Cass. civ. Sez. III, Sent., 10-04-2012, n. 5639 Collegi e ordini professionali

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Svolgimento del processo

Con sentenza del 29/6/2010 la Corte d’Appello di Ancona respingeva il gravame interposto dal Consiglio dell’Ordine nazionale dei dottori agronomi e dottori forestali (Conaf) nei confronti della pronunzia Trib. Pesaro 5/11/2009 di accoglimento del ricorso proposto dal sig. P.A. in relazione alla decisione del suindicato Consiglio Nazionale di conferma della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per mesi 6 al medesimo irrogata dal Consiglio provinciale dell’Ordine degli agronomi e dottori agrari per avere redatto atti e relazioni contabili ed economiche a sostegno di pratiche di finanziamenti europei in campo agricolo, operando come dipendente della società Società Impresa Verde Pesaro e Urbino s.r.l., a tale stregua "riducendosi a mere mansioni esecutive, e così venendo meno al dovere di autonomia professionale gravante su tutti i professionisti iscritti all’albo".

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il Conaf propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso il P., che ha presentato anche memoria.

Motivi della decisione

Con il 1 motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 2232 c.c., art. 12 preleggi, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Lamenta non essersi dalla corte di merito considerato che il principio desumibile dall’impugnata sentenza in base al quale "l’incarico professionale con la conclusione del relativo contratto d’opera di cui all’art. 2230, e segg. potrebbe essere sottoscritto da chiunque (cioè anche da soggetti non professionisti), mentre risulterebbe rispettata la prescrizione dell’art. 2232 c.c., per il fatto di garantire che la prestazione professionale sia poi resa da un soggetto professionista" si pone in evidente contrasto con il principio di personalità della prestazione da parte del professionista, che "costituisce un elemento essenziale … (sia nella fase genetica, che funzionale) del contratto, in quanto espressione di interessi certamente determinanti nell’affidamento dell’incarico".

Con il 2 motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione della L. n. 3 del 1976, art. 3, art. 12 preleggi, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Lamenta essersi dalla corte di merito erroneamente ritenuta ammissibile la prestazione di attività professionale non limitatamente all’ambito di società "professionali" riconosciute dall’ordinamento, e cioè di società diversa da quella di ingegneria, bensì anche alle dipendenze altrui (nella specie, società di capitali), atteso che "il rapporto rimane pur sempre legato sulla personalità, che, secondo la corretta interpretazione … va inteso come permeante sia la fase genetica del rapporto, sia la fase esecutiva".

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono in parte inammissibili e in parte infondati.

Come questa Corte ha già avuto più volte modo di affermare, i motivi posti a fondamento dell’invocata cassazione della decisione impugnata debbono avere i caratteri della specificità, della completezza, e della riferibilità alla decisione stessa, con -fra l’altro-l’esposizione di argomentazioni intelligibili ed esaurienti ad illustrazione delle dedotte violazioni di norme o principi di diritto, essendo inammissibile il motivo nel quale non venga precisato in qual modo e sotto quale profilo (se per contrasto con la norma indicata, o con l’ interpretazione della stessa fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina) abbia avuto luogo la violazione nella quale si assume essere incorsa la pronuncia di merito.

Sebbene l’esposizione sommaria dei fatti di causa non deve necessariamente costituire una premessa a sè stante ed autonoma rispetto ai motivi di impugnazione, è tuttavia indispensabile, per soddisfare la prescrizione di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, che il ricorso, almeno nella parte destinata alla esposizione dei motivi, offra, sia pure in modo sommario, una cognizione sufficientemente chiara e completa dei fatti che hanno originato la controversia, nonchè delle vicende del processo e della posizione dei soggetti che vi hanno partecipato, in modo che tali elementi possano essere conosciuti soltanto mediante il ricorso, senza necessità di attingere ad altre fonti, ivi compresi i propri scritti difensivi del giudizio di merito, la sentenza impugnata ed il ricorso per cassazione (v. Cass., 23/7/2004, n. 13830; Cass., 17/4/2000, n. 4937; Cass., 22/5/1999r n. 4998).

