T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 26-05-2011, n. 4748 Trasferimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

che nella specie il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato art. 60, comma 1, del D.Lgs. n. 104/2010, stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa;

che sono state espletate le formalità dell’art. 60 del D.Lgs. n. 104/2010;

Rilevato che con il ricorso in esame, comprensivo di gravame introduttivo e dei motivi aggiunti, si impugnano, rispettivamente, il provvedimento con cui è stato disposto il distacco provvisorio del ricorrente, stante la pendenza di un procedimento penale a suo carico, e quello di trasferimento dello stesso per incompatibilità ambientale;

Ritenuto:

che il ricorso introduttivo sia privo di fondamento e da rigettare, per quanto si evidenzierà di seguito;

che in sostanza le censure ivi mosse ed, in particolare, quella secondo cui mancherebbe un presupposto ex lege, rappresentato dal rinvio a giudizio del ricorrente, si attaglino ad un provvedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale e non già ad uno di distacco provvisorio, avente natura cautelare;

che la circostanza che l’ipotesi di reato ascrivibile al ricorrente rientri nella fattispecie penale di cui al secondo comma e non già al primo comma dell’art. 314 c.p. non comporti l’illegittimità di tale provvedimento, atteso che comunque, al di là dei casi in cui l’art. 3, comma 1, della legge 27.3.2001, n. 97, stabilisce l’automaticità del trasferimento (come quello di cui al citato art. 314, 1° comma, c.p.), negli altri casi è rimessa alla discrezionalità dell’Amministrazione la valutazione in ordine alla sussistenza di una situazione di incompatibilità ambientale;

che, in pendenza del procedimento penale concernente fatti accaduti nella casa circondariale presso la quale il ricorrente prestava servizio, non appaia illogica la scelta dell’Amministrazione di procedere al suo distacco provvisorio e poi al trasferimento per incompatibilità ambientale;

Considerato:

che l’incompatibilità ambientale si caratterizza per la situazione di disagio che viene a determinarsi tra un dipendente ed un certo contesto ambientale, non potendosi limitare detto disagio all’ambiente lavorativo, ma dovendosi estendere anche alla realtà esterna, nella quale ridonda la pregressa condotta del dipendente stesso, di modo che il mantenerlo in sede potrebbe causare una grave lesione al prestigio, al decoro ed alla funzionalità dell’ufficio di appartenenza;

che la valutazione circa la sussistenza o meno dei presupposti per ravvisarsi l’incompatibilità ambientale deve essere eseguita dall’Amministrazione, dotata al riguardo di ampia discrezionalità, ancor più se si tratta di Corpi di Polizia, come nella specie, laddove l’immagine di fronte ai cittadini assume una rilevanza ancora maggiore;

che naturalmente, affinché detta valutazione non sfoci nell’arbitrio, è necessario che siano esaminati attentamente i fatti che hanno originato tale incompatibilità ambientale;

che nella specie essi emergono dal procedimento penale, espressamente richiamato, per il quale, al momento dell’adozione del decreto di trasferimento, il ricorrente è stato rinviato in giudizio;

che risulta eseguito il bilanciamento degli interessi, ancor prima che il ricorrente fosse distaccato e poi trasferito alla sede richiesta, in quanto in ogni caso si tratta di una sede non eccessivamente distante da quella in cui lo stesso risiede con la propria famiglia;

Ritenuto:

che, per quanto sopra evidenziato, il distacco provvisorio sia legittimo;

che altrettanto lo sia il trasferimento de quo, salvo che in relazione all’indennità di trasferimento, come si rileverà di seguito;

Considerato:

che, trattandosi di trasferimento d’ufficio o d’autorità e non già di provvedimento disciplinare, al ricorrente compete la relativa indennità prevista dall’art. 1 della legge 29.3.2001, n. 86;

