Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 08-02-2011) 23-03-2011, n. 11545 Determinazione

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issione degli atti al Tribunale di Perugia.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

p. 1. Con sentenza del 15/010/2009, il Tribunale di Perugia dichiarava D.M.D. responsabile dei delitti di tentata rapina (reato sub a) e calunnia (reato sub b) e, ritenuto più grave il reato di tentata rapina, concesse le attenuanti generiche, con l’aumento per la continuazione, con l’ulteriore diminuente per il rito abbreviato, lo condannava alla pena di mesi sei di reclusione ed Euro 200,00 di multa. p. 2. Avverso la suddetta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Perugia deducendo violazione di legge per avere il giudice irrogato una pena inferiore al minimo edittale. Infatti "Appare innanzitutto evidente infatti, che, dal punto di vista della previsione edittale, il reato più grave, fra quelli accertati in capo all’imputato, è quello contestato al capo b) che è punibile con la reclusione compresa fra il minimo di due anni ed il massimo di sei anni di reclusione, laddove la sanzione detentiva per il delitto ritenuto più grave, nell’ipotesi del tentativo prevede una pena minima di un anno di reclusione. Ciò posto, deve osservarsi che è consentito al giudice, ai fini della determinazione della pena in caso di reato continuato, individuare la violazione più grave con riferimento al contenuto essenziale di ciascun reato, legato dal vincolo della continuazione, ed alla relativa pena da infliggere in concreto, secondo i criteri di cui all’art. 133 c.p., senza avere necessariamente riguardo prioritario al titolo di ognuno di essi ed alle relative pene edittali. Sul punto però la Suprema Corte ha sempre precisato che l’individuazione del reato ritenuto in concreto più grave, che va effettuata dopo la valutazione di ogni singola circostanza e l’eventuale giudizio di comparazione ai sensi dell’art. 69 c.p. incontra un limite invalicabile costituito dal fatto che la pena prescelta non può mai essere inferiore a quella che sarebbe stata irrogabile per un reato concorrente, sanzionato con pena edittale maggiore nel minimo. Da ciò discende quindi che, in presenza di due reati puniti con pene edittali diverse nella misura massima e minima, il giudice potrà liberamente scegliere quale sia la violazione più grave, ma dovrà irrogare per essa una pena non inferiore a quella che avrebbe dovuto infliggere per altra violazione punita con pena edittale maggiore nel minimo Sulla base degli stessi elementi di calcolo adottati dal giudicante la pena detentiva nei confronti dell’imputato non poteva pertanto essere comunque irrogata in misura inferiore a mesi dieci e giorni venti di reclusione. I criteri adottati dal giudice nel calcolo della pena inflitta sono errati e la sentenza va sul punto annullata". p. 3. Il ricorso deve ritenersi fondato alla stregua dei motivi addotti nel ricorso dal ricorrente P.G. che trovano un puntuale riscontro nella giurisprudenza di questa Corte e che, quindi, va ribadita. La sentenza, pertanto, va annullata limitatamente alla determinazione della pena – avendo invece autorità di cosa giudicata in ordine alla responsabilità ex art. 624 c.p.p. – e gli atti trasmessi alla Corte di Appello di Perugia per il giudizio sul punto, ex art. 569 c.p.p., comma 4.
P.Q.M.

ANNULLA La sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena e DISPONE Trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Perugia per nuovo giudizio sul punto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Toscana Firenze Sez. II, Sent., 01-04-2011, n. 567 Bellezze naturali e tutela paesaggistica Legittimazione processuale

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Svolgimento del processo

Con un primo ricorso a questo Tribunale, notificato il 17 ottobre 2007, depositato il successivo 26 ottobre e iscritto al n.r.g. 1690/2007, il Comitato in epigrafe, premettendo considerazioni sulla propria legittimazione ad agire, chiedeva l’annullamento dei provvedimenti, pure evidenziati in epigrafe, con cui la Provincia di Arezzo, in data 31 dicembre 2003, aveva autorizzato, con prescrizioni, la C. spa all’esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti, fino al 31 dicembre 2008, presso l’impianto di smaltimento e recupero di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, da lei gestito in Comune di Civitella in Val di Chiana e con cui, in data 21 agosto 2007, ne aveva disposto l’integrazione per ulteriori quantitativi massimi.

Il Comitato ricorrente, in sintesi, lamentava quanto segue:

"Violazione dei principi di precauzione – Violazione e falsa applicazione art. 32 Cost. – Violazione e falsa applicazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale sulla valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale (AIAIPPC) – Eccesso di potere per carenza istruttoria – Sviamento di potere".

