T.A.R. Toscana Firenze Sez. II, Sent., 21-01-2011, n. 122

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Con il ricorso rubricato al n. R.G. 1151/1998, il ricorrente, all’epoca dei fatti titolare di un’autorizzazione al commercio ambulante di tipo B, insorgeva avverso la nota del 16 gennaio 1998 con cui il Comune di S. aveva respinto la richiesta di modifica della graduatoria, già approvata con ordinanza sindacale del 7 febbraio 1995, per l’assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati nel mercato settimanale di piazza Togliatti.
2. In particolare il ricorrente lamentava che, secondo il criterio per l’assegnazione dei posti già previsto dal regolamento del 1993, ulteriormente confermato dalla legge n. 77/1997 in materia di commercio, la rilevazione delle presenze, decisiva ai fini della formazione della graduatoria, non poteva essere compiuta soltanto a partire dal 1990, ma doveva tener conto delle presenze maturate in precedenza e già computate nella graduatoria formata con ordinanza sindacale n. 700 del 1987, nella quale risultava il primo degli esclusi.
3. Con sentenza n. 4371, depositata l’8 ottobre 2004, questo Tribunale amministrativo regionale accoglieva il gravame, annullando l’atto impugnato e sancendo "l’obbligo del Comune di S. di adottare ogni conseguente determinazione congruente con le esposte argomentazioni".
4. Con il ricorso in trattazione il sig. C., lamentando un danno patrimoniale e morale conseguente all’illegittima azione della pubblica amministrazione, ne domanda il risarcimento, allegando le seguenti motivazioni.
L’illegittima esclusione operata nei suoi confronti dal Comune intimato avrebbe concretamente privato il ricorrente della possibilità di conseguire effettivi guadagni provenienti dalla partecipazione al mercato che, soprattutto nelle giornate di sabato, in cui il ricorrente è autorizzato all’occupazione del posto, consentirebbe notevoli introiti.
A tal fine il ricorrente produce una relazione tecnica di stima dalla quale si ritrae un mancato utile di Euro 98.986,81, prendendo a base di calcolo l’utile (ovvero l’incasso meno il costo della merce) relativo alle giornate lavorate nell’anno 1996 e moltiplicandole per le giornate lavorative calendarizzate per gli anni dal 1996 al 2007. Per determinare il mancato incasso si è raddoppiato il risultato di cui sopra in considerazione dello svolgimento dell’intera giornata di mercato. Inoltre, afferma il ricorrente che, a seguito del successivo cambiamento della distinzione delle licenze per il commercio tra le due categorie generali, alimentare e non, e rientrando quella del ricorrente nella seconda, egli avrebbe potuto utilizzare la sua licenza anche per la commercializzazione di prodotti alimentari, conseguendo con tutta probabilità ricavi ancora maggiore. Per tale profilo viene richiesta una valutazione in termini equitativi.
Infine, secondo il deducente, egli sarebbe stato costretto, a seguito dell’illegittimo comportamento del Comune, a cedere il ramo d’azienda concernente l’autorizzazione amministrativa sulla quale erano maturate le presenze nel mercato settimanale di piazza Togliatti nel comune di F.. Per effetto di tale cessione il ricorrente acquistava, ad un prezzo doppio rispetto a quello della cessione di cui sopra, altre due licenze per i mercati rionali di F., in via Giardini della Bizzaria e in via Pier della Francesca. La comparazione tra i pezzi delle due transazioni mostrerebbe come il ricorrente non avrebbe potuto realizzare fino in fondo il valore economico insito nell’azienda ceduta.
Conclusivamente, il danno subito viene quantificato nella somma complessiva di Euro 150.000,00, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali.
5. Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata opponendosi all’accoglimento del gravame.
Alla pubblica udienza del 23 novembre 2010 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
6. Il ricorso è suscettibile di accoglimento nei limiti di seguito precisati.
7. Va, in primo luogo, precisato, argomentando in merito alla tesi di parte avversa, che sussistono nella fattispecie tutti i presupposti che configurano la responsabilità dell’Amministrazione comunale.
8. E’ noto, per essere ormai principio consolidato in giurisprudenza, che l’accertamento dell’illegittimità del provvedimento, dal quale deriva la lesione in capo al soggetto titolare dell’interesse legittimo, costituisce presupposto necessario, ma non sufficiente, affinché si configuri una responsabilità dell’apparato amministrativo procedente; occorre infatti la prova dell’esistenza di un danno, che l’interessato deve fornire, l’accertamento del nesso di causalità diretta tra l’evento dannoso e l’operato dell’Amministrazione e, infine, l’imputazione dell’elemento dannoso a titolo di dolo o colpa della Pubblica amministrazione da ritenersi sussistente nell’ipotesi in cui l’adozione della determinazione illegittima, che apporti lesione all’interesse del soggetto, si sia verificata in violazione delle regole di imparzialità, di correttezza e di buona amministrazione a cui deve ispirarsi l’attività amministrativa.
9. Esaminando partitamente i singoli profili risulta, innanzitutto, provato il danno subito dal ricorrente, qualificabile ex art. 1223 cod. civ., in termini di lucro cessante, sebbene con le limitazioni di cui si dirà in merito alla sua quantificazione.
