Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 05-05-2011) 25-07-2011, n. 29661 Ricorso

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Presidente della Corte d’Appello di Milano, con ordinanza 5/3/2011, convalidava l’arresto, eseguito il giorno precedente ad iniziativa della Polizia giudiziaria, di L.M.A., nei cui confronti il Tribunale di Grande Istanza di Mulhouse (Francia) aveva emesso mandato di arresto europeo n. 09/13694E, perchè indagato in quel Paese per il reato di omicidio volontario in danno della moglie, commesso il (OMISSIS), e sottoponeva il predetto, al fine di garantirne la consegna e scongiurare il pericolo di fuga, alla misura cautelare della custodia in carcere.

2. Ha propostò ricorso per cassazione il L.M., deducendo: 1) violazione della legge processuale, con riferimento all’art. 125 c.p.p., in relazione all’art. 24 Cost., per essere illeggibile, nella parte manoscritta, l’ordinanza impugnata, da ritenersi pertanto priva di motivazione; 2) mancanza di motivazione in ordine al ritenuto pericolo di fuga, che andava escluso in difetto di elementi che ne comprovassero la sussistenza.

3. Il ricorso, in quanto manifestamente infondato, è inammissibile.

Non sussiste la dedotta indecifrabilità grafica del provvedimento impugnato. Questo, invero, pur evidenziando qualche difficoltà di lettura, è sostanzialmente comprensibile nell’iter logico-giuridico posto a base della scelta cautelare, giustificata, in coerenza con la previsione normativa di cui all’art. 13, comma 2, in relazione alla L. n. 69 del 2005, art. 9, commi 4 e 5, dal pericolo di fuga della persona richiesta, reso concreto dall’allontanamento della stessa dal luogo di commissione del grave fatto di sangue, dall’assenza di una dimora stabile in Italia, essendosi il L.M. allontanato anche dal territorio di origine ((OMISSIS)) per stabilirsi in (OMISSIS), dati – questi – indicativi di un chiaro intento di eludere le ricerche della Polizia.

L’apparato argomentativo su cui riposa l’ordinanza in verifica è adeguato e immune da vizi logici e non è posto in crisi neppure dalla seconda censura articolata in ricorso, che è meramente assertiva e, quindi, inidonea a evidenziare un vizio rilevante sotto il profilo della legittimità. 4. Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende della somma, che stimasi equa, di Euro 1.000,00.

Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente, la cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. V, Sent., 19-09-2011, n. 5273 Concessione per nuove costruzioni

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

con la sentenza appellata i Primi Giudici hanno accolto il ricorso proposto dall’odierna appellata avverso il diniego di concessione edilizia adottato dal Comune di Rimini;

Rilevato che i Primi Giudici hanno posto a fondamento della statuizione di accoglimento la ritenuta scadenza, per avvenuto decorso del quinquennio di cui all’art. 2 della legge n. 1187/2968, del vincolo a "parco urbano e di quartiere" imposto sul lotto in con il PRG del 1978 (art. 3.18 delle norme tecniche di attuazione);

Ritenuto che l’appello proposto dal Comune di Rimini avverso la sentenza di prime cure merita accoglimento alla stregua delle seguenti considerazioni:

secondo la recente e condivisibile giurisprudenza di questo Consiglio (cfr., ex multis,

Consiglio Stato, sez. IV, 10 giugno 2010, n. 3700), i vincoli di piano regolatore, ai quali si applica il principio della decadenza quinquennale, ai sensi dell’art. 2, l. 19 novembre 1968 n. 1187, sono soltanto quelli che incidono su beni determinati, assoggettandoli a vincoli preordinati all’espropriazione o a vincoli che ne comportano l’inedificabilità e, dunque, svuotano il contenuto del diritto di proprietà, incidendo sul godimento del bene tanto da renderlo inutilizzabile rispetto alla sua destinazione naturale ovvero diminuendone in modo significativo il suo valore di scambio; -la previsione di una determinata tipologia urbanistica, quale nella specie relativa alla realizzazione o conservazione di parco urbano o di quartiere, non configura un vincolo preordinato all’espropriazione né comporta l’inedificabilità assoluta, trattandosi di una prescrizione diretta a regolare concretamente l’attività edilizia e quindi, costituente esercizio di potestà conformativa che sfugge al ricordato limite temporale (cfr. art. 11, l. 17 agosto 1942 n. 1150);