Ritenuto:

che conseguentemente in primis il provvedimento gravato con i motivi aggiunti sia viziato nella parte in cui non riconosce alcun indennizzo ed in tale parte vada, perciò, annullato ed in secundis che l’Amministrazione sia tenuta a corrispondere al ricorrente l’indennità sopra individuata;

che in conclusione il ricorso sia fondato e da accogliere limitatamente alla parte in cui si deduce la mancata previsione dell’indennità di che trattasi;

che l’accoglimento parziale del ricorso comporti la compensazione integrale tra le parti delle spese di giudizio, degli onorari e dei diritti;
P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio – sezione I quater, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente, nei limiti di cui in motivazione, il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla in parte qua il decreto di trasferimento del ricorrente per incompatibilità ambientale, oggetto del ricorso per motivi aggiunti, ed ordina all’Amministrazione resistente di assumere le conseguenti determinazioni.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 14-10-2011, n. 21286 Nesso di causalità Cosa in custodia

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Nel marzo del 2006 M.M. propose appello avverso la sentenza del giudice di pace di Caserta, che ne aveva rigettato la domanda – proposta nei confronti dello IACP, di quel Comune e dell’Assitalia s.p.a. – volta ad ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito dalla caduta da uno scalino sconnesso di una assai mal illuminata rampa di scale posta all’interno del fabbricato di proprietà del predetto istituto autonomo.

L’impugnazione fu rigettata dal giudice unico presso il tribunale di S. Maria Capua Vetere.

La sentenza è stata impugnata dalla M. con ricorso per cassazione sorretto da 4 motivi.

Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato limitatamente al suo primo e quarto motivo.

Con il primo motivo, si denuncia falsa applicazione di norme di diritto. Falsa applicazione dell’art. 2051 c.c..

Il motivo – manifestamente fondato – si conclude con il seguente quesito di diritto:

Dica la corte se, considerato il contenuto della norma di cui all’art. 2051 c.c. – Danno cagionato da cose in custodia – e considerato il proprio indirizzo giurisprudenziale secondo il quale il semplice rapporto con la cosa in custodia e il nesso causale tra la cosa e il danno arrecato fa sorgere la responsabilità oggettiva di chi si trova in una relazione di fatto con la cosa che gli consente di prevedere e controllare i rischi ad essa inerenti, sempre che il danno sia provocato dalla cosa sussistendo, quale limite di responsabilità, il caso fortuito ed essendo il danneggiato tenuto a provare soltanto l’esistenza di un effettivo nesso causale tra cosa e danno, spettando, invece, al custode provare positivamente il fatto estraneo alla sua sfera di controllo avente impulso causale autonomo rimanendo la responsabilità in capo al custode qualora persista l’incertezza sull’individuazione della causa concreta, nella sentenza impugnata l’applicazione della norma al caso di specie è stato frutto di error in iudicando, essendo il giudice del gravame giunto a conseguenze diverse da quelle previste dalla norma stessa che contraddicono la pur corretta sua applicazione per aver proceduto al rilievo di ufficio della sussistenza del caso fortuito derivante da fatto di parte danneggiata e all’accertamento e valutazione del grado di diligenza di tale parte nell’uso della cosa in custodia, pur sussistendo in primo grado la contumacia del custode-convenuto, compiendo indagini e rilievi di ufficio in violazione della regolamentata distribuzione dell’onere della prova, compiendo attività che la norma non consente rendendo, di conseguenza, una sentenza viziata da falsa applicazione di norma di diritto.

Osserva il collegio che corretta e condivisibile appare la doglianza della difesa del ricorrente nella parte in cui lamenta un patente, duplice error iuris della sentenza impugnata che ha patentemente disatteso la consolidata giurisprudenza di questa corte di legittimità in tema di responsabilità del custode (ex permultis, Cass. 25029/08; 2047/08; 2284/06), il cui dictum è correttamente riportato in seno al motivo e al quesito dianzi esposti.

Con il quarto motivo, (da esaminarsi con precedenza, attesane la fondatezza, rispetto alle restanti censure), si denuncia omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Omesso esame di fatto decisivo per la controversia.