I provvedimenti apparivano illegittimi sia perché non tenevano conto della previsione normativa che, a fronte della tipicità dell’impianto in questione, sanciva l’obbligo di previa procedura di v.i.a. sia perché la configurazione dell’impianto stesso aveva comportato modifiche essenziali che richiedevano tale obbligatoria procedura.

Inoltre, il Comitato ricorrente chiedeva anche la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno ingiusto verificatosi in capo ai soggetti facenti parte del medesimo e tutti residenti nelle vicinanze dell’impianto, a causa del superamento di limiti massimi consentiti per diverse sostanze inquinanti, riscontrato anche dall’ARPAT di Arezzo.

Con separata istanza, notificata il 6 dicembre 2007 e depositata il successivo 18 dicembre, il Comitato ricorrente chiedeva anche la sospensione dei provvedimenti impugnati, rappresentando quali elementi di pericolo i richiamati sforamenti di concentrati inquinanti.

Si costituiva in giudizio la Provincia di Arezzo, rilevando primariamente la tardività del ricorso, in riferimento all’impugnato provvedimento del dicembre 2003, e l’inammissibilità dello stesso, in riferimento a quello dell’agosto 2007, perché l’efficacia dello stesso era limitata all’anno 2007 ed era superata dall’intervenuta autorizzazione integrata ambientale rilasciata alla C. spa.

Quest’ultima pure si costituiva in giudizio, con memoria di pura forma, rilevando la carenza di legittimazione nonchè l’inammissibilità ed infondatezza del ricorso, come successivamente illustrato in una memoria depositata il 15 gennaio 2008.

Alla camera di consiglio del 16 gennaio 2008, la trattazione della domanda cautelare era rinviata, su istanza di parte ricorrente, a quella del merito della controversia.

Con motivi aggiunti ritualmente notificati e depositati il 18 febbraio 2008, il Comitato ricorrente chiedeva anche l’annullamento del provvedimento dirigenziale provinciale del 6 dicembre 2007 con il quale era rilasciata alla C. spa l’autorizzazione integrata ambientale per l’impianto in questione.

In particolare il Comitato, richiamando integralmente i motivi di cui al ricorso introduttivo che riteneva applicabili anche al nuovo provvedimento impugnato, lamentava ulteriormente:

"III Motivo. Nullità della emessa autorizzazione integrata ambientale".

Richiamando la differenza ontologica tra procedimento per la v.i.a. e procedimento per il rilascio dell’a.i.a., il Comitato ricorrente riteneva che nel caso di specie il primo non aveva preceduto il secondo, non potendosi neanche dare luogo a v.i.a. in ratifica, essendo la valutazione ambientale un presupposto preliminare e preventivo dell’autorizzazione in questione.

"Violazione di legge".

L’a.i.a. rilasciata violava in modo palese i principi della disciplina sulle emissioni in atmosfera, consentendo di immettere inquinanti senza alcun valore limite nei periodi di avviamento e di spegnimento né qualificava la potenzialità massima termica del forno, come imposto dal d.lgs. n. 133 del 2005, art. 5, comma 6, ma fissava dei parametri presuntivi sulla base del flusso di rifiuti, consentendo così in futuro la possibilità di aggirare la normativa e di mutare il flusso dei rifiuti senza svolgere una procedura di v.i.a.. Inoltre non trattava in alcun punto gli scarichi ed i valori relativi per le acque di lavaggio dei fumi, in violazione della normativa del "codice ambiente" sugli scarichi e senza fissazione di ulteriori parametri, e rimandava a successivi provvedimenti, non noti, da parte del Comune l’integrazione in materia di inquinamento acustico, senza neanche il necessario approfondimento in sede istruttoria dell’esame della nutrita documentazione depositata nel corso del procedimento.

Le altre parti costituite depositavano memorie ad ulteriore sostegno ed illustrazione delle proprie eccezioni e tesi difensive di merito. In particolare la C. spa estendeva ad un terzo difensore il mandato difensivo.

La pubblica udienza del 14 ottobre 2009 era rinviata su istanza di parte per consentire la trattazione organica nella medesima udienza con altri ricorsi proposti in relazioni ai medesimi provvedimenti impugnati nella presente sede.

Con un secondo ricorso, notificato il 29 maggio 2010, depositato il successivo 10 giugno e iscritto al r.n.g. 951/2010, il medesimo Comitato chiedeva l’annullamento del provvedimento dirigenziale provinciale nel frattempo adottato il 16 marzo 2010 con il quale era stata rilasciata una nuova a.i.a. per l’impianto della C. spa, in sostituzione di quella del 2007 oggetto dei precedenti motivi aggiunti.

Ripercorrendo le premesse del contenzioso e insistendo sulla propria legittimazione processuale a ricorrere, il Comitato ricorrente lamentava quanto segue.