E’ cioè indispensabile che dal solo contesto del ricorso sia possibile desumere una conoscenza del "fatto", sostanziale e processuale, sufficiente per bene intendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla pronuncia del giudice a quo (v.

Cass., 4/6/1999, n. 5492).

Orbene, i suindicati principi risultano invero non osservati dall’odierno ricorrente.

Già sotto l’assorbente profilo dell’autosufficienza, va posto in rilievo come il medesimo faccia richiamo ad atti e documenti del giudizio di merito es., alla "copia di progetti, relazioni tecnico- contabili e tecnico-economiche, fatture od altri documenti di spesa presentati dalla Società Impresa Verde Pesaro e Urbino s.r.l. (nella quale vi erano gli atti a firma del Dott. P.)", alla Delib.

17 marzo 2008 con la formulazione degli addebiti, alla documentazione prodotta dal P. "a suo discarico", al "verbale n. 8/2008" del "Consiglio Provinciale di Pesaro e Urbino", alla "decisione del 12-2-6.3.2009, n. 1/2009" del Conaf, all’"atto depositato in data 10 aprile 2009 e notificato al Conaf a mezzo posta in data 22-29 aprile 2009", alla "comparsa del 18 maggio 2009", alla "sentenza n. 3/2009" del Tribunale di Pesaro, all’"atto di appello depositato in data 18 dicembre 2009", alla "comparsa di costituzione con appello incidentale del 15 giugno 2010", di cui lamenta la mancata o erronea valutazione, limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente – per la parte d’interesse in questa sede – riprodurli nel ricorso, ovvero, laddove riprodotti, senza puntualmente indicare in quale sede processuale, pur individuati in ricorso, gli stessi risultino prodotti, e ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, se siano stati prodotti anche in sede di legittimità (v. Cass., 23/9/2009, n. 20535; Cass., 3/7/2009, n. 15628; Cass., 12/12/2008, n. 29279), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr. Cass., 19/9/2011, n. 19069; Cass., 23/9/2009, n. 20535; Cass., 3/7/2009, n. 15628; Cass., 12/12/2008, n. 29279).

A tale stregua non pone questa Corte nella condizione di effettuare il richiesto controllo (anche in ordine alla tempestività e decisività dei denunziati vizi), da condursi sulla base delle sole deduzioni contenute nel ricorso, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative, non avendo la Corte di legittimità accesso agli atti del giudizio di merito (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1/2/1995, n. 1161).

Quanto al merito, va ulteriormente sottolineato come la legge L. n. 3 del 1976 (come modificata dalla L. n. 152 del 1992 e dal D.P.R. n. 169 del 2005) preveda espressamente che i dottori agronomi e i dottori forestali possono esercitare l’attività professionale (volta a valorizzare e gestire i processi produttivi agricoli, zootecnici e forestali, a tutelare l’ambiente e, in generale, le attività riguardanti il mondo rurale: art. 2, comma 1) sia in "forma autonoma", e cioè come liberi professionisti, sia "con rapporto d’impiego o collaborazione a qualsiasi titolo", e pertanto anche come dipendenti privati, in entrambe le ipotesi dovendo essere obbligatoriamente iscritti all’albo (art. 3, comma 2).

La chiara previsione normativa trova invero sintomatica conferma nell’ulteriore precisazione che i dottori agronomi e i dottori forestali possono esercitare attività professionale anche se "dipendenti dello Stato o di altra pubblica amministrazione", in tal caso non necessitando di iscrizione all’albo qualora esercitino la loro attività professionale nell’esclusivo interesse dello Stato (art. 3, comma 3).

Su loro richiesta, anche in tale ipotesi essi possono essere peraltro iscritti all’albo, ma non anche esercitare la libera professione, se non "nei casi previsti dagli ordinamenti loro applicabili" (art. 3, comma 4).