Quanto al nesso causale è evidente la relazione diretta tra il pregiudizio subito dall’interessato e l’atto dichiarato illegittimo con la sentenza n. 4371/08 di questo T.A.R.. E’ superfluo sottolineare in proposito che la mancata utile collocazione del sig. C. nella graduatoria per l’assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati nel mercato settimanale di piazza Togliatti gli impedito la partecipazione a tale mercato sottraendogli le conseguenti possibilità di guadagno.
10. In ordine all’elemento soggettivo, va rilevato che l’art. 2043 cod. civ., che costituisce il fondamento della responsabilità civile della Pubblica Amministrazione per lesione di interessi legittimi, non conosce, quale rete di contenimento, l’intensità della colpa, sicché la sua responsabilità va ritenuta anche quando la colpa è di grado lieve e ciò risulti positivamente (Cons. Stato sez. V, 22 febbraio 2010, n. 1038).
Nella fattispecie, poi, non appaiono sussistere quei presupposti individuati dalla giurisprudenza al fine di eliderne la responsabilità, ossia l’equivocità e la contraddittorietà della normativa applicabile, la novità delle questioni, le oscillazioni giurisprudenziali nella materia (Cons. Stato sez. VI, 23 luglio 2009 n. 4628; T.A.R. Liguria, sez. I, 23 dicembre 2009, n. 3875).
Invero, la tesi di controparte secondo cui non sarebbe esistito un criterio normativamente fissato per stabilire le date di riferimento per il calcolo delle presenze non può essere condivisa.
La sentenza del T.A.R., infatti, pur dando conto di questo profilo, ha posto in evidenza, ai fini della dichiarazione di illegittimità dell’atto, che l’Amministrazione ha agito in modo contraddittorio e colpevolmente illogico, prima applicando per la formazione della graduatoria il criterio del maggior numero di presenze complessive, senza alcuna limitazione temporale, e poi elidendo tale opzione, senza fornirne alcuna motivazione, ha posto come termine a quo le presenze maturate dal 1990.
Si è posto così in essere, secondo una condivisibile valutazione, un comportamento in contrasto con il canone generale di imparzialità, di correttezza e di buona amministrazione di cui s’è detto.
11. In ordine alla quantificazione della pretesa risarcitoria si osserva che il metodo di calcolo prospettato dal ricorrente non appare idoneo a rappresentare l’effettiva consistenza numeraria del danno.
Si osserva, in primo luogo, che non si comprende la ragione per cui i compensi scaturiti dalle vendite mattutine debbano essere raddoppiati in ragione di una presumibile presenza anche nella parte pomeridiana della giornata: non c’è, infatti, evidenza probatoria in ordine ad un pregresso comportamento similare tenuto dall’interessato negli anni antecedenti al 1997.
Analogamente è sfornita di prova e supportata da argomenti meramente probabilistici la tesi secondo cui il ricorrente avrebbe potuto utilizzare la sua licenza anche per la commercializzazione di prodotti alimentari.
Priva di prova è, altresì, la pretesa di collegare la decisone di cedere la licenza con il provvedimento annullato e, in ogni caso, l’assunto di un maggior valore da annettere all’azienda ceduta è anch’esso sostenuto da mere illazioni.
Per quanto attiene propriamente ai danni diretti all’attività caratteristica svolta occorre precisare che il periodo da prendere in considerazione, ai fini della stima del pregiudizio effettivamente subito, è quello intercorrente dalla data del provvedimento impugnato (16 gennaio 1998) a quella di vendita della licenza (26 giugno 2002).
Corretto appare, invece, il metodo di rilevazione dei guadagni perduti, ottenuto attraverso il raffronto tra la media dei profitti dell’ultimo anno antecedente la data di cui sopra e quella dei profitti conseguiti nel periodo successivo, avuto riguardo alla differenza netta tra i ricavi e il costo delle merci.
A tale criterio, quindi, ritenendo il Collegio di dovere fare applicazione dell’art. 34, comma 4, del c.p.a., dovrà attenersi il Comune, in contraddittorio con l’interessato, per la determinazione effettiva del danno subito.
Trattandosi di debito di valore, la somma così ottenuto dovrà essere maggiorata di rivalutazione e interessi, secondo il tasso legale vigente anno per anno.
Per le considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere accolto conseguendone la condanna del Comune di S. al risarcimento del danno secondo i criteri sopra enunciati.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza come da liquidazione fattane in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti precisati in motivazione e, per l’effetto, condanna il Comune di S. al risarcimento in favore del ricorrente del danno da questi subito da liquidarsi secondo i criteri in motivazione precisati.
Condanna l’Amministrazione soccombente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano forfettariamente in Euro 2.000,00 (duemila/00), oltre IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in F. nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2010 con l’intervento dei magistrati:
Maurizio Nicolosi, Presidente
Bernardo Massari, Consigliere, Estensore
Pietro De Berardinis, Primo Referendario