"I. Violazione dei principi di precauzione – Violazione e falsa applicazione art. 32 Cost. – Violazione e falsa applicazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale sulla valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale (AIAIPPC) – Eccesso di potere per carenza istruttoria – Sviamento di potere".

Il Comitato ricorrente, in sostanza, riproponeva il primo motivo del ricorso n. 1690/2007, rimarcando che l’a.i.a. non assorbe la v.i.a., che quest’ultima la deve precedere e che, nel caso di specie, tale rapporto di consequenzialità non era stato rispettato, ricorrendo un’ipotesi di modifica sostanziale dell’impianto, ai sensi dell’art. 4 d.lgs. n. 152/06, come novellato nel 2008.

Analogamente al primo ricorso, anche in questo il Comitato ricorrente concludeva l’esposizione chiedendo il risarcimento del danno subito dai proprietari di immobili finitimi facenti parte del Comitato medesimo.

Si costituivano anche in questo giudizio la Provincia di Arezzo e la C. spa, chiedendo la reiezione del ricorso.

In prossimità della nuova udienza di merito del 22 dicembre 2010, rinviata dal 26 ottobre 2010, tutte le parti depositavano memorie a sostegno delle rispettive tesi ed eccezioni difensive.

Alla pubblica udienza del 22 dicembre 2010, quindi, le cause erano trattenute in decisione.
Motivi della decisione

Il Collegio ritiene di disporre la riunione dei due ricorsi al fine di deciderli con un’unica sentenza, attesa la connessione soggettiva e parzialmente oggettiva dei medesimi in relazione ai motivi di ricorso proposti.

Il Collegio, passando all’esame del primo ricorso, deve considerare le eccezioni preliminari sollevate e ritiene fondata quella di carenza di legittimazione attiva del Comitato ricorrente.

Il Collegio, infatti, secondo l’orientamento recente di questo Tribunale (TAR Toscana, Sez. I, 2.12.10, n. 6710), evidenzia che la legittimazione a ricorrere sussiste in quanto un soggetto giuridico possa vantare la titolarità di una posizione incisa dell’azione amministrativa e ciò non accade quando un comitato spontaneo di cittadini è invece caratterizzato da una forma associativa temporanea, essendo volto alla protezione dei soggetti che ne sono parte e non ha una sua personalità giuridica distinta da questi ultimi, né può ritenersi dotato di quel carattere di stabilità consistente nel fatto di svolgere all’esterno la propria attività da tempo ed in via continuativa (Cons. Stato, Sez.V, 23.4.07, n.1830; Sez. VI, 11.7.08, n. 3507).

Nel caso di specie il Collegio rileva la circostanza che la costituzione del Comitato ricorrente sia avvenuta solo il 9 settembre 2007, pochi giorni prima della proposizione del ricorso n. 1690/2007.

Come ricordato, la giurisprudenza ha affermato che deve essere esclusa la legittimazione ad agire dei comitati istituiti in forma associativa temporanea, con scopo specifico e limitato, costituenti una mera proiezione degli interessi dei soggetti che ne fanno parte e che quindi non sono portatori in modo continuativo di interessi diffusi radicati nel territorio. Diversamente si consentirebbe una sorta di azione popolare che non é ammessa dall’ordinamento (T.A.R. Lazio Lt I, 8.7.09, n. 670; T.A.R. Puglia, Ba, Sez. III, 15.4.09, n. 866).

Nel caso di specie, al momento della proposizione del ricorso, non può ritenersi "radicato" nel territorio il Comitato ricorrente, costituitosi solo nel settembre 2007, come detto.

Il Collegio, inoltre, ribadendo recente specifica giurisprudenza di questa Sezione (TAR Toscana, Sez. II, 21.1.11, n. 121 e 31.8.10, n. 5144), evidenzia che, in generale, le associazioni ambientaliste, non comprese nell’elenco di cui all’art. 13 della legge n. 349 del 1986, sono legittimate a impugnare i provvedimenti lesivi di interessi ambientali qualora perseguano statutariamente in modo non occasionale obiettivi di tutela ambientale, abbiano un adeguato grado di rappresentatività e stabilità, abbiano un’area di afferenza ricollegabile alla zona in cui è situato il bene a fruizione collettiva che si assume leso.

Come ricordato nelle due sentenze ora richiamate, anche se è vero che l’affidamento al Ministero dell’ambiente, ex art. 13 l. 8 luglio 1986 n. 349, del potere di accertamento della legittimazione ad agire delle associazioni ambientaliste e dei comitati non esclude la possibilità per il giudice di valutare, caso per caso, la sussistenza della legittimazione in capo ad una determinata associazione ad impugnare provvedimenti lesivi di interessi ambientali – come riconosciuto dallo stesso Comitato ricorrente citando Cons. Stato, Sez. IV, 21.11.05, n. 6467 – la verifica di tale capacità di agire, anche in relazione all’art. 18 l.n. 349/86, è comunque assoggettata a precise e circoscritte condizioni (Cons. Stato, Sez. IV, 2.10.06, n. 5760 e 19.2.10 n. 1001), diversamente configurandosi un’azione popolare non prevista dall’ordinamento.