nel caso in esame, peraltro, il vincolo consente la realizzazione di strutture a carattere provvisorio, quali chioschi di ristoro, tettoie aperte e attrezzi per il gioco dei bambini, prevedendo una destinazione non rimessa alla necessaria iniziativa pubblica e, quindi, attuabile, senza previa ablazione del bene, anche ad iniziativa privata o promiscua pubblicoprivata;

Reputato, in definitiva, che l’appello merita accoglimento in ragione della legittimità della determinazione negativa adottata dal Comune appellante in forza del richiamo di prescrizione di piano ancora vigente;

Ritenuto, infine, che sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio in ragione delle oscillazioni interpretative registratesi in passato in subiecta materia;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,

accoglie l "appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso di primo grado.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 24-06-2011) 23-09-2011, n. 34711 Trattamento penitenziario

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Svolgimento del processo

1. – Con ordinanza deliberata il 10 dicembre 2009, il Tribunale di sorveglianza di Firenze, ha respinto le istanze di differimento dell’esecuzione della pena a norma dell’art. 147 c.p. ovvero di ammissione di una delle forme di detenzione domiciliare ai sensi dell’art. 47 ter ord. pen., avanzate da S.G. – condannato in via definitiva alla pena di anni sei di reclusione per partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata all’usura ed all’esercizio abusivo di intermediazione finanziaria – in quanto affetto da gravi infermità fisiche, (cardiopatia fibrillante, amputazione della gamba destra), che avevano comportato un riconoscimento d’invalidità civile, nella misura dell’82%. 1.1 – Il tribunale – oltre ad evidenziare l’obiettiva gravità dei fatti per i quali era intervenuta condanna e la "non adeguatezza" della condotta successiva dell’istante, anche In considerazione dell’assenza di qualsiasi risarcimento del danno, anche parziale – motivava tale decisione sul rilievo che: la pena residua da espiare, superiore ai tre anni, rendeva non ammissibile la concessione di misure alternative; le condizioni di salute del condannato, in base alla documentazione medica in atti, non potevano ritenersi incompatibili con la detenzione, tenuto conto, quanto all’amputazione della gamba e la possibilità di deambulazione solo grazie alla protesi applicatagli, che tale patologia risultava "cronica e stazionaria" e costuiva impedimento al solo svolgimento di attività lavorativa; quanto alle ulteriori patologie, che le stesse risultavano sotto controllo e fronteggiate con adeguate terapie.

2. – Ricorre per cassazione il condannato per il tramite del suo difensore, denunziandone l’illegittimità per vizio di motivazione e violazione di legge.

Nel ricorso si deduce: l’ordinanza impugnata è inficiata dalla totale sottovalutazione di alcuni dati essenziali (l’età del condannato, superiore al sessanta anni; e l’inabilità parziale del S., dichiarato invalido civile in misura pari all’82%), che imponevano l’accoglimento della richiesta di detenzione domiciliare, illogicamente negata a ragione di un arbitrario distinguo tra invalidità civile ed inabilità e dell’incongruo riferimento alla gravità relativa delle patologie da cui è affetto il condannato ed al giudizio di compatibilità delle stesse con lo stato di detenzione.

Motivi della decisione

1. – L’impugnazione è basata su motivi infondati e va quindi rigettata.