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Corte cost. 29-12-2008 (03-12-2008), n. 446 (ord.) Ordinamento penitenziario – Affidamento in prova al servizio sociale – Istanza presentata dopo l’inizio dell’esecuzione della pena

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

ORDINANZA
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 47, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), come sostituito dall’art. 2 della legge 27 maggio 1998, n. 165 (Modifiche all’articolo 656 del codice di procedura penale ed alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni), promosso dal Magistrato di sorveglianza di Livorno nel procedimento relativo a B.H.A., con ordinanza del 1° aprile 2008, iscritta al n. 271 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell’anno 2008.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 3 dicembre 2008 il Giudice relatore Gaetano Silvestri.
Ritenuto che il Magistrato di sorveglianza di Livorno, con ordinanza del 1° aprile 2008, ha sollevato – in riferimento all’art. 3 della Costituzione – questione di legittimità costituzionale dell’art. 47, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), come sostituito dall’art. 2 della legge 27 maggio 1998, n. 165 (Modifiche all’articolo 656 del codice di procedura penale ed alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni), nella parte in cui non prevede che il magistrato di sorveglianza, investito dell’istanza di affidamento in prova al servizio sociale, proposta dopo che ha avuto inizio l’esecuzione della pena, possa disporre l’applicazione provvisoria della misura «anziché la pura e semplice sospensione dell’esecuzione della pena», in attesa della decisione definitiva del tribunale di sorveglianza;
che il rimettente è investito dell’istanza di ammissione provvisoria alla misura dell’affidamento in prova al servizio sociale, avanzata da una detenuta già condannata a cinque anni di reclusione dalla Corte d’appello di Roma, per il delitto di cui agli artt. 73 e 80 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), con sentenza del 13 dicembre 2006, divenuta definitiva il 13 febbraio 2008;
che, secondo il giudice a quo, sussisterebbero i requisiti soggettivi ed oggettivi per l’ammissione dell’interessata alla misura alternativa richiesta, atteso che il residuo della pena è inferiore a tre anni (la relativa esecuzione ha avuto inizio il 23 novembre 2005), e che la detenuta, delinquente primaria, ha trascorso un significativo periodo di detenzione agli arresti domiciliari (dal 30 maggio 2007 al 27 febbraio 2008), prima che la sentenza divenisse irrevocabile, rispettando le prescrizioni e mantenendo una condotta irreprensibile, di talché risulterebbe inesistente il pericolo di fuga;
che, inoltre, non emergerebbero specifici e concreti elementi dai quali desumere la sussistenza di «collegamenti attuali della detenuta con la criminalità organizzata od eversiva, elementi che, di fatto, sarebbero stati ostativi anche alla sostituzione della custodia cautelare in carcere con la più tenue misura degli arresti domiciliari»;
che, infine, la detenuta istante avrebbe a disposizione un domicilio «ove riprenderebbe l’attività di cura familiare già svolta durante il periodo degli arresti domiciliari», laddove, sottolinea il giudice a quo, «la stessa potrebbe essere gravemente pregiudicata dal protrarsi dello stato detentivo in attesa della decisione del Tribunale di sorveglianza […] anche in virtù delle necessità familiari e di accudimento evidenziate nell’istanza»;
che il rimettente osserva come, nonostante la prognosi favorevole all’ammissione dell’interessata alla misura alternativa, la richiesta di applicazione provvisoria della stessa misura non possa essere accolta, stante il disposto dell’art. 47, comma 4, della legge n. 354 del 1975;
che infatti la disposizione citata, nel definire il procedimento di ammissione all’affidamento in prova al servizio sociale, con riferimento alle ipotesi in cui l’esecuzione della pena abbia già avuto inizio, prevede che il magistrato di sorveglianza possa sospendere detta esecuzione e ordinare la liberazione del condannato, in attesa della decisione del tribunale di sorveglianza, ma non anche applicare in via provvisoria la misura alternativa;