Orbene, nel fare espressamente richiamo a siffatta disciplina, la corte di merito ha nell’impugnata sentenza della medesima dato congrua interpretazione e fatto corretta applicazione, traendone i debiti corollari, atteso che alla stregua dell’interpretazione letterale e funzionale della sopra riportata normativa non è dato invero in alcun modo desumere, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, la limitazione della relativa portata alla mera ipotesi che "il professionista agronomo e forestale presti la propria attività in rapporto di collaborazione/dipendenza con le società di ingegneria".

La corte di merito ha in termini condivisibili al riguardo ulteriormente sottolineato che allorquando l’attività di agronomo venga come nella specie svolta in forma di lavoro dipendente è invero sufficiente che i relativi profili "strettamente intellettuali" risultino assolti "entro la personale sfera di signoria metodologica del professionista, il quale pur si avvalga di un più ampio supporto logistico", ponendo – all’esito dell’accertamento di merito spettategli – in rilievo come non sia stata dall’odierno ricorrente, in assolvimento dell’onere su di esso incombente, data invero la prova che nel redigere le relazioni tecnico-economiche da allegare alle domande di finanziamento nell’ambito del Piano di Sviluppo Rurale (PSR) 2000-2006 della Regione Marche il P. abbia nel caso operato in assenza di autonomia inerenti incarichi direttamente assunti dalla società Impresa Verde Pesaro e Urbino s.r.l..

Nè, si noti, valore alcuno può in contrario riconoscersi all’assunto del ricorrente secondo cui "il contraente l’obbligazione professionale … può e deve essere solo colui che può assumere l’obbligo di adempiere all’attività professionale e cioè il professionista iscritto nel relativo albo ( art. 2231 c.c.)", l’art. 2232 c.c. (così come l’art. 2231 c.c.) avendo invero riguardo alla mera esecuzione dell’attività d’opera intellettuale, e non venendo nel caso in rilievo la diversa tematica della nullità dei contratti stipulati da soggetto non iscritto nell’apposito albo professionale.

All’inammissibilità ed infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.

Le spese, liquidate come in dispositivo in favore del controricorrente P., seguono la soccombenza.

Non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese in favore degli altri intimati, non avendo i medesimi svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 9.200,00, di cui Euro 9.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore del controricorrente P..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 14-12-2011, n. 3155

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso ritualmente notificato e depositato la ricorrente, in qualità di associazione che tutela gli interessi delle case di cura private, ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, chiedendone l’annullamento per violazione di legge ed eccesso di potere.

La fattispecie oggi a giudizio è del tutto analoga a numerose altre, sottoposte all’attenzione di questo Tribunale con riferimento a delibere di Giunta simili a quella qui impugnata: con le sentenze da 4227 a 4233 del 2009, note alle parti, i relativi ricorsi sono stati respinti. Il Collegio non vede alcuna ragione per discostarsi da tali, recenti precedenti, alle cui motivazioni si rinvia per un più approfondito esame dei profili di infondatezza delle censure.

In questa sede, basti rilevare che la controversia attiene alla determinazione, con delibera di Giunta, e ai sensi della l.r. n. 31 del 1997, dei criteri di remunerazione delle cosiddette funzioni non tariffate svolte dalle strutture pubbliche e private del servizio sanitario lombardo. Si tratta, come già evidenziato nelle sentenze sopra citate, non già di prestare un corrispettivo sinallagmatico relativo alle prestazioni rese da tali strutture, ma di erogare una sovvenzione pubblica con riferimento all’attività svolta e allo standard qualitativo raggiunto. Ne segue l’ampia discrezionalità nella determinazione sia delle risorse disponibili, sia dei criteri di erogazione.