1.1 – Ed invero, premesso che la richiesta del detenuto risulta esaminata sia sotto il profilo del differimento facoltativo dell’esecuzione della pena ( art. 147 cod. pen.) che della detenzione domiciliare, avendo il tribunale motivatamente escluso sia che il S. risulti affetto da patologie così avanzate da non rispondere più ai trattamenti ed alle terapie curative, sia che lo stesso fosse meritevole della misura alternativa richiesta, in ragione dell’ancora elevato pericolo di recidivanza, deve rilevarsi, in primo luogo, che ai fini del rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena, non basta che il condannato, come nel caso in esame, sia affetto da plurime malattie fisiche, anche gravi, ma occorre, altresì, che sia accertato che il regime di detenzione non possa assicurare la prestazione di adeguate cure mediche, così da essere causa di una sofferenza aggiuntiva proprio per effetto della privazione dello stato di libertà (in tal senso ex multis, Cass., Sez. 1^, n. 17947 del 16/4/2004, imp. Vastante, rv 228289, secondo cui "in tema di differimento facoltativo di una pena detentiva ai sensi dell’art. 147 cod. pen. è necessario che le patologie da cui è affetto il condannato siano di tale gravità da far apparire l’espiazione della pena in contrasto con il senso di umanità cui si ispira la norma contenuta nell’art. 27 Cost. e comunque non siano suscettibili di adeguate cure nello stato di detenzione, operando un bilanciamento tra l’interesse del condannato ad essere adeguatamente curato e le esigenze di sicurezza della collettività").

In corretta applicazione di tali principi, il tribunale di sorveglianza ha rilevato, anche sulla base della documentazione sanitaria prodotta, che le condizioni di salute dell’istante non erano al momento incompatibili con lo stato di detenzione, anche perchè le stesse venivano adeguatamente trattate e seguite, in ambito penitenziario.

La "ratio decidendi" dell’ordinanza, sin qui esposta, risulta quindi pienamente conforme alle vigenti previsioni normative ed è del tutto immune da vizi logici e giuridici, onde la valutazione posta a base della pronuncia di rigetto risulta non censurabile nel giudizio di legittimità, non indicando il ricorrente alcun concreto elemento dimostrativo di un decisivo travisamento delle risultanze processuali che consenta di ritenere che il S. abbia bisogno di cure e trattamenti indispensabili, tali da non poter essere praticati in regime di detenzione inframuraria neppure mediante ricovero in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura ai sensi della L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 11 (cd. ordinamento penitenziario).

Al riguardo non è superfluo ricordare, del resto, che in tema di rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena per gravi ragioni di salute, il principio costituzionale di tutela della salute ( art. 32 Cost.) e del senso di umanità ( art. 27 Cost.) che deve caratterizzare l’esecuzione della pena, va contemperato con l’esigenza di certezza della pena nella sua esecuzione con riferimento al principio di uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge ( art. 3 Cost.), anche perchè, come già chiarito da questa Corte, "il differimento della pena per motivi di salute può essere giustificato solo con l’impossibilità di praticare utilmente le cure necessarie nel corso dell’esecuzione della pena, non già dalla possibilità di praticarle meglio, fuori della struttura penitenziaria" (così Sez. 1, Sentenza n. 4690 del 23/9/1996, imp. Camerlengo, Rv. 205750).

1.2 – Quanto poi al rigetto della richiesta subordinata della concessione della detenzione domiciliare ai sensi dell’art. 47 ter, comma 1, lett. d) principale oggetto delle censure del ricorrente – va anzitutto precisato che la concedibilità dei benefici di cui al capo 6^ della L. 26 luglio 1975, n. 354, non si sottrae al criterio della valutazione discrezionale, che deve riguardare, al di là dell’indefettibile accertamento delle condizioni di ammissibilità, l’opportunità del trattamento alternativo, che non può prescindere, come avviene per ogni altra misura della stessa categoria, dall’esistenza di un serio processo, già ampiamente avviato, di revisione critica del passato delinquenziale e di risocializzazione, oltre che dalla concreta praticabilità del beneficio stesso, essendo ovvio, infatti, che la facoltà di ammettere alle misure alternative richiede l’accertamento dell’esistenza dei presupposti relativi all’emenda di tali soggetti e alle finalità di conseguire la loro stabile rieducazione, senza pericolo di recidivanza.

Ciò posto, nessun profilo di illegittimità è fondatamente ravvisabile nella decisione impugnata relativamente al giudizio di rilevata persistente pericolosità del S. malgrado l’età e le condizioni di salute, avendo il tribunale basato la propria valutazione sul punto, non solo sull’obiettiva gravità dei reati oggetto della sentenza condanna posta in esecuzione (associazione per delinquere finalizzata all’usura; esercizio abusivo di attività di intermediazione finanziaria), alla cui consumazione, per altro, la rilevata invalidità civile non risulta aver rappresentato un obiettivo impedimento, avendo tenuto conto, altresì, anche della condotta successiva al reato, ed in particolare, del mancato risarcimento, anche in maniera parziale, del danno.