Il motivo – corredato, a conclusione della sua esposizione, da un rituale e ammissibile quesito di diritto – è a sua volta fondato, avendo il giudice territoriale del tutto omesso l’esame della testimonianza del Sig. S.L. (il cui contenuto è puntualmente riportato in seno al motivo in esame, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso), della cui rilevanza ai fini della decisione di merito non è lecito dubitare.

Con il secondo motivo, si denuncia omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per la controversia. Omesso controllo delle argomentazioni svolte dal giudice di primo grado.

Il motivo si conclude con un quesito di diritto che lo rende inammissibile poichè la denuncia del vizio di motivazione è destinata a concludersi (non con un quesito di diritto ma) con l’esposizione di una chiara sintesi del fatto controverso, onde consentire alla corte di legittimità di inferirne la decisività sub specie del vizio motivazionale denunciato: il quesito (che lamenta, nella specie, come "il giudice del gravame non abbia proceduto al controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico formale delle argomentazioni svolte dal giudice di I grado, considerato che nell’atto di appello compiutamente era stata criticata la sentenza di primo grado e criticata la correttezza giuridica della decisione appellata, emettendo una decisione viziata per omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio"), pur volendone ipotizzare una sorta di "conversione formale" in sintesi del fatto controverso, è palesemente affetto da irredimibile astrattezza e genericità, onde la sua inammissibilità anche sotto tale profilo.

Con il terzo motivo, si denuncia omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Omessa indicazione delle argomentazioni logico-formali in merito alla valutazione delle prove.

La doglianza è inammissibile, oltre che per la erronea formulazione del quesito di diritto in luogo della sintesi del fatto controverso, per patente difetto di autosufficienza, non risultando riportato (se non con parziale e del tutto insufficiente riferimento per relationem a, brani della sentenza impugnata, di cui al f. 17 del ricorso) il contenuto delle testimonianze, ritenute rilevanti in parte qua, delle quali è oggi denunciata l’omessa, erronea e contraddittoria valutazione da parte del giudice territoriale.

Il ricorso è, pertanto, accolto nel suo primo e quarto motivo, mentre deve essere rigettato negli altri. Il procedimento è rinviato al tribunale di S. Maria Capua Vetere che, in altra composizione, provvederà anche alla, disciplina delle spese del procedimento di cassazione.
P.Q.M.

La corte accoglie il primo e quarto motivo del ricorso, rigetta gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al tribunale di S. Maria Capua Vetere in altra composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 10-11-2011, n. 23442 Passaggio ad altra amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. D.F.F. fa parte – insieme con moltissimi altri suoi colleghi – del personale non docente della scuota, indicato con l’acronimo ATA (amministrativo, tecnico ed ausiliario) già dipendente dagli enti locali che a decorrere dal 1 gennaio 2000 è stato trasferito nei ruoli del personale dello Stato-Comparto Scuola.

2. Il D.F. convenne in giudizio il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (d’ora in poi: MIUR) chiedendo il riconoscimento integrale dell’anzianità maturata presso l’ente locale di provenienza. Il Tribunale di Pescara accolse la domanda.

3. Il Ministero impugnò la sentenza e la Corte d’appello dell’Aquila (con sentenza del 24 novembre 2005) rigettò l’appello.

4. Il MIUR propone ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza della Corte d’appello chiedendo a questa Corte di applicare la sopravvenuta norma interpretativa della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 8, comma 2, di cui alla L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 218 (finanziaria 2006) e conseguentemente di cassare l’impugnata sentenza.

5. Il D.F. resiste con controricorso, illustrato da memorie, ove pregiudizialmente eccepisce l’inammissibilità del ricorso sotto diversi profili.

Motivi della decisione

6. In via pregiudiziale e nel rito va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata – sotto diversi profili – dal resistente D.F..

7. In riferimento al preteso mancato rispetto del termine breve per proporre il ricorso per cassazione di cui all’art. 325 cod. proc. civ., va precisato che, dalla relata di notifica apposta sulla copia della sentenza notificata depositata dallo stesso D.F., risulta che la notifica (peraltro, finalizzata all’esecuzione) è stata indirizzata al MIUR e non anche all’Avvocatura generale dello Stato.