La ricorrente muove dunque dall’errato presupposto interpretativo, secondo cui si sarebbe invece in presenza di un corrispettivo, ed è in forza di esso che costruisce buona parte delle censure. In particolare, sono infondate per tale ragione le censure contenute nel terzo e quinto motivo, con riferimento alla remunerazione del cosiddetto casemix ed al tetto di crescita delle risorse disponibili nel limite del 30% di quanto stabilito per il 2003, basate entrambe sul presupposto della natura sinallagmatica della prestazione, che imporrebbe il riconoscimento di una remunerazione congrua, e parametrata secondo i medesimi criteri che governano le tariffe. Quanto al casemix, inoltre, esso è ancorato ad un presupposto di qualità del servizio reso, con riferimento al numero dei posti letto disponibili e ai volumi di prestazioni erogate, che non solo non pregiudica se non in termini di inconveniente di fatto le strutture private, ma non appare manifestamente irragionevole, con riguardo alle finalità perseguite. Parimenti infondata per tale ragione è la sesta censura, nella parte in cui si lamenta che, in base al carattere sinallagmatico della prestazione, si sarebbe dovuto dar conto della corrispondenza tra erogazione e costo della prestazione sanitaria.

Sotto il profilo di una pretesa carenza di istruttoria e di motivazione sono svolti il quarto motivo e parte del sesto: in ordine all’ indicazione dei criteri di stima della qualità avanzata si denuncia l’insufficienza di essi; tuttavia, l’atto impugnato reca sul punto un rinvio all’allegato tecnico della d.g.r. n. 7/16827 del 2004, in base al quale l’applicazione della delibera risulta sorretta da criteri, se non assolutamente esaustivi, comunque idonei a circoscrivere adeguatamente l’esercizio della discrezionalità amministrativa. In ordine, invece, alla mancata quantificazione del compenso attribuito alla singola struttura per ciascuna funzione, deve ritenersi adeguata l’indicazione, contenuta nell’atto, del complesso delle funzioni riconosciute, poiché ad essa consegue automaticamente l’erogazione dell’importo corrispondente ripartito tra gli aventi titolo.

Il primo motivo di ricorso deduce la violazione degli artt. 7 e 8 della l. n. 241 del 1990, per omesso invio dell’avviso di partecipazione al procedimento: tale censura è già stata respinta con le sentenze sopra citate, sulla base del rilievo per cui gli atti generali non sono soggetti a motivazione. Si aggiunga che, nel ricorso, si muove ancora dall’erroneo presupposto del carattere corrispettivo della prestazione, per argomentare che le strutture sanitarie avrebbero titolo a contraddire sulla determinazione delle risorse disponibili e dei criteri distributivi commisurati ai costi. Tuttavia, tali argomenti non sono estensibili al campo latamente discrezionale delle sovvenzioni pubbliche, in relazione alla quale non sono indicati elementi che l’Amministrazione avrebbe potuto utilmente prendere in considerazione, così da mutare il contenuto dell’atto impugnato.

Il secondo motivo contesta che si sia provveduto solo nel 2005, con riguardo ad attività prestata nel 2004. Questo Tribunale, con le sentenze sopra citate, ha condivisibilmente respinto la censura, atteso che, a fronte di una sovvenzione non avente natura di corrispettivo, è ben possibile intervenire ad esercizio esaurito, neppure potendosi includere l’erogazione nell’ambito della sfera di programmazione dell’ente sanitario (tale principio, del resto, vale persino con riguardo al corrispettivo in senso proprio: Cons. Stato, Ad. Plen., n. 8 del 2006).

Il ricorso va perciò integralmente respinto.

La novità delle questioni (impregiudicate, quando l’odierno ricorso è stato proposto) giustifica la compensazione delle spese.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:

respinge il ricorso.

Compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 12-06-2012, n. 9519

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Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata in questa sede la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna dell’impresa tedesca J. S., di (OMISSIS), a pagare alla s.n.c. Cravattificio Dafne Tonani di A. Clerici & C. Euro 12.725,55, a saldo di tre fatture relative ad una fornitura di cravatte.

Lo S. aveva resistito alla domanda, eccependo difetto di legittimazione passiva e nullità dell’atto di citazione, nonchè – quanto al merito – vizi e mancanza di qualità della fornitura.