2. – Il rigetto del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art. 616 cod. proc. pen. in ordine alla spese del presente procedimento.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 06-03-2012, n. 3465 Condominio di edifici

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Svolgimento del processo

Tra P.G. e il condominio di (OMISSIS) si è instaurato sin dal 1990 un contenzioso relativo a pretesi danni patiti dalla condomina per infiltrazioni di acqua piovana, che avrebbero causato l’impossibilità di godimento del suo bene immobile, costituito da un appartamento posto al quinto piano dello stabile.

L’odierno ricorso è relativo a due cause riunite, la prima instaurata nel 1997 da G. P. con opposizione a decreto ingiuntivo relativo al mancato pagamento da parte sua di contributi e spese condominiali per gli anni dal 1995 al 97, per circa Euro 6.700;

la seconda instaurata con citazione del marzo 1998, chiedendo l’accertamento negativo del debito per contributi e spese condominiali maturati nella gestione 97/98; con richiesta – nel primo giudizio – del risarcimento del danno subito per il mancato godimento dell’appartamento.

Le due cause venivano riunite nel 2000. Dopo il rigetto di ricorso ex art. 700 c.p.c., il tribunale di Milano con sentenza del 29 maggio 2004 respingeva l’opposizione a decreto ingiuntivo e ogni altra domanda di P.G..

L’appello della soccombente, dopo l’esame di altro ricorso ex art. 700 c.p.c. e del relativo reclamo, veniva accolto, previa nuova istruttoria con sentenza del 27 gennaio 2009, la quale condannava il condominio a restituire all’attrice la somma di Euro 123 circa, a titolo di spese condominiali versate in eccesso nel 96/97; dichiarava dovute al Condominio le residue spese condominiali; condannava il condominio pagare all’appellante, a titolo di risarcimento danni, la somma di circa Euro 92.000, oltre che le spese legali per due terzi.

Il condominio di via (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione, articolato in sette motivi.

P.G. ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione

Va premesso che il ricorso è soggetto ratione temporis alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006. 2) Con il primo motivo parte ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 346 c.p.c.; sostiene che l’appellante P. sarebbe decaduta delle domande ed eccezioni non accolte in primo grado, in guanto avrebbe omesso di riproporre espressamente e specificamente tali istanze nel giudizio di appello.

La censura, relativa ad eccezione preliminare sollevata in appello, è infondata.

La corte milanese ha avuto ben presente la giurisprudenza relativa alla presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c. e ha ritenuto congrue le conclusioni formulate dalla parte appellante mediante il richiamo a quelle assunte in primo grado "da intendere integralmente trascritte", formula sufficiente allo scopo. La statuizione, correttamente motivata con il richiamo del puntuale passo dell’atto di appello, è conforme alla giurisprudenza di legittimità, a mente della quale "per sottrarsi alla presunzione di rinuncia di cui all’art. 346 cod. proc. civ., l’appellante ha l’onere di riproporre, a pena di formazione del giudicato implicito, le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, manifestando in modo chiaro e preciso la propria volontà di riaprire la discussione e di chiederne il riesame al giudice superiore, e sollecitando la decisione su di esse" (Cass. 9878/05).

3) Il secondo motivo lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2043 c.c..

Dopo una lunga dissertazione in ordine all’onere della prova del danno e alle modifiche progressivamente portate dalla resistente alle domande risarcitorie, parte ricorrente afferma che la Corte d’appello male ha fatto a considerare il mancato godimento dell’immobile quale danno patrimoniale subito dalla attrice per effetto delle infiltrazioni, atteso che ella non avrebbe mai provato di aver speso alcuna somma a titolo di canone o albergo per vivere altrove (in grassetto nel testo del ricorso). Cita inoltre (pag. 96) alcuni documenti che sarebbero stati malvalutati dalla Corte di appello.

