 1986" – censura la decisione impugnata per non aver ritenuto che sul trasferimento di beni soggetti alla L. n. 1089 del 1939, sono dovute le imposte catastale ed ipotecaria sono dovute in misura proporzionale e non fissa.

Il motivo è fondato.

Questa Corte, invero, ha già reiteratamente affermato (v. Cass. 14122/10, 21144/09, 3573/09) il principio (da cui non vi è motivo di discostarsi), secondo cui i trasferimenti di immobili di interesse artistico, storico ed architettonico sono soggetti alle imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale e non fissa, in quanto quest’ultima, nell’originaria previsione dell’art. 1, nota 1, della Tariffa allegata al D.Lgs. n. 347 del 1990, veniva individuata per le tipologie di atti previste dal quarto e quinto periodo dell’art. 1, comma 1, della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, con un rinvio di tipo fisso o statico, non influenzato, quindi, dalle vicende modificative della norma richiamata, si che non rileva lo spostamento della previsione di detti beni dal terzo ai quarto periodo dell’art. 1, comma 1, della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, ad opera della L. n. 488 del 1999, art. 7. Ed è stato, peraltro, puntualizzato che la correttezza di tale soluzione è ancor più evidente, se si consideri che la L. n. 488 del 1999, art. 7, comma 7 non dispone affatto "l’aggiunta" di un ulteriore periodo all’art. 1 della Tariffa, Parte prima, allegata alla legge di registro, ma si limita a sostituire le ultime parole del primo periodo e ad aggiungere una frase, sempre nel primo periodo;

cosicchè, non essendosi verificato, in realtà, alcuno "slittamento", gl’immobili d’interesse storico, artistico e archeologico continuano ad essere menzionati nel terzo periodo, non richiamato affatto dalle norme che dispongono l’applicazione in misura fissa delle imposte ipocatastali, e sono, quindi, soggetti alle stesse in misura proporzionale.

Con il primo motivo del ricorso incidentale, i contribuenti deducono "nullità dell’avviso di liquidazione impugnato per carenza di potere dell’agenzia delle entrate – violazione e falsa applicazione, degli, D.P.R. n. 131 del 1986, art. 41, 1 comma, art. 43, comma 1, lett. a), art. 51, comma 1" – e formulano il seguente quesito "… se, nella fase di liquidazione delle imposte dovute in dipendenza della registrazione di un atto o della presentazione di una denuncia D.P.R. n. 131 del 1986, l’Ente Impositore possa discostarsi dalle dichiarazioni dei contribuenti D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 51, comma 1, e, specificamente, dal valore dichiarato nella denuncia di avveramento condizione D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 19".

Con il secondo motivo del ricorso incidentale, i contribuenti deducono "nullità dell’avviso impugnato per carenza di motivazione – violazione e falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 3, L. n. 212 del 2000, art. 7, art. 53, commi 1, 2 e 3, e art. 52, commi 1, 2 e 2 bis D.P.R. n. 131 del 1986" – e formulano il seguente quesito "… se l’atto con cui l’Ente impositore enuncia per la prima volta una pretesa fiscale debba contenere idonea motivazione ovvero congrua esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto della pretesa medesima, specie se questa si discosta dalle dichiarazioni rese dai contribuenti nelle apposite denunce e/o atti, in particolare nella denuncia di avveramento condizione D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 19".

Con il terzo motivo del ricorso incidentale, i contribuenti deducono "Base imponibile dei contratti a titolo onerosi traslativi di diritti reali: valore dichiarato e non prezzo – violazione e falsa applicazione dell’art. 41 e art. 43, comma 1, lett. a), art. 51, commi 1, 2 e 3, art. 52, commi 1 e 2 D.P.R. n. 131 del 1986" e formulano il seguente quesito: "… se, ai fini della tassazione di registro, la base imponibile dei contratti a titolo oneroso traslativi di diritti reali sia il valore dichiarato D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 51, comma 1 ovvero il prezzo del bene oggetto dei contratti medesimi".

Con il quarto motivo del ricorso incidentale, i contribuenti deducono "Momento rilevante per l’Individuazione della base imponibile dei. contratti a titolo oneroso traslativi di diritti reali – violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 43, comma 1, lett. a, e art. 51" – formulano il seguente quesito: "… se la base imponibile ai fini della liquidazione dell’imposta di registro dei contratti a titolo oneroso traslativi di diritti reali sottoposti a condizione sospensiva D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 43, comma 1, lett. a), sia costituita dal valore dichiarato nella denuncia D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 19 ovvero il prezzo dei contratti medesimi".