La Corte di appello ha ritenuto mancante la prova che l’acquirente avesse tempestivamente contestato i vizi. Lo S. propone tre motivi di ricorso per cassazione. Resiste l’intimata con controricorso.

Motivi della decisione

1.- Con il primo e il secondo motivo – che possono essere congiuntamente esaminati perchè connessi – il ricorrente denuncia violazione degli art. 75, 83 e 100 cod. proc. civ., sul rilievo che la sentenza impugnata, come già il Tribunale, ha omesso di tenere presente il significato grafico-idiomatico dell’"umlaut" (o dieresi) sulla vocale, nella specie sulla u, che nella lingua tedesca sostituisce il dittongo ue e che può comportare profondi cambiamenti di significato. Nella specie il nome J. del convenuto, di cui all’atto di citazione, sarebbe stato confuso con J., donde l’erronea identificazione del soggetto convenuto e passivamente legittimato a stare in giudizio.

Denuncia poi violazione degli art. 112 e 163 cod. proc. civ., nella parte in cui la Corte di appello ha respinto la sua eccezione di nullità dell’atto di citazione, fondata sul fatto che l’attrice ha evocato in giudizio la società S.J., in persona del rappresentante legale, società che non esiste, essendo egli titolare dell’impresa individuale Juergen Stange Schleifenmanufaktur, soggetto diverso da quello evocato in giudizio.

I quesiti sono così formulati: "Giudichi la Corte Suprema se alla luce del particolare significato grafico-idiomatico rivestito dalla c.d. Umlaut (o dieresi) nella lingua germanica, la sua omissione costituisca violazione dell’art. 163 c.p.c., n. 2 e correlata nullità dell’atto di citazione ex art. 164, potendo incidere sull’identificazione del soggetto passivamente legittimato a stare in giudizio". "Se la vocatio in jus di una società – peraltro con ditta errata e comunque inesistente – sia compatibile con la successiva condanna di un soggetto diverso, cioè di una persona fisica, formalmente non convenuta in giudizio, se tale mutamento possa essere compiuto di ufficio e se tutto ciò costituisca violazione degli art. 112 e 163 cod. proc. civ., con conseguente nullità dell’atto di citazione e dell’intero processo".

2.- I due quesiti sono inammissibili, perchè non congruenti con la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale ha accertato che "in base agli atti ed ai documenti prodotti il Cravattificio ha ampiamente provato di voler indirizzare la propria pretesa nei confronti di S.J., ditta individuale soggetto con cui intrattenne il rapporto sostanziale e nei cui confronti vanta il credito azionato. Mancando quell’omissione o assoluta incertezza di cui agli art. 163 n. 2 e 164 cod. proc. civ., l’atto di citazione è pienamente valido; ha convenuto in giudizio proprio il soggetto nei confronti del quale l’attrice vanta il credito, cioè J. S., e costui non può pertanto negare la propria legittimazione passiva. Anzi, costituendosi, ha sanato ogni eventuale vizio dell’atto introduttivo, permettendogli di raggiungere il suo scopo".

La Corte di appello ha ritenuto che la corretta interpretazione dell’atto di citazione e dei documenti prodotti conduca a identificare la persona del convenuto esattamente in colui che è stato chiamato a partecipare al giudizio, che ivi si è costituito, e nei confronti del quale è intercorso il rapporto sostanziale da cui deriva il credito fatto valere.

I motivi di ricorso, ed i quesiti, avrebbero dovuto dimostrare l’erroneità di questa interpretazione; contestare che lo S. – impresa individuale fosse il soggetto titolare del rapporto controverso; dedurre e dimostrare che la costituzione in giudizio non avrebbe potuto esplicare efficacia sanante, indicandone le ragioni.

In mancanza, le censure ed i relativi quesiti – che si limitano a riproporre apoditticamente le tesi fatte valere in sede di merito – sono irrilevanti.