8. Conseguentemente tale notifica non può valere al fine di far decorrere il suindicato termine breve per due ragioni, cioè: a) perchè, secondo un consolidato e condiviso indirizzo di questa Corte recentemente ribadito dalla Sezioni unite (Cass. SU 13 giugno 2011, n. 12898), la notificazione della sentenza in forma esecutiva eseguita alla controparte personalmente anzichè al procuratore costituito ai sensi dell’art. 170 cod. proc. civ., comma 1, e art. 285 cod. proc. civ., è inidonea a far decorrere il termine breve d’impugnazione nei confronti sia del notificante, sia del destinatario; b) perchè la notifica stessa è stata effettuata solo al MIUR e non anche all’Avvocatura generale dello Stato, come prescritto dal R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 11 e della L. 3 aprile 1979, n. 103, art. 9. 9. Altrettanto infondato è l’altro profilo di inammissibilità riferito ad un presunto superamento del termine annuale stabilito dall’art. 327 cod. proc. civ..

10. Va. infatti, precisato al riguardo che dalla copia del ricorso notificato risulta che la richiesta di avvio del procedimento notificatorio è stata effettuata il 23 novembre 2006 e, inoltre, a margine dell’atto è apposto il timbro, recante il numero cronologico che è datato 24 novembre 2006 e firmato. Poichè la sentenza è stata depositata il 24 novembre 2005, non si è verificato alcun superamento dell’indicato termine annuale.

11. Quanto al merito, la questione oggetto della controversia concerne il trattamento giuridico ed economico del personale ATA trasferito dagli enti locali at MIUR in base alla L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 8. 12. Tale norma, dopo aver premesso, al comma 1, che il personale ATA degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado passa a carico dello Stato, prevede, nel comma 2, che: "Il personale di ruolo di cui al comma 1, dipendente degli enti locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche statali alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferito nei ruoli del personale ATA statale ed è inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali corrispondenti per lo svolgimento dei compiti propri dei predetti profili. Relativamente a qualifiche e profili che non trovino corrispondenza nei ruoli del personale ATA statale è consentita l’opzione per l’ente di appartenenza, da esercitare comunque entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. A detto personale vengono riconosciuti ai fini giuridici ed economici l’anzianità maturata presso l’ente locale di provenienza nonchè il mantenimento della sede in fase di prima applicazione in presenza della relativa disponibilità del posto". 13. La disposizione fu oggetto di un vasto contenzioso concernente, specificamente, l’applicazione che della stessa venne data dal D.M. Pubblica Istruzione 5 aprile 2001, che "recepì" l’accordo stipulato tra PARAN e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali in data 20 luglio 2000. 14. Con tale accordo l’ARAN e le associazioni sindacali avevano dato applicazione alla L. n. 124 del 1999, art. 8, stabilendo, quanto al regime contrattuale, che, pur nella prosecuzione ininterrotta del relativo rapporto di lavoro, cessava di applicarsi a decorrere dall’1 gennaio 2000 il c.c.n.l. 1 aprile 1999 del Comparto Regioni-Autonomie locali e dalla stessa data si applicava il c.c.n.l. 26 maggio 1999 del Comparto Scuola.