In concreto, contrariamente a quanto pur suggestivamente e diffusamente illustrato negli scritti difensivi del Comitato ricorrente, un’associazione non riconosciuta, territorialmente delimitata, deve garantire il possesso dei requisiti, quanto a scopo, rappresentanza, articolazione territoriale, non occasionalità o contingibilità, attività costante di promozione di iniziative volte all’accrescimento dell’interesse verso valori ambientali propri del territorio di riferimento non dissimili, nel dovuto rapporto rispetto all’ambito territoriale di riferimento, a quelli propri delle associazioni riconosciute, essendo stati tali requisiti individuati dalla legge in via eccezionale e nella giusta mediazione – a temperamento del principio di personalità dell’azione in riferimento alla protezione di un interesse personale e attuale – come condizione necessaria al riconoscimento di un’iniziativa processuale a tutela di interessi ambientali coinvolgenti interessi diffusi della collettività.

Diversamente, difetterebbe l’elemento di collegamento soggettivo con l’insieme degli interessi diffusi aventi a riferimento i valori ambientali da promuovere e perseguire, i quali solo divenendo stabilmente propri del soggetto esponenziale non sarebbero più adespoti e come tali lasciati all’esclusiva cura della pubblica amministrazione (di questa Sezione, n. 5144/10 cit.).

Nel caso di specie non si riscontrano in capo al Comitato ricorrente i suddetti integrali requisiti.

Infatti è" depositato in atti l’atto costitutivo in cui si legge (art. 2) che il medesimo "…persegue il fine della solidarietà civile, culturale e sociale e che ha lo scopo di tutelare in via continuativa e stabile la salute dei cittadini e l’ambiente nel territorio della Val di Chiana" (come da modifica del Consiglio Direttivo del 1 ottobre 2007) ma tali profili appaiono del tutto generici, in assenza di prova della effettiva e consolidata rappresentatività fondata sul collegamento stabile con il territorio interessato che deve però consolidarsi, obiettivamente, in un periodo di tempo significativo, che nel caso di specie è essente in quanto il Comitato risulto costituito solo il 9 settembre 2007.

La carenza di adeguata consistenza e rappresentatività degli interessi considerati, inoltre, deve valutarsi anche con riferimento al numero degli associati (T.A.R. Toscana, Sez. II, 5.2.98, n. 145) e questi, a quel che risulta nell’atto costitutivo, erano solo in numero di tredici.

Quel che traspare dall’atto costitutivo è, quindi, solo un’iniziativa di poco anteriore alla proposizione del ricorso n. 1690/2007 – pur essendo l’impianto autorizzato da tempo – e quindi strumentalmente finalizzata al promuovimento dell’azione giurisdizionale che di li a poco sarebbe stata intentata, con la conseguenza che ciò non consente di ritenere la legittimazione del Comitato ricorrente (Tar Toscana, Sez. II, n. 5144/10 cit.).

Ad analoga conclusione deve pervenirsi anche in riferimento al ricorso n. 951/10.

E’ vero, infatti, che nel frattempo erano decorsi circa tre anni dalla proposizione del precedente ricorso e dei motivi aggiunti, ma è altrettanto vero che non risulta dimostrato che, nel frattempo, il Comitato ricorrente abbia dato luogo ad una costante opera di radicamento nel territorio e di proposizione di iniziative a sostegno dello scopo sociale in tutte le sedi indicate nell’atto costitutivo depositato in giudizio.

Nella specie, oltre a quanto dedotto in precedenza in merito al ricorso n. 1690 del 2007, si richiamano nuovamente i principi generali in argomento sintetizzati dalla giurisprudenza cui il Collegio ritiene di aderire.

Può considerarsi indirizzo, infatti, ormai consolidato quello secondo cui l’interesse diffuso si trasforma in interesse collettivo, e diventa, quindi, interesse legittimo tutelabile in giudizio, solo nel momento in cui, indipendentemente dalla sussistenza della personalità giuridica, l’ente dimostri la sua rappresentatività rispetto all’interesse che intende proteggere. Rappresentatività che deve essere desunta da una serie di indici elaborati – non senza contrasti in effetti – dalla giurisprudenza nel corso degli ultimi anni.