che il giudice a quo ritiene irragionevole tale disciplina, in quanto preclusiva degli effetti positivi che discenderebbero dall’applicazione provvisoria della misura, in termini di possibile sottoposizione dell’interessato a prescrizioni – utili anche ai fini della successiva valutazione della condotta ad opera del tribunale di sorveglianza -, di attivazione dell’intervento del servizio sociale fin dal momento della scarcerazione, e, infine, di garanzia della «prosecuzione dell’esecuzione della pena», potendosi riferire all’espiazione anche il periodo che precede la decisione definitiva del tribunale di sorveglianza;
che, inoltre, sarebbe violato il principio di uguaglianza sotto il profilo della disparità di trattamento, come emergerebbe dal raffronto tra la disciplina in esame e quelle dettate per l’ammissione alle misure dell’affidamento in prova in casi particolari (per tossicodipendenti e alcooldipendenti) e della detenzione domiciliare, contenute rispettivamente nell’art. 94, comma 2, del d.P.R. n. 309 del 1990, come sostituito dall’art. 4-undecies della legge 21 febbraio 2006, n. 49 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, recante misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell’Amministrazione dell’interno. Disposizioni per favorire il recupero dei tossicodipendenti recidivi), e nell’art. 47-ter, comma 1-quater, della legge n. 354 del 1975;
che, infatti, nelle disposizioni citate il legislatore ha configurato l’intervento del magistrato di sorveglianza in chiave totalmente anticipatoria, allo scopo di realizzare in tempi ragionevolmente rapidi – ove ricorrano le condizioni di ammissibilità e sia assente il pericolo di fuga – l’accesso alle misure alternative indicate, tenuto conto che il termine di 45 giorni, previsto per la decisione definitiva del tribunale di sorveglianza, è meramente ordinatorio;
che il rimettente si sofferma sulla previsione riguardante la detenzione domiciliare, contenuta nel citato art. 47-ter, comma 1-quater, per effetto della quale, in presenza dei requisiti di cui al comma 1 (detenzione domiciliare per motivi umanitari) e al comma 1-bis (detenzione domiciliare biennale «generica»), il magistrato di sorveglianza può disporre l’applicazione provvisoria della misura, con un provvedimento che conserva efficacia fino alla decisione del tribunale di sorveglianza;
che anche nel procedimento di ammissione alla misura dell’affidamento in prova cosiddetto terapeutico, per effetto della recente modifica introdotta con la legge n. 49 del 2006, si realizza l’immediata «presa in carico» del detenuto istante, da parte del servizio per le tossicodipendenze o della comunità terapeutica, nonché l’imposizione di obblighi e prescrizioni a carico dello stesso, «senza che vengano a crearsi sospensioni tra la decisione provvisoria del Magistrato di sorveglianza e quella definitiva del Tribunale»;
che, secondo il giudice a quo, il divario determinatosi a proposito dei provvedimenti anticipatori del magistrato di sorveglianza sarebbe privo di giustificazione, in quanto varrebbero anche per l’ammissione all’affidamento in prova al servizio sociale le ragioni che militano a sostegno dell’applicazione provvisoria della misura;
che, in particolare, identica sarebbe la ratio dell’intervento cautelare dell’organo monocratico nelle tre ipotesi considerate, da individuarsi nell’esigenza di garantire la tempestiva ammissione del detenuto alla misura alternativa, in attesa della decisione definitiva dell’organo collegiale, che può intervenire anche a distanza considerevole di tempo rispetto alla presentazione della domanda;
che, inoltre, identica sarebbe la struttura del giudizio, tipicamente cautelare, di prognosi circa l’accoglimento dell’istanza da parte del tribunale di sorveglianza, previa verifica della sussistenza delle condizioni di ammissibilità alla misura alternativa richiesta e del grave pregiudizio che potrebbe derivare dalla protrazione dello stato di detenzione, nonché, in negativo, dell’assenza del pericolo di fuga (a tal proposito il rimettente evidenzia che l’art. 47-ter, comma 1-quater, richiama le disposizioni dettate dall’art. 47, comma 4, applicabili in quanto compatibili, là dove l’art. 94, comma 2, del d.P.R. n. 309 del 1990 espressamente indica il periculum in mora come presupposto della decisione cautelare);
che, infine, il rimettente evidenzia come la sospensione dell’esecuzione della pena comporti un «temporaneo congelamento» dell’esecuzione stessa, il quale, oltre a presentare i limiti già indicati sotto il profilo contenutistico, determina, per l’interessato, una situazione paragonabile ad una sorta di «limbo», potenzialmente di durata apprezzabile, mentre l’applicazione provvisoria della misura arricchirebbe di contenuti il periodo di attesa e «consentirebbe inoltre al Tribunale, al momento della decisione definitiva, di esprimere un giudizio più ponderato sulla capacità del soggetto di conformarsi alle prescrizioni della misura alternativa»;