15. L’art. 3 dell’accordo disciplinò l’inquadramento professionale e retribuivo, nei seguenti termini: i dipendenti trasferiti "sono inquadrati nella progressione economica per posizioni stipendiali delle corrispondenti qualifiche professionali del comparto scuola, indicate nell’allegata tabella B, con le seguenti modalità. Ai suddetti dipendenti viene attribuita la posizione stipendiale, tra quelle indicate nell’allegata tabella B, d’importo qualificato la disposizione tra le "norme di sanatoria con efficacia retroattiva" perchè il legislatore, emanandola, ha elevato a dato normativo primario il contenuto di un atto regolamentare o amministrativo a carattere generale (il decreto ministeriale che aveva a sua volta recepito l’accordo collettivo ARAN-Sindacati del 2000) giudicato dalla giurisprudenza inidoneo a derogare una norma di legge. Elevato il livello del contenuto normativo del decreto ministeriale trascrivendolo in una norma di rango primario, è venuto meno con efficacia retroattiva il vizio dell’atto. "Si è trattato – precisano le Sezioni unite – di una sanatoria ex lege del contenuto precettivo del D.M. 5 aprile 2001, ciò che in linea di principio era consentito lare al legislatore avendo la giurisprudenza costituzionale da tempo ammesso le leggi di sanatoria pur assoggettandone la sostanziale retroattività a scrutinio di legittimità sulla base del parametro della ragionevolezza" (Così: Cass. S.U. 8 agosto 2011, n. 17076. richiamando Corte cost. n. 234 del 2007).

21. Le questioni di legittimità costituzionale riguardanti la suddetta norma introdotta dalla legge finanziaria sollevate da vari giudici – compresa questa Corte di cassazione, che, con ordinanza n. 22260 del 2008. prospettò la violazione dell’art. 117 Cost., comma 1, in relazione all’art. 6 CEDU, relativamente al problema dell’ingerenza legislativa in controversie giudiziarie in corso – sono state tutte respinte dalla Corte costituzionale con una pluralità di pronunzie: la sentenza n. 234 del 2007, le ordinanze n. 400 del 2007 e n. 212 del 2008, nonchè la sentenza n. 311 del 2009. 22. Pertanto, dopo tali pronunce del Giudice delle leggi, i ricorsi proposti dai dipendenti che assumevano il carattere non retroattivo della norma di interpretazione contenuta nella L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218, sono stati respinti da questa Corte con numerose sentenze (vedi, per tutte: Cass., 9 novembre 2010, n. 22751).

23. Questo approdo è stato nuovamente messo in discussione dai successivi sviluppi della vicenda sul piano della giurisprudenza europea.

24. Sono, infatti, intervenute sul tema sia la Corte europea dei diritti dell’uomo, sia la Corte di giustizia dell’Unione europea.

25. La Corte europea dei diritti dell’uomo si è espressa con una decisione (sentenza 7 giugno 2011, Agrati ed altri c. Italia) non ancora definitiva, perchè è oggetto di richiesta di rinvio della causa alla Grande Camera, presentata dallo Stato italiano, ai sensi dell’art. 43 della CEDU. 26. La Corte di giustizia dell’Unione europea (Grande Sezione) si è espressa, con la sentenza 6 settembre 2011 (procedimento C-108/10), sulla domanda di pronuncia pregiudiziale – proposta ai sensi dell’art. 267 TFUE, dal Tribunale di Venezia, nella controversia instaurata nei confronti del Ministero dalla signora S. I. – in merito alìinterpretazione della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti.

27. Il Tribunale di Venezia aveva sottoposto alla Corte quattro questioni pregiudiziali.

28. La prima questione consisteva, in sintesi, nello stabilire se il fenomeno successorio disciplinato dalla L. n. 124 del 1999, art. 8, possa costituire un "trasferimento d’impresa" ai sensi della normativa dell’Unione relativa al mantenimento dei diritti dei lavoratori.

29. La soluzione della Corte UE è affermativa, nei seguenti termini:

"La riassunzione, da parte di una pubblica autorità di uno Stato membro, del personale dipendente di un’altra pubblica autorità, addetto alla fornitura, presso le scuole, di servizi ausiliari comprendenti, in particolare, compiti di custodia e assistenza amministrativa, costituisce un trasferimento di impresa ai sensi della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parli di stabilimenti, quando detto personale è costituito da un complesso strutturato di impiegati tutelati in qualità di lavoratori in forza dell’ordinamento giuridico nazionale di detto Stato membro" (vedi punto 1 del dispositivo e punto 66 della motivazione).