Si ricorda che i quesiti di diritto debbono contenere l’enunciazione della fattispecie da decidere; il principio che si assume erroneamente applicato dalla Corte di appello e quello diverso che si vorrebbe venisse formulato in sua vece, sì da consentire alla Corte di cassazione di formulare con la sua decisione un principio di diritto chiaro, specifico e applicabile anche ai casi simili a quello in esame (cfr. Cass. Civ. S.U. 5 gennaio 2007 n. 36 e 11 marzo 2008 n. 6420; Cass. Civ. Sez. 3, 30 settembre 2008 n. 24339 e 9 maggio 2008 n. 11535, fra le tante).

Manifestamente infondate sono poi le censure circa l’omessa apposizione dell’umlaut al nome J., considerato che il ricorrente non indica con quale altro nome e con quale diverso significato l’atto di citazione avrebbe potuto essere in concreto confuso; considerata altresì la costituzione in giudizio del ricorrente, quale effettivo destinatario della fornitura contestata.

3.- Con il terzo motivo, denunciando violazione dell’art. 1326 c.c. e segg., dell’art. 1362 c.c. e segg., dell’art. 1470 cod. civ., il ricorrente addebita alla Corte di appello di avere trascurato il fatto che la fornitura oggetto di causa non era conforme all’ordine, poichè era stata richiesta la produzione dei soli campioni delle cravatte; che – ricevuta la merce in visione e constatato che le misure erano sbagliate – egli aveva chiesto la modifica dei prodotti, che la fornitrice non aveva assecondato, avendo già completato l’intera fornitura.

4.- Il motivo è inammissibile sia per l’inidoneità del quesito di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ., sia perchè mette in discussione un accertamento in fatto (individuazione dell’oggetto dell’ordine) non suscettibile di riesame in questa sede se non sotto il profilo degli eventuali vizi della motivazione: vizi che non sono stati nè denunciati, nè dimostrati.

Il quesito ("giudichi la Suprema Corte se, in un contratto a prestazioni corrispettive esattamente identificate, l’adempimento dell’una diverso da quello concordato possa obbligare l’altra sulla base di indizi e/o comportamenti di quest’ultima che provino tale diversità e se tutto ciò non costituisca una violazione dell’art. 1173 c.c. e segg.") è inammissibile non solo perchè generico ed astratto, in quanto non richiama la fattispecie da decidere, nè il principio di diritto che si assume violato dalla sentenza impugnata;

sia perchè da per ammesso ciò che il ricorso dovrebbe dimostrare, cioè che l’adempimento (si suppone, del Cravattificio) è stato diverso da quello concordato, in contrasto con quanto accertato in fatto dalla Corte di appello, senza indicare le circostanze che dimostrerebbero l’errore in cui questa sarebbe incorsa ed i conseguenti vizi di motivazione. E’ appena il caso di ricordare che gli addebiti di vizio di motivazione debbono contenere l’indicazione del mancato od insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione. Tali vizi non possono consistere, invece, nella mera difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, poichè spetta solo al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova; ed alla Corte di Cassazione non è conferito il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico e formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione compiuti dal giudice del merito, cui è riservato l’apprezzamento dei fatti (cfr., fra le tante, Cass. civ. Sez. 1, 16 novembre 2000 n. 14858; Cass. civ. Sez. 3, 19 novembre 2007 n. 23929; Cass. cìv. Sez. lav. 2 luglio 2008 n. 18119).

2.- Il ricorso deve essere rigettato.

3.- Le spese del presente giudizio, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in Euro 1.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 1.500,00 per onorari; oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Così deciso in Roma, il 9 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 11-01-2013) 25-01-2013, n. 4092

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Svolgimento del processo

Con sentenza del 30.9.2011 il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Reggio Emilia dichiarava la propria incompetenza per territorio nel procedimento a carico di S.C., D. V., L.N., S.P. e G.M., imputati di più episodi di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione commessi anche con violenza. Secondo il Giudice del Tribunale di Reggio Emilia il reato di sfruttamento della prostituzione doveva intendersi consumato nel luogo ove il soggetto attivo concretamente si era avvantaggiato dell’attività di meretricio svolta dalla vittima, e poichè S., D., L.N. e S. risultavano domiciliati in (OMISSIS), ivi doveva ritenersi consumata l’attività di sfruttamento. Conseguentemente dichiarava la propria incompetenza e disponeva la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il Tribunale di Modena ritenuto territorialmente competente.