In particolare, è stato evidenziato che se deve trattarsi di un ente il cui statuto preveda come fine istituzionale la protezione di un determinato bene a fruizione collettiva, cioè di un dato interesse diffuso o collettivo, l’ente medesimo deve essere in grado, per la sua organizzazione e struttura, di realizzare concretamente le proprie finalità ed essere dotato di stabilità, nel senso che deve svolgere all’esterno la propria attività in via continuativa (Cons. Stato, Sez. VI, 11.7.08, n. 3507). L’azione, pertanto, deve assumere connotazioni tali da creare in capo all’ente una situazione sostanziale meritevole di tutela, al fine di escludere la legittimazione a ricorrere delle c.d. "associazioni di comodo", la cui attività non riflette effettive esigenze collettive e continuative (TAR Campania, Sa, Sez. II, 20.12.10, n. 13718).

Infine, l’organismo collettivo deve essere portatore di un interesse localizzato, nel senso che deve sussistere uno stabile collegamento territoriale tra l’area di afferenza dell’attività dell’ente e la zona in cui è situato il bene a fruizione collettiva che si assume leso ("criterio della c.d. vicinitas").

Ebbene, il Collegio rileva che ancora al momento della proposizione del ricorso in esame non risulta che il Comitato ricorrente avesse svolto attività significative da cui desumere l’esistenza di un’azione stabile e continuativa a sostegno dell’interesse di riferimento.

Non risultano, infatti, iniziative specifiche – quali ulteriori ricorsi giurisdizionali relativi ad altre problematiche, convegni, visite guidate, borse di studio o altro – cui fare riferimento per dimostrare la legittimazione del Comitato ricorrente, considerando che i presupposti processuali – tra cui rientra senz’altro la legittimazione ad agire – devono sussistere al momento della proposizione della domanda e non possono essere desunti da eventi verificatisi successivamente (Cons. Stato, Sez. VI, n. 3507/08 cit.).

Non è tanto, quindi, il numero degli associati a rilevare – che il Comitato ricorrente afferma di essere nell’ordine delle centinaia – ma la costanza e varietà delle iniziative assunte che si assumono come elementi qualificanti ai fini della legittimazione a ricorrere.

Poiché, per costante principio giurisprudenziale, la prova della legittimazione attiva incombe sulla parte ricorrente (C.G.R.S., 13.12.10, n. 1477; TAR Valle Aosta, 18.3.99, n. 56; TAR Veneto, Sez. I, 12.5.93, n. 445; Tar Lazio, Sez. III, 20.6.91, n. 337), per quanto dedotto, deve quindi concludersi nel senso che, al momento della proposizione del secondo ricorso, il Comitato ricorrente era privo di effettiva rappresentatività rispetto all’interesse che intendeva proteggere, in quanto la sua azione risultava carente di stabilità e continuità, non potendo dirsi che il Comitato abbia svolto attività significative da cui desumere l’esistenza di un’azione caratterizzata nel senso illustrato.

Alla luce delle precedenti deduzioni, quindi, il ricorso n. 1690/2007 ed i relativi motivi aggiunti nonché il ricorso n. 951/2010 devono essere dichiarati inammissibili per carenza di legittimazione attiva.

Ne consegue che anche la domanda risarcitoria collegata non può trovare accoglimento.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sui ricorsi ed i motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:

1) dispone la riunione dei due ricorsi;

2) li dichiara inammissibili per carenza di legittimazione attiva;

3) rigetta la domanda risarcitoria;

4) condanna il Comitato ricorrente a corrispondere alla Provincia di Arezzo ed alla C. spa le spese di lite, che liquida in euro 2.000,00 oltre accessori di legge per ciascuna.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. III ter, Sent., 26-04-2011, n. 3589

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Preliminarmente, il Collegio rileva che con il ricorso in epigrafe si impugnano gli atti deliberativi con i quali l’Ente intimato (recte: la Giunta Amministrativa nell’esercizio delle funzioni di Consiglio di Amministrazione per il Personale) ha adottato le determinazioni in merito al conferimento della indennità di direzione di strutture di particolare rilievo, previsto dall’art. 9 della Sez. 2^ del Contratto collettivo nazionale di lavoro degli Istituti e degli enti di ricerca e della sperimentazione, secondo biennio 199697, stipulato il 5.3.1998.

In particolare, i ricorrenti chiedono l’annullamento della delibera 756/98 del 10.12.1998, con la quale sono stati approvati i criteri per la corresponsione ai ricercatori e ai tecnologi del trattamento economico accessorio di cui agli artt. 9 e 10 del CCNL richiamato, secondo biennio 199697, e della successiva delibera 184/99 del 17.3.1999 con la quale, in base ai criteri di attribuzione previsti dalla prima delibera, sono stati individuati le strutture dell’ente ritenute di particolare rilievo nonché i relativi parametri per la corresponsione della indennità di direzione; chiedono quindi l’accertamento del diritto a vedersi attribuita l’indennità di direzione in argomento, con decorrenza retroattiva dal 1° gennaio 1997 oltre rivalutazione monetaria ed interessi.