30. Con la seconda e la terza questione si chiedeva alla Corte di stabilire: a) se la continuità del rapporto di cui all’art. 3, n. 1, della direttiva 77/1987 (trasfusa, unitamente alla direttiva 98/50, nella direttiva 2001/23) deve essere interpretata nel senso di una quantificazione dei trattamenti economici collegati presso il cessionario all’anzianità di servizio che tenga conto di tutti gli anni effettuati dal personale trasferito anche di quelli svolti alle dipendenze del cedente (seeonda questione); b) se il suddetto art. 3 della menzionata direttiva debba essere interpretato nel senso che tra i diritti del lavoratore che si trasferiscono al concessionario rientrano anche posizioni di vantaggio conseguite dal lavoratore presso il cedente quale l’anzianità di servizio se a questa risultano collegati nella contrattazione collettiva vigente presso il cessionario, diritti di carattere economico (terza questione).

31. Con riferimento a tali due questioni il dispositivo della decisione è il seguente: "quando un trasferimento ai sensi della direttiva 77/187 porta all’applicazione immediata, ai lavoratori trasferiti, del contratto collettivo vigente presso il cessionario e inoltre le condizioni retributive previste da questo contratto sono collegate segnatamente all’anzianità lavorativa. L’art. 3 di detta direttiva osta a che i lavoratori trasferiti subiscano, rispetto alla loro posizione immediatamente precedente al trasferimento, un peggioramento retributivo sostanziale per il mancato riconoscimento dell’anzianità da loro maturata presso il cedente, equivalente a quella maturata da altri lavoratori alle dipendenze del cessionario, all’atto della determinazione della loro posizione retributiva di partenza presso quest’ultimo. E’ compito del giudice del rinvio esaminare se, all’atto del trasferimento in questione nella causa principale, si sia verificato un siffatto peggioramento retributivo". 32. Dal complesso dei suindicati principi si desume, quindi, che la Corte UE ha chiamato il giudice nazionale ad accertare se, a causa del mancato riconoscimento integrale della anzianità maturata presso l’ente cedente, il lavoratore trasferito abbia subito un "peggioramento retribuivo sostanziale". 33. In motivazione la Corte rileva che, una volta inquadrato nel concetto di trasferimento d’azienda e quindi assoggettato alla direttiva 77/187, al trasferimento degli ATA si applica non solo il n. 1 dell’art. 3 della direttiva, ma anche il n. 2, disposizione che riguarda segnatamente l’ipotesi in cui l’applicazione del contratto in vigore presso il cedente venga abbandonata a favore di quello in vigore presso il cessionario (come nel caso in esame, v., supra, accordo del 20 luglio 2000). Il cessionario ha diritto di applicare sin dalla data del trasferimento le condizioni di lavoro previste dal contratto collettivo per lui vigente, ivi comprese quelle concernenti la retribuzione (punto n. 74 della sentenza). Ciò premesso, la Corte sottolinea che gli Stati dell’Unione, pur con un margine di elasticità, devono attenersi allo "scopo della direttiva", consistente "nell’impedire che i lavoratori coinvolti in un trasferimento siano collocati in una posizione meno favorevole per il solo fatto del trasferimento" (n. 75, il concetto è ribadito al n. 77 in cui si precisa che la direttiva "ha il solo scopo di evitare che determinati lavoratori siano collocati, per il solo fatto del trasferimento verso un altro datore di lavoro, in una posizione sfavorevole rispetto a quella di cui godevano precedentemente").

34. Quindi, nella definizione delle singole controversie è necessario stabilire se, in concreto, si è in presenza di condizioni meno favorevoli. A tal fine, il giudice nazionale (nella attuale controversia: il giudice del rinvio) deve osservare i seguenti criteri: 1) Quanto ai soggetti la cui posizione va comparata, il confronto è con le condizioni immediatamente antecedenti al trasferimento dello stesso lavoratore trasferito (così il n. 75, e al 77 si precisa "posizione sfavorevole rispetto a quella di cui godevano prima del trasferimento". Idem nn. 82 e 83). Al contrario, non ostano eventuali disparità con i lavoratori che all’atto del trasferimento erano già in servizio presso il cessionario (n. 77).