Ricevuti gli atti il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Modena denunciava conflitto di competenza a norma dell’art. 30 c.p.p., comma 2 presso la cancelleria del Giudice delle indagini preliminari di quel Tribunale.
Motivi della decisione

Allo stato il conflitto è insussistente.

Per aversi conflitto di competenza a norma dell’art. 28 c.p.p., comma 1, lett. b) occorre la coesistenza di volontà contrastanti di due giudici che contemporaneamente prendono o ricusano di prendere cognizione del medesimo fatto. Presupposto necessario di un procedimento incidentale di conflitto è pertanto una situazione di contrasto relativamente alla quale solo il giudice può sollevare conflitto e non già le parti, le quali sono abilitate a denunciare unicamente una situazione conflittuale reale ed effettiva e non potenziale (Sez. 1, 3.12.1993, n. 04493, confl., comp. P.M. Trib.

Grosseto e Pret. Grosseto in proc. Lenzi, riv. 195742).

Il giudice presso il quale è depositata una denuncia di conflitto presentata dal pubblico ministero o dalle parti private ha l’obbligo dell’immediata trasmissione degli atti alla Corte di Cassazione ai sensi dell’art. 30 c.p.p., comma 2, soltanto se il contenuto dell’atto di parte, da questa qualificato come denuncia o sollecitazione di conflitto, corrisponda esattamente alla previsione di cui all’art. 28 c.p.p., nel senso che, in base a quanto in esso rappresentato, sia configurabile una situazione in cui vi siano due o più giudici che effettivamente prendono o rifiutano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla medesima persona. Tale condizione non si verifica quando la parte non denuncia alcun conflitto, ma si limita a sollecitare il giudice affinchè crei egli stesso la situazione di conflitto, contestando la competenza di altro giudice.

(Sez. 1, n. 14006 del 22/02/2007, Confi, comp. in proc. Sarcinelli e altro, Rv. 236368). In tal caso il giudice, se ritiene di aderire alle sollecitazioni della parte deve pronunciare ordinanza ai sensi dell’art. 30 c.p.p., comma 1 con la quale propone conflitto di competenza rimettendo gli atti alla Corte di Cassazione; se invece non ritiene di aderire alla sollecitazione di parte, deve considerare l’atto alla stregua di una comune eccezione di incompetenza o di una generica richiesta, formulata ai sensi dell’art. 121 c.p.p., provvedendo di conseguenza (Sez. 1A, 27.9.1994, n. 03507, confl, comp. Pret. e Trib. Massa in proc. Camusi, riv. 200045).

Nel caso in esame il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Modena, al quale gli atti sono stati trasmessi a seguito della sentenza di incompetenza pronunciata dal giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Reggio Emilia, con l’atto denominato impropriamente "denuncia di conflitto" in realtà non segnala alcun conflitto reale ed effettivo sussistente tra il giudice del Tribunale di Reggio Emilia ed il giudice del Tribunale di Modena ma, sostituendosi al giudice potenzialmente in conflitto, contesta direttamente la fondatezza della sentenza dichiarativa di incompetenza territoriale. Allo stato vi è una denuncia di conflitto da parte del pubblico ministero, valevole come semplice sollecitazione di parte alla proposizione del conflitto, ma non una proposizione di conflitto a norma dell’art. 30 c.p.p., comma 1 da parte del giudice del Tribunale di Modena, ipoteticamente in contrasto con la dichiarazione di incompetenza formulata dal giudice del Tribunale di Reggio Emilia.
P.Q.M.

Dichiara insussistente il conflitto e dispone la trasmissione degli atti al Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Modena.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2013

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