Conclude il motivo con il seguente quesito di diritto: "stabilisca la Suprema Corte di Cassazione se il danno da mancato godimento dell’immobile da adibire ad abitazione principale debba essere considerato come danno patrimoniale e non come danno non patrimoniale, e se, qualora il danno da mancato godimento dell’immobile da adibire ad abitazione principale dovesse essere fatto rientrare tra i danni patrimoniali, possa questo essere provato, mancando totalmente altre prove, soltanto sulla base di una c.t.u. che stimi e ipotizzi una quantificazione del danno basata sulla mera potenzialità di affittanza dell’immobile e sull’indicazione del canone di affitto di mercato della zona e non equitativamente del giudice ai sensi dell’art. 1226 c.c., il tutto nella totale assenza dell’intenzione dell’asserito danneggiato di porre a reddito l’immobile e/o di allegazione di elementi di prova circa l’effettivo tentativo o l’intenzione di locare dell’immobile stesso".

La censura è priva di pregio.

3.1) In primo luogo occorre rilevare che essa si manifesta principalmente non come censura ex art. 360 c.p.c., n. 2 (violazione di legge), ma come denuncia di vizio di motivazione, per il riferimento alla mancanza di prova del danno, alla documentazione negletta, all’uso di una consulenza tecnica.

Trattasi inoltre di censura che non è formulata in ossequio al principio di autosufficienza e di specificità del ricorso per cassazione, cioè riportando integralmente e per esteso le risultanze asseritamente malvalutate e spiegando dettagliatamente in qual modo esse possano risultare decisive.

Quanto al profilo della violazione di legge, va rilevata la completa infondatezza di essa.

Una volta fornita dall’istante, su cui incombeva il relativo onere, la prova del danno, costituito dalla indisponibilità dell’appartamento a causa delle infiltrazioni addebitate al condominio, il giudice di merito aveva l’obbligo di stabilire l’entità del pregiudizio conseguente a questa perdita patrimoniale.

Ciò ha fatto utilizzando il criterio del valore locativo dell’immobile (Cass. 11611/09 per ipotesi identica; 13242/07) e affidando opportunamente a un consulente il compito di fornire elementi utili alla determinazione della perdita economica de qua (cfr Cass. 3990/06).

4) Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 61 e dell’art. 115 c.p.c..

Anche questa volta la censura si esprime in termini incerti tra la violazione di legge e il vizio di motivazione, poichè indugia sul presupposto della violazione, costituito dalla ricostruzione del fatto, di cui si nega la prova.

Il quesito di diritto è così articolato: "stabilisca la Suprema Corte di cassazione se le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio possono costituire fonte oggettiva di prova dei danni asseritamente subiti in conseguenza di infiltrazioni d’acqua all’interno di un appartamento senza che vi sia stata alcuna dimostrazione della loro esistenza da parte del danneggiato, e/o prova della situazione precedente, e se la quantificazione dei danni operata dal c.t.u., sulla base di presunzioni di potenziale affittanza dell’immobile, possa, da sola, costituire l’unica prova in ordine all’entità degli stessi danni, senza che il danneggiato ne abbia in alcun modo dimostrato l’esistenza, e quindi essere l’unico elemento probatorio sul quale si fonda la decisione del giudicante".

Non mette conto smentire la pretesa inammissibilità di una consulenza percipiente, cioè volta ad accertare fatti che il consulente può affidabilmente rilevare, meglio di ogni altra fonte di prova, grazie alle sue peculiari competenze tecniche, giacchè lo stesso ricorso lo ammette.

La censura si risolve pertanto in una generica critica all’uso della prima consulenza e all’affermazione che nel corso del tempo vi sarebbe stata progressione nel degrado dell’appartamento abbandonato.

La critica è apodittica, e quindi inammissibile, perchè enuncia che ciò "non corrisponde alle risultanze istruttorie" e sarebbe illogico "perchè tutte le perizie svolte sia in primo grado sia in grado di appello" avrebbero "accertato la stessa identica situazione". Il testo di tali risultanze è riportato parzialmente, mediante un passo della ctu Ca., che giunge però a confermare l’ingravescente degrado, dal consulente attribuito alla "mancata manutenzione immobiliare di cui si tratta" e all’evidente "stato di abbandono in cui versa" l’appartamento, il cui degrado generale sarebbe – anche secondo questo consulente – "aumentato nel tempo".