2) Quanto alle modalità, si deve trattare di "peggioramento retributi vo sostanziale" (così il dispositivo) ed il confronto tra le condizioni deve essere "globale" (n. 76: "condizioni globalmente meno favorevoli"; n. 82: "posizione globalmente sfavorevole"), quindi non limitato allo specifico istituto, ma considerando eventuali trattamenti più favorevoli su altri profili nonchè eventuali effetti negativi sul trattamento di fine rapporto e sulla posizione previdenziale. 3) Quanto al momento da prendere in considerazione, il confronto deve essere fatto "all’atto del trasferimento" (n. 82 e 84, oltre che nel dispositivo: "all’atto della determinazione della toro posizione retributiva di partenza").

35. La quarta ed ultima questione posta dal Tribunale di Venezia atteneva alla conformità della disciplina italiana e specificamente del comma 218 dell’art. 1 della legge finanziaria 2006, all’art. 6, n. 2, TUE, in combinato disposto con l’art. 6 CEDU e artt. 46, 47 e 52, n. 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, come recepiti nel Trattato di Lisbona. La Corte, dando atto della sentenza emessa il 7 giugno 2011 dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, ha statuito che: "vista la risposta data alla seconda ed alla terza questione, non c’è più bisogno di esaminare se la normativa nazionale in oggetto, quale applicata alla ricorrente nella causa principale, violi i principi" di cui alle norme suindicate (vedi: punti 27 e 84 della sentenza).

36. La sentenza della Corte di giustizia UE incide sul presente giudizio. In base all’art. 11 Cost. e art. 117 Cost., comma 1, il giudice nazionale e, prima ancora, l’amministrazione, hanno il potere- dovere di dare immediata applicazione alle norme della UE provviste di effetto diretto, con i soli limiti derivanti dai principi fondamentali dell’assetto costituzionale dello Stato ovvero dei diritti inalienabili della persona, nel cui ambito resta ferma la possibilità del controllo di costituzionalità (vedi, per tutte, Corte cost. sentenze n. 183 del 1973 e n. 170 del 1984: ordinanza n. 536 del 1995 nonchè, da ultimo, sentenze n. 284 del 2007, n. 227 del 2010, n. 288 del 2010, n. 80 del 2011). L’obbligo di applicazione è stato riconosciuto anche nei confronti delle sentenze interpretative della Corte di giustizia (emanate in via pregiudiziale o a seguito di procedura di infrazione) ove riguardino norme UE direttamente applicabili (vedi: Corte cost. sentenze n. 113 del 1985, n. 389 del 1989 e n. 168 del 1991, nonchè sull’onere di interpretazione conforme al diritto UE, tra le tante: Corte cost. sentenze n. 28 del 2010 e n. 190 del 2000).

37. Il caso in esame deve quindi essere deciso in consonanza con la citata sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea. Ciò comporta che il ricorso deve essere accolto, seppure per ragioni diverse da quelle addotte dal MIUR, perchè la violazione del complesso normativo costituito dalla L. n. 124 del 1999, art. 8 e della L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218 (cui fa riferimento il ricorrente) deve essere veriticata sulla base dei principi enunciati della Corte di giustizia UE, nei termini dianzi indicati (vedi, spec. punto 34 della presente sentenza).

38. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere cassata con rinvio ad altro Giudice, il quale, applicando i suindicati criteri di comparazione, dovrà decidere la controversia nel merito, verificando la sussistenza, o meno, di un peggioramento retributivo sostanziale all’atto del trasferimento. Il Giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, alla Corte d’appello dell’Aquila, in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 28-04-2011) 12-07-2011, n. 27218

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con la sentenza in epigrafe il Giudice di pace di Latina ha assolto Q.M. dai delitti lui ascritti, di ingiurie e minacce nei confronti di L.T.G., ritenendo che le espressioni utilizzate non fossero minacciose – non essendo state percepite come tali dai testi presenti al diverbio fra i protagonisti della vicenda, avvenuto davanti all’ufficio del Giudice di pace dove stava per iniziare il processo che vedeva L.T. imputato di lesioni in danno del Q. – e considerando non offensive le affermazioni contenute nella deposizione del prevenuto quando era stato sentito come teste parte offesa davanti al giudice nel successivo dibattimento, in cui aveva qualificato come da schizofrenico, da violento il comportamento del L.T. nell’occasione per la quale si procedeva.