che, con riguardo alla rilevanza della questione, il giudice a quo ribadisce che l’istanza sottoposta al suo giudizio è volta ad ottenere l’applicazione provvisoria dell’affidamento in prova al servizio sociale, vale a dire un provvedimento non consentito dal censurato art. 47, comma 4, della legge n. 354 del 1975, risultando così ininfluente la circostanza che, nella specie, potrebbe comunque essere disposta la sospensione dell’esecuzione della pena, attesa l’evidenziata diversità di contenuto e di effetti tra i due provvedimenti;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con atto depositato il 30 settembre 2008, ed ha concluso per la manifesta inammissibilità e, comunque, per l’infondatezza della questione;
che, secondo la difesa erariale, la comparazione istituita tra la disciplina dell’ammissione alla misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale e quelle previste per l’ammissione alla detenzione domiciliare e all’affidamento in prova cosiddetto terapeutico poggerebbe sul presupposto, non condivisibile, della assimilabilità delle situazioni in esame;
che, diversamente da quanto ritenuto dal rimettente, l’applicabilità in via provvisoria delle misure richiamate risponderebbe a specifiche esigenze, facilmente desumibili in rapporto al contenuto di ciascuna misura alternativa;
che, infatti, nell’ipotesi prevista dall’art. 47-ter della legge n. 354 del 1975, sarebbe evidente «la necessità di garantire la continuità del regime detentivo al quale il condannato permane assoggettato anche dopo l’applicazione della detenzione domiciliare», là dove, nell’ipotesi dell’affidamento in prova cosiddetto terapeutico, sarebbe del pari evidente la necessità di «assicurare che il tossicodipendente o l’alcooldipendente inizi immediatamente o prosegua il programma di recupero già avviato»;
che nessuna delle indicate esigenze connoterebbe la fase di ammissione all’affidamento in prova al servizio sociale, come configurato nell’art. 47 della citata legge n. 354 del 1975, trattandosi di misura alternativa alla detenzione che non comporta né un vero e proprio regime di privazione della libertà personale, né la sottoposizione dell’interessato ad un programma di recupero, ma soltanto l’attuazione di una serie di prescrizioni finalizzate a contribuire alla rieducazione del soggetto e ad assicurare la prevenzione del pericolo che lo stesso commetta altri reati;
che in definitiva, a parere della difesa dello Stato, il differente regime di applicazione di quest’ultima misura sarebbe sorretto da una adeguata giustificazione, e come tale non irragionevole.
Considerato che il Magistrato di sorveglianza di Livorno dubita – in riferimento all’art. 3 della Costituzione – della legittimità costituzionale dell’art. 47, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), come sostituito dall’art. 2 della legge 27 maggio 1998, n. 165 (Modifiche all’articolo 656 del codice di procedura penale ed alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni), nella parte in cui non prevede che il magistrato di sorveglianza, investito dell’istanza di affidamento in prova al servizio sociale, proposta dopo che ha avuto inizio l’esecuzione della pena, possa disporre l’applicazione provvisoria della misura «anziché la pura e semplice sospensione dell’esecuzione della pena», in attesa della decisione definitiva del tribunale di sorveglianza;
che il rimettente reputa irragionevole, oltre che ingiustificatamente discriminatoria rispetto ad altre misure assunte in comparazione, la scelta legislativa secondo cui l’accesso alla misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale può essere preceduto solo dalla sospensione dell’esecuzione della pena – e dunque dalla rimessione in libertà del detenuto istante – in ipotesi di prognosi favorevole circa l’accoglimento dell’istanza da parte del tribunale di sorveglianza;
che il rimettente evidenzia come, al contrario, con riferimento alle misure alternative dell’affidamento in prova cosiddetto terapeutico e della detenzione domiciliare, sia possibile l’ammissione provvisoria alle predette misure, all’esito di un procedimento valutativo in tutto identico a quello delineato dalla norma censurata;