Con i quinto motivo del ricorso incidentale, i contribuenti deducono "contraddittorietà della motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio".

Atteso che si verte in tema di ricorso per cassazione avverso sentenza di appello pubblicata dopo l’1.3.2006 e prima del 4.7.2009 (cfr. Cass. 22578/09), occorre, prioritariamente rispetto ogni altra valutazione, rilevare l’inammissibilità delle censure, per violazione delle prescrizioni di cui all’art. 366 bis c.p.c., in tema di "quesito di diritto" e "momento di sintesi".

Al riguardo, va, in primo luogo, osservato SS.UU. di questa Corte hanno puntualizzato che ognuno dei quesiti formulati, per ciascun motivo di ricorso, deve consentire l’individuazione sia del principio di diritto che è alla base del provvedimento impugnato sia, correlativamente, del diverso principio la cui auspicata applicazione ad opera della Corte di Cassazione possa condurre ad una decisione di segno diverso (giacchè, in mancanza di tale articolazione logico- giuridica, il quesito si risolverebbe in un’astratta petizione di principio, inidonea sia ad evidenziare il nesso tra la fattispecie ed il principio di diritto che si chiede venga affermato); con la conseguenza che, dall’esposta premessa, hanno inferito che il quesito ex art. 366 bis c.p.c. non può consistere in una semplice richiesta di accoglimento del motivo ovvero (come nel caso di specie) nel mero interpello della Corte in ordine alla fondatezza della propugnata petizione di principio o della censura così come illustrata nello svolgimento del motivo, ma deve risolversi in sintesi logico- giuridica della questione, non avulsa dai rilevanti elementi fattuali della fattispecie concreta, idonea a far comprendere alla Corte già sulla base della sua sola lettura l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice e quale sia, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare (v. Cass. s.u. 19444/09 e 3519/08, nonchè 7433/09, 15535/08, 19769/08).

Tanto premesso in linea di principio, deve rilevarsi, in concreto, che i quesiti di cui sono corredati le censure di violazione di legge svolte dai contribuenti si esauriscono, in contrasto con il suesposto criterio, in mere petizioni di principio della cui fondatezza si chiede conferma a questa Corte; mentre il dedotto vizio di motivazione è del tutto privo di momento di sintesi.

In disparte l’esposto assorbente rilievo, giova, peraltro, rilevare che l’assunto di fondo delle doglianze svolte dal contribuenti è contraddetto dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr.

Cass. 20021710, 20083/09, 343/06, 17152/04), secondo la quale, in tema di regime fiscale degli edifici riconosciuti di interesse storico o artistico ai sensi della L. n. 1089 del 1939, art. 3 la particolare disciplina per la determinazione della base imponibile dalla L. n. 413 del 1991, art. 11 trova applicazione solo nell’ambito della materia per la quale è stata dettata, e cioè per le imposte sui redditi, e non si applica ai fini della definizione della base imponibile dell’imposta di registro in occasione del trasferimento di tali beni (per i quali è, peraltro, prevista dall’art. 1, comma 3, della Tariffa, parte prima, D.P.R. n. 131 del 1986, e D.P.R. n. 643 del 1972, art. 25, comma 4) il diverso beneficio dell’aliquota agevolata.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, s’impone l’accoglimento del ricorso principale ed il rigetto di quello incidentale.

La decisione impugnata va, conseguentemente, cassata in relazione al ricorso accolto e, non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, ult. parte, va decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo dei contribuenti;

Per la natura della controversia e tutte le implicazioni della fattispecie, si ravvisano le condizioni per disporre la compensazione delle spese dei gradi di merito e la condanna dei contribuenti, in base al criterio della soccombenza, alla refusione alla controparte delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte: accoglie il ricorso principale e rigetta quello incidentale; cassa, in relazione, la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo dei contribuenti;

compensa le spese dei gradi di merito e condanna i contribuenti alla re fusione alla controparte delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 4.100,00, oltre spese prenotate a debito.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Ord., 19-12-2011, n. 27335 Rinunzia all’impugnazione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La Corte, rilevato che il ricorrente, con atto sottoscritto anche dai difensori, ha rinunziato al ricorso;

che tale rinunzia è stata accettata e, conseguentemente, le spese possono essere compensate.
P.Q.M.

Dichiara estinto per rinunzia il presente giudizio e compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 06-05-2011) 17-08-2011, n. 32167 Riparazione per ingiusta detenzione

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Svolgimento del processo

Con ordinanza resa in esito all’udienza del giorno 4/2/2010 la Corte di Appello di Potenza ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta da V.L..