Va considerato che la domande spiegate con il gravame in epigrafe trovano titolo immediato e diretto nel rapporto di lavoro dei ricorrenti alle dipendenze dell’Ente intimato, con la conseguenza che la controversia relativa è devoluta al giudice che sul rapporto medesimo ha la giurisdizione (cfr. Cassazione civile, sez. un., 7 marzo 2003, n. 3438): nella fattispecie in esame, venendo in contestazione atti di gestione del rapporto di lavoro emanati in epoca successiva al 30 giugno 1998, questi non può essere che il giudice ordinario.

Ed invero, ai sensi dell’art. 45, comma 17, del D.lgs n. 80/98 (poi trasfuso nell’art. 69, comma 7 del T.U. n. 165/2001), al Giudice ordinario sono state devolute le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, concernenti questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998.

In base agli orientamenti della giurisprudenza, ai fini dell’applicazione dell’art. 45, comma 17 richiamato rileva, non già la circostanza che i fatti che hanno dato origine alla controversia si siano svolti in periodo anteriore alla data del 30 giugno 1998, bensì la conclusione che l’Amministrazione ne abbia tratto, in quanto è solo quest’ultima che incide direttamente sul rapporto di lavoro col dipendente (T.A.R. Piemonte 21.12.2004 n. 3635; C.d.S., VI, 23.9.2002 n. 4820) di tal che, per determinare la giurisdizione con riferimento ad atti negoziali del datore di lavoro asseritamente pregiudizievoli per il dipendente, dedotti a fondamento della pretesa fatta valere in giudizio, deve aversi riguardo soltanto al momento dell’emanazione degli atti medesimi (C.d.S., VI, 21.6.2005, n. 3228; Cass. civ., ss.uu., 7.3.2001, n. 89, T.A.R. Abruzzo, 7.12.2004 n. 1291) e non anche all’arco temporale in cui si producono gli effetti del detto atto o al momento in cui si instaura il procedimento giurisdizionale (T.A.R. Basilicata, 23.5.2005, n. 421; C.d.S., V, 9.10.2002 n. 5414), onde si riconosce pacificamente la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie aventi ad oggetto il provvedimento di inquadramento di un pubblico dipendente adottato dopo il 30 giugno 1998 (C.d.S., VI, 3.2.2005, n. 307; id. 16.2.2005, n. 309).

In altri termini, "in materia di rapporti di lavoro instaurati con lo Stato o con altre pubbliche amministrazioni, per determinare, quoad tempus, ai sensi dell’art. 45, comma 17, del d.lg. n. 80 del 1998 (oggi, art. 69, comma 7, del d.lg. n. 165 del 2001), la giurisdizione con riferimento ad atti negoziali del datore di lavoro asseritamente pregiudizievoli, dedotti a fondamento della pretesa fatta valere in giudizio, si deve avere riguardo al momento della verificazione dei fatti costitutivi del diritto rivendicato, ogni qualvolta essi vengano in rilievo a prescindere dal loro collegamento con uno specifico atto di gestione del rapporto da parte dell’amministrazione datrice di lavoro; mentre, allorché il regime del rapporto preveda che la giuridica rilevanza di quei fatti sia assoggettata ad un preventivo apprezzamento dell’amministrazione medesima ed alla conseguente declaratoria della sua volontà al riguardo, deve farsi riferimento al momento in cui interviene siffatta declaratoria" (cfr. Cassazione civile, sez. un., 23 gennaio 2004, n. 1234).

Nel caso di specie, i provvedimenti impugnati con il ricorso in epigrafe, pur avendo ad oggetto le determinazioni dell’Ente in merito al conferimento dell’indennità di direzione per il biennio 199697, intervenivano ben oltre il termine del 30 giugno 1998 – posto dal legislatore come discrimine per individuare il giudice investito della giurisdizione in merito alle controversie relative ai rapporti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni – e nonostante il ricorso sia volto al riconoscimento di differenze retributive temporalmente riferibili al periodo di servizio già prestato presso l’Amministrazione resistente ed anteriore al predetto termine, solo i suddetti provvedimenti rappresentavano la conclusione cui l’Amministrazione si era determinata, e come tale direttamente incidente sul rapporto di lavoro con i dipendenti e determinante la lesione lamentata.

In applicazione delle richiamate disposizioni normative, il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adito, essendo stati impugnati dei provvedimenti emanati, rispettivamente, in data 10.12.1998, e 17.3.1999, quando ormai la giurisdizione sul rapporto in esame era stata già trasferita al giudice ordinario, davanti al quale il processo può essere riproposto a cura della parte interessata, fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta innanzi a questo Tribunale amministrativo, in applicazione dell’art. 11 del DLgs 2 luglio 2010, n. 104.