che il rimettente vorrebbe perciò introdotto, in luogo della prevista sospensione della pena, un provvedimento di carattere anticipatorio, in modo da «riempire» con i contenuti tipici della predetta misura il periodo, di durata potenzialmente significativa, che precede la decisione definitiva del tribunale di sorveglianza, evitando, nel contempo, l’interruzione della fase esecutiva, con il vantaggio, per l’interessato, di vedersi riconosciuto il predetto periodo ai fini del computo della pena espiata;
che, nell’ambito della discrezionalità che connota le scelte di politica penitenziaria, non appare manifestamente irragionevole la previsione, introdotta con la legge n. 165 del 1998, che consente la sospensione cautelare della pena nei confronti del condannato il quale abbia presentato istanza di affidamento in prova al servizio sociale, in attesa della decisione definitiva dell’organo collegiale sull’applicazione della misura;
che infatti la provvisoria rimessione in libertà, senza prescrizioni, è disposta mediante un provvedimento cautelare, di competenza del magistrato di sorveglianza nei casi di detenzione già iniziata, che deve essere sorretto da un giudizio prognostico favorevole circa l’ammissione del soggetto istante alla misura alternativa in assoluto più favorevole tra quelle configurate dall’ordinamento penitenziario, e che presuppone la capacità del beneficiario di autodeterminarsi a prescindere da particolari limitazioni della libertà personale;
che anche il criticato effetto interruttivo dell’esecuzione della pena, derivante dall’applicazione della norma censurata, risulta in realtà coerente con la scelta di restituire provvisoriamente piena libertà al soggetto che, ad un giudizio prognostico, appare meritevole dell’ammissione alla misura alternativa in esame, essendo logica conseguenza che, nell’ipotesi di mancato accoglimento dell’istanza da parte del tribunale di sorveglianza, il periodo trascorso fuori dall’istituto di detenzione, senza alcuna forma di restrizione, non possa essere valutato quale forma di espiazione;
che nemmeno può ritenersi ingiustificata la disparità di trattamento denunciata, con riferimento al contenuto dell’intervento provvisorio del magistrato di sorveglianza, tra condannati istanti per l’affidamento in prova al servizio sociale, come nella specie, e condannati che richiedano l’ammissione alle misure della detenzione domiciliare e dell’affidamento in prova a fini terapeutici, atteso che, come ripetutamente affermato da questa Corte, le situazioni poste in comparazione sono caratterizzate dalla diversità dei presupposti di fatto e della configurazione normativa delle diverse misure alternative (ex multis, sentenza n. 338 del 2008 e ordinanza n. 375 del 1999);
che, infatti, l’ammissione in via provvisoria alla detenzione domiciliare nei casi indicati all’art. 47-ter, commi 1 e 1-bis, della legge n. 354 del 1975, serve a garantire la continuità della restrizione, in attesa della decisione definitiva sull’applicazione della misura alternativa, quando il detenuto si trovi in situazioni soggettive caratterizzate da esigenze di natura umanitario-assistenziale (comma 1), ovvero in condizioni tali, avuto riguardo all’entità della pena da espiare, al titolo del reato e alla mancanza di recidiva (comma 1-bis), da rendere preferibile, a fini essenzialmente deflattivi, la sostituzione della detenzione carceraria con quella domiciliare;
che, in termini analoghi, l’ammissione in via provvisoria all’affidamento a fini terapeutici consente l’immediato avvio, o la prosecuzione, del programma di recupero dalla tossicodipendenza o alcooldipendenza, all’interno del quale si realizza anche una imprescindibile forma di contenimento e di controllo su soggetti altrimenti destinati a rimanere ristretti in carcere;
che, pertanto, la questione sollevata appare, sotto ogni profilo, manifestamente non fondata.
Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 47, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), come sostituito dall’art. 2 della legge 27 maggio 1998, n. 165 (Modifiche all’articolo 656 del codice di procedura penale ed alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni), sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dal Magistrato di sorveglianza di Livorno con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cassazione Civile, Sentenza n. 20352 del 2010 La dichiarazione del modello CID non fa piena prova e deve essere liberamente apprezzata