Il V., a mezzo di suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione per ottenere l’annullamento del provvedimento appena sopra menzionato. Parte ricorrente denunzia:

inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in riferimento agli artt. 314 e 315 c.p.p., ex art. 606 comma 1, lett. b) nonchè vizio di motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), per avere la Corte di Potenza individuato la colpa grave del V., ostativa del diritto a riparazione, negli indizi già indicati dal Gip quale fondamento della ordinanza di custodia senza neppure considerare che la stabilita inutilizzabilità degli atti di indagine (cristallizzata nella sentenza ormai irrevocabile del Tribunale di Matera doveva escludere che su quagli atti inutilizzabili si cercasse la colpa ostativa del sorgere del diritto azionato.

All’udienza camerale del giorno 6/5/2011 il ricorso è stato deciso con il compimento degli incombenti imposti dal codice di rito.

Motivi della decisione

V.L. è stato assolto con sentenza irrevocabile del Tribunale di Matera dai reati a lui addebitati previsti dagli artt. 81 cpv. e art. 110 c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73.

Si deve premettere che secondo regola testuale di legge ( art. 314 c.p.p., comma 1, ultima parte) e consolidata giurisprudenza di questa Corte, la assoluzione da una imputazione non determina automaticamente il sorgere del diritto a equa riparazione il cui stesso sorgere è condizionato dall’assenza di dolo o colpa grave dell’allora indagato nel dare causa alla misura cautelare poi risultata ingiusta.

Diversamente da quanto affermato in ricorso, il provvedimento impugnato non ha individuato la colpa grave del V. solo sulla base di materiale probatorio definitivamente qualificato come inutilizzabile ma anche e decisivamente nella frequentazione di soggetti pluripregiudicati, che creò l’apparenza della situazione antigiuridica per la quale fu adottata la misura cautelare.

Le conclusioni raggiunte dalla ordinanza impugnata non sono contraddittorie nè per vizio interno posto che gli argomenti utilizzati coerentemente convergono a giustificare la statuizione adottata, nè per vizio esterno posto che i fatti valutati non sono smentiti da circostanze contrarie che siano risultate ritualmente acquisite al processo sicchè resta generica e insufficiente l’affermazione di ricorso , priva di qualsiasi supporto testuale, secondo la quale le risultanze relative alla frequentazione di pregiudicati è stata ampiamente smentita durante la fase dibattimentale. Il ragionamento giustificativo proprio dell’ordinanza non contiene violazioni di specifiche regole logiche proprie della logica sillogistica giudiziaria e la circostanza che il ricorrente non condivida i risultati di quel ragionamento giustificativo non determina automaticamente la esistenza di suoi vizi logici.

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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Cass. civ. Sez. I, Sent., 31-01-2012, n. 1343 Danno non patrimoniale

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Svolgimento del processo

Con ricorso ritualmente depositato, P.I. impugnava il decreto della Corte d’Appello di Napoli del 18 marzo 2009, che aveva condannato il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento di somma in suo favore, quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata di procedimento, in punto determinazione del quantum.

Resiste, con controricorso, il Ministero.

Motivi della decisione

Va preliminarmente osservato che il ricorso è ammissibile, e appaiono adeguati i quesiti, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., abrogato, ma ancora operante per i rapporti pregressi.

Il Giudice a quo non ha correttamente determinato il danno morale in conformità ai parametri CEDU e alla giurisprudenza di questa Corte (Euro 3.000,00, per un’eccedenza del procedimento presupposto, di anni sei e mesi sei).

La Corte di merito ha liquidato una somma di Euro 500,00 annui, per mancata assunzione di iniziativa volta alla definizione del procedimento, nonchè per il carattere collettivo del ricorso. Tali profili possono sicuramente incidere sul quantum, ma non certo in misura così ampia rispetto agli ordinari parametri su indicati.

Le spese giudiziali di merito andranno riliquidate e poste a carico dell’Amministrazione soccombente.

Va cassato il decreto impugnato e, decidendo nel merito, può determinarsi un danno morale per l’importo di Euro 5.200,00, (Euro 800,00 annui), con interessi della domanda.

Il tenore della decisione richiede che le spese del presente giudizio siano poste a carico dell’Amministrazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie in parte qua il ricorso; cassa il provvedimento impugnato e condanna l’amministrazione al pagamento della somma di Euro 5.200,00 per indennizzo, con interessi legali dalla domanda, nonchè alle spese del giudizio di merito, liquidandole in Euro 500,00 per onorari, Euro 378,00 per diritti ed, Euro 50,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge con detrazione a favore dell’Avv. F. Iorio, antistatario, per il presente giudizio di legittimità, condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese, liquidandole in Euro 600,00 per onorari ed Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

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