Considerata la difficoltà delle questioni interpretative trattate, ai fini della individuazione del Giudice avente giurisdizione per la odierna controversia, sussistono giuste ragioni per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese e degli onorari del presente giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 08-09-2011, n. 18466 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo

che D.T., con ricorso del 10 settembre 2009, ha impugnato per cassazione – deducendo tre motivi di censura -, nei confronti del Ministro dell’economia e della finanze, il decreto della Corte d’Appello di Napoli depositato in data 18 maggio 2009, con il quale la Corte d’appello, pronunciando sul ricorso della D. – volto ad ottenere l’equa riparazione dei danni non patrimoniali ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1, in contraddittorio con il Ministro dell’economia e delle finanze – il quale, costituitosi nel giudizio, ha concluso per l’inammissibilità o l’infondatezza del ricorso -, ha condannato il resistente a pagare alla ricorrente la somma di Euro 8.400,00 a titolo di equa riparazione;

che resiste, con controricorso, il Ministro dell’economia e delle finanze;

che, in particolare, la domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale – richiesto nella misura di Euro 22.000,00 per l’irragionevole durata del processo presupposto – proposta con ricorso del 21 novembre 2008, era fondata sui seguenti fatti: a) la D., asseritamente interessata con altri ricorrenti all’apertura di un ambulatorio medico nel Comune di (OMISSIS), apertura negata invece dalla Regione Campania, aveva impugnato – con ricorso del 16 novembre 1990 – gli atti di diniego dinanzi al Tribunale amministrativo regionale della Campania; b) il Tribunale adito, al momento della proposizione della domanda di equa riparazione non aveva ancora deciso la causa;

che la Corte d’Appello di Napoli, con il suddetto decreto impugnato:

a) ha ritenuto infondata l’eccezione di improcedibilità della domanda, avendo il ricorrente depositato istanza di prelievo nel processo presupposto in data 18 novembre 2008; b) ha ritenuto parzialmente fondata l’eccezione di prescrizione sollevata dall’Amministrazione resistente, ritenendo estinto per prescrizione decennale il diritto di credito fatto valere concernente, a ritroso, il periodo di irragionevole durata fino al 20 novembre 1998; c) ha determinato in dieci anni e sei mesi circa (dal 21 novembre 1998 al 13 maggio 2009, data della deliberazione del decreto) il periodo eccedente la ragionevole durata; d) ha liquidato a titolo di equa riparazione per danno non patrimoniale la somma di Euro 8.400,00, calcolata in base ad un importo annuo di circa Euro 800,00.
Motivi della decisione

che con i tre motivi di censura vengono denunciati come illegittimi dalla ricorrente: a) la affermata prescrizione parziale del diritto fatto valere; b) l’applicazione di un parametro di liquidazione dell’indennizzo ingiustificatamente inferiore a quello indicato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo; c) la riduzione dell’indennizzo per il comportamento inerte della ricorrente, avuto riguardo alla ritardata presentazione dell’istanza di prelievo;

che il ricorso merita accoglimento, nei limiti di seguito precisati;

che, in particolare, la censura sub a) è manifestamente fondata, perchè, secondo il costante orientamento di questa Corte, in tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, la L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 4, nella parte in cui prevede la facoltà di agire per l’indennizzo in pendenza del processo presupposto, non consente di far decorrere il relativo termine di prescrizione prima della scadenza del termine decadenziale previsto dal medesimo art. 4 per la proposizione della domanda, in tal senso deponendo, oltre all’incompatibilità tra la prescrizione e la decadenza, se riferite al medesimo atto da compiere, la difficoltà pratica di accertare la data di maturazione del diritto, avuto riguardo alla variabilità della ragionevole durata del processo in rapporto ai criteri previsti per la sua determinazione, nonchè il frazionamento della pretesa indennitaria e la proliferazione di iniziative processuali che l’operatività della prescrizione in corso di causa imporrebbe alla parte, nel caso – quale quello di specie – di ritardo ultradecennale nella definizione del processo (cfr., ex plurimls, le sentenze nn. 27719 del 2009, 1886 e 3325 del 2010);

che le censura sui) b) e sub c) sono assorbite;

che, pertanto, il decreto impugnato deve essere annullato in relazione alla censura accolta;