Propone ricorso per cassazione il Pubblico Ministero il quale deduce violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento alle valutazioni circa l’idoneità delle espressioni usate dal prevenuto (..devi cacciare un sacco di soldi…se mi fai girare le palle ti meno pure) che il giudice ha ritenuto non minacciose perchè come tali non percepite dai testimoni presenti al fatto. Quanto alle espressioni contestate come ingiuriose, il ricorrente Pubblico Ministero rileva che erroneamente il giudice di merito le aveva considerate come pronunciate senza la volontà di ledere l’onore del L.T., posto che si tratta di espressioni che qualificano la persona in senso negativo, nè si potrebbe ritenere adeguato il riferimento del giudice all’utilizzo di tali espressioni nella deposizione testimoniale per meglio descrivere un comportamento dell’altro nell’occasione per la quale quello era imputato.

Il ricorso è fondato.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (cfr per tutte, Sez. 5, sent. n. 21601 del 12/5/2010, Rv. 247762, ric.: Pmt in proc. Pagano) l’integrazione del reato di minaccia richiede che si abbia una limitazione della libertà psichica mediante la prospettazione del pericolo che un male ingiusto possa essere cagionato alla vittima, mentre non è necessario che uno stato di intimidazione si verifichi in concreto, essendo sufficiente la mera attitudine della condotta ad intimorire e irrilevante l’indeterminatezza del male minacciato, purchè questo sia ingiusto e possa essere dedotto dalla situazione contingente.

Nel caso di specie la prospettazione di un male ingiusto, quale quello di una possibile aggressione fisica all’antagonista ad opera dell’agente (..ti meno..), va valutata nella sua oggettiva potenzialità di turbare la tranquillità d’animo della persona cui sia diretta, che mantiene anche se le altre persone presenti non ne vengano messe in concreto in allarme, così che erronea appare la decisione al proposito del Giudice di pace che ha fondato l’assoluzione del prevenuto sulla constatazione che i testimoni non avrebbero percepito la carica minatoria dell’espressione rivolta dal Q. al L.T..

Osserva il Collegio, quanto al delitto di ingiurie, che, data la contestazione di cui all’imputazione sull’utilizzo, accreditato anche dalla sentenza impugnata, dei termini psicopatico e schizofrenico, del tutto carente è la motivazione che escluda poi, a fronte di espressioni chiaramente indicative di negative qualità di una persona – alla quale si attribuiscono vere e proprie malattie mentali come tali universalmente note – l’intenzione lesiva dell’onore e decoro del destinatario in base ad un loro preteso uso solo per descrivere al giudice un comportamento dell’altro, senza considerare che una cosa è descrivere un comportamento, anche nei particolari meno edificanti, ed altra è riferirsi ad una negativa qualità soggettiva, che viene a connotare non tanto il fatto descritto quanto l’intera personalità del destinatario di quell’espressione; ed il difetto di motivazione appare tanto più rilevante se si considera che il giudice ha omesso di indicare da quali concreti elementi risultati dal dibattimento avesse potuto trarre una tale convinzione ed ha omesso di considerare come il prevenuto, essendo un operatore in ambito paramedico, non fosse privo delle nozioni di base che gli consentivano di valutare adeguatamente la negativa portata delle espressioni che stava utilizzando.

La sentenza impugnata deve essere quindi annullata con rinvio per nuovo esame al Giudice di pace di Latina che si atterrà ai principi sopra evidenziati.

P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio al giudice di pace di Latina per nuovo esame.

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