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

[OMISSIS} conveniva dinanzi al Giudice di Pace di Legnano la P. Assicurazioni s.p.a. ed [OMISSIS}. chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti dall’autovettura di sua proprietà a seguito dello scontro verificatosi con un veicolo dello stesso [OMISSIS} , assicurato dalla suddetta compagnia assicuratrice.

Quest’ultima si costituiva in giudizio contestando sia che il sinistro si fosse effettivamente verificato, sia l’ammontare dei danni richiesti.

Il convenuto [OMISSIS}. veniva dichiarato contumace.

Il C.t.u. nominato dal Giudice di Pace escludeva la compatibilità dei danni all’autovettura con la dinamica del sinistro come descritta da parte attrice e rilevava che il numero di targa indicato nel modulo di constatazione amichevole non contrassegnava il veicolo del [OMISSIS}

Il Giudice di Pace rigettava pertanto le domande attrici.

Proponeva appello la [OMISSIS} chiedendo l’ammissione di mezzi istruttori e la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni subiti dal veicolo.

La P. assicurazioni chiedeva il rigetto dell’appello.

Il Tribunale di Milano respingeva l’Appello e condannava l’appellante alla rifusione delle spese in favore dell’appellata.

Proponeva ricorso per cassazione [OMISSIS} , con tre motivi. Non svolgevano attività difensiva gli intimati.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i primi due motivi del ricorso, da trattare unitariamente in considerazione della loro stretta connessione, [OMISSIS} denuncia rispettivamente: 1) «Violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 2735 c.c., dell’art. 5 comma II L. 39/77 con riferimento all’art. 360 comma II nn. 3 e 5 c.p.c.»; 2) «Violazione e falsa applicazione da parte del Giudice di secondo grado, dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 5 comma II L. 39/77 sotto altro profilo: violazione dell’art. 360 comma I n. 3 c.p.c.».

Sostiene parte ricorrente che il Tribunale ha omesso di valutare la rilevanza probatoria del modulo di constatazione amichevole, non tenendo conto che lo stesso costituisce, rispetto al conducente firmatario, una confessione stragiudiziale ai sensi dell’art. 2735 c.c., il cui valore non può essere superato da prova contraria.

Sostiene altresì la [OMISSIS} che il Tribunale di Legnano ha errato nell’escludere la valenza probatoria del modulo di constatazione amichevole anche nei confronti dell’assicuratore: infatti, ai sensi dell’art. 5 comma II della legge 39/77 il suddetto modulo costituisce prova presuntiva nei confronti dell’assicuratore per superare la quale quest’ultimo deve fornire la prova contraria.

Secondo la ricorrente il Tribunale di Legnano ha dunque errato nell’invertire l’onere della prova, tenuto anche conto che la suddetta disposizione costituisce norma speciale rispetto a quella, generale, dettata dall’art. 2733, comma II, c.c.

Nessuna prova inoltre, secondo la [OMISSIS} , è stata data circa la mancata verificazione dell’incidente.

I motivi sono infondati. Nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell’assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, il responsabile del danno, che deve essere chiamato nel giudizio sin dall’inizio, assume la veste di litisconsorte necessario, poiché la controversia deve svolgersi in maniera unitaria fra i tre soggetti del rapporto processuale (danneggiato, assicuratore e responsabile del danno).

Tale controversia coinvolge quindi sia il rapporto di danno, originato dal fatto illecito dell’assicurato, sia il rapporto assicurativo, con la conseguente necessità che il giudizio deve concludersi con una decisione uniforme per tutti i soggetti che vi partecipano. Avuto riguardo alle dichiarazioni confessorie rese dal responsabile del danno, deve pertanto escludersi che, nel giudizio instaurato ai sensi dell’art. 18 della legge n. 990 del 1969 (sia nel caso in cui sia stata proposta soltanto l’azione diretta che nell’ipotesi in cui sia stata avanzata anche la domanda di condanna nei confronti del responsabile del danno), si possa pervenire ad un differenziato giudizio di responsabilità in base alle suddette dichiarazioni, in ordine ai rapporti tra responsabile e danneggiato, da un lato, e danneggiato ed assicuratore dall’altro.