Se ne desume che la progressione del degrado vi è stata e che una volta addebitata al Condominio l’origine del pregiudizio, avrebbe potuto soltanto essere dedotto ed evidenziato – ma non risulta in ricorso che sia stato fatto – un concorso colposo del danneggiato; in mancanza, il progredire del danno restava imputabile all’autore di esso.

5) Il quarto motivo espone violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 324 c.p.c..

Viene censurato il seguente passo della sentenza della sentenza della corte d’appello di Milano: "deve, pertanto, escludersi, sulla scorta di tali motivate valutazioni (a proposito delle quali è da notare che il c.t.u. svolge un attento esame di tutti gli elementi a sua disposizione, confrontando anche il contenuto dei successivi accertamenti tecnici), che nei fatti oggetto della sentenza appellata siano compresi quelli di cui al precedente giudizio fra le stesse parti, conclusosi con sentenza passata in giudicato, potendo dirsi accertata una costante progressione nella gravita delle infiltrazioni e conseguentemente dei danni subiti dall’immobile di proprietà dell’appellante".

Parte ricorrente deduce che la sentenza del 2000 della Corte di Milano su un primo giudizio risalente al 1990 aveva definito la materia del contendere e che la sentenza era stata confermata da pronuncia inammissibilità di cui a Cass. 16354/03.

Anche questa censura è inammissibilmente formulata. Essa pone come vizio di violazione di legge un interrogativo retorico, poichè chiede, come si delinea nel quesito conclusivo, se un accertamento passato in giudicato possa essere oggetto di nuova pronuncia. In tal modo si pone un quesito inammissibile perchè non concreto, giacchè la Corte di appello ha escluso esplicitamente, nel rigettare l’eccezione già svolta davanti ad essa, che i fatti oggetto della sentenza qui appellata siano identici a quelli già giudicati. Per rendere concreto e ammissibile il quesito, parte ricorrente avrebbe pertanto dovuto criticare efficacemente quella parte della sentenza di cui si afferma che nuove erano le lesioni subite dall’immobile dell’appellante, a causa di una costante progressione di esse.

6) Il quinto motivo, che denuncia omessa denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, mira a far affermare che la corte di appello abbia dichiarato la responsabilità del condominio per il ritardo nell’attuazione dell’ordinanza cautelare di esecuzione dei lavori di ripristino dell’appartamento, omettendo di valutare le cause del ritardo.

Anche questa censura è inammissibile. Essa si risolve nella contrapposizione tra le motivate affermazioni della Corte di appello e la pretesa del ricorrente di una diversa valutazione dei fatti. Fa leva infatti su pretese difficoltà addotte dalla attrice all’esecuzione dei lavori, difficoltà di cui si dice genericamente che sarebbero circostanze "tutte provate e dimostrate in sede di gravame, sia in quanto confermate negli atti e nei provvedimenti di causa e sia perchè riportate nelle stesse ordinanza della corte d’appello di Milano".

In tal modo la censura si traduce in una richiesta di rivisitazione degli atti inammissibile in sede di legittimità. 7) Il sesto motivo è relativo a violazione e falsa applicazione degli artt. 62 e 194 c.p.c..

Il quesito posto è il seguente: "stabilisca la Suprema Corte di cassazione se sia legittimo e conforme al diritto che la corte d’appello fondi la propria decisione sulla condanna al risarcimento dei danni per opere di ripristino, nonchè la sua quantificazione, unicamente su di una consulenza tecnica di ufficio che ha quantificato detti danni per opere di ripristino nonostante questa quantificazione e valutazione non fosse stato oggetto del quesito peritale formulato dal giudice istruttore, e quindi extra petitum anche con riferimento alle domande attoree formulate nell’atto di citazione".