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., comma 2;

che il processo presupposto de quo è pacificamente iniziato in data 3 novembre 1990 ed era pendente alla data del 21 novembre 2008, della proposizione della domanda di equa riparazione, con la conseguenza che esso si era protratto complessivamente per diciotto anni circa, con la conseguenza che – detratto il periodo di tre anni di ragionevole durata – la eccedenza irragionevole va determinata in quindici anni circa;

che la fattispecie è inoltre caratterizzata dalla incontestata circostanza che la ricorrente ha depositato nel corso del processo presupposto la cosiddetta "istanza di prelievo" soltanto nel novembre 2008;

che questa Corte, sussistendo il diritto all’equa riparazione per il danno non patrimoniale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2 e fermo restando il periodo di tre anni di ragionevole durata per il giudizio di primo grado, considera equo, in linea di massima, l’indennizzo di Euro 750,00 per ciascuno dei primi tre anni di irragionevole durata e di Euro 1.000,00 per ciascuno dei successivi anni;

che questa Corte, inoltre, ha già più volte affermato il principio secondo cui, in tema di equa riparazione ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, la lesione del diritto alla definizione del processo in un termine ragionevole, di cui all’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, va riscontrata, anche per le cause davanti al giudice amministrativo, con riferimento al periodo intercorso dall’instaurazione del relativo procedimento, senza che una tale decorrenza del termine ragionevole di durata della causa possa subire ostacoli o slittamenti in relazione alla mancanza dell’istanza di prelievo od alla ritardata presentazione di essa, secondo cui l’innovazione, introdotta dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54, comma 2, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, art. 1, comma 1 (per il quale la domanda non è proponibile se nel giudizio davanti al giudice amministrativo, in cui si assume essersi verificata la violazione, non sia stata presentata l’istanza di prelievo ai sensi del R.D. 17 agosto 1907, n. 642, art. 51), non può incidere sugli atti anteriormente compiuti, i cui effetti, in mancanza di una disciplina transitoria o di esplicite previsioni contrarie, restano regolati, secondo il fondamentale principio tempus regit actum, dalla norma sotto il cui imperio siano stati posti in essere, e secondo cui – tuttavia – la mancata o ritardata presentazione dell’istanza di prelievo può incidere, entro i limiti dell’equità, sulla determinazione dell’entità dell’indennizzo, con riferimento all’art. 2056 cod. civ., richiamato dalla L. n. 89 del 2001, art. 2 (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 28507 del 2005, pronunciata a sezioni unite, 24901 del 2008, 14753 del 2010);

che tale orientamento giurisprudenziale ha ottenuto sostanziale avallo dalla Corte EDU (decisione 2 giugno 2009, Daddi contro Italia) la quale, con due recentissime decisioni (del 16 marzo 2010, Volta et autres contro Italia; 6 aprile 2010, Falco et autres contro Italia), ha ritenuto che potessero essere liquidate, a titolo di indennizzo per il danno non patrimoniale da eccessiva durata del processo, in relazione ai singoli casi ed alle loro peculiarità, somme complessive d’importo notevolmente inferiore a quella di mille euro annue normalmente liquidate, con valutazione di detto danno che consentono al giudice italiano di procedere, in relazione alle particolarità della fattispecie, a liquidazioni dell’indennizzo più riduttive rispetto a quelle precedentemente ritenute congrue (cfr., ex plurimis, la sentenza n. 14753 del 2010 cit.);

che, nella specie – caratterizzata dalla ritardata presentazione dell’istanza di prelievo -, sulla base dei criteri adottati da questa Corte e dianzi richiamati, nonchè dei recepiti correttivi consentiti dalla giurisprudenza della Corte EDU, il diritto all’equa riparazione per il danno non patrimoniale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2, va equitativamente determinato in Euro 9.000,00 per i diciotto anni circa di irragionevole ritardo (Euro 500,00 annui), oltre gli interessi a decorrere dalla proposizione della domanda di equa riparazione e fino al saldo;

che, conseguentemente, le spese processuali del giudizio a quo debbono essere nuovamente liquidate – sulla base delle tabelle A, paragrafo 4, e B, paragrafo 1, allegate al D.M. Giustizia 8 aprile 2004, n. 127, relative ai procedimenti contenziosi – in complessivi Euro 1.850,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 600,00 per diritti ed Euro 1.200,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, da distrarsi in favore dell’avv. Giovanni Itro, dichiaratosene antistatario;

che le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo la causa nel merito, condanna il Ministro dell’economia e delle finanze al pagamento alla ricorrente della somma di Euro 9.000,00, oltre gli interessi dalla domanda, condannandolo altresì al rimborso, in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio, che determina, per il giudizio di merito, in complessivi Euro 1.850,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 600,00 per diritti ed Euro 1.200,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, da distrarsi in favore dell’avv. Giovanni Itro, dichiaratosene antistatario, e, per il giudizio di legittimità, in complessivi Euro 900,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, da distrarsi in favore dello stesso avv. Itro, dichiaratosene antistatario.

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