Per le suddette ragioni va ritenuto che la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro (cosiddetto C.I.D.), resa dal responsabile del danno, proprietario del veicolo assicurato e – come detto – litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all’art. 2733, terzo comma, cod. civ., secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l’appunto, liberamente apprezzata dal giudice (Cass., Sez. Un., 5.5.2006, n. 10311; Cass., 25.5.2007, n. 12257).

Si deve peraltro osservare che l’assicuratore non poteva fornire la prova che il sinistro non era avvenuto e comunque dalla Ctu è risultata l’incompatibilità fra i danni all’autovettura e la dinamica dell’incidente come descritta da parte attrice.

Con il terzo ed ultimo motivo si denuncia infine «Violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.».

Lamenta parte ricorrente che il Giudice ha omesso di considerare la deposizione del teste G. che ha confermato il preventivo delle spese.

Anche quest’ultimo motivo è infondato.

Il Tribunale infatti, con accertamento di merito non sindacabile in questa sede, preso atto della mancata produzione della fattura, ha valutato la prova testimoniale come non attendibile.

Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere pertanto rigettato, mentre in assenza di attività difensiva di parte intimata nulla deve disporsi per le spese del processo di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e nulla dispone per le spese del processo di cassazione.

Depositata in Cancelleria il 28.09.2010

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 11-02-2011, n. 3525 Accertamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Premesso:

che la società contribuente propose ricorso avverso verbale di constatazione e avviso di rettifica i.v.a. relativo all’anno 1986, contemplante, altresì, violazione dell’obbligo di dichiarazione D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 36 bis, comma 3), fondati sull’indebita detrazione (in presenza di opzione non revocata per il regime di dispensa dagli adempimenti relativi alle operazioni esenti) dell’imposta assolta nell’esercizio dell’impresa;

– che l’adita commissione provinciale respinse il ricorso, con decisione, che, in esito all’appello dell’Agenzia, fu, tuttavia, riformata dalla commissione regionale;

– che il nucleo essenziale della motivazione della decisione impugnata si esaurisce nelle battute che seguono: "Sull’argomento la Corte di Cassazione sez. 127 marzo 1997 sent. 2732 per una fattispecie analoga fa rilevare che "ai fini i.v.a. contiene una dichiarazione di scienza, ciò non esclude che la medesima dichiarazione possa contenere anche una o più manifestazioni di volontà negoziale ogni qualvolta vi sia un’espressa opzione che il legislatore rimette alla scelta dell’interessato. Ne discende che con riguardo a tali manifestazioni di volontà negoziale sono destinati a trovare applicazione i principi civilistici in tema di errore, per cui la dichiarazione negoziale del contribuente potrà essere considerata improduttiva di effetti giuridici a condizione che l’errore sia essenziale e riconoscibile. Analogamente la Risoluzione Ministeriale del 24 luglio 1992 n 561514 della Dir. Gen. Tasse e imposte indirette affari Div. 16^ indica che in presenza di errore materiale di barra tura della casella spetti la detrazione dall’imposta cosi come conformemente hanno dichiarato precedenti risoluzioni ministeriali";

rilevato:

– che, avverso la decisione di appello, l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione, in due motivi, deducendo motivazione apparente e vizio di motivazione;

– che l’incorporante la società contribuente ha resistito con controricorso, illustrando le proprie ragioni anche con memoria;

– che il P.M. di udienza ha chiesto la rimessione della causa in pubblica udienza;

osservato:

– che la motivazione della sentenza impugnata – limitandosi ad enunciare principi astratti espressi da sentenza di legittimità e da risoluzione ministeriale disancorati dalla fattispecie concreta e dalle relative peculiarità ed, in ogni caso, sforniti di riferimenti specifici e puntuali al rapporto tributario in contestazione (tanto che nemmeno riferisce se e da quale errore essenziale e riconoscibile, di cui parlano sentenza e risoluzione, fosse, in concreto affetta la dichiarazione rettificata) ed alle complessive posizioni delle parti – non offre alcuna possibilità, nemmeno se relazionata alla narrativa, di rintracciare compiutamente il percorso argomentativo e controllare la ratio decidendi;

considerato:

– che la decisione risulta, pertanto, affetta dal denunciato difetto assoluto di motivazione (Cass. 24985/06, 1756/06, 890/06);

che il secondo motivo di ricorso resta assorbito;

ritenuto:

che il ricorso dell’Agenzia si rivela, di conseguenza, manifestamente fondato, sicchè va accolto nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

– che la sentenza impugnata va, dunque, cassata, con rinvio della causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Liguria.

P.Q.M.

la Corte: accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione Tributaria regionale della Liguria.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.