Nello svolgimento del motivo, parte ricorrente si duole del fatto che il consulente incaricato in primo grado, il cui elaborato è stato valorizzato dalla Corte di appello in sede decisoria, non si sia attenuto strettamente al quesito postogli relativamente alla "presenza di provenienza di infiltrazioni d’acqua", al loro carattere e continuità, alla inabitabilità dell’appartamento dell’attrice e alla quantificazione del danno, ma non si sia soffermato anche sulla descrizione dei lavori da eseguirsi alla gronda condominiale e al cordolo dei terrazzi e abbia ricalcolato danni già oggetto di precedente giudizio. Ma non avrebbe tenuto in debita considerazione le condizioni dell’appartamento descritte in quella prima consulenza.

Infine la corte d’appello avrebbe errato nel recepire la quantificazione del valore locativo effettuata con riferimento a un appartamento in stato di conservazione buono. La censura è, come è palese, inammissibile e infondata. E’ inammissibile nella parte in cui pone un quesito che non ha congruità piena con le critiche svolte nel motivo.

E’ infondata, perchè mette in dubbio il potere del giudice di utilizzare ogni indicazione utile acquisita legittimamente, quale è ogni rilievo del consulente d’ufficio se pertinente alle questioni esaminate, come nel caso della indicazione dei danni oggetto di controversia risarcitoria.

8) L’ultimo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1123 e 1126 c.c. e art. 102 c.p.c..

Parte ricorrente lamenta che in presenza di responsabilità per mancata manutenzione del lastrico solare ex art. 1126 c.c., quale apparentemente affermata dalla Corte d’appello, i giudici di merito avrebbero dovuto disporre "l’integrazione del contraddittorio dei proprietari dei terrazzi sovrastanti l’appartamento della signora P. ai sensi dell’art. 102 c.p.c.".

La tesi è infondata.

Questa corte ha insegnato che il lastrico solare, anche se attribuito in uso esclusivo o di proprietà esclusiva di uno dei condomini, svolge funzione di copertura del fabbricato e perciò l’obbligo di provvedere alla sua riparazione o ricostruzione, sempre che non derivi, da fatto imputabile soltanto a detto condomino, grava su tutti i condomini, con ripartizione delle relative spese secondo i criteri di cui all’art. 1126 cod. civ.; di conseguenza il condominio risponde, quale custode ex art. 2051 cod. civ., dei danni che siano derivati al singolo condomino o a terzi per difetto di manutenzione del lastrico solare (Cass. 642/03; 15131/01).

Nella specie non risulta – e non è neppure dedotto – che vi fosse responsabilità esclusiva di un singolo condomino, ditalchè non vi è luogo per negare la legittimazione del condominio. patrimoniale. Ciò ha fatto utilizzando il criterio del valore locativo dell’immobile (Cass. 17677/09 per ipotesi identica;

13242/07) e affidando opportunamente a un consulente il compito di fornire elementi utili alla determinazione della perdita economica qua (cfr Cass. 3990/06).

4) Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 61 e dell’art. 115 c.p.c..

Anche questa volta la censura si esprime in termini incerti tra la violazione di legge e il vizio di motivazione, poichè indugia sul presupposto della violazione, costituito dalla ricostruzione del fatto, di cui si nega la prova.

Il quesito di diritto è così articolato: "stabilisca la Suprema Corte di cassazione se le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio possono costituire fonte oggettiva di prova dei danni asseritamente subiti in conseguenza di infiltrazioni d’acqua all’interno di un appartamento senza che vi sia stata alcuna dimostrazione della loro esistenza da parte del danneggiato, e/o prova della situazione precedente, e se la quantificazione dei danni operata dal c.t.u., sulla base di presunzioni di potenziale affittanza dell’immobile, possa, da sola, costituire l’unica prova in ordine all’entità degli stessi danni, senza che il danneggiato ne abbia in alcun modo dimostrato l’esistenza, e quindi essere l’unico elemento probatorio sul quale si fonda la decisione del giudicante".

Non mette conto smentire la pretesa inammissibilità di una consulenza percipiente, cioè volta ad accertare fatti che il Discende da quanto esposto il rigetto del ricorso e la condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla refusione a controparte delle spese di lite liquidate in Euro 3.000 per onorari, 200 per esborsi, oltre accessori di legge.

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